38.2014.40
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15 dicembre 2014Italiano25 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.40
rs
Lugano
15 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 giugno 2014 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 18 giugno 2014 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 6 febbraio 2014 (cfr. doc. 6) con la quale ha sospeso RI 1 per dodici
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa della mancata
partecipazione, il 9 gennaio 2014, al colloquio personale per la frequenza al
corso di perfezionamento TRIS presso la fondazione __________.
L’amministrazione, al riguardo,
ha precisato, da un lato, che l’assicurato è stato inserito nel corso in
questione in occasione del colloquio di consulenza del 2 dicembre 2013 e che in
seguito l’organizzatore del corso, non essendo riuscito a contattarlo
telefonicamente, gli ha inviato, il 24 dicembre 2013, una convocazione scritta.
Dall’altro, che l’assicurato non ha avvisato della sua assenza (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 18 giugno 2014 l’assicurato ha interposto un tempestivo ricorso
al TCA, nel quale ha addotto di non avere mai ricevuto alcuna convocazione
relativa al corso TRIS. In proposito egli ha indicato che, del resto, nonostante
le sue richieste, non gli avrebbero fornito la prova della notifica della convocazione
(cfr. doc. I)
1.3. L’amministrazione, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. Con scritto del 30 agosto
2014 l’assicurato ha formulato ulteriori osservazioni in merito alla
fattispecie (cfr. doc. V).
1.5. La Sezione del lavoro, il 4
settembre 2014, rilevando che il ricorrente non ha portato fatti nuovi
rilevanti, si è riconfermata integralmente nelle considerazioni e conclusioni
esposta nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato inviato
per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto
della lite è la questione di sapere se l'assicurato deve o meno essere sospeso
dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentato, il 9
gennaio 2014, al colloquio personale per la frequenza al corso di
perfezionamento TRIS presso la fondazione __________.
2.3
In virtù dell’art. 17 cpv. 3
LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli.
E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. frequentare corsi
appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua
idoneità al collocamento;
b. partecipare a
discussioni o sedute d’orientamento; nonché
c. fornire i documenti
necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di
un’occupazione.
Secondo l’art. 30 cpv. 1
lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente
non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione
oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l'esecuzione o lo scopo.
2.4
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre
2001.
consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5.
OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento son prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
L'art. 45 cpv. 4 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha
rifiutato un’occupazione adeguata.
2.5
In una sentenza pubblicata in
DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di chiarire quando un
assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna
sanzione.
Si trattava di
un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4
giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro".
L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi
occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo
pieno.
L'Alta Corte ha
innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio
o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un
assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la
frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in
questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):
Il TFA ha poi aggiunto che
un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di
salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante
certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17
giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001;
STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF
125.
V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti,
pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C
320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente
di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid.
2b).
Questa interpretazione è,
peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza
sociale:
" (…)
Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art.
21.
Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà:
internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den
Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S.
1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung unter
anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre
Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9,
consid. 2b, pag. 46)
Nel caso che era chiamata
a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di un'assicurata
che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che, da
un lato, essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre
il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno, dall’altro, doveva
frequentare pure un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione
contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto al domicilio e che
implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era, pertanto,
inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI
(cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).
In un'altra sentenza C
349/05 del 20 febbraio 2006 l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni
di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) inflitta a un assicurato
che era stato assente in modo ingiustificato per alcuni giorni (cinque) da un
corso (di accompagnamento al fine della ricerca di un impiego con Coaching
personale per quadri e specialisti con funzioni quadro inferiori e medie) che
si svolgeva per dieci giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno 2005.
In particolare la nostra
Massima Istanza, relativamente alla critica formulata dall’assicurato circa il
fatto che il corso non gli avesse procurato idee nuove, siccome aveva già
cambiato spesso posti di lavoro e i colloqui di assunzione per lui non erano
nulla di nuovo, ha indicato che il corso in questione consentiva di
incrementare l’idoneità al collocamento dell’assicurato. In effetti sulla base
del contenuto del corso quest’ultimo era perlomeno adatto ad aprire
all’assicurato nuove prospettive e ad aiutarlo a trovare nuovi approcci nella
ricerca di un’occupazione.
Inoltre il TFA, in merito
all’obiezione dell’assicurato secondo cui nel suo caso avrebbero avuto più
senso dei corsi di lingua con certificato, ha evidenziato che contestualmente
alla disposizione di provvedimenti del mercato del lavoro esiste un potere di
apprezzamento relativamente ampio.
Infine con sentenza
8C_154/2012 del 4 marzo 2013 il Tribunale federale ha confermato una sospensione
di sedici giorni inflitta a un assicurato tedesco con permesso B, di formazione
tecnico dentale, che non si era presentato a un corso di francese il cui inizio
era già stato posticipato su richiesta del medesimo.
Al riguardo è stato
ribadito che la giurisprudenza ammette dei validi motivi per non iniziare un
corso assegnato a titolo di misura di formazione, secondo l’art. 30 cpv. 1
lett. d LADI, allorché la frequenza di questa misura non è considerata
adeguata, ossia in particolare quando la situazione personale o familiare
dell’assicurato non gli permette di seguire il provvedimento in questione.
In quel caso di specie
l’Alta Corte ha ritenuto che i colloqui con potenziali datori di lavoro e le
difficoltà personali dell’assicurato a reperire un alloggio non costituivano
dei validi motivi per ritardare una seconda volta l’inizio del corso. In
proposito è stato precisato che il corso si svolgeva su una mezza giornata
quattro volte alla settimana, di modo che l’assicurato disponeva ancora di
tempo sufficiente per organizzare il suo alloggio e prendere contatto con dei
potenziali datori di lavoro.
2.6
Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti risulta che l’assicurato, reiscrittosi in
disoccupazione il 7 ottobre 2013 (5° termine quadro per la riscossione di
prestazioni iniziato il 1° gennaio 2013; cfr. doc. 6; A; 16), in occasione del
colloquio di consulenza del 2 dicembre 2013 è stato informato dalla consulente
del personale che sarebbe stato inserito nel corso Tecniche di ricerca
d’impiego e che, qualora non si fosse presentato, avrebbe provveduto a
segnalarlo all’Ufficio giuridico.
Inoltre è stato fissato un
nuovo colloquio di consulenza per il martedì 7 gennaio 2014 alle ore 14:30.
L’insorgente si è
rifiutato di controfirmare il relativo verbale, in quanto in disaccordo con
l’assegnazione del corso TRIS (cfr. doc. 11/5).
Il 2 dicembre 2013 l’URC
ha pure consegnato all’assicurato il documento “Iscrizione alla misura Tecniche
ricerca impiego e sostegno al collocamento (TRIS)” con cui gli è stato
comunicato che il suo nominativo era stato indicato all’organizzatore
Fondazione __________, ENTE Formazione Professionale di __________ ed è stato
invitato a dare seguito alla convocazione che gli sarebbe stata notificata
dallo stesso organizzatore.
Sullo stesso è stato
specificato, quale indicazione importante, che era tenuto a dare seguito alla
convocazione dell’organizzatore, che eventuali assenze dovevano essere
annunciate tempestivamente all’organizzatore e che in caso di mancata frequentazione
della misura assegnata senza valide giustificazioni, avrebbe potuto essere
sospeso dal diritto all’indennità secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.
doc. 11/4; 11/1).
Il 16 dicembre 2013 __________,
responsabile segretariato corsi TRIS dell’__________, ha inviato alla
consulente del personale dell’insorgente un messaggio di posta elettronica con
cui, da una parte, le ha segnalato di aver provato a contattare telefonicamente
l’assicurato, ma che il numero da lei fornito (078/3167410) non risultava
valevole.
Dall’altra, le ha chiesto
se aveva un altro numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica dove
poter rintracciare il ricorrente (cfr. doc. 11/3).
La collocatrice, il
medesimo giorno, le ha risposto di non avere alcun altro numero telefonico e
che l’assicurato non aveva informato di avere cambiato il numero del cellulare.
Inoltre la medesima le ha chiesto di scrivergli all’indirizzo postale, in
quanto non aveva alcun indirizzo di posta elettronica, come nemmeno un numero
di telefono fisso (cfr. doc. 11/3).
Il 24 dicembre 2013 la
coordinatrice dei corsi TRIS, __________, ha però redatto uno scritto
all’attenzione dell’assicurato con il quale è stato convocato per un colloquio
personale il giovedì 9 gennaio 2014 alle ore 8:30 presso la sede __________ di __________.
E’ stato precisato che in
occasione di tale primo incontro (durata prevista circa 1 ½ ore) gli sarebbero
stati forniti tutti i dettagli del corso.
Il ricorrente è, inoltre,
stato reso attento che la presenza al colloquio era obbligatoria e che
eventuali assenze erano da comunicare preventivamente al segretariato dei corsi
TRIS e direttamente al proprio consulente del personale URC (cfr. doc. 8/2).
L’insorgente, il venerdì 3
gennaio 2014 alle ore 21:31, tramite posta elettronica, ha informato la propria
consulente che non sarebbe stato presente al colloquio di consulenza presso
l’URC del martedì 7 gennaio 2014 alle ore 14:30, in quanto sarebbe stato in
vacanza da lunedì 6 gennaio 2014 come già avvisato.
Egli ha chiesto di
posticipare l’appuntamento (cfr. doc. 10).
Il 7 gennaio 2014 alle ore
7:46 la collocatrice ha risposto che era il primo messaggio di posta
elettronica che riceveva da parte sua e che non le era pervenuta alcuna
comunicazione, nemmeno per quanto riguardava le vacanze, che vanno annunciate
con un preavviso minimo di due settimane.
La medesima ha, altresì,
evidenziato che sia l’URC che l’organizzatore del corso Tecniche di ricerca di
impiego avevano provato a contattarlo sul numero di cellulare indicato sul
curriculum vitae e in occasione del primo colloquio di consulenza, ma che
risultava non raggiungibile. La consulente gli ha conseguentemente richiesto di
comunicare un numero di telefono tramite il quale poteva essere preso contatto
e che lasciava invariato l’appuntamento per quel pomeriggio (cfr. doc. 10).
Alle 10:33 del 7 gennaio
2014.
l’assicurato ha ribadito di aver avvisato anche prima del 3 gennaio 2014 in merito alle vacanze e che l’appuntamento di quel giorno era, per quanto lo concerneva,
rinviato (cfr. doc. 10).
La consulente, alle ore
10:44, ha confermato che le vacanze non erano mai state pianificate e neppure
comunicate in un messaggio di posta elettronica precedente a quello inviato il
3.
gennaio 2014 e letto il 7, visto che il 6 gennaio era festivo (cfr.doc. 10).
__________ dell’__________,
il 9 gennaio 2014 alle ore 9:58, ha inviato alla consulente del personale del
ricorrente un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" Dopo il
nostro scambio di e-mail concernente il sig. RI 1, lo abbiamo convocato per
iscritto al colloquio preliminare che era previsto per questa mattina alle ore
8.30
Purtroppo non si è presentato e non ci ha
nemmeno contattati per eventualmente giustificare l’assenza.
Vista l’impossibilità di reperire
telefonicamente il sig. RI 1 e considerando che un’ulteriore convocazione
scritta non porterebbe a nulla, chiedo la revoca dell’iscrizione al corso
TRIS.” (Doc. 11/3)
Il 9 gennaio 2014 stesso
l’URC ha revocato la decisione di far frequentare all’assicurato il corso TRIS
(cfr. doc. 11/2) e ha invitato il ricorrente a formulare, entro cinque giorni,
eventuali osservazioni in merito all’assenza al colloquio personale con
l’organizzatore del corso TRIS del 9 gennaio 2014, indicandogli che in caso di rifiuto
o abbandono di una misura assegnata, senza una giustificazione sufficiente, la
pratica sarebbe stata trasmessa all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro
per decisione riguardo a un’eventuale sospensione dal diritto all’indennità
giusta l’art. 30 LADI (cfr. doc. 12).
L’insorgente nemmeno si è
presentato al colloquio di consulenza del 7 gennaio 2014 (cfr. doc. 13).
L’URC, visto che
l’assicurato è rimasto silente, il 28 gennaio 2014, ha sottoposto il suo caso alla Sezione del lavoro per valutare se l’assenza al colloquio
preliminare e quindi il mancato inizio del corso comportava una penalità (cfr.
doc. 11/1).
Il 31 gennaio 2014 l’assicurato,
a seguito dello scritto del 29 gennaio 2014 con cui la Sezione del lavoro lo
invitava a formulare eventuali osservazioni (cfr. doc. 11), ha asserito di non
avere ricevuto alcuna lettera di convocazione in relazione al corso TRIS.
Egli ha poi indicato di
non avere firmato il verbale del 2 dicembre 2013, poiché aveva seguito quel
corso più volte e chiedeva qualcosa di diverso, più specifico per il suo
settore professionale, siccome da diversi anni lavorava come aiuto cuoco ma
senza attestato (cfr. doc. 9).
Il ricorrente, il 5
febbraio 2014, dopo che la Sezione del lavoro gli ha sottoposto la lettera di
convocazione al corso TRIS del 24 dicembre 2013 (cfr. doc. 8), ha ribadito di
non avere mai ricevuto tale scritto da parte della __________ (cfr. doc. 7).
La Sezione del lavoro, con
decisione del 6 febbraio 2014, ha sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione a causa della mancata partecipazione, senza
valida giustificazione, al colloquio personale del 9 gennaio 2014 per la
frequenza al corso di perfezionamento TRIS presso la fondazione __________ a __________
(cfr. doc. 6; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 18 giugno 2014 (cfr. doc. A;
consid. 1.1.).
Nel frattempo, e meglio il
12.
marzo 2014, l’iscrizione in disoccupazione dell’assicurato è stata annullata
con effetto dal 1° aprile 2014, in quanto ha concluso un contratto stagionale
quale aiuto cuoco con il centro __________, presso il quale aveva peraltro
lavorato prima dell’ultimo annuncio in disoccupazione del 7 ottobre 2013 (cfr.
doc. 17; 15; 5).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che secondo
l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr.
DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 86-87). Colui
che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione,
senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; STFA C 60/05 del 18
aprile 2006 consid. 3.; consid. 2.2.).
Inoltre, per quanto
attiene al desiderio dell’insorgente di frequentare un corso più strettamente
inerente alla sua professione di aiuto cuoco (cfr. doc. 9; V), va ricordato che
spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano le misure
più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto
conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini
dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17
cpv. 3 LADI; STFA C 349/05 del 20 febbraio 2006 consid. 2.2.1; DLA 2001 p. 86;
STFA C 121/92 del 13 maggio 1993 non pubblicata; STCA 38.2010.24 del 19 gennaio
2011.
consid. 2.9.; 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21
gennaio 2010; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000).
In concreto è incontestato
che l’assicurato non si è presentato, il 9 gennaio 2014, al colloquio
preliminare con la __________ e non ha così iniziato il corso TRIS (cfr.
consid. 2.6.).
Il ricorrente, in
proposito, ha fatto valere di non avere mai ricevuto la convocazione del 24
dicembre 2013 al colloquio del 9 gennaio 2014 (cfr. doc. I; 4; 7).
Per costante dottrina e
giurisprudenza l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale;
cfr. STFA C 171/05 del 16 settembre 2005 , pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10
pag. 36; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E.
Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65 segg.
Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve
sopportare le conseguenze giuridiche; cfr. E. Catenazzi, op. cit., pag. 67;
cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse,
Losanna 1993, p. 288. Nel caso di un invio raccomandato non ritirato sussiste
la finzione di notifica, ossia un invio è reputato notificato l’ultimo giorno
del termine di giacenza di sette giorni, a meno che venga provato il contrario.
Qualora, per contro, un invio non avvenga per posta raccomandata, in caso di
dubbio sulla notifica ci si deve attenere alle dichiarazioni del destinatario;
cfr. STFA C 171/05 del 16 settembre 2005 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2006
ALV Nr. 10 pag. 36.
Nel caso di specie non
risulta che la convocazione del 24 dicembre 2013 sia stata spedita per
raccomandata. In effetti agli atti non vi sono attestazioni in tale senso da
parte né dell’amministrazione, né dell’organizzatore __________.
In simili condizioni, non
potendo essere fornita la prova dell’invio, occorre attenersi alle affermazioni
dell’insorgente secondo cui la convocazione del 24 dicembre 2013 non gli
sarebbe stata notificata.
2.8
La conclusione secondo cui
l’assicurato non ha ricevuto lo scritto del 24 dicembre 2013 con il quale è
stato convocato a un colloquio preliminare, il 9 gennaio 2014, con
l’organizzatore del corso TRIS non permette, tuttavia, di esentare l’assicurato
da una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per la sua
assenza del 9 gennaio 2014.
Infatti l’insorgente è venuto
a conoscenza della decisione di inserirlo in un corso di tecniche di ricerca
d’impiego in occasione del colloquio di consulenza del 2 dicembre 2013 (cfr.
doc. 11/5).
E’ vero che il verbale non
risulta firmato dall’assicurato – la consulente ha comunque motivato tale
omissione con il fatto che il medesimo non sarebbe stato d’accordo con
l’assegnazione del corso TRIS (cfr. doc. 11/5).
E’ altrettanto vero, però,
che l’insorgente stesso, nello scritto del 31 gennaio 2014 alla Sezione del
lavoro, ha indicato di avere rifiutato di sottoscrivere il verbale del 2
dicembre 2013, in quanto chiedeva un corso nel suo ramo professionale (cfr.
doc. 9).
Ne discende che egli era,
in ogni caso, al corrente dell’inserimento nel corso TRIS dal 2 dicembre 2013.
Inoltre nel documento
“Iscrizione alla misura Tecniche ricerca impiego e sostegno al collocamento
(TRIS)” consegnato a mano all’assicurato in occasione del colloquio del 2
dicembre 2013 (cfr. doc. A) è stato precisato che la convocazione sarebbe
avvenuta direttamente dall’organizzatore __________ (cfr. doc. 11/4).
Nel caso di specie, come
visto (cfr. consid. 2.6.), l’organizzatore del corso, nella prima metà di
dicembre 2013, ha dapprima tentato di contattare l’insorgente telefonicamente
senza esito, poiché il numero di cellulare fornito dall’assicurato risultava
non valevole (cfr. doc. 11/3).
In seguito __________ ha
inviato il 24 dicembre 2013 una convocazione scritta per il 9 gennaio 2014
all’indirizzo dell’assicurato a __________, __________ (cfr. doc. 8/2).
Il ricorrente non ha
potuto essere raggiunto all’unico numero di telefono (078/3167410) fornito
all’URC al momento dell’iscrizione al collocamento (cfr. doc. 15), in quanto il
numero non risultava valevole.
L’assicurato, l’8 febbraio
2014, ha asserito che in una prova effettuata con la consulente del personale
a quest’ultima il numero risultava non valevole, mentre a lui funzionava (cfr.
doc. 4).
Nonostante le affermazioni
del ricorrente, il TCA non ha motivi per non dare seguito a quanto sostenuto
dall’amministrazione, ovvero che effettivamente il numero di cellulare
dell’assicurato, nel periodo di dicembre fino al giorno 16 quando l’__________
ha contattato l’URC per segnalare che il ricorrente non era raggiungibile, non
risultava valevole.
Non si vede, infatti, la
ragione per la quale l’organizzatore del corso debba aver dichiarato una tale
circostanza se non fosse stata vera. La __________ aveva l’interesse a che
l’assicurato partecipasse al corso organizzato dalla medesima e non il
contrario.
Il ricorrente, però,
sapendo comunque che avrebbe dovuto essere contattato direttamente
dall’organizzatore del corso (cfr. doc. 11/4), contrariamente a quanto previsto
dagli art. 21 cpv. 1 OADI (l’assicurato deve garantire di poter di regola
essere contattato entro un giorno dal servizio competente; cfr. STFA C 171/05
del 16 settembre 2005 in cui l’Alta Corte ha considerato l’art. 21 cpv. 1 OADI
conforme alla legge) e 22 cpv. 4 OADI (Il servizio competente stabilisce
d’intesa con l’assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato
entro un giorno), nel mese di dicembre 2014 non ha tempestivamente provveduto a
informare l’URC - che avrebbe avvertito l’organizzatore __________ - che il
numero di cellulare che aveva fornito allorché si è iscritto in disoccupazione
non era, perlomeno a quel momento, valevole e in merito alle nuove modalità per
contattarlo (cfr. STCA 38.2000.224 del 3 luglio 2001).
Sorprende, poi, che il ricorrente,
benché sapesse dal 2 dicembre 2013 di essere stato inserito in un corso TRIS e
abbia asserito di non aver ricevuto alcuna convocazione, dopo un mese,
ossia nei messaggi di posta elettronica del 3 gennaio, come pure del 7 gennaio
2014, non abbia posto alcun quesito alla consulente circa l’inizio di tale
corso.
Il TCA non ignora a questo
proposito che dagli atti si evince che l’assicurato aveva manifestato
disaccordo in relazione al corso.
Tuttavia, visto che ai
sensi dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è obbligato a dare seguito alle
istruzioni del servizio competente, anche riguardo specificatamente alla
frequentazione di corsi che migliorino l’idoneità al collocamento, egli era
tenuto, non essendo raggiungibile tramite il cellulare e non avendo ricevuto
alcunché al riguardo, a chiedere ragguagli afferenti all’inizio del corso
impartitogli.
Se, da un lato, quindi non
è stata comprovata la notifica tempestiva all'assicurato della convocazione del
24.
dicembre 2013 (cfr. consid. 2.7.), dall’altro, il ricorrente, non informando
l'amministrazione dell'impossibilità di raggiungerlo telefonicamente e non
chiedendo delucidazioni, perlomeno a inizio gennaio 2014, circa la data di inizio
del corso nel quale era stato inserito il 2 dicembre 2013, ha contribuito in modo decisivo alla sua assenza dal colloquio preliminare del 9 gennaio 2014 e
dunque alla revoca della decisione inerente al corso TRIS.
Il corso in questione non
risultava peraltro inadeguato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr.
consid. 2.5.).
L’assicurato stesso non
ha, del resto, mai sollevato obiezioni in tal senso.
Pertanto a ragione la
Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di
disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.9
Per quanto attiene all'entità
della sanzione, va osservato che la giurisprudenza federale prevede di regola
che un assicurato che per la prima volta non inizia un corso impartitogli
dall'amministrazione o lo interrompe incorre in una colpa di gravità media, per
cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. consid.
2.4
; art. 45 cpv. 3 OADI; STFA C 136/01 del 9 ottobre 2002 consid. 5.2.).
Inoltre la prassi
amministrativa contempla per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a un
corso della durata inferiore a 10 giorni un numero di giorni di sospensione
corrispondente al numero effettivo di giorni di assenza. Se il corso è di circa
tre settimane è prevista una sanzione da 10 a 12 giorni, una sanzione da 13 a 15 giorni se il corso è di circa quattro settimane, una sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20 giorni nel caso di un
corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata superiore il numero di
giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata (cfr. Prassi LADI/D72
emanata dalla SECO nel gennaio 2014).
In concreto all’assicurato
che non ha svolto il corso assegnatogli della durata di sedici giorni (cfr.
doc. A; 2) è stata inflitta una sospensione di dodici giorni (cfr. doc. 6; A).
A mente di questo
Tribunale in concreto, tutto ben considerato, segnatamente il fatto che, in
ogni caso, non è stata comprovata la notifica tempestiva all'assicurato della
convocazione del 24 dicembre 2013, si giustifica una riduzione
della sanzione da dodici a dieci giorni di penalità.
La decisione
su opposizione del 18 giugno 2014 è, dunque, modificata nel senso che RI 1 è
sospeso per dieci giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione su opposizione del 18 giugno 2014 è modificata nel
senso che l'assicurato è sospeso per 10 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti