38.2014.3
A ragione l'URC ha sanzionato con 1 giorno di ID l'assicurato che ha consegnato con 1/2 giorni di ritardo le ricerche di lavoro. Il grave stato di salute del nonno al momento dei fatti e il fatto che
27 agosto 2014Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.3
MP
Lugano
27 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 dicembre 2013 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 10 dicembre 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 19 novembre 2013 (cfr.
doc. 86) con cui aveva sospeso RI 1 per un giorno dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa della consegna tardiva, senza valida giustificazione,
delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo del mese di ottobre
2013 (cfr. doc. A1).
L’amministrazione ha, in
particolare, rilevato che:
" (…)
L’assicurato non ha consegnato il formulario riassuntivo inerente le
ricerche di lavoro del mese di ottobre 2013 entro il termine del 5° giorno del
mese successivo a quello di riferimento (art. 26 cpv. 2 OADI). Avendo rilevato
tale inadempienza, il nostro ufficio ha emesso una formale richiesta di
giustificazione. Le motivazioni presentate non sono state accolte ed è stata
emessa una decisione di sospensione temporanea dal diritto alle indennità.
In sede di opposizione, non presenta ulteriori elementi di
valutazione, tali da sovvertire la legittimità della decisione impugnata. In
particolare, ribadisce quanto già asserito in sede di giustificazione, vale a
dire di aver preparato la documentazione in tempo utile di aver tardato
nell’invio a causa del concomitante ricovero del nonno paterno, nel frattempo
deceduto. Tale evento non costituisce un esimente dall’obbligo di consegna
delle ricerche di lavoro entro i termini sanciti dalla vigente normativa. (…)” (cfr. doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 10 dicembre 2013 l’assicurato, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento del
provvedimento in questione.
A motivazione delle
proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto quanto segue:
" (…)
Sono perfettamente consapevole dei miei obblighi e vi assicuro che
pochi come me sono tanto ligi nel rispettarli.
Ad ogni modo ecco i fatti:
- Il giorno 03.11.2013 mio nonno
paterno viene ricoverato d’urgenza.
- Il
giorno 04.11.2013 completavo e preparavo per la spedizione, come mio solito,
detto formulario.
- Il
giorno 04.11.2013 le condizioni di mio nonno si aggravano ed i medici ne hanno
sentenziato la possibile dipartita a breve.
- Il
giorno 04 e 05.11.2013 purtroppo, scosso e sicuramente addolorato per quanto
succedeva in famiglia, mi dimentico di spedire il formulario.
- Il
giorno 06.11.2013 alle ore 00.30 scrivo una mail al mio consulente __________
spiegando la situazione, scusandomi e promettendo l’invio del formulario al
sopraggiungere del giorno (si veda allegato).
- Il
giorno 06.11.2013 il sottoscritto spedisce il formulario con posta prioritaria
che dunque arriva agli uffici di collocamento di __________ il giorno stesso.
(…)” (cfr. doc. I pag. 1)
L’insorgente, infine, ha
sostenuto che la sanzione pronunciata nei suoi confronti sarebbe un ulteriore
duro colpo vissuto in un periodo già sufficientemente difficile considerata la
difficoltà riscontrata nel trovare un impiego (cfr. doc. I).
Fatti
1.3. Nella sua risposta del 7
febbraio 2014 l'URC ha chiesto di respingere l’impugnativa riconfermando quanto
sostenuto nella propria decisione. La parte resistente ha inoltre aggiunto le
seguenti considerazioni:
" (…)
Segnaliamo inoltre che, il ricorrente dichiara di essersi attivato
il giorno 4 novembre 2013, per preparare la documentazione inerente le ricerche
del mese di ottobre 2013. Tale comportamento è sicuramente legittimo ma
comporta il rischio evidente, come concretamente accaduto, di venir meno ai
propri obblighi a causa di un imprevisto. Riteniamo che il rischio connesso ad
un tale comportamento debba necessariamente essere preso a carico di colui che
decide di agire come descritto e che ciò renda legittima la sanzione
contestata, anche considerando che l’entità della sospensione è limitata ad un
giorno, quindi proporzionale alla gravità dell’inadempienza riscontrata e
confermata dal ricorrente stesso. (…)” (cfr.
doc. III).
1.4. Con scritto dell’11 febbraio
2013 RI 1, in riferimento alla risposta di causa dell’URC (cfr. doc. III), ha replicato
affermando che – posto come i tre precedenti giorni fossero festivi e che si
trovasse fuori città – il 4 novembre 2013 era l’unico giorno a sua disposizione
per preparare la documentazione da trasmettere all’URC (cfr. doc. V).
1.5. Con scritto del 14 febbraio
2014, la parte resistente ha ribadito la sua posizione, aggiungendo:
" (…)
Segnaliamo inoltre che, per il mese di ottobre 2013, periodo di
controllo oggetto della sanzione contestata, in base alla documentazione
consegnataci, risulta che l’ultima candidatura sia del 20 ottobre 2013; ne
deriva che il tempo a disposizione per l’inoltro all’URC includeva anche il 30
ed il 31 ottobre.
Riteniamo quindi che l’assicurato era nelle condizioni di
rispettare il termine di consegna senza alcun impedimento e che il ritardo in
cui è incorso sia diretta conseguenza di sue scelte individuali delle quali è
tenuto ad assumersi la piena responsabilità. (…)” (cfr.
doc. VII).
1.6. Il 20 febbraio 2014 il
ricorrente ha preso posizione sullo scritto dell’URC del 14 febbraio 2014 (cfr.
doc. IX).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per un
giorno dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato
tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese
di ottobre 2013.
2.3
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche
fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di
ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio
competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese
(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo l'art.
26.
cpv. 1 OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L’art.
26.
cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo
di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale
principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta
revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
Se non
adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.
1.
lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.
STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.4
Secondo l'art.
30.
cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale
federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per
quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e
della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1 emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;
Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono
conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”,
p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono
regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA
ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del
25.
aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio
2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA
C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.5
Nel caso concreto l’URC ha
sospeso l’assicurato per un giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione,
in quanto avrebbe inoltrato la prova delle ricerche di lavoro compiute nel mese
di ottobre 2013 soltanto il 7 novembre 2013, ossia oltre il termine legale
contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI, senza nessuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64
del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.
2.
OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…)
Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto
sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata
in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis
vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare
sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del
termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna
giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto
esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto
del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della
procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11
marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.
2.
OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare
all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione
al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in
questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere
considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli
assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di
verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare nessuna considerazione circa la sua
conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta
Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un
assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche
di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta
dall'amministrazione, argomentando:
" (…)
La juridiction cantonale a considéré que l'intimé
n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de
recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.
Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai
prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était
pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la
conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août
2011.
De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait
totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait
rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche
seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il
ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non
seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche
d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011
(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier
2011).
4.
4.1
L'office recourant fait
grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2
OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP
comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il
estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être
déterminé avec certitude.
4.2
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise
de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no
48.
p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour
d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment
la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid.
2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010
consid. 5.1).
4.3
L'ensemble des éléments
retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices
suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches
d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules
déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun
élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la
remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré
ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier
point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation
de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier
manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir
qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs
de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4
Il convient par conséquent d'annuler le jugement
entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office
recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de
l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012
del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la
conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato
che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei
documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo
di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In
effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti
legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve
comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena
di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso
che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle
specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43
cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono
fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto
all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine
supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per
esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.
2.6
Nella presente
evenienza le ricerche d’impiego del mese di ottobre 2013, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano inoltrate all’amministrazione entro il
martedì 5 novembre 2013.
L'amministrazione,
come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in
quanto esse sono state da lei ricevute solo in data 8 novembre 2013 (cfr. doc.
63, timbro ricevuta) e quindi verosimilmente spedite dall’assicurato il 7
novembre 2013.
Il ricorrente
sostiene invece di aver spedito il formulario di ricerca di lavoro il 6
novembre 2013 con posta prioritaria, quindi con appena un giorno di ritardo dal
termine previsto dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. doc. I pag. 1; 88).
In concreto, è
incontestato il fatto che il ricorrente ha consegnato tardivamente le proprie tredici
ricerche d’impiego relative al mese di ottobre 2013.
L’assicurato ha tuttavia motivato
il suo ritardo con i gravi problemi di salute occorsi al nonno paterno,
ricoverato d’urgenza il 3 novembre 2013 in ospedale, poi deceduto il 6 novembre 2013 (cfr. doc. 85; 88). Questa funesta circostanza avrebbe fatto sì che egli
si dimenticasse di spedire per tempo all’URC le ricerche di lavoro (cfr. doc. I;
88).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che, essendo incontestato
che entro il termine del 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento
il ricorrente non ha trasmesso il formulario riassuntivo inerente le ricerche
di lavoro del mese di ottobre 2013, ai fini della disamina della presente
vertenza è pressoché irrilevante sapere se esso sia stato spedito all’URC in
data 6 novembre 2013 come sostiene il ricorrente (cfr. doc. I), oppure in data
7.
novembre 2013 come sostiene l’amministrazione (cfr. doc. 84).
L'assicurato,
a seguito di una dimenticanza, ha consegnato in ritardo le tredici valide
ricerche di lavoro inerenti al mese di ottobre 2013, violando l’art. 26 cpv. 2
OADI (cfr. doc. I; 88; 85; 63). Per questo motivo egli deve essere sospeso dal
diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI.
Infatti, come già esposto
in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l’assicurato è tenuto a fare
tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di
disoccupazione.
Il termine
stabilito dall’art. 26 cpv. 2 OADI entro il quale consegnare
all’amministrazione le ricerche di lavoro effettuate, deve essere
considerato come una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo
degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di
verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. STCA 38.2011.64
del 24 maggio 2012).
La giustificazione del
ritardo nell’invio delle ricerche di lavoro avanzata dal ricorrente non può
modificare tale soluzione.
Secondo il
TCA, seppur comprensibile da un lato umano, il grave stato di salute del nonno
paterno non costituisce una scusante atta a giustificare l’inosservanza del
termine per l’invio delle ricerche di lavoro.
A tal
proposito giova osservare che il TCA, nella STCA
38.2007.24
del 27 giugno 2007, ha già avuto modo di chinarsi su una simile
giustificazione avanzata da un assicurato in una procedura di domanda di
condono dell’obbligo di restituire delle prestazioni percepite indebitamente. In
quella circostanza il ricorrente adduceva, a comprova della sua buona fede, la
difficile situazione vissuta al momento dei fatti a causa della grave malattia che
aveva colpito il suocero e della sua susseguente morte. Questa Corte in
quell’evenienza ha ritenuto che il grave stato di salute del suocero non aveva
influito sulla capacità dell’assicurato di comprendere i propri obblighi di disoccupato,
argomentando segnatamente quanto segue:
" (…) nella
presente fattispecie il ricorrente non ha però asserito di avere accusato
problemi di salute a seguito dell’innegabile situazione difficile alla quale
lui e la sua famiglia sono stati confrontati, né ha prodotto certificati medici
attestanti particolari disturbi di salute (circa la necessità di comprovare con
adeguati attestati medici cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I
550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre
1996.
nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V
351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238;
STCA del 7 giugno 2002 nella causa H., 38.01.289; STCA del 6 novembre 2001
nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90;
STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella
causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA
del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
Di conseguenza la malattia del suocero e il lutto subito,
benché abbiano indubbiamente provocato nell’insorgente delle gravi sofferenze,
non sono stati vissuti in modo tale da influire sulla sua capacità generale di
comprendere i propri obblighi di assicurato e di comunicare ogni utile
informazione all’amministrazione (al riguardo cfr. pure RDTA I-2003 N. 18).
(…)” (sottolineature a opera del redattore).
Inoltre,
nemmeno il fatto che l’assicurato in passato ha sempre rispettato gli obblighi
imposti dalla LADI (cfr. doc. I pag. 1 ), segnatamente per quanto attiene alla
tempestività dell’inoltro delle ricerche di lavoro e alla qualità delle stesse,
può esimerlo dalla sanzione pronunciata.
Al riguardo occorre ribadire
che la nostra Massima Corte ha già avuto modo di accertare che la puntualità osservata
in passato da un assicurato nella consegna delle ricerche di lavoro, non lascia
presumere l’assenza di ogni omissione futura. Ammettere il contrario
equivarrebbe, infatti, a rinunciare a sanzionare ogni prima consegna tardiva
commessa da assicurati che in passato hanno sempre rispettato le prescrizioni previste
all’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. STF 8C_46/2012 dell’8 maggio 2012. consid. 4.3.).
Visto quanto precede,
considerata anche la lieve sanzione di un giorno di sospensione dalle indennità
di disoccupazione, la quale, secondo la più recente giurisprudenza federale, è
proporzionata al leggero ritardo con cui l’assicurato ha consegnato le ricerche
di lavoro (cfr. STF 8C_425/2014 del 12 agosto 2014; STF 8C_257/2014 del 10
giugno 2014; STF 8C_537/2013 del 16 aprile 2014; STF 8C_194/2013 del 26
settembre 2013; STF 8C_838/2013 del 30 dicembre 2013; STF 8C_64/2012 del 26
giugno 2012; STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012; STF 8C_33/2012 del 26 giugno
2012; STCA 38.12.28 del 2 agosto 2012), la decisione su opposizione dell’URC di
__________ deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti