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Decisione

38.2014.50

Confermata sospens.di 11gg ad un ass. x avere fornito consapevolmente a DL motivo di disdetta (discusso ordine ricevuto rifiutando, in definitiva, di svolgere attiv. richiesta). Irrilevante che Tribun

11 marzo 2015Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

Dispositivo

dispositivi relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 e segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente. Ciò non comporta tuttavia, in caso di

disoccupazione, il riconoscimento automatico delle relative indennità al

coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a

quella del datore di lavoro e ai loro coniugi.

Come appena

esposto, l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI esclude il diritto alle indennità per

lavoro ridotto ai coniugi occupati nell’impresa di una persona menzionata al

medesimo disposto di legge, ciò per evitare un rischio di sfruttamento abusivo

dell’assicurazione contro la disoccupazione. Una clausola d’esclusione come

quella prevista all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI figura così, per gli stessi

motivi, anche all’art. 51 cpv. 2 LADI relativo alle indennità per insolvenza e

all’art. 41 cpv. 3 LADI relativo alle indennità per intemperie (cfr. STF

8C_155/2011 del 25 gennaio 2012 consid. 5; STF 8C_1004/2010 del 29 giugno 2011;

STCA 38.2012.30 del 30 agosto 2012; STCA 38.2010.48 del 6 settembre 2010).

In

una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1°

gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che,

contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c

OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate

dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

In

un’ulteriore sentenza pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 101, già citata sopra, il

TFA, sempre in merito all’esclusione delle persone elencate all’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI dal diritto all’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che non

bisogna giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di un organo; va

invece stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie,

l’ampiezza del potere decisionale. Occorre, pertanto, applicare un concetto di

organo in senso materiale, poiché solo così vi è la garanzia che l’art. 31 cpv.

3 lett. c LADI, il quale intende scientemente combattere gli abusi, adempia il

suo scopo.

Con

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI

all’assegnazione delle indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16

febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all’indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l’azionista unico e il solo amministratore della

ditta.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per

un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è

pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05

del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

In

una sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte

ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente

di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone

effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la

nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad

un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta

con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era

chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a

due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori

tecnici.

Le

sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta

Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA

1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010

nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per

stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve

essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla

base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i

soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico,

il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il

solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono

iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio

vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente

di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.

3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con

riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.

3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

In una sentenza

8C_838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di

amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:

" Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la

qualità di organi dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro

membro del consiglio di amministrazione della P._________ SA, sulla sola

ragione che la gestione di fatto sia stata affidata ad un'unica persona.

Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei compiti e le modalità di

organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui

beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la

responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no.

10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato

rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica

dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società

in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione dispongono della

firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im

neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso,

C.________ e D.________, nella loro posizione di amministratori con diritto di

firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la

delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi,

come è loro diritto e dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta,

occupandosi direttamente delle incombenze aziendali nell'interesse sociale.

Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure

necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di

conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a

ragione le richieste di indennità per intemperie sono state respinte."

Al riguardo cfr. pure STF

8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA

38.2013.42 del 10 ottobre 2013; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014.

Secondo la giurisprudenza

federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di

un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4

luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto

2001) e lo è pure quella di amministratore di una cooperativa (cfr. STF

8C-171/2012 dell’11 aprile 2013).

Inoltre, in una sentenza

8C_191/2014 del 4 giugno 2014, la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel

caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare ad

impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere

sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della

Sagl per eludere quanto espresso nell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato

in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto

poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl,

era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso

di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il

Tribunale federale è giunto alla medesima conclusione pure per quel che

riguarda i membri della direzione di un’associazione. In una sentenza 8C_515

/2007 dell’ 8 aprile 2008 la nostra Massima istanza si è ad esempio così

espressa:

" 3.2 Le point de vue des premiers juges est bien fondé. L'art. 69 CC

dispose en effet que la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires

de l'association et de la représenter en conformité des statuts. En vertu de

cette disposition, la direction assume la gestion des affaires de

l'association, dans la mesure où un autre organe, comme l'assemblée générale

(cf. art. 65 al. 1 CC), n'en a pas la compétence (Anton Heini/Urs Scherrer, in

: Basler Kommentar, ZGB I, n. 17 ad art. 69). A ce titre, la direction de

l'association occupe donc une position comparable à celle du conseil

d'administration d'une société anonyme (art. 716 à 716b CO), en ce sens que les

membres de la direction disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que

l'association est amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les

influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Aussi, leur

droit à l'indemnité de chômage peut-il être exclu sans qu'il soit nécessaire de

déterminer plus concrètement - comme le voudrait le recourant - les

responsabilités qu'ils exercent au sein de l'association.

3.3 Le recourant allègue toutefois que son

inscription au registre du commerce en qualité de vice-président du comité de

l'association est encore nécessaire aux fins de faire valoir ses droits de

salarié. Selon lui, la radiation de son inscription aurait pour effet

d'entraîner la dissolution immédiate de l'association - qui ne compte que deux

membres - et, partant, la radiation de la procédure en recouvrement de salaire

qu'il a introduite devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte.

Ce point de vue est mal fondé. Selon l'art. 58 CC,

applicable à la liquidation des associations (Anton Heini/Urs Scherrer, op.

cit., n. 2 ad art. 79), les biens des personnes morales sont liquidés en

conformité des règles applicables aux sociétés coopératives. De son côté la

réglementation relative à la société coopérative renvoie (art. 913 al. 1 CO)

aux dispositions sur la dissolution des sociétés anonymes (art. 736 ss CO).

Selon l'art. 739 al. 1 CO, aussi longtemps que la répartition entre

actionnaires n'est pas terminée - ce qui suppose notamment le paiement des

dettes de la société (art. 745 al. 1 CO), après un appel aux créanciers (art.

742 al. 2 CO), la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa

raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation". Cela

étant, même si le recourant perdait non seulement sa qualité de membre de la

direction, mais encore celle de membre de l'association, il n'y a pas de risque

que celle-ci perde la personnalité juridique tant que les créanciers n'ont pas

été invités à faire valoir leur créance et, partant, que s'éteigne sa qualité

de défenderesse au procès en recouvrement de salaire intenté par le recourant

(voir aussi Jean-François Perrin, Droit de l'association, 2004, p. 218

sv.)."

Giova,

infine, evidenziare che come visto sopra, l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,

esclude il diritto alle indennità per lavoro ridotto ai coniugi occupati

nell’impresa di una persona menzionata al medesimo disposto di legge, ciò per

evitare il rischio di sfruttamento abusivo dell’assicurazione contro la

disoccupazione. Una clausola d’esclusione come quella prevista all’art. 31 cpv.

3 lett. c LADI figura così, per gli stessi motivi, anche all’art. 51 cpv. 2

LADI relativo alle indennità per insolvenza e all’art. 41 cpv. 3 LADI relativo

alle indennità per intemperie (cfr. STF 8C_155/2011 del 25 gennaio 2012 consid.

5; STF 8C_1004/2010 del 29 giugno 2011; STCA 38.2012.30 del 30 agosto 2012;

STCA 38.2010.48 del 6 settembre 2010).

2.2. Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 126 V 134 del 31 gennaio

consid. 5b), per stabilire il momento dell’uscita dal consiglio di

amministrazione di una società è determinante la data del ritiro effettivo e

non quella della cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio o

quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Questa

giurisprudenza è stata poi confermata nella STFA C 184/99 del 3 aprile 2000,

pubblicata in DLA 2000 p.176 segg. nella STF 8C_134/2007 del 25 febbraio 2008

consid. 3.1.

Le

dimissioni da una carica in seno a una società sono un atto unilaterale

soggetto a ricezione e non sono sottoposte ad alcuna forma particolare, anche

se un documento redatto in forma scritta permette meglio di stabilire le

dimissioni effettive (cfr. STF 8C_140/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 4.4.2.).

In proposito cfr. pure STF 8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/02 del

17 settembre 2003; STCA 38.2005 del 30 novembre 2005.

2.3. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che al momento dell’iscrizione

al Registro di commercio dell’__________, avvenuta nel 2007, RI 1 è stato

iscritto in qualità di presidente con diritto di firma individuale (cfr. doc.

15, estratto del Registro di commercio reperibile nel sito www.zefix.ch).

Lo scopo

dell’__________ è il seguente:

" (…)

La conduzione e la gestione di un’attività di cura,

istruzione e intrattenimento per bambini con esigenze speciali lievi tra zero e

cinque anni, in particolare la conduzione e la gestione di un asilo per

l’infanzia." (cfr. doc. 15)

Nel marzo

2007 sono pure state iscritte al Registro di commercio __________ da __________,

in __________, in qualità di membro e segretaria con firma individuale, e __________,

cittadina __________, in __________, in qualità di membro e cassiera con firma

individuale (cfr. doc. 15).

Dall’8

novembre 2012, all’interno dell’__________, RI 1 e sua moglie __________ hanno

ricoperto il ruolo di membri con diritto di firma individuale, mentre il ruolo

di presidente è stato assunto da __________, con diritto di firma collettiva a

due, e quello di membro e segretaria da __________, con diritto di firma

collettiva a due (cfr. doc. 15).

In data 27

novembre 2012, l’__________ ha inoltrato all’Ufficio del Registro di Commercio

una prima richiesta di rettifica dell’iscrizione dei coniugi __________ dal

Registro, in quanto il ricorrente e sua moglie avrebbero occupato unicamente il

ruolo di impiegati in seno all’associazione e non di membri (cfr. doc. 16).

Dal 9

gennaio 2013 sino al 24 ottobre 2013 RI 1 risulta iscritto al Registro di

commercio, quale direttore con diritto di firma individuale (cfr. doc. 15).

Per quanto

attiene alla posizione della signora __________, si rileva che la stessa, dal 9

gennaio 2013 al 24 ottobre 2013, è stata iscritta al Registro di commercio

senza l’indicazione di una funzione specifica, ma con la precisazione che aveva

diritto di firma individuale (cfr. doc. 15).

L’__________

ha inoltrato in data 9 settembre 2013 una richiesta all’Ufficio del Registro di

commercio inerente la cancellazione del ricorrente e di sua moglie __________

dallo stesso, in quanto, è stato indicato, l’iscrizione creava dei malintesi e

veniva vista come se loro fossero dei membri dell’__________, che in realtà non

erano (cfr. doc. 24).

In data 10

maggio 2013 l’__________ ha comunicato all’insorgente la disdetta del contratto

di lavoro per quanto concerneva il suo impiego presso la struttura __________

(gestita dall’__________), a valere dal 31 luglio 2013 a causa della chiusura di tale nido d’infanzia (cfr. doc. 8).

Il 2 agosto

2013 RI 1 ha dunque inoltrato domanda di indennità di disoccupazione a seguito

della diminuzione della propria occupazione dal 100% al 50% dopo la chiusura

della struttura __________ (cfr. doc. 4, 7 e 8).

Il

ricorrente era infatti impiegato al 50% presso l’asilo nido __________, sito a __________,

e al 50 % presso l’asilo nido __________, sito a __________; entrambe le

strutture erano gestite dall’__________ (cfr. doc. 9 e 10).

La sua

domanda è stata respinta dall’amministrazione con la decisione del 23 settembre

2013, mediante la quale la Cassa gli ha negato il diritto alle indennità di

disoccupazione in ragione del suo ruolo, assimilabile a quello di un datore di

lavoro, in seno all’__________ (cfr. doc. 11).

Contro la

decisione appena citata il ricorrente, patrocinato dal servizio giuridico della

__________, ha interposto un’opposizione il 21 ottobre 2013, con la quale ha

chiesto il riconoscimento del diritto alle prestazioni LADI a partire dalla

data di cancellazione del diritto di firma dal Registro di commercio (cfr. doc.

12).

Con la

decisione su opposizione del 6 dicembre 2013 la Cassa ha confermato la decisione del 23 settembre 2013 (cfr. doc. 13).

A seguito

della richiesta di ulteriori informazioni circa il ruolo dell’assicurato in seno

all’__________ inoltrata dalla Cassa in data 6 dicembre 2013, in relazione alla domanda di rivalutazione del diritto alle prestazioni dal momento dello

stralcio dal Registro di commercio di RI 1 quale direttore con diritto di firma

e di sua moglie (cfr. doc. 17), la presidente dell’__________, __________, in

data 17 dicembre 2013 ha affermato:

" (…)

1. Il signor RI 1 era incaricato per la costruzione e riparazione delle

attrezzature e l’archiviazione. Al 31.07.2013 una struttura è stata chiusa e

quindi non era necessario che una seconda persona prendesse questo incarico.

2. il signor RI 1 presta ancora servizio nella misura del 50%.

3. la signora __________ è assunta per la fatturazione e la contabilità.

4. la responsabile pedagogica valuta e consente un’eventuale assunzione e

stessa cosa per i licenziamenti.

5. i vari colloqui con i genitori vengono fatti dalla responsabile

pedagogica e la signora __________. I compiti della responsabile pedagogica

riguarda tutto il personale e i bambini.

6. il personale si rivolge sempre alla responsabile pedagogica.

7. l’iscrizione al registro di commercio dei signori __________ è stato un

errore di base. Loro non sono stati mai membri dell’Associazione. (…)” (cfr.

doc. 18)

Una seconda

richiesta di informazioni è stata inoltrata dalla Cassa all’__________ in data

10 gennaio 2014 (cfr. doc. 19). Il 20 gennaio 2014, la presidente __________ ha

dichiarato, in generale e relativamente ai motivi della richiesta di stralcio

inoltrata in data 9 settembre 2013 all’Ufficio del Registro di commercio, quanto

segue:

" (…)

1. La chiusura riguardava il nido d’infanzia __________.

2. La struttura attualmente aperta è il nido di

infanzia __________.

3. Lo stipendio del signor RI 1 è versato su un

conto bancario.

4.

L’attestato verrà inviato direttamente da __________, visto che a

documentazione per la compilazione del modulo è nell’ufficio di __________.

5. La signora __________ è la responsabile

pedagogica e direttrice.

6.

Il discorso dello stralcio era una richiesta già fatta in passato all’ufficio registro

di commercio, ma mai eseguito. (…)”

(cfr.

doc. 20)

La Cassa, il 17 febbraio 2014, ha emanato un’ulteriore decisione di diniego del diritto alle

indennità di disoccupazione dal 21 ottobre 2013, in ragione del ruolo dell’assicurato, assimilabile a quello di un datore di lavoro, all’interno

dell’__________ (cfr. doc. 1 e A4).

Il 18 marzo

2014 RI 1, patrocinato dal servizio giuridico della __________, ha interposto un’opposizione

avverso la decisione del 17 febbraio 2014 (cfr. doc. 2 e A3).

Il 4 giugno

2014 la Cassa ha inoltrato una richiesta di informazioni, volta a stabilire chi

fosse la persona di riferimento all’interno dell’__________, all’Ufficio del

sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (in seguito: UFAG). In

data 17 luglio 2014 (cfr. doc. 30) l’UFAG ha precisato che:

" (…)

In riferimento al suo scritto e al colloquio odierno, le posso

comunicare, per quanto ci concerne, che:

·

il nido __________ è gestito dall’Associazione

omonima (cfr. registro di commercio per i nominativi del comitato

dell’associazione, la cui presidente è la sig.ra __________)

·

la direttrice pedagogica è la sig.ra __________

·

la gestione contabile è condotta dalla sig.ra __________,

nostro interlocutore per quanto attiene alla gestione del nido. Di regola è lei

che ci contatta per tutte le questioni legate alla gestione e alla conduzione

del nido. Per i formulari ufficiali richiediamo comunque che vengano firmati

dall’avente diritto di firma, quindi dalla presidente dell’associazione, sig.ra

__________. (…)” (cfr.doc. 30)

In data 17

luglio 2014 la Cassa ha chiesto all’Ufficio giuridico della __________ quali

fossero i rapporti intercorrenti tra i vari soggetti operanti all’interno dell’__________

(cfr. doc. 32). Il 4 agosto 2014 l’Ufficio giuridico della __________ ha

affermato quanto segue:

" (…)

La signora __________ è la sorella della signora __________.

La signora __________ è la madre della signora __________. (…)”

(cfr. doc. 32)

Il 5 agosto

2014 la Cassa ha emesso la decisione su opposizione ora impugnata innanzi a

questo Tribunale con cui ha confermato la decisione del 17 febbraio 2014 (cfr.

doc. 3 e A1).

2.4. Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale non può che condividere la conclusione

dell’amministrazione secondo cui il ricorrente non ha diritto alle indennità di

disoccupazione in quanto lui stesso o, in ogni caso, almeno sua moglie, rivestono

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno dell’__________.

Al riguardo

il TCA ricorda innanzitutto che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr.

consid. 2.1), la cancellazione dell’iscrizione del ricorrente e della coniuge

dal Registro di commercio non risulta determinante per escludere che i medesimi

abbiano ancora un ruolo dirigenziale all’interno dell’__________.

RI 1 e sua

moglie hanno ricoperto sin dalla costituzione dell’__________ delle funzioni

dirigenziali e dei ruoli di conduzione e amministrazione delle attività da

questa svolte.

Visti i

ruoli previamente assunti da RI 1 all’interno dell’Associazione anteriormente

alla sua cancellazione dal Registro di commercio, dapprima quale presidente dal

marzo 2007 al novembre 2012, quale membro dal novembre 2012 al gennaio 2013, ed

in seguito come direttore dal gennaio all’ottobre 2013 sempre con diritto di

firma individuale (cfr. doc. 15), unitamente al ruolo della moglie,

identificata peraltro dall’UFAG ancora nel luglio 2014 quale responsabile della

gestione e della conduzione dell’asilo (cfr. doc. 30), si deve ritenere che

egli o perlomeno sua moglie abbiano continuato ad esercitare all’interno dell’__________

un ruolo che li rende partecipi in modo determinante alle decisioni ed alla

conduzione della medesima anche dopo lo stralcio dei loro nominativi dal

Registro di commercio nell’ottobre 2013.

Questo Tribunale

evidenzia d’altronde come l’iscrizione dell’assicurato al Registro di commercio

del gennaio 2013 quale direttore con diritto di firma individuale non sia stata

soggetta ad alcuna immediata domanda di rettifica fino al settembre 2013(cfr.

doc. 15, 24 e consid. 2.3.).

Va inoltre

sottolineata la presenza di due deleghe, in favore dei coniugi __________,

firmate dalla presidente dell’Associazione __________ e dal membro e cassiere __________,

che peraltro dal novembre 2012 al dicembre 2014 disponevano unicamente di un

diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. 15).

Tali deleghe

prevedono che sia l’assicurato che la moglie sono stati autorizzati a firmare

individualmente per effettuare i pagamenti delle fatture dei vari debitori, per

quanto attiene agli stipendi e per altri acquisti il cui ammontare non sia

superiore a CHF 3'000 (cfr. doc. 26 e 27).

Lo stesso

ricorrente, nel proprio scritto dell’11 settembre 2013 inoltrato alla Cassa

(cfr. doc. 25), al quale ha allegato la copia delle deleghe, ha precisato

quanto segue:

" (…)

Io e mia moglie sottostiamo all’accordo di almeno

due membri dell’associazione per l’assunzione e per il licenziamento del

personale.

Anche mia moglie ha la stessa delega alla mia.

Questo per la banca e eventuali iscrizioni dei bambini che vanno firmati da

entrambi le parti (genitori-nido). Penso che sia chiaro il fatto che la firma

dell’iscrizione va data a una persona presente nella struttura. Visto che i

membri del comitato sono già impegnati nel loro lavoro hanno conferito queste

due deleghe.

Come avevo spiegato durante il nostro colloquio, per

legge i membri dell’associazione non possono essere impiegati della struttura.

(…)" (cfr. doc. 25)

Nell'incarto

sono del resto assenti elementi che possano portare alla conclusione che, dopo

lo stralcio dell’iscrizione dei coniugi __________ dal Registro di commercio, i

rimanenti membri della stessa abbiano assunto la conduzione pratica delle

attività svolte dall’__________, essendo per altro sia la presidente __________

che la segretaria __________ residenti oltre Gottardo. In data 11 settembre

2013, è proprio RI 1 ad identificare se stesso e sua moglie come le persone

“presenti nella struttura” cui spetta la firma relativa all’iscrizione dei

bambini all’asilo che __________ gestisce (cfr. doc. 25).

È vero che

nello scritto dell’11 settembre 2013 l’insorgente ha precisato che lui e la

moglie sottostanno all’accordo di almeno due membri dell’associazione per

l’assunzione e il licenziamento del personale (cfr. doc. 25). È altrettanto

vero, tuttavia, che, come indicato il 4 agosto 2014 dall’allora patrocinatrice

del ricorrente (__________) la Presidente dell’Associazione, __________, è la

sorella della moglie dell’assicurato e il membro e segretario __________ è la

madre di __________ (cfr. doc. 32), non residenti nel Canton Ticino (cfr. doc.

15).

Dai

documenti presenti nell’incarto risulta quindi, in applicazione dell’ abituale

principio della probabilità preponderante valido nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.;

STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid.

3.2.; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF

126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag 195), che

l’assicurato o quantomeno __________, moglie del ricorrente, continuino ad

avere notevole influenza sulle decisioni dell’__________.

Al riguardo

è utile evidenziare che il ricorrente stesso l’11 settembre 2013 ha affermato che per legge i membri dell’associazione non possono essere impiegati nella

struttura (cfr. doc. 25), ciò che può giustificare la richiesta sua e delle

moglie di non apparire nel Registro di commercio.

In ossequio

ai disposti degli artt. 8 cpv. 1 lett. b e 31 cpv. 3 lett. c LADI ed alla

giurisprudenza citata sopra, a RI 1 non può essere riconosciuto il diritto alle

indennità di disoccupazione a far tempo dal 21 ottobre 2013.

La decisione

su opposizione del 5 agosto 2014 deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti