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Decisione

38.2014.36

Ist.di revis.della STCA con cui conferm.riduz.sosp.da 16 a 10gg(colpa lieve)x aver interrotto un POT e di indennizzo di fr.500x spese respinta.Decreto d'accusa nei confronti di un altro partecip.al PO

18 agosto 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I responsabili di __________ hanno pure rilevato che l'assicurato

non ha accettato la decisione dell'interruzione del provvedimento sottolineando

di essere stato lui la persona aggredita, per cui riteneva di dover essere

trattato diversamente rispetto all'altro partecipante (sul tema vedi pure: doc.

13/1).

I responsabili di __________ hanno poi precisato che:

" (…)

RI 1 si

è ugualmente presentato senza preavviso negli uffici di __________ per altre 2

volte (il 07.12 ed il 12.12 u.s.), e con fare minaccioso ed arrogante si è

rivolto al signor __________ e signor __________, oltre che ad una delle

partecipanti che si trovava all'interno dell'ufficio.

In data

12 dicembre quando RI 1 si è di nuovo presentato, gli assistenti hanno

convocato anche il signor __________ che gli ha ribadito l'intento dell'allontanamento

ed il senso della lettera.

Dopo il

colloquio con il signor __________, RI 1 ha scritto una lettera per descrivere

l'accaduto e manifestare di nuovo il suo disaccordo con la decisione presa da __________.

La

nostra lettera di risposta del 20 dicembre si trova in allegato.

Alle

visite inaspettate di RI 1 i partecipanti rimanevano scossi e sconcertati.

Le

persone coinvolte:

__________ Il signor __________ era già

sotto osservazione per dei fatti di comportamento discostante e per diverbi avuto

con altri partecipanti.

Preso a

colloquio in diverse occasioni da assistenti e responsabile e avvisata la sua

consulente URC, __________ aveva ricevuto una lettera di ammonimento (vedi

allegato).

RI 1 Il signor RI 1 già al

primo colloquio avuto con la responsabile, si era già fatto notare per un

comportamento distaccato e "altezzoso” (sembrava assente e da qualche

risposta data pareva che già sapesse tutto sulla misura).

RI 1 è

stato ripreso verbalmente dagli assistenti per il suo comportamento e per l'inosservanza

del regolamento di __________ (uso del centralino senza autorizzazione e

linguaggio).

Da

parte di alcuni partecipanti ci sono giunte lamentele riguardanti l'insolenza

del signor RI 1 (ha avuto qualche diverbio).

RI 1

aveva già manifestato il suo disaccordo per la misura assegnatagli e

lamentandosi diceva che ben presto sarebbe andato via. (Doc. 11, pag. 2-3)

In uno scritto indirizzato alla Sezione del lavoro l'assicurato ha

così descritto le circostanze che hanno portato allo scioglimento del

provvedimento inerente il mercato del lavoro:

" (…)

Il

06.12.2011 nel primo pomeriggio succede una grave violenza fisica nei miei

confronti per futili motivi. Ero seduto al mio posto di lavoro e con me avevo

un giornaletto (20 minuti) che avevo preso da un altro tavolo di fronte a

quello del Sig. __________ (aggressore); ad un certo punto mentre stato

brevemente sfogliando il giornale mi si avvicina il Sig. __________ osservando

che il giornale era suo e basta e me lo strappa di mano e me lo butta addosso.

Sorpreso da questa reazione e soprattutto convinto che stesse scherzando mi

alzo dalla mia postazione e vado nell'altra stanza (contabilità) per dirgli che

il giornale glielo avrei ridato volentieri e che non sapevo che era suo (visto

che era buttato in mezzo ad altre scartoffie) e che non c'era alcun problema. A

quel punto scoppia il caos ovvero il Sig. __________ si avvicina con toni

minacciosi arrabbiandosi molto per via che avevo preso il giornale e

testualmente in presenza di 4-5 persone (compreso il Sig. __________ uno dei

resp. dell'ufficio) mi dice: "__________ di merda torna nel tuo paese

bastardo" (essendo di origini __________). In quel momento mi avvicino a

lui perché ero allibito da queste parole dicendogli di chiudere la bocca e di

non permettersi di dire quelle parole e il giornale che tenevo in mano lo butto

per terra. In quel momento eravamo vicino l'uno all'altro e in questo preciso

momento senza che io abbia alzato una mano e soprattutto offeso dalle sue parole,

il Sig. __________ mi si scatena contro tirandomi pugni in faccia tenendomi per

la maglietta senza che io abbia alzato un solo dito nei suoi confronti, infatti

in quel momento alzo le mani in alto e rivolgendomi agli altri dico "non

sto reagendo guardate tutto quello che sta facendo" senza neanche

difendermi prendo questi pugni e finisco in ospedale per le botte subite e per

medicarmi. Voglio sottolineare che non sono una persona incivile e aggressiva

soprattutto in ufficio dove non bisognerebbe mai arrivare a tali atti, avrei

potuto difendermi ma ho preferito incassare sapendo molto bene che qualsiasi

mia reazione mi avrebbe messo in una situazione di colpa. Quindi lucidamente ho

agito in questo modo e questo lo possono provare le persone che erano lì in

quel preciso istante.

Dopo l'alterco

e la mia medicazione (di cui soffro ancora di mal di testa) al pronto soccorso

sono tornato in ufficio e lì sono rimasto scioccato vedendomi recapitare una

lettera di interruzione da questo provvedimento per vie di fatto e aggressione

ovvero sono stato messo sullo stesso piano del Sig. __________ che si è

dimostrato una persona aggressiva ed incivile. Io incredulo ho cercato di

spiegare la mia posizione ma __________ voleva essere oggettiva e non dire chi

aveva torto o ragione. Posso capire il loro atteggiamento anche se loro hanno

espressamente detto che io non ho aggredito nessuno. (…)" (Doc. 11/1)

In una lettera inviata alla Direzione dell'__________ l'assicurato

ha ancora rilevato:

" (…)

Sono

molto scosso per quello che è accaduto infatti ho preso 4 pugni in faccia e

sono finito in ospedale dove sono stato medicato. Al mio ritorno all'__________

i due responsabili mi hanno presentato una lettera nella quale c'era scritto

che ero stato escluso da questa azienda di pratica perchè essendo stato violato

il regolamento e come testualmente è stato scritto: "il comportamento

osservato, in particolare le vie di fatto (violenza fisica) costituiscono

sufficientemente gravi da giustificare l'interruzione immediata del PML".

Vorrei

partire dal presupposto che sono assolutamente d'accordo che la vostra

organizzazione doveva escludere tutte e due le persone e non prendere posizione

riguarda ad una o l'altra persona per dare ragione o colpe. Ma in quanto sono

stato direttamente coinvolto ed in presenza di testimoni e visto anche che il

mio nome compare in questa lettera di esclusione voglio assolutamente difendere

la mia persona e giustificare la situazione in maniera chiara e soprattutto lo

ritengo un atto legittimo perché non voglio incorrere in sanzioni e procedimenti

di cui non ho colpe. Voglio anche precisare che la persona che mi ha aggredito

per futili motivi è stata prontamente denunciata e naturalmente attendo l'esito

di tale procedimento confidando nella giustizia. Nel merito dell'aggressione in

presenza come ho detto di 4-5 persone e di uno dei responsabili (Sig. __________)

sono stato aggredito e malmenato senza neanche alzare un dito e cercare la

rissa. Ovvero sono stato fermo e lucido cercando di evitare qualsiasi contatto

con l'altra persona semplicemente perché non sono un incivile e non ho mai

picchiato nessuno ovvero potevo legittimamente difendermi. (…)"

(doc.

11/3)

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene innanzitutto che

l'istruttoria compiuta dall'amministrazione ha permesso di chiarire che,

effettivamente, in data 6 dicembre 2011 l'assicurato è stato fisicamente aggredito da un altro partecipante al provvedimento relativo al mercato del

lavoro, senza a sua volta sferragli "alcun pugno" (cfr. Doc. 4,

dichiarazione del 4 aprile 2012 di __________ di __________).

D'altra parte però risulta dalle dichiarazioni dei responsabili

della misura che l'assicurato ha preso il giornale 20 minuti appartenente

all'altro partecipante, senza chiedergli nulla e che dopo le rimostranze di

quest'ultimo ha gettato il giornale a terra, venendo successivamente insultato

dall'altro partecipante.

In reazione a tale insulto, il ricorrente si è avvicinato con fare

minaccioso all'altro partecipante ed è stato colpito da quest'ultimo sul viso.

Ne sono risultate una visita al Pronto Soccorso con diagnosi di contusione alla

mandibola a sinistra e contusione allo zigomo sinistro ed inabilità lavorativa

di due giorni (cfr. doc. 13/5 e 13/6) ed una denuncia / querela penale (doc.

13/3 e 13/4).

Il TCA non ha motivi di dubitare della versione fornita dai

responsabili del programma d’occupazione, secondo cui l’interruzione del POT è

da ascrivere al comportamento dell’assicurato, tanto più che due di essi (__________e

__________) erano presenti sul posto al momento dei fatti (cfr. doc. 11).

In particolare, come ricordato dall’Alta Corte nella sentenza C

307/02 del 27 gennaio 2004 consid. 2.3.1 riprodotta al consid. 2.3, occorre

considerare che un organizzatore abituale di programmi d’occupazione è in

condizione di giudicare con cognizione di causa quanto ci si può

ragionevolmente attendere da un partecipante al provvedimento inerente al

mercato del lavoro.

Ora, il ricorrente prendendo il giornale 20 minuti senza chiedere

nulla alla persona che l'aveva portato sul posto di lavoro e soprattutto

reagendo in un modo non appropriato quando quest'ultimo ha chiesto spiegazioni

al riguardo ha contribuito a creare le condizioni per la disputa poi degenerata

a seguito dell'atteggiamento violento assunto dall'altro partecipante.

RI 1 è dunque responsabile per la prematura interruzione del

provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In simili condizioni, secondo il TCA, a ragione l’amministrazione

ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base

dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Anche l’entità della sanzione (10 giorni di

sospensione per colpa lieve) è conforme ai criteri fissati dalla giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.4).

Di conseguenza la decisione su opposizione del 9 maggio 2012 deve

essere confermata."

1.2. Il 12 maggio 2014 RI 1 ha

chiesto la revisione della sentenza citata, rilevando:

" (…)

Con la presente voglio, onorevoli giudici, presentare questa

piccola istanza prodotta da me medesimo (e mi scuso se nel linguaggio e nella

forma non rispetti le procedure) ma dato che non ho avuto tempo di interpellare

un avvocato, essendo in uno stato di diritto voglio comunque produrre le mie

ragioni giustificate da documenti.

In data 17 febbraio 2014 è finalmente arrivata la condanna

(allegata) del Signor __________ per lesioni semplici, discriminazione razziale

e ingiuria (ripetuta) nei miei confronti.

Questa condanna è direttamente legata all'incarto sopraccitato

perché, in data 6 dicembre 2011 sono stato assalito da questa persona, e

successivamente espulso dal corso di disoccupazione (__________) con relativa

sanzione da parte della sezione del lavoro. A suo tempo ho fatto denuncia è

finalmente è arrivata la sentenza che è direttamente legata al ricorso

respinto.

Mi appello e voglio fare istanza alla sentenza del 30 agosto 2012

del TCA, tale decisione è cresciuta in giudicato ma ai sensi degli articoli

(art. 6 cpv. 1 lett. i LPGSA e seg. Lptca) mi oppongo perchè:

- sono stati scoperti nuovi atti o nuovi mezzi di prova (sentenza)

- un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

Infatti Onorevoli Giudici, come potete leggere dalla sentenza,

sono stato scagionato da ogni possibile colpa, è nella spiegazione del PP __________,

non esiste paragrafo o frase in cui io, venga ritenuto colpevole oppure di aver

provocato tale reazione da parte del __________.

Non viene menzionato niente di niente nei miei confronti, cito

testualmente "colpendolo ripetutamente con pugni al viso, provando a

quest'ultimo le lesioni menzionate".

Ora, dato che nella vostra decisione cito testualmente "il

TCA non ha motivi di dubitare della versione fornita dai responsabili del

programma d'occupazione, secondo cui l'interruzione del POT è da ascrivere al

comportamento dell'assicurato" "In particolare …, occorre considerare

che un organizzatore abituale di programmi è in condizione di giudicare con

cognizione di causa quanto ci si può ragionevolmente attendere da un

partecipante al provvedimento inerente al mercato del lavoro" "RI 1 è

dunque responsabile della prematura interruzione del provvedimento inerente al

mercato del lavoro".

Infatti il mio ricorso viene respinto, ora come potete leggere

dalla condanna, ripeto che in nessun punto vengo citato come responsabile

della prematura fine del corso, o meglio che con il mio comportamento ho

contribuito alla rissa e al pestaggio che ho subito, quindi sono stato

scagionato completamente e non ho nessuna responsabilità nel fatto che è

accaduto quel giorno, aggiungo anche che nella condanna non viene citato da

nessuna parte che ho preso il giornaletto senza chiedergli nulla e che ho

provocato la reazione del __________, vi chiedo quindi di prendere in

considerazione il mio ricorso è di rivedere la sentenza restituendomi tutte le

indennità che ancora mi mancano è di essere risarcito da parte della sezione

del lavoro per i danni subiti (infatti nel 2012 sono dovuto andare dal medico

più volte per curarmi, per produrre certificati medici che aveva bisogno l'URC

per giustificare la mia contrarietà a frequentare ulteriori programmi

occupazionali). Questa domanda è già stata spedita a suo tempo all'URC è che è stata

trasferita all'Ufficio Giuridico (art. 85b LADI).

In breve giusto per ricapitolare, nella sentenza, sono totalmente

scagionato da qualsiasi comportamento che abbia provocato la reazione del __________,

quindi mi ritengo, una vittima di questo fatto e non posso accettare di essere

stato sanzionato da parte dell'URC.

Inoltre voglio che mi vengano riconosciute tutte le spese per la

produzione di lettere, spedizioni e tempo di lavoro calcolate in 500 CHF,

perchè tutto questo tempo ho dovuto scrivere e utilizzare il mio tempo per

rispondere a tutte le questioni della sezione del lavoro dell'URC." (doc.

I)

1.3. Il 2 giugno 2014 la Sezione

del lavoro ha chiesto di respingere, per quanto ricevibile, l'istanza di

revisione e si è così espressa:

" (…)

1. Già in

occasione della decisione su opposizione 9 maggio 2012 e della sentenza di cui

è chiesta la revisione è stato considerato che il signor RI 1 non aveva

colpito il signor __________.

La sospensione dell'interessato è

dunque avvenuta a prescindere alla rilevanza penale del suo comportamento. La

rilevanza penale del comportamento tenuto dal signor __________ o del signor RI

1 non era e non è di per sé stata determinante a fini della valutazione dell'ipotesi

di una sospensione dal diritto alle indennità.

2. Indipendentemente

dalla qualificazione penale dei fatti avvenuti nel 2012, il comportamento

tenuto dall'interessato ha contribuito a determinare la scelta

dell'organizzatore di porre fine anticipatamente alla partecipazione alla

misura a suo tempo assegnata (Azienda di pratica commerciale). I fatti

essenziali alla base della decisione di sospensione erano noti e non sono

rimessi in causa dalla condanna del signor __________. Pertanto, a nostro avviso,

non sono ravvisabili gli estremi per una revisione della decisione contestata

(art. 24 Lptca).

3. L'interesse a

preservare l'ordine e garantire uno svolgimento normale della misura del

mercato del lavoro giustificava l'allontanamento del signor RI 1 e una sua

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (doc. 4 e 11)."

(Doc. III)

Considerandi

2.1

Secondo l'art. 61 cpv. 1

lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati

scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato

da un crimine o da un delitto.

L'art. 24 Lptca prevede

che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa

la revisione:

a) se sono stati scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un crimine o un

delitto ha influito sul giudizio.

Secondo l'art. 25 cpv. 1

Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di

prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data

in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b)

dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di revisione deve

inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

L'art. 25 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica la procedura

prescritta dalla presente legge.

2.2

In una sentenza C 223/06 del

16.

gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno

alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La

nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24

gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già

esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati

poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti

verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,

secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non

vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione

(DTF 121 IV 317 consid.

2.

pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in:

Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed.,

Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte

1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere

rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie

alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in

funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi

mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che

giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del

richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già

rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2

pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5.

pag. 205)."

In un'altra sentenza U

247/06 del 30 ottobre 2007, a proposito di un'istanza di revisione fondata

sulle risultanze di una perizia medica allestita dopo la prima sentenza, l'Alta

Corte si è così espressa:

" È decisiva

la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei

fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova

perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di

fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia impugnata

comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza

non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della

pronunzia principale, il perito deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da

quelle del Tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto

che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170

consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5.

pag. 205).

4.

4.1

Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la

perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è

atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità

naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile

1995.

(soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della

procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del

precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati.

4.2

Nel corso della precedente procedura l'interessata ha

ripetutamente affermato che i due interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio

avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo.

Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto,

fondandosi su un rapporto del dott. B._________, secondo cui la causa dei

disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001).

Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S._________, aveva sostenuto che

vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e

l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi.

Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto

che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità

dell'Ospedale F._________ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile

1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000

non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che

l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un

nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa

sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta

nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta.

4.3

Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott.

B._________, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si

tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto

la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben

nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II)

esisterebbe da ben oltre dieci anni.

5.

5.1

La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro

("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente

procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid.

6.

).

Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era,

all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott.

S._________ concludendo, con il dott. B._________, per l'assenza di postumi

infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente

spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una

spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla

lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa

tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata

fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro

configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo

insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente

("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

5.2

Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere

respinta."

Infine, in una sentenza

8F_16/2007 del 17 marzo 2008 il Tribunale federale ha ricordato che:

" Entscheidend ist ein Beweismittel, wenn angenommen werden muss, es

hätte zu einem andern Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren

hievon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht

bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient. Es

genügt daher beispielsweise nicht, dass ein neues Gutachten den Sachverhalt

anders bewertet; vielmehr bedarf es neuer Elemente tatsächlicher Natur, welche

die Entscheidungsgrundlagen als objektiv mangelhaft erscheinen lassen. Für die

Revision eines Entscheides genügt es nicht, dass der Gutachter aus den im Zeitpunkt

des Haupturteils bekannten Tatsachen nachträglich andere Schlussfolgerungen

zieht als das Gericht. Auch ist ein Revisionsgrund nicht schon gegeben, wenn

das Gericht bereits im Hauptverfahren bekannte Tatsachen möglicherweise

unrichtig gewürdigt hat. Notwendig ist vielmehr, dass die unrichtige Würdigung

erfolgte, weil für den Entscheid wesentliche Tatsachen nicht bekannt waren oder

unbewiesen blieben (BGE 110 V 141

Erw. 2, 293 Erw. 2a, 108 V 171 Erw. 1; vgl. auch BGE 118 II 205)."

2.3

Nell'evenienza concreta, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di

revisione del 12 maggio 2014, il TCA constata che l’assicurato ha allegato un

Decreto di accusa del 17 febbraio 2014 con il quale il Ministero pubblico ha

posto __________ in stato di accusa dinanzi alle Assise correzionali di __________

in quanto ritenuto colpevole di diversi reati. Fra le infrazioni figura quella

di lesioni semplici:

" (…)

4.

lesioni semplici

per

avere, il 6 dicembre 2011 a __________, durante un programma occupazionale,

intenzionalmente cagionato un danno in altro modo al corpo od alla salute di

una persona,

e meglio per avere

spintonato

RI 1, colpendolo ripetutamente con pugni al viso, provocando a quest’ultimo le

lesioni menzionate nel certificato medico del 6 dicembre 2011 del dr. __________,

già agli atti; (…)” (doc. A)

Questo nuovo mezzo di prova

non è atto a giustificare la revisione della sentenza 38.2012.35 del 30 agosto

2012.

Come visto (cfr. consid. 1.1.)

in quell’occasione il TCA aveva già riconosciuto che l’assicurato era stato

aggredito da un altro partecipante al provvedimento relativo al mercato del

lavoro senza a sua volta colpirlo. D’altra parte questa Corte aveva anche

stabilito che “il ricorrente prendendo il giornale

20.

minuti senza chiedere nulla alla persona che l'aveva portato sul posto di

lavoro e soprattutto reagendo in un modo non appropriato quando quest'ultimo ha

chiesto spiegazioni al riguardo ha contribuito a creare le condizioni per la

disputa poi degenerata a seguito dell'atteggiamento violento assunto dall'altro

partecipante”.

Per questo motivo RI 1 è stato

considerato responsabile per la prematura interruzione del provvedimento

inerente al mercato del lavoro e sanzionato , sulla base dell’art. 30 cpv.1

lett. d LADI, mediante una sospensione per colpa lieve (cfr. consid. 1.1.).

In simili condizioni l’istanza

di revisione e quella di indennizzo di fr. 500.- per le spese deve essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di revisione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti