38.2014.36
Ist.di revis.della STCA con cui conferm.riduz.sosp.da 16 a 10gg(colpa lieve)x aver interrotto un POT e di indennizzo di fr.500x spese respinta.Decreto d'accusa nei confronti di un altro partecip.al PO
18 agosto 2014Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.36
DC/sc
Lugano
18 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull’istanza del 12 maggio 2014 di
RI 1
chiedente la revisione della sentenza emessa il 30 agosto
2012 da questo Tribunale (inc. n. 38.2012.35) nella causa da lui promossa con
ricorso del 28 maggio 2012
contro
la decisione su opposizione del 9 maggio 2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 38.2012.35 del
30 agosto 2012 il TCA ha confermato la decisione su opposizione del 9 maggio
2012 con la quale la Sezione del lavoro ha ridotto da 16 a 10 giorni la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad RI 1 per avere
interrotto un programma di occupazione (in seguito: POT).
Al riguardo il TCA si è
così espresso:
" (…)
Nell’evenienza concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1
nato nel 1983, impiegato di commercio, si è annunciato in disoccupazione dal 1°agosto
2011 (3° termine quadro per la riscossione: 18.8.2011 – 17.8.2013) (cfr. doc.
1).
In data 22 novembre 2011 l’URC di __________ ha ufficialmente
assegnato all’assicurato un programma d’occupazione della durata di 4 mesi ( 24
novembre 2011 – 23 marzo 2012) presso __________ (cfr. doc.15/1).
Il provvedimento inerente al mercato del lavoro è stato interrotto
il 6 dicembre 2011 con effetto immediato da __________ con la seguente
motivazione:
" GRAVE VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE E DELLE DISPOSIZIONI
RELATIVE AI PARTECIPANTI DELL'UMA
Egregio
signor RI 1,
in
merito ai fatti odierni avvenuti presso gli uffici di __________ non riteniamo
più opportuno il proseguo della misura. A nostro avviso, il comportamento
osservato, in particolare le vie di fatto (violenza fisica), costituiscono
motivi sufficientemente gravi da giustificare l'interruzione immediata del PML.
Le
chiediamo di non più presentarsi presso i nostri uffici a partire dal
07.12.2011.
Comunichiamo
che questa lettera viene inviata al suo consulente di riferimento, il quale è
al corrente della situazione venutasi a creare."
(Doc.
15/2)
Rispondendo ad una richiesta d'informazione della Sezione del
lavoro (cfr. doc. 12), i membri dello staff di __________ di __________ (__________,
responsabile, __________ e __________, assistenti), il 5 gennaio 2012 hanno
così descritto l'episodio:
" (…)
L'accaduto
ha avuto origine dalla presa in prestito da parte del signor RI 1 (RI 1) di un
giornale appartenente a __________ (__________) senza nessuna richiesta allo
stesso.
Nel primo
pomeriggio __________ fa presente questo a RI 1 e come risposta quest'ultimo
getta il giornale a terra, in seguito __________ gli ha rivolto la frase
"torna al tuo paese, __________ di m…".
A
questo punto RI 1 repentinamente con fare minaccioso si avvicinava a __________,
alla fine erano testa contro testa e a quel punto __________ gli ha sferrato un
pugno sul viso.
È nata
quindi la colluttazione e i due si sono trascinati a strattoni per le magliette
per qualche metro, finendo contro la parete e la fotocopiatrice.
__________
a questo punto è corso al primo telefono per chiamare il 117, ma vedendo la
venuta in soccorso del collega __________ e di altri partecipanti, che avevano
sentito e assistito al tafferuglio, non lo ha più fatto.
Una
volta separati i due, RI 1 ha alzato le mani dicendo che ha fatto tutto __________
e a questo momento ha anche manifestato, di fronte a tutti, la volontà di
denunciare la persona di __________ alla Polizia.
Nel
tragitto per la sistemazione di __________ in una sala separata, RI 1 si è
rivolto con ingiurie e minacce a __________ ("io ho fatto Kick boxing
vieni giù che ti spacco la faccio figlio di p…").
RI 1
non ha voluto che lo si accompagnasse all'ospedale e quindi si è recato da
solo.
A
seguito dell'accaduto si è optato per una riunione di carattere straordinario
di tutto lo staff (partecipanti e dipendenti dell'__________), e concludendo
l'attività prima del previsto dato che tutti erano increduli e spaventati.
(Doc. 11, pag. 1-2)
Fatti
I responsabili di __________ hanno pure rilevato che l'assicurato
non ha accettato la decisione dell'interruzione del provvedimento sottolineando
di essere stato lui la persona aggredita, per cui riteneva di dover essere
trattato diversamente rispetto all'altro partecipante (sul tema vedi pure: doc.
13/1).
I responsabili di __________ hanno poi precisato che:
" (…)
RI 1 si
è ugualmente presentato senza preavviso negli uffici di __________ per altre 2
volte (il 07.12 ed il 12.12 u.s.), e con fare minaccioso ed arrogante si è
rivolto al signor __________ e signor __________, oltre che ad una delle
partecipanti che si trovava all'interno dell'ufficio.
In data
12 dicembre quando RI 1 si è di nuovo presentato, gli assistenti hanno
convocato anche il signor __________ che gli ha ribadito l'intento dell'allontanamento
ed il senso della lettera.
Dopo il
colloquio con il signor __________, RI 1 ha scritto una lettera per descrivere
l'accaduto e manifestare di nuovo il suo disaccordo con la decisione presa da __________.
La
nostra lettera di risposta del 20 dicembre si trova in allegato.
Alle
visite inaspettate di RI 1 i partecipanti rimanevano scossi e sconcertati.
Le
persone coinvolte:
__________ Il signor __________ era già
sotto osservazione per dei fatti di comportamento discostante e per diverbi avuto
con altri partecipanti.
Preso a
colloquio in diverse occasioni da assistenti e responsabile e avvisata la sua
consulente URC, __________ aveva ricevuto una lettera di ammonimento (vedi
allegato).
RI 1 Il signor RI 1 già al
primo colloquio avuto con la responsabile, si era già fatto notare per un
comportamento distaccato e "altezzoso” (sembrava assente e da qualche
risposta data pareva che già sapesse tutto sulla misura).
RI 1 è
stato ripreso verbalmente dagli assistenti per il suo comportamento e per l'inosservanza
del regolamento di __________ (uso del centralino senza autorizzazione e
linguaggio).
Da
parte di alcuni partecipanti ci sono giunte lamentele riguardanti l'insolenza
del signor RI 1 (ha avuto qualche diverbio).
RI 1
aveva già manifestato il suo disaccordo per la misura assegnatagli e
lamentandosi diceva che ben presto sarebbe andato via. (Doc. 11, pag. 2-3)
In uno scritto indirizzato alla Sezione del lavoro l'assicurato ha
così descritto le circostanze che hanno portato allo scioglimento del
provvedimento inerente il mercato del lavoro:
" (…)
Il
06.12.2011 nel primo pomeriggio succede una grave violenza fisica nei miei
confronti per futili motivi. Ero seduto al mio posto di lavoro e con me avevo
un giornaletto (20 minuti) che avevo preso da un altro tavolo di fronte a
quello del Sig. __________ (aggressore); ad un certo punto mentre stato
brevemente sfogliando il giornale mi si avvicina il Sig. __________ osservando
che il giornale era suo e basta e me lo strappa di mano e me lo butta addosso.
Sorpreso da questa reazione e soprattutto convinto che stesse scherzando mi
alzo dalla mia postazione e vado nell'altra stanza (contabilità) per dirgli che
il giornale glielo avrei ridato volentieri e che non sapevo che era suo (visto
che era buttato in mezzo ad altre scartoffie) e che non c'era alcun problema. A
quel punto scoppia il caos ovvero il Sig. __________ si avvicina con toni
minacciosi arrabbiandosi molto per via che avevo preso il giornale e
testualmente in presenza di 4-5 persone (compreso il Sig. __________ uno dei
resp. dell'ufficio) mi dice: "__________ di merda torna nel tuo paese
bastardo" (essendo di origini __________). In quel momento mi avvicino a
lui perché ero allibito da queste parole dicendogli di chiudere la bocca e di
non permettersi di dire quelle parole e il giornale che tenevo in mano lo butto
per terra. In quel momento eravamo vicino l'uno all'altro e in questo preciso
momento senza che io abbia alzato una mano e soprattutto offeso dalle sue parole,
il Sig. __________ mi si scatena contro tirandomi pugni in faccia tenendomi per
la maglietta senza che io abbia alzato un solo dito nei suoi confronti, infatti
in quel momento alzo le mani in alto e rivolgendomi agli altri dico "non
sto reagendo guardate tutto quello che sta facendo" senza neanche
difendermi prendo questi pugni e finisco in ospedale per le botte subite e per
medicarmi. Voglio sottolineare che non sono una persona incivile e aggressiva
soprattutto in ufficio dove non bisognerebbe mai arrivare a tali atti, avrei
potuto difendermi ma ho preferito incassare sapendo molto bene che qualsiasi
mia reazione mi avrebbe messo in una situazione di colpa. Quindi lucidamente ho
agito in questo modo e questo lo possono provare le persone che erano lì in
quel preciso istante.
Dopo l'alterco
e la mia medicazione (di cui soffro ancora di mal di testa) al pronto soccorso
sono tornato in ufficio e lì sono rimasto scioccato vedendomi recapitare una
lettera di interruzione da questo provvedimento per vie di fatto e aggressione
ovvero sono stato messo sullo stesso piano del Sig. __________ che si è
dimostrato una persona aggressiva ed incivile. Io incredulo ho cercato di
spiegare la mia posizione ma __________ voleva essere oggettiva e non dire chi
aveva torto o ragione. Posso capire il loro atteggiamento anche se loro hanno
espressamente detto che io non ho aggredito nessuno. (…)" (Doc. 11/1)
In una lettera inviata alla Direzione dell'__________ l'assicurato
ha ancora rilevato:
" (…)
Sono
molto scosso per quello che è accaduto infatti ho preso 4 pugni in faccia e
sono finito in ospedale dove sono stato medicato. Al mio ritorno all'__________
i due responsabili mi hanno presentato una lettera nella quale c'era scritto
che ero stato escluso da questa azienda di pratica perchè essendo stato violato
il regolamento e come testualmente è stato scritto: "il comportamento
osservato, in particolare le vie di fatto (violenza fisica) costituiscono
sufficientemente gravi da giustificare l'interruzione immediata del PML".
Vorrei
partire dal presupposto che sono assolutamente d'accordo che la vostra
organizzazione doveva escludere tutte e due le persone e non prendere posizione
riguarda ad una o l'altra persona per dare ragione o colpe. Ma in quanto sono
stato direttamente coinvolto ed in presenza di testimoni e visto anche che il
mio nome compare in questa lettera di esclusione voglio assolutamente difendere
la mia persona e giustificare la situazione in maniera chiara e soprattutto lo
ritengo un atto legittimo perché non voglio incorrere in sanzioni e procedimenti
di cui non ho colpe. Voglio anche precisare che la persona che mi ha aggredito
per futili motivi è stata prontamente denunciata e naturalmente attendo l'esito
di tale procedimento confidando nella giustizia. Nel merito dell'aggressione in
presenza come ho detto di 4-5 persone e di uno dei responsabili (Sig. __________)
sono stato aggredito e malmenato senza neanche alzare un dito e cercare la
rissa. Ovvero sono stato fermo e lucido cercando di evitare qualsiasi contatto
con l'altra persona semplicemente perché non sono un incivile e non ho mai
picchiato nessuno ovvero potevo legittimamente difendermi. (…)"
(doc.
11/3)
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene innanzitutto che
l'istruttoria compiuta dall'amministrazione ha permesso di chiarire che,
effettivamente, in data 6 dicembre 2011 l'assicurato è stato fisicamente aggredito da un altro partecipante al provvedimento relativo al mercato del
lavoro, senza a sua volta sferragli "alcun pugno" (cfr. Doc. 4,
dichiarazione del 4 aprile 2012 di __________ di __________).
D'altra parte però risulta dalle dichiarazioni dei responsabili
della misura che l'assicurato ha preso il giornale 20 minuti appartenente
all'altro partecipante, senza chiedergli nulla e che dopo le rimostranze di
quest'ultimo ha gettato il giornale a terra, venendo successivamente insultato
dall'altro partecipante.
In reazione a tale insulto, il ricorrente si è avvicinato con fare
minaccioso all'altro partecipante ed è stato colpito da quest'ultimo sul viso.
Ne sono risultate una visita al Pronto Soccorso con diagnosi di contusione alla
mandibola a sinistra e contusione allo zigomo sinistro ed inabilità lavorativa
di due giorni (cfr. doc. 13/5 e 13/6) ed una denuncia / querela penale (doc.
13/3 e 13/4).
Il TCA non ha motivi di dubitare della versione fornita dai
responsabili del programma d’occupazione, secondo cui l’interruzione del POT è
da ascrivere al comportamento dell’assicurato, tanto più che due di essi (__________e
__________) erano presenti sul posto al momento dei fatti (cfr. doc. 11).
In particolare, come ricordato dall’Alta Corte nella sentenza C
307/02 del 27 gennaio 2004 consid. 2.3.1 riprodotta al consid. 2.3, occorre
considerare che un organizzatore abituale di programmi d’occupazione è in
condizione di giudicare con cognizione di causa quanto ci si può
ragionevolmente attendere da un partecipante al provvedimento inerente al
mercato del lavoro.
Ora, il ricorrente prendendo il giornale 20 minuti senza chiedere
nulla alla persona che l'aveva portato sul posto di lavoro e soprattutto
reagendo in un modo non appropriato quando quest'ultimo ha chiesto spiegazioni
al riguardo ha contribuito a creare le condizioni per la disputa poi degenerata
a seguito dell'atteggiamento violento assunto dall'altro partecipante.
RI 1 è dunque responsabile per la prematura interruzione del
provvedimento inerente al mercato del lavoro.
In simili condizioni, secondo il TCA, a ragione l’amministrazione
ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base
dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Anche l’entità della sanzione (10 giorni di
sospensione per colpa lieve) è conforme ai criteri fissati dalla giurisprudenza
federale (cfr. consid. 2.4).
Di conseguenza la decisione su opposizione del 9 maggio 2012 deve
essere confermata."
1.2. Il 12 maggio 2014 RI 1 ha
chiesto la revisione della sentenza citata, rilevando:
" (…)
Con la presente voglio, onorevoli giudici, presentare questa
piccola istanza prodotta da me medesimo (e mi scuso se nel linguaggio e nella
forma non rispetti le procedure) ma dato che non ho avuto tempo di interpellare
un avvocato, essendo in uno stato di diritto voglio comunque produrre le mie
ragioni giustificate da documenti.
In data 17 febbraio 2014 è finalmente arrivata la condanna
(allegata) del Signor __________ per lesioni semplici, discriminazione razziale
e ingiuria (ripetuta) nei miei confronti.
Questa condanna è direttamente legata all'incarto sopraccitato
perché, in data 6 dicembre 2011 sono stato assalito da questa persona, e
successivamente espulso dal corso di disoccupazione (__________) con relativa
sanzione da parte della sezione del lavoro. A suo tempo ho fatto denuncia è
finalmente è arrivata la sentenza che è direttamente legata al ricorso
respinto.
Mi appello e voglio fare istanza alla sentenza del 30 agosto 2012
del TCA, tale decisione è cresciuta in giudicato ma ai sensi degli articoli
(art. 6 cpv. 1 lett. i LPGSA e seg. Lptca) mi oppongo perchè:
- sono stati scoperti nuovi atti o nuovi mezzi di prova (sentenza)
- un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
Infatti Onorevoli Giudici, come potete leggere dalla sentenza,
sono stato scagionato da ogni possibile colpa, è nella spiegazione del PP __________,
non esiste paragrafo o frase in cui io, venga ritenuto colpevole oppure di aver
provocato tale reazione da parte del __________.
Non viene menzionato niente di niente nei miei confronti, cito
testualmente "colpendolo ripetutamente con pugni al viso, provando a
quest'ultimo le lesioni menzionate".
Ora, dato che nella vostra decisione cito testualmente "il
TCA non ha motivi di dubitare della versione fornita dai responsabili del
programma d'occupazione, secondo cui l'interruzione del POT è da ascrivere al
comportamento dell'assicurato" "In particolare …, occorre considerare
che un organizzatore abituale di programmi è in condizione di giudicare con
cognizione di causa quanto ci si può ragionevolmente attendere da un
partecipante al provvedimento inerente al mercato del lavoro" "RI 1 è
dunque responsabile della prematura interruzione del provvedimento inerente al
mercato del lavoro".
Infatti il mio ricorso viene respinto, ora come potete leggere
dalla condanna, ripeto che in nessun punto vengo citato come responsabile
della prematura fine del corso, o meglio che con il mio comportamento ho
contribuito alla rissa e al pestaggio che ho subito, quindi sono stato
scagionato completamente e non ho nessuna responsabilità nel fatto che è
accaduto quel giorno, aggiungo anche che nella condanna non viene citato da
nessuna parte che ho preso il giornaletto senza chiedergli nulla e che ho
provocato la reazione del __________, vi chiedo quindi di prendere in
considerazione il mio ricorso è di rivedere la sentenza restituendomi tutte le
indennità che ancora mi mancano è di essere risarcito da parte della sezione
del lavoro per i danni subiti (infatti nel 2012 sono dovuto andare dal medico
più volte per curarmi, per produrre certificati medici che aveva bisogno l'URC
per giustificare la mia contrarietà a frequentare ulteriori programmi
occupazionali). Questa domanda è già stata spedita a suo tempo all'URC è che è stata
trasferita all'Ufficio Giuridico (art. 85b LADI).
In breve giusto per ricapitolare, nella sentenza, sono totalmente
scagionato da qualsiasi comportamento che abbia provocato la reazione del __________,
quindi mi ritengo, una vittima di questo fatto e non posso accettare di essere
stato sanzionato da parte dell'URC.
Inoltre voglio che mi vengano riconosciute tutte le spese per la
produzione di lettere, spedizioni e tempo di lavoro calcolate in 500 CHF,
perchè tutto questo tempo ho dovuto scrivere e utilizzare il mio tempo per
rispondere a tutte le questioni della sezione del lavoro dell'URC." (doc.
I)
1.3. Il 2 giugno 2014 la Sezione
del lavoro ha chiesto di respingere, per quanto ricevibile, l'istanza di
revisione e si è così espressa:
" (…)
1. Già in
occasione della decisione su opposizione 9 maggio 2012 e della sentenza di cui
è chiesta la revisione è stato considerato che il signor RI 1 non aveva
colpito il signor __________.
La sospensione dell'interessato è
dunque avvenuta a prescindere alla rilevanza penale del suo comportamento. La
rilevanza penale del comportamento tenuto dal signor __________ o del signor RI
1 non era e non è di per sé stata determinante a fini della valutazione dell'ipotesi
di una sospensione dal diritto alle indennità.
2. Indipendentemente
dalla qualificazione penale dei fatti avvenuti nel 2012, il comportamento
tenuto dall'interessato ha contribuito a determinare la scelta
dell'organizzatore di porre fine anticipatamente alla partecipazione alla
misura a suo tempo assegnata (Azienda di pratica commerciale). I fatti
essenziali alla base della decisione di sospensione erano noti e non sono
rimessi in causa dalla condanna del signor __________. Pertanto, a nostro avviso,
non sono ravvisabili gli estremi per una revisione della decisione contestata
(art. 24 Lptca).
3. L'interesse a
preservare l'ordine e garantire uno svolgimento normale della misura del
mercato del lavoro giustificava l'allontanamento del signor RI 1 e una sua
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (doc. 4 e 11)."
(Doc. III)
Considerandi
2.1
Secondo l'art. 61 cpv. 1
lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati
scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato
da un crimine o da un delitto.
L'art. 24 Lptca prevede
che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa
la revisione:
a) se sono stati scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un
delitto ha influito sul giudizio.
Secondo l'art. 25 cpv. 1
Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di
prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b)
dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve
inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
L'art. 25 cpv. 2 Lptca
stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura
prescritta dalla presente legge.
2.2
In una sentenza C 223/06 del
16.
gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno
alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24
gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già
esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati
poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti
verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,
secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non
vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione
(DTF 121 IV 317 consid.
2.
pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in:
Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed.,
Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte
1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere
rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie
alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in
funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi
mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che
giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già
rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2
pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1
pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5.
pag. 205)."
In un'altra sentenza U
247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di revisione fondata
sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la prima sentenza, l'Alta
Corte si è così espressa:
" È decisiva
la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei
fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova
perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di
fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia impugnata
comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza
non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della
pronunzia principale, il perito deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da
quelle del Tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto
che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170
consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5.
pag. 205).
4.
4.1
Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la
perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è
atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità
naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile
1995.
(soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della
procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del
precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.
4.2
Nel corso della precedente procedura l'interessata ha
ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio
avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo.
Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto,
fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo cui la causa dei
disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001).
Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________, aveva sostenuto che
vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e
l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi.
Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto
che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità
dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile
1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000
non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che
l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un
nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa
sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta
nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.
4.3
Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott.
B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si
tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto
la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben
nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II)
esisterebbe da ben oltre dieci anni.
5.
5.1
La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro
("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente
procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid.
6.
).
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era,
all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott.
S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi
infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente
spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una
spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla
lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa
tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata
fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro
configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo
insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente
("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.
5.2
Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere
respinta."
Infine, in una sentenza
8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato che:
" Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen werden muss, es
hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren
hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht
bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient. Es
genügt daher beispielsweise nicht, dass ein neues Gutachten den Sachverhalt
anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer Elemente tatsächlicher Natur, welche
die Entscheidungsgrundlagen als objektiv mangelhaft erscheinen lassen. Für die
Revision eines Entscheides genügt es nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt
des Haupturteils bekannten Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen
zieht als das Gericht. Auch ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben, wenn
das Gericht bereits im Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise
unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung
erfolgte, weil für den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder
unbewiesen blieben (BGE 110 V 141
Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)."
2.3
Nell'evenienza concreta, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di
revisione del 12 maggio 2014, il TCA constata che l’assicurato ha allegato un
Decreto di accusa del 17 febbraio 2014 con il quale il Ministero pubblico ha
posto __________ in stato di accusa dinanzi alle Assise correzionali di __________
in quanto ritenuto colpevole di diversi reati. Fra le infrazioni figura quella
di lesioni semplici:
" (…)
4.
lesioni semplici
per
avere, il 6 dicembre 2011 a __________, durante un programma occupazionale,
intenzionalmente cagionato un danno in altro modo al corpo od alla salute di
una persona,
e meglio per avere
spintonato
RI 1, colpendolo ripetutamente con pugni al viso, provocando a quest’ultimo le
lesioni menzionate nel certificato medico del 6 dicembre 2011 del dr. __________,
già agli atti; (…)” (doc. A)
Questo nuovo mezzo di prova
non è atto a giustificare la revisione della sentenza 38.2012.35 del 30 agosto
2012.
Come visto (cfr. consid. 1.1.)
in quell’occasione il TCA aveva già riconosciuto che l’assicurato era stato
aggredito da un altro partecipante al provvedimento relativo al mercato del
lavoro senza a sua volta colpirlo. D’altra parte questa Corte aveva anche
stabilito che “il ricorrente prendendo il giornale
20.
minuti senza chiedere nulla alla persona che l'aveva portato sul posto di
lavoro e soprattutto reagendo in un modo non appropriato quando quest'ultimo ha
chiesto spiegazioni al riguardo ha contribuito a creare le condizioni per la
disputa poi degenerata a seguito dell'atteggiamento violento assunto dall'altro
partecipante”.
Per questo motivo RI 1 è stato
considerato responsabile per la prematura interruzione del provvedimento
inerente al mercato del lavoro e sanzionato , sulla base dell’art. 30 cpv.1
lett. d LADI, mediante una sospensione per colpa lieve (cfr. consid. 1.1.).
In simili condizioni l’istanza
di revisione e quella di indennizzo di fr. 500.- per le spese deve essere
respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di revisione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti