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Decisione

38.2014.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 dicembre 2014Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti più stretti, come la moglie ed i figli, abitano a __________. È

quindi necessario concludere, secondo l'abituale criterio della probabilità

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che egli abbia

mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in __________, mentre i

legami con la Svizzera sono, come detto, di natura professionale.

Nulla cambia al riguardo il fatto che

l'opponente potrebbe ospitare durante il fine settimana la famiglia nel suo

appartamento a __________, dove vive, perlomeno in parte, anche la signora __________.

Infatti, il centro di vita e degli interessi dei figli e della moglie - e di conseguenza

del signor RI 1 - rimane comunque laddove essi sono scolarizzati e soggiornano

regolarmente e dove egli ha fatto ritorno settimanalmente quando lavorava in

Ticino.

Pertanto, indipendentemente dalla

questione di dover riconoscere o meno all'interessato la dimora a __________,

si sottolinea come già per il fatto, che egli non ha il centro delle proprie relazioni

personali, in Svizzera e quindi non soddisfa una delle condizioni cumulative ed

indispensabili di cui sopra (cfr. pto. 2.2), non sia possibile ammettere che

egli risieda in Svizzera conformemente agli artt. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Infatti, si rammenta che tutti i

precitati presupposti relativi alla dimora abituale in Svizzera (art. 8 cpv. 1

lett. c LADI, ovvero risiedere effettivamente in Svizzera, avere l'intenzione

di continuare a risiedervi, avervi contemporaneamente il centro delle proprie

relazioni personali; cfr. pto. 2.2) devono essere adempiute cumulativamente

durante il periodo di disoccupazione (cfr. Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Basel Genf München 2007 Rz

181; STF C 290/03 del 6 marzo 2003 consid. 6.2 e riferimenti citati' Prassi LADI

ID B136).

Diversamente da quanto sostenuto

dall'opponente, il luogo di dimora della famiglia - in cui è costituito di

regola pure il centro delle relazioni personali - non è quindi solo un criterio

(qualsiasi) di valutazione, bensì un elemento determinante di un presupposto

indispensabile per il diritto all'indennità. (…)" (Doc. B)

1.2. Contro questa decisione

l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo

patrocinatore sostiene che l'assicurato ha diritto all'indennità di

disoccupazione visto che egli ha continuato a risiedere ininterrottamente in

Svizzera anche dopo la cessazione del suo rapporto lavorativo con la __________,

che ha acquistato un appartamento a __________ nel 2006, che soltanto per un

certo periodo e con l'accordo della moglie, ha ospitato saltuariamente a __________

una collega che aveva problemi di salute e inoltre che è stato ritenuto idoneo

a fungere da gerente di una società a garanzia limitata, regolarmente iscritta

a Registro di commercio in quanto domiciliato in Svizzera.

Infine, il rappresentante

dell'assicurato ha rilevato:

" (…)

Da ultimo, è d'uopo rilevare come la Sezione del lavoro abbia

completamente sorvolato su tutta una serie di aspetti messi in evidenza

nell'opposizione, che portano tutti inevitabilmente a concludere come

l'assicurato abbia il proprio domicilio effettivo in territorio elvetico e, di

conseguenza, adempia a tutti i requisiti posti dalla LADI per poter beneficiare

delle indennità di disoccupazione. In particolare, l'autorità amministrativa non

ha tenuto conto del fatto che il signor RI 1:

- guida

un'automobile acquistata ed immatricolata in Svizzera, con targhe elvetiche;

- da ormai un

decennio è regolarmente affiliato alla Cassa malati __________ e, in caso di

problemi di salute, si reca esclusivamente dal suo medico curante a __________

(non avendo nemmeno più un medico di fiducia in __________ e non usufruendo del

Servizio Sanitario __________ da dieci anni);

- non ha

un'utenza telefonica mobile svizzera per il semplice motivo che, trascorrendo

gran parte della sua giornata in ufficio, aveva a disposizione tutti i mezzi di

comunicazione che gli necessitavano direttamente sul posto di lavoro;

- ha il suo

conto principale intestato presso la Banca __________, su cui ha trasferito

tutti i suoi risparmi e quelli della famiglia, mentre in __________ ha soltanto

un conto corrente cointestato con la moglie per le spese quotidiane, che

alimenta tramite versamenti in contanti a __________ dopo aver prelevato dal

conto svizzero;

- dichiara il

proprio reddito in Svizzera dal 2006: se fosse stato realmente un frontaliere,

sarebbe stato assoggettato al corrispondente regime fiscale (imposte alle

fonte/ristorni);

- è stato membro di un'associazione in Svizzera. (…)"

(Doc. I)

A titolo cautelativo il

rappresentante dell'assicurato ha chiesto che a RI 1 venga riconosciuto lo

statuto di vero frontaliero atipico (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta dell'8

ottobre 2014 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. doc.

II).

1.4. Il 17 ottobre 2014 il

rappresentante dell'assicurato ha inviato alcune fatture dell'__________ inerenti

il periodo successivo al licenziamento (cfr. doc. V).

Al riguardo il 4 novembre

2014 la Sezione del lavoro ha comunicato che questa documentazione non muta le

conclusioni esposte nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

Considerandi

2.1

Oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal 1° aprile 2014 abbia

diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel

contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio

civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo Tribunale, in una

sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93

del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di

disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

In un'ulteriore sentenza

del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i

criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo

internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art.

8.

cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168

dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione

dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS

0.822.726

; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

Contestualmente il TFA ha

pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto

all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come

all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante

questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

Nel

caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e

rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente

rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il

"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto

affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui

si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5,

l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera,

rilevando:

" (…)

3.

3.1

Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon

l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que

l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en

faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)

3.3

(…) Il convient donc, préalablement, de trancher

le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par

l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,

même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,

résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué

successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans

discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde

et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient

régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de

l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1

publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de

diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de

soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une

résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans

lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait

visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était

interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a

déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de

résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa

télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul

intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de

l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de

ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas

droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation

interne suisse. (…)“

Al

risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza

8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un

permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento

occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi

effetti personali.

In una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in

disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che

l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1

L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere

seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva

risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,

ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza

durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine

gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile

accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal

marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in

considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin

dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto

quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e

mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di

aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica

Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile

che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo

marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo

precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano

da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il

soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,

che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.

(…)"

In una sentenza 38.2013.35

del 4 settembre 2013 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto a beneficiare

delle indennità di disoccupazione. Le motivazioni sono state così riassunte

nella RtiD I-2014 pag. 376-377:

" (…)

In effetti, anche se da una serie di elementi (versamento mensile

all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29

novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in

Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24

settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento

stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012

della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di

vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa

evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando

sempre la sera in Ticino) risulta che lo stesso, almeno dall'inoltro

dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il

centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e

sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere

all'estero.

Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna

associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello

sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai

lavoratori frontalieri).

Egli non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione dal

luglio 2012, non essendo adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI in relazione con l'art. 12 LADI."

In un'altra sentenza 38.2013.73

del 6 agosto 2014 il TCA è arrivato alla medesima conclusione nel caso di un

assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei

nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in __________.

Questa giurisprudenza è

poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in __________, che ha

un'abitazione di sua proprietà in __________, presso la quale ritorna

settimanalmente e in un'altra località, sempre in __________, situata a pochi

chilometri di distanza, vivono la moglie da cui è separato da molti anni, e i

suoi due figli.

2.2

La Segreteria

di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare relativa alle ripercussioni dei

Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la

disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha

stabilito che:

" (…)

LAVORATORE FRONTALIERO

Art. 1 lett. F, art. 65 RB;

art. 56 RA

Definizione

A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si

intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4

segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per

forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro

Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni

giorno o almeno una volta la settimana.

A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra

lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito

all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore

frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27

segg.

Determinazione della residenza

A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal

fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La

determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in

base ai n. marg. A76 segg.

Veri lavoratori frontalieri: pendolari

giornalieri e settimanali

A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui

che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel

quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza

secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo

dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina

al confine.

A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri

anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei

giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni

liberi.

Per

dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono

essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali

persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).

(…)

Momento di acquisizione e durata dello status di

lavoratore frontaliero

A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere

acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel

corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza

in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di

occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore

frontaliero.

Costituiscono

un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso

dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la

propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito

non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;

essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è

giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito

uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono

stabiliti e in cui risiedono.

A35 Un trasferimento durante un periodo di

disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.

A36 La durata dello status di lavoratore frontaliero

o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di principio,

irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione i casi

in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della

disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si

tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.

(…)

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art.

11.

RA

Definizione

A76 Per

residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

A77 La

nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1

lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere

distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di

lavoratori frontalieri).

A78 Anche

il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c

LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel

senso di domicilio secondo il diritto civile.

Le

nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in

Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in

larga misura.

Importanza della residenza

A79 La

nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della

legislazione applicabile (capitolo D).

Per i

disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente

(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano

dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La

determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di

lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della

determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

A80 Poiché

la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo

65.

RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato

dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite

un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i

lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una

famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La

decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo

eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione

dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che

esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno

Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

A82 In

generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella

decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano

in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui

lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi

lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale

il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego

fisso.

Determinazione della residenza

A84 La

determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene

solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La

persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei

seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione

della residenza compete alla cassa.

A85 Conformemente

all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti

fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:

• durata

e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:

frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il

mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso

un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per

constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante

un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività autonoma;

• situazione della persona in oggetto, inclusi

• il tipo

e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo

ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata

di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata

dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in

un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse

pianificato.

Indicano

ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il

mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

a) l’attività

all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale

o del miglioramento delle competenze linguistiche;

b) l’attività

all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio

accademico);

c) l’attività

era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.

• la

situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri mobili,

nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il

mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per

ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro

degli interessi vitali;

• lo svolgimento di un’attività non remunerata;

• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;

• la

situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un

appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera

durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a

lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

• lo

Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se

l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà

della persona in base a una valutazione della situazione in generale,

considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

Þ Esempio

Un

lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in

un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza

principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad

essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività

subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la

Svizzera.

Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza

A86 Per

stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono

collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri

determinanti per trovare un accordo17.

A87 Se

gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi

in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica

l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per

l’erogazione provvisoria di prestazioni.”

In una Direttiva del 24

ottobre 2013 denominata Regolamento 883.

Fine dello status di

"lavoratore frontaliere vero, atipico" la SECO si è così espressa:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione

europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza

dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era

ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è

più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero

lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di

occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva,

come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni

in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta orma senza eccezioni allo stato di

residenza."

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de

l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in

RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

2.3

Nella presente fattispecie RI

1, nato nel 1957, è stato sentito dalla Sezione del lavoro il 13 maggio 2014.

Nel relativo verbale di

audizione figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…)

D: Può fornire le generalità di sua moglie e dei suoi figli?

R: __________

(moglie), __________, n. i. 11.06.1999 (figlio, __________, n. il 23.08.2001

(figlio)

D: Dove risiedono sua moglie e i suoi figli? A quale indirizzo?

R: __________ (__________), __________.

D: Sua moglie esercita attività lavorativa?

R: No.

D: I suoi figli frequentano le scuole? Quali?

R: __________

frequenta il 1° anno al Liceo __________. __________ frequenta la prima media

presso l'Istituto __________.

D: Per quale motivo non risiede con sua moglie e i vostri figli?

R: Poiché nostro

figlio __________ necessitava di un'assistenza specialistica sia a livello

scolastico sia dal profilo medico. Attualmente necessita unicamente

un'assistenza a livello scolastico. Per questo motivo con mia moglie abbiamo

deciso unicamente il mio trasferimento in Ticino per motivo professionali.

D: Ha un veicolo? Quale è la sua immatricolazione?

R: Sì, una __________

immatricolata TI __________, immatricolata il 09.03.2011.

D: Durante quali giorni risiede a __________?

R: Dal lunedì al

venerdì, sia prima, sia dopo l'iscrizione in disoccupazione.

D: Durante quali giorni risiede presso la sua famiglia a __________?

R: Durante il fine settimana.

D: Quale è la sua cassa malattia?

R: __________.

D: Chi è il suo medico curante?

R: Il dr. __________, c/o Centro medico di __________.

D: Quali legami ha con la Svizzera?

R: Professionali.

D: È membro di società, associazioni o altri enti? Quali?

R: Sono stato membro del __________.

D: È abbonato a giornali o riviste? Quali?

R: No.

D: Come effettua le sue ricerche di lavoro?

R: Principalmente tramite internet. (…)" (Doc. 5)

Da quanto appena esposto

emerge con evidenza che l'assicurato già quando esercitava un'attività

lucrativa e anche dopo avere perso il proprio impiego, torna presso la sua

famiglia a __________ durante il fine settimana.

Come correttamente

stabilito dalla Sezione del lavoro egli deve essere ritenuto un vero lavoratore

frontaliere, visto che rientra in __________ una volta per settimana (cfr. i

punti A24 e A28 della Circolare della SECO riprodotta al consid. 2.3).

L'art. 1 lett. f del

Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce infatti che si intende per «lavoratore

frontaliero» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma

in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna

in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L'art. 65 cpv. 2 del

Regolamento n. 883/2004 prevede che la persona che si trova in disoccupazione

completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma,

risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua

a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a

disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto

salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a

titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato

membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.

L'art. 65 cpv. 5 lett. a

del Regolamento n. 883/2004 stabilisce che il disoccupato di cui al paragrafo

2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello

Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione

durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate

dall'istituzione del luogo di residenza.

In quanto lavoratore

frontaliero che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett.

c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b

LADI), RI 1 ha così diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

In quel paese, si trova

del resto in applicazione dell’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto di quelli familiari.

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 4 agosto 2014 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e

dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato

(cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012

ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2014.10

del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.73 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.40 del 15

gennaio 2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22

giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).

Ulteriori accertamenti non

sono necessari (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;

STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio

2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.).

2.4

Per quel

che riguarda la richiesta subordinata rilevato che in una sentenza C 124/06 del

25.

gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e

RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del

28.

marzo 2006 emessa da questa Corte, l’Alta Corte ha stabilito che un lavoratore frontaliere,

cittadino svizzero residente in Italia, in disoccupazione completa, non ha

diritto, dal profilo del diritto interno, di iscriversi in disoccupazione in

Svizzera in quanto non vi risiede. In applicazione del diritto internazionale,

e meglio del vReg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE

(giurisprudenza Miethe), invece, un assicurato può fare capo all’assicurazione

contro la disoccupazione svizzera – sempre che soddisfi gli ulteriori

presupposti legali previsti dalla LADI – qualora abbia eccezionalmente

conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e

professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di

reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, il lavoratore va

considerato diverso dal «vero» frontaliere di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to

ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di

residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri «non veri» ai sensi

dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo

di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei

frontalieri «veri», non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo

di residenza. I frontalieri «non veri» dispongono di un diritto di opzione tra

le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza. Il

frontaliero «vero» ma atipico non ha invece un incondizionato diritto di

scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata demandata alle

autorità giudiziarie nazionali.

In

quel caso di specie l’assicurato è stato ritenuto un frontaliero «vero» ma

atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi

all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistono stretti legami

personali e professionali con la Svizzera. In particolare egli, sessantenne

celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della lingua

italiana, di madre lingua tedesca, è socio attivo di associazioni svizzere, è

abbonato a giornali svizzeri che riceve presso un fermo posta in Svizzera,

incontra regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trova peraltro

anche il suo dentista. L’assicurato si è, del resto, trasferito in un paese in

prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della

sua vita in Svizzera. Inoltre egli, eccezione fatta per un breve periodo dal

1966.

al 1969, ha effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale

in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.

La giurisprudenza Miethe

sviluppata quando era ancora in vigore il vReg. 1408/71 non è tuttavia più

applicabile ai lavoratori frontalieri che sottostanno al nuovo Reg. 883/2004

che ha sostituito, con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012, il vReg. 1408/71.

Il

versamento delle prestazioni ai veri frontalieri in disoccupazione spetta ormai

senza eccezioni allo Stato di residenza.

Differente è

la situazione per i veri lavoratori frontalieri che sottostanno alla

Convenzione AELS a cui il Reg. 1408/71 e la giurisprudenza Miethe restano

applicabili (cfr. sentenza C-443/11 dell’11 aprile 2013 emanata dalla Corte di

giustizia dell’Unione europea e Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013

relativa al Reg. 883/2004, riprodotta al consid. 2.2).

In una

sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 il Tribunale federale ha, del resto,

osservato:

" (…)

2.4

On signalera au

passage que la jurisprudence Miethe n'est que partiellement

prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en

effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les

dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient

pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe :

s'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a

conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et

professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de

réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il

permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la

disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans

ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier

des services de reclassement; demeurent réservées les dispositions transitoires

de l'art. 87 par. 8 du règlement n o 883/2004 (arrêt du 11

avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à la publication

au Recueil). Cette jurisprudence, liée à l'application dudit règlement n'est

toutefois pas applicable en l'espèce ( supra consid. 3.1). Il

s'agit ainsi d'examiner si la jurisprudence Miethe peut

s'appliquer en l'espèce."

Anche da

questo profilo dunque la decisione su opposizione del 4 agosto 2014 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti