38.2014.45
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1 dicembre 2014Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.45
MP/RS
Lugano
1 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 giugno 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 24 giugno 2014 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 22 maggio 2014 (cfr. doc. 3) con il quale aveva negato ad RI
1 il diritto alle indennità per insolvenza ex art. 51 segg. LADI, in ragione
del mancato rispetto dell’obbligo generale di diminuire il danno (cfr. doc. A).
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’erogazione delle indennità
per insolvenza richieste (cfr. doc. I).
Il patrocinatore della
ricorrente sostiene che all’assicurata non si possa rimproverare di non aver
fatto il possibile per recuperare il suo credito salariale.
In particolare il legale
dell’assicurata sostiene che quest’ultima non si sarebbe mai disinteressata
della sua situazione, soprattutto per quanto riguarda il periodo susseguente
alla fine del rapporto di lavoro. Ella si sarebbe preoccupata, dapprima, al
termine del suo rapporto di lavoro, di far sottoscrivere una lettera di
riconoscimento di debito all’amministratore unico della sua datrice di lavoro,
nella quale quest’ultima si sarebbe impegnata a versare entro il 30 aprile 2013
Fatti
i salari di novembre e dicembre 2012, la tredicesima del 2012 e i salari di
gennaio e febbraio 2013 comprensivi della parte di tredicesima relativa al
2013. Considerato il mancato pagamento entro il termine stabilito, l’insorgente
sostiene poi di aver sollecitato per iscritto alla __________ il pagamento del
credito salariale a tre riprese e, meglio, il 15 maggio, il 20 giugno e il 19
agosto 2013, prima di presentare all’ UE di __________, il 12 settembre 2013,
una domanda di esecuzione nei confronti dell’ex datore di lavoro per un importo
di fr. 22'516.56 più interessi al 5% a far tempo dal 31 dicembre 2012 (cfr.
doc. I pag. 3 e 5).
L’insorgente ha poi
precisato di non aver avviato prima una procedura di esecuzione nei confronti
della __________ per tre ragioni, ossia:
" (…)
a) in primo luogo
l’indigenza del (recte: della) ricorrente che, già per il fatto che non
disponeva regolarmente dello stipendio, non poteva permettersi il ricorso ad un
legale;
b) il fatto che
l’insolvenza della società fosse oramai un fatto notorio e che si sapeva che la
stessa sarebbe a breve fallita;
c) la speranza di
comunque ricevere un salario o parte di esso così come è avvenuto in passato
per il fatto che si riteneva che ogni e qualsiasi eventuale entrata sarebbe
dapprima stata devoluta alla dipendente ritenuto che il suo era un credito
privilegiato."
(cfr. doc. I pag. 6)
Inoltre, il rappresentante
della ricorrente, sempre a proposito del “ritardo” con cui è stato spiccato il
precetto esecutivo, afferma che:
" (…)
Il fatto che lo stesso funzionario dell’Ufficio esecuzione e
fallimento abbia sconsigliato alla ricorrente di inoltrare un precetto
esecutivo poiché ve ne erano già molti da parte di fornitori non pagati e che
quindi sarebbe andato perso anche l’importo anticipato per le tasse di precetto
deve essere tenuto in giusta considerazione."
(cfr. doc. I pag. 6).
1.3. Nella sua risposta di causa
del 2 ottobre 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:
a) in data 01
gennaio 2010 la ricorrente ha iniziato la propria attività lavorativa presso la Spettabile __________ in qualità di corporate manager;
b) l'attività si è protratta fino al 28 febbraio 2013;
c) la Signora RI 1 non è stata retribuita per il periodo di lavoro svolto dal 01 novembre 2012 al
28 febbraio 2013;
d) agli atti
risulta che la Signora RI 1, nel periodo successivo alla cessazione
dell’attività lavorativa, ha proceduto ad inoltrare tre richiami di pagamento,
di cui i primi due per lettera semplice mentre l’ultimo per raccomandata a
mano. Da un controllo degli stessi si rileva che il primo scritto, datato 15
maggio 2013, intimava al datore di lavoro il pagamento entro e non oltre il 31
maggio 2013. Il secondo richiamo è stato inoltrato, per lettera semplice,
unicamente il giorno 20 giugno 2013 intimando quale termine di pagamento dei
salari arretrati il giorno 30 giugno 2013 (per la prima rata). Malgrado non sia
stato corrisposto alcun acconto/rata, il terzo richiamo è stato trasmesso
unicamente il 19 agosto 2013, seguito poi dal precetto esecutivo spiccato in
data 12 settembre 2013;
e) A mente
della Cassa, la ricorrente non ha rivendicato in maniera incisiva le proprie pretese
salariali;
f) Giova
ricordare che la ricorrente non percepiva il salario già dal 01 novembre 2012 e
che, a mente della Cassa, i due richiami posta semplice e il terzo raccomandata
a mano non possono ottemperare a quanto indicato dall’art. 55 cpv. 1 LADI.
Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che la Signora RI
1, dopo aver cessato l'attività il 28 febbraio 2013, non abbia salvaguardato i
suoi interessi rivendicando i crediti salariali non ancora pagati in maniera
incisiva. (…)" (cfr. doc. III)
1.4. Con scritto del 17 settembre 2014 l'assicurata, per il tramite del suo rappresentante, ha trasmesso al TCA ulteriori mezzi di
prova a sostegno della propria tesi (cfr. doc. V; G1-2).
1.5. Il 26 settembre 2014 la Cassa si è riconfermata nelle sue tesi e allegazioni (cfr. doc. VII).
Il doc. VII è stato
prontamente trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
Considerandi
2.1
L’oggetto del contendere è
circoscritto alla questione di sapere se la Cassa fosse legittimata a negare ad RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza previste all’art. 51 e segg.
LADI.
Più
precisamente andrà valutato se rettamente oppure no la Cassa ha considerato insufficienti e intempestivi gli sforzi intrapresi dall’assicurata per
recuperare il suo credito salariale nei confronti dell’ex datore di lavoro.
2.2
L’art. 55 cpv. 1 LADI prevede
che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l’obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all’art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro, quando il datore di lavoro non versa – o non versa
interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.
L’obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo
scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo
caso. Non si esige necessariamente che l’assicurato avvii senza indugio
un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un’azione contro
quest’ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo inequivocabile e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all’indennità per
insolvenza, l’assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l’incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia i grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03
del 2 settembre 2003 l’Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato
l’obbligo di ridurre il danno l’assicurato che aveva rivendicato il versamento
del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2005, pubblicata in DLA 2007 p. 49 seg., l’Alta Corte ha
stabilito che l’obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all’art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l’assicurato ha violato l’obbligo di
diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l’assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l’assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura d’esecuzione o intentando
un’azione legale contro di lui.
In un’altra sentenza
8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2012 p. 46 seg., il
Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato
da una violazione dell’obbligo di ridurre il danno secondo l’art. 55 cpv. 1
LADI presuppone che si possa rimproverare all’assicurato una colpa intenzionale
o una grave negligenza. L’assicurato che fa valere soltanto oralmente dei
crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave
negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che
abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la
situazione.
In una sentenza
8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di fare valere le sue pretese salariali.
In una
sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la
necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere
in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una
pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno, rilevando:
" 5.
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des
faits ainsi qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir
que sur la base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la
conclusion d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle
l'employeur s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure
écrite du 11 janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la
transaction dans les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois
de juin 2011 et le mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer
qu'il n'avait pas rempli son obligation de réduire le dommage.
6.
En l'espèce, les rapports de travail ont
initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques.
L'assuré a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au
31.
janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par
laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires
afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13
ème salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a
mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que
fixés dans la convention du 7 février 2011.
Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin
2011.
et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif.
L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au
regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de
réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette
période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces
interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire
le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre
2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la
juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de
démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de
l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à
l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Mal fondé, le recours doit être rejeté."
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014
ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha
violato l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di
fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una
sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Infine, in
una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226
seg., il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto
all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve
portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il
datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura
d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti
comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto
dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una
situazione di inattività di lunga durata.
2.3
La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che
deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire
le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8
agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° p. 61), sulla Prassi ML/AD
2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
" Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro
1.
Secondo
l’art. 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di
averlo surrogato nella procedura.
Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
2.
Secondo la
giurisprudenza federale, l’insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all’IDI.
In merito alla questione di sapere a
quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i
crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per
giustificare ancora un diritto all’IDI se viene avviata una procedura di
esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un
termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all’IDI potrebbe
rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall’articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l’unico limite temporale del diritto all’indennità per
insolvenza.
3.
Per contro,
il versamento dell’IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall’obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell’articolo 55 capoverso 1 LADI.
4.
Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5.
Di
conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6.
In linea di
massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non versa più
il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di
subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è
possibile attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per
realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto
di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi
crediti salariali per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.
Dopo lo scioglimento del rapporto di
lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato adempie
l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della
rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in
quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non
ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo
momento, è definitivamente sicura che non esiste più certezza di incassare i
crediti salariali.
Dalla giurisprudenza sviluppata finora
risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro
costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il danno.”
2.4
Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che l'assicurata ha lavorato per la __________ in
qualità di Corporate Manager dal 1 gennaio 2010 fino al 28 febbraio 2013 (cfr.
doc. 24) e che è stata membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal
12.
novembre 2009, data della fondazione della società, al 29 ottobre 2012, data
in cui il signor __________ è diventato amministratore unico della SA (cfr.
estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
La società in cui
l’assicurata era impiegata e membro del CdA era inizialmente iscritta al RC con
la ragione sociale __________, poi __________ per modifica statutaria del __________
2012.
(cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Dagli elementi all’inserto
si evince inoltre che la ricorrente è stata membro del CdA anche della __________
(società poi diventata __________ e fallita il __________ 2011) dalla sua
fondazione avvenuta il 7 aprile 2009 al 27 ottobre 2009, data in cui il signor __________
ne è diventato liquidatore (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
La ricorrente non ha
ricevuto il salario per i mesi di novembre e dicembre 2012, gennaio e febbraio
2013.
come pure la tredicesima mensilità per il 2012 e per i due mesi in cui ha
lavorato nel 2013, cosicché, il 28 febbraio 2013, al termine della sua attività
lavorativa, ella ha fatto sottoscrivere una lettera di riconoscimento di debito
alla __________ in cui quest’ultima si impegnava a saldare gli arretrati entro
il 30 aprile 2013 (cfr. doc. B).
Visto che l’ex datore di
lavoro non ha provveduto a corrisponderle quanto dovuto entro i termini,
l’assicurata ha sollecitato il pagamento per iscritto in tre occasioni. La
prima volta il 15 maggio 2013 per posta semplice (cfr. doc. C), la seconda,
sempre per posta semplice, il 20 giugno 2013 (cfr. doc. D) e la terza tramite
raccomandata consegnata a mano in data 19 agosto 2013 (cfr. doc. E).
Il 12 settembre 2013
l’assicurata ha fatto spiccare a carico dell’ex datore di lavoro un precetto
esecutivo con richiesta di pagamento per i salari e le tredicesime arretrati
per un importo complessivo fr. 22'516.54, oltre interessi al 5% a far tempo dal
31.
dicembre 2012 (cfr. doc. F).
La Pretura di __________ ha pronunciato il fallimento della __________ con decreto del __________
novembre 2013 (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Il 20 marzo 2014 la Cassa ha ricevuto da RI 1 la domanda d’indennità per insolvenza (cfr. doc. 24).
L’amministrazione, con
decisione del 22 maggio 2014 (cfr. doc. 8), poi confermata con decisione su
opposizione del 24 giugno 2014 (cfr. doc. A), ha negato all’assicurata il
diritto all’indennità per insolvenza, in quanto ella avrebbe violato l’obbligo
di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
L’insorgente dal canto
suo, sostiene di aver intrapreso tempestivamente tutti i passi necessari per
ridurre il danno e di non essere rimasta inattiva, riferendosi alla lettera di
riconoscimento di debito del 28 febbraio 2013 che ha fatto sottoscrivere alla __________,
ai richiami scritti del 15 maggio, del 20 giugno e del 19 agosto 2013 e al
precetto esecutivo del mese di settembre 2013. Inoltre, la ricorrente precisa
di aver atteso fino al 12 settembre 2013 prima di avviare la procedura
esecutiva nei confronti dell’ex datore di lavoro in quanto, da un lato, aveva
valutato che le speranze di recuperare i salari erano concrete, dall’altro, le
era stato consigliato sia dal suo legale di fiducia, che da un funzionario dell’UE
appositamente interpellato che promuovere una procedura esecutiva sarebbe stato
prematuro, considerato il rischio di incrinare definitivamente i rapporti con
l’ex datore di lavoro e che, vista la grave situazione debitoria di
quest’ultimo un precetto esecutivo sarebbe stato “denaro buttato” (cfr. doc. I;
2).
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi,
questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall'assicurata per ottenere
quanto dovuto siano insufficienti.
Infatti, è vero che RI 1 ha
fatto sottoscrivere all’ex datore di lavoro, al termine dell’attività
lavorativa, una lettera di riconoscimento di debito con promessa di pagamento
dei salari arretrati e fissando la scadenza del versamento a fine aprile 2013
(cfr. doc. B).
È altrettanto vero,
tuttavia, che scaduto infruttuosamente il termine di pagamento assegnato,
l’assicurata, a partire da inizio maggio 2013, avrebbe dovuto agire in maniera
più incisiva nei confronti dell’ex datore di lavoro.
Questa conclusione
s’impone, in primo luogo, alla luce del fatto che la ricorrente aveva percepito
l’ultimo stipendio soltanto a fine ottobre 2012 e aveva lavorato senza essere
pagata per ulteriori quattro mesi.
Inoltre, gli sforzi
compiuti dalla ricorrente risultano manifestamente insufficienti, anche in considerazione
del fatto che ella stessa ha affermato che era ben consapevole della situazione
di indebitamento della società, la quale non era in grado di far fronte ai
propri debiti (cfr. doc. 2 pag. 1). L’assicurata ha precisato di aver preparato
di propria iniziativa la dichiarazione di riconoscimento di debito con promessa
di pagamento del suo credito salariale e, in seguito, di averla fatta
appositamente sottoscrivere all’amministratore unico della __________, proprio
per tutelarsi dalla situazione di indebitamento notorio dell’azienda (cfr. doc.
2.
pag. 1 in fine; B). In simili circostanze, questa Corte ritiene che, scaduto
infruttuoso il termine di pagamento fissato al 30 aprile 2013, l’assicurata
avrebbe dovuto, senza ritardo, avviare una procedura esecutiva e/o giudiziaria
nei confronti della sua debitrice.
Peraltro, questa
conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che già nel primo sollecito
scritto del 15 maggio 2013 non inviato per raccomandata (cfr. doc. C), RI 1 ha
indicato di aver tentato più volte di mettersi in contatto con il signor __________
della __________ al fine di reclamare il pagamento dei salari arretrati, ma che
quest’ultimo non voleva mai riceverla. Di conseguenza, posto che l’ex datore di
lavoro non ha dato seguito al pagamento del dovuto entro il termine stabilito e
considerato, soprattutto, che quest’ultimo si sottraeva volontariamente alle
visite dell’assicurata che giungeva presso la sede aziendale per reclamare i
salari dovuti (cfr. doc. C; D; E), mal si comprende come l’assicurata non abbia
messo in atto dei provvedimenti più concreti, già a partire dal momento in cui
si era resa conto che l’amministratore unico della __________ non intendeva
riceverla e di conseguenza, non voleva (o non poteva) pagarle i salari arretrati.
Nemmeno gli ulteriori
richiami scritti, né il precetto esecutivo fatto spiccare soltanto il 12
settembre 2013, possono essere ritenuti dei provvedimenti sufficientemente
incisivi per recuperare il credito salariale.
Si osserva al riguardo che
nel primo richiamo scritto del 15 maggio 2013, l’assicurata aveva concesso alla
__________ un nuovo termine di pagamento scadente il 31 maggio 2013 (cfr. doc.
C). Tuttavia, ella ha atteso ancora fino al 20 giugno 2013 prima di sollecitare
nuovamente il pagamento del dovuto, inviando un richiamo per posta semplice
(cfr. doc. D). Oltretutto, va rilevato che anche in quella circostanza
l’assicurata ha nuovamente rimproverato all’amministratore unico della __________
di non farsi trovare e di sottrarsi volontariamente ai tentativi da lei
intrapresi per recuperare il credito. Nondimeno, ella ha concesso all’ex datore
di lavoro un ulteriore termine di pagamento rateale, con ultima scadenza al 31
luglio 2013 (cfr. doc. D), senza avviare una procedura esecutiva che in simili
condizioni era senz’altro opportuna, come visto, già a partire dal mese di
maggio 2013.
Il precetto esecutivo del
12.
settembre 2013 (cfr. doc. F), essendo stato fatto spiccare dall’assicurata
in seguito alla scadenza infruttuosa dell’ennesimo termine di pagamento
concesso nel terzo e ultimo richiamo scritto del 19 agosto 2013 (cfr. doc. E),
ossia oltre sei mesi dopo la fine del rapporto di lavoro, non soddisfa i
criteri dell’art. 55 cpv. 1 LADI e della relativa giurisprudenza (cfr. consid.
2.2
e 2.3.).
Inoltre dagli atti emerge
che, durante il periodo tra il 1° novembre 2012 e il 28 febbraio 2013 in cui l’assicurata ha lavorato presso la __________ senza ricevere lo stipendio, ella non ha
messo in atto nessun provvedimento volto a recuperare il dovuto.
Al riguardo giova ribadire
che secondo giurisprudenza costante, l’obbligo di ridurre il danno a carico del
lavoratore, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di impiego, quando
il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il
lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita (cfr. STFA pubblicata in DLA
2002.
pag. 190 seg.).
Non avendo agito in
maniera più incisiva, la ricorrente non ha quindi dato segnali inequivocabili
che permettessero alla Cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma
intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati.
Il TCA ritiene, dunque,
che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave dell’obbligo di ridurre il
danno previsto all’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr.8C_211/2014 del 17
luglio 2014;8C_364/2012 del 24 agosto 2012 STCA 38.2014.4
del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14
dicembre 2010).
2.6
Gli argomenti ricorsuali di RI
1.
volti a giustificare l’attesa fino al 12 settembre 2013 prima dell’avvio
della procedura esecutiva non meritano, del resto, di essere seguiti (cfr. doc.
I pag. 6; 2).
In effetti, in primo luogo
va sottolineato che il fatto che la difficile situazione debitoria della __________
fosse notoria, non è certamente di ausilio all’assicurata. Anzi, se realmente
ella sapeva che l’ex datore di lavoro sarebbe fallito a breve (cfr. doc. I pag.
6), a maggior ragione s’imponeva di far valere in maniera più concreta il
credito salariale.
Nondimeno, la documentazione
fornita dall’insorgente in corso di causa a dimostrazione del fatto che già in
passato, in ragione di problemi di liquidità della società le era successo di
ricevere il salario mensile con alcuni giorni di ritardo (cfr. doc. V+G1-2),
non giustifica comunque l’attesa di oltre sei mesi dal termine dell’attività
lavorativa prima di intraprendere vie più concrete nei confronti dell’ex datore
di lavoro per incassare i ben quattro stipendi arretrati.
Inoltre, non può essere
tenuta in considerazione la situazione d’indigenza della ricorrente,
relativamente al costo delle spese legali e esecutive che avrebbe dovuto
sopportare per mettere in atto più tempestivamente delle misure incisive nei
confronti dell’ex datore di lavoro (cfr. doc. I pag. 6).
Tale argomento appare
privo di fondamento già per il solo fatto che l’assicurata per la preparazione
e l’invio della domanda d’esecuzione del 12 settembre 2013 non ha fatto capo a
nessun rappresentante legale (cfr. doc. F). Ella avrebbe quindi potuto ottemperare
all’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI facendo
spiccare tempestivamente, ossia già a partire dal mese di maggio 2013, un
precetto esecutivo a carico della debitrice, senza affidarsi a un legale.
L’asserita indigenza della
ricorrente nel periodo in questione, oltre a non essere stata comprovata, non
è, agli occhi del TCA, un argomento atto a giustificare né il ritardo
nell’invio del precetto esecutivo, né il fatto di non aver intrapreso dei
provvedimenti più concreti per recuperare i salari arretrati. In effetti, da
una parte, si osserva che le tasse e spese di precetto che ammontano a
complessivi fr. 215.15 (cfr. doc. F) non consistono comunque in un importo
eccessivamente elevato e che, di conseguenza, come - del resto - ha dimostrato di
poter affrontare tale spesa nel settembre 2012, l’assicurata avrebbe potuto
presentare domanda di esecuzione tempo prima, senza attendere oltre sei mesi
dal termine del rapporto di lavoro. Dall’altra, l’insorgente avrebbe in ogni
caso potuto, anche senza l’ausilio di un legale e prescindendo dall’invio del
precetto esecutivo, avviare tempestivamente una vertenza giudiziaria nei
confronti dell’ex datore di lavoro per l’incasso dei salari, la cui procedura sia
conciliativa che decisionale, considerato il valore di causa inferiore a fr.
30'000.--, sarebbe stata gratuita, come previsto dagli articoli 113 cpv. 2
lett. c e 114 lett. c del nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in
vigore il 1° gennaio 2011 (al riguardo cfr. STCA 38.2013.21 consid. 2.7.).
Nemmeno va tutelata la
posizione dell’assicurata in considerazione dell’asserito consiglio ricevuto
dal funzionario dell’UE di non inoltrare il precetto esecutivo, poiché ve ne
erano già molti altri da parte di fornitori non pagati, e di continuare a
sollecitare il pagamento all’ex datore di lavoro, sperando che prima o poi
avvenisse (cfr. doc. I pag. 6; 2 pag. 2).
A prescindere dal fatto
che tale allegazione non è stata minimamente comprovata dall’insorgente e che,
di conseguenza, essa va trattata alla stregua di mera allegazione di parte, si
osserva che, comunque sia, nel caso concreto la tutela della buona fede non può
essere concessa.
Infatti, un’informazione
sbagliata fornita da un’autorità permette la tutela della buona fede, principio
ancorato all’art. 9 Cost., se - tra le altre condizioni cumulative - l’autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze (cfr. STF
9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre
2005, consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C
218/03 del 28 gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121
V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag.
120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983
pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3,
RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63;
Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de
droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Ora,
nella presente fattispecie il funzionario verso il quale si è rivolta
l’assicurata per ottenere tali informazioni era certamente competente per
impartire consigli per quanto attiene alla LEF e sull’opportunità nel caso
concreto di spiccare un precetto esecutivo a carico della __________. Egli non
lo era invece per quanto attiene al diritto alle indennità per insolvenza
previste all’art. 51 segg. LADI. Per ottenere indicazioni utili a tal fine,
l’assicurata avrebbe infatti dovuto rivolgersi all’amministrazione competente,
ossia alla Cassa, la quale, a norma dell’art. 27 LPGA sarebbe stata tenuta ad
informare e a consigliare l’assicurata circa i diritti e gli obblighi previsti
dalla LADI relativamente alle prestazioni di insolvenza, in particolare, sulle
condizioni poste dall’art. 55 cpv. 1 LADI, ciò che la ricorrente non pretende
comunque di aver fatto.
Al riguardo giova
segnalare che in dottrina, Boris Rubin (Commentaire de la loi sur l’assurance –
chômage, ed. Schulthess, Ginevra –Zurigo – Basilea 2014, ad. art. 55, pag.
441), rileva quanto segue:
" La sanction en cas de l’obligation de diminuer le dommage est radicale
(perte du droit), de sorte que la portée du devoir de reinsegner er de
conseiller les personne intéressées (art. 27 LPGA et art. 19 OACI) au sujet de
leur devoir de diminuer le dommage à l’assurance est large (v. 17 N 50 ss). Il
convient de préciser toutefois que le devoir de renseigner er de conseiller au
sens des deux dispositions précitées oblige les organes d’exécution de
l’assurance chômage et non par exemple l’office de poursuite et des
faillites (v. 17 N 53). (sottolineature
a opera del redattore).
Infine, per quanto
concerne l’asserzione di RI 1 espressa nell’allegato di opposizione del 17
giugno 2014 (cfr. doc. 2), secondo cui anche il suo legale di fiducia le
avrebbe sconsigliato di intraprendere la via esecutiva nei confronti della __________,
il TCA si limita a ribadire che per costante giurisprudenza, gli assicurati
devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle
quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF
8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio
2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1
dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile
2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre
2006).
2.7
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, occorre concludere che rettamente la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza.
La decisione su
opposizione del 24 giugno 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.8
A titolo abbondanziale va
ricordato che l’art. 51 cpv. 2 LADI stabilisce che non hanno diritto alle
indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un
organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi alla società,
prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un
influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il contenuto dell’art. 51
cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una decisione del 21
maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett.
c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui
all’art. 51 LADI.
Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Questa normativa è stata
introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione
particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr.
Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed.
separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no.
43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In
una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che,
contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c
OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate
dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una sentenza pubblicata
in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per
giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è
escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,
bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in
funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra massima
istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un dirigente
per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua
firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad
esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due
vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori
tecnici.
Le sentenze sopra
menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una
decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130.
Nelle sentenze pubblicate
in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in
SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del
consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b
del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del
consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso
senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui
esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA
C 102/04 del 15 giugno 2005).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_279/2010 dell’8 giugno 2010; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF
8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA
38.2012.78
del 13 maggio 2013 in cui il TCA ha negato il diritto
all'indennità per insolvenza ad un assicurato, iscritto a Registro di commercio
quale socio e gerente con diritto di firma individuale, che deteneva una quota
di fr. 110'000.-- su un capitale sociale di fr. 130'000.--.
La direttiva
sulla Prassi LADI ML/AD 2004/1, pubblicata dalla SECO, relativamente ai
motivi di esclusione dal diritto all’indennità per insolvenza (art. 51 cpv. 2
LADI), al punto 5 esprime che:
" (…)
Per l’esclusione dal consiglio d’amministrazione di una SA è
determinante la data del ritiro effettivo dal consiglio di amministrazione e
non quella della cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio o
della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se tuttavia
le difficoltà finanziarie che hanno in conclusione causato il fallimento
risalgono al periodo in cui la persona in questione deteneva ancora tale
funzione, la sua esclusione dalla cerchia degli aventi diritto all’IDI ai sensi
dell’articolo 51 capoverso 2 LADI si estende anche al periodo successivo al suo
ritiro dal consiglio d’amministrazione.”
(sottolineatura a opera del redattore).
Nella concreta evenienza, RI
1.
è stata membro del CdA della __________ (già __________), dal momento della
sua fondazione, sino al 29 ottobre 2012, data in cui il signor __________ è
diventato amministratore unico della SA (cfr. estratto RC reperibile al sito
internet www.zefix.ch).
Ella ha inoltre lavorato
presso detta società dal gennaio 2010 al 28 febbraio 2013 (cfr. doc. B; consid.
2.4
) senza essere stata pagata per il lavoro svolto negli ultimi quattro mesi
di attività (cfr. doc. 24).
La __________ è poi
fallita il __________ novembre 2013 (cfr. estratto RC reperibile al sito
internet www.zefix.ch).
La stessa ricorrente, sia
in sede di opposizione (cfr. doc. 2 pag. 2), che di ricorso (cfr. doc. I pag.
5), ha d’altronde affermato che anche in passato il suo ex datore di lavoro ha
avuto più volte dei ritardi nel pagamento dei salari a causa di problemi di
liquidità. Tale circostanza è stata peraltro comprovata dall’insorgente con
l’invio al TCA, pendente procedura di ricorso, di due estratti del proprio
conto corrente dei mesi di marzo 2010 e febbraio 2011 (cfr. doc. V+G1-2), periodo
in cui ella era ancora iscritta al RC in qualità di membro del Consiglio di
amministrazione.
In simili circostanze, ci
si potrebbe chiedere, se i problemi finanziari dell’ex datore di lavoro (che ne
hanno in seguito causato il fallimento) risalgano al momento in cui RI 1 era
nel CdA e se, quindi, in concreto all’insorgente non vada negato il diritto
alle indennità per insolvenza anche ex art. 51 cpv. 2 LADI in ragione della sua
posizione in seno alla SA.
Visto l’esito della
vertenza (cfr. 2.7), questa questione, peraltro nemmeno esaminata dalla Cassa,
può tuttavia rimanere irrisolta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti