38.2014.59
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17 dicembre 2014Italiano25 min
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Incarto
n.
38.2014.59
DC/sc
Lugano
17 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 settembre 2014 emanata
da
Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. La società RI 1 di, attiva
nel settore della programmazione informatica, ha assunto __________ in qualità
di __________ (cfr. doc. 1 punto 3) dal 1° giugno 2014, con un salario lordo
mensile di almeno fr. 8'000.-- (cfr. doc. 3, punto 2.1).
Con decisione su
opposizione del 16 settembre 2014 l’Ufficio delle misure attive (in seguito:
UMA) ha confermato il rifiuto di versare assegni per il periodo di introduzione
dell’assicurato presso quella ditta, argomentando:
" (…)
Nel caso in esame, il contratto stipulato con il signor __________
è un contratto a prestito a un'impresa terza, in contrasto con lo scopo del
sussidio vale a dire garantire un'occupazione duratura e fornire un'assistenza
adeguata nell'introduzione nel nuovo posto di lavoro presso l'azienda che ne fa
richiesta." (doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
opposizione la società RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale rileva in particolare:
" (…)
1) Il signor __________
è stato formalmente assunto con il contratto a prestito per lavoro a regia
(allegato contratto) stipulato il 20.05.2014.
2) Il citato
contratto deve essere valutato non per il titolo del contratto (preso dal modello
di contratto propostoci dalla SECO, Berna), ma per l'intero suo contenuto,
quindi il testo legale dal paragrafo 1 al paragrafo 5.
3) Riteniamo
piuttosto chiaro che in particolare il par 1) e 1.3) chiarisca che si tratta di
un contratto a tempo indeterminato, vale a dire che non c'è nessun rischio o
precarietà per il lavoratore. È, infatti, paragonabile a un contratto di lavoro
tradizionale. La ditta si assume gli oneri per una normale disdetta secondo il
CO (vedi par 2.9 del contratto di lavoro).
4) Portiamo alla
vostra cortese attenzione quello che, secondo noi, riteniamo sia stato motivo
di confusione: l'ordinanza sul collocamento e il prestito di personale del
16.01.1991 (art. 27) spiega la differenza fra contratto per lavoro temporaneo e
il contratto per lavoro a prestito, in particolare l'art. 27 cpv. 1, 2, 3
lettera "a" ed in particolare la lettera "b", spiega
giuridicamente la differenza.
Segnaliamo
che il sig. __________ lavora presso il cliente __________, così come tutta la RI
1 come team condotto dal sottoscritto __________, che mantiene l'onere di
condurre il team.
In
questo ambito il sottoscritto __________ garantisce, oltre alla qualità
dell'operato, anche la continua formazione del lavoratore.
5) Visto quanto
precede, riteniamo che la decisione su opposizione (art. 52 LPGA) del
16.07.2014 (prima decisione del 10.07.2014 art. 59, 59b cpv. 3, 59c, 65 e 66
LADI, art. 90 OADI) non possano essere applicati al caso in questione relativo
al contratto del sig. __________." (doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 28
ottobre 2014 l'UMA chiede di respingere il ricorso e rileva:
" (…)
Nel caso specifico l'Ufficio misure attive ritiene che il signor __________
non sia una persona difficilmente collocabile e tanto meno che la sua
prestazione lavorativa al momento dell'assunzione sia ridotta, oppure che abbia
bisogno di un'introduzione speciale in azienda per essere operativo.
Il signor __________ è stato assunto dalla RI 1 con un salario
mensile di fr. 8'000.-- con lo scopo di prestarlo ad un'azienda terza (impresa
acquisitrice) per un servizio di consulenza in ambito informatico.
Il prestito di un dipendente ad un'azienda che ne richiede le sue
competenze esclude di fatto che abbia bisogno di un'introduzione speciale e che
sia da ritenere una persona difficilmente collocabile. Infatti nel caso della
conclusione di un contratto di lavoro con un datore di lavoro che non è in
grado di garantire una vera e propria introduzione (ad es. servizio esterno non
controllato o salario legato esclusivamente alle prestazioni), come nel caso
specifico, i presupposti per la concessione dell'assegno per il periodo
d'introduzione non sono adempiuti." (Doc. III)
1.4. Il 29 ottobre 2014 il TCA ha
assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
2.1. Il 1° luglio 2003 è entrata
in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo
il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24
del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si
sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la
disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12
giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC
recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con
la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto
mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."
Pertanto, la
giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI, la STFA
C
56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.
2.2. Fra gli scopi principali dell'assicurazione
contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione
incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione
rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo
il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie
di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti
di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,
di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a – 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI
fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro e prevede che:
" 1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono
volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso
difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono
in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga
durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che
adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti;
e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in
questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi
dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati
invalidi."
All'art. 59
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a
prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti
possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del
mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di
prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.
STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5
agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.3. In particolare,
quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati
gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli
stessi.
Questa misura, che tende a
favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste
nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.
Fatti
I presupposti del diritto
a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:
" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo
d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere
concessi assegni per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita
durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle
condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una
capacità lavorativa durevolmente ridotta."
Nel tenore in vigore fino
al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione,
che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera
b”.
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del
12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
" (…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista
dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)
L'OADI, al cpv. 1
dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di
"assicurato difficilmente collocabile":
"
1Un assicurato
è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del
mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego
poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o
mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."
Dal 1°
aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo
2010) il cpv. 1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato:
" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto
della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi
per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito
fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti
professionali insufficienti;
d. ha già riscosso 150
indennità giornaliere;
e. dispone di scarsa
esperienza professionale in un periodo di elevata
disoccupazione
secondo l’articolo 6 capoverso 1ter”
Gli
assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il
salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge pone dunque una
serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,
p. 467 e seg.).
Innanzitutto
deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Poi, deve trattarsi di
persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che
ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre tali assicurati
devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non
disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere
almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo
(quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter
contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una
capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo l'art. 66 cpv. 2
LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per
sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una
certa età, per dodici mesi al massimo.
Il Consiglio federale
disciplina i particolari.
Secondo l'art. 90 cpv. 1
bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per
un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale
dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non
possa essere raggiunto in sei mesi.
Dal 1° aprile 2011 l’art.
66 cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il termine quadro, gli
assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi
al massimo.
L’art.
66 cpv. 2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni
hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12
mesi.
L’art.
90 cpv. 1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo
dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
2.4. In una
sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo
d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati,
per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di
lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.
583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.
660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la
collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e
in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa
doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni
sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione,
il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le
spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di
lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi
lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).
(…)."
La nostra Massima Istanza
ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di
introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per
contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni
non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali
del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va
in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese
dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte
carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente
dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno
con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di
introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in
particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un
ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer,
op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non
necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve
essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente
lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la
disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti
concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito,
sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.
Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al
20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione
stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento
delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai
principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento
nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o
facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti
infine che la X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale
ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella
misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per
la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr. STFA
C 322/99 del 17 aprile 2000)
In una sentenza C 371/99
del 22 settembre 2000 l’Alta Corte ha confermato il diniego di assegni per il
periodo di introduzione di un assicurato, nato nel 1967, che nel 1987 aveva
concluso un apprendistato quale venditore di articoli sportivi, dal 1987 al
1998 era stato giocatore di hockey professionista e nel dicembre 1998 era stato
assunto da una SA come assistente tecnico direttamente subordinato a coloro che
si occupavano della gestione della società.
Il TFA ha,
contestualmente, stabilito che:
" (…)
2. Streitig und zu prüfen ist, ob der
Beschwerdeführer Anspruch auf Einarbeitungszuschüsse hat, weil seine
Vermittlung auf Grund schlechter beruflicher Voraussetzungen erschwert ist
(Art. 65 AVIG in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 lit. c AVIV). Demgegenüber steht
nach der Aktenlage fest und ist im Übrigen unbestritten, dass der Versicherte
Considerandi
keine der in Art. 90 Abs. 1 lit. a, b und d AVIV geregelten (alternativen)
Vorgaben erfüllt.
3.
Da der Beschwerdeführer seinen Beruf als
Sportartikelverkäufer während über elf Jahren nicht ausgeübt hat, liegt es -
trotz dem im Juni 1998 besuchten PC-Einsteigerkurs und der vom 24. August bis
16.
Oktober 1998 absolvierten Verkaufsförderungsschule H.________ AG - durchaus
im Bereich des Möglichen, dass er bei einem Wiedereinstieg in die erlernte
Tätigkeit schlechte berufliche Voraussetzungen hat, die seine Vermittlung
erschweren. Dies muss allerdings entgegen den Vorbringen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht abschliessend beurteilt werden, wie sich
aus den nachstehenden Ausführungen ergibt.
a) Dem Stellenbeschrieb und Ausbildungsplan der
A.________ AG vom 18. Dezember 1998 ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer
in seiner Funktion als technischer Assistent direkt dem Geschäftsführer
unterstellt wurde und vom 1. Februar bis 31. Juli 1999 eine Ausbildung zu
absolvieren hatte. Dabei wurde ihm Einblick in die Organisation der Firma, in
Warenkunde, Preisgestaltungs- und Organisationsvorbereitungen und in die
Aussendiensttätigkeit gewährt. Er sollte zudem während der Einarbeitungszeit
unter anderem die Kundenbetreuung erlernen, eine einwandfreie Koordination von
Fabrikation und Verkauf erarbeiten und - in Zusammenarbeit mit der
Geschäftsführung - eine Marketingstrategie festsetzen sowie den Aussendienst
definitiv organisieren, ein marktkonformes Rapport- und Bestellwesen
ausarbeiten, bei der Planung und Realisation des neuen Fabrikgebäudes mithelfen
und eine "Leader- und Vorgesetztenposition" erreichen. In Anbetracht
dieser von der Arbeitgeberin geplanten betriebsinternen Schulung des
Versicherten zum Kadermitarbeiter in einer Produktionsgesellschaft kann
vorliegend von einer Rückkehr in den erlernten Beruf nicht die Rede sein.
Vielmehr nimmt der Versicherte als direkt der Geschäftsführung unterstellter
technischer Assistent eine Funktion ein, für welche eine Verkäuferlehre
allenfalls nützlich, nicht aber Voraussetzung ist. Für seine neue Tätigkeit
spielt es insbesondere keine Rolle, ob er in den letzten elf Jahren als
Verkäufer gearbeitet hat oder Eishockey-Profispieler war, weil sich seine
Ausgangslage für den Stellenantritt in den beiden Fällen nicht voneinander
unterscheidet. Die Einarbeitung wurde nicht zufolge allfälliger schlechter
beruflicher Voraussetzungen notwendig, sondern allein wegen der Entscheidung
des Versicherten, eine (für ihn) neue Beschäftigung ausüben zu wollen.
b) Abgesehen davon sind im Ausbildungsplan vom
18.
Dezember 1998 zu einem grossen Teil Einführungen vorgesehen, die die
Arbeitgeberin jeder anderen neu angestellten Person in der für den Beschwerdeführer
vorgesehenen Funktion ebenfalls hätte gewähren müssen, wie beispielsweise der
Einblick in die Organisation des Betriebes und in Theorie und Praxis der
Produkteherstellung. Insofern handelt es sich um generelle Einarbeitungskosten,
die normalerweise jedem Arbeitgeber erwachsen (vgl. Erw. 1b hievor). Nicht mehr
zur Einarbeitung gehört anderseits - entgegen dem Ausbildungsplan der
A.________ AG - unter anderem die Neuorganisation des Aussendienstes, der
Aufbau einer EDV-Organisation und die Planung und Realisation eines neuen
Fabrikgebäudes. Diese Aufgaben betreffen gemäss Stellenbeschrieb bereits den
angestrebten Wirkungskreis des Versicherten als Kadermitarbeiter im Betrieb.
c) Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass der
Beschwerdeführer mit der A.________ AG ein Monatsgehalt von Fr. 6000. -
verabredete (Anstellungsvertrag vom 18. Dezember 1998). Zufolge der Bestätigung
der Arbeitgeberin betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998 war damit der
Bruttolohn während der Einarbeitung gemeint, während die Frage nach dem
vorgesehenen AHV-Bruttolohn nach der Einarbeitung mit "steigend"
beantwortet wurde, ohne einen Geldbetrag zu nennen. Nach Tabelle A 1 der vom
Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung
1996.
[LSE] betrug der monatliche Bruttolohn im privaten Sektor für mit Berufs-
und Fachkenntnisse voraussetzenden Tätigkeiten (Anforderungsniveau 3) befasste
Männer im privaten Dienstleistungssektor Fr. 4949. - (einschliesslich 13.
Monatslohn).
Für die Verrichtung höchst anspruchsvoller und
schwierigster Aufgaben (Anforderungsniveau 1) oder selbstständiger und
qualifizierter Arbeiten (Anforderungsniveau 2) wurde durchschnittlich ein
Monatsgehalt von Fr. 7356. - (einschliesslich 13. Monatslohn) bezahlt. Bei
einer betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,9 Stunden (Die
Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 27, Tabelle B 9.2) und in
Berücksichtigung der Nominallohnentwicklung 1997 von 0,5 % und 1998 von 0,7 %
(Die Volkswirtschaft 2000, Heft 7, Anhang S. 28, Tabelle B 10.2) resultiert ein
Jahresgehalt von Fr. 62'958. - (Anforderungsniveau 3) bzw. Fr. 93'578. -
(Anforderungsniveau 1 und 2). Wird der Jahresanfangslohn des Versicherten von
Fr. 72'000. - (ohne Berücksichtigung eines 13. Monatslohnes) in Anbetracht
seiner Ausbildung als Sportartikelverkäufer dem durchschnittlichen Jahreslohn
des Anforderungsniveaus 3 (Fr. 62'958. -) gegenübergestellt, lässt sich
feststellen, dass er ein überdurchschnittlich hohes Einkommen erzielt. Es ist
daher unwahrscheinlich, dass eine andere Person in der für den Beschwerdeführer
vorgesehenen Funktion in der Firma A.________ AG mehr verdienen würde. Solches
wird denn auch nicht geltend gemacht. Selbst im Vergleich mit dem für die
Verrichtung von Arbeiten des Anforderungsniveaus 1 oder 2 erzielten Jahreslohn
(Fr. 93'578. -) fällt das Gehalt des Versicherten - mit Blick darauf, dass
Anfangslöhne üblicherweise niedriger sind und nach einer gewissen Zeit im
Betrieb regelmässig steigen (vgl. die entsprechende Bestätigung der A.________
AG betreffend Einarbeitung vom 18. Dezember 1998) - nicht aus dem Rahmen. Auf
Grund der gesamten Aktenlage kann daher das dem Beschwerdeführer von der
A.________ AG gewährte Anfangsgehalt nicht als verminderter Lohn im Sinne von
Art. 65 lit. b AVIG qualifiziert werden.“
2.5
Nella
presente fattispecie l’UMA ha respinto la richiesta di assegni per il periodo
d’introduzione sostenendo, da una parte, che l'assicurato è stato prestato a
un'impresa terza e quindi non poteva essere introdotto adeguatamente dalla
ditta che lo ha assunto ed ha inoltrato la domanda (cfr. consid. 1.1) e,
d'altra parte, che proprio in quanto lavoratore prestato ad un'altra azienda egli
non necessitava di alcuna introduzione (cfr. consid. 1.3).
Dagli atti dell'incarto
emerge che gli assegni sono stati chiesti per il periodo dal 1° giugno al 30
novembre 2014 (cfr. doc. 1).
__________ ha una grande
esperienza professionale nel settore informatico avendo lavorato per 32 anni
nella gestione informatica per una banca operante a livello internazionale. Dal
2005.
al 2013 ha lavorato quale vice del Team leader e TSM Storage Manager
Administrator in un centro elaborazione dati che fornisce servizio in
outsourcing a una banca internazionale (cfr. doc. 4).
Nella Domanda dell'11
giugno 2014 la ditta ha precisato di avere 7 dipendenti di cui 4 sono soci e di
occuparsi di consulenza informatica, sviluppo e manutenzione sofware in ambito
bancario.
La ditta ha precisato
quanto segue a proposito dei compiti e delle lacune dell'assicurato:
" (…)
4.
) Quali sono
nel dettaglio le competenze e le mansioni richieste al neo dipendente?
(Allegare eventuale mansionario)
Realizzazione
e manutenzione di tabelle di schedulazione dei processi batch con il prodotto
specifico __________
Conoscenze di
accesso e utilizzo di banche dati relazionali (Oracle)
4.
) Quali
competenze possiede il neo dipendente e quali mancano al fine di fornire una
prestazione lavorativa completa?
(Specificare
cosa è già in grado di svolgere e in quali ambiti deve essere seguito e formato)
Conosce
le tecniche di schedulazione dei processi, dovuti all'esperienza acquisita in
ambiente mainframe.
Non
conosce il prodotto __________ e la piattaforma __________e non conosce
l'utilizzo di banche dati relazionali ORACLE nè il prodotto di schedulazione
ZENA.
(…)
4.
) Specificare,
per ogni formatore che si occuperà dell'istruzione del neo dipendente, quanto
segue:
Cognome,
Nome / ambito sul quale formerà il nei dipendente / Frequenza e periodo della
formazione / Competenze, esperienze, formazioni possedute
I
formatori, durante tutto il periodo di formazione dal 01.06.2014 al 30.11.2014,
saranno __________, __________ e __________. Tutti consulenti/parametrizzatori
specialisti Avaloq, con certificazioni ottenute nel 2011 e rinnovate nel 2013.
Gli
ambiti sui quali verrà formato il nei dipendente sono: Avaloq foundation,
introduzione Zena, introduzione piattaforma ANIX AIX, accesso e utilizzo di
banche dati relazionali (Oracle).
(…)" (Doc. 1)
L'art. 12 cpv. 1 della Legge
federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento,
LC) del 6 ottobre 1989 prevede che i datori di lavoro (prestatori) che cedono
per mestieri lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere
un'autorizzazione d'esercizio all'ufficio cantonale del lavoro.
L'art. 26 cpv. 1
dell'Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul
collocamento, OC) del 16 gennaio 1991 stabilisce che è considerato prestatore
chiunque ceda i servizi di un lavoratore a un'impresa acquisitrice, accordandole
per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore.
L'art. 27 OC precisa che:
" 1
La fornitura di personale a prestito comprende il lavoro temporaneo, il lavoro
a prestito e la cessione occasionalmente di lavoratori ad imprese acquisitrici.
2.
È considerata lavoro temporaneo se lo scopo e la
durata del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore
sono limitati a un solo impiego presso un'impresa acquisitrice:
3.
È considerata lavoro a prestito se:
a. lo
scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore
consiste principalmente nel cedere i servizi del lavoratore a imprese
acquisitrici, e
b. la
durata del contratto di lavoro è di regola indipendente da singoli impieghi
presso imprese acquisitrici.
4.
È considerata cessione occasionale di lavoratori se:
a. lo
scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste
essenzialmente nel porre il lavoratore sotto gli ordini del datore di lavoro;
b. i
servizi del datore di lavoro sono ceduti solo eccezionalmente a un'impresa
acquisitrice, e
c. la
durata del contratto di lavoro è indipendente da eventuali impieghi presso
imprese acquisitrici."
Nella presente fattispecie
__________, assunto dalla ditta RI 1, lavora presso il cliente __________
assieme al resto del Team (cfr. consid. 1.2).
Sulla domanda della
ricorrente l'URC di __________ ha formulato un preavviso negativo con la
seguente motivazione:
" (…)
L'assicurato vanta un'esperienza professionale in ambito
informatico più che trentennale; nell'ultima esperienza lavorativa ha ricoperto
il ruolo di vice team leader informatico presso un importante istituto
bancario; il datore di lavoro che ha assunto l'assicurato è una società che
dispone della licenza cantonale per la fornitura di personale a prestito; il
contratto di lavoro stipulato tra l'assicurato e il datore di lavoro è un
contratto di lavoro a prestito (come indicato sul contratto stesso), dove viene
specificato che "lo scopo del presente contratto è la fornitura di un
lavoratore a prestito a un'impresa terza (impresa acquisitrice) al fine di
svolgervi i seguenti lavori: servizi di consulenza IT"; risulta difficile
comprendere come una azienda acquisitrice paghi alla RI 1 il servizio di
fornitura del personale IT richiesto, per poi doverlo formare sul proprio luogo
di lavoro." (Doc. 2)
Chiamato ora a
pronunciarsi questo Tribunale ritiene che vista la lunga e qualificata
esperienza professionale dell'assicurato nel settore informatico, la tipologia
del contratto di lavoro (contratto di lavoro a prestito ad una ditta
acquisitrice) e l'importo elevato del salario impongono di concludere che si è
trattato di un normale periodo di introduzione in una nuova azienda per il
quale, secondo la giurisprudenza federale non è dato il diritto agli assegni
(cfr. STCA 38.2011.96 del 20 marzo 2012 e STCA 38.2014.6 del 14 luglio 2014).
La decisione su
opposizione del 16 settembre 2014 deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti