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Decisione

38.2014.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi riprendono il domicilio comune, la copertura assicurativa decade a

partire da tale momento. Se ha beneficiato di un motivo d'esenzione in seguito a

separazione, in caso di divorzio successivo l'assicurato non potrà far valere

questo evento quale motivo di esenzione.

Se un assicurato chiede

prestazioni all'AD soltanto dopo il divorzio, occorre innanzitutto determinare

quale evento abbia causato la situazione di necessità economica. Se la sentenza

di divorzio non fa che confermare la situazione finanziaria vigente durante la separazione,

essa non costituisce un motivo di esenzione.

ð Esempio

In seguito alla separazione l'assicurato

chiede l'assistenza sociale. Esso si annuncia alla disoccupazione dopo essere entrato

in possesso della sentenza di divorzio. L'evento che determina l'esenzione

(ossia il momento in cui insorge la necessità economica) è la separazione e non

il divorzio. Se però la coppia beneficiava dell'assistenza sociale già prima

della separazione, nè la separazione nè la sentenza di divorzio costituiscono

un. motivo di esenzione.

L'assicurato il cui coniuge è

diventato invalido o è deceduto può far valere un motivo di esenzione soltanto

se è costretto a intraprendere un'attività lucrativa dipendente a causa di un

peggioramento della sua situazione finanziaria (cfr. B192).

ð Giurisprudenza

DTFA C 365/00 del 7.12.2001 (Una donna

separata dal marito che rinuncia ad applicare gli strumenti giuridici di cui

dispone per far valere gli alimenti che il giudice le ha accordato non può

invocare il motivo di esenzione di cui all'art. 14 cpv. 2 LADI)

DTF 8C_372/2009 del 23.7.2009 (Avendo

cercato [e per un breve periodo anche trovato] un impiego già prima del

divorzio, l'assicurata ha contribuito a ridurre il danno e ciò non deve penalizzarla.

Inoltre, se in seguito al divorzio l'assicurata si è trovata in una situazione

di necessità economica ed è stata costretta ad assumere un'attività dipendente,

il rapporto di causalità va riconosciuto)

DTF 8C_610/2009 del 28.7.2010 (La

necessità di assumere un'attività dipendente deve verificarsi per uno dei

coniugi all'improvviso)

DTF 8C_345/2011 del 12.7.2011 (La

disposizione di cui all'art. 14 cpv. 2 LADI è prevista in primo luogo per i

casi in cui la persona che contribuisce finanziariamente al mantenimento della

famiglia scompare o che la-fonte di reddito di quest'ultima viene

improvvisamente a mancare)." (cfr. Prassi LADI ID B192 – B195)

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25

gennaio 2007).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_85/2014 del 31 luglio 2014; DTF

132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF

131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto

2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c,

pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a,

pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. STF 9C_85/2014 del 31 luglio 2014; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

Considerandi

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA

1992.

N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c,

DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en

droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.3

Nella presente fattispecie è

incontestato che l'assicurata, al momento del divorzio, era domiciliata in

Svizzera.

Ella è infatti ritornata nel

nostro Cantone nel luglio __________ dopo la separazione del marito (il periodo

di separazione obbligatoria prima di poter chiedere il divorzio è durato dal

febbraio 2012 al 2013) e poco prima della sentenza di divorzio, pronunciata il

9.

settembre 2013.

La Cassa ha respinto la

domanda sostenendo che l'estensione dell'attività lucrativa da parte dell'assicurata

non è da ascrivere a motivi economici, sostenendo che tra il periodo della separazione

e quello successivo al divorzio non è sostanzialmente avvenuta alcuna modifica a

livello finanziario (cfr. il punto B 195 della direttiva della SECO riprodotta

al consid. 2.2).

Questo Tribunale non può

concordare con queste considerazioni dell'amministrazione.

L'assicurata ha

dettagliatamente illustrato (cfr. consid. 1.2 e Doc. B2), e la Cassa non ha formulato

al riguardo nessuna contestazione, le ragioni per cui ,rispetto a quando

risiedeva negli __________ ( e segnatamente anche durante l'anno di separazione

), la sua situazione, dopo il divorzio, si è sostanzialmente modificata per

quel che riguarda in particolare l'alloggio e le spese per malattia ed assicurazioni

. Infatti, prima del divorzio., a queste spese provvedeva l'ex marito.

Il fatto che, come sostiene

l'amministrazione, l'assicurata "non ha modificato di molto la sua

situazione finanziaria" (cfr. consid. 1.3) è semplicemente da ascrivere

all'aiuto che le forniscono i suoi genitori e che evidentemente, in questo

contesto, non può essere determinante.

Decisiva è la circostanza

che, dopo essere rientrata in Ticino, l'assicurata si è trovata obbligata ad

estendere la propria attività lavorativa anche per poter reperire un alloggio

diverso da quello attuale e per non dipendere finanziariamente dai suoi

genitori.

Quanto al secondo elemento

(la mancata richiesta di alimenti per lei stessa davanti al giudice del divorzio,

cfr. doc. 19 punto 23, e la mancata richiesta di esecuzione della sentenza di

divorzio per quel che concerne gli alimenti spettanti alla figlia (cfr. doc. 19

punto 21)), il TCA rileva che, da una parte, l'assicurata ha rinunciato a

chiedere gli alimenti per sé stessa, con un valido motivo, e cioè al fine di

poter rientrare in Svizzera con la figlia (per un diverso caso, cfr. STFA C

365/00 del 7 dicembre 2001) e d'altra parte, anche se la ricorrente incassasse

gli alimenti fissati dal giudice americano per la figlia, resterebbe comunque

la necessità di aumentare l'entità dell'attività lavorativa per poter

provvedere al proprio mantenimento personale.

Dispositivo

Per questi motivi il TCA

ritiene, contrariamente a quanto stabilito dalla Cassa di disoccupazione, che sono

dati nel caso concreto i motivi per esonerare l'assicurata dall'adempimento del

periodo di contribuzione previsto dall'art. 14 cpv. 2 LADI.

Di conseguenza la

decisione su opposizione del 3 aprile 2014 deve essere annullata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e

la decisione su opposizione del 3 aprile 2014 è annullata.

§ RI

1 è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 8 cpv. 1

lett. e LADI e 14 cpv. 2 LADI).

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti