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Decisione

38.2014.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 dicembre 2014Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i salari di novembre e dicembre 2012, la tredicesima del 2012 e i salari di

gennaio e febbraio 2013 comprensivi della parte di tredicesima relativa al

2013. Considerato il mancato pagamento entro il termine stabilito, l’insorgente

sostiene poi di aver sollecitato per iscritto alla __________ il pagamento del

credito salariale a tre riprese e, meglio, il 15 maggio, il 20 giugno e il 19

agosto 2013, prima di presentare all’ UE di __________, il 12 settembre 2013,

una domanda di esecuzione nei confronti dell’ex datore di lavoro per un importo

di fr. 22'516.56 più interessi al 5% a far tempo dal 31 dicembre 2012 (cfr.

doc. I pag. 3 e 5).

L’insorgente ha poi

precisato di non aver avviato prima una procedura di esecuzione nei confronti

della __________ per tre ragioni, ossia:

" (…)

a) in primo luogo

l’indigenza del (recte: della) ricorrente che, già per il fatto che non

disponeva regolarmente dello stipendio, non poteva permettersi il ricorso ad un

legale;

b) il fatto che

l’insolvenza della società fosse oramai un fatto notorio e che si sapeva che la

stessa sarebbe a breve fallita;

c) la speranza di

comunque ricevere un salario o parte di esso così come è avvenuto in passato

per il fatto che si riteneva che ogni e qualsiasi eventuale entrata sarebbe

dapprima stata devoluta alla dipendente ritenuto che il suo era un credito

privilegiato."

(cfr. doc. I pag. 6)

Inoltre, il rappresentante

della ricorrente, sempre a proposito del “ritardo” con cui è stato spiccato il

precetto esecutivo, afferma che:

" (…)

Il fatto che lo stesso funzionario dell’Ufficio esecuzione e

fallimento abbia sconsigliato alla ricorrente di inoltrare un precetto

esecutivo poiché ve ne erano già molti da parte di fornitori non pagati e che

quindi sarebbe andato perso anche l’importo anticipato per le tasse di precetto

deve essere tenuto in giusta considerazione."

(cfr. doc. I pag. 6).

1.3. Nella sua risposta di causa

del 2 ottobre 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:

a) in data 01

gennaio 2010 la ricorrente ha iniziato la propria attività lavorativa presso la Spettabile __________ in qualità di corporate manager;

b) l'attività si è protratta fino al 28 febbraio 2013;

c) la Signora RI 1 non è stata retribuita per il periodo di lavoro svolto dal 01 novembre 2012 al

28 febbraio 2013;

d) agli atti

risulta che la Signora RI 1, nel periodo successivo alla cessazione

dell’attività lavorativa, ha proceduto ad inoltrare tre richiami di pagamento,

di cui i primi due per lettera semplice mentre l’ultimo per raccomandata a

mano. Da un controllo degli stessi si rileva che il primo scritto, datato 15

maggio 2013, intimava al datore di lavoro il pagamento entro e non oltre il 31

maggio 2013. Il secondo richiamo è stato inoltrato, per lettera semplice,

unicamente il giorno 20 giugno 2013 intimando quale termine di pagamento dei

salari arretrati il giorno 30 giugno 2013 (per la prima rata). Malgrado non sia

stato corrisposto alcun acconto/rata, il terzo richiamo è stato trasmesso

unicamente il 19 agosto 2013, seguito poi dal precetto esecutivo spiccato in

data 12 settembre 2013;

e) A mente

della Cassa, la ricorrente non ha rivendicato in maniera incisiva le proprie pretese

salariali;

f) Giova

ricordare che la ricorrente non percepiva il salario già dal 01 novembre 2012 e

che, a mente della Cassa, i due richiami posta semplice e il terzo raccomandata

a mano non possono ottemperare a quanto indicato dall’art. 55 cpv. 1 LADI.

Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che la Signora RI

1, dopo aver cessato l'attività il 28 febbraio 2013, non abbia salvaguardato i

suoi interessi rivendicando i crediti salariali non ancora pagati in maniera

incisiva. (…)" (cfr. doc. III)

1.4. Con scritto del 17 settembre 2014 l'assicurata, per il tramite del suo rappresentante, ha trasmesso al TCA ulteriori mezzi di

prova a sostegno della propria tesi (cfr. doc. V; G1-2).

1.5. Il 26 settembre 2014 la Cassa si è riconfermata nelle sue tesi e allegazioni (cfr. doc. VII).

Il doc. VII è stato

prontamente trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

Considerandi

2.1

L’oggetto del contendere è

circoscritto alla questione di sapere se la Cassa fosse legittimata a negare ad RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza previste all’art. 51 e segg.

LADI.

Più

precisamente andrà valutato se rettamente oppure no la Cassa ha considerato insufficienti e intempestivi gli sforzi intrapresi dall’assicurata per

recuperare il suo credito salariale nei confronti dell’ex datore di lavoro.

2.2

L’art. 55 cpv. 1 LADI prevede

che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata

in DLA 2002 pag. 190 seg. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

sottolineato che l’obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,

menzionato all’art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del

rapporto di lavoro, quando il datore di lavoro non versa – o non versa

interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.

L’obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo

scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo

caso. Non si esige necessariamente che l’assicurato avvii senza indugio

un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un’azione contro

quest’ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo inequivocabile e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all’indennità per

insolvenza, l’assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere

il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l’incasso del

proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia

che il datore di lavoro sia i grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una sentenza C 121/03

del 2 settembre 2003 l’Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato

l’obbligo di ridurre il danno l’assicurato che aveva rivendicato il versamento

del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato

gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le

modalità con le quali fare valere le sue pretese.

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2005, pubblicata in DLA 2007 p. 49 seg., l’Alta Corte ha

stabilito che l’obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all’art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene

sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le

prestazioni a causa del fatto che l’assicurato ha violato l’obbligo di

diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l’assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l’assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura d’esecuzione o intentando

un’azione legale contro di lui.

In un’altra sentenza

8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2012 p. 46 seg., il

Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato

da una violazione dell’obbligo di ridurre il danno secondo l’art. 55 cpv. 1

LADI presuppone che si possa rimproverare all’assicurato una colpa intenzionale

o una grave negligenza. L’assicurato che fa valere soltanto oralmente dei

crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave

negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che

abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la

situazione.

In una sentenza

8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere

nove mesi prima di fare valere le sue pretese salariali.

In una

sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la

necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere

in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una

pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

In una sentenza

8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha

adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi

salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però

seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

In una sentenza

8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva

violato l'obbligo di ridurre il danno, rilevando:

" 5.

Le recourant invoque une appréciation arbitraire des

faits ainsi qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir

que sur la base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la

conclusion d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle

l'employeur s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure

écrite du 11 janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la

transaction dans les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois

de juin 2011 et le mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer

qu'il n'avait pas rempli son obligation de réduire le dommage.

6.

En l'espèce, les rapports de travail ont

initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques.

L'assuré a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au

31.

janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par

laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires

afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13

ème salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a

mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que

fixés dans la convention du 7 février 2011.

Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin

2011.

et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif.

L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au

regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de

réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette

période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces

interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire

le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre

2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la

juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de

démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de

l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à

l'indemnité en cas d'insolvabilité.

Mal fondé, le recours doit être rejeté."

In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014

ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha

violato l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di

fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una

sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, la nostra Massima Istanza ha ritenuto

insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da

un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di

lavoro emanata dall’’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Infine, in

una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226

seg., il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto

all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve

portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il

datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura

d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti

comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto

dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una

situazione di inattività di lunga durata.

2.3

La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che

deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire

le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° p. 61), sulla Prassi ML/AD

2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

" Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo di diminuire il danno

Articolo: 55 cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro

1.

Secondo

l’art. 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di

averlo surrogato nella procedura.

Successivamente egli deve assistere la

cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

2.

Secondo la

giurisprudenza federale, l’insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all’IDI.

In merito alla questione di sapere a

quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i

crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per

giustificare ancora un diritto all’IDI se viene avviata una procedura di

esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un

termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all’IDI potrebbe

rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che

risultano da rapporti di lavoro previsti dall’articolo 128 cifra 3 CO

costituisce pertanto l’unico limite temporale del diritto all’indennità per

insolvenza.

3.

Per contro,

il versamento dell’IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione

di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata

comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere

alcun influsso. Questa condizione deriva dall’obbligo generale di diminuire il

danno che si concretizza nell’articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere il

proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve

dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano

alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In linea di

massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non versa più

il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di

subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato adempie

l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della

rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in

quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non

ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo

momento, è definitivamente sicura che non esiste più certezza di incassare i

crediti salariali.

Dalla giurisprudenza sviluppata finora

risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro

costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il danno.”

2.4

Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che l'assicurata ha lavorato per la __________ in

qualità di Corporate Manager dal 1 gennaio 2010 fino al 28 febbraio 2013 (cfr.

doc. 24) e che è stata membro del CdA con diritto di firma collettiva a due dal

12.

novembre 2009, data della fondazione della società, al 29 ottobre 2012, data

in cui il signor __________ è diventato amministratore unico della SA (cfr.

estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

La società in cui

l’assicurata era impiegata e membro del CdA era inizialmente iscritta al RC con

la ragione sociale __________, poi __________ per modifica statutaria del __________

2012.

(cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Dagli elementi all’inserto

si evince inoltre che la ricorrente è stata membro del CdA anche della __________

(società poi diventata __________ e fallita il __________ 2011) dalla sua

fondazione avvenuta il 7 aprile 2009 al 27 ottobre 2009, data in cui il signor __________

ne è diventato liquidatore (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

La ricorrente non ha

ricevuto il salario per i mesi di novembre e dicembre 2012, gennaio e febbraio

2013.

come pure la tredicesima mensilità per il 2012 e per i due mesi in cui ha

lavorato nel 2013, cosicché, il 28 febbraio 2013, al termine della sua attività

lavorativa, ella ha fatto sottoscrivere una lettera di riconoscimento di debito

alla __________ in cui quest’ultima si impegnava a saldare gli arretrati entro

il 30 aprile 2013 (cfr. doc. B).

Visto che l’ex datore di

lavoro non ha provveduto a corrisponderle quanto dovuto entro i termini,

l’assicurata ha sollecitato il pagamento per iscritto in tre occasioni. La

prima volta il 15 maggio 2013 per posta semplice (cfr. doc. C), la seconda,

sempre per posta semplice, il 20 giugno 2013 (cfr. doc. D) e la terza tramite

raccomandata consegnata a mano in data 19 agosto 2013 (cfr. doc. E).

Il 12 settembre 2013

l’assicurata ha fatto spiccare a carico dell’ex datore di lavoro un precetto

esecutivo con richiesta di pagamento per i salari e le tredicesime arretrati

per un importo complessivo fr. 22'516.54, oltre interessi al 5% a far tempo dal

31.

dicembre 2012 (cfr. doc. F).

La Pretura di __________ ha pronunciato il fallimento della __________ con decreto del __________

novembre 2013 (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Il 20 marzo 2014 la Cassa ha ricevuto da RI 1 la domanda d’indennità per insolvenza (cfr. doc. 24).

L’amministrazione, con

decisione del 22 maggio 2014 (cfr. doc. 8), poi confermata con decisione su

opposizione del 24 giugno 2014 (cfr. doc. A), ha negato all’assicurata il

diritto all’indennità per insolvenza, in quanto ella avrebbe violato l’obbligo

di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

L’insorgente dal canto

suo, sostiene di aver intrapreso tempestivamente tutti i passi necessari per

ridurre il danno e di non essere rimasta inattiva, riferendosi alla lettera di

riconoscimento di debito del 28 febbraio 2013 che ha fatto sottoscrivere alla __________,

ai richiami scritti del 15 maggio, del 20 giugno e del 19 agosto 2013 e al

precetto esecutivo del mese di settembre 2013. Inoltre, la ricorrente precisa

di aver atteso fino al 12 settembre 2013 prima di avviare la procedura

esecutiva nei confronti dell’ex datore di lavoro in quanto, da un lato, aveva

valutato che le speranze di recuperare i salari erano concrete, dall’altro, le

era stato consigliato sia dal suo legale di fiducia, che da un funzionario dell’UE

appositamente interpellato che promuovere una procedura esecutiva sarebbe stato

prematuro, considerato il rischio di incrinare definitivamente i rapporti con

l’ex datore di lavoro e che, vista la grave situazione debitoria di

quest’ultimo un precetto esecutivo sarebbe stato “denaro buttato” (cfr. doc. I;

2).

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall'assicurata per ottenere

quanto dovuto siano insufficienti.

Infatti, è vero che RI 1 ha

fatto sottoscrivere all’ex datore di lavoro, al termine dell’attività

lavorativa, una lettera di riconoscimento di debito con promessa di pagamento

dei salari arretrati e fissando la scadenza del versamento a fine aprile 2013

(cfr. doc. B).

È altrettanto vero,

tuttavia, che scaduto infruttuosamente il termine di pagamento assegnato,

l’assicurata, a partire da inizio maggio 2013, avrebbe dovuto agire in maniera

più incisiva nei confronti dell’ex datore di lavoro.

Questa conclusione

s’impone, in primo luogo, alla luce del fatto che la ricorrente aveva percepito

l’ultimo stipendio soltanto a fine ottobre 2012 e aveva lavorato senza essere

pagata per ulteriori quattro mesi.

Inoltre, gli sforzi

compiuti dalla ricorrente risultano manifestamente insufficienti, anche in considerazione

del fatto che ella stessa ha affermato che era ben consapevole della situazione

di indebitamento della società, la quale non era in grado di far fronte ai

propri debiti (cfr. doc. 2 pag. 1). L’assicurata ha precisato di aver preparato

di propria iniziativa la dichiarazione di riconoscimento di debito con promessa

di pagamento del suo credito salariale e, in seguito, di averla fatta

appositamente sottoscrivere all’amministratore unico della __________, proprio

per tutelarsi dalla situazione di indebitamento notorio dell’azienda (cfr. doc.

2.

pag. 1 in fine; B). In simili circostanze, questa Corte ritiene che, scaduto

infruttuoso il termine di pagamento fissato al 30 aprile 2013, l’assicurata

avrebbe dovuto, senza ritardo, avviare una procedura esecutiva e/o giudiziaria

nei confronti della sua debitrice.

Peraltro, questa

conclusione è ulteriormente avvalorata dal fatto che già nel primo sollecito

scritto del 15 maggio 2013 non inviato per raccomandata (cfr. doc. C), RI 1 ha

indicato di aver tentato più volte di mettersi in contatto con il signor __________

della __________ al fine di reclamare il pagamento dei salari arretrati, ma che

quest’ultimo non voleva mai riceverla. Di conseguenza, posto che l’ex datore di

lavoro non ha dato seguito al pagamento del dovuto entro il termine stabilito e

considerato, soprattutto, che quest’ultimo si sottraeva volontariamente alle

visite dell’assicurata che giungeva presso la sede aziendale per reclamare i

salari dovuti (cfr. doc. C; D; E), mal si comprende come l’assicurata non abbia

messo in atto dei provvedimenti più concreti, già a partire dal momento in cui

si era resa conto che l’amministratore unico della __________ non intendeva

riceverla e di conseguenza, non voleva (o non poteva) pagarle i salari arretrati.

Nemmeno gli ulteriori

richiami scritti, né il precetto esecutivo fatto spiccare soltanto il 12

settembre 2013, possono essere ritenuti dei provvedimenti sufficientemente

incisivi per recuperare il credito salariale.

Si osserva al riguardo che

nel primo richiamo scritto del 15 maggio 2013, l’assicurata aveva concesso alla

__________ un nuovo termine di pagamento scadente il 31 maggio 2013 (cfr. doc.

C). Tuttavia, ella ha atteso ancora fino al 20 giugno 2013 prima di sollecitare

nuovamente il pagamento del dovuto, inviando un richiamo per posta semplice

(cfr. doc. D). Oltretutto, va rilevato che anche in quella circostanza

l’assicurata ha nuovamente rimproverato all’amministratore unico della __________

di non farsi trovare e di sottrarsi volontariamente ai tentativi da lei

intrapresi per recuperare il credito. Nondimeno, ella ha concesso all’ex datore

di lavoro un ulteriore termine di pagamento rateale, con ultima scadenza al 31

luglio 2013 (cfr. doc. D), senza avviare una procedura esecutiva che in simili

condizioni era senz’altro opportuna, come visto, già a partire dal mese di

maggio 2013.

Il precetto esecutivo del

12.

settembre 2013 (cfr. doc. F), essendo stato fatto spiccare dall’assicurata

in seguito alla scadenza infruttuosa dell’ennesimo termine di pagamento

concesso nel terzo e ultimo richiamo scritto del 19 agosto 2013 (cfr. doc. E),

ossia oltre sei mesi dopo la fine del rapporto di lavoro, non soddisfa i

criteri dell’art. 55 cpv. 1 LADI e della relativa giurisprudenza (cfr. consid.

2.2

e 2.3.).

Inoltre dagli atti emerge

che, durante il periodo tra il 1° novembre 2012 e il 28 febbraio 2013 in cui l’assicurata ha lavorato presso la __________ senza ricevere lo stipendio, ella non ha

messo in atto nessun provvedimento volto a recuperare il dovuto.

Al riguardo giova ribadire

che secondo giurisprudenza costante, l’obbligo di ridurre il danno a carico del

lavoratore, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di impiego, quando

il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il

lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita (cfr. STFA pubblicata in DLA

2002.

pag. 190 seg.).

Non avendo agito in

maniera più incisiva, la ricorrente non ha quindi dato segnali inequivocabili

che permettessero alla Cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma

intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati.

Il TCA ritiene, dunque,

che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave dell’obbligo di ridurre il

danno previsto all’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr.8C_211/2014 del 17

luglio 2014;8C_364/2012 del 24 agosto 2012 STCA 38.2014.4

del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14

dicembre 2010).

2.6

Gli argomenti ricorsuali di RI

1.

volti a giustificare l’attesa fino al 12 settembre 2013 prima dell’avvio

della procedura esecutiva non meritano, del resto, di essere seguiti (cfr. doc.

I pag. 6; 2).

In effetti, in primo luogo

va sottolineato che il fatto che la difficile situazione debitoria della __________

fosse notoria, non è certamente di ausilio all’assicurata. Anzi, se realmente

ella sapeva che l’ex datore di lavoro sarebbe fallito a breve (cfr. doc. I pag.

6), a maggior ragione s’imponeva di far valere in maniera più concreta il

credito salariale.

Nondimeno, la documentazione

fornita dall’insorgente in corso di causa a dimostrazione del fatto che già in

passato, in ragione di problemi di liquidità della società le era successo di

ricevere il salario mensile con alcuni giorni di ritardo (cfr. doc. V+G1-2),

non giustifica comunque l’attesa di oltre sei mesi dal termine dell’attività

lavorativa prima di intraprendere vie più concrete nei confronti dell’ex datore

di lavoro per incassare i ben quattro stipendi arretrati.

Inoltre, non può essere

tenuta in considerazione la situazione d’indigenza della ricorrente,

relativamente al costo delle spese legali e esecutive che avrebbe dovuto

sopportare per mettere in atto più tempestivamente delle misure incisive nei

confronti dell’ex datore di lavoro (cfr. doc. I pag. 6).

Tale argomento appare

privo di fondamento già per il solo fatto che l’assicurata per la preparazione

e l’invio della domanda d’esecuzione del 12 settembre 2013 non ha fatto capo a

nessun rappresentante legale (cfr. doc. F). Ella avrebbe quindi potuto ottemperare

all’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI facendo

spiccare tempestivamente, ossia già a partire dal mese di maggio 2013, un

precetto esecutivo a carico della debitrice, senza affidarsi a un legale.

L’asserita indigenza della

ricorrente nel periodo in questione, oltre a non essere stata comprovata, non

è, agli occhi del TCA, un argomento atto a giustificare né il ritardo

nell’invio del precetto esecutivo, né il fatto di non aver intrapreso dei

provvedimenti più concreti per recuperare i salari arretrati. In effetti, da

una parte, si osserva che le tasse e spese di precetto che ammontano a

complessivi fr. 215.15 (cfr. doc. F) non consistono comunque in un importo

eccessivamente elevato e che, di conseguenza, come - del resto - ha dimostrato di

poter affrontare tale spesa nel settembre 2012, l’assicurata avrebbe potuto

presentare domanda di esecuzione tempo prima, senza attendere oltre sei mesi

dal termine del rapporto di lavoro. Dall’altra, l’insorgente avrebbe in ogni

caso potuto, anche senza l’ausilio di un legale e prescindendo dall’invio del

precetto esecutivo, avviare tempestivamente una vertenza giudiziaria nei

confronti dell’ex datore di lavoro per l’incasso dei salari, la cui procedura sia

conciliativa che decisionale, considerato il valore di causa inferiore a fr.

30'000.--, sarebbe stata gratuita, come previsto dagli articoli 113 cpv. 2

lett. c e 114 lett. c del nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in

vigore il 1° gennaio 2011 (al riguardo cfr. STCA 38.2013.21 consid. 2.7.).

Nemmeno va tutelata la

posizione dell’assicurata in considerazione dell’asserito consiglio ricevuto

dal funzionario dell’UE di non inoltrare il precetto esecutivo, poiché ve ne

erano già molti altri da parte di fornitori non pagati, e di continuare a

sollecitare il pagamento all’ex datore di lavoro, sperando che prima o poi

avvenisse (cfr. doc. I pag. 6; 2 pag. 2).

A prescindere dal fatto

che tale allegazione non è stata minimamente comprovata dall’insorgente e che,

di conseguenza, essa va trattata alla stregua di mera allegazione di parte, si

osserva che, comunque sia, nel caso concreto la tutela della buona fede non può

essere concessa.

Infatti, un’informazione

sbagliata fornita da un’autorità permette la tutela della buona fede, principio

ancorato all’art. 9 Cost., se - tra le altre condizioni cumulative - l’autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze (cfr. STF

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre

2005, consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005, consid. 3.3.1.; STFA C

218/03 del 28 gennaio 2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121

V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag.

120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983

pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3,

RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63;

Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de

droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

Ora,

nella presente fattispecie il funzionario verso il quale si è rivolta

l’assicurata per ottenere tali informazioni era certamente competente per

impartire consigli per quanto attiene alla LEF e sull’opportunità nel caso

concreto di spiccare un precetto esecutivo a carico della __________. Egli non

lo era invece per quanto attiene al diritto alle indennità per insolvenza

previste all’art. 51 segg. LADI. Per ottenere indicazioni utili a tal fine,

l’assicurata avrebbe infatti dovuto rivolgersi all’amministrazione competente,

ossia alla Cassa, la quale, a norma dell’art. 27 LPGA sarebbe stata tenuta ad

informare e a consigliare l’assicurata circa i diritti e gli obblighi previsti

dalla LADI relativamente alle prestazioni di insolvenza, in particolare, sulle

condizioni poste dall’art. 55 cpv. 1 LADI, ciò che la ricorrente non pretende

comunque di aver fatto.

Al riguardo giova

segnalare che in dottrina, Boris Rubin (Commentaire de la loi sur l’assurance –

chômage, ed. Schulthess, Ginevra –Zurigo – Basilea 2014, ad. art. 55, pag.

441), rileva quanto segue:

" La sanction en cas de l’obligation de diminuer le dommage est radicale

(perte du droit), de sorte que la portée du devoir de reinsegner er de

conseiller les personne intéressées (art. 27 LPGA et art. 19 OACI) au sujet de

leur devoir de diminuer le dommage à l’assurance est large (v. 17 N 50 ss). Il

convient de préciser toutefois que le devoir de renseigner er de conseiller au

sens des deux dispositions précitées oblige les organes d’exécution de

l’assurance chômage et non par exemple l’office de poursuite et des

faillites (v. 17 N 53). (sottolineature

a opera del redattore).

Infine, per quanto

concerne l’asserzione di RI 1 espressa nell’allegato di opposizione del 17

giugno 2014 (cfr. doc. 2), secondo cui anche il suo legale di fiducia le

avrebbe sconsigliato di intraprendere la via esecutiva nei confronti della __________,

il TCA si limita a ribadire che per costante giurisprudenza, gli assicurati

devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle

quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF

8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio

2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile

2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre

2006).

2.7

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, occorre concludere che rettamente la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza.

La decisione su

opposizione del 24 giugno 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.8

A titolo abbondanziale va

ricordato che l’art. 51 cpv. 2 LADI stabilisce che non hanno diritto alle

indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un

organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi alla società,

prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un

influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

Il contenuto dell’art. 51

cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

In una decisione del 21

maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett.

c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui

all’art. 51 LADI.

Secondo

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

Questa normativa è stata

introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione

particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr.

Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed.

separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no.

43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche

Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).

In

una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1°

gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che,

contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c

OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate

dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

In una sentenza pubblicata

in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per

giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è

escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,

bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in

funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra massima

istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un dirigente

per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua

firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad

esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due

vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori

tecnici.

Le sentenze sopra

menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una

decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso

senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA

C 102/04 del 15 giugno 2005).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_279/2010 dell’8 giugno 2010; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF

8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA

38.2012.78

del 13 maggio 2013 in cui il TCA ha negato il diritto

all'indennità per insolvenza ad un assicurato, iscritto a Registro di commercio

quale socio e gerente con diritto di firma individuale, che deteneva una quota

di fr. 110'000.-- su un capitale sociale di fr. 130'000.--.

La direttiva

sulla Prassi LADI ML/AD 2004/1, pubblicata dalla SECO, relativamente ai

motivi di esclusione dal diritto all’indennità per insolvenza (art. 51 cpv. 2

LADI), al punto 5 esprime che:

" (…)

Per l’esclusione dal consiglio d’amministrazione di una SA è

determinante la data del ritiro effettivo dal consiglio di amministrazione e

non quella della cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio o

della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se tuttavia

le difficoltà finanziarie che hanno in conclusione causato il fallimento

risalgono al periodo in cui la persona in questione deteneva ancora tale

funzione, la sua esclusione dalla cerchia degli aventi diritto all’IDI ai sensi

dell’articolo 51 capoverso 2 LADI si estende anche al periodo successivo al suo

ritiro dal consiglio d’amministrazione.”

(sottolineatura a opera del redattore).

Nella concreta evenienza, RI

1.

è stata membro del CdA della __________ (già __________), dal momento della

sua fondazione, sino al 29 ottobre 2012, data in cui il signor __________ è

diventato amministratore unico della SA (cfr. estratto RC reperibile al sito

internet www.zefix.ch).

Ella ha inoltre lavorato

presso detta società dal gennaio 2010 al 28 febbraio 2013 (cfr. doc. B; consid.

2.4

) senza essere stata pagata per il lavoro svolto negli ultimi quattro mesi

di attività (cfr. doc. 24).

La __________ è poi

fallita il __________ novembre 2013 (cfr. estratto RC reperibile al sito

internet www.zefix.ch).

La stessa ricorrente, sia

in sede di opposizione (cfr. doc. 2 pag. 2), che di ricorso (cfr. doc. I pag.

5), ha d’altronde affermato che anche in passato il suo ex datore di lavoro ha

avuto più volte dei ritardi nel pagamento dei salari a causa di problemi di

liquidità. Tale circostanza è stata peraltro comprovata dall’insorgente con

l’invio al TCA, pendente procedura di ricorso, di due estratti del proprio

conto corrente dei mesi di marzo 2010 e febbraio 2011 (cfr. doc. V+G1-2), periodo

in cui ella era ancora iscritta al RC in qualità di membro del Consiglio di

amministrazione.

In simili circostanze, ci

si potrebbe chiedere, se i problemi finanziari dell’ex datore di lavoro (che ne

hanno in seguito causato il fallimento) risalgano al momento in cui RI 1 era

nel CdA e se, quindi, in concreto all’insorgente non vada negato il diritto

alle indennità per insolvenza anche ex art. 51 cpv. 2 LADI in ragione della sua

posizione in seno alla SA.

Visto l’esito della

vertenza (cfr. 2.7), questa questione, peraltro nemmeno esaminata dalla Cassa,

può tuttavia rimanere irrisolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti