38.2014.39
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4 dicembre 2014Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.39
rs/DC
Lugano
4 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 maggio 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
dell’8 maggio 2014 (cfr. doc. A3) la CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la
propria decisione dell’8 ottobre 2013 (cfr. doc. 115) con cui aveva chiesto a RI
1, a seguito dell’emanazione il 29 maggio 2013 da parte della Sezione del
lavoro di una decisione nei suoi confronti di inidoneità al collocamento dal 20
luglio 2009 (cfr. doc. 121), la restituzione della somma di fr. 3'222.15
corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite nei mesi di luglio e
agosto 2009.
1.2. Contro la decisione su
opposizione dell’8 maggio 2014 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA nel quale ha chiesto, oltre alla sospensione della causa finché la
Sezione del lavoro non avesse emanato una decisione in relazione alla sua
domanda di riconsiderazione del provvedimento del 29 maggio 2013 interposta il
6 giugno 2014, l’annullamento della stessa (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, con la risposta del
20 giugno 2014, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando che la
decisione di inidoneità al collocamento alla base dell’ordine di restituzione è
stata emanata dalla Sezione del lavoro ed è cresciuta in giudicato (cfr. doc.
III).
1.4. RI 1, dopo aver consultato gli
atti prodotti dalla Cassa (cfr. doc. V; VI), ha presentato delle osservazioni
in merito alla fattispecie con scritto del 25 luglio 2014 (cfr. doc. VII).
1.5. L’8 agosto 2014 la Cassa si è
pronunciata al riguardo (cfr. doc. IX).
1.6. Con decisione del 22 ottobre
2014 la Sezione del lavoro ha accolto la domanda di riconsiderazione interposta
dall’insorgente il 6 giugno 2014 in relazione alla decisione del 29 maggio 2013.
Quest’ultima è stata modificata nel senso che l’assicurato è stato ritenuto
idoneo al collocamento a far tempo dal 20 luglio 2009 (cfr. doc. XVIII1).
1.7. Il ricorrente, il 31 ottobre 2014, ha chiesto di attendere la decorrenza del termine di opposizione contro la decisione di
riconsiderazione del 22 ottobre 2014 e che la Cassa si esprima in merito, in
modo da permettergli di valutare come procedere, ossia se mantenere il ricorso
o ritirarlo (cfr. doc. XX).
1.8. Il 4 novembre 2014 la Cassa
ha comunicato che avrebbe annullato la decisione di restituzione non appena la
decisione di riconsiderazione del 22 ottobre 2014 fosse cresciuta in giudicato
(cfr. doc. XXI).
1.9. L’assicurato, l’11 novembre
2014, si è espresso su questo aspetto (cfr. doc. XXIV).
1.10. Il 1° dicembre 2014 la Cassa,
da un lato, ha trasmesso una nuova decisione su opposizione del 1° dicembre
2014 che annulla e sostituisce la precedente emanata l’8 maggio 2014 con cui
era stato confermato l’ordine di restituzione dell’8 ottobre 2013 (cfr. doc.
XXVbis).
Dall’altro, ha chiesto a
questo Tribunale di stralciare la causa dai ruoli in quanto divenuta priva di
oggetto e di non fissare tasse e spese (cfr. doc. XXV).
1.11. Il doc. XXIV è stato inviato
alla Cassa per conoscenza, mentre i doc. XXV e XXVbis sono stati trasmessi per
conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XXVI; XXVII).
2.1. In ordine
La presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999).
Nel merito
2.2. L’art.
6 Lptca stabilisce che:
“ 1 L’autorità
amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il
provvedimento impugnato.
2 Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale.
3 Quest’ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o
di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente
un termine di 10 giorni per prendere posizione.”
L'art.
53 cpv. 3 LPGA prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso,
fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
L'art.
58 cpv. 1 PA ha un tema analogo.
Per
costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla
vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il
litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le
questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi
casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere
contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013
consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale",
in RJN 1984, p. 23).
La
riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di
riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo
punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo
corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier,
Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die
Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La
modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che
in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta
dall'amministrazione al Tribunale (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 47 ad art. 53
pag. 682).
L'amministrazione
non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la
risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo
termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al
giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF
8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138
consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 48 ad art. 53 pag. 682).
2.3. Nel caso di specie dagli atti
risulta che la Cassa, a seguito dell’emanazione il 22 ottobre 2014 da parte
della Sezione del lavoro di una decisione con cui ha riconsiderato la propria precedente
decisione del 29 maggio 2013 di inidoneità al collocamento, ritenendo
l’assicurato idoneo al collocamento dal 20 luglio 2009 (cfr. doc. XVIII1), il
1° dicembre 2014 ha emesso una nuova decisione su opposizione con la quale ha
annullato la precedente emanata l’8 maggio 2014 che aveva confermato l’ordine
di restituzione dell’8 ottobre 2013 (cfr. doc. XXVbis).
Come esposto sopra,
l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata
soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento
emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid.
2.2.).
Nel caso in esame, l’11
giugno 2014, il TCA ha assegnato alla Cassa 20 giorni per presentare la
risposta al ricorso dell'assicurato del 6 giugno 2014 (cfr. doc. II).
Il 20 giugno 2014 la parte
resistente ha peraltro presentato la propria risposta di causa, postulando la
reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. III).
La nuova decisione su
opposizione del 1° dicembre 2014 emessa dalla Cassa con cui ha annullato la
richiesta di restituzione è stata, pertanto, emanata ampiamente dopo la
scadenza del termine per la risposta.
Di conseguenza il
provvedimento del 1° dicembre 2014 è nullo e vale unicamente quale proposta al
giudice (cfr. consid. 2.2.; DTF 133 V 530 consid. 2. e 5).
Ne discende che nella
presente fattispecie oggetto del ricorso resta, in ogni caso, la decisione su
opposizione dell’8 maggio 2014 che ha confermato la decisione dell’8 ottobre
2013 con la quale la Cassa aveva chiesto a RI 1, a seguito dell’emanazione il
29 maggio 2013 da parte della Sezione del lavoro di una decisione nei suoi
confronti di inidoneità al collocamento dal 20 luglio 2009 (cfr. doc. 121), la
restituzione della somma di fr. 3'222.15 corrispondenti a indennità di
disoccupazione percepite nei mesi di luglio e agosto 2009 (cfr. doc. A3; 115;
consid. 1.1.).
2.4. L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di
questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad
eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis capoverso 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe
a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA
anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida
di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF
130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06
del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF
127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Considerandi
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA
C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA
2000.
N. 40, pag. 208.
2.5
Nella presente evenienza,
come visto nei fatti, la Cassa, l’8 ottobre 2013, ha emesso un ordine di restituzione di fr. 3'222.15 corrispondenti a indennità di
disoccupazione percepite nei mesi di luglio e agosto 2009 (cfr. doc. 115), poi
confermato dalla decisione su opposizione dell’8 maggio 2014 (cfr. doc. A3), in
quanto la Sezione del lavoro, con decisione del 29 maggio 2013 - cresciuta in
giudicato incontestata -, ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal
20.
luglio 2009 (cfr. doc. 121).
A seguito di una domanda
di riconsiderazione della decisione del 29 maggio 2013 interposta il 6 giugno 2014
dall’insorgente alla Sezione del lavoro, quest’ultima il 22 ottobre 2014 ha modificato il proprio provvedimento del 29 maggio 2013, considerando l’assicurato idoneo al
collocamento dal 20 luglio 2009 (cfr. doc. XVIII1).
La decisione del 22
ottobre 2014 è cresciuta in giudicato incontestata.
Di conseguenza risulta che
l’assicurato nei mesi di luglio e agosto 2009, in cui era idoneo al collocamento, ha percepito a ragione le indennità di disoccupazione
versategli.
Pertanto una restituzione
delle stesse non è più giustificata.
Conformemente a quanto
proposto dalla Cassa (cfr. doc. XXVbis), la decisione su opposizione dell’8
maggio 2014 impugnata che ha confermato l’ordine di restituzione dell’8 ottobre
2013.
deve essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione dell’8 maggio 2014 impugnata è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti