38.2014.6
UMA a ragione negato a Sagl assegni per il periodo di introd. x att.come cuoco da 9 a 11/13. Ass.assunto era in grado di svolgere att.di cuoco (DL indicato capace a preparare autonomam.pranzi).Inoltre
14 luglio 2014Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.6
DC/sc
Lugano
14 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 gennaio 2014 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. La società AC 1che gestisce
il __________ di __________ ha assunto __________ come gerente/cuoco dal 1°
settembre 2013, con un salario lordo mensile di fr. 5'200.-- (cfr. doc. IX/2).
Con decisione su
opposizione del 16 gennaio 2014 l’Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA
) ha confermato il rifiuto di versare assegni per il periodo di introduzione
dell’assicurato presso quella ditta, argomentando:
" (…)
Nel caso in esame, tenuto conto della documentazione in nostro
possesso, delle esperienze lavorative prima dell'assunzione, delle dinamiche
con cui avviene la formazione dell'assicurato (intervento di terze persone
esterne all'azienda che sono già occupate presso altri datori di lavoro nel
settore della ristorazione); siamo giunti alla conclusione che il signor __________,
oltre che possedere già delle competenze nel settore della ristorazione ed aver
già ricoperto a più riprese la posizione di gerente diplomato/cuoco, vi sono
degli aspetti che non garantiscono la formazione.
In primo luogo sulla domanda di ottenimento degli assegni per il
periodo d'introduzione, come responsabile della formazione viene citato
unicamente il nome del signor __________, fratello maggiore del signor __________,
Fatti
i quali in passato hanno già gestito il Ristorante __________ durante il
periodo 2004-2011. Secondo quanto dichiarato dal signor __________,
proprietario del ristorante, sulla domanda API viene anche indicato che il
signor __________ avrebbe seguito il fratello __________ con frequenza
quotidiana, compito assai arduo secondo l'Ufficio delle misure attive,
se calcoliamo che colui che dovrebbe formare il signor __________
è già occupato altrove a tempo pieno.
Stando all' opposizione del 18 ottobre 2013 il datore di lavoro,
probabilmente resosi conto che l'occupazione a tempo pieno del signor __________
comprometteva la formazione del fratello
assicurato, il datore di lavoro ha fatto emergere un nuovo
"formatore" nel nome di __________, mai citato in precedenza sui
documenti presentati. Anche in questo caso si è potuto constatare che il signor
__________ è già occupato presso un altro datore di lavoro nel settore della
ristorazione e che andrebbe ad affiancare il neo assunto dopo la conclusione
giornaliera del lavoro, presumibilmente dalle 17.00/18.00 in avanti.
Si fa inoltre notare che a livello formativo, secondo quanto
presentato, il signor __________ durante il servizio di pranzo non è affiancato
da nessuno. Si ritiene quindi che lo stesso signor __________ abbia già le
competenze per poter essere operativo in azienda e che di fatto non viene
garantita un'introduzione.
In conclusione il parere dell'Ufficio delle misure attive, in
merito al caso sovraesposto è relativamente semplice, ovvero che per garantire
una corretta e efficace formazione dell'assicurato, il personale dev'essere
parte integrante della società e il neo assunto dev'essere seguito
costantemente durante il periodo sussidiato ed è giusto far presente che
durante il periodo d'introduzione, la formazione del personale assunto deve
avvenire all'interno dell'azienda, deve essere svolta da personale qualificato,
da dipendenti sotto contratto e con comprovata esperienza nella professione e
nella società che beneficia degli API; come d'altronde avviene durante un normale
apprendistato." (doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
opposizione la società AC 2ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale
rileva in particolare:
" (…)
- il Signor __________
non è in possesso di un diploma di cuoco. Dal 13 gennaio 2014 sta frequentando
il corso di preparazione agli esami finali di tirocinio nella professione di cuoco/a
in base all'art. 33 della legge federale sulla formazione il quale dovrebbe
consentirgli di ottenere tale attestato nel 2015;
- contrariamente
a quanto asserito dall'UMA, le conoscenze di cucina del Signor__________ non
gli consentono attualmente di proporre piatti di particolare complessità;
- contrariamente
a quanto asserito dall'UMA nella sua decisione su opposizione datata 16 gennaio
2014, il Signor __________ in passato ha ricoperto unicamente la funzione di
gerente, ma non di cuoco;
- in seguito
al diniego di erogazione degli assegni a causa degli aspetti che, a detta dell'UMA,
non ne garantiscono la formazione, dal 1. gennaio 2014 abbiamo proceduto all'assunzione
di un cuoco qualificato al 50% nella persona del Signor __________ con l'obiettivo
di garantire al Signor __________ l'adeguato accompagnamento nella formazione
(ed evitarne il previsto licenziamento). Questa assunzione costituisce quindi una
concreta risposta ai fatti contestati dall'UMA e consente una corretta ed
efficace formazione dell'assicurato mediante personale che è parte integrante
della società. Così facendo il Signor __________ può essere seguito
costantemente durante il periodo sussidiato da personale qualificato."
(Doc. I)
1.3. Nella
sua risposta dell'11 febbraio 2014 l'UMA chiede di respingere il ricorso e
rileva:
" (…)
Nel caso in esame, tenuto conto della documentazione in nostro
possesso, dell'esperienze lavorative del signor __________, ed in particolare
dalla modalità presentata dall'azienda per formare/introdurre il nuovo
dipendente (intervento di terze persone esterne all'azienda, occupati a tempo
pieno presso altri datori di lavoro nel settore della ristorazione); siamo
giunti alla conclusione che il signor __________, oltre che possedere delle
competenze nel settore della ristorazione ed aver già ricoperto a più riprese la
posizione di gerente diplomato/cuoco, di fatto non è stato introdotto in
azienda.
Si fa notare che sulla domanda per l'ottenimento degli assegni per
il periodo d'introduzione, come responsabile della formazione viene indicato il
signor __________, fratello del signor __________
che, assieme a quest'ultimo, ha gestito il Ristorante __________
durante il periodo 2004-2011.
Secondo quanto indicato sulla domanda per la richiesta del
sussidio dal signor __________, proprietario del __________, il signor __________
avrebbe seguito il fratello __________ con frequenza
quotidiana, configurazione poco credibile dato che il signor __________
è occupato professionalmente a tempo pieno presso un altro datore di lavoro.
Nell'opposizione del 18 ottobre 2013 la ricorrente menziona una
nuova persona, mai citata in precedenza, il signor __________, il quale avrebbe
dovuto occuparsi dell'introduzione del signor __________
. Anche in questo caso si è constatato che il signor __________ è
già occupato a tempo pieno presso un altro datore di lavoro nel settore della
ristorazione, quindi anche in questo caso si ritiene poco verosimile che venga
garantita una formazione-introduzione speciale in azienda.
Si fa inoltre notare che secondo quanto presentato dall'azienda,
il signor __________ durante il servizio di pranzo non è affiancato da nessuno.
Si ritiene quindi che lo stesso abbia già le competenze
per poter essere operativo in azienda e che di fatto non gli venga
garantita un'introduzione speciale tale da giustificare l'assegno per il
periodo d'introduzione.
Nel corso del mese di gennaio 2014 il __________ ha assunto il
signor __________ che, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto occuparsi
dell'introduzione in azienda del signor __________.
Considerato che l'assegno per il periodo d'introduzione è stato
richiesto per il periodo dal 01.09.2013 al 30.11.2013 (scadenza termine
quadro), e che in questo intervallo l'azienda non ha
garantito un'introduzione speciale al signor __________, l'Ufficio
misure attive ritiene che non ci siano le premesse per il riconoscimento della misura,
si chiede pertanto al lodevole Tribunale di voler respingere
il ricorso, confermando la decisione impugnata." (Doc. III)
1.4. Il 19 febbraio 2014 la
società ricorrente ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale si è così
espressa:
" (…)
- constatiamo
che l'UMA insiste sul fatto che il Signor __________ è capace di cucinare in
maniera indipendente e che durante gli orari di pranzo è in grado di
autogestirsi. In effetti questa affermazione è veritiera, considerato il fatto
che si tratta di cucinare semplici piatti del giorno. Precisiamo tuttavia che
il Signor __________ è stato assunto con obiettivi più ambiziosi e l'assunzione
del Signor __________ si è resa necessaria non tanto per istruire il signor __________
ma per affiancarlo, considerato che fino a quando non avrà ultimato la
formazione non sarà in grado di operare in maniera autosufficiente;
- l'assunzione
del Signor __________ si è pertanto resa necessaria per evitare il
licenziamento del signor __________ il quale, considerato l'impegno profuso, è
meritevole di fiducia;
- se non fosse
stato assunto da parte nostra il Signor __________ avrebbe dovuto far capo all'assistenza
essendo giunto al termine del periodo di disoccupazione;
- precisiamo
infine che durante il periodo settembre-dicembre 2013 il signor __________ ha affiancato
il signor __________ durante gli orari serali, ragione per la quale il sussidio
viene richiesto per un grado del 60% ca. (per il rimanente 40-50% si può
ritenere il Signor __________ all'altezza della situazione)." (Doc. V)
Al riguardo il 4 marzo
2014 l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
In data 19 febbraio 2014 il __________ c/o AC 3di __________, ha
inoltrato una replica al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, con
delle osservazioni che in sostanza non modificano
la valutazione delle Ufficio misure attive.
Si ribadisce che l'Ufficio misure attive ha respinto la richiesta
di assegni per il periodo d'introduzione per il signor __________ perché si
ritiene che quest'ultimo abbia già delle competenze nel settore per poter svolgere
il nuovo lavoro, ma soprattutto perché l'introduzione al nuovo posto di lavoro
non è stata garantita nel periodo in cui è stato richiesto il provvedimento API
(01.09.2013 - 30.11.2013).
Visto quanto precede si chiede piaccia giudicare come richiesto
con la risposta di causa dell'11 febbraio 2014." (Doc. VII)
1.5. Il 14 maggio 2014 l'UMA, su richiesta del TCA ha fatto pervenite in forma completa la "Domanda per
l'ottenimento degli assegni per il periodo d'introduzione" (cfr. doc.
IX/1-4).
Considerandi
2.1
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si
sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la
disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12
giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC
recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con
la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto
mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."
Pertanto, la
giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10
dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59
cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1
e cpv. 3 LADI, la STFA
C
56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.
2.2
Fra gli scopi principali
dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la
disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la
reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a
cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo
obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto
una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti
di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,
di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a – 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI
fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro e prevede che:
" 1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2.
I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono
volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso
difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono
in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga
durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3.
Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che
adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in
questione.
4.
I servizi competenti collaborano con gli organi
dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati
invalidi."
All'art. 59
cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a
prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti
possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del
mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di
prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.
STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5
agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la
giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una
nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.3
In particolare,
quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati
gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli
stessi.
Questa misura, che tende a
favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste
nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.
I presupposti del diritto
a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:
" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo
d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere
concessi assegni per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita
durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle
condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una
capacità lavorativa durevolmente ridotta."
Nel tenore in vigore fino
al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione,
che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera
b”.
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del
12.
giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
" (…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista
dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)
L'OADI, al cpv. 1
dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di
"assicurato difficilmente collocabile":
"
1Un assicurato
è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del
mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego
poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o
mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."
Dal 1°
aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo
2010) il cpv. 1 dell’art. 90 OADI è invece così formulato:
" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto
della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi
per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito
fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti
professionali insufficienti;
d. ha già riscosso 150
indennità giornaliere;
e. dispone di scarsa
esperienza professionale in un periodo di elevata
disoccupazione
secondo l’articolo 6 capoverso 1ter”
Gli
assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il
salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge pone dunque una
serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,
p. 467 e seg.).
Innanzitutto
deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Poi, deve trattarsi di
persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che
ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre tali assicurati
devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non
disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere
almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo
(quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter
contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una
capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo l'art. 66 cpv. 2
LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per
sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una
certa età, per dodici mesi al massimo.
Il Consiglio federale
disciplina i particolari.
Secondo l'art. 90 cpv. 1
bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per
un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale
dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non
possa essere raggiunto in sei mesi.
Dal 1° aprile 2011 l’art.
66.
cpv.2 LADI è stato modificato nel senso che durante il termine quadro, gli
assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi
al massimo.
L’art.
66.
cpv. 2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni
hanno diritto agli assegni per il periodo d’introduzione per una durata di 12
mesi.
L’art.
90.
cpv. 1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla
situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo
dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi
2.4
In una
sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo
d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati,
per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di
lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.
583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.
660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la
collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e
in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa
doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni
sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione
disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in
modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali
del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei
processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252
consid. 3b). (…)."
La nostra Massima Istanza
ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di
introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro
con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto
su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del
lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in
particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese
dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte
carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente
dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno
con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di
introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in
particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un
ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer,
op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non
necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve
essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente
lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la
disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti
concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito,
sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.
Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al
20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione
stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento
delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai
principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire
l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere
finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà
d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi
previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul
sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per
la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)." (cfr. STFA
C 322/99 del 17 aprile 2000)
2.5
Nella presente fattispecie
l’UMA ha respinto la richiesta di assegni per il periodo d’introduzione
sostenendo, da una parte, che l’assicurato non necessita di un periodo di
introduzione avendo già ricoperto a più riprese la posizione di gerente
diplomato / cuoco e che, d'altra parte, le persone indicate dal datore di
lavoro, non possono occuparsi della formazione del ricorrente in quanto già
impiegati presso altri datori di lavoro.
Dagli atti dell'incarto
emerge che gli assegni per il periodo di introduzione presso il __________ sono
stati chiesti per il periodo 1° settembre – 30 novembre 2013.
____________________, nato
nel 1984, che ha appreso la formazione di montatore di impianti sanitari e che
da ultimo ha lavorato quale esercente di ristorante, doveva essere introdotto quale
cuoco e esercente di ristorazione diplomato dal fratello __________.
L'assicurato è in possesso
del certificato di capacità per esercente Tipo 1.
Dal gennaio 2014 (e quindi
dopo la conclusione del periodo di introduzione annunciato all’UMA),
l’assicurato sta frequentando il corso di preparazione agli esami finali di
tirocinio nella professione di cuoco (cfr. doc. IX/3, consid. 1.2).
Il ricorrente vanta le
seguenti esperienze professionali nel settore della ristorazione:
" (…)
2013.
Cameriere, cuoco
ALBERGO RISTORANTE __________
2013.
Gerente, Cuoco
__________
2012.
Cuoco
__________
2012.
Cuoco
RISTORANTE PIZZERIA __________
2004-2011 Gerente, cameriere e aiuto cucina
__________
■ Gestione e organizzazione
■ Preparazione aperitivi.
(…)" (Doc. 4)
Nell'opposizione del 18
ottobre 2013 la AC 1 / __________ si è così espressa:
" (…)
- contrariamente
a quanto da voi asserito, allo stato attuale le conoscenze di cucina del Signor
____________________ sono basilari e non gli consentono pertanto di proporre
piatti di particolare complicazione ed elevato livello qualitativo (obiettivo
del "nuovo" __________, ex-Ristorante __________). Le sue conoscenze
professionali attuali sono sufficienti unicamente per proporre il menu del
giorno durante l'orario di pranzo;
- considerato
quanto sopra risulta evidente che il Signor __________, in particolare durante
i pasti serali, presenti parecchie lacune nel proporre pietanze "à la
carte";
- il gestore
del __________ ha rinunciato a far eseguire al Signor __________ uno stage
preliminare con lo scopo di evitare che quest'ultimo continuasse ad essere
registrato presso la Cassa disoccupazione ed a gravare pertanto sui conti dello
Stato.
Aggiungiamo inoltre che il pre-contratto è stato sottoscritto
unicamente in seguito alla esplicita richiesta fatta al Signor __________ da
parte della sua collocatrice Signora __________.
Considerato quanto suesposto cogliamo l'occasione per informarvi
sui passi che intendiamo intraprendere (tuttavia unicamente qualora vengano
riconosciuti gli assegni richiesti):
- il Signor __________,
cuoco con att. prof. fed. il quale, dopo la conclusione del suo lavoro
quotidiano nel corso del pomeriggio, andrebbe ad affrancare il Signor __________
durante la preparazione dei pasti serali (dalle 17.00-18.00 in avanti);
- all'infuori
degli orari lavorativi il fratello __________ anch'egli cuoco diplomato,
accompagnerà il signor __________ nel percorso formativo." (Doc. 6)
Nella domanda per
l'ottenimento degli assegni per il periodo d'introduzione viene indicato che il
__________ di __________ è un esercizio pubblico (ristorante e bar) e che
"inizialmente l'azienda occuperà 4 persone, ma è ipotizzabile un
incremento nei prossimi mesi".
Il neo dipendente doveva
occuparsi della gestione dell'esercizio pubblico e della cucina.
Il datore di lavoro ha
indicato che __________ manca di competenze quale cuoco e dovrà essere formato
/ seguito per il "60-70% per quanto attiene la conduzione e gestione
amministrativa del personale e la professione di cuoco”.
La formazione avviene ad
opera di __________, cuoco diplomato (cfr. doc. 1).
Il 13 settembre 2013 __________,
consulente del personale presso l'URC di __________, ha espresso un preavviso
favorevole alla richiesta di assegni per il periodo d'introduzione, così
motivata:
" Il signor __________
negli ultimi anni ha lavorato come gerente di bar, ogni tanto si è dilettato
nella cucina ma non è per niente autonomo per quanto attiene la gestione della
cucina di un ristorante. Nel posto di lavoro presso il __________ che dovrebbe
diventare un ristorante di un certo livello, dovrà occuparsi della totale
gestione amministrativa e della conduzione del personale nonché della cucina.
Durante un periodo da definire verrà affiancato da un cuoco qualificato
giornalmente e parallelamente frequenterà un corso di formazione di cui trovate
la documentazione allegata. Riteniamo pertanto che la richiesta dell'aiuto
all'inserimento è giustificata e il nostro preavviso, della consulente di
riferimento e mio, è favorevole. Chiesto anche assegno per assicurati il cui
collocamento è problematico in quanto finisce il termine quadro al
30.11.2013
"
(Doc. IX/4)
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che per ammissione dello stesso
datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado di preparare autonomamente i
pranzi.
Egli era dunque in grado
di svolgere l'attività di cuoco, ciò che non sorprende tenuto conto
dell'esperienza professionale di cui dispone.
Inoltre e soprattutto egli
non poteva ricevere una formazione del 60-70% durante la giornata, in quanto il
responsabile della formazione era occupato altrove.
In altri termini
l'assicurato nello svolgimento della sua attività come cuoco non è stato
costantemente seguito dal responsabile della formazione.
Che il Ristorante, aperto
da pochi mesi, avesse quale obiettivi di proporre pietanze di elevato livello di
qualità (cfr. doc. 9) è del tutto legittimo.
Non spetta tuttavia all'assicurazione
contro la disoccupazione sostenere le aziende che affidano tale compito
particolare a persone, che come il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza
e si limitano a fare "supervisionare" l'attività da persone esterne,
negli orari in cui queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione.
Infine va sottolineato che
gli assegni per il periodo d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre
al 30 novembre 2013 (cfr. doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto
al Corso di preparazione agli esami finali di tirocinio nella professione di
Cuoco in base all'art. 33 LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto
inizio nel gennaio 2014 (cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire
l’attestato nel 2015 (cfr. consid. 1.2).
È pertanto evidente che
alla conclusione dell'introduzione, nel novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione,
come richiesto dall'art. 65 lett. c LADI.
La decisione su opposizione
del 16 gennaio 2014 deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti