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Decisione

38.2014.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 novembre 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5. Di

conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6. In linea di

massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non versa più

il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di

subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato adempie

l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della

rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in

quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non

ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo

momento, è definitivamente sicura che non esiste più certezza di incassare i

crediti salariali.

Dalla giurisprudenza sviluppata finora

risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro

costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il danno.”

2.3. Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che l'assicurato ha lavorato per la __________

dal 1° marzo 2012, fino alla data del licenziamento in tronco per causa grave,

avvenuto il 21 dicembre 2012 (cfr. doc. 4).

RI 1, per il tramite del __________

(di seguito: __________), con scritto del 2 gennaio 2013, ha reclamato il pagamento degli stipendi arretrati dei mesi di novembre e dicembre 2012 ed ha

contestato la validità della disdetta immediata del contratto di lavoro,

chiedendo di sostituire la stessa con una regolare disdetta che rispettasse i

termini di preavviso legale (cfr. doc. 20).

Dagli atti emerge che l’ex

datore di lavoro non era intenzionato a corrispondere alcunché all’ex

dipendente, in ragione di un credito avanzato nei confronti di quest’ultimo. La

__________ sostiene che l’ex impiegato si sarebbe appropriato indebitamente di

materiale vario oltre a vendite non dichiarate, il cui valore eccederebbe

quello della pretesa dei salari arretrati (cfr. doc. B1-5; 18).

Con scritto raccomandato

del 4 luglio 2013, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, si è rivolto

all’ex datore di lavoro contestando, da una parte, le contro-pretese opposte al

pagamento dei salari arretrati, dall’altra, la disdetta immediata del contratto

di lavoro per assenza di causa grave. Il patrocinatore di RI 1 ha, quindi,

preteso dalla ____________________ il pagamento dei salari arretrati,

quantificati in complessivi fr. 9’550.--, avvisando che in caso di mancato

pagamento avrebbe avviato senza nuovo avviso la procedura giudiziaria per

l’incasso del dovuto (cfr. doc. 19).

In risposta, l’ex datore

di lavoro ha ribadito di non essere intenzionato né pagare gli stipendi

arretrati, né a sostituire la disdetta immediata per causa grave con una

disdetta ordinaria del rapporto di lavoro (cfr. doc. 18). La __________ ha,

inoltre, affermato di avere prove sufficienti per procedere penalmente nei

confronti dell’ex dipendente, ma di non avere proceduto in tal senso unicamente

per un motivo economico, precisando che “(…) sarebbe inutile spendere soldi e

tempo per tentare di recuperare il dovuto da una rapa lessa, oltretutto che si

è resa del tutto irreperibile – probabilmente all’estero – già dal momento in

cui la ditta si è resa conto della vera reale situazione...”. La citata ditta

ha avvertito di riservarsi comunque il diritto di procedere nel senso indicato,

qualora RI 1 volesse proseguire con le procedure d’incasso del suo credito

salariale (cfr. doc. 18).

Il 20 agosto 2013, il

rappresentante dell’assicurato ha promosso istanza di conciliazione alla

Pretura di __________, chiedendo di condannare la __________ al pagamento di

fr. 9'550.-- oltre interessi al 5% a partire dal 31 gennaio 2013.

Durante l’Udienza di

Conciliazione del 25 settembre 2013 il Segretario assessore ha proposto una

transazione nella quale la __________ si sarebbe impegnata a corrispondere a RI

1 fr. 4'000.-- lordi a tacitazione di ogni reciproca pretesa derivante dal

rapporto di lavoro e ha assegnato alle parti un termine scadente il 15 ottobre

2013 per comunicare alla Pretura di __________ l’eventuale accoglimento della

proposta (cfr. doc. 9).

L’ex datore di lavoro non

ha accettato la proposta formulata dal Segretario assessore. Pertanto, il 20

gennaio 2013, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto alla Pretura di __________

il rilascio dell’autorizzazione ad agire, ottenuta, poi, il giorno seguente

(cfr. doc. 10; 15).

Il 27 marzo 2014, l’avv. RA

1 ha presentato alla Pretura di __________ una petizione in cui ha chiesto che

la __________ sia condannata a pagare a RI 1 fr. 9'550.-- a titolo di salari

arretrati (cfr. doc. 14).

La ditta __________ è

stata decretata fallita il 13 maggio 2014.

Il 26 maggio 2014,

l’assicurato ha rivendicato alla Cassa l’indennità per insolvenza del datore di

lavoro, per un importo totale di fr. 12'000.--, concernente i salari (netti) di

novembre e dicembre 2012 e di gennaio 2013 (cfr. doc. 24).

Con decisione formale del

24 giugno 2014 (cfr. doc. 11), poi confermata con decisione su opposizione del

9 luglio 2014, la Cassa ha respinto la domanda dell’assicurato, ritenendo che

gli sforzi da lui messi in atto per recuperare il salario fossero insufficienti

e intempestivi (cfr. doc. 11; A).

Da parte sua l’assicurato,

per il tramite dell’avv. RA 1, non condivide la posizione della Cassa,

affermando di aver fatto tutto il possibile per ottenere i salari arretrati.

In particolare, nell’atto

ricorsuale l’assicurato sostiene di aver immediatamente preteso dalla __________

il pagamento del dovuto mediante lo scritto del 2 gennaio 2013 dell’__________

e, in seguito, dopo aver effettuato lunghe verifiche volte ad accertare

l’infondatezza delle accuse mosse dall’ex datore di lavoro nei suoi confronti e

della conseguente contro-pretesa opposta al suo credito salariale, con lettera

raccomandata del 4 luglio 2013 di aver sollecitato la __________ a pagare il

salario arretrato, dopodiché, considerata la risposta negativa dell’ex datore

di lavoro, di aver rettamente avviato la procedura giudiziaria. L’assicurato

Considerandi

adduce inoltre di aver tentato, invano, di recuperare il suo credito salariale

mediante trattative amichevoli intavolate con la __________ (cfr. doc. I pag.

3).

2.4

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall'assicurato per ottenere

quanto dovuto siano insufficienti.

Infatti, tra il primo

scritto indirizzato all’ex datore di lavoro del 2 gennaio 2013 (cfr. doc. 20) e

il secondo del 4 luglio 2013 (cfr. doc. 19), l’insorgente ha lasciato

trascorrere sei mesi, ciò che per costante giurisprudenza raffigura una grave

violazione dell’obbligo di diminuire il danno (cfr. consid. 2.1.; 2.2., in

particolare STF 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in

SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9).

Agendo in questo modo

l’assicurato non ha dato segnali inequivocabili sulla sua ferma intenzione di

rivendicare i salari non ancora pagati. Il ricorrente avrebbe

invece dovuto mettere in atto tutte le misure previste dal diritto civile e/o

esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di

ottenere i salari arretrati (cfr. STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012). A

maggior ragione, lo sforzo del ricorrente appare chiaramente insufficiente e

intempestivo se si considera che il rapporto di lavoro si era interrotto in

maniera definitiva (cfr. doc. 4; 5) già il 21 dicembre 2012, circostanza che,

come espresso in precedenza (cfr. consid. 2.2.; 2.3.) porta ad interpretare gli

sforzi messi in atto dall’assicurato nel ridurre il danno in maniera più

restrittiva rispetto ai casi in cui il dipendente è ancora legato

contrattualmente al datore di lavoro insolvente (cfr. DLA 2002 pag. 190 seg. e

Prassi LADI pt. 6. al consid. 2.4.).

Inoltre, questa Corte

rileva che l’assicurato non è stato sufficientemente incisivo nei confronti

dell’ex datore di lavoro nemmeno dopo l’avvio della procedura giudiziaria

introdotta con l’istanza di conciliazione del 20 agosto 2013 (cfr. doc. 17). In

effetti, dagli atti emerge che - indipendentemente dai motivi per cui RI 1, per

il tramite dell’avv. __________, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione ad

agire solo il 20 gennaio 2014 (cfr. doc. 10), poi ricevuta il 21 gennaio 2014

(cfr. doc. 15), quando il termine impartito dall’Autorità di conciliazione

scadeva il 15 ottobre 2013 (cfr. doc. 9) – il ricorrente ha atteso ancora fino

al 27 marzo 2014 prima di inoltrare petizione alla Pretura di __________, con

la richiesta di condannare la __________ a versargli l’importo di fr. 9'550.--

oltre interessi al 5% a partire dal 31 gennaio 2013 a titolo di stipendi arretrati (cfr. doc. 14). Anche in questo contesto, quindi, il ricorrente

non ha agito in modo tempestivo ai fini di incassare il suo credito salariale.

La documentazione prodotta

dall’assicurato a sostegno della propria tesi (cfr. doc. V e allegati) non può

portare ad una diversa soluzione.

In realtà, da tali

documenti si evince unicamente che il credito salariale di RI 1 è stato

contestato dalla __________, la quale avrebbe trasmesso all’organizzazione

sindacale i conteggi salariali dell’ex dipendente comprensivi delle

contro-pretese opposte a quest’ultimo (cfr. B1; 18).

Il TCA ritiene che, a

fronte di simili accuse, il ricorrente, al fine di dimostrare la fondatezza del

suo credito salariale, avrebbe dovuto intraprendere, senza ritardo, delle

iniziative concrete e incisive nei confronti dell’ex datore di lavoro, quali,

ad esempio, il promovimento di una procedura esecutiva e/o giudiziaria.

Il ricorrente adduce,

inoltre, che a fronte delle accuse mosse nei suoi confronti dalla __________,

egli avrebbe svolto lunghe verifiche al fine di smentire le stesse e di

comprovare il buon fondamento della sua pretesa salariale (cfr. doc. I pag. 3).

Di tali verifiche e delle

conseguenti prese di posizione all’inserto emergono unicamente le dichiarazioni

del 7 febbraio 2013 del signor __________ (cfr. doc. 8) e dell’8 febbraio 2013

del signor __________ (cfr. doc. 6), con le quali, in sostanza, RI 1 parrebbe

tutelarsi dalle accuse concernenti l’appropriazione indebita e la vendita della

cucina senza ricevuta di pagamento. Si rileva tuttavia che, oltre alle predette

dichiarazioni del 7 e 8 febbraio 2013, non vi è traccia delle ulteriori e

lunghe verifiche che l’assicurato (o il suo rappresentante legale)

asserisce di aver compiuto durante il periodo 2 gennaio – 4 luglio 2013 (cfr.

doc. I pag. 3).

Al riguardo, il TCA

osserva che queste dichiarazioni sono sì state trasmesse dai dichiaranti all’__________,

ma non vi è, però, nel fascicolo processuale nessuna prova atta a dimostrare

che durante il periodo di 6 mesi in questione, l’assicurato abbia concretamente

utilizzato queste prove nei confronti dell’ex datore di lavoro al fine di

recuperare i salari arretrati.

In ogni caso, va

evidenziato che tra la data degli ultimi accertamenti svolti e presenti

all’inserto (cfr. doc. 6; 8, ossia il 7 e 8 febbraio 2013) e il sollecito

scritto alla __________ del 4 luglio 2013 (cfr. doc. 19), il ricorrente ha

lasciato trascorrere quasi 5 mesi, ciò che per costante giurisprudenza configura,

comunque, in una grave violazione dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid.

2.2

; 2.3.)

Per quanto attiene,

invece, alle asserite trattative verbali che l’assicurato, per il tramite del

suo rappresentante legale, avrebbe instaurato con la __________ al fine di

recuperare il credito salariale (cfr. doc. I, pag. 3), giova rilevare che, in

conformità con la costante giurisprudenza della nostra Alta Corte, anche supponendo che tali colloqui siano realmente avvenuti, essi non

sono comunque sufficienti per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno imposto

dall’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. al riguardo le STFA C

145/03 del 2 settembre 2003 e C 367/01 del 12 aprile 2002).

2.5

Abbondanzialmente si osserva

che il patrocinatore dell’assicurato, a sostegno della propria tesi ricorsuale,

richiama la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui “(…) occorre

rinunciare a fissare un termine, atteso che una chiara limitazione nel tempo

del diritto all’indennità di insolvenza potrebbe rivelarsi ingiusta se la

dichiarazione della domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga

scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate” (cfr.

doc. I pag. 2). Con tale riferimento giurisprudenziale, il legale

dell’insorgente parrebbe sostenere, a torto e in modo generico, che non vi sia

un termine fisso per fare valere le proprie pretese salariali nei confronti del

datore di lavoro (o ex datore di lavoro) insolvente.

Innanzitutto, si osserva

che tale giurisprudenza (peraltro integrata nella Direttiva sulla Prassi LADI

ML/AD 2004/1 al punto 2., cfr. consid. 2.3.), presuppone che l’assicurato abbia

avviato la procedura esecutiva. Inoltre, essa entra, semmai, in linea di conto

nei casi in cui un assicurato - che già si è preoccupato di avviare tempestivamente

la procedura esecutiva (e/o giudiziaria) nei confronti dell’ex datore di lavoro

- è costretto ad attendere a inoltrare la domanda di pignoramento per dei

motivi indipendenti dalla sua volontà (al riguardo, cfr. STCA 38.2013.56 del 3

dicembre 2013).

Come espressamente

indicato nella Direttiva della Prassi LADI, l’applicazione di tale

giurisprudenza resta, comunque, vincolata all’obbligo di diminuire il danno cui

deve sottostare l’assicurato. Infatti, al riguardo, la Direttiva specifica che adempie l’obbligo di diminuire il danno, l’assicurato che, entro un

lasso di tempo adeguato, dà “(…) segnali inequivocabili che permettano alla

cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i

salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).” (cfr. consid. 2.3., punto 4.).

Pertanto, nel caso

concreto, posto che, da una parte, il ricorrente non ha avviato nessuna

procedura esecutiva a carico dell’ex datore di lavoro - e che di conseguenza

non può pretendere di aver tardato nel proseguimento dell’esecuzione per dei

motivi imputabili a terzi -, dall’altra, che, come accertato in precedenza

(cfr. consid. 2.5.), egli non ha rispettato l’obbligo di diminuire il danno, la

giurisprudenza evocata dall’assicurato non è pertinente.

2.6

Riassumendo,

considerato che nell’incarto fanno difetto prove concrete circa gli sforzi

messi in atto dal ricorrente per incassare il credito salariale durante il

periodo di 6 mesi tra lo scritto del 2 gennaio 2013 e quello del 4 luglio 2013

(cfr. consid. 2.4.), a ragione la Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle indennità per insolvenza.

Si ricorda, infine, che,

per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze

delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di

fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010

consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001

KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF

con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio

2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

Il ricorso

di RI 1 deve, conseguentemente, essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti