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Decisione

38.2014.52

Decisione su opp. relativa al condono annullata e atti trasmessi a Cassa x decidere in merito alla restituzione. Dec. e dec. su opp.riguardanti il condono sono premature. Con lo scritto contro l'ordin

14 dicembre 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I compensi che il signor RI 1 ha ottenuto soltanto a seguito di un

lungo iter extra giudiziario sono le retrocessioni corrispondenti all’apporto

di capitali.

Vengono a mancare le premesse che indicherebbero che il signor RI

1 abbia svolto un’attività di salariato per la ditta sopra ricordata.

(…)

9)

Il signor RI 1, così come già indicato in sede di opposizione,

ritiene opportuno evidenziare che in ogni caso la richiesta di restituzione di

CHF 19'744.20 risulta sproporzionata ed eccessiva, stante che le indennità

effettivamente percepite, assommano a CHF 16'155.--. La rimanenza è costituita

da assegni familiari che, se del caso e nella misura in cui si dovesse

riconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro fra il qui ricorrente e la

ditta __________ di __________, dovrebbero essere assunti e restituiti dalla

datrice di lavoro.

(…)” (Doc. I)

1.10. Nella sua risposta dell’8

ottobre 2014 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere l’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.11. L’avv. RA 1, per conto

dell’assicurato, ha presentato il 21 ottobre 2014 un atto di replica al quale

ha allegato della documentazione (cfr. doc. V; H-M).

1.12. Il 5 novembre 2014 la Sezione

del lavoro ha preso posizione al riguardo (cfr.doc. IX).

1.13. Il doc. IX è stato inviato per

conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).

Considerandi

2.1

L'art. 95 LADI regola la

restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di

questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di

restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui

all'articolo 55 e 59c cpv. 4.

L’art. 95 cpv. 3 LADI

prevede che la cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al

servizio cantonale.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per costante

giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo

al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,

ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente

(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio

2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.2

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1

LPGA, a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49

LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione

all'istanza che le ha notificate.

L’art. 56 cpv. 1 LPGA

enuncia che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

2.3

Nella presente evenienza,

come visto nei fatti, il 9 settembre 2013 RI 1 ha inoltrato contro l’ordine di

restituzione emesso il 27 agosto 2013 dalla Cassa un atto, nel quale, dopo aver

indicato che “come da istruzioni del Sig. __________ ed in riferimento alla

decisione della Cassa Disoccupazione __________ con la richiesta del rimborso

di CHF 19'744.20, chiedo gentilmente, in base a quanto scritto nelle condizioni

per la restituzione degli importi ricevuti in eccesso, di vagliare la

possibilità di un esonero (…)”, facendo valere la propria buona fede, ha

sollevato censure riguardanti, almeno implicitamente, il principio della

restituzione (asserendo di non avere lavorato per un datore di lavoro nel

periodo in questione da luglio 2010 a gennaio 2012), nonché l’entità

dell’importo da rimborsare (affermando che in ogni caso il rapporto di

collaborazione esterna occasionale con la __________ è durato solo due mesi, da

giugno a fine luglio 2010, e che gli assegni familiari a cui non avrebbe avuto

diritto da parte della Cassa devono semmai essere restituiti dalla società;

cfr. doc. 26/3).

Al riguardo giova,

peraltro, rilevare che l’assicurato già il 28 agosto 2013 con un messaggio di

posta elettronica indirizzato a __________, Responsabile di Sezione della Cassa

__________ di __________, aveva manifestato i proprio dubbi in merito al

conteggio effettuato dalla Cassa per determinare la somma da rimborsare (cfr.

doc. 26/30; 26/31).

La Cassa, dopo aver fatto

compilare al ricorrente il questionario relativo alla richiesta di condono

(cfr. doc. 26/2), l’11 ottobre 2013 ha semplicemente trasmesso l’incarto

dell’insorgente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 26/1).

Il 29 ottobre 2013 la

Sezione del lavoro ha emanato una decisione con cui ha respinto la domanda di

condono della somma di fr. 19'744.20 inoltrata dall’assicurato, in quanto deve

essergli negata la buona fede (cfr. doc. 15).

L’insorgente,

rappresentato dall’avv. RA 1, il 26 novembre 2013, ha interposto opposizione

contro la decisione del 29 ottobre 2013, chiedendo l’annullamento, oltre che di

quest’ultima, anche della decisione di restituzione emessa il 27 agosto 2013

dalla Cassa, affermando che le indennità di disoccupazione da lui percepite non

possono essere considerate indebitamente riscosse, visto che non avrebbe svolto

alcuna attività di salariato nel lasso di tempo determinante e che avendo

comunque collaborato con la __________ per soli due mesi, il principio della

proporzionalità vuole che al massimo siano richieste in restituzione le

prestazioni ricevute nei due mesi in questione e non tutte le indennità

percepite (cfr. doc. 14).

La Sezione del lavoro,

considerata la richiesta di annullamento della decisione di restituzione della

Cassa contenuta nell’opposizione del 26 novembre 2013, ha trasmesso copia di

quest’ultima per osservazioni alla Cassa (cfr. doc. 11/4), la quale l’11 marzo

2014.

ha riconfermato l’ordine di restituzione (cfr. doc. 11/1).

L’avv. RA 1, preso visione

delle osservazioni della Cassa, il 27 marzo 2014 ha nuovamente postulato pure

l’annullamento della decisione di restituzione del 27 agosto 2013, precisando,

in particolare, che non è dato capire sulla scorta di quali elementi la Cassa

tragga il convincimento dell’avvenuta esistenza di un rapporto di lavoro fra il

suo assistito e la __________ (cfr. doc. 10).

La Sezione del lavoro ha

confermato il diniego del condono con decisione su opposizione del 20 agosto

2014.

(cfr. doc. A).

L’assicurato ha impugnato

la decisione su opposizione del 20 agosto 2014 davanti a questo Tribunale.

L’interessato, in via

subordinata, ha chiesto di accogliere la sua domanda di condono, ma in via

principale ha chiesto l’annullamento, oltre che della decisione su opposizione,

della decisione di restituzione del 27 agosto 2013 della Cassa (cfr. doc. I

pag. 8-9), contestando un’altra volta sia il principio della restituzione in

quanto non avrebbe svolto alcuna attività salariale, che l’importo del

rimborso, sostenendo di aver in ogni caso collaborato solo due mesi con la __________

e che la restituzione degli assegni familiari deve essere chiesta alla SA (cfr.

doc. I).

2.4

Nel caso di specie il TCA, tutto ben considerato, ritiene, da una parte, che la Cassa abbia erroneamente qualificato lo scritto del ricorrente

del 9 settembre 2013 contro l’ordine di restituzione del 27 agosto 2013

unicamente quale domanda di condono, trasmettendolo per competenza alla Sezione

del lavoro (cfr. doc. 26/1).

Dall’altra,

che la Sezione del lavoro a torto sia entrata immediatamente nel merito della

richiesta di condono, senza considerare l’atto del 9 settembre 2013 anche quale

opposizione all’ordine di restituzione del 27 agosto 2013 e ritrasmetterlo alla

Cassa per quanto di sua competenza.

In effetti

da un attento esame degli atti di causa e, in

particolare, alla luce dei dubbi espressi dall’assicurato con il

messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2013 alla Cassa circa il calcolo

dell’importo da rimborsare (cfr. doc. 26/30; consid. 1.2.), nonché delle censure

formulate, perlomeno implicitamente, nello scritto del 9 settembre 2013 in

relazione al principio della restituzione e della relativa entità (cfr. doc.

26/3; consid. 1.3.), emerge che l’intenzione dell’insorgente è sempre

stata, dal momento dell’emanazione dell’ordine di restituzione del 27 agosto

2013, quella di contestare quest’ultimo (obiettando, da un lato, che l’accordo

con la __________ sia stato definito un contratto di lavoro, dall’altro, che comunque

si siano considerati i mesi da luglio 2010 a gennaio 2012 quando il rapporto di

collaborazione con la SA è durato solo due mesi da giugno a luglio 2010 e che

il rimborso degli assegni familiari sia stato chiesto a lui e non alla SA; cfr.

doc. 26/3), oltre che di chiedere il condono.

La Cassa,

pertanto, avrebbe dovuto dapprima pronunciarsi, emettendo una decisione su

opposizione, in merito alle obiezioni sollevate con lo scritto del 9 settembre

2013.

riguardanti il principio della restituzione, nonché all’importo da

rimborsare (cfr. consid. 2.3.).

In ogni caso, in virtù del

principio della buona fede (cfr. art. 2 CC), la Cassa e/o la Sezione del lavoro

avrebbero dovuto almeno interpellare l’interessato circa le sue reali intenzioni

al fine di chiarire se il medesimo intendeva chiedere soltanto il condono o

anche contestare l’ordine di restituzione.

La contestazione concernente

il principio della restituzione, come pure il relativo ammontare è, del resto,

stata ribadita dall’insorgente nell’opposizione contro la decisione del 29

ottobre 2013 con cui la Sezione del lavoro gli ha negato il condono (cfr. doc.

14; consid. 1.5.) e anche nel ricorso al TCA (cfr. doc. I; consid. 1.9.).

Al riguardo è utile

evidenziare che la Sezione del lavoro, dopo aver preso visione dell’opposizione

del 26 novembre 2013 e constatato che il ricorrente chiedeva l’annullamento

dell’ordine di restituzione del 27 agosto 2013, ha peraltro inviato copia della

medesima alla Cassa per osservazioni (cfr. doc. 11/4; consid. 1.6.).

La Cassa non era, dunque,

legittimata ad astenersi dal decidere circa il principio e l’importo della

restituzione delle indennità di disoccupazione e a trasmettere la domanda di

condono del 9 settembre 2013 alla Sezione del lavoro perché la trattasse

immediatamente, come se la decisione del 27 agosto 2013 fosse cresciuta in

giudicato (cfr. STF P 63/06 del 14 marzo 2007 consid. 4.2.2.)

Ne discende che la

decisione del 29 ottobre 2013 con cui la Sezione del lavoro ha negato

all’assicurato il condono della somma di fr. 19'744.20 e la decisione su opposizione

del 20 agosto 2014 con cui è stato confermato il provvedimento del 29 ottobre

2013.

sono state emesse prematuramente (cfr. STF P 63/06 del 14 marzo 2007

consid. 4.2.2.; STCA 42.2013.4 del 18 dicembre 2013).

In simili condizioni, la

decisione su opposizione impugnata e la decisione del 29 ottobre 2013 devono

essere annullate e gli atti trasmessi alla Cassa perché si pronunci

sull’opposizione interposta nel settembre 2013 contro l’ordine di restituzione

del 27 agosto 2013.

La Sezione del lavoro deciderà

nuovamente sulla domanda di condono dopo che sarà cresciuto in giudicato il

provvedimento relativo alla restituzione di delle indennità di disoccupazione

percepite da luglio 2010 a gennaio 2012 (cfr. consid. 2.1.).

2.5

Vincente in causa, il ricorrente,

rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'500.-- a titolo

di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g

LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 20 agosto 2014 e la decisione del 29 ottobre 2013

sono annullate.

§§ Gli

atti sono trasmessi alla Cassa perché si pronunci sull’opposizione interposta

contro l’ordine di restituzione del 27 agosto 2013 ed emetta una decisione su

opposizione al riguardo.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del lavoro verserà

all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti