38.2014.51
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15 dicembre 2014Italiano35 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.51
DC/sc
Lugano
15 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 agosto 2014 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 4 agosto 2014 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 27 maggio 2014 (cfr. doc. 3/2) con la quale aveva negato a RI 1, iscrittosi
per il collocamento dal 1° aprile 2014, il diritto all’indennità di
disoccupazione per non avere la propria residenza in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in __________.
Al riguardo
l'amministrazione si è così espressa:
" (…)
3. In concreto,
il signor RI 1, dopo vari impieghi nel settore finanziario in __________, è
stato alle "dipendenze della ditta __________, __________, quale direttore
operativo, dal 11 ottobre 2004 al 31 marzo 2014.
Dalla dichiarazione di trasferimento
di residenza all'estero emerge che egli ha presentato, in data 10/11 marzo
2006, domanda d'iscrizione all' __________. (__________), indicando di essersi
trasferito 1 marzo 2006 da __________ (__________), Via __________, a __________
(CH), __________. In data 19 aprile 2006 ha acquistato a __________ un appartamento di 3 1/2 locali, in un condominio sito in __________, e, stante
l'attestazione di domicilio rilasciato dal Comune di __________ il 24 marzo
2014, risulta essere residente presso detto indirizzo dal 1 febbraio 2007. È
titolare di un permesso di domicilio C CE/AELS e di una licenza di condurre svizzera
rilasciata il 5 ottobre 2007 nonché detentore di un veicolo immatricolato in
Ticino in data 9 marzo 2009. Risulta essere affiliato presso la cassa malati __________
e quale medico curante indica il Dr. __________ c/o Centro medico di __________.
Per quanto attiene alle relazioni
personali, dalla citata audizione 13 maggio 2014 emerge che la moglie
dell'assicurato risiederebbe a __________, nell'appartamento di sua proprietà
in __________, unitamente ai figli __________ e __________, ambedue ancora in
età scolastica, ovvero di 15 rispettivamente 13 anni. L'interessato ha
dichiarato inoltre di risiedere presso la famiglia a __________ durante il fine
settimana, mentre, sia prima che dopo l'iscrizione in disoccupazione, starebbe
a __________ dal lunedì al venerdì. Alla domanda "Per quale motivo non
risiede con sua moglie e i vostri figli" ha risposto "poiché
nostro figlio __________ necessitava di un'assistenza specialistica sia a
livello scolastico sia dal profilo medico. Attualmente necessita unicamente
un'assistenza a livello scolastico. Per questo motivo con mia moglie abbiamo
deciso unicamente il mio trasferimento in Ticino per motivi professionali".
Tant'è che egli qualifica i suoi legami con la Svizzera come
"professionali".
In merito al fatto che
nell'appartamento di sua proprietà a __________ risulti vivere la signora __________,
l'assicurato ha peraltro indicato che si tratta di una collega di lunga data e
non di una compagna. Essa vi avrebbe preso dimora dal 1 gennaio 2014 senza
pagare alcun affitto, e, in quanto residente a __________, lo utilizzerebbe
liberamente quando non rientra a __________ (cfr. verbale audizione 13 maggio
2014).
4. Ora, si
rammenta anzitutto come per concludere circa l'esistenza di un'effettiva dimora
in Svizzera non sia determinante il luogo nel quale l'assicurato si è
annunciato, paga le imposte o adempie altri obblighi civici (cfr. Prassi LADI B141;
STF C 149/01 del 13 marzo 2002 consid. 3) e non basta che l'assicurato ritorni
regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di
disoccupato (cfr. STCA 38.2005.79 del 19 giugno 2006, consid. 2.6). Inoltre,
una dimora destinata unicamente alla ricerca di lavoro non costituisce una residenza
ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (BORIS RUBIN, op. citata, ad Art. 8 N
11).
In tal senso, pure la l'iscrizione a
Registro di commercio come gerente di una società a garanzia limitata, non
appare sufficiente, in concreto, per ammettere la residenza in Svizzera conformemente
all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
5. Occorre
constatare infatti, che le persone con le quali il signor RI 1 conserva presumibilmente
Fatti
i rapporti più stretti, come la moglie ed i figli, abitano a __________. È
quindi necessario concludere, secondo l'abituale criterio della probabilità
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che egli abbia
mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in __________, mentre i
legami con la Svizzera sono, come detto, di natura professionale.
Nulla cambia al riguardo il fatto che
l'opponente potrebbe ospitare durante il fine settimana la famiglia nel suo
appartamento a __________, dove vive, perlomeno in parte, anche la signora __________.
Infatti, il centro di vita e degli interessi dei figli e della moglie - e di conseguenza
del signor RI 1 - rimane comunque laddove essi sono scolarizzati e soggiornano
regolarmente e dove egli ha fatto ritorno settimanalmente quando lavorava in
Ticino.
Pertanto, indipendentemente dalla
questione di dover riconoscere o meno all'interessato la dimora a __________,
si sottolinea come già per il fatto, che egli non ha il centro delle proprie relazioni
personali, in Svizzera e quindi non soddisfa una delle condizioni cumulative ed
indispensabili di cui sopra (cfr. pto. 2.2), non sia possibile ammettere che
egli risieda in Svizzera conformemente agli artt. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Infatti, si rammenta che tutti i
precitati presupposti relativi alla dimora abituale in Svizzera (art. 8 cpv. 1
lett. c LADI, ovvero risiedere effettivamente in Svizzera, avere l'intenzione
di continuare a risiedervi, avervi contemporaneamente il centro delle proprie
relazioni personali; cfr. pto. 2.2) devono essere adempiute cumulativamente
durante il periodo di disoccupazione (cfr. Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Basel Genf München 2007 Rz
181; STF C 290/03 del 6 marzo 2003 consid. 6.2 e riferimenti citati' Prassi LADI
ID B136).
Diversamente da quanto sostenuto
dall'opponente, il luogo di dimora della famiglia - in cui è costituito di
regola pure il centro delle relazioni personali - non è quindi solo un criterio
(qualsiasi) di valutazione, bensì un elemento determinante di un presupposto
indispensabile per il diritto all'indennità. (…)" (Doc. B)
1.2. Contro questa decisione
l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo
patrocinatore sostiene che l'assicurato ha diritto all'indennità di
disoccupazione visto che egli ha continuato a risiedere ininterrottamente in
Svizzera anche dopo la cessazione del suo rapporto lavorativo con la __________,
che ha acquistato un appartamento a __________ nel 2006, che soltanto per un
certo periodo e con l'accordo della moglie, ha ospitato saltuariamente a __________
una collega che aveva problemi di salute e inoltre che è stato ritenuto idoneo
a fungere da gerente di una società a garanzia limitata, regolarmente iscritta
a Registro di commercio in quanto domiciliato in Svizzera.
Infine, il rappresentante
dell'assicurato ha rilevato:
" (…)
Da ultimo, è d'uopo rilevare come la Sezione del lavoro abbia
completamente sorvolato su tutta una serie di aspetti messi in evidenza
nell'opposizione, che portano tutti inevitabilmente a concludere come
l'assicurato abbia il proprio domicilio effettivo in territorio elvetico e, di
conseguenza, adempia a tutti i requisiti posti dalla LADI per poter beneficiare
delle indennità di disoccupazione. In particolare, l'autorità amministrativa non
ha tenuto conto del fatto che il signor RI 1:
- guida
un'automobile acquistata ed immatricolata in Svizzera, con targhe elvetiche;
- da ormai un
decennio è regolarmente affiliato alla Cassa malati __________ e, in caso di
problemi di salute, si reca esclusivamente dal suo medico curante a __________
(non avendo nemmeno più un medico di fiducia in __________ e non usufruendo del
Servizio Sanitario __________ da dieci anni);
- non ha
un'utenza telefonica mobile svizzera per il semplice motivo che, trascorrendo
gran parte della sua giornata in ufficio, aveva a disposizione tutti i mezzi di
comunicazione che gli necessitavano direttamente sul posto di lavoro;
- ha il suo
conto principale intestato presso la Banca __________, su cui ha trasferito
tutti i suoi risparmi e quelli della famiglia, mentre in __________ ha soltanto
un conto corrente cointestato con la moglie per le spese quotidiane, che
alimenta tramite versamenti in contanti a __________ dopo aver prelevato dal
conto svizzero;
- dichiara il
proprio reddito in Svizzera dal 2006: se fosse stato realmente un frontaliere,
sarebbe stato assoggettato al corrispondente regime fiscale (imposte alle
fonte/ristorni);
- è stato membro di un'associazione in Svizzera. (…)"
(Doc. I)
A titolo cautelativo il
rappresentante dell'assicurato ha chiesto che a RI 1 venga riconosciuto lo
statuto di vero frontaliero atipico (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta dell'8
ottobre 2014 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. doc.
II).
1.4. Il 17 ottobre 2014 il
rappresentante dell'assicurato ha inviato alcune fatture dell'__________ inerenti
il periodo successivo al licenziamento (cfr. doc. V).
Al riguardo il 4 novembre
2014 la Sezione del lavoro ha comunicato che questa documentazione non muta le
conclusioni esposte nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
Considerandi
2.1
Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal 1° aprile 2014 abbia
diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel
contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio
civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo Tribunale, in una
sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93
del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di
disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza
del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i
criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo
internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art.
8.
cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168
dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione
dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS
0.822.726
; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
Contestualmente il TFA ha
pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel
caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e
rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente
rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il
"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto
affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui
si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5,
l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera,
rilevando:
" (…)
3.
3.1
Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)
3.3
(…) Il convient donc, préalablement, de trancher
le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par
l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,
même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,
résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué
successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans
discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde
et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient
régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de
l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1
publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de
diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de
soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une
résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans
lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait
visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était
interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a
déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de
résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa
télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul
intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de
l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de
ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas
droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation
interne suisse. (…)“
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza
8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un
permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento
occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi
effetti personali.
In una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in
disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che
l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1
L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere
seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva
risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,
ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza
durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine
gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile
accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal
marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin
dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto
quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e
mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di
aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica
Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile
che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo
marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo
precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano
da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il
soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,
che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.
(…)"
In una sentenza 38.2013.35
del 4 settembre 2013 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto a beneficiare
delle indennità di disoccupazione. Le motivazioni sono state così riassunte
nella RtiD I-2014 pag. 376-377:
" (…)
In effetti, anche se da una serie di elementi (versamento mensile
all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29
novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in
Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24
settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento
stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012
della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di
vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa
evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando
sempre la sera in Ticino) risulta che lo stesso, almeno dall'inoltro
dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il
centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e
sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere
all'estero.
Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna
associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello
sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai
lavoratori frontalieri).
Egli non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione dal
luglio 2012, non essendo adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI in relazione con l'art. 12 LADI."
In un'altra sentenza 38.2013.73
del 6 agosto 2014 il TCA è arrivato alla medesima conclusione nel caso di un
assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei
nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in __________.
Questa giurisprudenza è
poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in __________, che ha
un'abitazione di sua proprietà in __________, presso la quale ritorna
settimanalmente e in un'altra località, sempre in __________, situata a pochi
chilometri di distanza, vivono la moglie da cui è separato da molti anni, e i
suoi due figli.
2.2
La Segreteria
di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare relativa alle ripercussioni dei
Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la
disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO ha
stabilito che:
" (…)
LAVORATORE FRONTALIERO
Art. 1 lett. F, art. 65 RB;
art. 56 RA
Definizione
A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si
intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4
segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per
forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro
Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni
giorno o almeno una volta la settimana.
A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra
lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito
all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore
frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27
segg.
Determinazione della residenza
A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal
fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La
determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in
base ai n. marg. A76 segg.
Veri lavoratori frontalieri: pendolari
giornalieri e settimanali
A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui
che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel
quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza
secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo
dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina
al confine.
A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri
anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei
giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni
liberi.
Per
dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono
essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali
persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).
(…)
Momento di acquisizione e durata dello status di
lavoratore frontaliero
A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere
acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel
corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza
in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di
occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore
frontaliero.
Costituiscono
un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso
dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la
propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito
non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;
essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è
giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito
uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono
stabiliti e in cui risiedono.
A35 Un trasferimento durante un periodo di
disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.
A36 La durata dello status di lavoratore frontaliero
o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di principio,
irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione i casi
in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della
disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si
tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.
(…)
RESIDENZA
Art. 1 lett. j RB; Art.
11.
RA
Definizione
A76 Per
residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.
A77 La
nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1
lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere
distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di
lavoratori frontalieri).
A78 Anche
il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c
LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel
senso di domicilio secondo il diritto civile.
Le
nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in
Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in
larga misura.
Importanza della residenza
A79 La
nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della
legislazione applicabile (capitolo D).
Per i
disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente
(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano
dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La
determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di
lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della
determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).
Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza
A80 Poiché
la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo
65.
RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato
dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite
un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i
lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una
famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La
decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo
eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione
dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che
esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno
Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In
generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella
decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano
in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui
lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi
lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale
il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego
fisso.
Determinazione della residenza
A84 La
determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene
solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La
persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei
seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione
della residenza compete alla cassa.
A85 Conformemente
all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti
fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:
• durata
e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:
frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il
mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso
un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per
constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante
un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività autonoma;
• situazione della persona in oggetto, inclusi
• il tipo
e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo
ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata
di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata
dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in
un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse
pianificato.
Indicano
ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il
mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:
a) l’attività
all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale
o del miglioramento delle competenze linguistiche;
b) l’attività
all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio
accademico);
c) l’attività
era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.
• la
situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri mobili,
nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il
mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per
ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro
degli interessi vitali;
• lo svolgimento di un’attività non remunerata;
• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;
• la
situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un
appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera
durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a
lungo nello stesso posto ed era ben integrata;
• lo
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Se
l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà
della persona in base a una valutazione della situazione in generale,
considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.
Þ Esempio
Un
lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in
un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza
principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad
essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività
subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la
Svizzera.
Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza
A86 Per
stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono
collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri
determinanti per trovare un accordo17.
A87 Se
gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi
in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica
l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per
l’erogazione provvisoria di prestazioni.”
In una Direttiva del 24
ottobre 2013 denominata Regolamento 883.
Fine dello status di
"lavoratore frontaliere vero, atipico" la SECO si è così espressa:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione
europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza
dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era
ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è
più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero
lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di
occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva,
come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni
in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta orma senza eccezioni allo stato di
residenza."
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13.
febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in
RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
2.3
Nella presente fattispecie RI
1, nato nel 1957, è stato sentito dalla Sezione del lavoro il 13 maggio 2014.
Nel relativo verbale di
audizione figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…)
D: Può fornire le generalità di sua moglie e dei suoi figli?
R: __________
(moglie), __________, n. i. 11.06.1999 (figlio, __________, n. il 23.08.2001
(figlio)
D: Dove risiedono sua moglie e i suoi figli? A quale indirizzo?
R: __________ (__________), __________.
D: Sua moglie esercita attività lavorativa?
R: No.
D: I suoi figli frequentano le scuole? Quali?
R: __________
frequenta il 1° anno al Liceo __________. __________ frequenta la prima media
presso l'Istituto __________.
D: Per quale motivo non risiede con sua moglie e i vostri figli?
R: Poiché nostro
figlio __________ necessitava di un'assistenza specialistica sia a livello
scolastico sia dal profilo medico. Attualmente necessita unicamente
un'assistenza a livello scolastico. Per questo motivo con mia moglie abbiamo
deciso unicamente il mio trasferimento in Ticino per motivo professionali.
D: Ha un veicolo? Quale è la sua immatricolazione?
R: Sì, una __________
immatricolata TI __________, immatricolata il 09.03.2011.
D: Durante quali giorni risiede a __________?
R: Dal lunedì al
venerdì, sia prima, sia dopo l'iscrizione in disoccupazione.
D: Durante quali giorni risiede presso la sua famiglia a __________?
R: Durante il fine settimana.
D: Quale è la sua cassa malattia?
R: __________.
D: Chi è il suo medico curante?
R: Il dr. __________, c/o Centro medico di __________.
D: Quali legami ha con la Svizzera?
R: Professionali.
D: È membro di società, associazioni o altri enti? Quali?
R: Sono stato membro del __________.
D: È abbonato a giornali o riviste? Quali?
R: No.
D: Come effettua le sue ricerche di lavoro?
R: Principalmente tramite internet. (…)" (Doc. 5)
Da quanto appena esposto
emerge con evidenza che l'assicurato già quando esercitava un'attività
lucrativa e anche dopo avere perso il proprio impiego, torna presso la sua
famiglia a __________ durante il fine settimana.
Come correttamente
stabilito dalla Sezione del lavoro egli deve essere ritenuto un vero lavoratore
frontaliere, visto che rientra in __________ una volta per settimana (cfr. i
punti A24 e A28 della Circolare della SECO riprodotta al consid. 2.3).
L'art. 1 lett. f del
Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce infatti che si intende per «lavoratore
frontaliero» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma
in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna
in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
L'art. 65 cpv. 2 del
Regolamento n. 883/2004 prevede che la persona che si trova in disoccupazione
completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma,
risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua
a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a
disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto
salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a
titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato
membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.
L'art. 65 cpv. 5 lett. a
del Regolamento n. 883/2004 stabilisce che il disoccupato di cui al paragrafo
2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello
Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione
durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate
dall'istituzione del luogo di residenza.
In quanto lavoratore
frontaliero che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett.
c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b
LADI), RI 1 ha così diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
In quel paese, si trova
del resto in applicazione dell’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto di quelli familiari.
A ragione, dunque, nella
decisione su opposizione del 4 agosto 2014 la Sezione del lavoro ha stabilito
che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12
LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e
dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato
(cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012
ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2014.10
del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.73 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.40 del 15
gennaio 2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22
giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).
Ulteriori accertamenti non
sono necessari (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;
STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio
2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.).
2.4
Per quel
che riguarda la richiesta subordinata rilevato che in una sentenza C 124/06 del
25.
gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e
RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del
28.
marzo 2006 emessa da questa Corte, l’Alta Corte ha stabilito che un lavoratore frontaliere,
cittadino svizzero residente in Italia, in disoccupazione completa, non ha
diritto, dal profilo del diritto interno, di iscriversi in disoccupazione in
Svizzera in quanto non vi risiede. In applicazione del diritto internazionale,
e meglio del vReg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE
(giurisprudenza Miethe), invece, un assicurato può fare capo all’assicurazione
contro la disoccupazione svizzera – sempre che soddisfi gli ulteriori
presupposti legali previsti dalla LADI – qualora abbia eccezionalmente
conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e
professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di
reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, il lavoratore va
considerato diverso dal «vero» frontaliere di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to
ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di
residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri «non veri» ai sensi
dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo
di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei
frontalieri «veri», non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo
di residenza. I frontalieri «non veri» dispongono di un diritto di opzione tra
le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza. Il
frontaliero «vero» ma atipico non ha invece un incondizionato diritto di
scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata demandata alle
autorità giudiziarie nazionali.
In
quel caso di specie l’assicurato è stato ritenuto un frontaliero «vero» ma
atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi
all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistono stretti legami
personali e professionali con la Svizzera. In particolare egli, sessantenne
celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della lingua
italiana, di madre lingua tedesca, è socio attivo di associazioni svizzere, è
abbonato a giornali svizzeri che riceve presso un fermo posta in Svizzera,
incontra regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trova peraltro
anche il suo dentista. L’assicurato si è, del resto, trasferito in un paese in
prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della
sua vita in Svizzera. Inoltre egli, eccezione fatta per un breve periodo dal
1966.
al 1969, ha effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale
in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.
La giurisprudenza Miethe
sviluppata quando era ancora in vigore il vReg. 1408/71 non è tuttavia più
applicabile ai lavoratori frontalieri che sottostanno al nuovo Reg. 883/2004
che ha sostituito, con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012, il vReg. 1408/71.
Il
versamento delle prestazioni ai veri frontalieri in disoccupazione spetta ormai
senza eccezioni allo Stato di residenza.
Differente è
la situazione per i veri lavoratori frontalieri che sottostanno alla
Convenzione AELS a cui il Reg. 1408/71 e la giurisprudenza Miethe restano
applicabili (cfr. sentenza C-443/11 dell’11 aprile 2013 emanata dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea e Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013
relativa al Reg. 883/2004, riprodotta al consid. 2.2).
In una
sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 il Tribunale federale ha, del resto,
osservato:
" (…)
2.4
On signalera au
passage que la jurisprudence Miethe n'est que partiellement
prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en
effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les
dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient
pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe :
s'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a
conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et
professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de
réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il
permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la
disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans
ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier
des services de reclassement; demeurent réservées les dispositions transitoires
de l'art. 87 par. 8 du règlement n o 883/2004 (arrêt du 11
avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à la publication
au Recueil). Cette jurisprudence, liée à l'application dudit règlement n'est
toutefois pas applicable en l'espèce ( supra consid. 3.1). Il
s'agit ainsi d'examiner si la jurisprudence Miethe peut
s'appliquer en l'espèce."
Anche da
questo profilo dunque la decisione su opposizione del 4 agosto 2014 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti