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Decisione

38.2014.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 dicembre 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Con scritto del 30 agosto

2014 l’assicurato ha formulato ulteriori osservazioni in merito alla

fattispecie (cfr. doc. V).

1.5. La Sezione del lavoro, il 4

settembre 2014, rilevando che il ricorrente non ha portato fatti nuovi

rilevanti, si è riconfermata integralmente nelle considerazioni e conclusioni

esposta nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato inviato

per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto

della lite è la questione di sapere se l'assicurato deve o meno essere sospeso

dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentato, il 9

gennaio 2014, al colloquio personale per la frequenza al corso di

perfezionamento TRIS presso la fondazione __________.

2.3

In virtù dell’art. 17 cpv. 3

LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli.

E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

a. frequentare corsi

appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua

idoneità al collocamento;

b. partecipare a

discussioni o sedute d’orientamento; nonché

c. fornire i documenti

necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di

un’occupazione.

Secondo l’art. 30 cpv. 1

lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le

prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente

non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un

provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione

oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile

l'esecuzione o lo scopo.

2.4

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e

DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

STFA C 278/01 del 17 marzo 2003 consid. 1.3; STFA C 119/01 del 28 settembre

2001.

consid. 3; STFA C 424/00 del 21 maggio 2001 consid. 2).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5.

OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento son prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

L'art. 45 cpv. 4 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha

rifiutato un’occupazione adeguata.

2.5

In una sentenza pubblicata in

DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di chiarire quando un

assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna

sanzione.

Si trattava di

un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4

giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro".

L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi

occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo

pieno.

L'Alta Corte ha

innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio

o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un

assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la

frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in

questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):

Il TFA ha poi aggiunto che

un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di

salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante

certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17

giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001;

STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF

125.

V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti,

pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C

320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente

di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid.

2b).

Questa interpretazione è,

peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza

sociale:

" (…)

Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art.

21.

Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà:

internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den

Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S.

1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung unter

anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre

Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9,

consid. 2b, pag. 46)

Nel caso che era chiamata

a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di un'assicurata

che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che, da

un lato, essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre

il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno, dall’altro, doveva

frequentare pure un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione

contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto al domicilio e che

implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era, pertanto,

inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI

(cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).

In un'altra sentenza C

349/05 del 20 febbraio 2006 l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni

di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) inflitta a un assicurato

che era stato assente in modo ingiustificato per alcuni giorni (cinque) da un

corso (di accompagnamento al fine della ricerca di un impiego con Coaching

personale per quadri e specialisti con funzioni quadro inferiori e medie) che

si svolgeva per dieci giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno 2005.

In particolare la nostra

Massima Istanza, relativamente alla critica formulata dall’assicurato circa il

fatto che il corso non gli avesse procurato idee nuove, siccome aveva già

cambiato spesso posti di lavoro e i colloqui di assunzione per lui non erano

nulla di nuovo, ha indicato che il corso in questione consentiva di

incrementare l’idoneità al collocamento dell’assicurato. In effetti sulla base

del contenuto del corso quest’ultimo era perlomeno adatto ad aprire

all’assicurato nuove prospettive e ad aiutarlo a trovare nuovi approcci nella

ricerca di un’occupazione.

Inoltre il TFA, in merito

all’obiezione dell’assicurato secondo cui nel suo caso avrebbero avuto più

senso dei corsi di lingua con certificato, ha evidenziato che contestualmente

alla disposizione di provvedimenti del mercato del lavoro esiste un potere di

apprezzamento relativamente ampio.

Infine con sentenza

8C_154/2012 del 4 marzo 2013 il Tribunale federale ha confermato una sospensione

di sedici giorni inflitta a un assicurato tedesco con permesso B, di formazione

tecnico dentale, che non si era presentato a un corso di francese il cui inizio

era già stato posticipato su richiesta del medesimo.

Al riguardo è stato

ribadito che la giurisprudenza ammette dei validi motivi per non iniziare un

corso assegnato a titolo di misura di formazione, secondo l’art. 30 cpv. 1

lett. d LADI, allorché la frequenza di questa misura non è considerata

adeguata, ossia in particolare quando la situazione personale o familiare

dell’assicurato non gli permette di seguire il provvedimento in questione.

In quel caso di specie

l’Alta Corte ha ritenuto che i colloqui con potenziali datori di lavoro e le

difficoltà personali dell’assicurato a reperire un alloggio non costituivano

dei validi motivi per ritardare una seconda volta l’inizio del corso. In

proposito è stato precisato che il corso si svolgeva su una mezza giornata

quattro volte alla settimana, di modo che l’assicurato disponeva ancora di

tempo sufficiente per organizzare il suo alloggio e prendere contatto con dei

potenziali datori di lavoro.

2.6

Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti risulta che l’assicurato, reiscrittosi in

disoccupazione il 7 ottobre 2013 (5° termine quadro per la riscossione di

prestazioni iniziato il 1° gennaio 2013; cfr. doc. 6; A; 16), in occasione del

colloquio di consulenza del 2 dicembre 2013 è stato informato dalla consulente

del personale che sarebbe stato inserito nel corso Tecniche di ricerca

d’impiego e che, qualora non si fosse presentato, avrebbe provveduto a

segnalarlo all’Ufficio giuridico.

Inoltre è stato fissato un

nuovo colloquio di consulenza per il martedì 7 gennaio 2014 alle ore 14:30.

L’insorgente si è

rifiutato di controfirmare il relativo verbale, in quanto in disaccordo con

l’assegnazione del corso TRIS (cfr. doc. 11/5).

Il 2 dicembre 2013 l’URC

ha pure consegnato all’assicurato il documento “Iscrizione alla misura Tecniche

ricerca impiego e sostegno al collocamento (TRIS)” con cui gli è stato

comunicato che il suo nominativo era stato indicato all’organizzatore

Fondazione __________, ENTE Formazione Professionale di __________ ed è stato

invitato a dare seguito alla convocazione che gli sarebbe stata notificata

dallo stesso organizzatore.

Sullo stesso è stato

specificato, quale indicazione importante, che era tenuto a dare seguito alla

convocazione dell’organizzatore, che eventuali assenze dovevano essere

annunciate tempestivamente all’organizzatore e che in caso di mancata frequentazione

della misura assegnata senza valide giustificazioni, avrebbe potuto essere

sospeso dal diritto all’indennità secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.

doc. 11/4; 11/1).

Il 16 dicembre 2013 __________,

responsabile segretariato corsi TRIS dell’__________, ha inviato alla

consulente del personale dell’insorgente un messaggio di posta elettronica con

cui, da una parte, le ha segnalato di aver provato a contattare telefonicamente

l’assicurato, ma che il numero da lei fornito (078/3167410) non risultava

valevole.

Dall’altra, le ha chiesto

se aveva un altro numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica dove

poter rintracciare il ricorrente (cfr. doc. 11/3).

La collocatrice, il

medesimo giorno, le ha risposto di non avere alcun altro numero telefonico e

che l’assicurato non aveva informato di avere cambiato il numero del cellulare.

Inoltre la medesima le ha chiesto di scrivergli all’indirizzo postale, in

quanto non aveva alcun indirizzo di posta elettronica, come nemmeno un numero

di telefono fisso (cfr. doc. 11/3).

Il 24 dicembre 2013 la

coordinatrice dei corsi TRIS, __________, ha però redatto uno scritto

all’attenzione dell’assicurato con il quale è stato convocato per un colloquio

personale il giovedì 9 gennaio 2014 alle ore 8:30 presso la sede __________ di __________.

E’ stato precisato che in

occasione di tale primo incontro (durata prevista circa 1 ½ ore) gli sarebbero

stati forniti tutti i dettagli del corso.

Il ricorrente è, inoltre,

stato reso attento che la presenza al colloquio era obbligatoria e che

eventuali assenze erano da comunicare preventivamente al segretariato dei corsi

TRIS e direttamente al proprio consulente del personale URC (cfr. doc. 8/2).

L’insorgente, il venerdì 3

gennaio 2014 alle ore 21:31, tramite posta elettronica, ha informato la propria

consulente che non sarebbe stato presente al colloquio di consulenza presso

l’URC del martedì 7 gennaio 2014 alle ore 14:30, in quanto sarebbe stato in

vacanza da lunedì 6 gennaio 2014 come già avvisato.

Egli ha chiesto di

posticipare l’appuntamento (cfr. doc. 10).

Il 7 gennaio 2014 alle ore

7:46 la collocatrice ha risposto che era il primo messaggio di posta

elettronica che riceveva da parte sua e che non le era pervenuta alcuna

comunicazione, nemmeno per quanto riguardava le vacanze, che vanno annunciate

con un preavviso minimo di due settimane.

La medesima ha, altresì,

evidenziato che sia l’URC che l’organizzatore del corso Tecniche di ricerca di

impiego avevano provato a contattarlo sul numero di cellulare indicato sul

curriculum vitae e in occasione del primo colloquio di consulenza, ma che

risultava non raggiungibile. La consulente gli ha conseguentemente richiesto di

comunicare un numero di telefono tramite il quale poteva essere preso contatto

e che lasciava invariato l’appuntamento per quel pomeriggio (cfr. doc. 10).

Alle 10:33 del 7 gennaio

2014.

l’assicurato ha ribadito di aver avvisato anche prima del 3 gennaio 2014 in merito alle vacanze e che l’appuntamento di quel giorno era, per quanto lo concerneva,

rinviato (cfr. doc. 10).

La consulente, alle ore

10:44, ha confermato che le vacanze non erano mai state pianificate e neppure

comunicate in un messaggio di posta elettronica precedente a quello inviato il

3.

gennaio 2014 e letto il 7, visto che il 6 gennaio era festivo (cfr.doc. 10).

__________ dell’__________,

il 9 gennaio 2014 alle ore 9:58, ha inviato alla consulente del personale del

ricorrente un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

" Dopo il

nostro scambio di e-mail concernente il sig. RI 1, lo abbiamo convocato per

iscritto al colloquio preliminare che era previsto per questa mattina alle ore

8.30

Purtroppo non si è presentato e non ci ha

nemmeno contattati per eventualmente giustificare l’assenza.

Vista l’impossibilità di reperire

telefonicamente il sig. RI 1 e considerando che un’ulteriore convocazione

scritta non porterebbe a nulla, chiedo la revoca dell’iscrizione al corso

TRIS.” (Doc. 11/3)

Il 9 gennaio 2014 stesso

l’URC ha revocato la decisione di far frequentare all’assicurato il corso TRIS

(cfr. doc. 11/2) e ha invitato il ricorrente a formulare, entro cinque giorni,

eventuali osservazioni in merito all’assenza al colloquio personale con

l’organizzatore del corso TRIS del 9 gennaio 2014, indicandogli che in caso di rifiuto

o abbandono di una misura assegnata, senza una giustificazione sufficiente, la

pratica sarebbe stata trasmessa all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro

per decisione riguardo a un’eventuale sospensione dal diritto all’indennità

giusta l’art. 30 LADI (cfr. doc. 12).

L’insorgente nemmeno si è

presentato al colloquio di consulenza del 7 gennaio 2014 (cfr. doc. 13).

L’URC, visto che

l’assicurato è rimasto silente, il 28 gennaio 2014, ha sottoposto il suo caso alla Sezione del lavoro per valutare se l’assenza al colloquio

preliminare e quindi il mancato inizio del corso comportava una penalità (cfr.

doc. 11/1).

Il 31 gennaio 2014 l’assicurato,

a seguito dello scritto del 29 gennaio 2014 con cui la Sezione del lavoro lo

invitava a formulare eventuali osservazioni (cfr. doc. 11), ha asserito di non

avere ricevuto alcuna lettera di convocazione in relazione al corso TRIS.

Egli ha poi indicato di

non avere firmato il verbale del 2 dicembre 2013, poiché aveva seguito quel

corso più volte e chiedeva qualcosa di diverso, più specifico per il suo

settore professionale, siccome da diversi anni lavorava come aiuto cuoco ma

senza attestato (cfr. doc. 9).

Il ricorrente, il 5

febbraio 2014, dopo che la Sezione del lavoro gli ha sottoposto la lettera di

convocazione al corso TRIS del 24 dicembre 2013 (cfr. doc. 8), ha ribadito di

non avere mai ricevuto tale scritto da parte della __________ (cfr. doc. 7).

La Sezione del lavoro, con

decisione del 6 febbraio 2014, ha sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione a causa della mancata partecipazione, senza

valida giustificazione, al colloquio personale del 9 gennaio 2014 per la

frequenza al corso di perfezionamento TRIS presso la fondazione __________ a __________

(cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 18 giugno 2014 (cfr. doc. A;

consid. 1.1.).

Nel frattempo, e meglio il

12.

marzo 2014, l’iscrizione in disoccupazione dell’assicurato è stata annullata

con effetto dal 1° aprile 2014, in quanto ha concluso un contratto stagionale

quale aiuto cuoco con il centro __________, presso il quale aveva peraltro

lavorato prima dell’ultimo annuncio in disoccupazione del 7 ottobre 2013 (cfr.

doc. 17; 15; 5).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che secondo

l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr.

DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 86-87). Colui

che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione,

senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1

lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; STFA C 60/05 del 18

aprile 2006 consid. 3.; consid. 2.2.).

Inoltre, per quanto

attiene al desiderio dell’insorgente di frequentare un corso più strettamente

inerente alla sua professione di aiuto cuoco (cfr. doc. 9; V), va ricordato che

spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano le misure

più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto

conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini

dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17

cpv. 3 LADI; STFA C 349/05 del 20 febbraio 2006 consid. 2.2.1; DLA 2001 p. 86;

STFA C 121/92 del 13 maggio 1993 non pubblicata; STCA 38.2010.24 del 19 gennaio

2011.

consid. 2.9.; 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21

gennaio 2010; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000).

In concreto è incontestato

che l’assicurato non si è presentato, il 9 gennaio 2014, al colloquio

preliminare con la __________ e non ha così iniziato il corso TRIS (cfr.

consid. 2.6.).

Il ricorrente, in

proposito, ha fatto valere di non avere mai ricevuto la convocazione del 24

dicembre 2013 al colloquio del 9 gennaio 2014 (cfr. doc. I; 4; 7).

Per costante dottrina e

giurisprudenza l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale;

cfr. STFA C 171/05 del 16 settembre 2005 , pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 10

pag. 36; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E.

Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65 segg.

Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve

sopportare le conseguenze giuridiche; cfr. E. Catenazzi, op. cit., pag. 67;

cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse,

Losanna 1993, p. 288. Nel caso di un invio raccomandato non ritirato sussiste

la finzione di notifica, ossia un invio è reputato notificato l’ultimo giorno

del termine di giacenza di sette giorni, a meno che venga provato il contrario.

Qualora, per contro, un invio non avvenga per posta raccomandata, in caso di

dubbio sulla notifica ci si deve attenere alle dichiarazioni del destinatario;

cfr. STFA C 171/05 del 16 settembre 2005 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2006

ALV Nr. 10 pag. 36.

Nel caso di specie non

risulta che la convocazione del 24 dicembre 2013 sia stata spedita per

raccomandata. In effetti agli atti non vi sono attestazioni in tale senso da

parte né dell’amministrazione, né dell’organizzatore __________.

In simili condizioni, non

potendo essere fornita la prova dell’invio, occorre attenersi alle affermazioni

dell’insorgente secondo cui la convocazione del 24 dicembre 2013 non gli

sarebbe stata notificata.

2.8

La conclusione secondo cui

l’assicurato non ha ricevuto lo scritto del 24 dicembre 2013 con il quale è

stato convocato a un colloquio preliminare, il 9 gennaio 2014, con

l’organizzatore del corso TRIS non permette, tuttavia, di esentare l’assicurato

da una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per la sua

assenza del 9 gennaio 2014.

Infatti l’insorgente è venuto

a conoscenza della decisione di inserirlo in un corso di tecniche di ricerca

d’impiego in occasione del colloquio di consulenza del 2 dicembre 2013 (cfr.

doc. 11/5).

E’ vero che il verbale non

risulta firmato dall’assicurato – la consulente ha comunque motivato tale

omissione con il fatto che il medesimo non sarebbe stato d’accordo con

l’assegnazione del corso TRIS (cfr. doc. 11/5).

E’ altrettanto vero, però,

che l’insorgente stesso, nello scritto del 31 gennaio 2014 alla Sezione del

lavoro, ha indicato di avere rifiutato di sottoscrivere il verbale del 2

dicembre 2013, in quanto chiedeva un corso nel suo ramo professionale (cfr.

doc. 9).

Ne discende che egli era,

in ogni caso, al corrente dell’inserimento nel corso TRIS dal 2 dicembre 2013.

Inoltre nel documento

“Iscrizione alla misura Tecniche ricerca impiego e sostegno al collocamento

(TRIS)” consegnato a mano all’assicurato in occasione del colloquio del 2

dicembre 2013 (cfr. doc. A) è stato precisato che la convocazione sarebbe

avvenuta direttamente dall’organizzatore __________ (cfr. doc. 11/4).

Nel caso di specie, come

visto (cfr. consid. 2.6.), l’organizzatore del corso, nella prima metà di

dicembre 2013, ha dapprima tentato di contattare l’insorgente telefonicamente

senza esito, poiché il numero di cellulare fornito dall’assicurato risultava

non valevole (cfr. doc. 11/3).

In seguito __________ ha

inviato il 24 dicembre 2013 una convocazione scritta per il 9 gennaio 2014

all’indirizzo dell’assicurato a __________, __________ (cfr. doc. 8/2).

Il ricorrente non ha

potuto essere raggiunto all’unico numero di telefono (078/3167410) fornito

all’URC al momento dell’iscrizione al collocamento (cfr. doc. 15), in quanto il

numero non risultava valevole.

L’assicurato, l’8 febbraio

2014, ha asserito che in una prova effettuata con la consulente del personale

a quest’ultima il numero risultava non valevole, mentre a lui funzionava (cfr.

doc. 4).

Nonostante le affermazioni

del ricorrente, il TCA non ha motivi per non dare seguito a quanto sostenuto

dall’amministrazione, ovvero che effettivamente il numero di cellulare

dell’assicurato, nel periodo di dicembre fino al giorno 16 quando l’__________

ha contattato l’URC per segnalare che il ricorrente non era raggiungibile, non

risultava valevole.

Non si vede, infatti, la

ragione per la quale l’organizzatore del corso debba aver dichiarato una tale

circostanza se non fosse stata vera. La __________ aveva l’interesse a che

l’assicurato partecipasse al corso organizzato dalla medesima e non il

contrario.

Il ricorrente, però,

sapendo comunque che avrebbe dovuto essere contattato direttamente

dall’organizzatore del corso (cfr. doc. 11/4), contrariamente a quanto previsto

dagli art. 21 cpv. 1 OADI (l’assicurato deve garantire di poter di regola

essere contattato entro un giorno dal servizio competente; cfr. STFA C 171/05

del 16 settembre 2005 in cui l’Alta Corte ha considerato l’art. 21 cpv. 1 OADI

conforme alla legge) e 22 cpv. 4 OADI (Il servizio competente stabilisce

d’intesa con l’assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato

entro un giorno), nel mese di dicembre 2014 non ha tempestivamente provveduto a

informare l’URC - che avrebbe avvertito l’organizzatore __________ - che il

numero di cellulare che aveva fornito allorché si è iscritto in disoccupazione

non era, perlomeno a quel momento, valevole e in merito alle nuove modalità per

contattarlo (cfr. STCA 38.2000.224 del 3 luglio 2001).

Sorprende, poi, che il ricorrente,

benché sapesse dal 2 dicembre 2013 di essere stato inserito in un corso TRIS e

abbia asserito di non aver ricevuto alcuna convocazione, dopo un mese,

ossia nei messaggi di posta elettronica del 3 gennaio, come pure del 7 gennaio

2014, non abbia posto alcun quesito alla consulente circa l’inizio di tale

corso.

Il TCA non ignora a questo

proposito che dagli atti si evince che l’assicurato aveva manifestato

disaccordo in relazione al corso.

Tuttavia, visto che ai

sensi dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è obbligato a dare seguito alle

istruzioni del servizio competente, anche riguardo specificatamente alla

frequentazione di corsi che migliorino l’idoneità al collocamento, egli era

tenuto, non essendo raggiungibile tramite il cellulare e non avendo ricevuto

alcunché al riguardo, a chiedere ragguagli afferenti all’inizio del corso

impartitogli.

Se, da un lato, quindi non

è stata comprovata la notifica tempestiva all'assicurato della convocazione del

24.

dicembre 2013 (cfr. consid. 2.7.), dall’altro, il ricorrente, non informando

l'amministrazione dell'impossibilità di raggiungerlo telefonicamente e non

chiedendo delucidazioni, perlomeno a inizio gennaio 2014, circa la data di inizio

del corso nel quale era stato inserito il 2 dicembre 2013, ha contribuito in modo decisivo alla sua assenza dal colloquio preliminare del 9 gennaio 2014 e

dunque alla revoca della decisione inerente al corso TRIS.

Il corso in questione non

risultava peraltro inadeguato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.5.).

L’assicurato stesso non

ha, del resto, mai sollevato obiezioni in tal senso.

Pertanto a ragione la

Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di

disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.9

Per quanto attiene all'entità

della sanzione, va osservato che la giurisprudenza federale prevede di regola

che un assicurato che per la prima volta non inizia un corso impartitogli

dall'amministrazione o lo interrompe incorre in una colpa di gravità media, per

cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. consid.

2.4

; art. 45 cpv. 3 OADI; STFA C 136/01 del 9 ottobre 2002 consid. 5.2.).

Inoltre la prassi

amministrativa contempla per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a un

corso della durata inferiore a 10 giorni un numero di giorni di sospensione

corrispondente al numero effettivo di giorni di assenza. Se il corso è di circa

tre settimane è prevista una sanzione da 10 a 12 giorni, una sanzione da 13 a 15 giorni se il corso è di circa quattro settimane, una sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20 giorni nel caso di un

corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata superiore il numero di

giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata (cfr. Prassi LADI/D72

emanata dalla SECO nel gennaio 2014).

In concreto all’assicurato

che non ha svolto il corso assegnatogli della durata di sedici giorni (cfr.

doc. A; 2) è stata inflitta una sospensione di dodici giorni (cfr. doc. 6; A).

A mente di questo

Tribunale in concreto, tutto ben considerato, segnatamente il fatto che, in

ogni caso, non è stata comprovata la notifica tempestiva all'assicurato della

convocazione del 24 dicembre 2013, si giustifica una riduzione

della sanzione da dodici a dieci giorni di penalità.

La decisione

su opposizione del 18 giugno 2014 è, dunque, modificata nel senso che RI 1 è

sospeso per dieci giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione su opposizione del 18 giugno 2014 è modificata nel

senso che l'assicurato è sospeso per 10 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti