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Decisione

38.2014.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 dicembre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF

130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06

del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF

127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Considerandi

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA

C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA

2000.

N. 40, pag. 208.

2.5

Nella presente evenienza,

come visto nei fatti, la Cassa, l’8 ottobre 2013, ha emesso un ordine di restituzione di fr. 3'222.15 corrispondenti a indennità di

disoccupazione percepite nei mesi di luglio e agosto 2009 (cfr. doc. 115), poi

confermato dalla decisione su opposizione dell’8 maggio 2014 (cfr. doc. A3), in

quanto la Sezione del lavoro, con decisione del 29 maggio 2013 - cresciuta in

giudicato incontestata -, ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal

20.

luglio 2009 (cfr. doc. 121).

A seguito di una domanda

di riconsiderazione della decisione del 29 maggio 2013 interposta il 6 giugno 2014

dall’insorgente alla Sezione del lavoro, quest’ultima il 22 ottobre 2014 ha modificato il proprio provvedimento del 29 maggio 2013, considerando l’assicurato idoneo al

collocamento dal 20 luglio 2009 (cfr. doc. XVIII1).

La decisione del 22

ottobre 2014 è cresciuta in giudicato incontestata.

Di conseguenza risulta che

l’assicurato nei mesi di luglio e agosto 2009, in cui era idoneo al collocamento, ha percepito a ragione le indennità di disoccupazione

versategli.

Pertanto una restituzione

delle stesse non è più giustificata.

Conformemente a quanto

proposto dalla Cassa (cfr. doc. XXVbis), la decisione su opposizione dell’8

maggio 2014 impugnata che ha confermato l’ordine di restituzione dell’8 ottobre

2013.

deve essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione dell’8 maggio 2014 impugnata è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti