38.2014.29
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3 settembre 2014Italiano30 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.29
MP/RS
Lugano
3 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 novembre 2013 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 26 novembre 2013, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha
confermato la propria decisione del 25 ottobre 2013 con la quale ha ritenuto RI
1 inidoneo al collocamento, in quanto il breve tempo a disposizione del mercato
del lavoro tra l’ultima indennità giornaliera ex art. 71a e segg. LADI
percepita il 31 agosto 2013 e l'inizio dell’attività professionale indipendente
previsto per il 1 ° ottobre 2013, limitava eccessivamente le possibilità di
essere assunto da un potenziale datore di lavoro (cfr. doc. A).
1.2. RI 1 ha tempestivamente
impugnato tale decisione con ricorso datato 2 gennaio 2013, inviato alla
Sezione del lavoro, la quale l’ha trasmesso per competenza al TCA (cfr. docc.
II, III, IV e V).
Nella sua impugnativa il
ricorrente chiede di rivalutare il suo caso sottolineando che - contrariamente
a quanto affermato dall’amministrazione nella decisione su opposizione - sia
possibile trovare un’occupazione in breve tempo, sostenendo quanto segue:
"
(…) vorrei informarvi che il 24 dicembre 2012 scadenza del mio contratto
di lavoro presso il negozio di fiori __________, il mio datore di lavoro
essendosi infortunato ha dovuto per forza maggiore posticipare la data di
scadenza dalla fine del mio contratto fino al 14 febbraio 2013. Scrivo questo
per farvi notare che un lavoro si può trovare anche in 30 secondi. (…)” (cfr.
doc. II)
1.3. Nel suo atto di risposta del 19
maggio 2014 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del ricorso,
chiedendo la conferma della decisione impugnata. L’amministrazione ha quindi
riconfermato la sua tesi già ampiamente descritta nella decisione su opposizione
(doc. A), con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. VII).
Fatti
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente oppure no la Sezione del lavoro abbia negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione per il periodo
tra il 1° settembre 2013 e il 1°ottobre 2013. Il TCA è quindi chiamato a
stabilire se l'assicurato deve essere o no ritenuto idoneo al collocamento
durante tale periodo.
2.2. Fondamentale presupposto per
il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro,
che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
Il nuovo tenore dell'art. 15
cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni
necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi
la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15
cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato
è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare
un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore
dal
1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza
e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002)
L'idoneità
al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.;
STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid.
3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag.
63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die
Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua
situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere
collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18
maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag.
265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58
e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388;
DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA
1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V
217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF
109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38,
40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al
collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di
un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di
assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al
collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari
non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo
pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare
soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,
possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto
condizionatamente.
Quando l'assicurato è
talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il
ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al
collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha
nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA
C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998
consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF
120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986
n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2;
DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una sentenza C 108/03
del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale
federale dal 1° gennaio 2007), in proposito, ha rilevato che:
" (…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend
sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte
Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die
zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen
Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der
Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)
Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person
zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG)."
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo a quest'ultimo
aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di
un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il
diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV
Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994,
pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e
Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I,
note 10 e 55 all'art. 15).
2.3. In una sentenza
C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del TCA, il TFA
(dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale, TF) ha negato l’idoneità al
collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del
lavoro per soli due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico
all'estero.
In un'altra
sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una decisione del
TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito
un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del
lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del
corso. L'Alta ha in particolare rilevato:
" Ad ogni modo si osserva che anche nel merito l'atto sottoposto a questo
Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento, questa Corte avendo già
avuto modo di stabilire che una persona assicurata che a causa di impegni
prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo
limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123
V 217 consid. 5a e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V 520, nel cui ambito si è
pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato
annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un periodo di
formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo)."
In una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione
nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due
mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un
perfezionamento linguistico.
In una sentenza C
37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per
il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è stato
dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo
2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004
(visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare
nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto
inidoneo al collocamento.
Infine, in una
sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato l'idoneità
al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro per soli
due mesi, argomentando:
" Erschwerend war insbesondere, dass die Monate Juli und August für
kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für das Gastgewerbe -
typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil der E. 3b des
Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni
2005 eine befristete Stelle gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage
auf dem Arbeitsmarkt konnte - wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei
prospektiver Beurteilung nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer
Anstellung ausgegangen werden, sondern musste eine solche als Glücksfall
bezeichnet werden."
2.4. Dalla giurisprudenza menzionata al considerando precedente risulta
il principio generale secondo cui l’assicurato, che prende un impegno a partire
da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro
soltanto per un breve periodo, è, in principio, inidoneo al collocamento (cfr.
consid. 2.3.).
Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha stabilito che il principio giurisprudenziale appena
esposto concernente l’idoneità al collocamento non deve però condurre a
penalizzare il disoccupato che trova e accetta un posto di lavoro appropriato
anche se non immediatamente disponibile. Secondo l’Alta Corte non sarebbe ragionevole
esigere da un assicurato che ha fatto tutto il possibile per diminuire il danno
e che ha trovato un impiego per una data relativamente vicina, di rifiutare
tale posto di lavoro nella speranza di trovare un’altra occupazione disponibile
a partire da una più prossima data, ma a rischio - in definitiva – di restare
disoccupato più a lungo (cfr. STFA C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4; DTF
123 V 214 consid. 5a pag. 217; DTF 110 V 207 consid. 1 pag. 209).
La nostra Massima
Istanza, ha precisato che occorre quindi valutare in maniera meno rigida
l’idoneità al collocamento di un assicurato che, adempiendo il suo obbligo di ridurre
il danno, accetta un posto di lavoro anche se, di conseguenza, sarà
difficilmente collocabile nel mercato del lavoro durante il periodo precedente alla
sua entrata in funzione.
In dottrina,
Boris Rubin (Commentaire del la loi sur l’assurance - chômage, ed. Schulthess,
Ginevra – Zurigo – Basilea 2014, ad. art. 15 N. 59 pag. 165) rileva al riguardo
quanto segue:
" Le fait d’accepter un emploi ou une indépendante non libre
immédiatement ne doit pas conduire à pénaliser le chômeur, même si sa
disponibilité avant l’entrée en service est faible (ATF 111 V 38 consid. 3b p.
40 ; 110 V 207; DTA 1981 p. 85 consid. 3 p. 88). Les chômeurs qui acceptent une
place non libre de suite ne se retirent pas du marché du travail et ne font que
respecter leur obligation de diminuer le dommage à l’assurance. C’est pourquoi
l’aptitude au placamento doit alors être admise jusqu’ à la date de l’entrée en
service. Dans l’éventualité dont il est question ici, l’espoir hypothétique de
trouver une place plus tôt est contrebalancé par le risque de rester au chômage
plus longtemps. Cette jurisprudence ne s’applique pas lorsque l’activité non
libre immédiatement est un stage n’ayant pas les caractéristiques d’un emploi
(DTA 1996/1997 p. 197 consid. 2c ; arrêt du 25 octobre [C
240/06] consid. 4).”
Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha in ogni caso precisato che tale eccezione
giurisprudenziale va applicata restrittivamente (cfr. STF C 240/06 del 25
ottobre 2007, consid. 4).
In tale
contesto va soprattutto sottolineato che la giurisprudenza secondo la
quale l'assicurato, che allo scopo di adempiere il suo obbligo di diminuire il
danno pone fine alla sua disoccupazione avviando un'attività indipendente, non
deve essere svantaggiato significa che l'idoneità al collocamento non può
essere negata, perché l'assicurato non trova più lavoro per il breve periodo.
Essa non cambia nulla al fatto che l'assicurato deve inoltre restare idoneo al
collocamento (cfr. DLA 1993/1994 N. 29 pag. 206; STCA 38.2002.244 del 29 aprile
2003 e STCA 38.2002.180 del 3 aprile 2003).
2.5. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8
agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella
Prassi LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B226, B227 e B229,
relativamente ai casi di disponibilità del mercato del lavoro per un periodo
limitato, ha indicato che:
"B226 L'assicurato
che ha pianificato il proprio tempo a partire da una determinata data e può
pertanto mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo
relativamente breve, non è in genere considerato idoneo al collocamento. La
questione dell’idoneità al collocamento va verificata caso per caso. In
particolare bisognerà esaminare le possibilità dell’assicurato di trovare un
lavoro in considerazione del suo profilo, della situazione congiunturale e
delle altre circostanze. Se le sue possibilità di essere assunto sono basse,
l’idoneità al collocamento deve essergli negata.
Se
viene a conoscenza del fatto che l’assicurato ha pianificato il proprio tempo a
partire da una certa data (p.es. viaggio all’estero, formazione, ecc.), l’URC
deve informare l’assicurato in merito alle possibili conseguenze giuridiche
riguardo alla sua idoneità al collocamento (DTF 131 V 472).
B227 L’assicurato
che, al momento in cui si annuncia alla disoccupazione, può mettersi a
disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve
poiché ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data (p.es.
viaggio all'estero, rientro definitivo al paese d’origine per un cittadino
straniero, servizio militare, formazione, o inizio di un'attività lucrativa
indipendente), non è in linea di massima idoneo al collocamento, siccome le
probabilità di essere assunto da un datore di lavoro sono minime.
Se è disponibile durante almeno 3 mesi,
l’assicurato è considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità
inferiore a 3 mesi, l’assicurato può essere riconosciuto idoneo al collocamento
se, considerata la situazione del mercato del lavoro e la flessibilità
dell’assicurato (ad esempio se è disposto a esercitare un’attività che non
rientra nell’ambito della professione da lui appresa e ad accettare impieghi
temporanei), ha buone probabilità di essere assunto da un datore di lavoro.
(…)
B229 Un
assicurato che, per adempire il proprio obbligo di riduzione del danno, accetta
Considerandi
un’occupazione non immediatamente disponibile è considerato inidoneo al collocamento
fino al momento in cui inizierà a lavorare. Il fatto di aver trovato un lavoro
non lo esenta tuttavia dall’obbligo di intraprendere tutto quanto si possa
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione
durante il periodo di tempo rimanente.
L’obbligo di ridurre il danno non vieta
all’assicurato di effettuare i preparativi necessari per intraprendere
un’attività indipendente. Se tuttavia il tempo dedicato ai preparativi ostacola
la ricerca di un’attività dipendente, l’assicurato può essere considerato
inidoneo al collocamento. Un assicurato che intraprende un’attività
indipendente e pone fine alla disoccupazione non nell’intento di adempiere il
suo obbligo di riduzione del danno ma per cambiare il suo statuto professionale
non è ritenuto idoneo al collocamento (DLA 1995 n. 10 pag. 52)."
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007
consid. 4.3).
2.6
Secondo l'art.
71a LADI l'assicurazione può sostenere assicurati disoccupati o assicurati
minacciati dalla disoccupazione, che intendono intraprendere un'attività
lucrativa indipendente e durevole, mediante il versamento di 90 indennità
giornaliere speciali al massimo nella fase di progettazione di tale attività
(art. 71a cpv. 1 LADI). Per questa categoria di assicurati essa può assumere il
20.
per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della
legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni
che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita
l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato
dal fondo di compensazione.
L'art. 71b cpv. 1 LADI
stabilisce che gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'art.
71a cpv. 1 se:
a. senza
colpa propria, sono disoccupati;
b. …
c. hanno almeno 20 anni
e
d. presentano
un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente
sostenibile e duratura.
Il cpv. 2
della medesima norma prevede che gli assicurati che adempiono le condizioni di
cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di
disoccupazione controllata, presentano, a un'organizzazione riconosciuta ai sensi
dell'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari
alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un
progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente
sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall'art. 71a
cpv. 2.
L'art. 71d LADI sancisce
che al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con
la riscossione dell'ultima indennità giornaliera, l'assicurato deve informare
il servizio competente se intraprende un'attività lucrativa indipendente.
L'obbligo di comunicazione incombe all'organizzazione riconosciuta ai sensi
dell'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari
alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, se
l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione (cpv. 1).
Se
l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale
versamento di altre indennità giornaliere il termine quadro per la riscossione
della prestazione è prolungato di due anni. Le indennità giornaliere non
possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27
(cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 95a
OADI è considerata fase di progettazione il lasso di tempo necessario
all'assicurato per pianificare e preparare un'attività lucrativa indipendente.
Detta fase di progettazione inizia con l'autorizzazione della domanda e termina
dopo la riscossione delle indennità giornaliere accordate in virtù dell'art.
95b OADI.
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 pag. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato, al quale sono state concesse le indennità
giornaliere speciali ex art. 71a segg. LADI, deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per intraprendere un'attività lavorativa indipendente che gli
permetta di evitare lo stato di disoccupazione o perlomeno di non più ricorrere
alla medesima.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Prassi LADI
sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2014 ai punti
K4, K5, K21, K23 e K40 relativi alle “Indennità giornaliere nella fase di
progettazione dell’attività indipendente” di cui all’art. 71a e segg. LADI
enuncia che:
" K4 Il provvedimento non è volto a procurare vantaggi economici
all’assicurato né a favorire settori
o interessi specifici dell’economia. L’obiettivo principale è quello di aiutare
l’assicurato a uscire dalla disoccupazione.
K5 Nel
periodo in cui percepisce indennità giornaliere a titolo di SAI, l’assicurato
non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dagli
obblighi previsti dall’art. 17 LADI, in particolare dall’obbligo di cercare
lavoro e dall’obbligo di controllo (art. 71b cpv. 3 LADI). Tuttavia, fino
all’inizio della fase di progettazione, l’assicurato deve adempiere le
condizioni di cui all’art. 15 LADI.
(…)
K21 Durante
la fase di progettazione l’assicurato può percepire al massimo 90 indennità
giornaliere per il termine quadro. Se più assicurati decidono di realizzare un
progetto in comune, ognuno di loro ha diritto a un massimo di 90 indennità
giornaliere. Le indennità giornaliere ai sensi degli art. 71a segg. LADI possono
essere versate unicamente nei limiti del termine quadro normale di due anni
secondo l’art. 9 cpv. 1 LADI.
(…)
K23 Il numero
massimo di indennità è stabilito caso per caso in funzione delle circostanze.
Le indennità giornaliere vengono versate soltanto durante la fase di
progettazione o di preparazione di un progetto per un’attività lucrativa
indipendente. Per la fase di avvio dell’impresa non viene fornito alcun aiuto
finanziario. In linea di principio, in caso di acquisizione di una ditta già
esistente o per gli assicurati che diventano soci di una ditta già esistente
non vengono versate indennità giornaliere.
(…)
K40 Le
indennità per il sostegno a un’attività indipendente possono essere accordate
soltanto durante il termine quadro normale per la riscossione della prestazione
e sono limitate a 90."
2.7
Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è iscritto in
disoccupazione presso l’URC di __________ il 28 novembre 2011, con effetto dal
1° febbraio 2012.
La Cassa competente ha aperto un termine quadro per la riscossione delle indennità di
disoccupazione dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2014 (cfr. doc. 11, doc. 17 pag.
1.
e doc. 18 pag. 4).
Dal 2 aprile 2012 fino a
metà febbraio 2013 l’assicurato ha trovato un impiego a tempo parziale presso
un negozio di fiori a __________ (cfr. doc. 19).
Nel mese di marzo 2013 RI
1.
ha comunicato all’URC la sua intenzione di intraprendere un’attività di floricoltura
indipendente (cfr. doc. 19, p. 4).
L’Ufficio delle misure
attive (di seguito: UMA), con decisione del 23 aprile 2013, ha accolto la domanda del 1° ottobre 2012 dell’assicurato e gli ha conseguentemente concesso il
diritto a 39 indennità giornaliere quale sostegno ai fini del promuovimento
dell’attività lucrativa indipendente, ai sensi dell’art. 71a e segg. LADI, a
decorrere dal 29 aprile 2013 (cfr. doc. 14).
Con decisione del 18
luglio 2013, l’UMA ha concesso all’assicurato il prolungamento di tali
prestazioni per complessivamente 90 indennità giornaliere speciali fino al 31
agosto 2013 (cfr. doc. 15 e doc.16).
L’attività indipendente
dell’assicurato avrebbe dovuto iniziare il 1° settembre 2013, ma a causa di
problemi burocratici legati all’abitabilità dei locali del negozio, l’avvio è
stato posticipato al 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 13;13.1).
Avendo l’assicurato
esaurito il suo diritto alle 90 indennità giornaliere speciali di cui all’art.
71a LADI, l’URC di __________ ha chiesto alla Sezione del lavoro di Bellinzona di
verificare se l’interessato fosse idoneo al collocamento durante l’intervallo
tra la fine del periodo di progettazione dell’attività professionale
indipendente e l’inizio della stessa e se di conseguenza avrebbe potuto
beneficiare delle indennità di disoccupazione durante quel periodo (cfr. doc.
13).
La Sezione del lavoro con decisione del 25 ottobre 2013 (cfr. doc. 11), poi confermata dalla
decisione su opposizione del 26 novembre 2013, ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento, argomentando quanto segue:
" (…)
Durante il controllo della disoccupazione dal 1. aprile 2012, il
signor RI 1 ha beneficiato di 90 indennità giornaliere (dal 29.04.2013 al
31.08
) per il promovimento della sua attività lucrativa indipendente;
A seguito dello slittamento di un mese, segnatamente dal 1.
settembre 2013 al 1. ottobre 2013, dell’inizio del contratto di locazione,
l’inizio dell’attività indipendente è stato anch’esso posticipato al 1. ottobre
2013.
Con l’opposizione in esame, l’interessato ha chiesto di rivedere
la querelata decisione, considerato che il posticipo dell’inizio dell’attività “non
era una scusante” ed ha sottolineato inoltre di avere ancora “271.1
giorni” di diritto all’indennità di disoccupazione.
4.
Visto quanto precede, alla luce della dottrina, giurisprudenza e
prassi citate, ritenuto come l’assicurato ha beneficiato di 90 indennità quale
sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente,
constatato come la fase di progettazione è terminata e l’attività indipendente
ha preso avvio il 1. ottobre 2013, visto il breve periodo (1 mese) tra l’ultima
indennità percepita conformemente all’art. 71a e segg. LADI (31 agosto 2013) e
l’inizio dell’attività lucrativa indipendente (1. ottobre 2013), è necessario
concludere che l’assicurato non è idoneo al collocamento, essendo a
disposizione del mercaro del lavoro solamente per un mese.(cfr. consid 2.2).
(…)” (cfr. doc. A pag. 3).
Il ricorrente da parte sua
contesta la tesi dell’amministrazione, ritenendo che “un lavoro si può trovare
anche in 30 secondi”, menzionando a sostegno di ciò un episodio accadutogli
quando era alle dipendenze del negozio di fiori __________ (cfr. doc. II).
2.8
Questo Tribunale ritiene innanzitutto
utile ribadire che a norma dell’art. 71a LADI l’assicurazione disoccupazione
può sostenere l’assicurato nella fase di progettazione di un attività lucrativa
indipendente con al massimo 90 indennità giornaliere speciali (cfr. consid. 2.6.).
L’insorgente, avendo già
percepito il numero massimo di 90 indennità giornaliere per il sostegno alla
sua attività professionale indipendente durante la fase di progettazione, non avrebbe
in ogni caso diritto a ulteriori prestazioni di questo genere durante il
periodo tra il 1° settembre 2013 e l’inizio della sua attività lavorativa
indipendente prevista per il 1° ottobre 2013.
Al riguardo cfr. STF
8C_724/2010 dell’8 luglio 2011.
2.9
Il TCA, poi, considerata la
giurisprudenza, la dottrina e la Prassi LADI citate ai considerandi 2.2. - 2.5.,
non ha validi motivi per scostarsi dalla valutazione della Sezione del lavoro
secondo cui RI 1 è inidoneo al collocamento durante il periodo tra il 1°
settembre e il 1° ottobre 2013, in ragione del breve lasso di tempo tra le due
date.
Al riguardo va osservato che
nel caso di specie torna applicabile il principio giurisprudenziale secondo cui
un assicurato che prende degli impegni a partire da una data determinata e
conseguentemente è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve
periodo è considerato non idoneo al collocamento (cfr. consid. 2.3.; 2.4.) e
non l’eccezione stabilita dall’Alta Corte nel caso in cui il disoccupato,
nell’adempimento del suo obbligo di ridurre il danno, trovi e accetti un posto
di lavoro appropriato anche se non immediatamente disponibile (cfr. consid. 2.5).
Infatti il ricorrente, dal
29.
aprile al 31 agosto 2013, ha beneficiato delle indennità giornaliere
speciali per il sostegno ai fini del promuovimento dell’attività lucrativa
indipendente ex. art. 71a LADI. Egli era quindi impegnato nella progettazione
del suo negozio di floricultura. In quel periodo, come indicato nella Prassi
LADI PML del gennaio 2014 al punto K5 (cfr. consid. 2.6), il ricorrente non
doveva necessariamente essere idoneo al collocamento ed era esonerato, in particolare
dall’obbligo di ricerca d’impiego. In proposito è utile rilevare che dalle
carte processuali emerge che le ultime ricerche di lavoro compiute
dall’assicurato risalivano al mese di giugno 2013 e che le stesse erano
limitate alla sola attività di fiorista (cfr. doc. 20).
L’avvio dell’attività
indipendente era inizialmente previsto per il 1° settembre 2013, ossia
immediatamente dopo la fine delle 90 indennità giornaliere speciali. Poi,
l’avvio è slittato all’inizio del mese successivo (cfr. doc. 10). Egli è stato
avvisato dell’impossibilità di iniziare la sua attività alla data prevista
soltanto il 2 settembre 2013 (cfr. doc.10.1).
Ora, partendo dal
presupposto che la predetta eccezione va applicata in maniera restrittiva (cfr.
STF C 240/06 del 25 ottobre 2007, consid. 4.), considerato l’insieme degli
elementi della presente fattispecie esposti in precedenza, secondo il TCA l’eccezione
giurisprudenziale considerata nelle DTF 123 V 214 consid. 5a pag. 217 e 110 V
207.
consid. 1 pag. 209 (cfr. consid. 2.4.) non trova qui applicazione.
Infatti nel caso di specie
l’assicurato, al beneficio delle indennità giornaliere speciali dal 29 aprile
fino al 31 agosto 2013 era impegnato nella progettazione della sua attività
indipendente. Egli non era rimasto a disposizione del mercato del lavoro
continuando a cercare assiduamente un’occupazione e reperendo poi un impiego
con inizio non immediato (cfr. consid. 2.4. in fine). È semplicemente
l’attività indipendente stessa progettata grazie alle indennità ex art. 71a
LADI ad essere stata posticipata.
Come sottolineato
dall’amministrazione nella risposta di causa, riconoscendo ulteriori indennità
nel caso concreto equivarrebbe a prolungare il periodo massimo fissato dalla
legge durante il quale è possibile beneficiare delle agevolazioni previste a
titolo di promovimento dell’attività indipendente (cfr. Doc. VII).
Ciò posto, questa Corte
ritiene che il periodo in cui l’assicurato era disponibile per il mercato del
lavoro prima di iniziare la sua attività lucrativa indipendente appare senza dubbio
troppo breve per considerare l’interessato idoneo al collocamento. Secondo la
giurisprudenza costante della nostra Massima Istanza, un assicurato dimostra
una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un
ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di
datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF
113.
V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20). Invece, una persona assicurata che a
causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo
per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al
collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento). La prassi stabilita dal
Tribunale federale nei casi in cui un assicurato è disponibile nel mercato del
lavoro per pochi mesi (da uno a due mesi e mezzo), è quella di negare
l’idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.3.). In particolare merita di essere
segnalata la STFA C 236/05 del 10 novembre 2005, in cui l’Alta Corte ha ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito un
corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro
soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso (cfr.
consid. 2.3.).
Inoltre, come già espresso
al considerando 2.5. la direttiva della SECO sulla prassi LADI ID dell’ottobre
2012, al punto B227 indica che in caso di disponibilità inferiore a 3 mesi,
l’assicurato può essere considerato idoneo al collocamento se, considerata la
situazione del mercato del lavoro e la flessibilità dell’assicurato, ha buone
probabilità di essere assunto da un datore di lavoro.
Nel caso concreto va
considerato, da una parte, che, è altamente verosimile che durante il breve
lasso di tempo a disposizione per il collocamento l’assicurato fosse impegnato
nell’allestimento e nella messa a punto del negozio in vista dell’imminente apertura
e che quindi da un punto di vista soggettivo non fosse disponibile per la
ricerca di un posto di lavoro. Dall’altra, il limitato mercato del lavoro in cui
RI 1 era disposto a operare in quel breve periodo, ovvero nel commercio al
dettaglio di fiori e piante. In effetti, dai documenti “prove degli sforzi
personali intrapresi per trovare lavoro” (cfr. doc. 20), emerge che
l’assicurato da gennaio a giugno 2013 ha cercato un impiego unicamente in qualità di fiorista. Le probabilità di essere assunto da un potenziale datore di
lavoro unicamente per il mese di settembre 2013 risultano pertanto al quanto
ridotte.
Giova pure segnalare che
questo Tribunale, in un caso analogo alla presente fattispecie, in cui un assicurato
si era annunciato per il collocamento un mese e quattro giorni prima di
iniziare la sua attività lucrativa indipendente, lo ha reputato non idoneo al
collocamento, poiché la possibilità di reperire un’occupazione in qualità di
impiegato di commercio per un così breve lasso di tempo era estremamente
limitata (cfr. STCA 38.2007.106 del 27 febbraio 2008).
Va, infine, rilevato che la
tesi avanzata dall’insorgente nel suo atto ricorsuale del 2 gennaio 2014 (cfr.
doc. II), secondo cui “un lavoro si può trovare anche in 30 secondi”,
non merita particolare attenzione. Infatti, l’esempio riportato dall’assicurato
dell’improvviso prolungamento del suo contratto di lavoro presso il negozio di
fiori __________, la cui scadenza era inizialmente fissata per il 24 dicembre
2012.
e che, a seguito di un infortunio subito dal suo datore di lavoro, è stata
posticipata a metà febbraio 2013, non è da considerare una circostanza normale,
bensì un puro colpo di fortuna (cfr. DLA 1996/1997 n. 35 pag. 198; STF C 169/06
del 9 marzo 2007).
L’argomento sollevato dal
ricorrente non è pertanto sufficiente per sovvertire la regola generale imposta
dalla prassi, che consiste nel ritenere inidonee al collocamento le persone disponibili
per il mercato del lavoro per un breve periodo soltanto.
Inoltre, va evidenziato
che nell’occasione menzionata in cui RI 1 ha tratto profitto da una circostanza
casuale e improvvisa che gli ha permesso di ottenere il prolungamento di del
contratto di lavoro, egli era già dipendente del citato negozio di fiori. Nel periodo
riguardante la presente vertenza l’assicurato era per contro senza impiego.
Nella concreta evenienza, secondo
il TCA, a maggior ragione, dunque, è fortemente difficile ammettere che un potenziale
datore di lavoro, attivo nel commercio di fiori e di piante - unico ambito
professionale in cui il ricorrente era alla ricerca di impiego (cfr. doc. 17 e
doc. 20) - fosse disposto ad assumerlo per un così breve periodo, per di più sapendo
che un mese più tardi avrebbe intrapreso un’attività indipendente nello stesso
settore.
Alla luce di quanto precede
la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti