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Decisione

38.2014.6

UMA a ragione negato a Sagl assegni per il periodo di introd. x att.come cuoco da 9 a 11/13. Ass.assunto era in grado di svolgere att.di cuoco (DL indicato capace a preparare autonomam.pranzi).Inoltre

14 luglio 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i quali in passato hanno già gestito il Ristorante __________ durante il

periodo 2004-2011. Secondo quanto dichiarato dal signor __________,

proprietario del ristorante, sulla domanda API viene anche indicato che il

signor __________ avrebbe seguito il fratello __________ con frequenza

quotidiana, compito assai arduo secondo l'Ufficio delle misure attive,

se calcoliamo che colui che dovrebbe formare il signor __________

è già occupato altrove a tempo pieno.

Stando all' opposizione del 18 ottobre 2013 il datore di lavoro,

probabilmente resosi conto che l'occupazione a tempo pieno del signor __________

comprometteva la formazione del fratello

assicurato, il datore di lavoro ha fatto emergere un nuovo

"formatore" nel nome di __________, mai citato in precedenza sui

documenti presentati. Anche in questo caso si è potuto constatare che il signor

__________ è già occupato presso un altro datore di lavoro nel settore della

ristorazione e che andrebbe ad affiancare il neo assunto dopo la conclusione

giornaliera del lavoro, presumibilmente dalle 17.00/18.00 in avanti.

Si fa inoltre notare che a livello formativo, secondo quanto

presentato, il signor __________ durante il servizio di pranzo non è affiancato

da nessuno. Si ritiene quindi che lo stesso signor __________ abbia già le

competenze per poter essere operativo in azienda e che di fatto non viene

garantita un'introduzione.

In conclusione il parere dell'Ufficio delle misure attive, in

merito al caso sovraesposto è relativamente semplice, ovvero che per garantire

una corretta e efficace formazione dell'assicurato, il personale dev'essere

parte integrante della società e il neo assunto dev'essere seguito

costantemente durante il periodo sussidiato ed è giusto far presente che

durante il periodo d'introduzione, la formazione del personale assunto deve

avvenire all'interno dell'azienda, deve essere svolta da personale qualificato,

da dipendenti sotto contratto e con comprovata esperienza nella professione e

nella società che beneficia degli API; come d'altronde avviene durante un normale

apprendistato." (doc. A1)

1.2. Contro la decisione su

opposizione la società AC 2ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale

rileva in particolare:

" (…)

- il Signor __________

non è in possesso di un diploma di cuoco. Dal 13 gennaio 2014 sta frequentando

il corso di preparazione agli esami finali di tirocinio nella professione di cuoco/a

in base all'art. 33 della legge federale sulla formazione il quale dovrebbe

consentirgli di ottenere tale attestato nel 2015;

- contrariamente

a quanto asserito dall'UMA, le conoscenze di cucina del Signor__________ non

gli consentono attualmente di proporre piatti di particolare complessità;

- contrariamente

a quanto asserito dall'UMA nella sua decisione su opposizione datata 16 gennaio

2014, il Signor __________ in passato ha ricoperto unicamente la funzione di

gerente, ma non di cuoco;

- in seguito

al diniego di erogazione degli assegni a causa degli aspetti che, a detta dell'UMA,

non ne garantiscono la formazione, dal 1. gennaio 2014 abbiamo proceduto all'assunzione

di un cuoco qualificato al 50% nella persona del Signor __________ con l'obiettivo

di garantire al Signor __________ l'adeguato accompagnamento nella formazione

(ed evitarne il previsto licenziamento). Questa assunzione costituisce quindi una

concreta risposta ai fatti contestati dall'UMA e consente una corretta ed

efficace formazione dell'assicurato mediante personale che è parte integrante

della società. Così facendo il Signor __________ può essere seguito

costantemente durante il periodo sussidiato da personale qualificato."

(Doc. I)

1.3. Nella

sua risposta dell'11 febbraio 2014 l'UMA chiede di respingere il ricorso e

rileva:

" (…)

Nel caso in esame, tenuto conto della documentazione in nostro

possesso, dell'esperienze lavorative del signor __________, ed in particolare

dalla modalità presentata dall'azienda per formare/introdurre il nuovo

dipendente (intervento di terze persone esterne all'azienda, occupati a tempo

pieno presso altri datori di lavoro nel settore della ristorazione); siamo

giunti alla conclusione che il signor __________, oltre che possedere delle

competenze nel settore della ristorazione ed aver già ricoperto a più riprese la

posizione di gerente diplomato/cuoco, di fatto non è stato introdotto in

azienda.

Si fa notare che sulla domanda per l'ottenimento degli assegni per

il periodo d'introduzione, come responsabile della formazione viene indicato il

signor __________, fratello del signor __________

che, assieme a quest'ultimo, ha gestito il Ristorante __________

durante il periodo 2004-2011.

Secondo quanto indicato sulla domanda per la richiesta del

sussidio dal signor __________, proprietario del __________, il signor __________

avrebbe seguito il fratello __________ con frequenza

quotidiana, configurazione poco credibile dato che il signor __________

è occupato professionalmente a tempo pieno presso un altro datore di lavoro.

Nell'opposizione del 18 ottobre 2013 la ricorrente menziona una

nuova persona, mai citata in precedenza, il signor __________, il quale avrebbe

dovuto occuparsi dell'introduzione del signor __________

. Anche in questo caso si è constatato che il signor __________ è

già occupato a tempo pieno presso un altro datore di lavoro nel settore della

ristorazione, quindi anche in questo caso si ritiene poco verosimile che venga

garantita una formazione-introduzione speciale in azienda.

Si fa inoltre notare che secondo quanto presentato dall'azienda,

il signor __________ durante il servizio di pranzo non è affiancato da nessuno.

Si ritiene quindi che lo stesso abbia già le competenze

per poter essere operativo in azienda e che di fatto non gli venga

garantita un'introduzione speciale tale da giustificare l'assegno per il

periodo d'introduzione.

Nel corso del mese di gennaio 2014 il __________ ha assunto il

signor __________ che, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto occuparsi

dell'introduzione in azienda del signor __________.

Considerato che l'assegno per il periodo d'introduzione è stato

richiesto per il periodo dal 01.09.2013 al 30.11.2013 (scadenza termine

quadro), e che in questo intervallo l'azienda non ha

garantito un'introduzione speciale al signor __________, l'Ufficio

misure attive ritiene che non ci siano le premesse per il riconoscimento della misura,

si chiede pertanto al lodevole Tribunale di voler respingere

il ricorso, confermando la decisione impugnata." (Doc. III)

1.4. Il 19 febbraio 2014 la

società ricorrente ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale si è così

espressa:

" (…)

- constatiamo

che l'UMA insiste sul fatto che il Signor __________ è capace di cucinare in

maniera indipendente e che durante gli orari di pranzo è in grado di

autogestirsi. In effetti questa affermazione è veritiera, considerato il fatto

che si tratta di cucinare semplici piatti del giorno. Precisiamo tuttavia che

il Signor __________ è stato assunto con obiettivi più ambiziosi e l'assunzione

del Signor __________ si è resa necessaria non tanto per istruire il signor __________

ma per affiancarlo, considerato che fino a quando non avrà ultimato la

formazione non sarà in grado di operare in maniera autosufficiente;

- l'assunzione

del Signor __________ si è pertanto resa necessaria per evitare il

licenziamento del signor __________ il quale, considerato l'impegno profuso, è

meritevole di fiducia;

- se non fosse

stato assunto da parte nostra il Signor __________ avrebbe dovuto far capo all'assistenza

essendo giunto al termine del periodo di disoccupazione;

- precisiamo

infine che durante il periodo settembre-dicembre 2013 il signor __________ ha affiancato

il signor __________ durante gli orari serali, ragione per la quale il sussidio

viene richiesto per un grado del 60% ca. (per il rimanente 40-50% si può

ritenere il Signor __________ all'altezza della situazione)." (Doc. V)

Al riguardo il 4 marzo

2014 l’amministrazione ha rilevato:

" (…)

In data 19 febbraio 2014 il __________ c/o AC 3di __________, ha

inoltrato una replica al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, con

delle osservazioni che in sostanza non modificano

la valutazione delle Ufficio misure attive.

Si ribadisce che l'Ufficio misure attive ha respinto la richiesta

di assegni per il periodo d'introduzione per il signor __________ perché si

ritiene che quest'ultimo abbia già delle competenze nel settore per poter svolgere

il nuovo lavoro, ma soprattutto perché l'introduzione al nuovo posto di lavoro

non è stata garantita nel periodo in cui è stato richiesto il provvedimento API

(01.09.2013 - 30.11.2013).

Visto quanto precede si chiede piaccia giudicare come richiesto

con la risposta di causa dell'11 febbraio 2014." (Doc. VII)

1.5. Il 14 maggio 2014 l'UMA, su richiesta del TCA ha fatto pervenite in forma completa la "Domanda per

l'ottenimento degli assegni per il periodo d'introduzione" (cfr. doc.

IX/1-4).

Considerandi

2.1

Il 1°

luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo

2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002

pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi provvedimenti si

sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la

disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,

Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12

giugno 2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC

recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con

la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto

mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."

Pertanto, la

giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a

prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata

in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10

dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59

cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1

e cpv. 3 LADI, la STFA

C

56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.

2.2

Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la

disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo

obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto

una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti

di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,

di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a – 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di

provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,

assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti

settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa

indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI

fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro e prevede che:

" 1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

2.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono

volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso

difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono

in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga

durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze

professionali.

3.

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che

adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in

questione.

4.

I servizi competenti collaborano con gli organi

dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati

invalidi."

All'art. 59

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a

prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti

possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del

mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di

prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.

STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5

agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

2.3

In particolare,

quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati

gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli

stessi.

Questa misura, che tende a

favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste

nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.

I presupposti del diritto

a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:

" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo

d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere

concessi assegni per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita

durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle

condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta."

Nel tenore in vigore fino

al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione,

che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera

b”.

Al riguardo, nel Messaggio

del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del

12.

giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

" (…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista

dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)

L'OADI, al cpv. 1

dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di

"assicurato difficilmente collocabile":

"

1Un assicurato

è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego

poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o

mentalmente;

c. ha cattivi precedenti professionali;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."

Dal 1°

aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo

2010) il cpv. 1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato:

" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto

della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi

per trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito

fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha requisiti

professionali insufficienti;

d. ha già riscosso 150

indennità giornaliere;

e. dispone di scarsa

esperienza professionale in un periodo di elevata

disoccupazione

secondo l’articolo 6 capoverso 1ter”

Gli

assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il

salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La legge pone dunque una

serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,

p. 467 e seg.).

Innanzitutto

deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Poi, deve trattarsi di

persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che

ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre tali assicurati

devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non

disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere

almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo

(quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter

contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo l'art. 66 cpv. 2

LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per

sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una

certa età, per dodici mesi al massimo.

Il Consiglio federale

disciplina i particolari.

Secondo l'art. 90 cpv. 1

bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per

un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale

dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non

possa essere raggiunto in sei mesi.

Dal 1° aprile 2011 l’art.

66.

cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il termine quadro, gli

assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi

al massimo.

L’art.

66.

cpv. 2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni

hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12

mesi.

L’art.

90.

cpv. 1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla

situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo

dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi

2.4

In una

sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:

" (…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo

d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati,

per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di

lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.

583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.

660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo se la

collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e

in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa

doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni

sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione

disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in

modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali

del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei

processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252

consid. 3b). (…)."

La nostra Massima Istanza

ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di

introduzione ad un architetto, argomentando:

" (…)

Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro

con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto

su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del

lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in

particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese

dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte

carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente

dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno

con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di

introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in

particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un

ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer,

op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non

necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve

essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente

lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la

disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti

concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito,

sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.

Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al

20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione

stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento

delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai

principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire

l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere

finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà

d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi

previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul

sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per

la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr. STFA

C 322/99 del 17 aprile 2000)

2.5

Nella presente fattispecie

l’UMA ha respinto la richiesta di assegni per il periodo d’introduzione

sostenendo, da una parte, che l’assicurato non necessita di un periodo di

introduzione avendo già ricoperto a più riprese la posizione di gerente

diplomato / cuoco e che, d'altra parte, le persone indicate dal datore di

lavoro, non possono occuparsi della formazione del ricorrente in quanto già

impiegati presso altri datori di lavoro.

Dagli atti dell'incarto

emerge che gli assegni per il periodo di introduzione presso il __________ sono

stati chiesti per il periodo 1° settembre – 30 novembre 2013.

____________________, nato

nel 1984, che ha appreso la formazione di montatore di impianti sanitari e che

da ultimo ha lavorato quale esercente di ristorante, doveva essere introdotto quale

cuoco e esercente di ristorazione diplomato dal fratello __________.

L'assicurato è in possesso

del certificato di capacità per esercente Tipo 1.

Dal gennaio 2014 (e quindi

dopo la conclusione del periodo di introduzione annunciato all’UMA),

l’assicurato sta frequentando il corso di preparazione agli esami finali di

tirocinio nella professione di cuoco (cfr. doc. IX/3, consid. 1.2).

Il ricorrente vanta le

seguenti esperienze professionali nel settore della ristorazione:

" (…)

2013.

Cameriere, cuoco

ALBERGO RISTORANTE __________

2013.

Gerente, Cuoco

__________

2012.

Cuoco

__________

2012.

Cuoco

RISTORANTE PIZZERIA __________

2004-2011 Gerente, cameriere e aiuto cucina

__________

■ Gestione e organizzazione

■ Preparazione aperitivi.

(…)" (Doc. 4)

Nell'opposizione del 18

ottobre 2013 la AC 1 / __________ si è così espressa:

" (…)

- contrariamente

a quanto da voi asserito, allo stato attuale le conoscenze di cucina del Signor

____________________ sono basilari e non gli consentono pertanto di proporre

piatti di particolare complicazione ed elevato livello qualitativo (obiettivo

del "nuovo" __________, ex-Ristorante __________). Le sue conoscenze

professionali attuali sono sufficienti unicamente per proporre il menu del

giorno durante l'orario di pranzo;

- considerato

quanto sopra risulta evidente che il Signor __________, in particolare durante

i pasti serali, presenti parecchie lacune nel proporre pietanze "à la

carte";

- il gestore

del __________ ha rinunciato a far eseguire al Signor __________ uno stage

preliminare con lo scopo di evitare che quest'ultimo continuasse ad essere

registrato presso la Cassa disoccupazione ed a gravare pertanto sui conti dello

Stato.

Aggiungiamo inoltre che il pre-contratto è stato sottoscritto

unicamente in seguito alla esplicita richiesta fatta al Signor __________ da

parte della sua collocatrice Signora __________.

Considerato quanto suesposto cogliamo l'occasione per informarvi

sui passi che intendiamo intraprendere (tuttavia unicamente qualora vengano

riconosciuti gli assegni richiesti):

- il Signor __________,

cuoco con att. prof. fed. il quale, dopo la conclusione del suo lavoro

quotidiano nel corso del pomeriggio, andrebbe ad affrancare il Signor __________

durante la preparazione dei pasti serali (dalle 17.00-18.00 in avanti);

- all'infuori

degli orari lavorativi il fratello __________ anch'egli cuoco diplomato,

accompagnerà il signor __________ nel percorso formativo." (Doc. 6)

Nella domanda per

l'ottenimento degli assegni per il periodo d'introduzione viene indicato che il

__________ di __________ è un esercizio pubblico (ristorante e bar) e che

"inizialmente l'azienda occuperà 4 persone, ma è ipotizzabile un

incremento nei prossimi mesi".

Il neo dipendente doveva

occuparsi della gestione dell'esercizio pubblico e della cucina.

Il datore di lavoro ha

indicato che __________ manca di competenze quale cuoco e dovrà essere formato

/ seguito per il "60-70% per quanto attiene la conduzione e gestione

amministrativa del personale e la professione di cuoco”.

La formazione avviene ad

opera di __________, cuoco diplomato (cfr. doc. 1).

Il 13 settembre 2013 __________,

consulente del personale presso l'URC di __________, ha espresso un preavviso

favorevole alla richiesta di assegni per il periodo d'introduzione, così

motivata:

" Il signor __________

negli ultimi anni ha lavorato come gerente di bar, ogni tanto si è dilettato

nella cucina ma non è per niente autonomo per quanto attiene la gestione della

cucina di un ristorante. Nel posto di lavoro presso il __________ che dovrebbe

diventare un ristorante di un certo livello, dovrà occuparsi della totale

gestione amministrativa e della conduzione del personale nonché della cucina.

Durante un periodo da definire verrà affiancato da un cuoco qualificato

giornalmente e parallelamente frequenterà un corso di formazione di cui trovate

la documentazione allegata. Riteniamo pertanto che la richiesta dell'aiuto

all'inserimento è giustificata e il nostro preavviso, della consulente di

riferimento e mio, è favorevole. Chiesto anche assegno per assicurati il cui

collocamento è problematico in quanto finisce il termine quadro al

30.11.2013

"

(Doc. IX/4)

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che per ammissione dello stesso

datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado di preparare autonomamente i

pranzi.

Egli era dunque in grado

di svolgere l'attività di cuoco, ciò che non sorprende tenuto conto

dell'esperienza professionale di cui dispone.

Inoltre e soprattutto egli

non poteva ricevere una formazione del 60-70% durante la giornata, in quanto il

responsabile della formazione era occupato altrove.

In altri termini

l'assicurato nello svolgimento della sua attività come cuoco non è stato

costantemente seguito dal responsabile della formazione.

Che il Ristorante, aperto

da pochi mesi, avesse quale obiettivi di proporre pietanze di elevato livello di

qualità (cfr. doc. 9) è del tutto legittimo.

Non spetta tuttavia all'assicurazione

contro la disoccupazione sostenere le aziende che affidano tale compito

particolare a persone, che come il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza

e si limitano a fare "supervisionare" l'attività da persone esterne,

negli orari in cui queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.

Infine va sottolineato che

gli assegni per il periodo d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre

al 30 novembre 2013 (cfr. doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto

al Corso di preparazione agli esami finali di tirocinio nella professione di

Cuoco in base all'art. 33 LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto

inizio nel gennaio 2014 (cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire

l’attestato nel 2015 (cfr. consid. 1.2).

È pertanto evidente che

alla conclusione dell'introduzione, nel novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione,

come richiesto dall'art. 65 lett. c LADI.

La decisione su opposizione

del 16 gennaio 2014 deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti