Lexipedia

Decisione

38.2014.37

Sosp.di 19gg x manc.ric.in 2/14.Riduz.a 15 gg nel term.della risp.,ma riconsiderato dec.e non dec.su opp.Oggetto ric.resta sosp.19gg.Rinvio atti per appurare se posto da 1/3/14 con prova lavor.svolta

23 ottobre 2014Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

di accertamento dei fatti da parte dell'amministrazione, fondato sull'art. 43

LPGA, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il Tribunale federale ha

rilevato:

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei

fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante

dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008

consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte

cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un

aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure

in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________

inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e

dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro

ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti

necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione

e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire

allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF

132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag.

410 [U 51/98])."

Sull'art. 43 LPGA cfr.

pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.

Giova, in ogni caso,

rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI

praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;

Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5

ss.).

Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA

P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993

pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V

113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto

civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi

aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,

Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des

Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che

“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne

Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

2.11. Dalle

carte processuali non risulta quando di preciso, se negli ultimi giorni di

febbraio 2014 o soltanto in seguito nel mese di marzo 2014, l’azienda __________

ha dichiarato all’insorgente che l’avrebbe assunto dal 1° marzo 2014.

Gli atti vanno, quindi, rinviati all’URC affinché, interpellando direttamente il datore di

lavoro, verifichi la data in cui all’assicurato è stata garantita l’assunzione

con effetto dal 1° marzo 2014.

Qualora dagli accertamenti

che esperirà l’amministrazione emergesse che il posto di lavoro gli è stato

assicurato ancora nel mese di febbraio 2014, il ricorrente sarà esonerato da

una sanzione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

Nel caso in cui, per

contro, l’occupazione presso la Sagl gli sia stata garantita dopo la prova

lavorativa effettuata alla fine di febbraio 2014 ma già nel mese di marzo 2014,

al ricorrente dovrà essere applicata una sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.12. Il TCA evidenzia che dal

verbale del 17 febbraio 2014 risulta che il ricorrente, da un lato, avrebbe

Considerandi

avuto un colloquio “presso il consorzio” il giorno seguente, dall’altro,

ha dichiarato “di essere in contatto con __________ per un’attività

lavorativa” (cfr. doc. 2=B).

L’amministrazione non ha

preso in considerazione tali sforzi, senza approfondire, perlomeno invitando

l’assicurato a produrre delle attestazioni dei potenziali datori di lavoro

(cfr. STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009), se gli stessi fossero o meno stati

effettivamente compiuti nel periodo determinante.

In concreto certo sorprende che l’insorgente non abbia più menzionato

nell’opposizione e nel ricorso i due potenziali datori di lavoro “consorzio e __________”

in relazione alle ricerche del mese di febbraio 2013, soprattutto visto che

l’URC l’ha sanzionato per non avere effettuato alcuna ricerca di impiego in

questo mese.

In ogni

caso, per maggiore tranquillità su questo punto, qualora l’impiego presso __________

non sia stato garantito all’insorgente ancora nel mese di febbraio 2014, l’URC

appurerà con la collaborazione del ricorrente quando questi ha offerto

la propria disponibilità lavorativa presso __________ e il consorzio in

questione – chiarendo dapprima di quale ente si tratti (al riguardo cfr. STCA

38.2013.12

del 7 agosto 2013; STCA 38.2012.41 del 13 dicembre 2012; STCA

38.2011.78

del 19 gennaio 2012; STCA 38.2010.74 del 27 gennaio 2011).

Se una o entrambe le

ricerche sono state effettuate nel mese di febbraio 2014, l’assicurato sarà

sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche

di lavoro e non per mancate ricerche di lavoro come invece effettuato con la

decisione su opposizione impugnata.

2.13

In simili condizioni, si

giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’URC perché proceda come indicato ai considerandi 2.11.

e, se del caso, 2.12. e si pronunci nuovamente innanzitutto sul principio della

sospensione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

Per quanto concerne

l’entità della penalità da applicare ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI al

ricorrente nel caso in cui l’occupazione presso __________ non gli sia stata

garantita ancora nel mese di febbraio 2014 (cfr. consid. 2.11. in fine),

va osservato, in primo luogo, che dalla Prassi LADI/ID D72 punto 1 del gennaio

2014.

(cfr. consid. 2.7.) risulta segnatamente che nel caso di ricerche

insufficienti durante il periodo di controllo vengono inflitti giusta l’art. 30

cpv. 1 lett. c LADI la prima volta 3-4 giorni di sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione, la seconda volta 5-9 giorni, la terza volta 10-19

giorni e la quarta volta il caso viene rinviato al servizio cantonale per

decisione.

Inoltre la Lista delle

sospensioni emessa il 23 dicembre 2011 dalla Sezione del lavoro (cfr. consid.

2.7

) prevede che in caso di insufficienti ricerche in un periodo di controllo

l’URC applichi la prima volta una penalità di 3-4 giorni di sospensione, la

seconda volta di 5-9 giorni, la terza volta di 10-18 giorni con l’avvertimento

che verrà esaminata l’idoneità al collocamento in caso di recidiva. La quarta

volta l’incarto viene trasmesso all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro

per decisione. Quest’ultimo di regola applica una sospensione da 19-30 giorni e

in casi particolari nega il diritto alle prestazioni.

In secondo luogo, il TCA

sottolinea che, ai fini della commisurazione della durata della sospensione che

verrà inflitta al ricorrente, andrà tenuto conto del fatto che il 13 maggio

2013.

il medesimo era già stato sanzionato per mancate ricerche nel mese di

controllo di marzo 2013 (cfr. doc. 1; consid. 2.8.).

La decisione relativa a

mancate ricerche per il mese di gennaio 2014 è, invece, stata emessa il 19

febbraio 2014 (cfr. doc. 2), ossia dopo la metà del mese determinante per la

nuova penalità.

L’insorgente sostiene

peraltro di non avere ricevuto tale provvedimento (cfr. doc. VI) trasmesso, come

ammesso dell’amministrazione (cfr. doc. VIII), mediante posta B.

In proposito è utile

ribadire che in caso di contestazione della notifica di un atto inviato

mediante posta semplice ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario

dell'invio (cfr. consid. 2.3.).

La decisione del 19

febbraio 2014, pertanto, non può essere considerata in casu quale elemento

aggravante (cfr. STCA 38.2001.158 del 12 dicembre 2001 consid. 2.9.).

Infine va rilevato che la

giustificazione addotta dall’insorgente secondo cui nei mesi di gennaio e

febbraio 2014 avrebbe commesso delle negligenze, in quanto diventato padre del

suo primo figlio (cfr. doc. I), non è tale da influire sull’entità della

penalità.

Da una parte, se è vero

che la nascita di un figlio comporta un notevole cambiamento nel proprio ritmo

di vita, è altrettanto vero che in concreto, essendo il figlio dell’assicurato

nato nel mese di gennaio 2014 (cfr.doc. I; III), nel mese di febbraio 2014

erano in ogni caso già trascorse alcune settimane dal lieto evento.

Dall’altra, il ricorrente

stesso ha indicato che la nascita del primo figlio ha reso importante per lui

trovare al più presto un’occupazione (cfr. doc. I).

Di conseguenza, come

evidenziato dall’URC (cfr. doc. III), egli avrebbe dovuto osservare con

maggiore diligenza i suoi obblighi di disoccupato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Per

quanto concerne il mese di febbraio 2014, gli atti sono rinviati all’URC per

complemento istruttorio e nuova decisione sulla base di quanto stabilito ai

consid. 2.11. e 2.12.

2. Per quanto concerne il mese

di gennaio 2014, gli atti sono trasmessi all’URC affinché esamini l’opposizione

dell’assicurato in relazione alla decisione del 19 febbraio 2014.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti