38.2014.37
Sosp.di 19gg x manc.ric.in 2/14.Riduz.a 15 gg nel term.della risp.,ma riconsiderato dec.e non dec.su opp.Oggetto ric.resta sosp.19gg.Rinvio atti per appurare se posto da 1/3/14 con prova lavor.svolta
23 ottobre 2014Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.37
rs
Lugano
23 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 maggio 2014 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, _________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 12 maggio 2014 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 26 marzo 2014 (cfr.
doc. 3) con cui aveva sospeso RI 1 per 19 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a partire dal 1° marzo 2014 a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di febbraio 2014 (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione
del 12 maggio 2014 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr.
doc. I), nel quale ha chiesto una riduzione della sanzione inflittagli per il
mese di febbraio 2014, nonché della penalità irrogatagli per il mese di gennaio
2014.
A motivazione delle
proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto che:
" (...)
In febbraio 2014 ho trovato un posto di lavoro in modo autonomo e
senza
nessun aiuto da parte dell’ufficio di collocamento, in una
località
che mi richiede una maggiore mobilità a partire dal 1° marzo
2014.
Nei mesi di gennaio 2014 e febbraio 2014 ho avuto una situazione
personale
particolarmente difficile ed eventuali negligenze da parte mia non sono state
intenzionali, in quanto avendo avuto il primo figlio per me era importante
trovare al più presto un’occupazione. Per questi due mesi attualmente non ho
ancora percepito nessuna indennità, in parte a causa di un errore di inoltro
alla cassa di disoccupazione sbagliata da parte dell’Ufficio di collocamento.
(…)” (doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 4
giugno 2014 l'URC ha rilevato segnatamente che:
" (…) il
nostro Ufficio è incorso in un errore, in particolare riguardo all’entità della
sanzione, secondo le disposizioni l’URC può pronunciare delle sanzioni per un
massimo di 18 giorni e non di 19 (doc. 3).
Nella presente si ritiene pertanto di
mitigare l’entità della stessa riducendo da 19 a 15 giorni (doc. 4a)
In effetti
l’amministrazione il 2 giugno 2014 ha emanato una decisione di sanzione (cfr.
doc. 4a), che ha sostituito la decisione del 26 marzo 2014 (cfr. doc. 3),
sospendendo l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 15
giorni a far tempo dal 1° marzo 2014.
E’ stato, inoltre,
osservato:
" Come
indicato nella risposta di causa inoltrata in data 3 giugno 2014 al Lodevole
TCA, al fine di rispecchiare maggiormente il principio di proporzionalità, il
nostro ufficio modifica la decisione da 19 a 15 giorni (motivazioni vedi risposta al TCA).” (Doc. 4a)
1.4. L’assicurato si è nuovamente
pronunciato in merito alla fattispecie con scritto del 24 giugno 2014 (cfr.
doc. VI; B).
1.5. L’URC, il 9 luglio 2014 ha presentato le proprie osservazioni al riguardo (cfr. doc. VIII; 5 1/5)).
1.6. Il doc. VIII + 5 1/5 è stato
inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. IX).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. A
norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o
una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso,
fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Questa
norma corrisponde all'art. 58 PA.
Inoltre
la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla
LPGA resta valida (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad. Art. 53 dal n. 46
al 49 pag. 681-682).
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale, TF) ha stabilito che una decisione emanata pendente lite
mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste
del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non
regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita
deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente
debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del
21 maggio 2013 consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale", in RJN 1984, p. 23).
La
riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di
riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo
punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo
corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier,
Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die
Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La
modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che
in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta
dall'amministrazione al Tribunale (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 47 pag.
682).
L'amministrazione
non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la
risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo
termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al
giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. U. Kieser,
op. cit., ad art. 53 n. 48 p. 682).
L'art.
6 Lptca enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58
PA.
Nel caso di specie dagli
atti risulta che l’amministrazione, a seguito del ricorso interposto
dall’insorgente contro la decisione su opposizione del 12 maggio 2014 con cui è
stata confermata la sospensione di 19 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione per mancate ricerche nel mese di febbraio 2014 inflittagli con
decisione del 26 marzo 2014 (cfr. consid. 1.1.), ha riesaminato la correttezza
dell’entità della sanzione, concludendo, nella risposta di causa del 4 giugno
2014, che una sospensione di 15 giorni in concreto rispecchi meglio il
principio di proporzionalità (cfr. doc. III; consid. 1.3.).
L’URC, il 2 giugno 2014, ha in effetti emesso una decisione che sostituisce la decisione del 26 marzo 2014, riducendo i
giorni di sospensione per mancate ricerche nel mese di febbraio 2014 da 19 a 15 (cfr. doc. 4a).
Come esposto sopra,
l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata
soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento
emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice.
Nel caso in esame, il 21
maggio 2014, il TCA ha assegnato all’URC 20 giorni per presentare la risposta
al ricorso dell'assicurato del 19 maggio 2014 (cfr. doc. II).
Tale termine spirava l’11
giugno 2014, per cui la nuova decisione del 2 giugno 2014 è stata emanata prima
della scadenza del termine per la risposta.
Pertanto, dal profilo
temporale, la riconsiderazione pendente lite del 2 giugno 2014 adempie i
presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Va, tuttavia, segnalato
che l'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede la possibilità per l'amministrazione di
riconsiderare pendente lite il provvedimento contro il quale è stato inoltrato
ricorso alla competente autorità.
L'art. 6 Lptca, dal canto
suo, enuncia che l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua
risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.
In concreto l’URC avrebbe,
quindi, dovuto emettere una decisione in sostituzione della decisione su
opposizione del 12 maggio 2014 e non della decisione del 26 marzo 2014.
Impugnata dinanzi al TCA è infatti la decisione su opposizione del 12 maggio
2014, che ha confermato, a seguito dell'inoltro dell'opposizione da parte dell'assicurato,
la decisione del 26 marzo 2014.
Nel caso di specie tale
modo di procedere non può essere considerato una svista, e dunque un errore
veniale, dato che la decisione del 2 giugno 2014 è stata emanata dal consulente
del personale dell’URC, __________, che aveva emesso la decisione del 26 marzo
2014 (cfr. doc. 4a; 3), e non dal capoufficio dell’URC di __________, __________,
che ha firmato la decisione su opposizione del 12 maggio 2014 (cfr. doc. A).
L'intervento del
funzionario __________ evidenzia, dunque, che l'amministrazione ha
espressamente voluto modificare il primo provvedimento emanato e non la
successiva decisione su opposizione, oggetto dell'impugnazione inoltrata al TCA
dal ricorrente (cfr. STCA 38.2003.40 del 19 novembre 2003).
Ne consegue che in casu
oggetto del ricorso resta, in ogni caso, la decisione su opposizione del 12
maggio 2014 che ha confermato la decisione del 26 marzo 2014 con la quale l’URC
ha sospeso l’insorgente per 19 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2014 (cfr. doc. I; A; 3).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;
DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie
la decisione su opposizione del 12 maggio 2014 verte esclusivamente sulla
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta all’assicurato
a causa di mancate ricerche nel mese di febbraio 2014.
Ogni altra questione, in
particolare concernente l’entità della sanzione relative ai mancati sforzi
volti al reperimento di un’occupazione nel mese di gennaio 2014 (cfr. doc. I; 2),
esula dalla presente causa.
Di conseguenza questa
Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene
alla correttezza o meno della penalità inflitta all’insorgente in relazione
alle mancate ricerche di impiego nel mese di febbraio 2014.
In ogni caso, per quanto
attiene alla contestazione espressa nel ricorso in relazione alla sanzione di
dieci giorni di sospensione per mancate ricerche nel mese di gennaio 2014
inflitta all’assicurato con decisione del 19 febbraio 2014, il TCA rileva, da
una parte, che dalle carte processuali non risulta essere stata emessa una
decisione su opposizione al riguardo.
In proposito l’amministrazione
ha indicato che l’assicurato non ha interposto opposizione contro il
provvedimento del 19 febbraio 2014 (cfr. IV; 2).
Dall’altra, che il
ricorrente ha affermato di nemmeno aver ricevuto la decisione del 19 febbraio
2014 (cfr. doc. VI), la quale, come riconosciuto dall’URC (cfr. doc. VIII), gli
è peraltro stata inviata tramite posta B.
In simili condizioni, gli
atti vanno trasmessi all’URC affinché si pronunci in relazione alla
ricevibilità e, se del caso, al merito dell’opposizione (formulata nell’atto
ricorsuale del 19 maggio 2014; cfr. doc. I) dell’assicurato riguardo alla
sospensione per il mese di gennaio 2014.
Va, per inciso, rilevato
che secondo la giurisprudenza la prova dell'avvenuta notifica di una decisione
amministrativa e della data in cui ha avuto luogo incombe, di principio,
all’amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata
dimostrazione. In caso di contestazione della notifica di un atto inviato
mediante posta semplice ci si deve infatti fondare sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio (cfr. STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 5.3.;
STF C 171/05 del 16 settembre 2005 consid. 4.2., pubblicata n SVR 2006 ALV N.
10 pag. 36; STF H 345/01 del 9 gennaio 2003 consid. 2.2.; DTF 124 V 400 consid.
2a).
Nel merito
2.4. Tra gli
obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione
adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di
ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio
competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese
(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo
l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26
cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo
di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha,
dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale
principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta
revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di
ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non
adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.
1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.
STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.5. La giurisprudenza ha
stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno
2010).
Per costante
giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve
attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05
del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di
cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige
anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge
stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi
asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi
anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato
deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a
partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare
una nuova occupazione (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1;
STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi
pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con
un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare
da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del
rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre
1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.6. Per stabilire se un
assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non
è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche
effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene
all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero
minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta
Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3
luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto
quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che
la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego
al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del
29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una
sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524.
Sulle modalità
con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda
innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al
servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr.
art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA
1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non
prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così
venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di
ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco
dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere
indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto
per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P.,
pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato
potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di
rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato
potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca
segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in
caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato
deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva
conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20
marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.7. Secondo l'art. 30
cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale
federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per
quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e
della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 del gennaio 2014; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono
conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”,
p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono
regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA
ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del
25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio
2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA
C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.8. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti si evince che l’assicurato ha aperto un primo termine
quadro per la riscossione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2013 , ricercando un’occupazione a tempo
pieno quale selvicoltore, aiuto giardiniere (cfr. doc. A).
Il 13 maggio 2013
l’insorgente è stato sospeso per 5 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di marzo 2013
(cfr. doc. 1).
Un nuovo termine quadro
per la riscossione di prestazioni è stato aperto il 1° gennaio 2014 (cfr. doc.
III).
Il 10 febbraio 2014 il
consulente del personale, __________, ha inviato all’assicurato una Richiesta
di giustificazione, con cui l’ha invitato a motivare, entro il 20 febbraio
2014, le mancate ricerche di lavoro relative al mese di gennaio 2014, allegando
l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il collocatore ha pure
precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso
sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv.
1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel
caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata
(cfr. doc. 2).
Dal verbale del colloquio
di consulenza del 17 febbraio 2014 emerge che:
" (…)
Dichiara di averci inoltrato le ricerche di
lavoro per la mensilità di gennaio alla fine della scorsa settimana. Attendiamo
quanto esposto prima di procedere in merito.
(…)” (Doc. 2=B)
Il ricorrente non ha
peraltro preso posizione in altro modo alla Richiesta di giustificazione del 10
febbraio 2014 (cfr. doc. 2).
Con decisione del 19
febbraio 2014 l’URC, evidenziando di non aver mai ricevuto le ricerche di impiego
afferenti al mese di gennaio 2014, ha sospeso l’assicurato per 10 giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. 2).
Il 7 marzo 2014
l’amministrazione ha trasmesso all’insorgente una nuova Richiesta di
giustificazione, in quanto non ha presentato alcuna prova delle ricerche di
lavoro che avrebbe dovuto svolgere nel mese di febbraio 2014 (cfr. doc. 3).
L’assicurato non ha
risposto entro il termine fissato per il 17 marzo 2014 dall’amministrazione
(cfr. doc. 3).
Dal profilo
procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con
decisione del 26 marzo 2014, ha sospeso il ricorrente dal diritto all’indennità
di disoccupazione a causa di mancate ricerche di impiego nel mese di febbraio
2014 per 19 giorni, avendo già subito due penalità (cfr. doc. 3; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 12 maggio 2014 (cfr. doc. A;
consid. 1.1.).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che il TFA ha
stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA
del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo la giurisprudenza
federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di
lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà
concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere
la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012
del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C
275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa
M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In particolare, nella
sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al
riguardo le seguenti precisazioni:
" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt
für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende
Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als
zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende
gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein
Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist
(unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11
ottobre 2004):
" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat,
begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher
Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."
Nel
caso di specie il ricorrente l’11 marzo 2014 ha comunicato, tramite un messaggio di posta elettronica, al consulente del personale di avere trovato lavoro presso
la ditta __________ di __________ e che il giorno seguente avrebbe firmato il
contratto di impiego (cfr. doc. 3).
In effetti egli è stato
assunto da questa azienda quale selvicoltore qualificato con effetto dal 1°
marzo 2014 (cfr. doc. 4).
Nell’opposizione contro la
decisione di sanzione del 26 marzo 2014 l’assicurato ha, poi, addotto:
" (…)
Credo che la miglior prova dei miei sforzi
di ricerca, in particolare per il mese di febbraio, sia il fatto che a partire
dal 1 marzo 2014 ho sottoscritto un contratto a tempo indeterminato come
selvicoltore presso la ditta Impresa Forestale __________; posto di lavoro che
mi sono procurato personalmente con le mie ricerche. Non trovo corretto di
venire sanzionato a causa di un formulario quando nella pratica al momento in
cui vi scrivo ho ricominciato a lavorare da più di un mese.
(…)” (Doc. 3)
L’URC, a seguito
dell’opposizione, ha domandato all’assicurato di indicare con precisione quando
ha saputo della sua assunzione presso la ditta Impresa Forestale __________,
comprovando con una dichiarazione scritta da parte di quest’ultima (cfr. doc.
3).
L’insorgente ha trasmesso
uno scritto di __________ datato 5 febbraio 2014 e pervenuto
all’amministrazione l’8 maggio 2014 del seguente tenore:
" dando
seguito al colloquio degli scorsi (n.d.r.. giorni?) le confermo la
nostra disponibilità per la sua assunzione.
Come d’accordo l’aspettiamo per una
settimana di prova lunedì 24.2.2014.
In attesa, sperando che l’ambiente e il
lavoro sia di suo interesse colgo l’occasione per porgerle cordiali saluti.”
(Doc. 3)
Anche dal verbale del
colloquio di consulenza del 17 febbraio 2014 emerge che in occasione di un
colloquio con __________ si erano accordati per una prova lavorativa di una
settimana a partire dal lunedì successivo (24 febbraio 2014; cfr. doc. 2=B).
Il 10 marzo 2014 l’assicurato
e la ditta __________ hanno firmato un contratto individuale di lavoro di
durata indeterminata. Il ricorrente è stato assunto con effetto dal 1° marzo
2014 (cfr. doc. 4).
Come visto, non è
strettamente necessaria la stipula di un contratto in forma scritta per
ritenere garantita un’occupazione.
Pertanto nella presente
fattispecie il ricorrente, nel caso in cui al medesimo, che ha svolto una
settimana lavorativa di prova presso __________ dal 24 al 28 febbraio 2014,
l’impiego di durata indeterminata a partire dal 1° marzo 2014 presso tale ditta
sia stato garantito ancora nel mese di febbraio 2014, andrebbe esentato da una
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione anche se le ricerche di
lavoro per quel mese non risultano sufficienti.
2.10. La procedura in materia di
assicurazioni sociali e di assistenza sociale è retta dal principio
inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16
Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR
1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263;
DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del
giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente
rilevanti.
A proposito dell'obbligo
Fatti
di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione, fondato sull'art. 43
LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il Tribunale federale ha
rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei
fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante
dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008
consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte
cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un
aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure
in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________
inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e
dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro
ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti
necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione
e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire
allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in
definitiva i tribunali (cfr. DTF
132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.
410 [U 51/98])."
Sull'art. 43 LPGA cfr.
pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.
Giova, in ogni caso,
rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61
lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA
P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993
pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V
113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto
civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
2.11. Dalle
carte processuali non risulta quando di preciso, se negli ultimi giorni di
febbraio 2014 o soltanto in seguito nel mese di marzo 2014, l’azienda __________
ha dichiarato all’insorgente che l’avrebbe assunto dal 1° marzo 2014.
Gli atti vanno, quindi, rinviati all’URC affinché, interpellando direttamente il datore di
lavoro, verifichi la data in cui all’assicurato è stata garantita l’assunzione
con effetto dal 1° marzo 2014.
Qualora dagli accertamenti
che esperirà l’amministrazione emergesse che il posto di lavoro gli è stato
assicurato ancora nel mese di febbraio 2014, il ricorrente sarà esonerato da
una sanzione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
Nel caso in cui, per
contro, l’occupazione presso la Sagl gli sia stata garantita dopo la prova
lavorativa effettuata alla fine di febbraio 2014 ma già nel mese di marzo 2014,
al ricorrente dovrà essere applicata una sospensione dal diritto all’indennità
di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.12. Il TCA evidenzia che dal
verbale del 17 febbraio 2014 risulta che il ricorrente, da un lato, avrebbe
Considerandi
avuto un colloquio “presso il consorzio” il giorno seguente, dall’altro,
ha dichiarato “di essere in contatto con __________ per un’attività
lavorativa” (cfr. doc. 2=B).
L’amministrazione non ha
preso in considerazione tali sforzi, senza approfondire, perlomeno invitando
l’assicurato a produrre delle attestazioni dei potenziali datori di lavoro
(cfr. STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009), se gli stessi fossero o meno stati
effettivamente compiuti nel periodo determinante.
In concreto certo sorprende che l’insorgente non abbia più menzionato
nell’opposizione e nel ricorso i due potenziali datori di lavoro “consorzio e __________”
in relazione alle ricerche del mese di febbraio 2013, soprattutto visto che
l’URC l’ha sanzionato per non avere effettuato alcuna ricerca di impiego in
questo mese.
In ogni
caso, per maggiore tranquillità su questo punto, qualora l’impiego presso __________
non sia stato garantito all’insorgente ancora nel mese di febbraio 2014, l’URC
appurerà con la collaborazione del ricorrente quando questi ha offerto
la propria disponibilità lavorativa presso __________ e il consorzio in
questione – chiarendo dapprima di quale ente si tratti (al riguardo cfr. STCA
38.2013.12
del 7 agosto 2013; STCA 38.2012.41 del 13 dicembre 2012; STCA
38.2011.78
del 19 gennaio 2012; STCA 38.2010.74 del 27 gennaio 2011).
Se una o entrambe le
ricerche sono state effettuate nel mese di febbraio 2014, l’assicurato sarà
sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche
di lavoro e non per mancate ricerche di lavoro come invece effettuato con la
decisione su opposizione impugnata.
2.13
In simili condizioni, si
giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e
il rinvio degli atti all’URC perché proceda come indicato ai considerandi 2.11.
e, se del caso, 2.12. e si pronunci nuovamente innanzitutto sul principio della
sospensione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
Per quanto concerne
l’entità della penalità da applicare ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI al
ricorrente nel caso in cui l’occupazione presso __________ non gli sia stata
garantita ancora nel mese di febbraio 2014 (cfr. consid. 2.11. in fine),
va osservato, in primo luogo, che dalla Prassi LADI/ID D72 punto 1 del gennaio
2014.
(cfr. consid. 2.7.) risulta segnatamente che nel caso di ricerche
insufficienti durante il periodo di controllo vengono inflitti giusta l’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI la prima volta 3-4 giorni di sospensione dal diritto
all’indennità di disoccupazione, la seconda volta 5-9 giorni, la terza volta 10-19
giorni e la quarta volta il caso viene rinviato al servizio cantonale per
decisione.
Inoltre la Lista delle
sospensioni emessa il 23 dicembre 2011 dalla Sezione del lavoro (cfr. consid.
2.7
) prevede che in caso di insufficienti ricerche in un periodo di controllo
l’URC applichi la prima volta una penalità di 3-4 giorni di sospensione, la
seconda volta di 5-9 giorni, la terza volta di 10-18 giorni con l’avvertimento
che verrà esaminata l’idoneità al collocamento in caso di recidiva. La quarta
volta l’incarto viene trasmesso all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro
per decisione. Quest’ultimo di regola applica una sospensione da 19-30 giorni e
in casi particolari nega il diritto alle prestazioni.
In secondo luogo, il TCA
sottolinea che, ai fini della commisurazione della durata della sospensione che
verrà inflitta al ricorrente, andrà tenuto conto del fatto che il 13 maggio
2013.
il medesimo era già stato sanzionato per mancate ricerche nel mese di
controllo di marzo 2013 (cfr. doc. 1; consid. 2.8.).
La decisione relativa a
mancate ricerche per il mese di gennaio 2014 è, invece, stata emessa il 19
febbraio 2014 (cfr. doc. 2), ossia dopo la metà del mese determinante per la
nuova penalità.
L’insorgente sostiene
peraltro di non avere ricevuto tale provvedimento (cfr. doc. VI) trasmesso, come
ammesso dell’amministrazione (cfr. doc. VIII), mediante posta B.
In proposito è utile
ribadire che in caso di contestazione della notifica di un atto inviato
mediante posta semplice ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario
dell'invio (cfr. consid. 2.3.).
La decisione del 19
febbraio 2014, pertanto, non può essere considerata in casu quale elemento
aggravante (cfr. STCA 38.2001.158 del 12 dicembre 2001 consid. 2.9.).
Infine va rilevato che la
giustificazione addotta dall’insorgente secondo cui nei mesi di gennaio e
febbraio 2014 avrebbe commesso delle negligenze, in quanto diventato padre del
suo primo figlio (cfr. doc. I), non è tale da influire sull’entità della
penalità.
Da una parte, se è vero
che la nascita di un figlio comporta un notevole cambiamento nel proprio ritmo
di vita, è altrettanto vero che in concreto, essendo il figlio dell’assicurato
nato nel mese di gennaio 2014 (cfr.doc. I; III), nel mese di febbraio 2014
erano in ogni caso già trascorse alcune settimane dal lieto evento.
Dall’altra, il ricorrente
stesso ha indicato che la nascita del primo figlio ha reso importante per lui
trovare al più presto un’occupazione (cfr. doc. I).
Di conseguenza, come
evidenziato dall’URC (cfr. doc. III), egli avrebbe dovuto osservare con
maggiore diligenza i suoi obblighi di disoccupato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Per
quanto concerne il mese di febbraio 2014, gli atti sono rinviati all’URC per
complemento istruttorio e nuova decisione sulla base di quanto stabilito ai
consid. 2.11. e 2.12.
2. Per quanto concerne il mese
di gennaio 2014, gli atti sono trasmessi all’URC affinché esamini l’opposizione
dell’assicurato in relazione alla decisione del 19 febbraio 2014.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti