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Decisione

38.2014.43

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9 dicembre 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Il 9 settembre 2014 il TCA ha

concesso alle parti la facoltà di presentare eventuali nuovi mezzi di prova

(cfr. doc. IV). Sia il ricorrente che la parte resistente sono rimasti silenti.

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza.

2.2

L'art. 51 cpv. 1 LADI prevede

che:

" I

lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di

lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che

occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza,

se:

a. il loro

datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano

crediti salariali oppure

b, il fallimento

non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del

datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

Il cpv. 2 di questa

disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza

le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda

o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del

datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro

coniugi che lavorano nell’azienda.

Il contenuto dell’art. 51

cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

In una decisione del 21

maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett.

c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui

all’art. 51 LADI.

2.3

Secondo

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

Questa normativa è stata

introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione

particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr.

Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed.

separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43;

Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche

Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).

In

una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che,

contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c

OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate

dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

In una sentenza pubblicata

in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per

giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è

escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,

bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in

funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra massima

istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un dirigente

per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua

firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad

esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due

vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori

tecnici.

Le sentenze sopra

menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una

decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso

senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006;

STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il

Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per

stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve

essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla

base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i

soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico,

il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il

solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono

iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio

vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente

di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.

3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con

riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.

3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

In una sentenza

8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di

amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:

" Occorre

tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la qualità di organi

dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro membro del consiglio

di amministrazione della P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di

fatto sia stata affidata ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano

l'estensione della delega dei compiti e le modalità di organizzazione interna

alla società, esse non riducono le prerogative di cui beneficia un

amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la responsabilità

in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52

consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato rispetto del

termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica dell'amministratore

delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società in questione tutti i

membri del consiglio d'amministrazione dispongono della firma individuale (cfr.

pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen

Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo

senso, C.________ e D.________, nella loro posizione di amministratori con

diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative,

revocare la delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e

informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione e l'andamento della

ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali nell'interesse

sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso di prendere le

misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro per

intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere scusabile

il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono state

respinte."

Al riguardo cfr. pure STF

8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.42.

del 10 ottobre 2013; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014.

Inoltre, in una sentenza

8C_191/2014 del 4 giugno 2014, la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso

di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare

l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente

cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per

eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in

quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado

non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto

partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una

persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Come visto sopra, l’art.

31.

cpv. 3 lett. c LADI esclude il diritto alle indennità per lavoro ridotto ai

coniugi occupati nell’impresa di una persona menzionata al medesimo disposto di

legge, ciò per evitare un rischio di sfruttamento abusivo dell’assicurazione

contro la disoccupazione. Una clausola d’esclusione come quella prevista all’art.

31.

cpv. 3 lett. c LADI figura così, per gli stessi motivi, anche all’art. 51

cpv. 2 LAD relativo alle indennità per insolvenza e all’art. 41 cpv. 3 LADI

relativo alle indennità per intemperie (cfr. STF 8C_155/2011 del 25 gennaio

2012.

consid. 5; STF 8C_1004/2010 del 29 giugno 2011; STCA 38.2012.30 del 30

agosto 2012; STCA 38.2010.48 del 6 settembre 2010).

2.4

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 126 V 134 del 31 gennaio 2000 consid. 5b), per

stabilire il momento dell’uscita dal Consiglio di amministrazione di una società

è determinante la data del ritiro effettivo e non quella della cancellazione

dell’iscrizione nel registro di commercio o quella della pubblicazione nel

Foglio ufficiale svizzero di commercio. Questa giurisprudenza è stata poi

confermata nella STFA C 184/99 del 3 aprile 2000, pubblicata in DLA 2000 p.176

segg. nella STF 8C_134/2007 del 25 febbraio 2008 consid. 3.1.

Le dimissioni da una

carica in seno a una società sono un atto unilaterale soggetto a ricezione e non

sono sottoposte ad alcuna forma particolare, anche se un documento redatto in

forma scritta permette meglio di stabilire le dimissioni effettive (cfr. STF

8C_140/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 4.4.2.). In proposito cfr. pure STF

8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/01 del 17 settembre 2003; STCA

38.2005.70

del 30 novembre 2005.

Nella STF 8C_1016/2012 del

19.

agosto 2013 consid. 4.3. il Tribunale federale ha precisato che in ogni

caso, la radiazione dell’iscrizione al RC di un membro dell’CdA di una SA,

oppure di un socio di una SAGL, permette senza equivoci di ammettere che

l’assicurato ha lasciato la società.

Il Tribunale federale

nella citata DTF 126 V 134 del 31 gennaio 2000, al consid. 5c ha inoltre

stabilito che il diritto all’indennità per insolvenza dev’essere negato giusta

l’art. 51 cpv. 2 LADI anche per i periodi posteriori all’uscita dal Consiglio

di amministrazione qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il

fallimento siano esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato

mantenuto.

Questo principio

giurisprudenziale è stato confermato nella STF 8C_705/07 del 6 maggio 2008, nella

quale è stato peraltro precisato che non è necessario che la persona assicurata

sia responsabile (o corresponsabile) dei problemi finanziari della società. Decisivo

è invece il fatto che l’assicurato al momento dall’uscita dal CdA conoscesse l’esistenza

di detti problemi che, in seguito, hanno provocato il fallimento della società.

2.5

La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che

deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire

le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° p. 61), nella Direttiva

sulla Prassi LADI ML/AD 2004/1, relativamente ai motivi di esclusione dal

diritto all’indennità per insolvenza (art. 51 cpv. 2 LADI) e, più precisamente,

per quanto riguarda il momento determinante per l’uscita di un assicurato dal

Consiglio di amministrazione della società in cui è (o era) impiegato, al punto

5.

ha stabilito quanto segue:

" (…)

5.

Per

l’esclusione dal consiglio d’amministrazione di una SA è determinante la data

del ritiro effettivo dal consiglio di amministrazione e non quella della

cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio o della pubblicazione

nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se tuttavia le difficoltà

finanziarie che hanno in conclusione causato il fallimento risalgono al periodo

in cui la persona in questione deteneva ancora tale funzione, la sua esclusione

dalla cerchia degli aventi diritto all’IDI ai sensi dell’articolo 51 capoverso

2.

LADI si estende anche al periodo successivo al suo ritiro dal consiglio

d’amministrazione. (…)” (sottolineature a

opera del redattore).

2.6

Nella presente

fattispecie è incontestato che la signora __________, moglie del ricorrente,

sia stata iscritta al RC in qualità di amministratrice unica con diritto di

firma individuale dell’impresa di costruzioni __________ dal 27 ottobre 2010 al

25.

gennaio 2013 (cfr. doc. I; estratto RC

reperibile al sito internet www.zefix.ch).

RI 1 è stato

impiegato presso la __________ in qualità di tecnico edile e capo muratore dal

1° gennaio 2011 al 29 aprile 2014 (cfr. doc. 27; 28), data in cui la società è

stata dichiarata fallita dalla Pretura del distretto di __________ (cfr. doc.

30).

L’8 maggio 2014, a seguito del fallimento della __________, il ricorrente ha inoltrato alla Cassa una richiesta

di indennità per insolvenza per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014 in cui ha lavorato senza percepire lo stipendio (cfr. doc. 27).

La moglie dell’assicurato

anch’ella nella medesima situazione, ha fatto lo stesso (cfr. doc. 23f).

La Cassa,

con decisione del 22 maggio 2014 (cfr. doc. 5), poi confermata su opposizione, ha

negato a __________ il diritto alle indennità per insolvenza poiché a gennaio

2013, mese in cui ella ha dimissionato dal CdA della società, la grave

situazione debitoria della __________ non poteva esserle sconosciuta. Di

conseguenza, anche al qui ricorrente è stato negato il diritto alle indennità

per insolvenza ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 ultima frase LADI (cfr. doc. 6;

A1).

Il

ricorrente dal canto suo non condivide la posizione dell’amministrazione. Egli

ritiene che a partire dal momento dell’uscita della moglie dal CdA, ossia al

più tardi il 25 gennaio 2013, i motivi personali di esclusione dal diritto

all’indennità per insolvenza di cui all’articolo 51 cpv. 2 LADI non possano più

essergli opposti (cfr. doc. I). Al riguardo il rappresentante dell’assicurato

precisa che il periodo in cui l’attività lavorativa di RI 1 presso la __________

si è sovrapposto con la carica di amministratrice unica ricoperta dalla moglie

in seno alla SA, sia limitato al mese di gennaio 2013, ultimo mese in cui __________

era amministratrice dell’impresa di costruzioni (cfr. doc. I pag. 4). Pertanto,

il ricorrente pretende che almeno per i successivi tre mesi in cui avrebbe

lavorato presso l’ex datore di lavoro prima del fallimento, egli debba avere

diritto alle indennità per insolvenza (cfr. doc. I pag. 5 e 6).

2.7

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale rileva dapprima che il patrocinatore del ricorrente

sostiene a torto che dopo le dimissioni della moglie dal CdA della società, RI

1.

abbia lavorato presso l’ex datore di lavoro per un periodo di tre mesi.

Al riguardo

va osservato che, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.4; 2.5.), la

giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che per l’esclusione dal

consiglio di amministrazione di una SA è determinante la data del ritiro

effettivo dal consiglio di amministrazione ossia dal momento in cui le

dimissioni diventano effettive (cfr. consid. 2.4.; 2.5.; al riguardo cfr. anche

Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, ed Schulthess,

Ginevra – Zurigo – Basilea 2014, ad art. 31, pag. 349).

RI 1 nell’atto di opposizione ha indicato che la

moglie con scritto del 20 dicembre 2012 aveva inoltrato le sue dimissioni dal

CdA per la fine dell’anno 2012 (cfr. doc. 4 pag. 2; 20).

Tuttavia, nel

caso in esame non si ravvisano all’inserto elementi atti a dimostrare che le

dimissioni della moglie del ricorrente per la fine del mese di dicembre 2012,

di cui allo scritto del 20 dicembre 2012 (cfr. doc. 20), siano state

validamente notificate alla __________, non essendo tale documento

controfirmato per accettazione o perlomeno per ricevuta da un organo societario

(cfr. doc. 20). Pertanto, facendo difetto ogni prova a favore della ricezione

delle dimissioni della carica di amministratrice unica di __________ per il 31

dicembre 2012, quale data determinante per l’uscita dal CdA occorre prendere in

considerazione quella della cancellazione dell’iscrizione al RC, ovvero il 25

gennaio 2013 (in questo senso cfr. STF 8C_134/2007 del 25 febbraio 2008,

consid. 3.1.).

A tal

proposito giova evidenziare che, comunque, l’insorgente nel suo atto ricorsuale

non pretende il contrario, anzi, anch’egli ha collocato la data di uscita della

moglie dal CdA al 25 gennaio 2013 (cfr. doc. I pag. 4).

In ogni

caso, come si vedrà meglio in seguito, anche ammettendo che le dimissioni dal

CdA di __________ siano divenute effettive già per la fine del mese di dicembre

2012.

come sostenuto nell’opposizione (cfr. doc. 4 pag. 2), nulla cambierebbe

all’esito della presente vertenza.

Questo

Tribunale rileva che, sia che __________ abbia lasciato il CdA a fine dicembre 2012

oppure il 25 gennaio 2013, resta il fatto che il ricorrente ha lavorato presso

la __________ fino alla data del fallimento di quest’ultima, ossia il 29 aprile

2014.

(cfr. doc. 30).

Pertanto

complessivamente RI 1, dopo l’uscita della moglie dal CdA, è stato impiegato

presso l’ex datore di lavoro per un periodo superiore a un anno e non per soli

tre mesi come da lui sostenuto.

Ad ogni modo,

il fatto che RI 1 sia stato impiegato presso la __________ per più di un anno

dopo le dimissioni della moglie dal CdA della SA non è d’ausilio al ricorrente.

In effetti,

dalle tavole processuali emerge in maniera chiara che __________, in qualità di

amministratrice unica della __________, al momento dell’uscita dal CdA era a

conoscenza della precaria situazione debitoria della società.

Questa

conclusione s’impone avantutto dall’analisi degli estratti delle esecuzioni in

corso a carico della __________ ottenuti dalla Cassa nel maggio 2014 nell’ambito

delle verifiche del diritto alle indennità per insolvenza del ricorrente e di __________

(cfr. doc. 23 e 23f).

Da tale

estratto del 16 maggio 2014 (cfr. doc. 23) emerge che fino al 25 gennaio 2013

le procedure esecutive nei confronti della __________ ammontavano a fr.

142'894.08, tra cui una comminatoria di fallimento per un credito di fr.

45'058.35, il tutto a fronte di un capitale sociale liberato di fr. 50'000.--

(cfr. estratto RC reperibile al sito internet www.zefix.ch).

Per questa

ragione, appare evidente che al momento dell’uscita dal CdA, la grave

situazione finanziaria della società che in seguito ne ha causato il fallimento (al riguardo giova constatare che dall’estratto delle

esecuzioni in corso, doc. 23, risulta che dopo l’uscita dal CdA della moglie la

situazione debitoria della SA ha continuato a deteriorarsi accumulando fino al

suo fallimento ben quaranta esecuzioni per complessivi fr. 287'889.65) era ben nota all’allora amministratrice unica e moglie

dell’assicurato.

Anche

ammettendo che le dimissioni dal CdA di __________ fossero divenute effettive

già per la fine del mese di dicembre 2012, nulla cambierebbe all’esito della

presente vertenza posto che già a quella data la SA era oggetto di procedure esecutive a suo carico per fr. 85'595.-- (tra cui una comminatoria di fallimento

per fr. 45'058.35; cfr. doc. 23) e che quindi la grave situazione finanziaria

della __________ era a lei ben nota già nel dicembre 2012.

Del resto,

tale conclusione si giustifica anche alla luce delle considerazioni dell’assicurato

stesso esposte sia in sede di opposizione, che nell’atto ricorsuale. In

effetti, il rappresentante legale del ricorrente, ha affermato che __________ i,

durante la sua attività di amministratrice unica della __________, nonostante

avesse fatto il possibile per ripristinare la grave situazione debitoria della

SA preoccupandosi di pagare nei limiti del possibile le sue posizioni debitorie,

resasi conto che i suoi sforzi erano comunque vani, ha dato le dimissioni dal

CdA (cfr. doc. 4 pag. 1; I pag. 3 e 6).

Questa Corte

non mette in dubbio la diligenza con cui la signora __________ ha svolto il proprio

compito di amministratrice unica della SA e gli sforzi profusi per cercare di

sanare la situazione debitoria della società. Ciò risulta, tuttavia,

ininfluente. Si ricorda infatti che la giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. STF 8C_705/2007 del 6 maggio 2008) ha stabilito che non è necessario per

negare il diritto alle indennità per insolvenza che l’assicurato, ex membro del

CdA, sia responsabile del fallimento della società. Determinante è invece che

l’assicurato al momento dell’uscita dal CdA fosse a conoscenza delle difficoltà

economiche della SA che ne hanno in seguito provocato il fallimento.

Nel caso in

esame, emerge proprio dalle affermazioni del ricorrente stesso che sua moglie

al momento dell’uscita dal CdA, era perfettamente a conoscenza della grave

situazione finanziaria della società, in relazione alla quale, prima di dare le

dimissioni dal CdA, si è prodigata per un tentativo di risanamento rivelatosi

poi inefficiente (cfr. doc. 4 pag. 1; I pag. 3 e 6).

In esito a

quanto precede, alla luce della prassi e della giurisprudenza federale e

cantonale riprodotta ai considerandi precedenti, questo Tribunale trae la

conclusione che, nonostante la funzione di amministratrice unica di __________

in seno alla __________ si sia conclusa alla fine del 2012 o al più tardi il 25

gennaio 2013, ella a quel momento era a conoscenza della difficile situazione

finanziaria della società che ne ha, in definitiva, provocato il fallimento. Quindi,

conformemente alla giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 135 del 31 gennaio 2000,

alla STF 8C_705/07 del 6 maggio 2008 e al punto 5 della Direttiva della SECO sulla

Prassi LADI ML/AD 2004/1, l’esclusione della moglie dalla cerchia degli aventi

diritto all’indennità per insolvenza ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LADI deve

essere estesa anche per il periodo successivo al suo ritiro dal CdA.

Di conseguenza, in

conformità con l’ultima frase del predetto articolo di legge e

indipendentemente dal fatto che il ricorrente dopo l’uscita della moglie dal

CdA abbia lavorato presso la __________ ancora per un periodo di più di un anno

- periodo in cui la stessa ha comunque continuato ad accumulare debiti fino al

suo fallimento (cfr. doc. 23) -, il diritto alle indennità per insolvenza deve

essere negato anche a RI 1.

Pertanto, la decisione su

opposizione del 24 giugno 2014 deve, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

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