38.2014.43
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9 dicembre 2014Italiano23 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.43
MP/RS
Lugano
9 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 giugno 2014 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 24 giugno 2014 la Cassa cantonale di disoccupazione (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 22 maggio 2014 (cfr. doc. 6) con la quale ha
respinto la domanda di indennità per insolvenza inoltrata da RI 1 l’8 maggio 2014 in quanto sua moglie, già amministratrice unica della fallita impresa di costruzioni __________,
al momento delle sue dimissioni dal CdA sarebbe stata a conoscenza della
precaria situazione finanziaria della società.
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale chiede di poter beneficiare delle indennità per
insolvenza, affermando quanto segue:
" (…)
Il signor RI 1, come scritto all’inizio del presente gravame, è
stato alle dipendenze della spettabile __________ per un determinato periodo in
concomitanza con la moglie, signora __________. Ella ha dimissionato quale
amministratore della società a far capo dal 25.01.2013.
Il periodo di lavoro del signor RI 1 si sovrappone parzialmente a
quello della signora __________, egli è stato infatti impiegato presso la __________
durante il periodo dal 01.01.2011 fino al 29.04.2014.
Appare quindi evidente che vi è un lasso di tempo, pari a tre
mesi, durante il quale egli è stato impiegato senza aver rapporti ai sensi
dell’articolo 51 cpv. 2 LADI con l’amministratore della società.
La giurisprudenza è concorde sul fatto che fintanto che si applica
l’art. 51, cpv. 2 LADI, il coniuge non ha diritto alle eventuali indennità per
insolvenza. Non vi è però apparente motivo per estendere l’applicazione di
questo articolo a giustificazione della privazione delle indennità per
insolvenza per il periodo successivo alle dimissioni della signora __________.
Egli è infatti rimasto alle dipendenze della spettabile __________
per un periodo di tre mesi successivo al cambio di amministratore unico della
società. A tenore dell’articolo 51, cpv. 2 LADI:
" Non
hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci,
di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della
società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono
esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano
nell’azienda."
(cfr. art. 51, cpv. 2 LADI)
Le condizioni chiaramente espresse dall’articolo non trovano applicazioni
per tutto il periodo durante il quale il signor RI 1 è stato impiegato presso
la __________. Correttamente egli deve ricevere quanto di sua spettanza per il
periodo di lavoro posteriore alla partenza della signora __________ quale
amministratore.
Non sembra quindi pertinente il motivo di rifiuto addotto dalla
Cassa Cantonale di disoccupazione per il rifiuto delle prestazioni al signor RI
1. Infatti l’erogazione delle prestazioni per il periodo successivo alle
dimissione della signora __________ non può essere legata a quanto da ella
svolto nel suo ruolo quale amministratrice della società. Indipendentemente dal
fatto che ella si sia o meno prodigata per il risanamento della __________, il
marito qui ricorrente ha diritto all’indennità per gli ultimi tre mesi quale
dipendente, svolti per l’appunto senza aver alcun legame ai sensi della LADI
con l’amministratrice della società. (…)” (cfr.
doc. I).
1.3. Nella sua risposta dell’8
settembre 2014, la Cassa propone di respingere il ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. Il 9 settembre 2014 il TCA ha
concesso alle parti la facoltà di presentare eventuali nuovi mezzi di prova
(cfr. doc. IV). Sia il ricorrente che la parte resistente sono rimasti silenti.
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza.
2.2
L'art. 51 cpv. 1 LADI prevede
che:
" I
lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di
lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che
occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza,
se:
a. il loro
datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano
crediti salariali oppure
b, il fallimento
non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del
datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
Il cpv. 2 di questa
disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza
le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda
o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del
datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro
coniugi che lavorano nell’azienda.
Il contenuto dell’art. 51
cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una decisione del 21
maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett.
c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui
all’art. 51 LADI.
2.3
Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Questa normativa è stata
introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione
particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr.
Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed.
separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43;
Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In
una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che,
contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c
OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate
dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una sentenza pubblicata
in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per
giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è
escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,
bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in
funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra massima
istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un dirigente
per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua
firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad
esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due
vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori
tecnici.
Le sentenze sopra
menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una
decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130.
Nelle sentenze pubblicate
in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in
SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del
consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b
del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del
consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso
senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui
esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006;
STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il
Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per
stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve
essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla
base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i
soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico,
il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il
solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono
iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio
vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente
di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà
partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.
3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del
consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la
legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,
che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle
decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema
direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b
CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con
riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.
3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è
pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,
la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne
discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la
giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la
precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.
(…)"
In una sentenza
8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di
amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:
" Occorre
tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la qualità di organi
dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro membro del consiglio
di amministrazione della P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di
fatto sia stata affidata ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano
l'estensione della delega dei compiti e le modalità di organizzazione interna
alla società, esse non riducono le prerogative di cui beneficia un
amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la responsabilità
in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52
consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato rispetto del
termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica dell'amministratore
delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società in questione tutti i
membri del consiglio d'amministrazione dispongono della firma individuale (cfr.
pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen
Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo
senso, C.________ e D.________, nella loro posizione di amministratori con
diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative,
revocare la delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e
informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione e l'andamento della
ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali nell'interesse
sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso di prendere le
misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro per
intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere scusabile
il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono state
respinte."
Al riguardo cfr. pure STF
8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.42.
del 10 ottobre 2013; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014.
Inoltre, in una sentenza
8C_191/2014 del 4 giugno 2014, la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso
di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare
l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente
cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per
eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in
quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado
non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto
partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una
persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Come visto sopra, l’art.
31.
cpv. 3 lett. c LADI esclude il diritto alle indennità per lavoro ridotto ai
coniugi occupati nell’impresa di una persona menzionata al medesimo disposto di
legge, ciò per evitare un rischio di sfruttamento abusivo dell’assicurazione
contro la disoccupazione. Una clausola d’esclusione come quella prevista all’art.
31.
cpv. 3 lett. c LADI figura così, per gli stessi motivi, anche all’art. 51
cpv. 2 LAD relativo alle indennità per insolvenza e all’art. 41 cpv. 3 LADI
relativo alle indennità per intemperie (cfr. STF 8C_155/2011 del 25 gennaio
2012.
consid. 5; STF 8C_1004/2010 del 29 giugno 2011; STCA 38.2012.30 del 30
agosto 2012; STCA 38.2010.48 del 6 settembre 2010).
2.4
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 126 V 134 del 31 gennaio 2000 consid. 5b), per
stabilire il momento dell’uscita dal Consiglio di amministrazione di una società
è determinante la data del ritiro effettivo e non quella della cancellazione
dell’iscrizione nel registro di commercio o quella della pubblicazione nel
Foglio ufficiale svizzero di commercio. Questa giurisprudenza è stata poi
confermata nella STFA C 184/99 del 3 aprile 2000, pubblicata in DLA 2000 p.176
segg. nella STF 8C_134/2007 del 25 febbraio 2008 consid. 3.1.
Le dimissioni da una
carica in seno a una società sono un atto unilaterale soggetto a ricezione e non
sono sottoposte ad alcuna forma particolare, anche se un documento redatto in
forma scritta permette meglio di stabilire le dimissioni effettive (cfr. STF
8C_140/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 4.4.2.). In proposito cfr. pure STF
8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/01 del 17 settembre 2003; STCA
38.2005.70
del 30 novembre 2005.
Nella STF 8C_1016/2012 del
19.
agosto 2013 consid. 4.3. il Tribunale federale ha precisato che in ogni
caso, la radiazione dell’iscrizione al RC di un membro dell’CdA di una SA,
oppure di un socio di una SAGL, permette senza equivoci di ammettere che
l’assicurato ha lasciato la società.
Il Tribunale federale
nella citata DTF 126 V 134 del 31 gennaio 2000, al consid. 5c ha inoltre
stabilito che il diritto all’indennità per insolvenza dev’essere negato giusta
l’art. 51 cpv. 2 LADI anche per i periodi posteriori all’uscita dal Consiglio
di amministrazione qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il
fallimento siano esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato
mantenuto.
Questo principio
giurisprudenziale è stato confermato nella STF 8C_705/07 del 6 maggio 2008, nella
quale è stato peraltro precisato che non è necessario che la persona assicurata
sia responsabile (o corresponsabile) dei problemi finanziari della società. Decisivo
è invece il fatto che l’assicurato al momento dall’uscita dal CdA conoscesse l’esistenza
di detti problemi che, in seguito, hanno provocato il fallimento della società.
2.5
La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che
deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire
le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8
agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° p. 61), nella Direttiva
sulla Prassi LADI ML/AD 2004/1, relativamente ai motivi di esclusione dal
diritto all’indennità per insolvenza (art. 51 cpv. 2 LADI) e, più precisamente,
per quanto riguarda il momento determinante per l’uscita di un assicurato dal
Consiglio di amministrazione della società in cui è (o era) impiegato, al punto
5.
ha stabilito quanto segue:
" (…)
5.
Per
l’esclusione dal consiglio d’amministrazione di una SA è determinante la data
del ritiro effettivo dal consiglio di amministrazione e non quella della
cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio o della pubblicazione
nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se tuttavia le difficoltà
finanziarie che hanno in conclusione causato il fallimento risalgono al periodo
in cui la persona in questione deteneva ancora tale funzione, la sua esclusione
dalla cerchia degli aventi diritto all’IDI ai sensi dell’articolo 51 capoverso
2.
LADI si estende anche al periodo successivo al suo ritiro dal consiglio
d’amministrazione. (…)” (sottolineature a
opera del redattore).
2.6
Nella presente
fattispecie è incontestato che la signora __________, moglie del ricorrente,
sia stata iscritta al RC in qualità di amministratrice unica con diritto di
firma individuale dell’impresa di costruzioni __________ dal 27 ottobre 2010 al
25.
gennaio 2013 (cfr. doc. I; estratto RC
reperibile al sito internet www.zefix.ch).
RI 1 è stato
impiegato presso la __________ in qualità di tecnico edile e capo muratore dal
1° gennaio 2011 al 29 aprile 2014 (cfr. doc. 27; 28), data in cui la società è
stata dichiarata fallita dalla Pretura del distretto di __________ (cfr. doc.
30).
L’8 maggio 2014, a seguito del fallimento della __________, il ricorrente ha inoltrato alla Cassa una richiesta
di indennità per insolvenza per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014 in cui ha lavorato senza percepire lo stipendio (cfr. doc. 27).
La moglie dell’assicurato
anch’ella nella medesima situazione, ha fatto lo stesso (cfr. doc. 23f).
La Cassa,
con decisione del 22 maggio 2014 (cfr. doc. 5), poi confermata su opposizione, ha
negato a __________ il diritto alle indennità per insolvenza poiché a gennaio
2013, mese in cui ella ha dimissionato dal CdA della società, la grave
situazione debitoria della __________ non poteva esserle sconosciuta. Di
conseguenza, anche al qui ricorrente è stato negato il diritto alle indennità
per insolvenza ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 ultima frase LADI (cfr. doc. 6;
A1).
Il
ricorrente dal canto suo non condivide la posizione dell’amministrazione. Egli
ritiene che a partire dal momento dell’uscita della moglie dal CdA, ossia al
più tardi il 25 gennaio 2013, i motivi personali di esclusione dal diritto
all’indennità per insolvenza di cui all’articolo 51 cpv. 2 LADI non possano più
essergli opposti (cfr. doc. I). Al riguardo il rappresentante dell’assicurato
precisa che il periodo in cui l’attività lavorativa di RI 1 presso la __________
si è sovrapposto con la carica di amministratrice unica ricoperta dalla moglie
in seno alla SA, sia limitato al mese di gennaio 2013, ultimo mese in cui __________
era amministratrice dell’impresa di costruzioni (cfr. doc. I pag. 4). Pertanto,
il ricorrente pretende che almeno per i successivi tre mesi in cui avrebbe
lavorato presso l’ex datore di lavoro prima del fallimento, egli debba avere
diritto alle indennità per insolvenza (cfr. doc. I pag. 5 e 6).
2.7
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale rileva dapprima che il patrocinatore del ricorrente
sostiene a torto che dopo le dimissioni della moglie dal CdA della società, RI
1.
abbia lavorato presso l’ex datore di lavoro per un periodo di tre mesi.
Al riguardo
va osservato che, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.4; 2.5.), la
giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che per l’esclusione dal
consiglio di amministrazione di una SA è determinante la data del ritiro
effettivo dal consiglio di amministrazione ossia dal momento in cui le
dimissioni diventano effettive (cfr. consid. 2.4.; 2.5.; al riguardo cfr. anche
Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, ed Schulthess,
Ginevra – Zurigo – Basilea 2014, ad art. 31, pag. 349).
RI 1 nell’atto di opposizione ha indicato che la
moglie con scritto del 20 dicembre 2012 aveva inoltrato le sue dimissioni dal
CdA per la fine dell’anno 2012 (cfr. doc. 4 pag. 2; 20).
Tuttavia, nel
caso in esame non si ravvisano all’inserto elementi atti a dimostrare che le
dimissioni della moglie del ricorrente per la fine del mese di dicembre 2012,
di cui allo scritto del 20 dicembre 2012 (cfr. doc. 20), siano state
validamente notificate alla __________, non essendo tale documento
controfirmato per accettazione o perlomeno per ricevuta da un organo societario
(cfr. doc. 20). Pertanto, facendo difetto ogni prova a favore della ricezione
delle dimissioni della carica di amministratrice unica di __________ per il 31
dicembre 2012, quale data determinante per l’uscita dal CdA occorre prendere in
considerazione quella della cancellazione dell’iscrizione al RC, ovvero il 25
gennaio 2013 (in questo senso cfr. STF 8C_134/2007 del 25 febbraio 2008,
consid. 3.1.).
A tal
proposito giova evidenziare che, comunque, l’insorgente nel suo atto ricorsuale
non pretende il contrario, anzi, anch’egli ha collocato la data di uscita della
moglie dal CdA al 25 gennaio 2013 (cfr. doc. I pag. 4).
In ogni
caso, come si vedrà meglio in seguito, anche ammettendo che le dimissioni dal
CdA di __________ siano divenute effettive già per la fine del mese di dicembre
2012.
come sostenuto nell’opposizione (cfr. doc. 4 pag. 2), nulla cambierebbe
all’esito della presente vertenza.
Questo
Tribunale rileva che, sia che __________ abbia lasciato il CdA a fine dicembre 2012
oppure il 25 gennaio 2013, resta il fatto che il ricorrente ha lavorato presso
la __________ fino alla data del fallimento di quest’ultima, ossia il 29 aprile
2014.
(cfr. doc. 30).
Pertanto
complessivamente RI 1, dopo l’uscita della moglie dal CdA, è stato impiegato
presso l’ex datore di lavoro per un periodo superiore a un anno e non per soli
tre mesi come da lui sostenuto.
Ad ogni modo,
il fatto che RI 1 sia stato impiegato presso la __________ per più di un anno
dopo le dimissioni della moglie dal CdA della SA non è d’ausilio al ricorrente.
In effetti,
dalle tavole processuali emerge in maniera chiara che __________, in qualità di
amministratrice unica della __________, al momento dell’uscita dal CdA era a
conoscenza della precaria situazione debitoria della società.
Questa
conclusione s’impone avantutto dall’analisi degli estratti delle esecuzioni in
corso a carico della __________ ottenuti dalla Cassa nel maggio 2014 nell’ambito
delle verifiche del diritto alle indennità per insolvenza del ricorrente e di __________
(cfr. doc. 23 e 23f).
Da tale
estratto del 16 maggio 2014 (cfr. doc. 23) emerge che fino al 25 gennaio 2013
le procedure esecutive nei confronti della __________ ammontavano a fr.
142'894.08, tra cui una comminatoria di fallimento per un credito di fr.
45'058.35, il tutto a fronte di un capitale sociale liberato di fr. 50'000.--
(cfr. estratto RC reperibile al sito internet www.zefix.ch).
Per questa
ragione, appare evidente che al momento dell’uscita dal CdA, la grave
situazione finanziaria della società che in seguito ne ha causato il fallimento (al riguardo giova constatare che dall’estratto delle
esecuzioni in corso, doc. 23, risulta che dopo l’uscita dal CdA della moglie la
situazione debitoria della SA ha continuato a deteriorarsi accumulando fino al
suo fallimento ben quaranta esecuzioni per complessivi fr. 287'889.65) era ben nota all’allora amministratrice unica e moglie
dell’assicurato.
Anche
ammettendo che le dimissioni dal CdA di __________ fossero divenute effettive
già per la fine del mese di dicembre 2012, nulla cambierebbe all’esito della
presente vertenza posto che già a quella data la SA era oggetto di procedure esecutive a suo carico per fr. 85'595.-- (tra cui una comminatoria di fallimento
per fr. 45'058.35; cfr. doc. 23) e che quindi la grave situazione finanziaria
della __________ era a lei ben nota già nel dicembre 2012.
Del resto,
tale conclusione si giustifica anche alla luce delle considerazioni dell’assicurato
stesso esposte sia in sede di opposizione, che nell’atto ricorsuale. In
effetti, il rappresentante legale del ricorrente, ha affermato che __________ i,
durante la sua attività di amministratrice unica della __________, nonostante
avesse fatto il possibile per ripristinare la grave situazione debitoria della
SA preoccupandosi di pagare nei limiti del possibile le sue posizioni debitorie,
resasi conto che i suoi sforzi erano comunque vani, ha dato le dimissioni dal
CdA (cfr. doc. 4 pag. 1; I pag. 3 e 6).
Questa Corte
non mette in dubbio la diligenza con cui la signora __________ ha svolto il proprio
compito di amministratrice unica della SA e gli sforzi profusi per cercare di
sanare la situazione debitoria della società. Ciò risulta, tuttavia,
ininfluente. Si ricorda infatti che la giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. STF 8C_705/2007 del 6 maggio 2008) ha stabilito che non è necessario per
negare il diritto alle indennità per insolvenza che l’assicurato, ex membro del
CdA, sia responsabile del fallimento della società. Determinante è invece che
l’assicurato al momento dell’uscita dal CdA fosse a conoscenza delle difficoltà
economiche della SA che ne hanno in seguito provocato il fallimento.
Nel caso in
esame, emerge proprio dalle affermazioni del ricorrente stesso che sua moglie
al momento dell’uscita dal CdA, era perfettamente a conoscenza della grave
situazione finanziaria della società, in relazione alla quale, prima di dare le
dimissioni dal CdA, si è prodigata per un tentativo di risanamento rivelatosi
poi inefficiente (cfr. doc. 4 pag. 1; I pag. 3 e 6).
In esito a
quanto precede, alla luce della prassi e della giurisprudenza federale e
cantonale riprodotta ai considerandi precedenti, questo Tribunale trae la
conclusione che, nonostante la funzione di amministratrice unica di __________
in seno alla __________ si sia conclusa alla fine del 2012 o al più tardi il 25
gennaio 2013, ella a quel momento era a conoscenza della difficile situazione
finanziaria della società che ne ha, in definitiva, provocato il fallimento. Quindi,
conformemente alla giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 135 del 31 gennaio 2000,
alla STF 8C_705/07 del 6 maggio 2008 e al punto 5 della Direttiva della SECO sulla
Prassi LADI ML/AD 2004/1, l’esclusione della moglie dalla cerchia degli aventi
diritto all’indennità per insolvenza ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LADI deve
essere estesa anche per il periodo successivo al suo ritiro dal CdA.
Di conseguenza, in
conformità con l’ultima frase del predetto articolo di legge e
indipendentemente dal fatto che il ricorrente dopo l’uscita della moglie dal
CdA abbia lavorato presso la __________ ancora per un periodo di più di un anno
- periodo in cui la stessa ha comunque continuato ad accumulare debiti fino al
suo fallimento (cfr. doc. 23) -, il diritto alle indennità per insolvenza deve
essere negato anche a RI 1.
Pertanto, la decisione su
opposizione del 24 giugno 2014 deve, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti