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Decisione

38.2014.34

Sosp.9gg x insuff.ric.lav.prima di AD 1/14.Anche durante serv.mil.cercare lav.Finito form.di tenente 1.11.13.Success.documentn.ric.>1.Ric.pure in altri ambiti che esercito:nel 2012 form.di install.ele

14 luglio 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I giovani possono accedere a un terminale video, che dà in tempo reale

l'elenco dei posti vacanti, e sono pure costantemente informati tramite

bollettini e volantini esposti all'albo di compagnia. Essi hanno la possibilità

di ricercare posti di lavoro (se necessario vengono aiutati) e di ricevere

congedi per colloqui di lavoro."

Inoltre da un comunicato

del 7 febbraio 2003 del Dipartimento federale della difesa, della protezione

della popolazione e dello sport (DDPS) emerge che:

" (…)

De nombreuses recrues ont terminé leur apprentissage

juste avant d'entrer en service et n'ont pas d'emploi pour la période qui suit

l'école de recrues.

Dans ce cas également, elles bénéficient du soutien

des cadres des écoles. Elles recevront les adresses des services de recherche

d'emploi et les cadres les aideront dans l'établissement de leur dossier de

postulation.

Toutes les casernes sont équipées de terminaux

électroniques destinés à la recherche de places vacantes. La coordination avec

les écoles de recrues peut être consultée dans l'internet à l'adresse suivante:

www.vbs.admin.ch/internet/heer/aausb/f/Adressen03/RS.htm."

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2009.34 del 27 luglio 2009 consid. 2.8.

In effetti

durante il servizio militare è possibile cercare un posto di lavoro. I supporti

necessari (giornali, inserzioni, ecc) vengono forniti alla compagnia di SR.

Inoltre sulle piazze d’armi sono disponibili una borsa elettronica dei posti di

lavoro e un accesso a internet. Del resto, sempre che le esigenze di servizio

lo consentano, sono accettate domande di congedo per motivi imperativi documentati,

come ad esempio un invito a un colloquio di assunzione (cfr. www.vtg.admin.ch/internet/vtg/it/home/militaerdienst).

2.9. Chiamata

ora a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte evidenzia

che l’assicurato, come d’altronde affermato dal medesimo, ha ultimato la sua

formazione militare quale tenente il 1° novembre 2013 (cfr. doc. I; 8; 5;

consid. 2.7.).

Pertanto il

fatto che il ricorrente abbia asserito di essere stato molto impegnato e

di non aver potuto disporre liberamente del suo tempo nella sua funzione di

ufficiale (cfr. doc. I; consid. 1.2.), può in ogni caso riferirsi soltanto al

periodo dal 15 ottobre 2013 (data a partire dalla quale l’URC ha verificato le

ricerche di impiego, ossia tre mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione del

15 gennaio 2014) al 1° novembre 2013, come del resto riconosciuto dall’assicurato

stesso nel ricorso (cfr. doc. I).

Di conseguenza, successivamente al 1° novembre 2013 l’insorgente avrebbe dovuto

comprovare un numero di ricerche ben maggiore (cfr. consid. 2.5.) dell’unico

sforzo di fatto compiuto nel lasso di tempo in questione, e meglio la

candidatura del 12 novembre 2013 presso __________ (cfr. doc. 3), che si rivela quantitativamente insufficiente.

Inoltre il TCA,

considerato quanto esposto al considerando precedente circa la disponibilità

dell’Esercito a permettere di svolgere delle ricerche di impiego, ritiene,

senza che si rivelino necessari ulteriori approfondimenti, come in particolare

l’audizione dei superiori dell’insorgente presso il Comando della scuola

reclute delle truppe di salvataggio di Wangen a/Aare auspicata dal medesimo nel

ricorso (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010

del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I

1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006,

consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.), che anche nel

lasso di tempo 15 ottobre 2013 - 1° novembre 2013 l’assicurato avrebbe dovuto

comunque attivarsi al fine di reperire un’occupazione, visto che si trattava

dell’ultimo periodo di formazione.

La propria

candidatura generica del 17 settembre 2013 presso il __________, dove

era peraltro già stata espressa le preferenza di essere impiegato presso la formazione

di applicazione a __________ (cfr. doc. 3), è ininfluente, in quanto relativa a

un periodo antecedente quello in esame (15 ottobre 2013 - 14 gennaio 2014).

Per quanto

attiene all’asserzione dell’assicurato secondo cui, siccome chi si candidata

quale professionista nell’Esercito viene assunto, si tratta di posti

praticamente certi, come gli sarebbe stato assicurato oralmente e che è per

questo motivo che non ha svolto ulteriori ricerche, oltre alle domande a __________

e __________, fino alla risposta negativa del 12 novembre 2013 (cfr. doc. I;

consid. 1.2.; doc. 3), va osservato che il TFA (Tribunale federale delle

assicurazioni; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che non

deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato

che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide

dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo,

riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla

disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa

M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo la giurisprudenza

federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di

lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà

concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere

la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153;

SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid.

4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag.

32).

Decisivo è dunque il fatto

che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma

scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell'11 ottobre 2004).

Nel caso di specie non

risulta che al ricorrente siano state garantite tramite la conclusione di un

accordo una delle due occupazione in relazione alle quali si è candidato nel

mese di settembre e nel mese di novembre 2013.

Pertanto l’insorgente

piuttosto sperava di poter concretizzare una collaborazione quale

professionista nell’Esercito Svizzero.

La mera speranza, come

esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di

impiego nei mesi precedenti la disoccupazione.

Di conseguenza il

ricorrente non può essere esentato, da questo profilo, da una sospensione dal

diritto alle indennità per insufficienti ricerche di impiego nel periodo 15

ottobre - 12 novembre 2013 (data della risposta negativa da parte

dell’Esercito in relazione alla sua candidatura presso la caserma di __________;

cfr. doc. 3) antecedente all’annuncio per il

collocamento (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.60

del 26 settembre 2011 consid. 2.8.; 38.2008.48 del 24 settembre 2008; STCA

38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).

2.10. Il ricorrente

sostiene che, visto che ha dedicato un anno alla sua formazione militare

ottenendo il grado di tenente, le sue ricerche erano finalizzate al reperimento

di un impiego quale professionista in seno all’Esercito e che conseguentemente,

ritenuto che il datore di lavoro era uno solo, i posti presso i quali proporsi

non erano molti (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

E’ vero che

il Tribunale federale, nella sentenza 8C_ 278/2013 del 22 ottobre 2013 consid.

2.1.3., pubblicata in DTF 139 V 524 e già citata sopra, ha stabilito che gli

assicurati professionalmente qualificati, nel periodo antecedente l’annuncio

per il collocamento, hanno il diritto di limitare le ricerche di impiego

dapprima al loro ambito professionale specifico, purché questo offra posti liberi.

E’ altrettanto, vero,

tuttavia, che in concreto l’assicurato - nato nel 1989 - che alla fine di

ottobre 2012 ha iniziato la scuola reclute, continuando la formazione militare

Considerandi

interrottamente fino al 1° novembre 2013 quando ha ottenuto il grado di

tenente, nel giugno 2012, dopo 4 anni di tirocinio, ha conseguito l’AFC quale

installatore elettricista e dal 20 agosto al 19 ottobre 2012 ha lavorato in tale ambito professionale (cfr. doc. 2).

Ne discende

che nella presente evenienza l’insorgente, considerato, da una parte, che

nell’Esercito il numero di posti per un impiego quale professionista non

risulta ingente, dall’altra, che in ogni caso il settore professionale

dell’assicurato concerneva anche quello di installatore elettricista, visto che

ha conseguito il relativo attestato federale di capacità nel 2012, ossia un

anno e mezzo prima dell’iscrizione in disoccupazione, ed è stato, altresì,

attivo in tale ambito per due mesi dal 20 agosto al 19 ottobre 2012, poco più

di un anno prima dell’annuncio per il collocamento, nell’arco di tempo 15

ottobre – 12 novembre 2013 (data della risposta negativa da parte dell’Esercito

in relazione alla sua candidatura presso la caserma di __________; cfr. doc.

3), avrebbe dovuto svolgere perlomeno qualche ricerca pure in qualità di

installatore elettricista.

2.11

Per quanto concerne

il periodo successivo al 12 novembre 2013, ossia posteriore alla comunicazione

di non assunzione da parte dell’Esercito (cfr. doc. 3), l’amministrazione ha

considerato che il ricorrente non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro.

In proposito

va sottolineato che quanto stabilito al considerando precedente, circa

l’obbligo dell’assicurato di cercare un’occupazione anche quale installatore

elettricista, vale pure e a maggior ragione per il periodo successivo alla

risposta negativa da parte dell’esercito del 12 novembre 2013.

In ogni caso

comunque non va ignorato il fatto che l’insorgente già nella risposta alla

Richiesta di giustificazione del 23 gennaio 2014, ha asserito di essersi interessato dalla metà di novembre 2013 per un suo possibile impiego

nell’Esercito in Ticino e che il Direttore della Sezione militare e della

protezione civile (recte: Sezione del militare e della protezione

della popolazione; cfr. www.ti.ch) ne era al corrente (cfr.

doc. 5).

Nell’opposizione

è stato precisato che “non appena ricevuta la risposta negativa RI 1 si è

attivato in Ticino al fine di poter trovare un posto nell’esercito nel nostro

cantone. Ha parlato in tal senso con il Direttore della Sezione militare della

protezione civile il quale, se necessario, potrà confermare la sua richiesta.

Non si è però potuto perfezionare al momento una concreta proposta di lavoro.”

(doc. 8).

Ciò è stato

ribadito a chiare lettere anche nel ricorso (cfr. doc. I pag. 3).

L’amministrazione non ha

però approfondito, perlomeno invitando l’assicurato a produrre un’attestazione in

merito (cfr. STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009), se effettivamente dopo la

metà di novembre 2013 l’assicurato si è proposto quale professionista

nell’Esercito in Ticino.

Al riguardo questa Corte

evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza

sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43

cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011

consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001;

DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis

1994.

pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito

dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo

corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Giova, in ogni caso,

rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung”

in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux

des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA

P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993

pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V

113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto

civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Si impone, pertanto, il rinvio degli atti all’URC perché disponga, sulla

base delle indicazioni fornite dall’assicurato (sul tema cfr. STF 8C_239/2009

del 14 agosto 2009) e con la collaborazione di quest’ultimo, accertamenti più

approfonditi in merito a eventuali sue candidature per un’occupazione

nell’Esercito in Ticino a partire dalla metà del mese di novembre 2013 e, se

del caso, al momento preciso (in quale mese) la/le stessa/e sono state compiute

(al riguardo cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013; STCA 38.2012.41 del

13.

dicembre 2012; STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012; STCA 38.2010.74 del 27 gennaio

2011).

2.12

In simili

condizioni, si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’URC perché proceda come

indicato al consid. 2.11.

Sulla scorta delle

relative risultanze, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente, in primo

luogo, sul principio di sospendere l’assicurato giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI in relazione al periodo precedente la disoccupazione e sull'entità della

sanzione.

Al riguardo questa Corte

ritiene utile anticipare che se dalle ulteriori indagini che l’URC esperirà con

la collaborazione del ricorrente dovesse emergere che l’assicurato si è

proposto in modo generico per un eventuale posto nell’Esercito in Ticino nel

mese di novembre 2013, le due (quest’ultima + la candidatura a __________)

ricerche di lavoro di novembre 2013 risulterebbero in ogni caso insufficienti

quantitativamente e la sospensione inflitta all’insorgente di 9 giorni,

rivelandosi conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.), andrebbe

confermata.

Se, per contro, il

ricorrente in Ticino avesse inoltrato più di una candidatura o in ogni caso si

fosse proposto una volta ma nel mese di dicembre 2013 o gennaio 2014, ciò andrà

tenuto conto per una proporzionale riduzione dei giorni di sospensione.

2.13

Per inciso, infine, questa

Corte rileva che l’assicurato ha criticato genericamente l’URC, poiché ai

giovani che terminano la loro formazione professionale non fornirebbe una

chiara informazione riguardo al loro dovere di compiere ricerche di lavoro (cfr.

doc. I pag. 2).

Al riguardo giova

osservare che il TCA, in una sentenza 38.2010.75 del 4 maggio 2011 consid. 2.11,

relativa a una sospensione di 12 giorni per mancate ricerche nei mesi

antecedenti l’annuncio al collocamento da parte di un assicurato che aveva

terminato un apprendistato e che aveva fatto valere che il dovere di cercare un

impiego nell’ultimo periodo di tirocinio precedente l’iscrizione in

disoccupazione non gli era mai stato segnalato dai docenti, né dal datore di

lavoro, ha concluso che in quel caso di specie non era ravvisabile una

violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA

da parte degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

In effetti

secondo la giurisprudenza federale il dovere di effettuare delle ricerche di

impiego rappresenta una regola di comportamento elementare che deve essere

seguita anche senza una precedente informazione.

Inoltre,

contestualmente a quella fattispecie, l’URC aveva indicato che:

" (…)

la Sezione del lavoro ha tentato di colmare questa lacuna informativa, tenendo

in una seduta nell’aprile 2010 tutti consulenti ARI e trasmettendo un volantino

all’intenzione di tutte le Scuole per apprendisti

tramite la direzione della DFP; purtroppo con rammarico constatiamo che non

tutti gli apprendisti sono stati raggiunti da questa iniziativa.” (doc. A)

Il TCA ha, del resto,

rilevato che attualmente una persona giovane può far capo a ogni tipo di

informazione tramite internet o comunque può rivolgersi alla propria cassa di

disoccupazione o a una di sua scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04

del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure

www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).

Questa Corte, nella sentenza

38.2010.75

del 4 maggio 2011, ha comunque auspicato che la Sezione del lavoro

si attivasse nuovamente presso le scuole per gli apprendisti perché

sensibilizzino gli studenti riguardo ai loro obblighi nel caso dovessero far

capo all’assicurazione contro la disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’URC per complemento istruttorio e nuova decisione sulla

base di quanto stabilito ai consid. 2.11. e 2.12.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti