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38.2014.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 settembre 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente oppure no la Sezione del lavoro abbia negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione per il periodo

tra il 1° settembre 2013 e il 1°ottobre 2013. Il TCA è quindi chiamato a

stabilire se l'assicurato deve essere o no ritenuto idoneo al collocamento

durante tale periodo.

2.2. Fondamentale presupposto per

il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro,

che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

Il nuovo tenore dell'art. 15

cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni

necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi

la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti, secondo l'art. 15

cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato

è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare

un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore

dal

1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di

reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

" Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza

e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002)

L'idoneità

al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.;

STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid.

3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag.

63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die

Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,

pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente la sua

situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere

collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18

maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag.

265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58

e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388;

DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA

1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V

217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF

109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38,

40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al

collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di

un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di

assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al

collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari

non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo

pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,

possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto

condizionatamente.

Quando l'assicurato è

talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il

ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al

collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha

nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA

C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998

consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF

120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986

n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2;

DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

In una sentenza C 108/03

del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale

federale dal 1° gennaio 2007), in proposito, ha rilevato che:

" (…)

1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit entscheidend

sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die versicherte

Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht nur die

zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen

Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der

Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)

Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person

zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG)."

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo a quest'ultimo

aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di

un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il

diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV

Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994,

pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e

Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I,

note 10 e 55 all'art. 15).

2.3. In una sentenza

C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del TCA, il TFA

(dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale, TF) ha negato l’idoneità al

collocamento nel caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del

lavoro per soli due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico

all'estero.

In un'altra

sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una decisione del

TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito

un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del

lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del

corso. L'Alta ha in particolare rilevato:

" Ad ogni modo si osserva che anche nel merito l'atto sottoposto a questo

Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento, questa Corte avendo già

avuto modo di stabilire che una persona assicurata che a causa di impegni

prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo

limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento (DTF 123

V 217 consid. 5a e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V 520, nel cui ambito si è

pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un assicurato

annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un periodo di

formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo)."

In una sentenza

pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione

nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due

mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un

perfezionamento linguistico.

In una sentenza C

37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per

il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è stato

dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo

2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004

(visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare

nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto

inidoneo al collocamento.

Infine, in una

sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato l'idoneità

al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro per soli

due mesi, argomentando:

" Erschwerend war insbesondere, dass die Monate Juli und August für

kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für das Gastgewerbe -

typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil der E. 3b des

Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni

2005 eine befristete Stelle gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage

auf dem Arbeitsmarkt konnte - wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei

prospektiver Beurteilung nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer

Anstellung ausgegangen werden, sondern musste eine solche als Glücksfall

bezeichnet werden."

2.4. Dalla giurisprudenza menzionata al considerando precedente risulta

il principio generale secondo cui l’assicurato, che prende un impegno a partire

da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro

soltanto per un breve periodo, è, in principio, inidoneo al collocamento (cfr.

consid. 2.3.).

Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha stabilito che il principio giurisprudenziale appena

esposto concernente l’idoneità al collocamento non deve però condurre a

penalizzare il disoccupato che trova e accetta un posto di lavoro appropriato

anche se non immediatamente disponibile. Secondo l’Alta Corte non sarebbe ragionevole

esigere da un assicurato che ha fatto tutto il possibile per diminuire il danno

e che ha trovato un impiego per una data relativamente vicina, di rifiutare

tale posto di lavoro nella speranza di trovare un’altra occupazione disponibile

a partire da una più prossima data, ma a rischio - in definitiva – di restare

disoccupato più a lungo (cfr. STFA C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4; DTF

123 V 214 consid. 5a pag. 217; DTF 110 V 207 consid. 1 pag. 209).

La nostra Massima

Istanza, ha precisato che occorre quindi valutare in maniera meno rigida

l’idoneità al collocamento di un assicurato che, adempiendo il suo obbligo di ridurre

il danno, accetta un posto di lavoro anche se, di conseguenza, sarà

difficilmente collocabile nel mercato del lavoro durante il periodo precedente alla

sua entrata in funzione.

In dottrina,

Boris Rubin (Commentaire del la loi sur l’assurance - chômage, ed. Schulthess,

Ginevra – Zurigo – Basilea 2014, ad. art. 15 N. 59 pag. 165) rileva al riguardo

quanto segue:

" Le fait d’accepter un emploi ou une indépendante non libre

immédiatement ne doit pas conduire à pénaliser le chômeur, même si sa

disponibilité avant l’entrée en service est faible (ATF 111 V 38 consid. 3b p.

40 ; 110 V 207; DTA 1981 p. 85 consid. 3 p. 88). Les chômeurs qui acceptent une

place non libre de suite ne se retirent pas du marché du travail et ne font que

respecter leur obligation de diminuer le dommage à l’assurance. C’est pourquoi

l’aptitude au placamento doit alors être admise jusqu’ à la date de l’entrée en

service. Dans l’éventualité dont il est question ici, l’espoir hypothétique de

trouver une place plus tôt est contrebalancé par le risque de rester au chômage

plus longtemps. Cette jurisprudence ne s’applique pas lorsque l’activité non

libre immédiatement est un stage n’ayant pas les caractéristiques d’un emploi

(DTA 1996/1997 p. 197 consid. 2c ; arrêt du 25 octobre [C

240/06] consid. 4).”

Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha in ogni caso precisato che tale eccezione

giurisprudenziale va applicata restrittivamente (cfr. STF C 240/06 del 25

ottobre 2007, consid. 4).

In tale

contesto va soprattutto sottolineato che la giurisprudenza secondo la

quale l'assicurato, che allo scopo di adempiere il suo obbligo di diminuire il

danno pone fine alla sua disoccupazione avviando un'attività indipendente, non

deve essere svantaggiato significa che l'idoneità al collocamento non può

essere negata, perché l'assicurato non trova più lavoro per il breve periodo.

Essa non cambia nulla al fatto che l'assicurato deve inoltre restare idoneo al

collocamento (cfr. DLA 1993/1994 N. 29 pag. 206; STCA 38.2002.244 del 29 aprile

2003 e STCA 38.2002.180 del 3 aprile 2003).

2.5. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella

Prassi LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B226, B227 e B229,

relativamente ai casi di disponibilità del mercato del lavoro per un periodo

limitato, ha indicato che:

"B226 L'assicurato

che ha pianificato il proprio tempo a partire da una determinata data e può

pertanto mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo

relativamente breve, non è in genere considerato idoneo al collocamento. La

questione dell’idoneità al collocamento va verificata caso per caso. In

particolare bisognerà esaminare le possibilità dell’assicurato di trovare un

lavoro in considerazione del suo profilo, della situazione congiunturale e

delle altre circostanze. Se le sue possibilità di essere assunto sono basse,

l’idoneità al collocamento deve essergli negata.

Se

viene a conoscenza del fatto che l’assicurato ha pianificato il proprio tempo a

partire da una certa data (p.es. viaggio all’estero, formazione, ecc.), l’URC

deve informare l’assicurato in merito alle possibili conseguenze giuridiche

riguardo alla sua idoneità al collocamento (DTF 131 V 472).

B227 L’assicurato

che, al momento in cui si annuncia alla disoccupazione, può mettersi a

disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve

poiché ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data (p.es.

viaggio all'estero, rientro definitivo al paese d’origine per un cittadino

straniero, servizio militare, formazione, o inizio di un'attività lucrativa

indipendente), non è in linea di massima idoneo al collocamento, siccome le

probabilità di essere assunto da un datore di lavoro sono minime.

Se è disponibile durante almeno 3 mesi,

l’assicurato è considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità

inferiore a 3 mesi, l’assicurato può essere riconosciuto idoneo al collocamento

se, considerata la situazione del mercato del lavoro e la flessibilità

dell’assicurato (ad esempio se è disposto a esercitare un’attività che non

rientra nell’ambito della professione da lui appresa e ad accettare impieghi

temporanei), ha buone probabilità di essere assunto da un datore di lavoro.

(…)

B229 Un

assicurato che, per adempire il proprio obbligo di riduzione del danno, accetta

Considerandi

un’occupazione non immediatamente disponibile è considerato inidoneo al collocamento

fino al momento in cui inizierà a lavorare. Il fatto di aver trovato un lavoro

non lo esenta tuttavia dall’obbligo di intraprendere tutto quanto si possa

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione

durante il periodo di tempo rimanente.

L’obbligo di ridurre il danno non vieta

all’assicurato di effettuare i preparativi necessari per intraprendere

un’attività indipendente. Se tuttavia il tempo dedicato ai preparativi ostacola

la ricerca di un’attività dipendente, l’assicurato può essere considerato

inidoneo al collocamento. Un assicurato che intraprende un’attività

indipendente e pone fine alla disoccupazione non nell’intento di adempiere il

suo obbligo di riduzione del danno ma per cambiare il suo statuto professionale

non è ritenuto idoneo al collocamento (DLA 1995 n. 10 pag. 52)."

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007

consid. 4.3).

2.6

Secondo l'art.

71a LADI l'assicurazione può sostenere assicurati disoccupati o assicurati

minacciati dalla disoccupazione, che intendono intraprendere un'attività

lucrativa indipendente e durevole, mediante il versamento di 90 indennità

giornaliere speciali al massimo nella fase di progettazione di tale attività

(art. 71a cpv. 1 LADI). Per questa categoria di assicurati essa può assumere il

20.

per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della

legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni

che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. In caso di perdita

l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato

dal fondo di compensazione.

L'art. 71b cpv. 1 LADI

stabilisce che gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto nell'art.

71a cpv. 1 se:

a. senza

colpa propria, sono disoccupati;

b. …

c. hanno almeno 20 anni

e

d. presentano

un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente

sostenibile e duratura.

Il cpv. 2

della medesima norma prevede che gli assicurati che adempiono le condizioni di

cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di

disoccupazione controllata, presentano, a un'organizzazione riconosciuta ai sensi

dell'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari

alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un

progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente

sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall'art. 71a

cpv. 2.

L'art. 71d LADI sancisce

che al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con

la riscossione dell'ultima indennità giornaliera, l'assicurato deve informare

il servizio competente se intraprende un'attività lucrativa indipendente.

L'obbligo di comunicazione incombe all'organizzazione riconosciuta ai sensi

dell'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari

alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, se

l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione (cpv. 1).

Se

l'assicurato intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale

versamento di altre indennità giornaliere il termine quadro per la riscossione

della prestazione è prolungato di due anni. Le indennità giornaliere non

possono superare complessivamente il numero massimo fissato nell'articolo 27

(cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 95a

OADI è considerata fase di progettazione il lasso di tempo necessario

all'assicurato per pianificare e preparare un'attività lucrativa indipendente.

Detta fase di progettazione inizia con l'autorizzazione della domanda e termina

dopo la riscossione delle indennità giornaliere accordate in virtù dell'art.

95b OADI.

Conformemente al principio

dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 pag. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato, al quale sono state concesse le indennità

giornaliere speciali ex art. 71a segg. LADI, deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per intraprendere un'attività lavorativa indipendente che gli

permetta di evitare lo stato di disoccupazione o perlomeno di non più ricorrere

alla medesima.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Prassi LADI

sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2014 ai punti

K4, K5, K21, K23 e K40 relativi alle “Indennità giornaliere nella fase di

progettazione dell’attività indipendente” di cui all’art. 71a e segg. LADI

enuncia che:

" K4 Il provvedimento non è volto a procurare vantaggi economici

all’assicurato né a favorire settori

o interessi specifici dell’economia. L’obiettivo principale è quello di aiutare

l’assicurato a uscire dalla disoccupazione.

K5 Nel

periodo in cui percepisce indennità giornaliere a titolo di SAI, l’assicurato

non deve necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dagli

obblighi previsti dall’art. 17 LADI, in particolare dall’obbligo di cercare

lavoro e dall’obbligo di controllo (art. 71b cpv. 3 LADI). Tuttavia, fino

all’inizio della fase di progettazione, l’assicurato deve adempiere le

condizioni di cui all’art. 15 LADI.

(…)

K21 Durante

la fase di progettazione l’assicurato può percepire al massimo 90 indennità

giornaliere per il termine quadro. Se più assicurati decidono di realizzare un

progetto in comune, ognuno di loro ha diritto a un massimo di 90 indennità

giornaliere. Le indennità giornaliere ai sensi degli art. 71a segg. LADI possono

essere versate unicamente nei limiti del termine quadro normale di due anni

secondo l’art. 9 cpv. 1 LADI.

(…)

K23 Il numero

massimo di indennità è stabilito caso per caso in funzione delle circostanze.

Le indennità giornaliere vengono versate soltanto durante la fase di

progettazione o di preparazione di un progetto per un’attività lucrativa

indipendente. Per la fase di avvio dell’impresa non viene fornito alcun aiuto

finanziario. In linea di principio, in caso di acquisizione di una ditta già

esistente o per gli assicurati che diventano soci di una ditta già esistente

non vengono versate indennità giornaliere.

(…)

K40 Le

indennità per il sostegno a un’attività indipendente possono essere accordate

soltanto durante il termine quadro normale per la riscossione della prestazione

e sono limitate a 90."

2.7

Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è iscritto in

disoccupazione presso l’URC di __________ il 28 novembre 2011, con effetto dal

1° febbraio 2012.

La Cassa competente ha aperto un termine quadro per la riscossione delle indennità di

disoccupazione dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2014 (cfr. doc. 11, doc. 17 pag.

1.

e doc. 18 pag. 4).

Dal 2 aprile 2012 fino a

metà febbraio 2013 l’assicurato ha trovato un impiego a tempo parziale presso

un negozio di fiori a __________ (cfr. doc. 19).

Nel mese di marzo 2013 RI

1.

ha comunicato all’URC la sua intenzione di intraprendere un’attività di floricoltura

indipendente (cfr. doc. 19, p. 4).

L’Ufficio delle misure

attive (di seguito: UMA), con decisione del 23 aprile 2013, ha accolto la domanda del 1° ottobre 2012 dell’assicurato e gli ha conseguentemente concesso il

diritto a 39 indennità giornaliere quale sostegno ai fini del promuovimento

dell’attività lucrativa indipendente, ai sensi dell’art. 71a e segg. LADI, a

decorrere dal 29 aprile 2013 (cfr. doc. 14).

Con decisione del 18

luglio 2013, l’UMA ha concesso all’assicurato il prolungamento di tali

prestazioni per complessivamente 90 indennità giornaliere speciali fino al 31

agosto 2013 (cfr. doc. 15 e doc.16).

L’attività indipendente

dell’assicurato avrebbe dovuto iniziare il 1° settembre 2013, ma a causa di

problemi burocratici legati all’abitabilità dei locali del negozio, l’avvio è

stato posticipato al 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 13;13.1).

Avendo l’assicurato

esaurito il suo diritto alle 90 indennità giornaliere speciali di cui all’art.

71a LADI, l’URC di __________ ha chiesto alla Sezione del lavoro di Bellinzona di

verificare se l’interessato fosse idoneo al collocamento durante l’intervallo

tra la fine del periodo di progettazione dell’attività professionale

indipendente e l’inizio della stessa e se di conseguenza avrebbe potuto

beneficiare delle indennità di disoccupazione durante quel periodo (cfr. doc.

13).

La Sezione del lavoro con decisione del 25 ottobre 2013 (cfr. doc. 11), poi confermata dalla

decisione su opposizione del 26 novembre 2013, ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento, argomentando quanto segue:

" (…)

Durante il controllo della disoccupazione dal 1. aprile 2012, il

signor RI 1 ha beneficiato di 90 indennità giornaliere (dal 29.04.2013 al

31.08

) per il promovimento della sua attività lucrativa indipendente;

A seguito dello slittamento di un mese, segnatamente dal 1.

settembre 2013 al 1. ottobre 2013, dell’inizio del contratto di locazione,

l’inizio dell’attività indipendente è stato anch’esso posticipato al 1. ottobre

2013.

Con l’opposizione in esame, l’interessato ha chiesto di rivedere

la querelata decisione, considerato che il posticipo dell’inizio dell’attività “non

era una scusante” ed ha sottolineato inoltre di avere ancora “271.1

giorni” di diritto all’indennità di disoccupazione.

4.

Visto quanto precede, alla luce della dottrina, giurisprudenza e

prassi citate, ritenuto come l’assicurato ha beneficiato di 90 indennità quale

sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente,

constatato come la fase di progettazione è terminata e l’attività indipendente

ha preso avvio il 1. ottobre 2013, visto il breve periodo (1 mese) tra l’ultima

indennità percepita conformemente all’art. 71a e segg. LADI (31 agosto 2013) e

l’inizio dell’attività lucrativa indipendente (1. ottobre 2013), è necessario

concludere che l’assicurato non è idoneo al collocamento, essendo a

disposizione del mercaro del lavoro solamente per un mese.(cfr. consid 2.2).

(…)” (cfr. doc. A pag. 3).

Il ricorrente da parte sua

contesta la tesi dell’amministrazione, ritenendo che “un lavoro si può trovare

anche in 30 secondi”, menzionando a sostegno di ciò un episodio accadutogli

quando era alle dipendenze del negozio di fiori __________ (cfr. doc. II).

2.8

Questo Tribunale ritiene innanzitutto

utile ribadire che a norma dell’art. 71a LADI l’assicurazione disoccupazione

può sostenere l’assicurato nella fase di progettazione di un attività lucrativa

indipendente con al massimo 90 indennità giornaliere speciali (cfr. consid. 2.6.).

L’insorgente, avendo già

percepito il numero massimo di 90 indennità giornaliere per il sostegno alla

sua attività professionale indipendente durante la fase di progettazione, non avrebbe

in ogni caso diritto a ulteriori prestazioni di questo genere durante il

periodo tra il 1° settembre 2013 e l’inizio della sua attività lavorativa

indipendente prevista per il 1° ottobre 2013.

Al riguardo cfr. STF

8C_724/2010 dell’8 luglio 2011.

2.9

Il TCA, poi, considerata la

giurisprudenza, la dottrina e la Prassi LADI citate ai considerandi 2.2. - 2.5.,

non ha validi motivi per scostarsi dalla valutazione della Sezione del lavoro

secondo cui RI 1 è inidoneo al collocamento durante il periodo tra il 1°

settembre e il 1° ottobre 2013, in ragione del breve lasso di tempo tra le due

date.

Al riguardo va osservato che

nel caso di specie torna applicabile il principio giurisprudenziale secondo cui

un assicurato che prende degli impegni a partire da una data determinata e

conseguentemente è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve

periodo è considerato non idoneo al collocamento (cfr. consid. 2.3.; 2.4.) e

non l’eccezione stabilita dall’Alta Corte nel caso in cui il disoccupato,

nell’adempimento del suo obbligo di ridurre il danno, trovi e accetti un posto

di lavoro appropriato anche se non immediatamente disponibile (cfr. consid. 2.5).

Infatti il ricorrente, dal

29.

aprile al 31 agosto 2013, ha beneficiato delle indennità giornaliere

speciali per il sostegno ai fini del promuovimento dell’attività lucrativa

indipendente ex. art. 71a LADI. Egli era quindi impegnato nella progettazione

del suo negozio di floricultura. In quel periodo, come indicato nella Prassi

LADI PML del gennaio 2014 al punto K5 (cfr. consid. 2.6), il ricorrente non

doveva necessariamente essere idoneo al collocamento ed era esonerato, in particolare

dall’obbligo di ricerca d’impiego. In proposito è utile rilevare che dalle

carte processuali emerge che le ultime ricerche di lavoro compiute

dall’assicurato risalivano al mese di giugno 2013 e che le stesse erano

limitate alla sola attività di fiorista (cfr. doc. 20).

L’avvio dell’attività

indipendente era inizialmente previsto per il 1° settembre 2013, ossia

immediatamente dopo la fine delle 90 indennità giornaliere speciali. Poi,

l’avvio è slittato all’inizio del mese successivo (cfr. doc. 10). Egli è stato

avvisato dell’impossibilità di iniziare la sua attività alla data prevista

soltanto il 2 settembre 2013 (cfr. doc.10.1).

Ora, partendo dal

presupposto che la predetta eccezione va applicata in maniera restrittiva (cfr.

STF C 240/06 del 25 ottobre 2007, consid. 4.), considerato l’insieme degli

elementi della presente fattispecie esposti in precedenza, secondo il TCA l’eccezione

giurisprudenziale considerata nelle DTF 123 V 214 consid. 5a pag. 217 e 110 V

207.

consid. 1 pag. 209 (cfr. consid. 2.4.) non trova qui applicazione.

Infatti nel caso di specie

l’assicurato, al beneficio delle indennità giornaliere speciali dal 29 aprile

fino al 31 agosto 2013 era impegnato nella progettazione della sua attività

indipendente. Egli non era rimasto a disposizione del mercato del lavoro

continuando a cercare assiduamente un’occupazione e reperendo poi un impiego

con inizio non immediato (cfr. consid. 2.4. in fine). È semplicemente

l’attività indipendente stessa progettata grazie alle indennità ex art. 71a

LADI ad essere stata posticipata.

Come sottolineato

dall’amministrazione nella risposta di causa, riconoscendo ulteriori indennità

nel caso concreto equivarrebbe a prolungare il periodo massimo fissato dalla

legge durante il quale è possibile beneficiare delle agevolazioni previste a

titolo di promovimento dell’attività indipendente (cfr. Doc. VII).

Ciò posto, questa Corte

ritiene che il periodo in cui l’assicurato era disponibile per il mercato del

lavoro prima di iniziare la sua attività lucrativa indipendente appare senza dubbio

troppo breve per considerare l’interessato idoneo al collocamento. Secondo la

giurisprudenza costante della nostra Massima Istanza, un assicurato dimostra

una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un

ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di

datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF

113.

V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20). Invece, una persona assicurata che a

causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo

per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al

collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento). La prassi stabilita dal

Tribunale federale nei casi in cui un assicurato è disponibile nel mercato del

lavoro per pochi mesi (da uno a due mesi e mezzo), è quella di negare

l’idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.3.). In particolare merita di essere

segnalata la STFA C 236/05 del 10 novembre 2005, in cui l’Alta Corte ha ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva seguito un

corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul mercato del lavoro

soltanto per un breve periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso (cfr.

consid. 2.3.).

Inoltre, come già espresso

al considerando 2.5. la direttiva della SECO sulla prassi LADI ID dell’ottobre

2012, al punto B227 indica che in caso di disponibilità inferiore a 3 mesi,

l’assicurato può essere considerato idoneo al collocamento se, considerata la

situazione del mercato del lavoro e la flessibilità dell’assicurato, ha buone

probabilità di essere assunto da un datore di lavoro.

Nel caso concreto va

considerato, da una parte, che, è altamente verosimile che durante il breve

lasso di tempo a disposizione per il collocamento l’assicurato fosse impegnato

nell’allestimento e nella messa a punto del negozio in vista dell’imminente apertura

e che quindi da un punto di vista soggettivo non fosse disponibile per la

ricerca di un posto di lavoro. Dall’altra, il limitato mercato del lavoro in cui

RI 1 era disposto a operare in quel breve periodo, ovvero nel commercio al

dettaglio di fiori e piante. In effetti, dai documenti “prove degli sforzi

personali intrapresi per trovare lavoro” (cfr. doc. 20), emerge che

l’assicurato da gennaio a giugno 2013 ha cercato un impiego unicamente in qualità di fiorista. Le probabilità di essere assunto da un potenziale datore di

lavoro unicamente per il mese di settembre 2013 risultano pertanto al quanto

ridotte.

Giova pure segnalare che

questo Tribunale, in un caso analogo alla presente fattispecie, in cui un assicurato

si era annunciato per il collocamento un mese e quattro giorni prima di

iniziare la sua attività lucrativa indipendente, lo ha reputato non idoneo al

collocamento, poiché la possibilità di reperire un’occupazione in qualità di

impiegato di commercio per un così breve lasso di tempo era estremamente

limitata (cfr. STCA 38.2007.106 del 27 febbraio 2008).

Va, infine, rilevato che la

tesi avanzata dall’insorgente nel suo atto ricorsuale del 2 gennaio 2014 (cfr.

doc. II), secondo cui “un lavoro si può trovare anche in 30 secondi”,

non merita particolare attenzione. Infatti, l’esempio riportato dall’assicurato

dell’improvviso prolungamento del suo contratto di lavoro presso il negozio di

fiori __________, la cui scadenza era inizialmente fissata per il 24 dicembre

2012.

e che, a seguito di un infortunio subito dal suo datore di lavoro, è stata

posticipata a metà febbraio 2013, non è da considerare una circostanza normale,

bensì un puro colpo di fortuna (cfr. DLA 1996/1997 n. 35 pag. 198; STF C 169/06

del 9 marzo 2007).

L’argomento sollevato dal

ricorrente non è pertanto sufficiente per sovvertire la regola generale imposta

dalla prassi, che consiste nel ritenere inidonee al collocamento le persone disponibili

per il mercato del lavoro per un breve periodo soltanto.

Inoltre, va evidenziato

che nell’occasione menzionata in cui RI 1 ha tratto profitto da una circostanza

casuale e improvvisa che gli ha permesso di ottenere il prolungamento di del

contratto di lavoro, egli era già dipendente del citato negozio di fiori. Nel periodo

riguardante la presente vertenza l’assicurato era per contro senza impiego.

Nella concreta evenienza, secondo

il TCA, a maggior ragione, dunque, è fortemente difficile ammettere che un potenziale

datore di lavoro, attivo nel commercio di fiori e di piante - unico ambito

professionale in cui il ricorrente era alla ricerca di impiego (cfr. doc. 17 e

doc. 20) - fosse disposto ad assumerlo per un così breve periodo, per di più sapendo

che un mese più tardi avrebbe intrapreso un’attività indipendente nello stesso

settore.

Alla luce di quanto precede

la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti