38.2014.55
Negato ind.x insol.7-9/13:dopo cong.matern.non+prestato att.lav.X periodo 2/7(dopo cong.mat.)a 27/8/13(g prec.disd.)sent.pret.DL in mora nell'accett.lavoro.Rinvio atti:se ass.poteva aspettarsi in BF l
4 marzo 2015Italiano58 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.55
RS/LC
Lugano
4 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 settembre 2014 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
dell’11 settembre 2014 (cfr. doc. la e A) la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la sua precedente decisione del 28 luglio 2014 (cfr. doc. 8 e 9)
con la quale ha negato a RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza nel
periodo dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 (cfr. doc. 11), argomentando:
" (…)
3. La Cassa, con decisione del 28.07.2014, ha comunicato
all’opponente che la sua richiesta di insolvenza non poteva essere accolta
poiché dopo il periodo di congedo maternità non ha più prestato attività
lavorativa.
4. Tramite opposizione del 31 luglio la signora RI 1 contesta la
decisione della Cassa in quanto ribadisce di essere sempre rimasta a
disposizione del suo ex datore di lavoro, nonostante la ditta non abbia mai
dato seguito alle varie sollecitazioni della signora atte a chiarire la sua
posizione lavorativa.
5. Da quanto precede si evince che il datore di lavoro, non rispondendo
alle pressioni della signora RI 1, non era intenzionato a continuare la
collaborazione con l’assicurata.
6. Considerato pertanto che dal 2 luglio 2013 non ha più svolto
attività lavorativa, e che il datore di lavoro non l’ha trattenuta con promesse
di lavoro bensì si è reso irreperibile e unicamente il 28.08.2013 le ha
intimato il licenziamento, la Cassa non può accordarle il diritto a delle
indennità per insolvenza. (…)” (cfr. doc. A)
1.2. Contro questa decisione
l'assicurata ha fatto inoltrare, in data 2 ottobre 2014, un tempestivo ricorso
al TCA nel quale il suo patrocinatore, l’RA 1, si è in particolare così
espresso (cfr. doc. I):
" (…)
Nella sua decisione la cassa, non tiene minimamente conto delle
osservazioni da noi presentate e più precisamente:
1° che il datore non avrebbe comunque potuto sciogliere il
rapporto di lavoro in quanto la Signora RI 1 era protetta dal CO per maternità.
2° ha rinunciato all’iscrizione in disoccupazione in quanto le era
stato riferito (a giusta ragione) che fin tanto che era legata dal rapporto di
lavoro non avrebbe avuto alcun diritto a percepire indennità (art. 10 LADI).
3° è innegabile la responsabilità da parte del datore di lavoro al
versamento del salario (vedi dispositivo sentenza pretura __________ del 18
marzo 2014).
4° è assimilato a questa situazione il caso del lavoratore che non
ha fornito alcuna prestazione a causa della mora del datore di lavoro ai sensi
dell’art. 324 cpv1 CO.
Nel caso in cui il contratto è disdetto il lavoratore ha un
credito salariale che può giustificare all’occorrenza la concessione
dell’indennità di insolvenza. (causa del 28.01.2002 C 164/01)
4° Ricordiamo a codesto lodevole tribunale che il legislatore al
momento del voto sulla legge indennità insolvenza ha tenuto a proteggere la
parte più debole ossia il lavoratore.
Per questi motivi, tenuto conto della costante giurisprudenza
della buona fede dell’assicurata, si chiede venga
giudicato
1° la decisione della cassa CO 1 del 11 settembre 2014 è annullata
2° protestate spese e ripetibili. (…)” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta dal 16
ottobre 2014 la Cassa propone di respingere il ricorso, affermando come non
siano nel frattempo emersi nuovi elementi che permettano di riconoscere a RI 1
il diritto alle indennità per insolvenza (cfr. doc. III).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato a RI 1 il diritto
alle indennità per insolvenza richieste il 10 giugno 2014 per il periodo
luglio-settembre 2013.
2.2. Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI
Fatti
i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di
lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che
occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Non hanno diritto
all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di
un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società,
prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un
influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr.
art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo l’art. 52 cpv. 1
LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli
ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di
fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo
la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza
dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati
salario anche gli assegni dovuti.
I contributi legali alle
assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La
cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e
dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv.
2 LADI).
2.3. In
una decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito
che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un
licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle
derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha
prestato un lavoro.
In
quel caso, chiamata a pronunciarsi sul diritto all’indennità per insolvenza nel
caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio
1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di
lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata,
secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993
liberandola da tutti i suoi obblighi, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
2.- a) Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas
d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un
travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un congédiement
immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60 in fine, 111 V 270 consid. 1b, 110 V 30; MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le
droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 192).
Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention
clairement exprimée du législateur (Message concernant une nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, FF 1980 III 613).
b) Pour délimiter l'indemnité de chômage et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la
période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait
se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI);
dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et
qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son
droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à
l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une
situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité
(art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation
abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la
matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale,
en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations,
Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.).
Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à
faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour
résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de
travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut prétendre
l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI; ATF 119 V 46, 115 V 437;
MEYER-BLASER, loc.cit., p. 184). Toutefois, en cas de doutes quant aux droits
découlant du contrat de travail, la caisse verse l'indemnité et se subroge au
chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence
de l'indemnité de chômage versée par elle, conformément à l'art. 29 al. 1 et 2
LACI. En application de cette disposition, des indemnités de chômage peuvent
être versées, plus particulièrement, lorsque la créance du travailleur est
certes incontestée, mais que son recouvrement est aléatoire en raison de
l'insolvabilité de l'employeur. Dans un tel cas, il existe, comme l'exprime la
loi, un doute quant à la satisfaction des prétentions du travailleur (art. 29
al. 1 in fine LACI; MUNOZ, loc.cit., p. 194).
3.- a) L'Autorité cantonale et de recours est de
l'avis que ces principes ne sont pas applicables lorsque le congé donné par
l'employeur est nul, parce qu'il a été signifié pendant une période de
protection légale (art. 336c CO). Si le travailleur offre ses services à
l'employeur, le contrat reste valable. L'autorité cantonale en déduit que les
rapports de travail n'ont pris fin, en l'espèce, qu'au moment de l'ouverture de
la faillite. Jusque-là, l'assurée n'était pas sans emploi et, partant, n'était
pas non plus apte au placement. Elle avait donc droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité.
La commission cantonale, pour l'essentiel, s'est
ralliée à cette thèse. Elle ajoute que l'intimée avait des raisons de penser
que l'actionnaire principal de G. SA (une société française) fournirait des
fonds à sa filiale genevoise. Elle était donc fondée à considérer que la
faillite de son employeur serait évitée et pouvait espérer demeurer au service
de cet employeur, ce qui la rendait inapte au placement.
b) Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas
résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui
suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO). Le congé donné pendant
cette période est nul (art. 336c al. 2 CO) et les rapports de travail sont
maintenus. Si l'employeur n'accepte pas que le travailleur reprenne son emploi,
il se trouve en demeure (art. 324 CO) et reste tenu au paiement du salaire
(WEBER, La protection des travailleurs contre les licenciements en temps
inopportun, étude de l'art. 336c CO, thèse Lausanne 1992, p. 137). A la
différence de l'art. 336c al. 2 CO, l'art. 337c al. 1 CO (relatif à la résiliation
immédiate injustifiée du contrat de travail) fait naître une créance en
dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en droit, et le travailleur
a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à
l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée
indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a).
Mais, sous l’angle de l’aptitude au placement, la
situation du travailleur congédié en temps inopportun, qui n'a plus à effectuer
son travail, ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a
été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée: dans les deux cas
l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail
convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle. Contrairement à
l'opinion des autorités cantonales de recours, il n'y a donc pas de raison
d'opérer des distinctions entre ces deux situations du point de vue du droit à
l'indemnité en cas d'insolvabilité.
c) Le maintien, en droit, des rapport de travail
n'est d'ailleurs pas non plus un critère déterminant pour juger du droit à
l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157 consid. 2a). Les prétentions visées par
l'art. 29 LACI, pour lesquelles il peut exister des doutes (et qui
correspondent aux prétentions de salaire ou à des indemnités au sens de l'art.
11 al. 3 LACI) concernent toutes les prétentions de l'assuré qui ont le
caractère de salaires ou qui sont assimilables à un salaire; il s'agit, en
particulier, de prétentions du travailleur en cas de résiliation du contrat de
travail en temps inopportun, de licenciement immédiat injustifié et de
résiliation immédiate justifiée par le travailleur (MUNOZ, loc.cit. pp. 91-128;
SAVIAUX, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur
et l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 264).
d) C'est à tort, par ailleurs, que l'Autorité
cantonale et de recours invoque à l'appui de sa solution l'arrêt 111 V 269. En
effet, dans cette affaire, il s'agissait d'un travailleur qui ne pouvait plus
fournir de travail en raison de la demeure de l'employeur. A la différence des
circonstance de l'espèce, l'employeur n'avait pas donné le congé au
travailleur. Il lui avait au contraire fourni l'assurance qu'il obtiendrait du
travail à bref délai. Dans une telle situation, l'aptitude au placement de
l'assuré devait être niée, ce qui, logiquement, avait justifié le versement de
l'indemnité en cas d'insolvabilité après la faillite de l'employeur.
4.- En l'espèce, l'assurée a été licenciée le 6
octobre 1993. A partir de cette date, elle a été effectivement sans travail,
après avoir mis vainement son employeur en demeure d'accepter ses services. Dès
le mois de novembre 1993, elle a entrepris des recherches en vue de trouver un
nouvel emploi, puis elle s'est annoncée à l'assurance-chômage le 15 janvier
1994, date à partir de laquelle elle a fait contrôler son chômage. On doit
ainsi admettre que durant les trois derniers mois qui ont précédé l'ouverture
de la faillite de l'employeur (2 février 1994), elle était apte au placement
selon l'art. 15 al. 1 LACI. C'est donc à tort que les premiers juges lui ont
reconnu le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour cette période.
Le recours de droit administratif est bien fondé.
Mais il faut, bien entendu, réserver le droit de l'assurée à l'indemnité de
chômage, à partir du moment où toutes les conditions de ce droit ont été
remplies."
In una successiva sentenza
C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul
diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da
quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del
termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha
confermato la decisione con la quale l’amministrazione ha riconosciuto
all’assicurato il diritto alle indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio
1998 ultimo giorno in cui egli aveva effettivamente lavorato.
In quel caso il TFA si è
così espresso:
" (…)
2.- a) Les dispositions des art. 51 ss LACI ont introduit une
assurance perte de gain en cas d'insolvabilité de l'employeur, destinée à
combler une lacune dans le système de protection sociale. Pour le législateur,
le privilège conféré par la LP aux créances de salaire (art. 219 LP) ne donnait
en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien qu'il était
nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout le moins
pendant une période limitée et déterminée. Il s'est donc agi de protéger les
créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens d'existence et
éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence (Message du
Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980
III 532 s.; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bâle, Genève et Munich 1998, n° 492).
b) Par "créances de salaire" au sens de l'art. 52 LACI,
on entend d'abord le salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2 LAVS, auquel
s'ajoutent les allocations (Nussbaumer, op. cit., n° 519). Par cette référence
à la LAVS se trouve ainsi délimité le cercle des bénéficiaires de cette
protection. Il reste que ces dispositions en matière d'assurance sociale
reposent en premier lieu sur le droit du contrat de travail en ce qui concerne
notamment les éléments contractuels, les obligations réciproques des parties et
les dispositions impératives dont il y a lieu ensuite de tirer des conséquences
juridiques en matière d'affiliation ou de prestations (Meyer-Blaser,
Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des
obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de
l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture
d'assurance et le droit aux prestations, in : Droit du travail et droit des
assurances sociales, Questions choisies, Colloque de Lausanne [IRAL] 1994, p.
177).
Contrat synallagmatique, le contrat de travail impose
principalement le versement d'un salaire au regard de l'engagement de fournir
un travail régulier. La conséquence juridique, dans l'assurance-chômage, est
que la créance de salaire est principalement liée à la fourniture d'un travail.
Ainsi, selon la jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que
des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni; elle ne
peut être octroyée pour des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et
injustifié du travailleur, pour des indemnités de vacances qui n'ont pas été
prises ou pour des prétentions émanant d'un travailleur, empêché de travailler
pour cause de maladie et que son employeur n'a pas assuré (ATF 125 V 494
consid. 3b et les arrêts et références cités; Nussbaumer, op. cit., n° 519).
Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention
clairement exprimée du législateur (Message du Conseil fédéral précité, p. 613;
ATF 125 V 494 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2a).
c) La fourniture d'un travail, énoncée comme condition nécessaire
en toutes hypothèses à l'application des art. 51 ss LACI, ne reflète cependant
pas exactement la jurisprudence rendue en la matière. En effet, est assimilé à
cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun travail en raison de
la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans ce cas, tant que
le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut
justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF
111 V 269; SVR 1996 ALV no 59).
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence (ATF 125 V 493 consid.
3b, 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la
matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et
indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au
placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions
de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité
en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec
effet immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été
congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente
une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se
soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un
contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que,
dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans
le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par
exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus
haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante.
3.- Il reste à déterminer les règles applicables lorsque le
travailleur a été libéré de l'obligation de fournir un travail pendant le délai
de résiliation du contrat.
a) Sous réserve du respect du délai de résiliation légal ou
contractuel, un contrat de travail de durée indéterminée peut en principe être
librement résilié par l'une ou l'autre partie (art. 335 CO). La résiliation
entraîne pour le travailleur la fin de l'obligation de travailler, en règle
générale au terme du délai de congé, et pour l'employeur la fin de l'obligation
de payer le salaire. Il arrive cependant que l'employeur libère immédiatement
son employé de l'obligation de travailler. Dans ce cas, le travailleur n'a ni
la possibilité, ni l'obligation de proposer sa prestation à l'employeur.
Renonciation volontaire et inconditionnelle à la prestation du travailleur
jusqu'à l'échéance des relations contractuelles, cette libération ne correspond
ni à une demeure de l'employeur ni à un licenciement immédiat. Reste que le
travailleur libéré de l'obligation de travailler jusqu'à la fin de son contrat
doit se laisser imputer sur son salaire le revenu tiré d'un nouvel emploi, à
moins que l'on puisse déduire des circonstances que les parties ont voulu
exclure l'imputation (ATF 118 II 139).
Sous l'angle de l'aptitude au placement, la situation du
travailleur qui n'a plus à effectuer son travail ne diffère pas vraiment de
celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de
manière injustifiée ou de celle du travailleur congédié en temps inopportun :
dans tous ces cas, l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour
accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de
contrôle. Cette situation ne peut, en revanche, être rapprochée du cas jugé en
1985 où l'employeur en demeure n'avait pas donné son congé au travailleur et lui
avait promis de lui fournir du travail à bref délai (ATF 111 V 269). Certes,
comme dans le cas du travailleur licencié en temps inopportun, le contrat de
travail prend fin seulement à son terme contractuel. Mais, selon la
jurisprudence, le maintien, en droit, d'un rapport de travail n'est pas un
critère déterminant pour juger du droit à l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157
consid. 2a).
Dès lors, à la différence du cas jugé en 1999 où l'employé était
empêché de travailler pour cause de maladie (ATF 125 V 492, en particulier 497
consid. 4b), le critère de l'aptitude au placement et de la disponibilité pour
se soumettre aux contrôles joue, dans la situation du travailleur libéré de son
obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat, un
rôle essentiel pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ATF 125 V 495 consid. 3b, 121 V 381 consid. 2b). En revanche,
le critère du travail fourni - ou de l'absence d'une créance de salaire portant
sur un travail réellement fourni - n'apparaît pas déterminant (cf. ATF 121 V
379 consid. 2a). N'est pas non plus décisif le fait que les prétentions de
salaire ou d'indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail ne
constituent pas une perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3
LACI), puisque les prestations de l'assurance-chômage prévues par la loi
doivent être versées en cas de doutes quant aux droits découlant du contrat de
travail (art. 29 al. 1 et 2 LACI; ATF 121 V 379 consid. 2b).
b) Dans le cas particulier, l'assuré a été licencié le 23 juillet
1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir
un travail. Sans emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire
pour être apte au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela suffit pour
exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.
(….)" (cfr. STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002)
La nostra Massima Istanza,
in una decisione C55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria
giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro
la sua disponibilità a continuare l’attività solo dopo la regolazione delle sue
pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle
indennità per insolvenza solo fino all’ultimo giorno in cui ha effettivamente
lavorato.
In quel caso l’Alta Corte
ha, in particolare, ribadito che:
" (…)
2.2 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer in der
Tat am 1. März 1999 effektiv seine letzten Arbeitsleistungen erbracht hat. Er verlangt
somit die Auszahlung von Insolvenzentschädigung für eine Zeitspanne, während
welcher er keine Arbeit verrichtet hat. Rechtsprechungsgemäss besteht aber kein
Anspruch auf eine solche Entschädigung, da diese nur den Lohnanspruch für
tatsächlich geleistete Arbeit abdeckt (BGE 125 V 494 Erw. 3b, 121 V 379 Erw.
2a; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Basel, Genf und München 1998, Nr. 492 ff., 495 in fine). Dabei ist nicht entscheidend, ob das Arbeitsverhältnis rechtlich weiter bestanden hat
(BGE 121 V 381 Erw. 3c, 119 V 157 Erw. 2a). Deshalb braucht nicht geprüft zu
werden, ob und gegebenenfalls ab welchem Datum die Anstellung des Versicherten
als aufgelöst zu betrachten ist. Hinzu kommt, dass dem Beschwerdeführer,
nachdem er in der hier streitigen Zeitspanne nicht gearbeitet hat, hiefür auch
keine Lohnforderung zusteht. Solche Sachverhalte werden nicht durch die
Insolvenzentschädigung gedeckt, setzt doch diese Leistungsart eine
Lohnforderung des Versicherten gegenüber dem zahlungsunfähigen Arbeitgeber
voraus (BGE 125 V 497 Erw. 4b). Der Gesetzgeber beabsichtigte mit der
Insolvenzentschädigung keinen Rechtsschutz zu schaffen, der sich auf andere als
Lohnforderungen erstrecken würde. Davon abzuweichen besteht kein Anlass (BGE
125 V 497 Erw. 3b in fine). Ob dem Beschwerdeführer statt der
Insolvenz- allenfalls Arbeitslosenentschädigung zustände, ist im vorliegenden
Verfahren nicht zu prüfen. (…)." (cfr. STFA C 55/03 del 2 settembre
2003)
In una sentenza C 214/04
del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10, l'Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la sua giurisprudenza ed ha ricordato che
l'indennità di insolvenza copre unicamente pretese salariali che si riferiscono
a del lavoro prestato, e non pretese risultanti dalla disdetta anticipata
(ingiustificata) del rapporto di lavoro. L'esistenza giuridica di un rapporto
lavorativo non rappresenta di per sè un valido criterio per rispondere alla
questione a sapere se sono fondate delle pretese per lavoro prestato.
Determinante per distinguere il diritto alle indennità di insolvenza da quello
alle indennità di disoccupazione, è sapere se la persona assicurata nel periodo
in questione era collocabile e se ha osservato le prescrizioni di controllo. Se
ciò è il caso, non vi è diritto alle indennità di insolvenza.
Per quanto concerne la
giurisprudenza cantonale, il TCA, con una sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione con la quale
l’amministrazione aveva negato ad un’assicurata il diritto alle indennità per
insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 15 luglio 2012 sulla base del
supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio
datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo
Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva
ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e
incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del
contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma l’avesse semplicemente autorizzata
momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a
tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo l’assicurata non
poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta
idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per
insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.
In una sentenza 38.2013.76
del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la decisione su opposizione
emessa dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione con la
quale l’amministrazione aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità
per insolvenza visto il suo esonero dall’obbligo di prestare la propria
attività lavorativa sino al termine del proprio contratto di lavoro. In quel
caso di specie, questo Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato
volontariamente ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente,
rendendo quest’ultimo di fatto idoneo al collocamento ai sensi dell’art. 15
LADI. Al riguardo il TCA ha poi evidenziato come non risultasse decisiva la
circostanza che se aveva ancora diritto a pretese salariali l’assicurato non
subiva una perdita di lavoro computabile e non aveva dunque diritto
all’indennità di disoccupazione, in quanto l’art. 29 cpv. 1 LADI prevede che
“se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della
perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo
datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’art. 11
capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa
comunque l’indennità di disoccupazione”.
Su questi argomenti cfr.
pure la STCA 38.2006.80 del 7 febbraio 2007.
2.4. In una Direttiva intitolata
”Criterio determinante di delimitazione tra l'IDI e l'ID”, pubblicata in Prassi
ML/AD 2004/1, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di
sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del
diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8
aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C
260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), ha
richiamato la giurisprudenza federale in materia e ha osservato che:
" Principio
1. L'IDI ha lo
scopo di coprire i crediti salariali che i lavoratori hanno nei confronti del
loro datore di lavoro per un'attività lavorativa effettivamente svolta, mentre
l'ID copre le perdite di salario dovute alla perdita del lavoro. In linea di
massima l'IDI interviene soltanto quando si tratta di pretese salariali in
seguito a un lavoro effettuato.
Considerandi
2.
È considerato
come criterio determinante per delimitare l'IDI dall'ID il fatto che la persona
assicurata si sia messa a disposizione del Servizio di collocamento durante il
periodo in questione e che essa abbia potuto soddisfare le prescrizioni di
controllo. L'assicurato ha diritto all'ID se resta disoccupato, effettivamente
o giuridicamente, in seguito a un licenziamento con effetto immediato o a una
disdetta in tempo inopportuno: ciò significa che egli si annuncia al Servizio di
collocamento e che è in grado di soddisfare le prescrizioni di controllo. Se
sussistono dubbi giustificati in merito al fatto di sapere se l'assicurato ha
diritto, durante il periodo in cui è disoccupato, al versamento, da parte del
suo ultimo datore di lavoro, del salario relativo al termine di disdetta o di
un risarcimento a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto
immediato oppure se tali pretese possono essere soddisfatte, occorre versargli
l'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 LADI. In tal
modo le pretese della persona assicurata, compreso il privilegio legale,
passano alla cassa.
3.
Di
conseguenza, se l'assicurato non ha effettuato alcun lavoro, l'IDI non copre le
pretese derivanti da un licenziamento con effetto immediato del lavoratore né
quelle dovute allo scioglimento del rapporto di lavoro in tempo inopportuno. A
tale proposito non è affatto importante sapere chi ha sciolto il rapporto di
lavoro. Inoltre è indifferente se lo scioglimento del rapporto di lavoro è
giustificato o ingiustificato, se ha effetto immediato, se il termine di
disdetta è stato rispettato o meno, oppure se la persona assicurata è stata
esonerata dal prestare lavoro.
Eccezioni
1.
In deroga al
principio secondo cui l'IDI interviene soltanto se l'assicurato ha effettuato
un lavoro, i periodi durante i quali l'assicurato è stato impedito di lavorare
senza colpa propria per motivi inerenti alla sua persona (p. es. malattia,
infortunio, servizio militare, cfr. art. 324 CO) o durante i quali ha preso
vacanze sono equiparati ai periodi di lavoro effettivo e vengono pertanto
indennizzati mediante l'IDI. La condizione è tuttavia che il datore di lavoro
sia soggetto all'obbligo di versare il salario e che la persona assicurata non
percepisca altre compensazioni legali o contrattuali del salario durante il
periodo in questione.
2.
Basandosi sul
principio che l'IDI copre unicamente crediti salariali inerenti a un lavoro
effettuato, la giurisprudenza ha inoltre inserito in questa categoria i casi
nei quali il lavoratore non ha più potuto prestare il proprio lavoro unicamente
a causa del fatto che il datore di lavoro è in mora nell'accettazione dello
stesso (art. 324 cpv. 1 CO).
Se ad esempio è assodato che il
rapporto di lavoro non è stato sciolto, che il lavoratore ha chiesto al datore
di lavoro di dargli lavoro e che quest'ultimo l'ha trattenuto con promesse di
lavoro, le perdite di lavoro dell'assicurato che sono imputabili alla mora del
datore di lavoro sono equiparabili a un lavoro fornito e vanno risarcite
mediante l'IDI.
Queste due eccezioni al principio enunciato sono giustificate dal
fatto che le persone assicurate in tali casi sono ancora vincolate da un
rapporto di lavoro: ciò significa che esse non sono disoccupate né
giuridicamente né di fatto, per cui non sono neanche idonee al collocamento.
Esempi
- Un'impiegata
è stata licenziata con effetto immediato. Essendo giuridicamente ed
effettivamente disoccupata, essa si è annunciata all'ufficio di collocamento:
occorre pertanto esaminare se essa adempie le condizioni che danno diritto alle
prestazioni dell'AD, anche se ha ancora diritto a un'indennità a causa dello
scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. Lo stesso vale anche quando il
rapporto di lavoro è disdetto in tempo inopportuno (art. 336c CO) e il datore
di lavoro viene a trovarsi in mora nell'accettazione del lavoro. La persona
assicurata non ha diritto all'IDI per il periodo durante il quale non ha
lavorato, vale a dire per il periodo successivo allo scioglimento del suo
contratto di lavoro. Dal punto di vista dell'idoneità al collocamento, questo
caso non differisce sostanzialmente da un caso di licenziamento con effetto
immediato.
Di conseguenza l'IDI non copre il
diritto al salario relativo al termine di disdetta o eventuali pretese di
risarcimento a causa della disdetta con effetto immediato. La persona
assicurata ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29 capoverso 1 LADI
nella misura in cui si annuncia al Servizio di collocamento, adempie le
prescrizioni di controllo e gli altri presupposti da cui dipende il diritto
all'indennità.
- Un
lavoratore che, dopo la dichiarazione del fallimento, è stato costretto ad
abbandonare il lavoro a causa dello scioglimento anticipato del rapporto di
lavoro e che, in seguito alla mora del suo datore di lavoro, ha diritto al
salario relativo al termine di disdetta è in linea di massima idoneo al
collocamento. Il periodo durante il quale egli ha diritto a tale salario non è
coperto dall'IDI. La persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo
l'articolo 29 capoverso 1 LADI nella misura in cui si annuncia al Servizio di
collocamento e adempie gli altri presupposti da cui dipende il diritto
all'indennità.
- Un'impiegata
liberata dagli obblighi contrattuali nell'ambito di una disdetta in tempo
inopportuno è in linea di massima idonea al collocamento. Il periodo
corrispondente al termine di disdetta non può essere coperto dall'IDI. La
persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29 capoverso 1
LADI nella misura in cui il salario relativo al termine di disdetta non le è
stato risarcito, se essa si annuncia al Servizio di collocamento e adempie gli
altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.
- L'impiegato
non è stato licenziato ma, in seguito al fallimento del suo datore di lavoro,
il suo contratto di lavoro è stato rescisso dall'amministrazione del
fallimento. Prima dello scioglimento del suo contratto e fino alla
dichiarazione di fallimento, egli aveva chiesto a più riprese al suo datore di
lavoro di dargli lavoro e non aveva più potuto lavorare soltanto a causa della
mora del datore di lavoro. Inoltre l'impiegato è stato trattenuto con promesse
di lavoro dal datore di lavoro. Pertanto egli, fino al momento del fallimento,
era ancora vincolato da un rapporto di lavoro, per cui non era disoccupato ai
sensi dell'articolo 10 capoversi 1 e 2 LADI e quindi neanche idoneo al
collocamento. Di conseguenza egli non ha diritto all'ID per il periodo che
precede il fallimento, mentre il diritto all'IDI gli verrà riconosciuto
eccezionalmente per il lavoro che non ha effettuato prima dello scioglimento
del suo rapporto di lavoro. (…)." (cfr. Prassi ML/AD 2004/1, Foglio 10/1,
10/2 e 10/3)
2.5
Nella
Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 12/2 p.to 3 la SECO ha ancora previsto quanto segue:
" (…)
3.
Se i datori
di lavoro non adempiono i loro obblighi contrattuali o derivanti da un
contratto collettivo di lavoro nel settore dell’assicurazione per perdita di
guadagno in caso di malattia o d’infortunio (nessuna assicurazione, ritardi nel
pagamento dei premi dovuti o mancato pagamento, avviso tardivo, indennità
giornaliere non riversate alla persona assicurata), la giurisprudenza
sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni non si fonda sull’obbligo
di continuare a pagare il salario secondo l’art. 324a cpv. 1 CO, ma prevede che
il datore di lavoro risponda nei confronti del suo impiegato del mancato
rispetto degli obblighi contrattuali nella misura del diritto alle prestazioni
dell’assicurazione per perdita di guadagno a cui l’assicurato avrebbe diritto.
Considerato il fatto che in tali casi le persone assicurate non possono far
valere nei confronti del datore di lavoro un credito salariale, ma una pretesa
al risarcimento del danno, la prassi applicata finora si è adeguata alla
giurisprudenza federale per cui il diritto all’IDI è stato negato.
Modifica della prassi:
Per non perdere di vista il senso e lo scopo dell’IDI, per motivi
di parità di trattamento e per considerazioni di ordine giuridico, invitiamo
tutte le casse competenti ad approvare in futuro il diritto di versare l’IDI in
tali casi. Questa modifica della prassi è tanto più giustificata in quanto i
lavoratori, di regola, non possono agire con sufficiente tempestività per
opporsi al comportamento dei datori di lavoro che violano le disposizioni
contrattuali."
A proposito di questa
modifica della prassi in una sentenza 38.2011.21 del 16 novembre 2011 il TCA ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il Presidente del TCA pendente causa ha, conseguentemente, posto
all’avv. H.-P. Egger, capo settore applicazione del diritto della SECO, i
seguenti quesiti:
" 1. Per
quali motivi, a seguito della sentenza C 160/05 del 24 gennaio 2006 emanata dal
Tribunale federale delle assicurazioni che ha confermato la DTF 125 V 492, non
avete modificato la vostra Direttiva pubblicata in Prassi ML/AD 2004/1 Foglio
12/1?
2.
Ritenuto il tenore del giudizio C 160/05 del 24 gennaio 2006 mantenete la
“Modifica della prassi” da voi proposta nella Direttiva pubblicata in Prassi
ML/AD 2004/1 Foglio 12/1 oppure no?
3.
In caso di
risposta affermativa alla domanda n. 2, vogliate indicarne i precisi motivi.”
(Doc. X)
Il 17 ottobre 2011 l’avv. Egger ha risposto:
" (…)
Prima
di tutto, occorre precisare che nella sua Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 12/2
(n.d.r.: la SECO) ha imposto in tutta conoscenza di causa una prassi contraria
a quella promossa dal Tribunale federale. Con sentenze del 7 aprile 2005
(C38/05) e del 13 dicembre 2005 (C 28/05), il medesimo tribunale ha
(indirettamente) ammesso la pratica della SECO.
Con
sentenza del 24 gennaio 2006 (C 160/05), il TF si è limitato a citare la sua
precedente prassi, senza pronunciarsi in alcun modo sulla fondatezza della
direttiva della SECO. Infatti, in casu, si trattava della mancata retrocessione
al lavoratore delle indennità giornaliere versate dall’assicurazione perdita di
guadagno. In siffatte circostanze, il TF non escludeva che la pretesa del
lavoratore possa essere considerata quale pretesa salariale e non solo quale
credito di risarcimento.
Pertanto,
considerato che nella sentenza summenzionata la fattispecie non concerne
l’assenza di indennità giornaliere a causa della mancanza di assicurazione o il
mancato pagamento dei premi da parte del datore di lavoro, la SECO non aveva alcun motivo di emanare un’ulteriore direttiva (cfr. 110 – Prassi LADI
2007/23)." (Doc. XII)
Questa Corte, alla luce delle argomentazioni esposte dalla SECO e
considerato che le ragioni alla base della direttiva pubblicata nella Prassi
ML/AD 2004/1 Foglio 12/2, in particolare quella relativa all’uguaglianza di
trattamento, appaiono pertinenti, ritiene che non si debba applicare nel caso
concreto la ventilata motivazione sostitutiva concernente le conseguenze sul
diritto all’indennità per insolvenza della sospensione dell’assicurazione per
perdita di guadagno a causa di malattia nel caso in cui il datore di lavoro non
paghi i relativi premi.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che la
prassi della SECO in vigore dal 2004 .stata, peraltro, richiamata da entrambe
le parti in causa (cfr. doc. VI; VII)."
2.6
Nella presente evenienza
risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 dal 1° novembre 2011 è stata assunta
quale segretaria alle dipendenze della __________ di __________ (cfr. doc. 31).
L’assicurata ha poi
beneficiato di un congedo per maternità dal 26 marzo 2013 (data del parto, cfr.
doc. A) al 1° luglio 2013 (cfr. doc. 33).
RI 1 è stata licenziata in
data 28 agosto 2013, a valere dal 30 settembre 2013 (cfr. doc. 23 e 25). Nella
lettera di disdetta figurano le seguenti affermazioni:
" (…)
Come discusso, con la presente mi permetto di comunicarle la
cessazione del rapporto di lavoro, a far tempo dal 30 settembre 2013. (…)"
(cfr. doc. 23)
In data 4 settembre 2013
la ricorrente ha inviato una lettera al proprio datore di lavoro, chiedendogli
quanto segue (cfr. doc. 22):
" (…)
Con la presente le chiedo di volermi gentilmente comunicare se
durante il mese di disdetta è sua intenzione farmi lavorare oppure se sono
esonerata dal prestare servizio da subito. (…)" (cfr. doc. 22)
Non risulta che il datore
di lavoro abbia risposto all’insorgente.
Dalle carte processuali si
evince che l’assicurata, precedentemente, e meglio il 5 agosto 2013, si era
annunciata per il collocamento. Tale iscrizione è poi stata annullata già il 19
agosto 2013 (cfr. doc. 6).
Il 10 giugno 2014 la
ricorrente ha depositato la propria domanda relativa alle indennità per
insolvenza (cfr. doc. 11).
Dal verbale redatto in
occasione dell’audizione dell’insorgente davanti alla Cassa che ha avuto luogo
il 7 luglio 2014 si evince quanto segue (cfr. doc. 6a, 6b e 6c):
" (…)
Lei ha percepito le indennità giornaliere in caso di maternità
fino al 01 luglio 2013, è corretto?
Sì è corretto.
Alla fine del suo congedo maternità, dunque fino a lunedì 1°
luglio 2013, ha ripreso la sua attività lavorativa presentandosi sul posto di
lavoro?
Durante il mese di giugno 2013 ho contattato più volte il
datore di lavoro senza alcun esito favorevole. Ho successivamente contattato
il datore di lavoro direttamente in hotel, ma anche qui senza alcun esito. A
comprova di quanto asserito vi consegno i tabulati della __________ dai quali
si evincono unicamente le telefonate a cui la segretaria (oppure la segreteria
telefonica) ha risposto. Prima della mia assenza per maternità era già chiaro
ad entrambi che, cessate le indennità in caso di maternità, avrei ripreso
regolarmente la mia attività.
Per quale motivo non si è presentato sul posto di lavoro dal 02
luglio 2013 vedendo l’impossibilità di contattare il suo datore di lavoro
telefonicamente?
Ho escluso di presentarmi sul posto di lavoro fisicamente in
quanto il datore di lavoro, a mio avviso, non si sarebbe fatto trovare. Non ho
scritto una lettera raccomandata al datore di lavoro, per mettermi a disposizione,
in quanto non ci ho pensato.
Dal formulario ufficiale “Domanda d’indennità per insolvenza” da
lei compilato rileviamo al pt. 7 che ha indicato di aver lavorato fino al 31
(corretto 30) settembre 2013. Ci può indicare esattamente quale è stato l’ultimo
giorno di lavoro da lei effettuato?
L’ultimo giorno lavorativo è stato il 03.08.2012, in quanto
successivamente ho subito un periodo d’inabilità e poi maternità.
Dagli atti rileviamo che il datore di lavoro, tramite lettera
raccomandata del 28 agosto 2013, ha rescisso il contratto di lavoro per il 30
settembre 2013. In tale scritto è indicato “come discusso…”. Quando ha discusso
il licenziamento con il suo datore di lavoro? In tale discussione è stato pure
affrontato l’eventuale esonero dal presentarsi sul posto di lavoro?
Ci siamo sentiti telefonicamente, presumo alcuni giorni prima
che venisse formalizzato il licenziamento tramite lettera del 28 agosto 2013. In tale discussione non è stato affrontato l’argomento di presentarmi o meno sul posto di lavoro
fino al 30 settembre 2013.
Dalla sentenza del 18 marzo 2014 emanata dalla Pretura del
Distretto di __________, pagina 3 pt. 5, prendiamo atto che è rimasta a
disposizione del datore di lavoro a partire dal 02.07.2013, ma sembrerebbe
senza più prestare attività lavorativa. Ha reso attenta la ditta della sua
volontà di riprendere l’attività lavorativa con effetto 02 luglio 2013? Nel
caso affermativo voglia comprovarlo tramite documentazione.
A tale domanda ho già risposto precedentemente. L’unico scritto
ove ho richiesto la ripresa dell’attività lavorativa è quello del 04 settembre
2013.
Per quale motivo, visto e considerato che si era già messa a
disposizione per riprendere l’attività con effetto 02.07.2013, in data 04
settembre 2013 ha chiesto al datore di lavoro di farle sapere se fosse o meno
esonerata dal prestare la sua opera?
Ho scritto la lettera del 04 settembre 2013 in quanto precedentemente (luglio ed agosto 2013) non ero a conoscenza di mettermi a
disposizione per iscritto.
Ha ricevuto una risposta da parte del datore di lavoro al suo
scritto raccomandato del 04 settembre 2013?
Non ho ricevuto alcuna risposta.
Per quale motivo in data 05.08.2013 si è iscritta all’ufficio
regionale di collocamento per poi, in data 19.08.2013, annullare tale iscrizione?
Mi sono iscritta all’Ufficio regionale di collocamento, di mia
iniziativa, in data 05 agosto 2013. Siccome fino a quel giorno non ho ricevuto
alcuna notizia dal mio ex datore di lavoro, ho ritenuto che il nostro rapporto
di lavoro fosse cessato. Mi sono annunciata anche presso la Cassa __________, la quale mi ha confermato che senza una disdetta di lavoro non avrei potuto
iscrivermi. Per tale motivo, in data 19 agosto 2013, ho annullato la mia
iscrizione presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________.
Per quale motivo non si è iscritta subito all’ufficio di
collocamento per un’iscrizione cautelativa?
Vedi sopra. (…)” (cfr. doc. 6a, 6b e 6c)
In effetti, con sentenza
del 18 marzo 2014, il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza
della ricorrente volta ad ottenere da parte della __________ il versamento di
CHF 18'464.65 quale compenso per gli arretrati salariali inerenti i mesi di
luglio, agosto e settembre 2013 oltre all’indennità per vacanze e festivi non
goduti. La parte convenuta, la __________, non ha presentato alcuna
osservazione all’istanza di RI 1 e non si è presentata in dibattimento (cfr.
doc. 16). A sostegno della propria decisione il Pretore ha evidenziato quanto
segue:
" (…)
Per l’art. 324 CO se il datore di lavoro impedisce per sua colpa
la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell’accettazione del lavoro,
egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba
prestare ulteriormente il suo lavoro; in concreto il datore di lavoro, a
partire dal 2 luglio 2013, si è ritrovato in mora nell’accettare il lavoro
offertogli da RI 1, mora ingiustificata già solo a fronte dell’assenza di ogni
e qualsiasi contestazione in merito." (cfr. doc. 16)
In data 11 luglio 2014 la Cassa ha sottoposto il caso della ricorrente alla Segreteria di Stato per l’economia (in
seguito SECO) affinché quest’ultima esprimesse un parere circa la possibilità
per RI 1 di avere diritto alle indennità per insolvenza (cfr. doc. 5).
Nella sua risposta del 24
luglio 2014 la SECO ha negato la possibilità che alla ricorrente fossero
riconosciute le indennità ed ha così motivato la propria posizione (cfr. doc.
4):
" (…)
È noto che il diritto alle indennità per insolvenza può essere
aperto solamente a condizione che il lavoratore o la lavoratrice abbia
effettivamente svolto un’attività lavorativa durante un certo periodo. Poiché
nella fattispecie l’assicurata si è messa a disposizione del datore di lavoro,
ma non ha svolto alcuna attività, occorre applicare l’art. 29 LADI. (…)” (cfr.
doc. 4)
Con la decisione del 28
luglio 2014 la Cassa ha perciò respinto la richiesta delle indennità per
insolvenza presentata dalla ricorrente (cfr. doc. 8).
In data 14 agosto 2014 la Cassa, a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata contro il provvedimento del 28
luglio 2014 (cfr. doc. 7), ha nuovamente sottoposto il caso alla SECO,
chiamandola ad esprimere un proprio parere su alcune questioni fondamentali:
" (…)
A mente della Pretura non vi sono dunque
motivi di dubitare che la Signora RI 1 abbia offerto il proprio lavoro e che il
datore di lavoro fosse pertanto in mora nell’accettarlo.
L’unico fattore che nel caso qui in esame
manca, se paragonato all’esempio riportato sulla prassi ML/AD 2004/1, è il
fatto che il datore di lavoro non ha trattenuto con promesse di lavoro la
dipendente.
Quid giuridico:
Il fatto che un datore di lavoro debba
trattenere con promesse di lavoro un dipendente, è un fattore fondamentale e
cumulativo oppure un semplice elemento?
Se, come nel caso in esame vi è la mora del
datore di lavoro ed è assodato che il rapporto di lavoro era in essere e dunque
non disdetto, il fatto che il datore di lavoro non abbia trattenuto la Signora RI
1.
con promesse di lavoro, può portare alla negazione del diritto all’IDI?
Oppure i tre elementi (mora, rapporto di lavoro in essere, promesse di lavoro
alla dipendente) non devono per forza essere cumulativi?
Se cosi fosse, è giusto riconoscere il diritto all’IDI fino al
27.08
, negando dunque il periodo dal 28.08.2013 (giorno in cui il rapporto
di lavoro è stato disdetto) al 30.09.2013?
(…)” (Doc. 3)
Il 26 agosto 2014 la SECO così risposto (cfr. doc. 2):
" (…)
Convalidiamo il parere espresso nel nostro scritto dello scorso 24
luglio: nella fattispecie non occorre aprire un diritto alle indennità per
insolvenza, bensì applicare l’art. 29 LADI. In effetti, da una parte,
quantunque l’assicurata si sia messa a disposizione del datore di lavoro, essa
non ha prestato alcuna attività lavorativa durante il congedo di maternità.
Dall’altra parte, il silenzio del datore di lavoro alle ripetute chiamate
dell’assicurata deve essere considerato come una conferma della mancanza
d’interesse a farle svolgere qualsiasi attività. L’assicurata si trovava dunque
in pratica in una situazione di disoccupazione di fatto.
A proposito del “fatto che il datore di lavoro debba trattenere
con promesse di lavoro un dipendente”: si tratta di un elemento sostanziale in
quanto a causa delle promesse del datore di lavoro, il dipendente rimane
coinvolto nel rapporto di lavoro. Esso non può pertanto mettersi a disposizione
del mercato del lavoro né soddisfare le prescrizioni di controllo. (…)"
(cfr. doc. 2 e 2a)
Con la decisione su
opposizione del 11 settembre 2014, seguendo il parere espresso dalla SECO, la Cassa ha confermato nei confronti dell’assicurata il diniego del diritto alle indennità per
insolvenza (cfr. doc. A, 1 e 2, consid. 1.1.).
2.7
Chiamato ora a pronunciarsi nel
merito della fattispecie questo Tribunale evidenzia, innanzitutto, che la
Cassa, come visto sopra, ha interpellato in due occasioni, l’11 luglio e il 14
agosto 2014, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) in relazione al caso
concreto (cfr. consid. 2.6.).
Il 14 agosto 2014
l’amministrazione ha, in particolare, chiesto all’autorità di sorveglianza delucidazione
circa la Prassi ML/AD 2004/1 che enuncia che un assicurato, in deroga al
principio secondo cui l’indennità per insolvenza interviene soltanto se l’assicurato
ha effettuato un lavoro, ha in linea di principio diritto a tale indennità qualora
non abbia più potuto prestare il proprio lavoro unicamente a causa del fatto
che il datore di lavoro è in mora nell'accettazione dello stesso (art. 324 cpv.
1.
CO), e più specificatamente in riferimento alla precisazione della SECO
secondo cui se ad esempio è assodato che il rapporto di lavoro non è stato
sciolto, che il lavoratore ha chiesto al datore di lavoro di dargli lavoro e
che quest'ultimo l'ha trattenuto con promesse di lavoro, le perdite di lavoro
dell’assicurato che sono imputabili alla mora del datore di lavoro sono
equiparabili a un lavoro fornito e vanno risarcite mediante l’indennità per
insolvenza (cfr. consid. 2.4.; consid. 2.6; doc. 3).
La SECO, il 26 agosto 2014, ha indicato che il fatto che il datore di lavoro debba trattenere con promesse di lavoro un
dipendente è un elemento sostanziale, in quanto a causa delle promesse del
datore di lavoro, il dipendente rimane coinvolto nel rapporto di lavoro e non
può pertanto mettersi a disposizione del mercato del lavoro né soddisfare le
prescrizioni di controllo (cfr. consid. 2.6.; doc. 2).
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137.
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag.
300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC
1992.
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284
consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in
RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.8
La prestazione del lavoro
contemplata come condizione essenziale per l’applicazione degli art. 51 segg.
LADI non riflette esattamente la giurisprudenza resa in tale ambito.
In effetti è assimilato a
tale situazione il caso del lavoratore che non ha fornito alcun lavoro in
ragione della mora del datore di lavoro ai sensi dell’art. 324 CO (cfr. STFA C
164/01 del 28 gennaio 2002; STFA C 143/01 del 23 novembre 2001).
Giusta l’art. 324 CO se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del
lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto
al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente
il suo lavoro.
Decisivo per la mora del
datore di lavoro è il fatto che il lavoratore abbia chiaramente offerto i
propri servizi (cfr. DTF 135 III 349 consid. 4.2.; STF 4C.189/2005 del 17 novembre 2005 consid. 3.3.; DTF 115 V 437 consid. 5a; 6a-b).
Con sentenza pubblicata in
DTF 111 V 269 la nostra Massima Istanza ha stabilito che un assicurato ancora
al beneficio di un contratto di lavoro non disdetto prima del fallimento del
datore di lavoro, che non poteva prestare l’opera a causa della mora del datore
stesso, aveva diritto alle indennità per insolvenza per il periodo dal 7
gennaio al 1° febbraio 1984, data in cui è stato pronunciato il fallimento.
In effetti, contrariamente
alla Corte cantonale che aveva negato il diritto alle indennità per insolvenza
osservando che l’assicurato poteva riconoscere che il datore di lavoro in mora
non lo voleva palesemente più occupare, il TFA ha rilevato che dalle
dichiarazioni dell’assicurato rimaste incontestate risultava invece che egli,
lunedì 9 gennaio 1984, era stato trattenuto dal datore di lavoro con la promessa
di assegnazione di lavoro e il fallimento era comunque intervenuto già il 1° febbraio
1984.
Con giudizio C 49/05 del
16.
agosto 2005 il TFA ha poi evidenziato che qualora la mora del datore di
lavoro duri nel tempo e il lavoratore possa in buona fede non più contare su
un’assegnazione di lavoro, ci si può chiedere se l’inoltro di una domanda di
indennità per insolvenza da quel momento vada o meno considerato abusivo ai
sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (cfr. consid. 4.4: "Dauert der Annahmeverzug
an, und kann der Arbeitnehmer in guten Treuen nicht mehr mit einer
Arbeitszuweisung rechnen, kann man sich fragen, ob das Geltendmachen von
Insolvenzentschädigung ab jenem Zeitpunkt als rechtsmissbräuchlich im Sinne von
Art. 2 Abs. 2 ZGB zu betrachten ist. In BGE 111 V 271 Erw. 3
hat das Eidgenössische Versicherungsgericht einen knappen Monat nicht als
rechtsmissbräuchliche Geltendmachung des Anspruchs auf Insolvenzentschädigung
betrachtet.").
L’Alta
Corte, al riguardo, ha ricordato che nella DTF 111 V 269, visto che si trattava
di un mese scarso, il fatto di avere fatto valere una pretesa di indennità per
insolvenza non è stato considerato abusivo.
Inoltre il TFA ha deciso
che nel caso di specie sottopostogli concernente un lavoratore di una SA
fallita il 26 novembre 2002 la domanda di indennità per insolvenza inoltrata il
28.
novembre 2002 non era abusiva, oltre che per i mesi di settembre e ottobre
2002.
fino all’8 novembre 2002 riconosciuti dalla Cassa, anche per il lasso di
tempo 9-26 novembre 2002. Soltanto al più tardi a fine ottobre 2002, ossia meno
di un mese prima del fallimento è, infatti, risultato chiaro a tutti i
dipendenti della SA che la situazione economica di quest’ultima era senza
speranza e che quindi non avrebbero più potuto lavorare (a quel momento tutti avevano
ricevuto la lettera di disdetta).
In proposito cfr. pure
STFA C 217/04 del 15 aprile 2005 afferente al medesimo datore di lavoro della
STFA C 49/05 del 16 agosto 2005.
Alla luce della
giurisprudenza appena menzionata Il TCA ritiene che la Prassi ML/AD 2004/1,
nella misura in cui fa dipendere il diritto alle indennità per insolvenza nel
caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato
disdetto, oltre che dal presupposto che il lavoratore ha chiesto al datore di
lavoro di dargli lavoro, dalla condizione che quest'ultimo ha trattenuto il
lavoratore con promesse di lavoro, vada interpretata conformemente alla legge e
alla giurisprudenza.
Il diritto alle indennità
per insolvenza sussiste dunque di principio qualora, nel caso di mora del
datore di lavoro, quest’ultimo abbia esplicitamente garantito del lavoro al
dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di
lavoro, il lavoratore può in buona fede non più contare su un’assegnazione di
lavoro se l’inoltro della domanda di indennità per insolvenza non va
considerato abusivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC.
2.9
Nell’evenienza concreta, per quanto
concerne il periodo dal 2 luglio 2013, corrispondente al termine del congedo di
maternità (cfr. doc. 16; art. 116 cpv. 3 Cost.; artt. 16 c e d LIPG), al 27
agosto 2013, giorno precedente la disdetta del contratto di lavoro (cfr. doc.
23), questa Corte prende atto che, con sentenza del 18 marzo 2014 cresciuta
incontestata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________, ha stabilito
che il datore di lavoro, a partire dal 2 luglio 2013, si è ritrovato in mora
nell’accettare il lavoro offertogli da RI 1 (cfr. doc. 16; consid. 2.6).
Alla luce di quanto appena
esposto (cfr. consid. 2.8 in fine) il diritto all’indennità per insolvenza può
essere riconosciuto, e cioè che non soltanto qualora, nel caso di mora del
datore di lavoro ex art. 324 CO, quest’ultimo abbia esplicitamente garantito
del lavoro al dipendente ma anche quando il lavoratore può in buona fede non
più contare su un’assegnazione di lavoro se l’inoltro della relativa domanda
non risulti abusivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC, questo Tribunale ritiene
che la documentazione agli atti non sia sufficiente per decidere sull’eventuale
diritto della ricorrente alle indennità per insolvenza per il periodo 2 luglio
– 27 agosto 2013.
In relazione a tale lasso
di tempo gli atti vanno, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a
un complemento istruttorio, in particolare sentendo l’assicurata e l’allora
amministratore unico della __________ (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch),
volto a determinare in particolare, da una parte, se l’assicurata in quel
periodo (2 luglio – 27 agosto 2013) poteva o meno in buona fede aspettarsi che
le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle mansioni da espletare.
Dall’altra, qualora la medesima non potesse più contare sull’attribuzione di lavoro
da svolgere, se l’inoltro della domanda di indennità per insolvenza risulti abusivo
oppure no.
Nel caso in cui
l’insorgente avesse potuto contare in buona fede sull’attribuzione di lavoro
oppure, nell’ipotesi contraria, se la domanda di indennità per insolvenza non dovesse
rivelarsi abusiva, l’assicurata avrà diritto alle indennità per insolvenza per
il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego, sempre che gli ulteriori
presupposti del diritto alle indennità per insolvenza risultino adempiuti, in
particolare in relazione all’obbligo di ridurre il danno giusta l’art. 55 cpv.
1.
LADI.
Al riguardo giova
richiamare la giurisprudenza del Tribunale federale, segnatamente la sentenza
pubblicata in DLA 2002 pag. 190 segg., in cui l’Alta Corte ha sottolineato che
l’obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all’art. 55
cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, quando
il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il
lavoratore deve aspettarsi una perdita. Più specificamente, come risulta nella
sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2005, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., la
nostra Massima Istanza ha stabilito come occorra verificare se l’assicurato
abbia o meno preso tempestivamente ed in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro.
2.10
Per il periodo dal 28 agosto
2013, data della disdetta del contratto di impiego (cfr. doc. 23), al 30
settembre 2013, corrispondente alla fine del contratto di lavoro, va dapprima
rilevato che il licenziamento dell’assicurata da parte della __________ non è
stato inoltrato in tempo inopportuno. RI 1 era infatti protetta dal
licenziamento per un lasso temporale di 16 settimane a decorrere dalla data del
parto (cfr. art. 336 c cpv. 1 lett. c CO), avvenuto il 26 marzo 2013, dunque
sino al 16 luglio 2013. La disdetta intimata in data 28 agosto 2013 a valere dal 30 settembre 2013 risulta quindi pacificamente legittima.
Va comunque ricordato che
in una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le
pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore
di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando
il lavoratore non ha prestato un lavoro.
Secondo la giurisprudenza
federale, lo scioglimento del rapporto lavorativo può condurre ad una
situazione di fatto in cui il datore di lavoro libera il lavoratore dal fornire
ulteriori prestazioni già durante la disdetta. Il dipendente viene in tal caso
a trovarsi privo sia della possibilità, sia dell’obbligo di prestare il proprio
lavoro e tale situazione non può essere ricondotta né alla fattispecie della mora
del datore di lavoro, né a quella del licenziamento immediato (cfr. consid.
2.
).
Come stabilito nella
sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002, il Tribunale federale ritiene infatti
che, per quanto concerne l’attitudine al collocamento, la situazione del
lavoratore che non è più tenuto a prestare il proprio lavoro nella pratica non
differisce da quella del lavoratore rimasto senza impiego a seguito di un
licenziamento immediato o da quello congedato in tempo inopportuno; in tutti
questi casi si può infatti affermare che il soggetto sia sufficientemente
disponibile per accettare un’occupazione adeguata e sottostare alle
prescrizioni di controllo ai sensi degli artt. 16 e 17 LADI, ragione per la
quale non dispone quindi dei requisiti necessari per beneficiare delle
indennità per insolvenza.
Nel caso concreto, la ricorrente,
come rilevato dalla SECO nel suo parere del 26 agosto 2014 (cfr. doc. 2,
consid. 2.6.), non avendo prestato alcuna attività lavorativa dopo la disdetta
del rapporto di lavoro del 28 agosto 2013, si è trovata in una situazione di
disoccupazione di fatto, fattispecie che non le riconosce il diritto di
beneficiare delle indennità per insolvenza del datore di lavoro.
È vero che l’assicurata,
con lettera del 4 settembre 2013 (cfr. doc. 22) ha chiesto che il datore di
lavoro le comunicasse se fosse sua intenzione, durante il mese di disdetta,
farla lavorare oppure se fosse esonerata dal prestare servizio da subito. È
altrettanto vero, però, che ella non ha manifestato chiaramente la sua
intenzione di riprendere l’attività lavorativa.
In tale contesto va sottolineato
che secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, non è al riguardo decisiva
la circostanza che se ha ancora diritto a pretese salariali l’assicurato non
subisce una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LADI e
11.
cpv. 3 LADI) e non ha quindi diritto all’indennità di disoccupazione, in
quanto l’art. 29 cpv. 1 LADI prevede che “ se sussistono dubbi giustificati
circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese
dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il
salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3, oppure circa
il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità
di disoccupazione” (vedi pure l’art. 29 cpv. 2 LADI secondo cui “con il pagamento,
le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento,
passano alla cassa nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata. La
cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritto, salvo che il giudice che
ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art.
230.
LF dell’11 apr. 1889 sull’esecuzione e il fallimento, LEF). L’ufficio di
compensazione può inoltre autorizzare la cassa e rinunciare a far valere i suoi
diritti se la sua esecuzione forzata occasiona spese sproporzionate) (cfr. STCA
38.2013.76
del 30 aprile 2014 consid. 2.6.).
Per il lasso di tempo dal 28
agosto 2013 al 30 settembre 2013 l’assicurata non ha, pertanto, diritto alle
indennità per insolvenza.
2.11
L'assicurata,
parzialmente vincente in causa, rappresentata da un sindacato, ha diritto
all'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione dell’11 settembre 2014 è annullata nella misura in cui
ha negato all’assicurata il diritto alle indennità per insolvenza per il
periodo 2 luglio - 27 agosto 2013.
2. Gli atti sono rinviati alla
Cassa affinché per il lasso di tempo 2 luglio - 27 agosto 2013 proceda a un
complemento istruttorio come indicato al consid. 2.9. ed emetta una nuova
decisione al riguardo.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà
all’assicurata l’importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti