38.2014.32
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15 settembre 2014Italiano6 min
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n.
Fatti
38.2014.32
dc/sc
Lugano
15 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 marzo 2014 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
- che con decisione su
opposizione del 31 marzo 2014 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente
decisione del 9 settembre 2013 (cfr. doc. 12: "l'assicurata è ritenuta idonea
al collocamento; tranne nei periodi in cui ha frequentato il corso di
collaboratrice sanitaria CRS ed in particolare dal 29 aprile 2013 al 31 maggio
2013 e dal 15 luglio 2013 al 30 luglio 2013") ed ha stabilito che RI 1 è
inidonea al collocamento durante la frequentazione del corso denominato “Collaboratrice
sanitaria CRS”, non finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. doc. A1);
- che l’assicurata ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I);
- che, nella sua risposta
del 19 maggio 2014, la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso
ammettendo preliminarmente di avere erroneamente ritenuto che la decisione su
opposizione con la quale erano state negate all’assicurata le prestazioni per
la frequentazione del corso fosse cresciuta in giudicato, quando invece è stata
impugnata davanti al TCA (cfr. doc. III);
- che il 22 maggio 2014 l’amministrazione
ha trasmesso ulteriore documentazione al TCA (cfr. doc. V);
- che il 27 maggio 2014
l’avv. Pamela Regazzi Märki ha comunicato al TCA di avere assunto il mandato di
rappresentare la ricorrente (cfr. doc. VII) e il 12 giugno 2014 ha formulato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio (cfr.
doc. X);
- che, con sentenza 38.
2014.5 del 23 giugno 2014 cresciuta in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso
inoltrato dall’assicurata ed ha stabilito che la ricorrente ha il diritto di
frequentare il corso di collaboratrice sanitaria CRS a spese dell’assicurazione
contro la disoccupazione;
- che il 15 luglio 2014 la
Considerandi
Sezione del lavoro, richiamato l’art. 6 Lptca e la sentenza appena citata, ha
comunicato che "nella misura in cui il corso in parola va considerato un
provvedimento autorizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione, il
motivo che ostava al riconoscimento dell'idoneità al collocamento è venuto
meno; pertanto le segnalo che non ci opporremmo ad una modifica a favore
dell'interessata della decisione contestata" (doc. XI);
- che il 2 settembre 2014 la
patrocinatrice dell’assicurata ha chiesto di accogliere il ricorso (doc. XII);
considerato in diritto
- che la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010.
del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999);
- che, secondo l’art.60 cpv.
4.
LADI, nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il
partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento;
- che al punto 4 della decisione
su opposizione impugnata la Sezione del lavoro si è così espressa:
" (…)
Tenuto conto delle giornate in cui l'assicurata ha frequentato i
moduli base (dal 29 aprile al 31 maggio 2013) e quello di approfondimento (dal
15.
al 30 luglio 2013), dello stage pratico (dal 3 al 21 giugno 2013) e delle
limitazioni poste ad un'occupazione serale (dal punto di vista soggettivo in
particolare nel settore della ristorazione), va ritenuto che le possibilità
d'impiego nelle giornate in cui l'assicurata non è stata occupata nella
formazione quale collaboratrice sanitaria CRS sono talmente limitate da
comprometterne l'idoneità al collocamento.
In effetti, l'assicurata avrebbe potuto mettersi a disposizione
durante dei giorni predefiniti ma irregolari ed essenzialmente per attività
diurne. (…)" (Doc. A1)
- che, siccome l’assicurata
è stata autorizzata a frequentare il provvedimento di formazione a spese
dell’assicurazione contro la disoccupazione, il presupposto dell’idoneità al
collocamento, nella misura in cui lo esige il corso, non deve essere esaminato,
ragione per cui le considerazioni sviluppate dalla Sezione del lavoro nella
decisione su opposizione sono irrilevanti. Ciò è peraltro stato riconosciuto
pure dalla stessa amministrazione;
- che, di
conseguenza, la decisione su opposizione del 31 marzo 2014 deve essere
annullata;
- che l'assicurata ha
chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. XIII).
Visto l'esito del ricorso,
l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento da parte
dell'URC di __________ di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante
giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto
l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309
consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e
la decisione su opposizione del 31 marzo 2014 è annullata.
§ L'assicurata
non è tenuta a essere idonea al collocamento nel periodo in cui ha frequentato
il corso di collaboratrice sanitaria CRS.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del lavoro
verserà all'assicurata fr. 1000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò
che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti