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Decisione

38.2014.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 settembre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

38.2014.32

dc/sc

Lugano

15 settembre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2014 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 marzo 2014 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

- che con decisione su

opposizione del 31 marzo 2014 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente

decisione del 9 settembre 2013 (cfr. doc. 12: "l'assicurata è ritenuta idonea

al collocamento; tranne nei periodi in cui ha frequentato il corso di

collaboratrice sanitaria CRS ed in particolare dal 29 aprile 2013 al 31 maggio

2013 e dal 15 luglio 2013 al 30 luglio 2013") ed ha stabilito che RI 1 è

inidonea al collocamento durante la frequentazione del corso denominato “Collaboratrice

sanitaria CRS”, non finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. doc. A1);

- che l’assicurata ha inoltrato

un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I);

- che, nella sua risposta

del 19 maggio 2014, la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso

ammettendo preliminarmente di avere erroneamente ritenuto che la decisione su

opposizione con la quale erano state negate all’assicurata le prestazioni per

la frequentazione del corso fosse cresciuta in giudicato, quando invece è stata

impugnata davanti al TCA (cfr. doc. III);

- che il 22 maggio 2014 l’amministrazione

ha trasmesso ulteriore documentazione al TCA (cfr. doc. V);

- che il 27 maggio 2014

l’avv. Pamela Regazzi Märki ha comunicato al TCA di avere assunto il mandato di

rappresentare la ricorrente (cfr. doc. VII) e il 12 giugno 2014 ha formulato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio (cfr.

doc. X);

- che, con sentenza 38.

2014.5 del 23 giugno 2014 cresciuta in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso

inoltrato dall’assicurata ed ha stabilito che la ricorrente ha il diritto di

frequentare il corso di collaboratrice sanitaria CRS a spese dell’assicurazione

contro la disoccupazione;

- che il 15 luglio 2014 la

Considerandi

Sezione del lavoro, richiamato l’art. 6 Lptca e la sentenza appena citata, ha

comunicato che "nella misura in cui il corso in parola va considerato un

provvedimento autorizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione, il

motivo che ostava al riconoscimento dell'idoneità al collocamento è venuto

meno; pertanto le segnalo che non ci opporremmo ad una modifica a favore

dell'interessata della decisione contestata" (doc. XI);

- che il 2 settembre 2014 la

patrocinatrice dell’assicurata ha chiesto di accogliere il ricorso (doc. XII);

considerato in diritto

- che la presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/

2010.

del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999);

- che, secondo l’art.60 cpv.

4.

LADI, nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il

partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento;

- che al punto 4 della decisione

su opposizione impugnata la Sezione del lavoro si è così espressa:

" (…)

Tenuto conto delle giornate in cui l'assicurata ha frequentato i

moduli base (dal 29 aprile al 31 maggio 2013) e quello di approfondimento (dal

15.

al 30 luglio 2013), dello stage pratico (dal 3 al 21 giugno 2013) e delle

limitazioni poste ad un'occupazione serale (dal punto di vista soggettivo in

particolare nel settore della ristorazione), va ritenuto che le possibilità

d'impiego nelle giornate in cui l'assicurata non è stata occupata nella

formazione quale collaboratrice sanitaria CRS sono talmente limitate da

comprometterne l'idoneità al collocamento.

In effetti, l'assicurata avrebbe potuto mettersi a disposizione

durante dei giorni predefiniti ma irregolari ed essenzialmente per attività

diurne. (…)" (Doc. A1)

- che, siccome l’assicurata

è stata autorizzata a frequentare il provvedimento di formazione a spese

dell’assicurazione contro la disoccupazione, il presupposto dell’idoneità al

collocamento, nella misura in cui lo esige il corso, non deve essere esaminato,

ragione per cui le considerazioni sviluppate dalla Sezione del lavoro nella

decisione su opposizione sono irrilevanti. Ciò è peraltro stato riconosciuto

pure dalla stessa amministrazione;

- che, di

conseguenza, la decisione su opposizione del 31 marzo 2014 deve essere

annullata;

- che l'assicurata ha

chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. XIII).

Visto l'esito del ricorso,

l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento da parte

dell'URC di __________ di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

Secondo la costante

giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309

consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e

la decisione su opposizione del 31 marzo 2014 è annullata.

§ L'assicurata

non è tenuta a essere idonea al collocamento nel periodo in cui ha frequentato

il corso di collaboratrice sanitaria CRS.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del lavoro

verserà all'assicurata fr. 1000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò

che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti