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Decisione

38.2014.41

Ricorso spedito l'8/7/2014 contro la dec.su opp. del 2/6/2014(conferma restit.ID),notificata all'ass. il 4/6/2014,irricevibile in quanto tardivo.Non emergono del resto motivi che possano giustificare

8 settembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono

dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla

Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2

gennaio incluso (cpv. 4).

In DTF 139 V 490 il

Tribunale federale ha ricordato che per “Pasqua” (“Ostern“, “Pâques”) ai sensi

di queste disposizioni, la giurisprudenza e la dottrina intendono da sempre

unicamente la Domenica di Pasqua e non la Domenica e il Lunedì di Pasqua

insieme e neppure il periodo che va dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasqua

incluso.

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del

2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische

Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110

V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, p. 479).

2.3. Nella

concreta evenienza la decisione su opposizione 2 giugno 2014 (messa alla Posta

il 3 giugno 2014) è stata ritirata dall’assicurato il 4 giugno 2014 (cfr. Doc. VII2).

Il

termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 5 giugno 2014 ed è scaduto

venerdì 4 luglio 2014.

Il

ricorso è stato spedito, mediante invio raccomandato, soltanto martedì 8 luglio

2014 (cfr. Doc. VII4 e VII5) ed è dunque tardivo. Pure la copia del ricorso

trasmessa inizialmente allo scrivente Tribunale per conoscenza reca la stessa

data di spedizione.

2.4. Occorre

ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai

sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

Considerandi

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128.

e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003

nella causa D., K 34/03).

Il

TCA constata che, nel ricorso dell’assicurato (cfr. doc. I), non emerge alcun

motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.

D’altra parte Ramadan Deda

non ha formulato nessuna osservazione allo scritto della Cassa del 5 agosto 2014

(cfr. consid. 1.4).

Il

ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.

2.5

Secondo

l'art. 25 cpv. 1 LPGA la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato

era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'art.

95.

cpv. 3 LADI stabilisce che la Cassa sottopone una domanda di condono, per

decisione, al Servizio cantonale.

L’art. 4 cpv.4 LPGA prevede

che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata

dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento

in cui la decisione è passata in giudicato.

Per costante giurisprudenza

federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della

crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che

unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF

9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF

8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).

In

sede ricorsuale l'assicurato ha chiesto il condono di una parte dell’importo

facendo valere la propria buona fede ed evidenziando le sue difficoltà

economiche (cfr. Doc. I).

In

simili condizioni gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché sottoponga la

domanda di condono al servizio cantonale (sul termine da rispettare per

presentare la domanda di condono cfr. STF C 169/05 del 13 aprile 2006 e DTF 132

V 42 nella quale il Tribunale federale ha stabilito che si tratta di una

prescrizione d’ordine e non di un termine di perenzione)

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è irricevibile.

2. Gli atti sono

trasmessi alla CO 1 affinché sottoponga la domanda di condono al servizio

cantonale.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti