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Decisione

38.2014.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 dicembre 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti del diritto

a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:

" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo

d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere

concessi assegni per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita

durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle

condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta."

Nel tenore in vigore fino

al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione,

che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera

b”.

Al riguardo, nel Messaggio

del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del

12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

" (…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista

dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)

L'OADI, al cpv. 1

dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di

"assicurato difficilmente collocabile":

"

1Un assicurato

è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego

poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o

mentalmente;

c. ha cattivi precedenti professionali;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."

Dal 1°

aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo

2010) il cpv. 1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato:

" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto

della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi

per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito

fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti

professionali insufficienti;

d. ha già riscosso 150

indennità giornaliere;

e. dispone di scarsa

esperienza professionale in un periodo di elevata

disoccupazione

secondo l’articolo 6 capoverso 1ter”

Gli

assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il

salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La legge pone dunque una

serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,

p. 467 e seg.).

Innanzitutto

deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Poi, deve trattarsi di

persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che

ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre tali assicurati

devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non

disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere

almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo

(quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter

contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo l'art. 66 cpv. 2

LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per

sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una

certa età, per dodici mesi al massimo.

Il Consiglio federale

disciplina i particolari.

Secondo l'art. 90 cpv. 1

bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per

un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale

dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non

possa essere raggiunto in sei mesi.

Dal 1° aprile 2011 l’art.

66 cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il termine quadro, gli

assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi

al massimo.

L’art.

66 cpv. 2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni

hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12

mesi.

L’art.

90 cpv. 1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo

dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

2.4. In una

sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:

" (…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo

d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati,

per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di

lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.

583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.

660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo se la

collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e

in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa

doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni

sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione,

il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le

spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di

lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi

lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).

(…)."

La nostra Massima Istanza

ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di

introduzione ad un architetto, argomentando:

" (…)

Tutta la documentazione agli atti testimonia per

contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni

non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali

del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va

in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese

dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte

carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente

dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno

con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di

introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in

particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un

ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer,

op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non

necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve

essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente

lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la

disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti

concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito,

sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.

Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al

20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione

stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento

delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai

principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento

nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o

facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti

infine che la X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale

ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella

misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per

la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr. STFA

C 322/99 del 17 aprile 2000)

In una sentenza C 371/99

del 22 settembre 2000 l’Alta Corte ha confermato il diniego di assegni per il

periodo di introduzione di un assicurato, nato nel 1967, che nel 1987 aveva

concluso un apprendistato quale venditore di articoli sportivi, dal 1987 al

1998 era stato giocatore di hockey professionista e nel dicembre 1998 era stato

assunto da una SA come assistente tecnico direttamente subordinato a coloro che

si occupavano della gestione della società.

Il TFA ha,

contestualmente, stabilito che:

" (…)

2. Streitig und zu prüfen ist, ob der

Beschwerdeführer Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse hat, weil seine

Vermittlung auf Grund schlechter beruflicher Voraussetzungen erschwert ist

(Art. 65 AVIG in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 lit. c AVIV). Demgegenüber steht

nach der Aktenlage fest und ist im Übrigen unbestritten, dass der Versicherte

Considerandi

keine der in Art. 90 Abs. 1 lit. a, b und d AVIV geregelten (alternativen)

Vorgaben erfüllt.

3.

Da der Beschwerdeführer seinen Beruf als

Sportartikelverkäufer während über elf Jahren nicht ausgeübt hat, liegt es -

trotz dem im Juni 1998 besuchten PC-Einsteigerkurs und der vom 24. August bis

16.

Oktober 1998 absolvierten Verkaufsförderungsschule H.________ AG - durchaus

im Bereich des Möglichen, dass er bei einem Wiedereinstieg in die erlernte

Tätigkeit schlechte berufliche Voraussetzungen hat, die seine Vermittlung

erschweren. Dies muss allerdings entgegen den Vorbringen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht abschliessend beurteilt werden, wie sich

aus den nachstehenden Ausführungen ergibt.

a) Dem Stellenbeschrieb und Ausbildungsplan der

A.________ AG vom 18. Dezember 1998 ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer

in seiner Funktion als technischer Assistent direkt dem Geschäftsführer

unterstellt wurde und vom 1. Februar bis 31. Juli 1999 eine Ausbildung zu

absolvieren hatte. Dabei wurde ihm Einblick in die Organisation der Firma, in

Warenkunde, Preisgestaltungs- und Organisationsvorbereitungen und in die

Aussendiensttätigkeit gewährt. Er sollte zudem während der Einarbeitungszeit

unter anderem die Kundenbetreuung erlernen, eine einwandfreie Koordination von

Fabrikation und Verkauf erarbeiten und - in Zusammenarbeit mit der

Geschäftsführung - eine Marketingstrategie festsetzen sowie den Aussendienst

definitiv organisieren, ein marktkonformes Rapport- und Bestellwesen

ausarbeiten, bei der Planung und Realisation des neuen Fabrikgebäudes mithelfen

und eine "Leader- und Vorgesetztenposition" erreichen. In Anbetracht

dieser von der Arbeitgeberin geplanten betriebsinternen Schulung des

Versicherten zum Kadermitarbeiter in einer Produktionsgesellschaft kann

vorliegend von einer Rückkehr in den erlernten Beruf nicht die Rede sein.

Vielmehr nimmt der Versicherte als direkt der Geschäftsführung unterstellter

technischer Assistent eine Funktion ein, für welche eine Verkäuferlehre

allenfalls nützlich, nicht aber Voraussetzung ist. Für seine neue Tätigkeit

spielt es insbesondere keine Rolle, ob er in den letzten elf Jahren als

Verkäufer gearbeitet hat oder Eishockey-Profispieler war, weil sich seine

Ausgangslage für den Stellenantritt in den beiden Fällen nicht voneinander

unterscheidet. Die Einarbeitung wurde nicht zufolge allfälliger schlechter

beruflicher Voraussetzungen notwendig, sondern allein wegen der Entscheidung

des Versicherten, eine (für ihn) neue Beschäftigung ausüben zu wollen.

b) Abgesehen davon sind im Ausbildungsplan vom

18.

Dezember 1998 zu einem grossen Teil Einführungen vorgesehen, die die

Arbeitgeberin jeder anderen neu angestellten Person in der für den Beschwerdeführer

vorgesehenen Funktion ebenfalls hätte gewähren müssen, wie beispielsweise der

Einblick in die Organisation des Betriebes und in Theorie und Praxis der

Produkteherstellung. Insofern handelt es sich um generelle Einarbeitungskosten,

die normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (vgl. Erw. 1b hievor). Nicht mehr

zur Einarbeitung gehört anderseits - entgegen dem Ausbildungsplan der

A.________ AG - unter anderem die Neuorganisation des Aussendienstes, der

Aufbau einer EDV-Organisation und die Planung und Realisation eines neuen

Fabrikgebäudes. Diese Aufgaben betreffen gemäss Stellenbeschrieb bereits den

angestrebten Wirkungskreis des Versicherten als Kadermitarbeiter im Betrieb.

c) Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass der

Beschwerdeführer mit der A.________ AG ein Monatsgehalt von Fr. 6000. -

verabredete (Anstellungsvertrag vom 18. Dezember 1998). Zufolge der Bestätigung

der Arbeitgeberin betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998 war damit der

Bruttolohn während der Einarbeitung gemeint, während die Frage nach dem

vorgesehenen AHV-Bruttolohn nach der Einarbeitung mit "steigend"

beantwortet wurde, ohne einen Geldbetrag zu nennen. Nach Tabelle A 1 der vom

Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung

1996.

[LSE] betrug der monatliche Bruttolohn im privaten Sektor für mit Berufs-

und Fachkenntnisse voraussetzenden Tätigkeiten (Anforderungsniveau 3) befasste

Männer im privaten Dienstleistungssektor Fr. 4949. - (einschliesslich 13.

Monatslohn).

Für die Verrichtung höchst anspruchsvoller und

schwierigster Aufgaben (Anforderungsniveau 1) oder selbstständiger und

qualifizierter Arbeiten (Anforderungsniveau 2) wurde durchschnittlich ein

Monatsgehalt von Fr. 7356. - (einschliesslich 13. Monatslohn) bezahlt. Bei

einer betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,9 Stunden (Die

Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 27, Tabelle B 9.2) und in

Berücksichtigung der Nominallohnentwicklung 1997 von 0,5 % und 1998 von 0,7 %

(Die Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 28, Tabelle B 10.2) resultiert ein

Jahresgehalt von Fr. 62'958. - (Anforderungsniveau 3) bzw. Fr. 93'578. -

(Anforderungsniveau 1 und 2). Wird der Jahresanfangslohn des Versicherten von

Fr. 72'000. - (ohne Berücksichtigung eines 13. Monatslohnes) in Anbetracht

seiner Ausbildung als Sportartikelverkäufer dem durchschnittlichen Jahreslohn

des Anforderungsniveaus 3 (Fr. 62'958. -) gegenübergestellt, lässt sich

feststellen, dass er ein überdurchschnittlich hohes Einkommen erzielt. Es ist

daher unwahrscheinlich, dass eine andere Person in der für den Beschwerdeführer

vorgesehenen Funktion in der Firma A.________ AG mehr verdienen würde. Solches

wird denn auch nicht geltend gemacht. Selbst im Vergleich mit dem für die

Verrichtung von Arbeiten des Anforderungsniveaus 1 oder 2 erzielten Jahreslohn

(Fr. 93'578. -) fällt das Gehalt des Versicherten - mit Blick darauf, dass

Anfangslöhne üblicherweise niedriger sind und nach einer gewissen Zeit im

Betrieb regelmässig steigen (vgl. die entsprechende Bestätigung der A.________

AG betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998) - nicht aus dem Rahmen. Auf

Grund der gesamten Aktenlage kann daher das dem Beschwerdeführer von der

A.________ AG gewährte Anfangsgehalt nicht als verminderter Lohn im Sinne von

Art. 65 lit. b AVIG qualifiziert werden.“

2.5

Nella

presente fattispecie l’UMA ha respinto la richiesta di assegni per il periodo

d’introduzione sostenendo, da una parte, che l'assicurato è stato prestato a

un'impresa terza e quindi non poteva essere introdotto adeguatamente dalla

ditta che lo ha assunto ed ha inoltrato la domanda (cfr. consid. 1.1) e,

d'altra parte, che proprio in quanto lavoratore prestato ad un'altra azienda egli

non necessitava di alcuna introduzione (cfr. consid. 1.3).

Dagli atti dell'incarto

emerge che gli assegni sono stati chiesti per il periodo dal 1° giugno al 30

novembre 2014 (cfr. doc. 1).

__________ ha una grande

esperienza professionale nel settore informatico avendo lavorato per 32 anni

nella gestione informatica per una banca operante a livello internazionale. Dal

2005.

al 2013 ha lavorato quale vice del Team leader e TSM Storage Manager

Administrator in un centro elaborazione dati che fornisce servizio in

outsourcing a una banca internazionale (cfr. doc. 4).

Nella Domanda dell'11

giugno 2014 la ditta ha precisato di avere 7 dipendenti di cui 4 sono soci e di

occuparsi di consulenza informatica, sviluppo e manutenzione sofware in ambito

bancario.

La ditta ha precisato

quanto segue a proposito dei compiti e delle lacune dell'assicurato:

" (…)

4.

) Quali sono

nel dettaglio le competenze e le mansioni richieste al neo dipendente?

(Allegare eventuale mansionario)

Realizzazione

e manutenzione di tabelle di schedulazione dei processi batch con il prodotto

specifico __________

Conoscenze di

accesso e utilizzo di banche dati relazionali (Oracle)

4.

) Quali

competenze possiede il neo dipendente e quali mancano al fine di fornire una

prestazione lavorativa completa?

(Specificare

cosa è già in grado di svolgere e in quali ambiti deve essere seguito e formato)

Conosce

le tecniche di schedulazione dei processi, dovuti all'esperienza acquisita in

ambiente mainframe.

Non

conosce il prodotto __________ e la piattaforma __________e non conosce

l'utilizzo di banche dati relazionali ORACLE nè il prodotto di schedulazione

ZENA.

(…)

4.

) Specificare,

per ogni formatore che si occuperà dell'istruzione del neo dipendente, quanto

segue:

Cognome,

Nome / ambito sul quale formerà il nei dipendente / Frequenza e periodo della

formazione / Competenze, esperienze, formazioni possedute

I

formatori, durante tutto il periodo di formazione dal 01.06.2014 al 30.11.2014,

saranno __________, __________ e __________. Tutti consulenti/parametrizzatori

specialisti Avaloq, con certificazioni ottenute nel 2011 e rinnovate nel 2013.

Gli

ambiti sui quali verrà formato il nei dipendente sono: Avaloq foundation,

introduzione Zena, introduzione piattaforma ANIX AIX, accesso e utilizzo di

banche dati relazionali (Oracle).

(…)" (Doc. 1)

L'art. 12 cpv. 1 della Legge

federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento,

LC) del 6 ottobre 1989 prevede che i datori di lavoro (prestatori) che cedono

per mestieri lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere

un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro.

L'art. 26 cpv. 1

dell'Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul

collocamento, OC) del 16 gennaio 1991 stabilisce che è considerato prestatore

chiunque ceda i servizi di un lavoratore a un'impresa acquisitrice, accordandole

per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore.

L'art. 27 OC precisa che:

" 1

La fornitura di personale a prestito comprende il lavoro temporaneo, il lavoro

a prestito e la cessione occasionalmente di lavoratori ad imprese acquisitrici.

2.

È considerata lavoro temporaneo se lo scopo e la

durata del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore

sono limitati a un solo impiego presso un'impresa acquisitrice:

3.

È considerata lavoro a prestito se:

a. lo

scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore

consiste principalmente nel cedere i servizi del lavoratore a imprese

acquisitrici, e

b. la

durata del contratto di lavoro è di regola indipendente da singoli impieghi

presso imprese acquisitrici.

4.

È considerata cessione occasionale di lavoratori se:

a. lo

scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste

essenzialmente nel porre il lavoratore sotto gli ordini del datore di lavoro;

b. i

servizi del datore di lavoro sono ceduti solo eccezionalmente a un'impresa

acquisitrice, e

c. la

durata del contratto di lavoro è indipendente da eventuali impieghi presso

imprese acquisitrici."

Nella presente fattispecie

__________, assunto dalla ditta RI 1, lavora presso il cliente __________

assieme al resto del Team (cfr. consid. 1.2).

Sulla domanda della

ricorrente l'URC di __________ ha formulato un preavviso negativo con la

seguente motivazione:

" (…)

L'assicurato vanta un'esperienza professionale in ambito

informatico più che trentennale; nell'ultima esperienza lavorativa ha ricoperto

il ruolo di vice team leader informatico presso un importante istituto

bancario; il datore di lavoro che ha assunto l'assicurato è una società che

dispone della licenza cantonale per la fornitura di personale a prestito; il

contratto di lavoro stipulato tra l'assicurato e il datore di lavoro è un

contratto di lavoro a prestito (come indicato sul contratto stesso), dove viene

specificato che "lo scopo del presente contratto è la fornitura di un

lavoratore a prestito a un'impresa terza (impresa acquisitrice) al fine di

svolgervi i seguenti lavori: servizi di consulenza IT"; risulta difficile

comprendere come una azienda acquisitrice paghi alla RI 1 il servizio di

fornitura del personale IT richiesto, per poi doverlo formare sul proprio luogo

di lavoro." (Doc. 2)

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale ritiene che vista la lunga e qualificata

esperienza professionale dell'assicurato nel settore informatico, la tipologia

del contratto di lavoro (contratto di lavoro a prestito ad una ditta

acquisitrice) e l'importo elevato del salario impongono di concludere che si è

trattato di un normale periodo di introduzione in una nuova azienda per il

quale, secondo la giurisprudenza federale non è dato il diritto agli assegni

(cfr. STCA 38.2011.96 del 20 marzo 2012 e STCA 38.2014.6 del 14 luglio 2014).

La decisione su

opposizione del 16 settembre 2014 deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti