38.2014.52
Decisione su opp. relativa al condono annullata e atti trasmessi a Cassa x decidere in merito alla restituzione. Dec. e dec. su opp.riguardanti il condono sono premature. Con lo scritto contro l'ordin
14 dicembre 2015Italiano20 min
Source ti.ch
accomandata
Incarto
n.
38.2014.52
rs
Lugano
14 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 agosto 2014 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 27 agosto
2013 la Cassa di disoccupazione __________ (in seguito la Cassa) ha chiesto a RI
1, a seguito del riesame del suo incarto sulla base dell’estratto del conto individuale
AVS, la restituzione della somma di fr. 19'744.20 corrispondenti a indennità di
disoccupazione versate indebitamente da luglio 2010 a gennaio 2012 in ragione degli
introiti percepiti per lo svolgimento della sua attività a favore della __________
di __________ non indicata alla medesima (cfr. doc. 26/28; 11/1).
1.2. Con messaggio di posta
elettronica del 28 agosto 2013, inviato a __________, Responsabile di Sezione
della Cassa __________ di __________, RI 1, dopo avere espresso il suo
sconcerto in merito alla somma richiesta in restituzione di fr. 19'744.20, ben
superiore a quanto ricevuto in commissioni di apporto da luglio 2010 a gennaio
2012, e aver precisato che pensava di dover rimborsare una determinata cifra,
ma non certamente di tale entità, ha chiesto, segnatamente, il dettaglio del
calcolo relativo alla decisione di restituzione.
Inoltre l’assicurato ha
domandato di prendere in considerazione la possibilità di condono vista la sua
buona fede - avendo segnalato a chi di dovere che avrebbe ricevuto delle
commissioni di apporto - e la sua situazione finanziaria supportata
dall’assistenza sociale (cfr. doc. 26/30).
__________ ha risposto
quanto segue:
" (…) Le
comunico che riceverà i conteggi con le correzioni effettuate. Per il calcolo
del salario mensile, sulla base dei certificati di salario che Lei ha ricevuto,
sono stati calcolati degli stipendi mensili sulla base di una media di ca. CHF
800.00 (nei conteggi che riceverà sono indicati gli importi precisi). Tenuto
conto di questi importi, sulla base delle disposizioni della Legge sugli assegni
familiari, sono stati annullati anche i versamenti di questi importi. Infatti
se l’assicurato percepisce un salario annuo che supera CHF 7020.00 l’assegno
deve essere versato dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda invece l’esenzione
della restituzione, deve presentare una richiesta alla Cassa che la sottoporrà
alle competenti autorità cantonali. I termini sono indicati sul retro della
decisione di restituzione.
(…)” (Doc. 26/30)
1.3. Il 9 settembre 2013
l’assicurato ha trasmesso alla Cassa uno scritto, in cui, dopo aver indicato
che “come da istruzioni del Sig. __________ ed in riferimento alla decisione
della Cassa Disoccupazione __________ con la richiesta del rimborso di CHF
19'744.20, chiedo gentilmente, in base a quanto scritto nelle condizioni per la
restituzione degli importi ricevuti in eccesso, di vagliare la possibilità di
un esonero (…)”, ha fatto valere la propria buona fede, sostenendo di non
avere segnalato nel foglio mensile “Indicazioni della persona assicurata”
l’attività a favore della __________, siccome aveva comunicato alla consulente
del personale che avrebbe avuto la possibilità di un impiego presso la __________,
come pure, non appena concluso, l’accordo sulle “commissioni di apporto su
capitali” spettantigli da luglio 2010 a maggio 2013.
RI 1 ha, inoltre,
evidenziato, da una parte, di non avere lavorato per un datore di lavoro nel
periodo in questione. Dall’altra, che il rapporto di collaborazione esterna
occasionale con la SA (si presentava presso la società solo quando aveva
qualche potenziale cliente da appoggiare) è durato solo due mesi, da giugno a
fine luglio 2010, e che ciò che ha ricevuto in seguito è relativo non a
un’attività lavorativa ma a delle “commissioni di apporto”.
Egli ha, poi, asserito di
presumere che nella cifra richiesta in restituzione siano conglobati anche gli
assegni familiari a cui non avrebbe avuto diritto. Al riguardo egli ritiene che
il presunto potenziale datore di lavoro e il suo commercialista avrebbero
dovuto sapere che erano loro che avrebbero dovuto pagargli gli assegni
familiari e che quindi il rimborso di tali assegni debba essere richiesto alla __________
(cfr. doc. 26/3).
1.4. Con decisione del 29 ottobre
2013 la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di condono della somma di fr.
19'744.20 interposta dall’assicurato personalmente il 9 settembre 2013 (cfr.
doc. 26/3), in quanto deve essergli negata la buona fede non avendo
tempestivamente annunciato l’attività svolta per la __________.
In proposito
l’amministrazione ha, in particolare, osservato:
" (…)
- nel caso in esame
il mancato tempestivo annuncio dell’attività svolta presso la ditta __________
non è scusabile. L’assicurato è infatti tenuto a consegnare mensilmente alla
Cassa il formulario “Indicazioni della persona assicurata”, notificando
qualsiasi cambiamento della propria situazione di disoccupato. All’atto della
compilazione di questo formulario l’assicurato sapeva o doveva sapere che ogni
attività svolta durante la disoccupazione doveva essere segnalata. Alla domanda
circa lo svolgimento o meno di un’attività lavorativa durante i mesi da luglio
2010 a gennaio 2012 (domanda n. 1) il signor RI 1 ha risposto negativamente. Lo
stipendio percepito in relazione alle commissioni d’apporto non è mai stato
segnalato alla Cassa. Le indennità chieste in restituzione al signor RI 1 sono
quindi state ottenute a seguito di una grave negligenza, per cui la buona fede
non può essergli riconosciuta.
(…)” (Doc. 15)
1.5. Il 26 novembre 2013 RI 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro la decisione di
diniego del condono del 26 novembre 2013, chiedendo, in via principale,
l’annullamento della decisione del 27 agosto 2013 con cui la Cassa gli ha
chiesto il rimborso della somma di fr. 19'744.20, come pure della decisione di
diniego del condono emessa il 29 ottobre 2013 dalla Sezione del lavoro e
conseguentemente che sia esentato dal restituire qualsiasi importo alla Cassa.
In via subordinata,
l’assicurato ha postulato il condono dal versamento della somma di fr.
19'744.20.
Al riguardo RI 1 sostiene
avantutto che le indennità di disoccupazione da lui ricevute non possono essere
considerate indebitamente riscosse, siccome non avrebbe conseguito alcun
reddito da attività lucrativa dipendente. Egli ha precisato che in effetti
dalla documentazione versata agli atti non emerge un rapporto di lavoro fra il
medesimo e la __________, né che abbia ricevuto un compenso equiparabile a un
salario.
L’assicurato ha pure fatto
valere quanto segue:
" (…)
8)
Il signor RI 1 ritiene in questa sede
opportuno evidenziare che nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere
legittimo il diritto alla restituzione di CHF 19'744.20 contenuto nella
decisione del 27 agosto 2013 della Cassa di disoccupazione __________ di __________,
in tale evenienza ed in via subordinata viene posto il rispetto del principio
della proporzionalità.
Se da un lato il rapporto di collaborazione
con la ditta __________ di __________ è durato soltanto due mesi mal si capisce
per quale motivo sarebbero dati gli estremi della restituzione di tutte le
indennità di disoccupazione percepite. La proporzionalità della misura vuole
che al massimo dovrebbero essere restituite le indennità erogate nell’arco dei
due mesi sopra indicati.
9)
Nel conteggio di restituzione della Cassa
di disoccupazione è compresa anche una posta di spesa riguardante gli assegni
di famiglia percepiti dal signor RI 1.
Al riguardo si osserva che nella misura in
cui la Cassa di disoccupazione non avrebbe dovuto versare gli assegni di
famiglia questo onere spettava ex art. 6 della legge sugli assegni di famiglia
(RL 6.4.1.1.) al datore di lavoro. Ne consegue che un eventuale obbligo di
restituzione non dovrebbe essere fatto valere nei confronti dell’opponente ma
nei confronti semmai della ditta __________ di __________.
(…)”
RI 1, inoltre, ha
affermato di essere stato in buona fede, avendo notificato alla sua consulente
sia la possibilità che gli si offriva di assumere un impiego presso la __________
sia il pagamento a suo favore delle commissioni percepite per i capitali
apportati. Egli ha specificato che la mancata segnalazione nel formulario
“Indicazioni della persona assicurata” delle commissioni percepite è dovuta al
fatto che, a seguito delle notifiche effettuate all’ufficio di disoccupazione,
non avrebbe ricevuto indicazioni diverse sul modo di agire (cfr. doc. 14).
1.6. La Sezione del lavoro, ritenuto
che con l’opposizione l’assicurato ha postulato pure l’annullamento della
decisione di restituzione emanata il 27 agosto 2013 dalla Cassa, il 25 febbraio
2014 ha inviato a quest’ultima copia dell’opposizione, fissandole un termine di
dieci giorni per formulare osservazioni al riguardo (cfr. doc. 11/4).
__________, Responsabile
di Sezione della Cassa __________ di __________, dopo aver ottenuto una proroga
(cfr. doc. 11/2; 11/3), l’11 marzo 2014 ha asserito:
" (…)
confermiamo che la nostra decisione di restituzione del 27 agosto 2013,
debitamente cresciuta in giudicato, è stata emessa in quanto l’assicurato ha
omesso di comunicare alla Cassa di disoccupazione lo svolgimento di attività
lavorative presso la Ditta __________ di __________, così come certificato
sull’estratto conto individuale AVS del sig. RI 1 e accertato presso la Ditta
in parola.
(…)” (Doc. 11/1)
1.7. L’avv. RA 1, al quale la
Sezione del lavoro ha inviato la presa di posizione della Cassa dell’11 marzo
2014, il 27 marzo 2014, per conto di RI 1, ha ribadito le richieste formulate
in via principale e in via subordinata con l’opposizione (cfr. consid. 1.5.), e
ha domandato, in via ulteriormente subordinata, che il medesimo sia tenuto a
restituire alla Cassa un importo ridotto.
Il patrocinatore
dell’assicurato ha rilevato che l’assicurato aveva indicato alla consulente URC
esattamente quanto stava facendo e ha precisato, in particolare, che non è dato
capire sulla scorta di quali elementi la Cassa abbia tratto il convincimento
dell’avvenuta esistenza di un rapporto di lavoro fra il suo assistito e la __________
(cfr. doc. 10).
1.8. La Sezione del lavoro, il 20 agosto
2014, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il
provvedimento del 29 ottobre 2013 di diniego del condono, poiché in concreto
non sarebbe adempiuto il presupposto della buona fede, a prescindere dalla
situazione economica dell’assicurato.
L’amministrazione
ha, inoltre, sottolineato:
"
(…)
4.2 Per quanto riguarda la richiesta
di rivalutazione dell’importo chiesto in restituzione dalla Cassa, poiché
ritenuto eccessivo, va precisato che i fatti in base ai quali una Cassa di
disoccupazione ha preso la decisione di restituzione delle prestazioni
indebitamente riscosse (art. 95 cpv. 1 LADI) non possono più essere riesaminati
in occasione di una procedura di condono dell’obbligo di restituzione (cfr. DLA
2003, n. 12 pag. 122). Tuttavia, è possibile chiedere alla Cassa il pagamento
rateale dell’importo chiesto in restituzione.
(…)” (Doc. A)
1.9. Contro la decisione su
opposizione del 20 agosto 2014, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale, di
annullare la stessa, la decisione di restituzione del 27 agosto 2013 della
Cassa e la decisione di diniego del condono del 29 ottobre 2013.
In via subordinata, ha
postulato l’annullamento della decisione su opposizione, della decisione di
restituzione del 27 agosto 2013 della Cassa e della decisione di diniego del
condono del 29 ottobre 2013, nonché l’accoglimento della domanda di condono del
9 settembre 2013 (cfr. doc. I pag. 8, 9).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto:
" (…)
3)
In data 27 agosto 2013 la Cassa di compensazione AVS ha provveduto
alla revisione dei conteggi relativi al ricorrente e ha emesso un ordine di
restituzione dell’importo di CHF19’744.20 pari alle prestazioni erogate
comprensive degli assegni familiari versati a RI 1.
Il 09 settembre 2013 RI 1 contestava i contenuti della decisione
della Cassa di compensazione AVS ed in via subordinata chiedeva il condono di
quanto gli veniva chiesto di restituire.
(…)
Nel caso di specie, dalla documentazione versata agli atti dal
signor RI 1 non emerge un rapporto di lavoro fra la ditta __________ di __________
ed il signor RI 1. Non emerge d’altro canto che il signor RI 1 abbia ricevuto
dalla suddetta ditta un compenso equiparabile ad un salario. Commissioni di
intermediazione vengono versate da istituti di credito a procacciatori esterni
senza che gli stessi vengano integrati come dipendenti di una banca o di una
finanziaria.
Non emerge dai rapporti fra i due un rapporto di subordine, come
voluto dall’art. 320 CO, che possa in qualche modo giustificare un salario
regolare e continuativo a favore del signor RI 1.
Il signor RI 1 non ha conseguito alcun reddito da attività
lucrativa dipendente.
Fatti
I compensi che il signor RI 1 ha ottenuto soltanto a seguito di un
lungo iter extra giudiziario sono le retrocessioni corrispondenti all’apporto
di capitali.
Vengono a mancare le premesse che indicherebbero che il signor RI
1 abbia svolto un’attività di salariato per la ditta sopra ricordata.
(…)
9)
Il signor RI 1, così come già indicato in sede di opposizione,
ritiene opportuno evidenziare che in ogni caso la richiesta di restituzione di
CHF 19'744.20 risulta sproporzionata ed eccessiva, stante che le indennità
effettivamente percepite, assommano a CHF 16'155.--. La rimanenza è costituita
da assegni familiari che, se del caso e nella misura in cui si dovesse
riconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro fra il qui ricorrente e la
ditta __________ di __________, dovrebbero essere assunti e restituiti dalla
datrice di lavoro.
(…)” (Doc. I)
1.10. Nella sua risposta dell’8
ottobre 2014 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere l’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.11. L’avv. RA 1, per conto
dell’assicurato, ha presentato il 21 ottobre 2014 un atto di replica al quale
ha allegato della documentazione (cfr. doc. V; H-M).
1.12. Il 5 novembre 2014 la Sezione
del lavoro ha preso posizione al riguardo (cfr.doc. IX).
1.13. Il doc. IX è stato inviato per
conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
Considerandi
2.1
L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di
questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di
restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L’art. 95 cpv. 3 LADI
prevede che la cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al
servizio cantonale.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per costante
giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo
al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,
ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente
(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio
2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.2
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1
LPGA, a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49
LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate.
L’art. 56 cpv. 1 LPGA
enuncia che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
2.3
Nella presente evenienza,
come visto nei fatti, il 9 settembre 2013 RI 1 ha inoltrato contro l’ordine di
restituzione emesso il 27 agosto 2013 dalla Cassa un atto, nel quale, dopo aver
indicato che “come da istruzioni del Sig. __________ ed in riferimento alla
decisione della Cassa Disoccupazione __________ con la richiesta del rimborso
di CHF 19'744.20, chiedo gentilmente, in base a quanto scritto nelle condizioni
per la restituzione degli importi ricevuti in eccesso, di vagliare la
possibilità di un esonero (…)”, facendo valere la propria buona fede, ha
sollevato censure riguardanti, almeno implicitamente, il principio della
restituzione (asserendo di non avere lavorato per un datore di lavoro nel
periodo in questione da luglio 2010 a gennaio 2012), nonché l’entità
dell’importo da rimborsare (affermando che in ogni caso il rapporto di
collaborazione esterna occasionale con la __________ è durato solo due mesi, da
giugno a fine luglio 2010, e che gli assegni familiari a cui non avrebbe avuto
diritto da parte della Cassa devono semmai essere restituiti dalla società;
cfr. doc. 26/3).
Al riguardo giova,
peraltro, rilevare che l’assicurato già il 28 agosto 2013 con un messaggio di
posta elettronica indirizzato a __________, Responsabile di Sezione della Cassa
__________ di __________, aveva manifestato i proprio dubbi in merito al
conteggio effettuato dalla Cassa per determinare la somma da rimborsare (cfr.
doc. 26/30; 26/31).
La Cassa, dopo aver fatto
compilare al ricorrente il questionario relativo alla richiesta di condono
(cfr. doc. 26/2), l’11 ottobre 2013 ha semplicemente trasmesso l’incarto
dell’insorgente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 26/1).
Il 29 ottobre 2013 la
Sezione del lavoro ha emanato una decisione con cui ha respinto la domanda di
condono della somma di fr. 19'744.20 inoltrata dall’assicurato, in quanto deve
essergli negata la buona fede (cfr. doc. 15).
L’insorgente,
rappresentato dall’avv. RA 1, il 26 novembre 2013, ha interposto opposizione
contro la decisione del 29 ottobre 2013, chiedendo l’annullamento, oltre che di
quest’ultima, anche della decisione di restituzione emessa il 27 agosto 2013
dalla Cassa, affermando che le indennità di disoccupazione da lui percepite non
possono essere considerate indebitamente riscosse, visto che non avrebbe svolto
alcuna attività di salariato nel lasso di tempo determinante e che avendo
comunque collaborato con la __________ per soli due mesi, il principio della
proporzionalità vuole che al massimo siano richieste in restituzione le
prestazioni ricevute nei due mesi in questione e non tutte le indennità
percepite (cfr. doc. 14).
La Sezione del lavoro,
considerata la richiesta di annullamento della decisione di restituzione della
Cassa contenuta nell’opposizione del 26 novembre 2013, ha trasmesso copia di
quest’ultima per osservazioni alla Cassa (cfr. doc. 11/4), la quale l’11 marzo
2014.
ha riconfermato l’ordine di restituzione (cfr. doc. 11/1).
L’avv. RA 1, preso visione
delle osservazioni della Cassa, il 27 marzo 2014 ha nuovamente postulato pure
l’annullamento della decisione di restituzione del 27 agosto 2013, precisando,
in particolare, che non è dato capire sulla scorta di quali elementi la Cassa
tragga il convincimento dell’avvenuta esistenza di un rapporto di lavoro fra il
suo assistito e la __________ (cfr. doc. 10).
La Sezione del lavoro ha
confermato il diniego del condono con decisione su opposizione del 20 agosto
2014.
(cfr. doc. A).
L’assicurato ha impugnato
la decisione su opposizione del 20 agosto 2014 davanti a questo Tribunale.
L’interessato, in via
subordinata, ha chiesto di accogliere la sua domanda di condono, ma in via
principale ha chiesto l’annullamento, oltre che della decisione su opposizione,
della decisione di restituzione del 27 agosto 2013 della Cassa (cfr. doc. I
pag. 8-9), contestando un’altra volta sia il principio della restituzione in
quanto non avrebbe svolto alcuna attività salariale, che l’importo del
rimborso, sostenendo di aver in ogni caso collaborato solo due mesi con la __________
e che la restituzione degli assegni familiari deve essere chiesta alla SA (cfr.
doc. I).
2.4
Nel caso di specie il TCA, tutto ben considerato, ritiene, da una parte, che la Cassa abbia erroneamente qualificato lo scritto del ricorrente
del 9 settembre 2013 contro l’ordine di restituzione del 27 agosto 2013
unicamente quale domanda di condono, trasmettendolo per competenza alla Sezione
del lavoro (cfr. doc. 26/1).
Dall’altra,
che la Sezione del lavoro a torto sia entrata immediatamente nel merito della
richiesta di condono, senza considerare l’atto del 9 settembre 2013 anche quale
opposizione all’ordine di restituzione del 27 agosto 2013 e ritrasmetterlo alla
Cassa per quanto di sua competenza.
In effetti
da un attento esame degli atti di causa e, in
particolare, alla luce dei dubbi espressi dall’assicurato con il
messaggio di posta elettronica del 28 agosto 2013 alla Cassa circa il calcolo
dell’importo da rimborsare (cfr. doc. 26/30; consid. 1.2.), nonché delle censure
formulate, perlomeno implicitamente, nello scritto del 9 settembre 2013 in
relazione al principio della restituzione e della relativa entità (cfr. doc.
26/3; consid. 1.3.), emerge che l’intenzione dell’insorgente è sempre
stata, dal momento dell’emanazione dell’ordine di restituzione del 27 agosto
2013, quella di contestare quest’ultimo (obiettando, da un lato, che l’accordo
con la __________ sia stato definito un contratto di lavoro, dall’altro, che comunque
si siano considerati i mesi da luglio 2010 a gennaio 2012 quando il rapporto di
collaborazione con la SA è durato solo due mesi da giugno a luglio 2010 e che
il rimborso degli assegni familiari sia stato chiesto a lui e non alla SA; cfr.
doc. 26/3), oltre che di chiedere il condono.
La Cassa,
pertanto, avrebbe dovuto dapprima pronunciarsi, emettendo una decisione su
opposizione, in merito alle obiezioni sollevate con lo scritto del 9 settembre
2013.
riguardanti il principio della restituzione, nonché all’importo da
rimborsare (cfr. consid. 2.3.).
In ogni caso, in virtù del
principio della buona fede (cfr. art. 2 CC), la Cassa e/o la Sezione del lavoro
avrebbero dovuto almeno interpellare l’interessato circa le sue reali intenzioni
al fine di chiarire se il medesimo intendeva chiedere soltanto il condono o
anche contestare l’ordine di restituzione.
La contestazione concernente
il principio della restituzione, come pure il relativo ammontare è, del resto,
stata ribadita dall’insorgente nell’opposizione contro la decisione del 29
ottobre 2013 con cui la Sezione del lavoro gli ha negato il condono (cfr. doc.
14; consid. 1.5.) e anche nel ricorso al TCA (cfr. doc. I; consid. 1.9.).
Al riguardo è utile
evidenziare che la Sezione del lavoro, dopo aver preso visione dell’opposizione
del 26 novembre 2013 e constatato che il ricorrente chiedeva l’annullamento
dell’ordine di restituzione del 27 agosto 2013, ha peraltro inviato copia della
medesima alla Cassa per osservazioni (cfr. doc. 11/4; consid. 1.6.).
La Cassa non era, dunque,
legittimata ad astenersi dal decidere circa il principio e l’importo della
restituzione delle indennità di disoccupazione e a trasmettere la domanda di
condono del 9 settembre 2013 alla Sezione del lavoro perché la trattasse
immediatamente, come se la decisione del 27 agosto 2013 fosse cresciuta in
giudicato (cfr. STF P 63/06 del 14 marzo 2007 consid. 4.2.2.)
Ne discende che la
decisione del 29 ottobre 2013 con cui la Sezione del lavoro ha negato
all’assicurato il condono della somma di fr. 19'744.20 e la decisione su opposizione
del 20 agosto 2014 con cui è stato confermato il provvedimento del 29 ottobre
2013.
sono state emesse prematuramente (cfr. STF P 63/06 del 14 marzo 2007
consid. 4.2.2.; STCA 42.2013.4 del 18 dicembre 2013).
In simili condizioni, la
decisione su opposizione impugnata e la decisione del 29 ottobre 2013 devono
essere annullate e gli atti trasmessi alla Cassa perché si pronunci
sull’opposizione interposta nel settembre 2013 contro l’ordine di restituzione
del 27 agosto 2013.
La Sezione del lavoro deciderà
nuovamente sulla domanda di condono dopo che sarà cresciuto in giudicato il
provvedimento relativo alla restituzione di delle indennità di disoccupazione
percepite da luglio 2010 a gennaio 2012 (cfr. consid. 2.1.).
2.5
Vincente in causa, il ricorrente,
rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'500.-- a titolo
di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g
LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 20 agosto 2014 e la decisione del 29 ottobre 2013
sono annullate.
§§ Gli
atti sono trasmessi alla Cassa perché si pronunci sull’opposizione interposta
contro l’ordine di restituzione del 27 agosto 2013 ed emetta una decisione su
opposizione al riguardo.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del lavoro verserà
all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti