38.2014.5
A torto URC negato assunz.costo corso"collab.sanit."frequentato dall'ass. Seguito corso non esclus.x motivi medici che l'hanno indotta a lasciare att.di cameriera. Coll.intralciato x motivi inerenti a
23 giugno 2014Italiano44 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.5
DC/sc
Lugano
23 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2014 di
RI 1
rappr. da: avv. Pamela Regazzi Märki, 6600 Locarno
contro
la decisione su opposizione dell'11 dicembre 2013 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 38.2013.39 del 3
ottobre 2013 il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi un ricorso inoltrato da
RI 1 contro una decisione su opposizione del 2 luglio dell'Ufficio regionale di
collocamento (in seguito: URC) di __________ che aveva respinto la domanda di RI
1 di poter frequentare il corso organizzato dalla __________ e denominato “Collaboratrice
sanitaria CRS”, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione con la
motivazione che il corso non migliora l’idoneità al collocamento
dell’assicurata ed ha rinviato gli atti all'amministrazione per nuovi
accertamenti.
1.2. Con decisione su opposizione
dell'11 dicembre 2013 l'URC di __________ ha nuovamente respinto la domanda,
rilevando:
" (…)
A seguito della decisione su opposizione del 2 luglio 2013 e
seguente ricorso della signora RI 1 al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(TCA), il TCA, con sentenza del 3 ottobre 2013, ha richiesto all'Ufficio regionale di collocamento di __________ di effettuare ulteriori
accertamenti al fine di stabilire se la motivazione della signora RI 1 per
frequentare il corso CRS era determinata da
problemi di salute che le impedivano di continuare a lavorare come
cameriera; sola attività da lei svolta in Svizzera da marzo 2011.
Il 11 novembre 2013 abbiamo sottoposto alla signora RI 1 le
seguenti domande:
1 Dal 29.04 al
30.07.2013 ha frequentato il corso "Collaboratrice sanitaria CRS"
esclusivamente per motivi di salute che rendevano inesigibile la prosecuzione
della sua attività come cameriera?
(in caso affermativo produrre un certificato medico)
2 Lei ha
frequentato il suddetto corso perché esistevano dei motivi che le impedivano di
reperire un'attività durevole e a tempo pieno nel settore della ristorazione?
(in caso positivo motivare).
Il 18 novembre 2013 la signora RI 1 ha così risposto;
Domanda 1. No.
Domanda 2. Sì, in
considerazione delle mie non perfette condizioni di salute.
Sempre il 11 novembre 2013 abbiamo sottoposto alla Fondazione Casa
Anziani Regionale __________ le seguenti domande:
1 La signora RI
1 ha realmente iniziato a lavorare presso la Fondazione Casa Anziani __________?
Se sì, da quando?
2 II lavoro svolto dalla signora RI 1 soddisfa le vostre
aspettative?
3 E'previsto un
prolungamento del rapporto di lavoro oltre il 31.01.2014? Con quale tipo di
contratto?
Il 10 dicembre 2013 la Fondazione Casa Anziani Regionale __________
ha così risposto:
Domanda 1. Si dal 01.08.2013
Domanda 2. Si
Domanda 3. No
Espletati gli accertamenti richiesti dal TCA e sulla base dei dati
a nostra disposizione, abbiamo proceduto a valutare nuovamente la richiesta
della signora RI 1 del 24 aprile 2013 di presa a carico da parte
dell'Assicurazione contro la disoccupazione del finanziamento del corso
"Collaboratrice sanitaria CRS".
Dai nostri accertamenti si evince chiaramente che la signora RI 1
ha deciso di partecipare al corso "Collaboratrice sanitaria CRS" per
soddisfare un suo personale desiderio di migliorare la sua situazione
professionale e non per motivi medici come da lei confermato nella risposta
alla domanda no. 1. La signora RI 1 ha iniziato a lavorare il 1 agosto 2013
presso la Fondazione Casa Anziani Regionale __________ con un contratto a tempo
determinato fino al 31.01.2014 che non sarà prolungato e pertanto si dimostra
che la formazione come "Collaboratrice sanitaria CRS" non
offre di principio una garanzia di lavoro migliore rispetto al
settore della ristorazione nel quale la signora RI 1 lavorava, in Svizzera, dal
2011." (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su
opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si
è così espressa:
" Nel corso
del 2013 ho deciso di sostenere privatamente le spese di frequentazione del
corso di collaboratrice sanitaria CRS per poter uscire dalla disoccupazione.
Nonostante una ferma opposizione dell'URC di __________ grazie a
questa mia scelta ho trovato lavoro al 100% presso la casa per Anziani __________
dal 01.08.2013.
Senza questa mia decisione sarei ancora a carico dell'AD.
Il corso CRS non offre di principio una garanzia di lavoro, come
penso nessuna altra formazione, ma nel mio caso mi ha però permesso di uscire
dalla disoccupazione ed ha ridotto in modo importante il danno nei confronti di
questa assicurazione.
Chiedo pertanto mi vengano rimborsate le spese del corso in
questione.
Per quel che concerne la mia attività presso l'Istituto __________,
la stessa si sta svolgendo a soddisfazione del datore di lavoro, ho conseguito
buone qualifiche e il non rinnovo del contratto a termine (il mio posto è stato
attribuito ad altri) è purtroppo pure riconducibile ad un inadeguato approccio
dell'URC relativamente alla richiesta di informazioni da parte del TCA.
Si sa che in queste situazioni particolarmente delicate
(opposizione URC, ricorsi TCA, ecc) l'amministrazione deve avere un certo tatto
a salvaguardia del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e collaboratore:
delle lettere secche calate dall'alto senza le dovute spiegazioni
accompagnatorie possono avere un'influenza deleteria (come nel mio caso) su
questo rapporto: il datore di lavoro può essere facilmente indotto a pensare
che vi siano retroscena molto negativi attorno al mio profilo (ed oggi si sa le
complicazioni non sono troppo gradite) e quindi facilmente lo portano poi ad
optare per altre scelte.
Immediatamente conseguente ai contatti del URC infatti la
comunicazione da parte della direzione dell'Istituto __________ di __________
di non voler procedere al rinnovo del mio contratto di lavoro.
È una navigata specialista del personale come la signora __________
di queste particolari dinamiche ne è ovviamente perfettamente a conoscenza.
Grazie ai miei sforzi ed al mio impegno e con un approccio diverso
e di sostegno da parte dell'URC di __________ avrei senz'altro avuto intatte le
chances di prolungare il mio impiego presso il __________."
(Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 10
febbraio 2014 l'amministrazione propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Alla luce delle informazioni raccolte torniamo a ribadire che, pur
comprendendo la volontà dell'assicurata di migliorarsi nelle proprie
conoscenze, non tutto può e deve essere finanziato dalla Legge
sull'Assicurazione contro la disoccupazione (LADI).
Infatti, questa legge finanzia i corsi che effettivamente e concretamente
danno la possibilità di assunzione ed inserimento rapido e duraturo nel mondo
del lavoro (art. 59 cpv. 2 lett. a, LADI).
La signora __________ ha deciso di frequentare il corso di
Collaboratrice sanitaria CRS, organizzato dalla Croce Rossa Svizzera Sezione __________,
per soddisfare un suo desiderio personale di cambiare settore professionale e
non a causa di problemi di salute, per i quali non è mai stato prodotto un
certificato medico e come da lei
dichiarato nella sua lettera del 21.11.2013 (doc.8). Il
contratto di lavoro a tempo determinato (doc.10) senza rinnovo, malgrado
la soddisfazione per il lavoro svolto espressa dal datore di lavoro nella
lettera del 10.12.2013, dimostra come la professione di collaboratrice
sanitaria CRS non dia maggiori possibilità di reperire un'attività durevole, e
a tempo pieno, rispetto alla professione di cameriera. La signora __________,
grazie alla sua lunga esperienza nel settore della ristorazione (doc.4),
aveva certamente delle ottime possibilità per collocarsi in questo ambito.
Teniamo anche a sottolineare che non riteniamo sostenibile
l'illazione che la Fondazione Casa Anziani Regionale __________ possa aver
deciso di non rinnovare il contratto a tempo determinato alla signora RI 1 a
causa della nostra lettera del 11 novembre 2013 (doc. 2 )" (Doc.
III)
1.5. Il 17 febbraio 2014 l'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Allego
alla presente i riferimenti del mio nuovo datore di lavoro e confermo di non
essere iscritta presso gli uffici regionali di collocamento.
Tutto ciò a riprova del fatto che la mia iniziativa andava
sostenuta e non osteggiata ad oltranza da parte della funzionaria."
(Doc. V)
1.6. Il 30 aprile 2014 il
Presidente del TCA ha fissato un dibattimento per il 4 giugno 2014 (cfr. doc.
VII).
1.7. Il 27 maggio 2014 l'avv. __________ ha comunicato di avere assunto il patrocinio dell'assicurata ed ha chiesto un
rinvio dell'udienza (cfr. doc. VIII).
1.8. Il 12 giugno 2014 si è tenuto
il dibattimento alla presenza di __________ dell'URC di __________,
dell'assicurata e dell'avv. __________ (cfr. doc. XII), delegato dall'avv. __________.
Quest'ultima ha formulato istanza di ammissione dell'assistenza giudiziaria e
al gratuito patrocinio (cfr. doc. XIII).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. L'assicurata ha frequentato
il corso organizzato __________ denominato "__________" dal 29 aprile
al 30 luglio 2013 (cfr. doc. 2, A5 e I).
Questo Tribunale entra,
pertanto, nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece
dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito
Fatti
i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2
aprile 2004).
Nel merito
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire
se il corso denominato "Collaboratrice sanitaria CRS” frequentato dalla
ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la
disoccupazione.
In tale contesto va
preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre
2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno
2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della
LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente modificato i
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati
estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Tali provvedimenti si sono
rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione
e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente
la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972:
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC
recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con
la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto
mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Pertanto, la
giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI.
In questo senso si è
pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i
concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.
Al riguardo cfr. anche SVR
2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.
2.4. Fra gli scopi principali dell'assicurazione
contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione
incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione
rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo
il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie
di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti
di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,
di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI
fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro e prevede che:
" 1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono
volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso
difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono
in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga
durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che
adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in
questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi
dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati
invalidi."
All'art. 59
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a
prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti
possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del
mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di
prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.
STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02,
consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del
Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio
1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo art. 60 LADI
concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e
stabilisce che:
" 1
Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere
prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
b. le persone
direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.
3 Chi intende partecipare a un corso di propria
iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda
motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il
medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al
collocamento.
5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente
legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i
principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione
professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato
del lavoro uniforme e trasparente."
2.5. In conformità con il
principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente
imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie
di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N.
12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38,
consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid.
1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31;
DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D.
Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato
che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le
prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto
deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,
consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova"
formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag.
66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA
1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata
in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe
comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia
di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la
giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve
neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per
l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N.
16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni
di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre
l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di
disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile
assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2
LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA;
DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato
deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o
deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8
LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma,
soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento
di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V
197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N.
28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987
N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA
1985 pag. 176 e 179).
Le spese
derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di
riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte
soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità
(cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il
corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81
cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma
prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato
possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie
per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag.
111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).
Infine le
spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte
soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole
raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se
non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e
nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998
N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella
causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N.
31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.
36, pag. 172).
L'accertamento
dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3
LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda
è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986
N. 36, pag. 172).
2.6. A proposito del criterio
della difficile collocabilità, questo Tribunale nella precedente sentenza
38.2013.39 del 3 ottobre 2013 al consid. 2.9 ha sottolineato quanto segue:
" (…)
Infatti, per quel che riguarda il criterio della difficile
collocabilità, il TCA ricorda innanzitutto che spetta all'amministrazione
dimostrare che l'assicurata è collocabile anche senza frequentare il corso in
questione (cfr. sempre a proposito di un corso della CRS, STCA 38.2004.86
dell'11 luglio 2005 nella quale questo Tribunale ha sottolineato che "l’amministrazione
non dimostra in alcun modo come l’assicurata sarebbe stata concretamente e in
un breve tempo reinserita durevolmente nella sua precedente attività quale
cameriera senza AFC (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage." Ed. Helbing e Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541)".
Inoltre nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro (PML) del gennaio 2013, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si è
così espressa:
" (…)
A22 · Stato di salute dell'assicurato: l'AD non può versare
prestazioni finanziarie se l'assicurato è difficilmente collocabile non per
ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di salute. Se la
capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso rientra infatti
nell'ambito di competenza dell'assicurazione per l'invalidità (AI). L'AD può
finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei pertinenti accertamenti
da parte dell'AI. Tali provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle
condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità dell'assicurato. Se l'AI
rifiuta il diritto alle prestazioni dell'assicurato, quest'ultimo continua a
poter beneficiare dell'offerta ordinaria delle prestazioni dell'AD.
(…)
A53 Secondo
la giurisprudenza costante del TFA, le prestazioni dell'AD a titolo di
riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione possono essere concesse
soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l'adozione di simili
provvedimenti. L'AD non può pertanto versare prestazioni finanziarie se
l'assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato
del lavoro bensì per motivi di salute (decisione dello 01.10.1985, R. v. B.,
DLA 1985 n. 22)."
Infine, sempre a proposito dell'indicazione relativa al mercato
del lavoro, l'Alta Corte, in una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 ha rilevato:
" 6.1 In proposito va rilevato che
il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato,
considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una
bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli
orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti
l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che
dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche,
anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107
consid. 3c)."
B. Rubin in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schultess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime:
" (…)
DIFFICULTÉS DE PLACEMENT
13 Le droit à une
mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est
difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2
LACI). Cela signifie deux choses.
14 Premièrement, en
présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie
pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre
à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à
participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement.
Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un
perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts
du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).
Un assuré qui n'effectue Pas suffisamment de
recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation
d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui
nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de
l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).
Lorsqu'un assuré dépose une
demande de cours alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré
réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de marché
du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration des chances
d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation de la
mesure était une condition de
l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute Cour a nié le droit
à une
mesure dans le cas d'un
assuré dont l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]).
Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se
réorienter
après plus d une année
de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26
novembre 2008 [8C 301/2008]).
15 Deuxièmement,
les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à
d'autres facteurs, comme des problèmes:
- de santé
(DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si l'Ai a prononcé un refus de
prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);
- de reconnaissance de diplôme (DTA 1988
p. 30);
- de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;
ou encore
- de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré
(exemples: volonté de ne travailler qu'à un taux très partiel; désir de
changement d'activité [N 14
ci-dessus])." (pag. 472-473)
2.7. La
riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono
inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a
LADI).
Per poter
essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente
che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la
prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel
caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al
collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un
perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse
sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se,
grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego
dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è
unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di
porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564;
STFA C 11/02 del 22 marzo 2004, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
B. Rubin, nell'opera
già citata, al riguardo rileva che:
" AMÉLIORATION DES CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES
INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
12 Le droit aux
prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration
professionnels est lié à la situation du marché du travail, laquelle doit être
constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du
travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées
par l'état de ce marché. L'assurance-chômage a pour
tâche seulement de combattre dans des cas
particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de
reclassement et de perfectionnement.
Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de
remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès
industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en
dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes
professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à
améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en
un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis
par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure
sollicitée doit en outre être necessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir
pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa
situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une
convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991 p.
109 consid. lb p. 111).
L'assurance-chômage a
vocation à lutter contre le chômage, non à encourager l'intégration
professionnelle dans des métiers en déclin, saturés ou peu représentés sur le
marché du travail qui entre en considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C
147/04])." (pag. 473)
2.8. Il 16
novembre 2011 la Sezione del Lavoro ha emanato una Direttiva n. 433 del
seguente tenore:
" __________:
corso di "Collaboratrice sanitaria CRS"
Descrizione e Procedura
Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto non esiste
Considerandi
un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la professione
richiede requisiti particolari.
D e s c r i z i o n e
Premessa Il
corso "__________" permette di acquisire le basi necessarie per
prendersi a carico le cure e l'assistenza di persone anziane, malate e/o
disabili.
Da
gennaio 2004 il corso "__________" é così strutturato:
− modulo di base di 72 ore
(12 giorni di 6 ore);
−
modulo di approfondimento di 48 ore (8 giorni di 6 ore).
Fra i due moduli, si terrà uno stage di
15.
giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato dalla __________ -
nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo con il
partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.
L'attestato di "__________” é
rilasciato unicamente a coloro che svolgono la formazione completa e che
raggiungono gli obiettivi della parte teorica e di quella pratica del corso.
Tale attestato è riconosciuto in tutta la Svizzera.
Pubblico mirato / Per
essere ammessi al corso i candidati devono
requisiti adempiere
le seguenti condizioni:
Ø avere compiuto 18
anni;
Ø partecipare a una
seduta informativa collettiva e a un colloquio individuale;
Ø avere motivazione
e interesse per un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di
assistenza e di cure;
Ø avere interesse
per il lavoro in équipe;
Ø sapersi esprimere
(orale e scritto) nella lingua italiana;
Ø essere in buona
salute fisica e psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato
da un suo medico di fiducia;
Ø essere
interessati alla verifica delle attitudini per il collocamento nei settori dei
servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD), servizi privati di aiuto domiciliare
e case per anziani.
Possibilità di Il
corso "Collaboratrice sanitaria CRS" non
collocamento permette di conseguire un diploma professionale
riconosciuto.
Contrariamente ai
risultati positivi ottenuti negli anni precedenti, per i corsi concessi e
conclusi nel 2011, il tasso d'efficacia è stato molto modesto (meno del 40%).
Prudenza nell'autorizzazione è quindi dovuta poiché l'efficacia è legata
all'esistenza di contatti con i datori di lavoro prima dello svolgimento del
corso.
Dal 1° luglio 2005,
la Conferenza cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e
Santésuisse hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico
dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere
almeno il diploma quale __________ 120 ore (non è più sufficiente il vecchio
diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).
Per ottenere il
riconoscimento degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati
hanno aderito alla convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD.
Sussidiabilità del Viste queste premesse, il corso deve essere
corso concesso solo se per
l'assicurato:
• esiste un concreto
miglioramento delle possibilità di collocamento o
• si prevede un
percorso formativo nel settore sanitario e dunque il corso "__________"
costituisce un'introduzione e una valutazione delle attitudini per il
collocamento nel settore.
Valore
Sdl Il valore guida per l'assegnazione di
un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione approfondita della situazione
della PCI, delle caratteristiche del corso e delle indicazioni del mercato del
lavoro permettono l'attribuzione competente della misura in funzione del
collocamento.
P r o c e
d u r a
Iscrizione al corso Il
consulente URC consegna all'assicurato il formulario "3361642062 PML Corso
individuale – Richiesta" (vedi normale procedura corsi individuali –
scheda intranet no. 430) e gli indica che occorre rivolgesi direttamente
all'organizzatore per le modalità di iscrizione.
Sito internet: __________
Indirizzo: __________
__________
__________
__________
__________
L'organizzatore convocherà
l'assicurato ad un colloquio individuale e indicherà nel formulario di
richiesta se l'assicurato adempie i requisiti per frequentare il corso. Il
consulente URC quando avrà ricevuto la documentazione completa, procede con la
sua valutazione "3371642063 PML Corso individuale – Valutazione URC".
Con la valutazione URC si deve stampare anche la copertina da utilizzare per il
caricamento e GED della richiesta di corso con gli allegati e la valutazione
URC firmata. Tutta la documentazione deve essere digitalizzata nella ScanCenter
dell'URC. Sulla copertina è indicato come effettuare la scansione dei documenti
e questo sistema permette che la documentazione sia recapitata nella posta GED
del segretario UMA responsabile. L'UMA compila la sua Check-list. Sulla base
della Valutazione URC e della Check-list. UMA, l'UMA inserisce i dati in Colsta
ed emette la decisione utilizzando il T7 del CP URC.
L'UMA caricherà la check-list
UMA e la decisione a GED e ne invia copia ai diretti interessati. Il CP URC
competente è informato tramite un e-mail.
Decisione di
stage Qualora sia previsto uno stage pratico, la CRS
comunica tempestivamente (tramite e-mail) all'UMA il periodo e il luogo di
stage. L'UMA emette la decisione di stage (tecnicamente viene registrata come
se fosse un normale corso individuale) carca i dati e GED, e ne trasmette copia
ai diretti interessati. UMA informa il CP URC tramite e-mail (messaggio
automatico del sistema) che la decisione è stata emessa.
Si
precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico
dell'Assicurazione contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene
svolto lo state.
"Attestato/fattura
dell'organizzatore
di corso" La
__________ compila e trasmette alla cassa disoccupazione il formulario
"Attestato/fattura dell'organizzatore del corso"." (Doc. VI/1)
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25
gennaio 2007).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203
consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c,
pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86
consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,
consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in
RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.9
Nella
precedente sentenza 38.2013.39 del 3 ottobre 2013 il TCA aveva rinviato gli
atti all'amministrazione con la seguente motivazione:
" (…)
Alla luce della giurisprudenza e delle direttive citate l'URC di __________
dovrà dunque verificare nel caso concreto se l'assicurata ha frequentato il
corso in questione esclusivamente per motivi di salute che rendevano inesigibile
la prosecuzione della sua attività quale cameriera o se la ricorrente ha
frequentato tale corso per motivi inerenti al mercato del lavoro che le
impedivano di reperire un'attività durevole e a tempo pieno nel settore della
ristorazione (cfr. doc. A4: "(…) Alla documentazione ho annesso un
certificato medico attestante la mia idoneità a svolgere l'attività di
assistente di cura. Questo in quanto ho dei problemi di epilessia i quali
limitano la mia possibilità di ricollocamento nel settore della ristorazione in
quanto non posso lavorare nei turni serali e/o quando ci sono particolari
manifestazioni con affluenza anomala (troppa gente). Di queste problematiche il
mio consulente è perfettamente al corrente. (…) Penso che il corso sia utile
per risolvere la mia situazione in quanto ritengo che, non potendomi mettere a
disposizione alla sera, il mio ricollocamento nel settore della ristorazione
sia compromesso. Essendomi trasferita nella zona del __________ ho constatato
anche un limite nelle mie conoscenze linguistiche in quanto non parlo tedesco.
Avevo un'occupazione su chiamata presso il __________ a __________. La
proprietaria mi ha impiegata in modo principale al mattino mentre lei era
impegnata nel conseguimento dell'Attestato di esercente.
Ora che ha finito il corso avrebbe voluto chiamarmi piuttosto
nelle ore serali ma non ho potuto dare la mia disponibilità come lei avrebbe
voluto. Il rapporto di lavoro su chiamata è stato disdetto. D: se durante la
frequenza del corso le avessero offerto un posto di lavoro a tempo pieno
durante gli orari diurni (consoni alla sua situazione), era disposta ad
interrompere il corso? R: lo avrei fatto con rammarico, ma cosciente del mio
dovere di accettare l'occupazione. Avrei cercato di concordare i giorni di libero
con i giorni di scuola (se possibile)"). (…)"
Gli
accertamenti effettuati dall'amministrazione hanno permesso di stabilire che la
decisione dell'assicurata di frequentare il corso "Collaboratrice
sanitaria CRS (cfr. doc. A21) non è da ascrivere esclusivamente a motivi medici
che l'hanno indotta ad abbandonare la sua attività di cameriera (cfr. consid.
1.
: "… e non per motivi medici").
Al fine di verificare
ulteriormente il criterio della difficile collocabilità, il Presidente del TCA
in sede di dibattimento, ha posto alcuni quesiti a __________ dell'URC di __________.
La capo gruppo si è in
particolare così espressa:
" … la
sig.ra __________ precisa che la signora RI 1 è iscritta al collocamento dal 1.
giugno 2012 alla ricerca di un’occupazione quale cameriera (senza AFC),
commessa di vendita o aiuto domiciliare. Dal 1. novembre 2012 ha iniziato a lavorare ad ore con un contratto a tempo indeterminato presso un ristorante di __________.
In quel periodo conseguiva un guadagno intermedio. Il lavoro è terminato in
maggio/giugno 2013, quando la signora ha iniziato il corso.
Rispondendo al presidente del TCA, la signora __________ precisa
che il guadagno intermedio permetteva all’assicurata di ottenere circa la metà
dell’indennità di disoccupazione.
Il presidente del TCA chiede alla rappresentante dell’URC se sono
state assegnate delle occupazioni all’assicurata nei primi mesi di
disoccupazione visto che si era nel periodo della stagione turistica. La
signora __________ risponde di no, che le assegnazioni sono state fatte
soltanto all’inizio del 2013. Si tratta di 2 assegnazioni: una in gennaio
presso il ristorante “__________” a __________. L’esito è stato negativo, l’URC
ha ricevuto solo la risposta dell’assicurata (esito negativo vista la distanza
da percorrere 4 volte al giorno).
Interrogata al proposito dal presidente del TCA, l’assicurata
precisa che è stato il datore di lavoro a non assumerla per questo motivo.
La signora __________, rispondendo al presidente del TCA, precisa
che l’assicurata non è stata sanzionata per la mancata concretizzazione di
questa possibilità di impiego.
La seconda offerta di lavoro è stata dell’11 marzo presso il “__________”
di __________. L’assicurata ha dichiarato e lo conferma anche in sede d’udienza
di avere fatto una giornata di prova ma di non essere stata assunta dal datore
di lavoro.
L’URC sottolinea di non avere ricevuto nessuna comunicazione da
parte dello stesso datore di lavoro.
Neppure in questa occasione l’assicurata è stata sanzionata.
Rispondendo al presidente del TCA, la signora __________ conferma
che l’assicurata non è mai stata sospesa per mancate ricerche di lavoro.
Con riferimento a quanto figura nella risposta di causa, la
capo-gruppo rileva che per quanto di sua conoscenza l’assicurata non aveva mai
informato di avere problemi di salute.
L’assicurata afferma invece di averne parlato al signor __________
in occasione del primo colloquio di consulenza a __________.
Al riguardo la signor __________ rileva che il primo colloquio è
stato fatto con la consulente __________ a __________. Ella precisa che è stato
lo stesso signor __________ ad attestarlo il 24 ottobre 2012 ed allega il
documento che viene immediatamente acquisito agli atti e consegnato alle parti.
Riguardo a questo documento, il presidente del TCA rileva che alla
risposta di causa sono stati allegati i doc. da 1 a 10. Il presidente del TCA invita la capo-gruppo dell’URC a numerare e ad allestire un elenco dei
documenti che vengono allegati.
In questo caso il presidente del TCA constata che il documento
firmato dal signor __________ non è stato allegato ma figura soltanto quello
della signora __________.
Il presidente del TCA constata che sia nel doc. 6 che documento
allegato in udienza a pag. 6 si fa riferimento a dei problemi di salute.
Il presidente del TCA al riguardo rileva che si sarebbe almeno
dovuto approfondire la relazione fra quanto indicato a pag. 6 e quanto risposto
alla domanda 5.
L’assicurata informa il presidente del TCA di avere avuto una
crisi epilettica tra il colloquio di consulenza a __________ e quello a __________.
(…)" (Doc. XIV)
Dagli accertamenti compiuti
dal TCA è innanzitutto emerso che l'assicurata si è iscritta in disoccupazione
il 25 maggio 2012 ed ha iniziato il controllo della disoccupazione il 1° giugno
2012.
A quel momento era
domiciliata a __________ e competente era dunque l'URC di __________. La sua
consulente del personale era __________ (cfr. "Analisi del profilo della
persona in cerca d'impiego e Piano d'azione" del 12 luglio 2012, doc. 6).
L'assicurata si è
successivamente trasferita a __________ e competente è diventato l'URC di __________.
Il suo nuovo consulente
del personale è stato __________ (cfr. "Analisi del profilo della persona
in cerca d'impiego e Piano d'azione" del 24 ottobre 2012, doc. XIV/1).
Questo Tribunale constata
poi che, pur essendosi iscritta in disoccupazione in piena stagione estiva alla
ricorrente non è stata assegnata nessuna occupazione fino al termine del 2012.
L'assicurata non è neppure
mai stata sanzionata per insufficienti o mancate ricerche di lavoro (cfr. art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI).
Le due occupazioni
assegnatele nei mesi di gennaio e marzo 2013 non hanno avuto esito positivo per
motivi indipendenti dalla volontà della ricorrente. Nessuna sanzione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI è stata di conseguenza inflitta
all'assicurata.
D'altra parte la
ricorrente ha lei stessa reperito un impiego (cfr. doc. 5) a partire dal
novembre 2012. Si trattava tuttavia di un impiego a ore che la impegnava per circa
il 50% di un lavoro a tempo pieno e che è stato conteggiato, ai fini
dell'indennizzazione, a titolo di guadagno intermedio.
Questa attività a tempo
parziale, e che dunque non ha permesso a RI 1 di uscire dalla disoccupazione, è
cessata vista la sua indisponibilità per motivi di salute (epilessia) e lavorare
nelle ore serali.
Dagli atti dell'incarto
emerge che l'assicurata presenta dei problemi di salute.
Ad esempio, in un
certificato del 22 marzo 2013, il Capo Servizio di neurologia presso l'__________
si è così espresso:
" Il medico
sottoscritto certifica di seguire la paziente sopraccitata con controlli
regolari, presso l'ambulatorio di Neurologia-Neurocentro dell'O__________
(ultima visita 08.03.2012).
Certifico pertanto che la sua situazione neurologica è confacente
con un'attività in qualità di assistente di cura (Casa per Anziani), se
possibile, evitando taluni turni eccessivi (per esempio turni notturni)."
(Doc. 7)
Questi problemi di salute
(crisi epilettiche) se, da una parte, non impediscono a RI 1, per principio, di
esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno (cfr. doc. 6, risposta alla
domanda n. 5) e quindi per questo motivo l'assicurata non ha presentato una
richiesta di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità (cfr. doc. 6,
risposta alla domanda n. 5), d'altra parte essi richiedono delle precauzioni
per quel che riguarda gli orari e le condizioni di lavoro (cfr. doc. 6, pag. 6:
"disp. Tutti i giorni dalle 5.00 fino alle 22.00 (orari regolari + evitare
orari notturni e rumori troppo forti x problemi di salute).
Il TCA sottolinea che, contrariamente
a quanto figura nella risposta di causa, il riferimento alle condizioni di
salute non è stato fatto dall'assicurata soltanto al momento della domanda di
finanziamento del corso CRS bensì figura esplicitamente nei verbali dei
colloqui effettuati il 12 luglio 2012 con la consulente del personale __________
dell'URC di __________ (cfr. doc. 6) e il 24 ottobre 2012 con il consulente __________
dell'URC di __________ (cfr. doc. XIV/1).
Alla luce di quanto appena
esposto questo Tribunale deve concludere che, nel caso concreto, il
collocamento dell'assicurata alla luce delle particolari circostanze, deve
essere considerato considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato
del lavoro.
Le sue condizioni di
salute giocano, da questo punto di vista, un ruolo complementare ma non
decisivo.
Determinante è il fatto
che l'assicurata nel periodo successivo all'iscrizione per il collocamento e
precedente la frequentazione del corso non ha reperito un'occupazione adeguata
a tempo pieno, malgrado le sue ricerche di lavoro, e neppure ha rifiutato
un'occupazione adeguata a tempo pieno assegnatale dagli URC competenti (sul
tema cfr. STCA 38.2014 1 del 26 maggio 2014).
Il criterio della
difficile collocabilità è dunque adempiuto.
2.10
Nella presente sentenza
38.2013.39
del 3 ottobre 2013 il TCA ha pure invitato l'amministrazione a
riesaminare il criterio dal miglioramento dell'idoneità al collocamento,
rilevando:
" (…)
Inoltre, per quel che riguarda il criterio del miglioramento
dell'idoneità al collocamento, rispondendo al Presidente del TCA,
l'amministrazione ha precisato di non avere considerato il rapporto di lavoro
con la __________ (cfr. consid. 1.5.).
Gli atti vanno dunque rinviati all'URC di __________ affinché
verifichi anche se la ricorrente ha realmente iniziato tale attività lucrativa,
se essa viene svolta in modo soddisfacente, se è previsto un prolungamento del
rapporto di lavoro oltre il 31 gennaio 2014 (cfr. doc. A8) e se l'assicurata ha
altre possibilità di lavoro (cfr. doc. I: "… Grazie a questa mia
iniziativa, in tempi brevissimi, ho trovato un impiego al 100% in quel di __________
e con interessanti prospettive occupazionali future.")
Dopo avere compiuto gli accertamenti indicati da questa Corte
l'amministrazione si pronuncerà nuovamente sulla domanda dell'assicurata del 24
aprile 2013."
L'amministrazione ha
ritenuto questo criterio non realizzato in quanto il rapporto di lavoro con la
Casa Anziani Regionale __________ si è concluso il 31 gennaio 2014.
Contrariamente a quanto
stabilito dall'URC di __________, il corso in questione ha concretamente migliorato
l'idoneità al collocamento dell'assicurata.
Infatti, grazie al corso,
ella ha innanzitutto reperito un'occupazione di durata determinata dal 1°
agosto 2013 al 31 gennaio 2014 quale ausiliaria di cure presso la Casa Anziani
Regionale __________ gna.
Al riguardo il TCA rileva
che nel Certificato di lavoro del 31 gennaio 2014 figurano le seguenti indicazioni:
" Con la
presente confermiamo che la signora __________, nata il 25 giugno 1979, ha lavorato presso il nostro Istituto dal 1° al 19 luglio 2013 in qualità di stagiaire e dal 1° agosto 2013 al 31 gennaio 2014 in qualità di ausiliaria di cure CRS.
Abbiamo conosciuto la signora RI 1 quale collaboratrice versatile,
disponibile e affidabile. Tutti i compiti a lei assegnati li ha svolti sempre
con impegno e diligenza.
La signora RI 1 è libera di qualsiasi impegno verso il nostro
Istituto, salvo l'obbligo di rispettare il segreto professionale.
Ringraziandola la signora RI 1 per il suo impegno, le auguriamo
ogni bene per il suo futuro professionale." (Doc. B1)
Inoltre e soprattutto
subito dopo la ricorrente ha trovato un'occupazione presso il Servizio __________
mediante un contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. contratto del 5
febbraio 2014, doc. B2).
Al riguardo nel corso
dell'udienza l'assicurata si è così espressa:
" (…)
L’assicurata conferma di non essersi più iscritta per il collocamento
dopo avere iniziato a lavorare presso la __________.
(…)
L’assicurata sottolinea di avere avuto esperienze lavorative in
questo settore in Italia. Rileva inoltre che anche a __________ come a __________
ha indicato al consulente del personale di cercare lavoro come aiuto
domiciliare, ciò che è dimostrato anche dalla “virgola” dopo “ausiliaria di
vendita”.
Su esplicita domanda del presidente del TCA, l’assicurata afferma
di non avere assolutamente detto a __________ che non le interessava più essere
collocata quale aiuto domiciliare. Afferma di avere compiuto ricerche anche in
nel settore delle case per anziani e che il consulente __________ ne era al
corrente e le ha viste." (Doc. XIV)
Dal curriculum vitae
dell'assicurata emerge infatti che RI 1 ha lavorato quale assistente medico
presso una Clinica privata di __________ dal settembre 1997 al luglio 2002
(cfr. doc. 4). Ciò dimostra che l'assicurata si è ricollocata in un settore
professionale che non le era sconosciuto.
Nel caso concreto, il corso
in questione migliora quindi l'idoneità al collocamento dell'assicurata (sul
tema, cfr.: la mozione del 5 maggio 2014 di __________ "Per un'azione di
collocamento dei disoccupati nel settore sanitario e sociale").
Alla luce di quanto appena
esposto il TCA deve concludere che, a torto, l'amministrazione ha negato
all'assicurata il diritto di frequentare il corso CRS a spese
dell'assicurazione contro la disoccupazione.
2.11
L'assicurata ha
chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria conRA
1__________ (cfr. doc. XIII).
Visto
l'esito del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al
versamento da parte dell'URC di __________ di fr. 1'000 a titolo di ripetibili.
Secondo la
costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione dell'11 dicembre 2013 è annullata.
§ L'assicurata
ha il diritto di frequentare il corso di Collaboratrice sanitaria CRS a spese
dell'assicurazione contro la disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'URC di __________
verserà all'assicurata fr. 1000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò
che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti