38.2014.50
Confermata sospens.di 11gg ad un ass. x avere fornito consapevolmente a DL motivo di disdetta (discusso ordine ricevuto rifiutando, in definitiva, di svolgere attiv. richiesta). Irrilevante che Tribun
11 marzo 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.50
CL/RS
Lugano
11 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 agosto 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 5 agosto 2014 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 17 febbraio 2014 (cfr. doc. 1 e A4) con la
quale ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto
egli occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro presso l’__________
(cfr. doc. 3 e A1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 5 agosto 2014 RI 1, in data 12 settembre 2014, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I). A supporto delle proprie contestazioni
egli ha affermato che:
" (…)
1. Non
ho mai aggirato nessuno. Ero presidente dell’Associazione essendo stato
dipendente delle __________.
2. Io
sono stato assunto per la manutenzione di due strutture, della quale una è
stata chiusa. Di conseguenza il mio lavoro è diminuito del 50%. Penso che
questo sia chiaro per tutti. Visto che non sono educatore e non ho nessuna
conoscenza nell’ambito amministrativo, per non vi era altro lavoro.
3. Per
quanto riguarda il potere decisionale, non ne ho in nessun modo. Il personale
viene assunto da chi ha l’autorizzazione di esercitare. La persona autorizzata
ha la piena responsabilità dell’andamento della struttura e decide anche se una
persona viene assunta o licenziata.
4. In
quanto la risposta ricevuta da parte dell’Ufficio giovani (UFAG), è giusto che
mia moglie gestisce la contabilità e la fatturazione, ma questo non significa
che abbia potere decisionale. I Bilanci e Preventivi vengono sottoscritti dalla
presidente dell’Associazione. In qualsiasi altra azienda ci sono delle persone
che si occupano dell’amministrazione.
5. In
merito all’osservazione che due membri dell’Associazione siano oltre Gottardo
non impedisce la gestione. Un membro abita in Ticino e poi abbiamo le mail e il
telefono. (…) (cfr. doc. I)
1.3. Nella propria risposta di
causa del 6 ottobre 2014, la Cassa ribadisce quanto già affermato nella
decisione su opposizione del 5 agosto 2014 (cfr. doc. 3 e A1) e chiede di
conseguenza che il ricorso venga respinto e la decisione su opposizione
confermata (cfr. doc. III).
1.4. Nella sua replica del 14
ottobre 2014 il ricorrente afferma che la propria iscrizione al Registro di
commercio, susseguente al suo abbandono della presidenza dell’associazione come
membro dell’associazione, alla pari di quella della moglie, costituisse in
realtà un errore.
Egli al riguardo asserisce
di non essere infatti rimasto membro dell’associazione e che non riesce a
comprendere perché si parli del 2007 quando invece la richiesta delle indennità
di disoccupazione è stata inoltrata nel 2013 (cfr. doc. V).
1.5. La Cassa ha comunicato, in data 20 ottobre 2014, di non avere ulteriori osservazioni da
formulare (cfr. doc. VII).
Il doc. VII è stato
trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se la Cassa abbia a ragione o meno negato a RI 1 il diritto alle indennità di
disoccupazione a far tempo dal 21 ottobre 2013.
Fondamentale presupposto
per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra
l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia
subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che
rinviano a loro volta agli artt. 10 e 11 LADI).
L’art.
31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i
lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di
lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il
coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le
persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell’azienda.
Fatti
I
Dispositivo
dispositivi relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 e segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente. Ciò non comporta tuttavia, in caso di
disoccupazione, il riconoscimento automatico delle relative indennità al
coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a
quella del datore di lavoro e ai loro coniugi.
Come appena
esposto, l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI esclude il diritto alle indennità per
lavoro ridotto ai coniugi occupati nell’impresa di una persona menzionata al
medesimo disposto di legge, ciò per evitare un rischio di sfruttamento abusivo
dell’assicurazione contro la disoccupazione. Una clausola d’esclusione come
quella prevista all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI figura così, per gli stessi
motivi, anche all’art. 51 cpv. 2 LADI relativo alle indennità per insolvenza e
all’art. 41 cpv. 3 LADI relativo alle indennità per intemperie (cfr. STF
8C_155/2011 del 25 gennaio 2012 consid. 5; STF 8C_1004/2010 del 29 giugno 2011;
STCA 38.2012.30 del 30 agosto 2012; STCA 38.2010.48 del 6 settembre 2010).
In
una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che,
contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c
OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate
dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In
un’ulteriore sentenza pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 101, già citata sopra, il
TFA, sempre in merito all’esclusione delle persone elencate all’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI dal diritto all’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che non
bisogna giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di un organo; va
invece stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie,
l’ampiezza del potere decisionale. Occorre, pertanto, applicare un concetto di
organo in senso materiale, poiché solo così vi è la garanzia che l’art. 31 cpv.
3 lett. c LADI, il quale intende scientemente combattere gli abusi, adempia il
suo scopo.
Con
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI
all’assegnazione delle indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16
febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in
posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all’indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l’azionista unico e il solo amministratore della
ditta.
Nelle sentenze pubblicate
in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in
SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del
consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b
del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per
un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è
pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05
del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
In
una sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte
ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente
di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone
effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la
nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad
un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta
con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era
chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a
due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori
tecnici.
Le
sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta
Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010
nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per
stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve
essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla
base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i
soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico,
il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il
solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono
iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio
vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente
di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà
partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.
3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del
consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la
legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,
che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle
decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema
direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b
CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con
riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.
3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è
pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,
la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne
discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la
giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la
precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.
(…)"
In una sentenza
8C_838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di
amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:
" Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la
qualità di organi dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro
membro del consiglio di amministrazione della P._________ SA, sulla sola
ragione che la gestione di fatto sia stata affidata ad un'unica persona.
Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei compiti e le modalità di
organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui
beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la
responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no.
10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato
rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica
dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società
in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione dispongono della
firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im
neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso,
C.________ e D.________, nella loro posizione di amministratori con diritto di
firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la
delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi,
come è loro diritto e dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta,
occupandosi direttamente delle incombenze aziendali nell'interesse sociale.
Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure
necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di
conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a
ragione le richieste di indennità per intemperie sono state respinte."
Al riguardo cfr. pure STF
8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA
38.2013.42 del 10 ottobre 2013; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014.
Secondo la giurisprudenza
federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di
un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4
luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto
2001) e lo è pure quella di amministratore di una cooperativa (cfr. STF
8C-171/2012 dell’11 aprile 2013).
Inoltre, in una sentenza
8C_191/2014 del 4 giugno 2014, la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel
caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare ad
impiegare l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere
sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della
Sagl per eludere quanto espresso nell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato
in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto
poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl,
era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso
di una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il
Tribunale federale è giunto alla medesima conclusione pure per quel che
riguarda i membri della direzione di un’associazione. In una sentenza 8C_515
/2007 dell’ 8 aprile 2008 la nostra Massima istanza si è ad esempio così
espressa:
" 3.2 Le point de vue des premiers juges est bien fondé. L'art. 69 CC
dispose en effet que la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires
de l'association et de la représenter en conformité des statuts. En vertu de
cette disposition, la direction assume la gestion des affaires de
l'association, dans la mesure où un autre organe, comme l'assemblée générale
(cf. art. 65 al. 1 CC), n'en a pas la compétence (Anton Heini/Urs Scherrer, in
: Basler Kommentar, ZGB I, n. 17 ad art. 69). A ce titre, la direction de
l'association occupe donc une position comparable à celle du conseil
d'administration d'une société anonyme (art. 716 à 716b CO), en ce sens que les
membres de la direction disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que
l'association est amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les
influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Aussi, leur
droit à l'indemnité de chômage peut-il être exclu sans qu'il soit nécessaire de
déterminer plus concrètement - comme le voudrait le recourant - les
responsabilités qu'ils exercent au sein de l'association.
3.3 Le recourant allègue toutefois que son
inscription au registre du commerce en qualité de vice-président du comité de
l'association est encore nécessaire aux fins de faire valoir ses droits de
salarié. Selon lui, la radiation de son inscription aurait pour effet
d'entraîner la dissolution immédiate de l'association - qui ne compte que deux
membres - et, partant, la radiation de la procédure en recouvrement de salaire
qu'il a introduite devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Ce point de vue est mal fondé. Selon l'art. 58 CC,
applicable à la liquidation des associations (Anton Heini/Urs Scherrer, op.
cit., n. 2 ad art. 79), les biens des personnes morales sont liquidés en
conformité des règles applicables aux sociétés coopératives. De son côté la
réglementation relative à la société coopérative renvoie (art. 913 al. 1 CO)
aux dispositions sur la dissolution des sociétés anonymes (art. 736 ss CO).
Selon l'art. 739 al. 1 CO, aussi longtemps que la répartition entre
actionnaires n'est pas terminée - ce qui suppose notamment le paiement des
dettes de la société (art. 745 al. 1 CO), après un appel aux créanciers (art.
742 al. 2 CO), la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa
raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation". Cela
étant, même si le recourant perdait non seulement sa qualité de membre de la
direction, mais encore celle de membre de l'association, il n'y a pas de risque
que celle-ci perde la personnalité juridique tant que les créanciers n'ont pas
été invités à faire valoir leur créance et, partant, que s'éteigne sa qualité
de défenderesse au procès en recouvrement de salaire intenté par le recourant
(voir aussi Jean-François Perrin, Droit de l'association, 2004, p. 218
sv.)."
Giova,
infine, evidenziare che come visto sopra, l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,
esclude il diritto alle indennità per lavoro ridotto ai coniugi occupati
nell’impresa di una persona menzionata al medesimo disposto di legge, ciò per
evitare il rischio di sfruttamento abusivo dell’assicurazione contro la
disoccupazione. Una clausola d’esclusione come quella prevista all’art. 31 cpv.
3 lett. c LADI figura così, per gli stessi motivi, anche all’art. 51 cpv. 2
LADI relativo alle indennità per insolvenza e all’art. 41 cpv. 3 LADI relativo
alle indennità per intemperie (cfr. STF 8C_155/2011 del 25 gennaio 2012 consid.
5; STF 8C_1004/2010 del 29 giugno 2011; STCA 38.2012.30 del 30 agosto 2012;
STCA 38.2010.48 del 6 settembre 2010).
2.2. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 126 V 134 del 31 gennaio
consid. 5b), per stabilire il momento dell’uscita dal consiglio di
amministrazione di una società è determinante la data del ritiro effettivo e
non quella della cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio o
quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Questa
giurisprudenza è stata poi confermata nella STFA C 184/99 del 3 aprile 2000,
pubblicata in DLA 2000 p.176 segg. nella STF 8C_134/2007 del 25 febbraio 2008
consid. 3.1.
Le
dimissioni da una carica in seno a una società sono un atto unilaterale
soggetto a ricezione e non sono sottoposte ad alcuna forma particolare, anche
se un documento redatto in forma scritta permette meglio di stabilire le
dimissioni effettive (cfr. STF 8C_140/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 4.4.2.).
In proposito cfr. pure STF 8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/02 del
17 settembre 2003; STCA 38.2005 del 30 novembre 2005.
2.3. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che al momento dell’iscrizione
al Registro di commercio dell’__________, avvenuta nel 2007, RI 1 è stato
iscritto in qualità di presidente con diritto di firma individuale (cfr. doc.
15, estratto del Registro di commercio reperibile nel sito www.zefix.ch).
Lo scopo
dell’__________ è il seguente:
" (…)
La conduzione e la gestione di un’attività di cura,
istruzione e intrattenimento per bambini con esigenze speciali lievi tra zero e
cinque anni, in particolare la conduzione e la gestione di un asilo per
l’infanzia." (cfr. doc. 15)
Nel marzo
2007 sono pure state iscritte al Registro di commercio __________ da __________,
in __________, in qualità di membro e segretaria con firma individuale, e __________,
cittadina __________, in __________, in qualità di membro e cassiera con firma
individuale (cfr. doc. 15).
Dall’8
novembre 2012, all’interno dell’__________, RI 1 e sua moglie __________ hanno
ricoperto il ruolo di membri con diritto di firma individuale, mentre il ruolo
di presidente è stato assunto da __________, con diritto di firma collettiva a
due, e quello di membro e segretaria da __________, con diritto di firma
collettiva a due (cfr. doc. 15).
In data 27
novembre 2012, l’__________ ha inoltrato all’Ufficio del Registro di Commercio
una prima richiesta di rettifica dell’iscrizione dei coniugi __________ dal
Registro, in quanto il ricorrente e sua moglie avrebbero occupato unicamente il
ruolo di impiegati in seno all’associazione e non di membri (cfr. doc. 16).
Dal 9
gennaio 2013 sino al 24 ottobre 2013 RI 1 risulta iscritto al Registro di
commercio, quale direttore con diritto di firma individuale (cfr. doc. 15).
Per quanto
attiene alla posizione della signora __________, si rileva che la stessa, dal 9
gennaio 2013 al 24 ottobre 2013, è stata iscritta al Registro di commercio
senza l’indicazione di una funzione specifica, ma con la precisazione che aveva
diritto di firma individuale (cfr. doc. 15).
L’__________
ha inoltrato in data 9 settembre 2013 una richiesta all’Ufficio del Registro di
commercio inerente la cancellazione del ricorrente e di sua moglie __________
dallo stesso, in quanto, è stato indicato, l’iscrizione creava dei malintesi e
veniva vista come se loro fossero dei membri dell’__________, che in realtà non
erano (cfr. doc. 24).
In data 10
maggio 2013 l’__________ ha comunicato all’insorgente la disdetta del contratto
di lavoro per quanto concerneva il suo impiego presso la struttura __________
(gestita dall’__________), a valere dal 31 luglio 2013 a causa della chiusura di tale nido d’infanzia (cfr. doc. 8).
Il 2 agosto
2013 RI 1 ha dunque inoltrato domanda di indennità di disoccupazione a seguito
della diminuzione della propria occupazione dal 100% al 50% dopo la chiusura
della struttura __________ (cfr. doc. 4, 7 e 8).
Il
ricorrente era infatti impiegato al 50% presso l’asilo nido __________, sito a __________,
e al 50 % presso l’asilo nido __________, sito a __________; entrambe le
strutture erano gestite dall’__________ (cfr. doc. 9 e 10).
La sua
domanda è stata respinta dall’amministrazione con la decisione del 23 settembre
2013, mediante la quale la Cassa gli ha negato il diritto alle indennità di
disoccupazione in ragione del suo ruolo, assimilabile a quello di un datore di
lavoro, in seno all’__________ (cfr. doc. 11).
Contro la
decisione appena citata il ricorrente, patrocinato dal servizio giuridico della
__________, ha interposto un’opposizione il 21 ottobre 2013, con la quale ha
chiesto il riconoscimento del diritto alle prestazioni LADI a partire dalla
data di cancellazione del diritto di firma dal Registro di commercio (cfr. doc.
12).
Con la
decisione su opposizione del 6 dicembre 2013 la Cassa ha confermato la decisione del 23 settembre 2013 (cfr. doc. 13).
A seguito
della richiesta di ulteriori informazioni circa il ruolo dell’assicurato in seno
all’__________ inoltrata dalla Cassa in data 6 dicembre 2013, in relazione alla domanda di rivalutazione del diritto alle prestazioni dal momento dello
stralcio dal Registro di commercio di RI 1 quale direttore con diritto di firma
e di sua moglie (cfr. doc. 17), la presidente dell’__________, __________, in
data 17 dicembre 2013 ha affermato:
" (…)
1. Il signor RI 1 era incaricato per la costruzione e riparazione delle
attrezzature e l’archiviazione. Al 31.07.2013 una struttura è stata chiusa e
quindi non era necessario che una seconda persona prendesse questo incarico.
2. il signor RI 1 presta ancora servizio nella misura del 50%.
3. la signora __________ è assunta per la fatturazione e la contabilità.
4. la responsabile pedagogica valuta e consente un’eventuale assunzione e
stessa cosa per i licenziamenti.
5. i vari colloqui con i genitori vengono fatti dalla responsabile
pedagogica e la signora __________. I compiti della responsabile pedagogica
riguarda tutto il personale e i bambini.
6. il personale si rivolge sempre alla responsabile pedagogica.
7. l’iscrizione al registro di commercio dei signori __________ è stato un
errore di base. Loro non sono stati mai membri dell’Associazione. (…)” (cfr.
doc. 18)
Una seconda
richiesta di informazioni è stata inoltrata dalla Cassa all’__________ in data
10 gennaio 2014 (cfr. doc. 19). Il 20 gennaio 2014, la presidente __________ ha
dichiarato, in generale e relativamente ai motivi della richiesta di stralcio
inoltrata in data 9 settembre 2013 all’Ufficio del Registro di commercio, quanto
segue:
" (…)
1. La chiusura riguardava il nido d’infanzia __________.
2. La struttura attualmente aperta è il nido di
infanzia __________.
3. Lo stipendio del signor RI 1 è versato su un
conto bancario.
4.
L’attestato verrà inviato direttamente da __________, visto che a
documentazione per la compilazione del modulo è nell’ufficio di __________.
5. La signora __________ è la responsabile
pedagogica e direttrice.
6.
Il discorso dello stralcio era una richiesta già fatta in passato all’ufficio registro
di commercio, ma mai eseguito. (…)”
(cfr.
doc. 20)
La Cassa, il 17 febbraio 2014, ha emanato un’ulteriore decisione di diniego del diritto alle
indennità di disoccupazione dal 21 ottobre 2013, in ragione del ruolo dell’assicurato, assimilabile a quello di un datore di lavoro, all’interno
dell’__________ (cfr. doc. 1 e A4).
Il 18 marzo
2014 RI 1, patrocinato dal servizio giuridico della __________, ha interposto un’opposizione
avverso la decisione del 17 febbraio 2014 (cfr. doc. 2 e A3).
Il 4 giugno
2014 la Cassa ha inoltrato una richiesta di informazioni, volta a stabilire chi
fosse la persona di riferimento all’interno dell’__________, all’Ufficio del
sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (in seguito: UFAG). In
data 17 luglio 2014 (cfr. doc. 30) l’UFAG ha precisato che:
" (…)
In riferimento al suo scritto e al colloquio odierno, le posso
comunicare, per quanto ci concerne, che:
·
il nido __________ è gestito dall’Associazione
omonima (cfr. registro di commercio per i nominativi del comitato
dell’associazione, la cui presidente è la sig.ra __________)
·
la direttrice pedagogica è la sig.ra __________
·
la gestione contabile è condotta dalla sig.ra __________,
nostro interlocutore per quanto attiene alla gestione del nido. Di regola è lei
che ci contatta per tutte le questioni legate alla gestione e alla conduzione
del nido. Per i formulari ufficiali richiediamo comunque che vengano firmati
dall’avente diritto di firma, quindi dalla presidente dell’associazione, sig.ra
__________. (…)” (cfr.doc. 30)
In data 17
luglio 2014 la Cassa ha chiesto all’Ufficio giuridico della __________ quali
fossero i rapporti intercorrenti tra i vari soggetti operanti all’interno dell’__________
(cfr. doc. 32). Il 4 agosto 2014 l’Ufficio giuridico della __________ ha
affermato quanto segue:
" (…)
La signora __________ è la sorella della signora __________.
La signora __________ è la madre della signora __________. (…)”
(cfr. doc. 32)
Il 5 agosto
2014 la Cassa ha emesso la decisione su opposizione ora impugnata innanzi a
questo Tribunale con cui ha confermato la decisione del 17 febbraio 2014 (cfr.
doc. 3 e A1).
2.4. Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale non può che condividere la conclusione
dell’amministrazione secondo cui il ricorrente non ha diritto alle indennità di
disoccupazione in quanto lui stesso o, in ogni caso, almeno sua moglie, rivestono
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno dell’__________.
Al riguardo
il TCA ricorda innanzitutto che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr.
consid. 2.1), la cancellazione dell’iscrizione del ricorrente e della coniuge
dal Registro di commercio non risulta determinante per escludere che i medesimi
abbiano ancora un ruolo dirigenziale all’interno dell’__________.
RI 1 e sua
moglie hanno ricoperto sin dalla costituzione dell’__________ delle funzioni
dirigenziali e dei ruoli di conduzione e amministrazione delle attività da
questa svolte.
Visti i
ruoli previamente assunti da RI 1 all’interno dell’Associazione anteriormente
alla sua cancellazione dal Registro di commercio, dapprima quale presidente dal
marzo 2007 al novembre 2012, quale membro dal novembre 2012 al gennaio 2013, ed
in seguito come direttore dal gennaio all’ottobre 2013 sempre con diritto di
firma individuale (cfr. doc. 15), unitamente al ruolo della moglie,
identificata peraltro dall’UFAG ancora nel luglio 2014 quale responsabile della
gestione e della conduzione dell’asilo (cfr. doc. 30), si deve ritenere che
egli o perlomeno sua moglie abbiano continuato ad esercitare all’interno dell’__________
un ruolo che li rende partecipi in modo determinante alle decisioni ed alla
conduzione della medesima anche dopo lo stralcio dei loro nominativi dal
Registro di commercio nell’ottobre 2013.
Questo Tribunale
evidenzia d’altronde come l’iscrizione dell’assicurato al Registro di commercio
del gennaio 2013 quale direttore con diritto di firma individuale non sia stata
soggetta ad alcuna immediata domanda di rettifica fino al settembre 2013(cfr.
doc. 15, 24 e consid. 2.3.).
Va inoltre
sottolineata la presenza di due deleghe, in favore dei coniugi __________,
firmate dalla presidente dell’Associazione __________ e dal membro e cassiere __________,
che peraltro dal novembre 2012 al dicembre 2014 disponevano unicamente di un
diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. 15).
Tali deleghe
prevedono che sia l’assicurato che la moglie sono stati autorizzati a firmare
individualmente per effettuare i pagamenti delle fatture dei vari debitori, per
quanto attiene agli stipendi e per altri acquisti il cui ammontare non sia
superiore a CHF 3'000 (cfr. doc. 26 e 27).
Lo stesso
ricorrente, nel proprio scritto dell’11 settembre 2013 inoltrato alla Cassa
(cfr. doc. 25), al quale ha allegato la copia delle deleghe, ha precisato
quanto segue:
" (…)
Io e mia moglie sottostiamo all’accordo di almeno
due membri dell’associazione per l’assunzione e per il licenziamento del
personale.
Anche mia moglie ha la stessa delega alla mia.
Questo per la banca e eventuali iscrizioni dei bambini che vanno firmati da
entrambi le parti (genitori-nido). Penso che sia chiaro il fatto che la firma
dell’iscrizione va data a una persona presente nella struttura. Visto che i
membri del comitato sono già impegnati nel loro lavoro hanno conferito queste
due deleghe.
Come avevo spiegato durante il nostro colloquio, per
legge i membri dell’associazione non possono essere impiegati della struttura.
(…)" (cfr. doc. 25)
Nell'incarto
sono del resto assenti elementi che possano portare alla conclusione che, dopo
lo stralcio dell’iscrizione dei coniugi __________ dal Registro di commercio, i
rimanenti membri della stessa abbiano assunto la conduzione pratica delle
attività svolte dall’__________, essendo per altro sia la presidente __________
che la segretaria __________ residenti oltre Gottardo. In data 11 settembre
2013, è proprio RI 1 ad identificare se stesso e sua moglie come le persone
“presenti nella struttura” cui spetta la firma relativa all’iscrizione dei
bambini all’asilo che __________ gestisce (cfr. doc. 25).
È vero che
nello scritto dell’11 settembre 2013 l’insorgente ha precisato che lui e la
moglie sottostanno all’accordo di almeno due membri dell’associazione per
l’assunzione e il licenziamento del personale (cfr. doc. 25). È altrettanto
vero, tuttavia, che, come indicato il 4 agosto 2014 dall’allora patrocinatrice
del ricorrente (__________) la Presidente dell’Associazione, __________, è la
sorella della moglie dell’assicurato e il membro e segretario __________ è la
madre di __________ (cfr. doc. 32), non residenti nel Canton Ticino (cfr. doc.
15).
Dai
documenti presenti nell’incarto risulta quindi, in applicazione dell’ abituale
principio della probabilità preponderante valido nel settore delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.;
STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid.
3.2.; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF
126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag 195), che
l’assicurato o quantomeno __________, moglie del ricorrente, continuino ad
avere notevole influenza sulle decisioni dell’__________.
Al riguardo
è utile evidenziare che il ricorrente stesso l’11 settembre 2013 ha affermato che per legge i membri dell’associazione non possono essere impiegati nella
struttura (cfr. doc. 25), ciò che può giustificare la richiesta sua e delle
moglie di non apparire nel Registro di commercio.
In ossequio
ai disposti degli artt. 8 cpv. 1 lett. b e 31 cpv. 3 lett. c LADI ed alla
giurisprudenza citata sopra, a RI 1 non può essere riconosciuto il diritto alle
indennità di disoccupazione a far tempo dal 21 ottobre 2013.
La decisione
su opposizione del 5 agosto 2014 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti