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Decisione

38.2014.3

A ragione l'URC ha sanzionato con 1 giorno di ID l'assicurato che ha consegnato con 1/2 giorni di ritardo le ricerche di lavoro. Il grave stato di salute del nonno al momento dei fatti e il fatto che

27 agosto 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1.3. Nella sua risposta del 7

febbraio 2014 l'URC ha chiesto di respingere l’impugnativa riconfermando quanto

sostenuto nella propria decisione. La parte resistente ha inoltre aggiunto le

seguenti considerazioni:

" (…)

Segnaliamo inoltre che, il ricorrente dichiara di essersi attivato

il giorno 4 novembre 2013, per preparare la documentazione inerente le ricerche

del mese di ottobre 2013. Tale comportamento è sicuramente legittimo ma

comporta il rischio evidente, come concretamente accaduto, di venir meno ai

propri obblighi a causa di un imprevisto. Riteniamo che il rischio connesso ad

un tale comportamento debba necessariamente essere preso a carico di colui che

decide di agire come descritto e che ciò renda legittima la sanzione

contestata, anche considerando che l’entità della sospensione è limitata ad un

giorno, quindi proporzionale alla gravità dell’inadempienza riscontrata e

confermata dal ricorrente stesso. (…)” (cfr.

doc. III).

1.4. Con scritto dell’11 febbraio

2013 RI 1, in riferimento alla risposta di causa dell’URC (cfr. doc. III), ha replicato

affermando che – posto come i tre precedenti giorni fossero festivi e che si

trovasse fuori città – il 4 novembre 2013 era l’unico giorno a sua disposizione

per preparare la documentazione da trasmettere all’URC (cfr. doc. V).

1.5. Con scritto del 14 febbraio

2014, la parte resistente ha ribadito la sua posizione, aggiungendo:

" (…)

Segnaliamo inoltre che, per il mese di ottobre 2013, periodo di

controllo oggetto della sanzione contestata, in base alla documentazione

consegnataci, risulta che l’ultima candidatura sia del 20 ottobre 2013; ne

deriva che il tempo a disposizione per l’inoltro all’URC includeva anche il 30

ed il 31 ottobre.

Riteniamo quindi che l’assicurato era nelle condizioni di

rispettare il termine di consegna senza alcun impedimento e che il ritardo in

cui è incorso sia diretta conseguenza di sue scelte individuali delle quali è

tenuto ad assumersi la piena responsabilità. (…)” (cfr.

doc. VII).

1.6. Il 20 febbraio 2014 il

ricorrente ha preso posizione sullo scritto dell’URC del 14 febbraio 2014 (cfr.

doc. IX).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per un

giorno dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato

tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese

di ottobre 2013.

2.3

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche

fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di

ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio

competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese

(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo l'art.

26.

cpv. 1 OADI:

" L'assicurato

deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L’art.

26.

cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

" L’assicurato

deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo

di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per

evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale

principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta

revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

Se non

adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.

1.

lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se

non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.

STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30

cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

2.4

Secondo l'art.

30.

cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità

della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,

nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto

all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale

federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per

quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e

della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1 emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;

Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono

conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”,

p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono

regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA

ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del

25.

aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio

2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA

C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5

Nel caso concreto l’URC ha

sospeso l’assicurato per un giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione,

in quanto avrebbe inoltrato la prova delle ricerche di lavoro compiute nel mese

di ottobre 2013 soltanto il 7 novembre 2013, ossia oltre il termine legale

contemplato dall’art. 26 cpv. 2 OADI, senza nessuna valida giustificazione.

In una sentenza 38.2011.64

del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.

2.

OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

" (…)

Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto

sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata

in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis

vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare

sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del

termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna

giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto

esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto

del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della

procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11

marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.

2.

OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare

all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione

al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in

questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere

considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli

assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di

verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012 ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare nessuna considerazione circa la sua

conformità alla legge.

In quell'occasione l'Alta

Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un

assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche

di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta

dall'amministrazione, argomentando:

" (…)

La juridiction cantonale a considéré que l'intimé

n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de

recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.

Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai

prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était

pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la

conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août

2011.

De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait

totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait

rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche

seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il

ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non

seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche

d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011

(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier

2011).

4.

4.1

L'office recourant fait

grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2

OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP

comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il

estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être

déterminé avec certitude.

4.2

En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no

48.

p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour

d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment

la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid.

2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010

consid. 5.1).

4.3

L'ensemble des éléments

retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices

suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches

d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules

déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun

élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la

remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré

ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier

point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation

de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier

manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir

qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs

de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4

Il convient par conséquent d'annuler le jugement

entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office

recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de

l'intéressé. (…)"

Con sentenza 8C_601/2012

del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la

conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato

che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei

documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo

di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In

effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti

legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve

comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena

di essere sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso

che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle

specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43

cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono

fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto

all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine

supplementare. Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per

esempio nell'ambito di una procedura di opposizione.

2.6

Nella presente

evenienza le ricerche d’impiego del mese di ottobre 2013, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano inoltrate all’amministrazione entro il

martedì 5 novembre 2013.

L'amministrazione,

come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in

quanto esse sono state da lei ricevute solo in data 8 novembre 2013 (cfr. doc.

63, timbro ricevuta) e quindi verosimilmente spedite dall’assicurato il 7

novembre 2013.

Il ricorrente

sostiene invece di aver spedito il formulario di ricerca di lavoro il 6

novembre 2013 con posta prioritaria, quindi con appena un giorno di ritardo dal

termine previsto dall’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. doc. I pag. 1; 88).

In concreto, è

incontestato il fatto che il ricorrente ha consegnato tardivamente le proprie tredici

ricerche d’impiego relative al mese di ottobre 2013.

L’assicurato ha tuttavia motivato

il suo ritardo con i gravi problemi di salute occorsi al nonno paterno,

ricoverato d’urgenza il 3 novembre 2013 in ospedale, poi deceduto il 6 novembre 2013 (cfr. doc. 85; 88). Questa funesta circostanza avrebbe fatto sì che egli

si dimenticasse di spedire per tempo all’URC le ricerche di lavoro (cfr. doc. I;

88).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che, essendo incontestato

che entro il termine del 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento

il ricorrente non ha trasmesso il formulario riassuntivo inerente le ricerche

di lavoro del mese di ottobre 2013, ai fini della disamina della presente

vertenza è pressoché irrilevante sapere se esso sia stato spedito all’URC in

data 6 novembre 2013 come sostiene il ricorrente (cfr. doc. I), oppure in data

7.

novembre 2013 come sostiene l’amministrazione (cfr. doc. 84).

L'assicurato,

a seguito di una dimenticanza, ha consegnato in ritardo le tredici valide

ricerche di lavoro inerenti al mese di ottobre 2013, violando l’art. 26 cpv. 2

OADI (cfr. doc. I; 88; 85; 63). Per questo motivo egli deve essere sospeso dal

diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI.

Infatti, come già esposto

in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l’assicurato è tenuto a fare

tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di

disoccupazione.

Il termine

stabilito dall’art. 26 cpv. 2 OADI entro il quale consegnare

all’amministrazione le ricerche di lavoro effettuate, deve essere

considerato come una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo

degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di

verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. STCA 38.2011.64

del 24 maggio 2012).

La giustificazione del

ritardo nell’invio delle ricerche di lavoro avanzata dal ricorrente non può

modificare tale soluzione.

Secondo il

TCA, seppur comprensibile da un lato umano, il grave stato di salute del nonno

paterno non costituisce una scusante atta a giustificare l’inosservanza del

termine per l’invio delle ricerche di lavoro.

A tal

proposito giova osservare che il TCA, nella STCA

38.2007.24

del 27 giugno 2007, ha già avuto modo di chinarsi su una simile

giustificazione avanzata da un assicurato in una procedura di domanda di

condono dell’obbligo di restituire delle prestazioni percepite indebitamente. In

quella circostanza il ricorrente adduceva, a comprova della sua buona fede, la

difficile situazione vissuta al momento dei fatti a causa della grave malattia che

aveva colpito il suocero e della sua susseguente morte. Questa Corte in

quell’evenienza ha ritenuto che il grave stato di salute del suocero non aveva

influito sulla capacità dell’assicurato di comprendere i propri obblighi di disoccupato,

argomentando segnatamente quanto segue:

" (…) nella

presente fattispecie il ricorrente non ha però asserito di avere accusato

problemi di salute a seguito dell’innegabile situazione difficile alla quale

lui e la sua famiglia sono stati confrontati, né ha prodotto certificati medici

attestanti particolari disturbi di salute (circa la necessità di comprovare con

adeguati attestati medici cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I

550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre

1996.

nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V

351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238;

STCA del 7 giugno 2002 nella causa H., 38.01.289; STCA del 6 novembre 2001

nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90;

STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella

causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA

del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

Di conseguenza la malattia del suocero e il lutto subito,

benché abbiano indubbiamente provocato nell’insorgente delle gravi sofferenze,

non sono stati vissuti in modo tale da influire sulla sua capacità generale di

comprendere i propri obblighi di assicurato e di comunicare ogni utile

informazione all’amministrazione (al riguardo cfr. pure RDTA I-2003 N. 18).

(…)” (sottolineature a opera del redattore).

Inoltre,

nemmeno il fatto che l’assicurato in passato ha sempre rispettato gli obblighi

imposti dalla LADI (cfr. doc. I pag. 1 ), segnatamente per quanto attiene alla

tempestività dell’inoltro delle ricerche di lavoro e alla qualità delle stesse,

può esimerlo dalla sanzione pronunciata.

Al riguardo occorre ribadire

che la nostra Massima Corte ha già avuto modo di accertare che la puntualità osservata

in passato da un assicurato nella consegna delle ricerche di lavoro, non lascia

presumere l’assenza di ogni omissione futura. Ammettere il contrario

equivarrebbe, infatti, a rinunciare a sanzionare ogni prima consegna tardiva

commessa da assicurati che in passato hanno sempre rispettato le prescrizioni previste

all’art. 26 cpv. 2 OADI (cfr. STF 8C_46/2012 dell’8 maggio 2012. consid. 4.3.).

Visto quanto precede,

considerata anche la lieve sanzione di un giorno di sospensione dalle indennità

di disoccupazione, la quale, secondo la più recente giurisprudenza federale, è

proporzionata al leggero ritardo con cui l’assicurato ha consegnato le ricerche

di lavoro (cfr. STF 8C_425/2014 del 12 agosto 2014; STF 8C_257/2014 del 10

giugno 2014; STF 8C_537/2013 del 16 aprile 2014; STF 8C_194/2013 del 26

settembre 2013; STF 8C_838/2013 del 30 dicembre 2013; STF 8C_64/2012 del 26

giugno 2012; STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012; STF 8C_33/2012 del 26 giugno

2012; STCA 38.12.28 del 2 agosto 2012), la decisione su opposizione dell’URC di

__________ deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti