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Decisione

38.2014.5

A torto URC negato assunz.costo corso"collab.sanit."frequentato dall'ass. Seguito corso non esclus.x motivi medici che l'hanno indotta a lasciare att.di cameriera. Coll.intralciato x motivi inerenti a

23 giugno 2014Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2

aprile 2004).

Nel merito

2.3. Il TCA è chiamato a stabilire

se il corso denominato "Collaboratrice sanitaria CRS” frequentato dalla

ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la

disoccupazione.

In tale contesto va

preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre

2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno

2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della

LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente modificato i

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati

estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Tali provvedimenti si sono

rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione

e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente

la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972:

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC

recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con

la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto

mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

Pertanto, la

giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a

prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata

in vigore della terza revisione della LADI.

In questo senso si è

pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i

concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.

Al riguardo cfr. anche SVR

2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.

2.4. Fra gli scopi principali dell'assicurazione

contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione

incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione

rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo obiettivo

il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie

di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti

di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,

di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di

provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,

assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti

settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa

indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI

fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro e prevede che:

" 1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono

volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso

difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono

in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga

durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che

adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in

questione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi

dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati

invalidi."

All'art. 59

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a

prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti

possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del

mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di

prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.

STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02,

consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del

Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio

1980; FF 1980 III 469 segg.).

Il nuovo art. 60 LADI

concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e

stabilisce che:

" 1

Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o

collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché

aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere

prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

b. le persone

direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.

3 Chi intende partecipare a un corso di propria

iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda

motivata corredata degli atti necessari.

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il

medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al

collocamento.

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente

legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i

principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione

professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato

del lavoro uniforme e trasparente."

2.5. In conformità con il

principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente

imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie

di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N.

12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38,

consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid.

1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31;

DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D.

Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato

che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le

prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto

deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova"

formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag.

66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA

1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata

in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe

comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia

di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la

giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve

neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per

l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N.

16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni

di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre

l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di

disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile

assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2

LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA;

DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato

deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o

deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8

LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma,

soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento

di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V

197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N.

28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987

N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA

1985 pag. 176 e 179).

Le spese

derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di

riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte

soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità

(cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il

corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81

cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma

prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato

possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie

per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag.

111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

Infine le

spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte

soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole

raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se

non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e

nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998

N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella

causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N.

31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

L'accertamento

dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3

LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda

è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986

N. 36, pag. 172).

2.6. A proposito del criterio

della difficile collocabilità, questo Tribunale nella precedente sentenza

38.2013.39 del 3 ottobre 2013 al consid. 2.9 ha sottolineato quanto segue:

" (…)

Infatti, per quel che riguarda il criterio della difficile

collocabilità, il TCA ricorda innanzitutto che spetta all'amministrazione

dimostrare che l'assicurata è collocabile anche senza frequentare il corso in

questione (cfr. sempre a proposito di un corso della CRS, STCA 38.2004.86

dell'11 luglio 2005 nella quale questo Tribunale ha sottolineato che "l’amministrazione

non dimostra in alcun modo come l’assicurata sarebbe stata concretamente e in

un breve tempo reinserita durevolmente nella sua precedente attività quale

cameriera senza AFC (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage." Ed. Helbing e Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541)".

Inoltre nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro (PML) del gennaio 2013, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si è

così espressa:

" (…)

A22 · Stato di salute dell'assicurato: l'AD non può versare

prestazioni finanziarie se l'assicurato è difficilmente collocabile non per

ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di salute. Se la

capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso rientra infatti

nell'ambito di competenza dell'assicurazione per l'invalidità (AI). L'AD può

finanziare i provvedimenti soltanto fino al termine dei pertinenti accertamenti

da parte dell'AI. Tali provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle

condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità dell'assicurato. Se l'AI

rifiuta il diritto alle prestazioni dell'assicurato, quest'ultimo continua a

poter beneficiare dell'offerta ordinaria delle prestazioni dell'AD.

(…)

A53 Secondo

la giurisprudenza costante del TFA, le prestazioni dell'AD a titolo di

riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione possono essere concesse

soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l'adozione di simili

provvedimenti. L'AD non può pertanto versare prestazioni finanziarie se

l'assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato

del lavoro bensì per motivi di salute (decisione dello 01.10.1985, R. v. B.,

DLA 1985 n. 22)."

Infine, sempre a proposito dell'indicazione relativa al mercato

del lavoro, l'Alta Corte, in una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 ha rilevato:

" 6.1 In proposito va rilevato che

il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato,

considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una

bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli

orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti

l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che

dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche,

anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107

consid. 3c)."

B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schultess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime:

" (…)

DIFFICULTÉS DE PLACEMENT

13 Le droit à une

mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est

difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2

LACI). Cela signifie deux choses.

14 Premièrement, en

présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie

pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre

à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à

participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement.

Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un

perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts

du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).

Un assuré qui n'effectue Pas suffisamment de

recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation

d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui

nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de

l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).

Lorsqu'un assuré dépose une

demande de cours alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré

réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de marché

du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration des chances

d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation de la

mesure était une condition de

l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute Cour a nié le droit

à une

mesure dans le cas d'un

assuré dont l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]).

Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se

réorienter

après plus d une année

de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26

novembre 2008 [8C 301/2008]).

15 Deuxièmement,

les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à

d'autres facteurs, comme des problèmes:

- de santé

(DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si l'Ai a prononcé un refus de

prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);

- de reconnaissance de diplôme (DTA 1988

p. 30);

- de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;

ou encore

- de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré

(exemples: volonté de ne travailler qu'à un taux très partiel; désir de

changement d'activité [N 14

ci-dessus])." (pag. 472-473)

2.7. La

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono

inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a

LADI).

Per poter

essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente

che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la

prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel

caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse

sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se,

grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego

dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è

unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di

porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564;

STFA C 11/02 del 22 marzo 2004, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

B. Rubin, nell'opera

già citata, al riguardo rileva che:

" AMÉLIORATION DES CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES

INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

12 Le droit aux

prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration

professionnels est lié à la situation du marché du travail, laquelle doit être

constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du

travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées

par l'état de ce marché. L'assurance-chômage a pour

tâche seulement de combattre dans des cas

particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de

reclassement et de perfectionnement.

Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de

remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès

industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en

dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes

professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à

améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en

un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis

par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure

sollicitée doit en outre être necessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir

pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa

situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une

convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991 p.

109 consid. lb p. 111).

L'assurance-chômage a

vocation à lutter contre le chômage, non à encourager l'intégration

professionnelle dans des métiers en déclin, saturés ou peu représentés sur le

marché du travail qui entre en considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C

147/04])." (pag. 473)

2.8. Il 16

novembre 2011 la Sezione del Lavoro ha emanato una Direttiva n. 433 del

seguente tenore:

" __________:

corso di "Collaboratrice sanitaria CRS"

Descrizione e Procedura

Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto non esiste

Considerandi

un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la professione

richiede requisiti particolari.

D e s c r i z i o n e

Premessa Il

corso "__________" permette di acquisire le basi necessarie per

prendersi a carico le cure e l'assistenza di persone anziane, malate e/o

disabili.

Da

gennaio 2004 il corso "__________" é così strutturato:

− modulo di base di 72 ore

(12 giorni di 6 ore);

modulo di approfondimento di 48 ore (8 giorni di 6 ore).

Fra i due moduli, si terrà uno stage di

15.

giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato dalla __________ -

nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo con il

partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno.

L'attestato di "__________” é

rilasciato unicamente a coloro che svolgono la formazione completa e che

raggiungono gli obiettivi della parte teorica e di quella pratica del corso.

Tale attestato è riconosciuto in tutta la Svizzera.

Pubblico mirato / Per

essere ammessi al corso i candidati devono

requisiti adempiere

le seguenti condizioni:

Ø avere compiuto 18

anni;

Ø partecipare a una

seduta informativa collettiva e a un colloquio individuale;

Ø avere motivazione

e interesse per un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di

assistenza e di cure;

Ø avere interesse

per il lavoro in équipe;

Ø sapersi esprimere

(orale e scritto) nella lingua italiana;

Ø essere in buona

salute fisica e psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato

da un suo medico di fiducia;

Ø essere

interessati alla verifica delle attitudini per il collocamento nei settori dei

servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD), servizi privati di aiuto domiciliare

e case per anziani.

Possibilità di Il

corso "Collaboratrice sanitaria CRS" non

collocamento permette di conseguire un diploma professionale

riconosciuto.

Contrariamente ai

risultati positivi ottenuti negli anni precedenti, per i corsi concessi e

conclusi nel 2011, il tasso d'efficacia è stato molto modesto (meno del 40%).

Prudenza nell'autorizzazione è quindi dovuta poiché l'efficacia è legata

all'esistenza di contatti con i datori di lavoro prima dello svolgimento del

corso.

Dal 1° luglio 2005,

la Conferenza cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e

Santésuisse hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico

dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere

almeno il diploma quale __________ 120 ore (non è più sufficiente il vecchio

diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore).

Per ottenere il

riconoscimento degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati

hanno aderito alla convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD.

Sussidiabilità del Viste queste premesse, il corso deve essere

corso concesso solo se per

l'assicurato:

• esiste un concreto

miglioramento delle possibilità di collocamento o

• si prevede un

percorso formativo nel settore sanitario e dunque il corso "__________"

costituisce un'introduzione e una valutazione delle attitudini per il

collocamento nel settore.

Valore

Sdl Il valore guida per l'assegnazione di

un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione approfondita della situazione

della PCI, delle caratteristiche del corso e delle indicazioni del mercato del

lavoro permettono l'attribuzione competente della misura in funzione del

collocamento.

P r o c e

d u r a

Iscrizione al corso Il

consulente URC consegna all'assicurato il formulario "3361642062 PML Corso

individuale – Richiesta" (vedi normale procedura corsi individuali –

scheda intranet no. 430) e gli indica che occorre rivolgesi direttamente

all'organizzatore per le modalità di iscrizione.

Sito internet: __________

Indirizzo: __________

__________

__________

__________

__________

L'organizzatore convocherà

l'assicurato ad un colloquio individuale e indicherà nel formulario di

richiesta se l'assicurato adempie i requisiti per frequentare il corso. Il

consulente URC quando avrà ricevuto la documentazione completa, procede con la

sua valutazione "3371642063 PML Corso individuale – Valutazione URC".

Con la valutazione URC si deve stampare anche la copertina da utilizzare per il

caricamento e GED della richiesta di corso con gli allegati e la valutazione

URC firmata. Tutta la documentazione deve essere digitalizzata nella ScanCenter

dell'URC. Sulla copertina è indicato come effettuare la scansione dei documenti

e questo sistema permette che la documentazione sia recapitata nella posta GED

del segretario UMA responsabile. L'UMA compila la sua Check-list. Sulla base

della Valutazione URC e della Check-list. UMA, l'UMA inserisce i dati in Colsta

ed emette la decisione utilizzando il T7 del CP URC.

L'UMA caricherà la check-list

UMA e la decisione a GED e ne invia copia ai diretti interessati. Il CP URC

competente è informato tramite un e-mail.

Decisione di

stage Qualora sia previsto uno stage pratico, la CRS

comunica tempestivamente (tramite e-mail) all'UMA il periodo e il luogo di

stage. L'UMA emette la decisione di stage (tecnicamente viene registrata come

se fosse un normale corso individuale) carca i dati e GED, e ne trasmette copia

ai diretti interessati. UMA informa il CP URC tramite e-mail (messaggio

automatico del sistema) che la decisione è stata emessa.

Si

precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico

dell'Assicurazione contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene

svolto lo state.

"Attestato/fattura

dell'organizzatore

di corso" La

__________ compila e trasmette alla cassa disoccupazione il formulario

"Attestato/fattura dell'organizzatore del corso"." (Doc. VI/1)

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25

gennaio 2007).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203

consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c,

pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86

consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,

consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de

l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in

RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.9

Nella

precedente sentenza 38.2013.39 del 3 ottobre 2013 il TCA aveva rinviato gli

atti all'amministrazione con la seguente motivazione:

" (…)

Alla luce della giurisprudenza e delle direttive citate l'URC di __________

dovrà dunque verificare nel caso concreto se l'assicurata ha frequentato il

corso in questione esclusivamente per motivi di salute che rendevano inesigibile

la prosecuzione della sua attività quale cameriera o se la ricorrente ha

frequentato tale corso per motivi inerenti al mercato del lavoro che le

impedivano di reperire un'attività durevole e a tempo pieno nel settore della

ristorazione (cfr. doc. A4: "(…) Alla documentazione ho annesso un

certificato medico attestante la mia idoneità a svolgere l'attività di

assistente di cura. Questo in quanto ho dei problemi di epilessia i quali

limitano la mia possibilità di ricollocamento nel settore della ristorazione in

quanto non posso lavorare nei turni serali e/o quando ci sono particolari

manifestazioni con affluenza anomala (troppa gente). Di queste problematiche il

mio consulente è perfettamente al corrente. (…) Penso che il corso sia utile

per risolvere la mia situazione in quanto ritengo che, non potendomi mettere a

disposizione alla sera, il mio ricollocamento nel settore della ristorazione

sia compromesso. Essendomi trasferita nella zona del __________ ho constatato

anche un limite nelle mie conoscenze linguistiche in quanto non parlo tedesco.

Avevo un'occupazione su chiamata presso il __________ a __________. La

proprietaria mi ha impiegata in modo principale al mattino mentre lei era

impegnata nel conseguimento dell'Attestato di esercente.

Ora che ha finito il corso avrebbe voluto chiamarmi piuttosto

nelle ore serali ma non ho potuto dare la mia disponibilità come lei avrebbe

voluto. Il rapporto di lavoro su chiamata è stato disdetto. D: se durante la

frequenza del corso le avessero offerto un posto di lavoro a tempo pieno

durante gli orari diurni (consoni alla sua situazione), era disposta ad

interrompere il corso? R: lo avrei fatto con rammarico, ma cosciente del mio

dovere di accettare l'occupazione. Avrei cercato di concordare i giorni di libero

con i giorni di scuola (se possibile)"). (…)"

Gli

accertamenti effettuati dall'amministrazione hanno permesso di stabilire che la

decisione dell'assicurata di frequentare il corso "Collaboratrice

sanitaria CRS (cfr. doc. A21) non è da ascrivere esclusivamente a motivi medici

che l'hanno indotta ad abbandonare la sua attività di cameriera (cfr. consid.

1.

: "… e non per motivi medici").

Al fine di verificare

ulteriormente il criterio della difficile collocabilità, il Presidente del TCA

in sede di dibattimento, ha posto alcuni quesiti a __________ dell'URC di __________.

La capo gruppo si è in

particolare così espressa:

" … la

sig.ra __________ precisa che la signora RI 1 è iscritta al collocamento dal 1.

giugno 2012 alla ricerca di un’occupazione quale cameriera (senza AFC),

commessa di vendita o aiuto domiciliare. Dal 1. novembre 2012 ha iniziato a lavorare ad ore con un contratto a tempo indeterminato presso un ristorante di __________.

In quel periodo conseguiva un guadagno intermedio. Il lavoro è terminato in

maggio/giugno 2013, quando la signora ha iniziato il corso.

Rispondendo al presidente del TCA, la signora __________ precisa

che il guadagno intermedio permetteva all’assicurata di ottenere circa la metà

dell’indennità di disoccupazione.

Il presidente del TCA chiede alla rappresentante dell’URC se sono

state assegnate delle occupazioni all’assicurata nei primi mesi di

disoccupazione visto che si era nel periodo della stagione turistica. La

signora __________ risponde di no, che le assegnazioni sono state fatte

soltanto all’inizio del 2013. Si tratta di 2 assegnazioni: una in gennaio

presso il ristorante “__________” a __________. L’esito è stato negativo, l’URC

ha ricevuto solo la risposta dell’assicurata (esito negativo vista la distanza

da percorrere 4 volte al giorno).

Interrogata al proposito dal presidente del TCA, l’assicurata

precisa che è stato il datore di lavoro a non assumerla per questo motivo.

La signora __________, rispondendo al presidente del TCA, precisa

che l’assicurata non è stata sanzionata per la mancata concretizzazione di

questa possibilità di impiego.

La seconda offerta di lavoro è stata dell’11 marzo presso il “__________”

di __________. L’assicurata ha dichiarato e lo conferma anche in sede d’udienza

di avere fatto una giornata di prova ma di non essere stata assunta dal datore

di lavoro.

L’URC sottolinea di non avere ricevuto nessuna comunicazione da

parte dello stesso datore di lavoro.

Neppure in questa occasione l’assicurata è stata sanzionata.

Rispondendo al presidente del TCA, la signora __________ conferma

che l’assicurata non è mai stata sospesa per mancate ricerche di lavoro.

Con riferimento a quanto figura nella risposta di causa, la

capo-gruppo rileva che per quanto di sua conoscenza l’assicurata non aveva mai

informato di avere problemi di salute.

L’assicurata afferma invece di averne parlato al signor __________

in occasione del primo colloquio di consulenza a __________.

Al riguardo la signor __________ rileva che il primo colloquio è

stato fatto con la consulente __________ a __________. Ella precisa che è stato

lo stesso signor __________ ad attestarlo il 24 ottobre 2012 ed allega il

documento che viene immediatamente acquisito agli atti e consegnato alle parti.

Riguardo a questo documento, il presidente del TCA rileva che alla

risposta di causa sono stati allegati i doc. da 1 a 10. Il presidente del TCA invita la capo-gruppo dell’URC a numerare e ad allestire un elenco dei

documenti che vengono allegati.

In questo caso il presidente del TCA constata che il documento

firmato dal signor __________ non è stato allegato ma figura soltanto quello

della signora __________.

Il presidente del TCA constata che sia nel doc. 6 che documento

allegato in udienza a pag. 6 si fa riferimento a dei problemi di salute.

Il presidente del TCA al riguardo rileva che si sarebbe almeno

dovuto approfondire la relazione fra quanto indicato a pag. 6 e quanto risposto

alla domanda 5.

L’assicurata informa il presidente del TCA di avere avuto una

crisi epilettica tra il colloquio di consulenza a __________ e quello a __________.

(…)" (Doc. XIV)

Dagli accertamenti compiuti

dal TCA è innanzitutto emerso che l'assicurata si è iscritta in disoccupazione

il 25 maggio 2012 ed ha iniziato il controllo della disoccupazione il 1° giugno

2012.

A quel momento era

domiciliata a __________ e competente era dunque l'URC di __________. La sua

consulente del personale era __________ (cfr. "Analisi del profilo della

persona in cerca d'impiego e Piano d'azione" del 12 luglio 2012, doc. 6).

L'assicurata si è

successivamente trasferita a __________ e competente è diventato l'URC di __________.

Il suo nuovo consulente

del personale è stato __________ (cfr. "Analisi del profilo della persona

in cerca d'impiego e Piano d'azione" del 24 ottobre 2012, doc. XIV/1).

Questo Tribunale constata

poi che, pur essendosi iscritta in disoccupazione in piena stagione estiva alla

ricorrente non è stata assegnata nessuna occupazione fino al termine del 2012.

L'assicurata non è neppure

mai stata sanzionata per insufficienti o mancate ricerche di lavoro (cfr. art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI).

Le due occupazioni

assegnatele nei mesi di gennaio e marzo 2013 non hanno avuto esito positivo per

motivi indipendenti dalla volontà della ricorrente. Nessuna sanzione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI è stata di conseguenza inflitta

all'assicurata.

D'altra parte la

ricorrente ha lei stessa reperito un impiego (cfr. doc. 5) a partire dal

novembre 2012. Si trattava tuttavia di un impiego a ore che la impegnava per circa

il 50% di un lavoro a tempo pieno e che è stato conteggiato, ai fini

dell'indennizzazione, a titolo di guadagno intermedio.

Questa attività a tempo

parziale, e che dunque non ha permesso a RI 1 di uscire dalla disoccupazione, è

cessata vista la sua indisponibilità per motivi di salute (epilessia) e lavorare

nelle ore serali.

Dagli atti dell'incarto

emerge che l'assicurata presenta dei problemi di salute.

Ad esempio, in un

certificato del 22 marzo 2013, il Capo Servizio di neurologia presso l'__________

si è così espresso:

" Il medico

sottoscritto certifica di seguire la paziente sopraccitata con controlli

regolari, presso l'ambulatorio di Neurologia-Neurocentro dell'O__________

(ultima visita 08.03.2012).

Certifico pertanto che la sua situazione neurologica è confacente

con un'attività in qualità di assistente di cura (Casa per Anziani), se

possibile, evitando taluni turni eccessivi (per esempio turni notturni)."

(Doc. 7)

Questi problemi di salute

(crisi epilettiche) se, da una parte, non impediscono a RI 1, per principio, di

esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno (cfr. doc. 6, risposta alla

domanda n. 5) e quindi per questo motivo l'assicurata non ha presentato una

richiesta di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità (cfr. doc. 6,

risposta alla domanda n. 5), d'altra parte essi richiedono delle precauzioni

per quel che riguarda gli orari e le condizioni di lavoro (cfr. doc. 6, pag. 6:

"disp. Tutti i giorni dalle 5.00 fino alle 22.00 (orari regolari + evitare

orari notturni e rumori troppo forti x problemi di salute).

Il TCA sottolinea che, contrariamente

a quanto figura nella risposta di causa, il riferimento alle condizioni di

salute non è stato fatto dall'assicurata soltanto al momento della domanda di

finanziamento del corso CRS bensì figura esplicitamente nei verbali dei

colloqui effettuati il 12 luglio 2012 con la consulente del personale __________

dell'URC di __________ (cfr. doc. 6) e il 24 ottobre 2012 con il consulente __________

dell'URC di __________ (cfr. doc. XIV/1).

Alla luce di quanto appena

esposto questo Tribunale deve concludere che, nel caso concreto, il

collocamento dell'assicurata alla luce delle particolari circostanze, deve

essere considerato considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato

del lavoro.

Le sue condizioni di

salute giocano, da questo punto di vista, un ruolo complementare ma non

decisivo.

Determinante è il fatto

che l'assicurata nel periodo successivo all'iscrizione per il collocamento e

precedente la frequentazione del corso non ha reperito un'occupazione adeguata

a tempo pieno, malgrado le sue ricerche di lavoro, e neppure ha rifiutato

un'occupazione adeguata a tempo pieno assegnatale dagli URC competenti (sul

tema cfr. STCA 38.2014 1 del 26 maggio 2014).

Il criterio della

difficile collocabilità è dunque adempiuto.

2.10

Nella presente sentenza

38.2013.39

del 3 ottobre 2013 il TCA ha pure invitato l'amministrazione a

riesaminare il criterio dal miglioramento dell'idoneità al collocamento,

rilevando:

" (…)

Inoltre, per quel che riguarda il criterio del miglioramento

dell'idoneità al collocamento, rispondendo al Presidente del TCA,

l'amministrazione ha precisato di non avere considerato il rapporto di lavoro

con la __________ (cfr. consid. 1.5.).

Gli atti vanno dunque rinviati all'URC di __________ affinché

verifichi anche se la ricorrente ha realmente iniziato tale attività lucrativa,

se essa viene svolta in modo soddisfacente, se è previsto un prolungamento del

rapporto di lavoro oltre il 31 gennaio 2014 (cfr. doc. A8) e se l'assicurata ha

altre possibilità di lavoro (cfr. doc. I: "… Grazie a questa mia

iniziativa, in tempi brevissimi, ho trovato un impiego al 100% in quel di __________

e con interessanti prospettive occupazionali future.")

Dopo avere compiuto gli accertamenti indicati da questa Corte

l'amministrazione si pronuncerà nuovamente sulla domanda dell'assicurata del 24

aprile 2013."

L'amministrazione ha

ritenuto questo criterio non realizzato in quanto il rapporto di lavoro con la

Casa Anziani Regionale __________ si è concluso il 31 gennaio 2014.

Contrariamente a quanto

stabilito dall'URC di __________, il corso in questione ha concretamente migliorato

l'idoneità al collocamento dell'assicurata.

Infatti, grazie al corso,

ella ha innanzitutto reperito un'occupazione di durata determinata dal 1°

agosto 2013 al 31 gennaio 2014 quale ausiliaria di cure presso la Casa Anziani

Regionale __________ gna.

Al riguardo il TCA rileva

che nel Certificato di lavoro del 31 gennaio 2014 figurano le seguenti indicazioni:

" Con la

presente confermiamo che la signora __________, nata il 25 giugno 1979, ha lavorato presso il nostro Istituto dal 1° al 19 luglio 2013 in qualità di stagiaire e dal 1° agosto 2013 al 31 gennaio 2014 in qualità di ausiliaria di cure CRS.

Abbiamo conosciuto la signora RI 1 quale collaboratrice versatile,

disponibile e affidabile. Tutti i compiti a lei assegnati li ha svolti sempre

con impegno e diligenza.

La signora RI 1 è libera di qualsiasi impegno verso il nostro

Istituto, salvo l'obbligo di rispettare il segreto professionale.

Ringraziandola la signora RI 1 per il suo impegno, le auguriamo

ogni bene per il suo futuro professionale." (Doc. B1)

Inoltre e soprattutto

subito dopo la ricorrente ha trovato un'occupazione presso il Servizio __________

mediante un contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. contratto del 5

febbraio 2014, doc. B2).

Al riguardo nel corso

dell'udienza l'assicurata si è così espressa:

" (…)

L’assicurata conferma di non essersi più iscritta per il collocamento

dopo avere iniziato a lavorare presso la __________.

(…)

L’assicurata sottolinea di avere avuto esperienze lavorative in

questo settore in Italia. Rileva inoltre che anche a __________ come a __________

ha indicato al consulente del personale di cercare lavoro come aiuto

domiciliare, ciò che è dimostrato anche dalla “virgola” dopo “ausiliaria di

vendita”.

Su esplicita domanda del presidente del TCA, l’assicurata afferma

di non avere assolutamente detto a __________ che non le interessava più essere

collocata quale aiuto domiciliare. Afferma di avere compiuto ricerche anche in

nel settore delle case per anziani e che il consulente __________ ne era al

corrente e le ha viste." (Doc. XIV)

Dal curriculum vitae

dell'assicurata emerge infatti che RI 1 ha lavorato quale assistente medico

presso una Clinica privata di __________ dal settembre 1997 al luglio 2002

(cfr. doc. 4). Ciò dimostra che l'assicurata si è ricollocata in un settore

professionale che non le era sconosciuto.

Nel caso concreto, il corso

in questione migliora quindi l'idoneità al collocamento dell'assicurata (sul

tema, cfr.: la mozione del 5 maggio 2014 di __________ "Per un'azione di

collocamento dei disoccupati nel settore sanitario e sociale").

Alla luce di quanto appena

esposto il TCA deve concludere che, a torto, l'amministrazione ha negato

all'assicurata il diritto di frequentare il corso CRS a spese

dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2.11

L'assicurata ha

chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria conRA

1__________ (cfr. doc. XIII).

Visto

l'esito del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al

versamento da parte dell'URC di __________ di fr. 1'000 a titolo di ripetibili.

Secondo la

costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione dell'11 dicembre 2013 è annullata.

§ L'assicurata

ha il diritto di frequentare il corso di Collaboratrice sanitaria CRS a spese

dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'URC di __________

verserà all'assicurata fr. 1000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò

che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti