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Decisione

38.2014.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 dicembre 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

N. 11 pag. 219; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.).

La relativa

durata non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.

Pertanto,

nella presente fattispecie, ai fini dell’entità della sanzione i problemi di

natura finanziaria fatti valere dalla ricorrente risultano ininfluenti (cfr.

Considerandi

doc. I).

In simili condizioni,

tutto ben considerato, a mente del TCA, alla luce della

giurisprudenza federale, si giustifica la riduzione della sanzione da cinque a

un giorno di penalità (cfr. STF 8C_64/2012 del 26 giugno 2012; STF 8C_2/2012

del 14 giugno 2012; STF 8C_33/2012 del 26 giugno 2012).

La decisione

su opposizione del 30 settembre 2014 è, dunque, modificata nel senso che RI 1 è

sospesa per un giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione su opposizione del 30 settembre 2014 è modificata

nel senso che l'assicurata è sospesa per 1 giorno dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti