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Decisione

38.2014.61

Ass.licenziato con effetto immediato. Motivazionoi della disdetta confermate da Pretura e da II CC.TCA ritiene quindi che l'ass. con il suo comportam.,in partic.non rispettando orari di lavoro malgrad

30 novembre 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti dell'orario prescritto nel contratto e riserva fatta del regime delle

ore supplementari. Di conseguenza, violare gli orari di lavoro rappresenta un

inadempimento che può finanche divenire grave a dipendenza delle circostanze

concrete, della sua persistenza e degli avvertimenti indirizzati dal datore di

lavoro al lavoratore …” (pag. 4), ha stabilito che nel caso concreto “dal

punto di vista giuridico si realizzano senz'altro i presupposti dell'art. 337

CO per giustificare un licenziamento in tronco per gravi motivi (cfr. DTF 108 H

301 consid. 3). Difatti, dopo la violazione di così tanti richiami fattigli dal

datore di lavoro, con riferimento ad un obbligo così importante com'è quello

del rispetto degli orari di lavoro e del Regolamento, non soltanto per il

rapporto bilaterale RI 1/__________, ma anche per il buon funzionamento di

tutta l'organizzazione produttiva di quest'ultima, è comprensibile quella grave

perdita di fiducie che ha determinato la convenuta a sciogliere il rapporto

lavorativo con effetto immediato in data 21 marzo 2014. …” (pag. 6) (cfr. sentenza

OR.2014.156 del 23 dicembre 2015).

Con sentenza 12.2016.24

del 21 ottobre 2016 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto

l’appello dell’assicurato, nella misura in cui è ricevibile, sottolineando in

particolare quanto segue (consid. 6.2.2.):

" (…)

È poi a torto che l’attore ha preteso che la convenuta,

notificando il 20 dicembre 2013 la disdetta ordinaria del contratto di lavoro

con l’attore, si sarebbe preclusa la possibilità di licenziarlo in tronco per

quegli identici motivi. Il principio secondo cui il datore di lavoro che

notifica una disdetta ordinaria rinuncia ad avvalersi di un licenziamento in

tronco per quei medesimi motivi è di per sé corretto (cfr. DTF 123 III 86

consid. 2b). Sennonché, nel caso di specie l’attore misconosce il fatto che i

motivi alla base dei due licenziamenti, quello ordinario e quello

straordinario, non erano gli stessi, nel senso che oltre a quelli che avevano

dato origine al primo se ne sono poi aggiunti altri, sicuramente analoghi ma

verificatisi in epoca successiva, tali da far venir meno la necessaria fiducia

tra le parti (AUBERT, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 13 ad art. 337 CO; TF 1° ottobre

2004 4C.265/2004 consid. 3.2). Il licenziamento in tronco non è in effetti

dovuto al fatto, posto alla base del licenziamento ordinario (cfr.

interrogatorio __________ verbale 7 maggio 2015 p. 7), che l’attore sino al 20

dicembre 2013 avesse avuto un rendimento nullo o avesse violato in modo tutto

sommato non grave gli orari di lavoro (ritenuto in particolare che egli, oltre

a non aver sino ad allora giustificato preventivamente le sue assenze per

vacanze e missioni fuori ufficio e a non aver badato più di tanto al rispetto

delle fasce orarie di presenza obbligatoria, disattese comunque non tutti i

giorni e in misura tutto sommato moderata [cfr. doc. 4], aveva accumulato nei

12 mesi di lavoro precedenti un saldo negativo delle ore mensili di “sole” 52.57

ore [56.46 ore al 31 dicembre 2013 dedotte le 3.49 ore accumulate il 23

dicembre 2013, cfr. doc. 4], pari mediamente ad un saldo negativo mensile di

“sole” circa 4 ore e mezza); esso è invece dovuto al fatto, che il Pretore ha

ben definito essere un “climax ascendente” del suo disimpegnato lavorativo

riferito al rispetto degli orari lavorativi, che nonostante i richiami e gli

avvertimenti ricevuti le sue violazioni contrattuali erano continuate anche in

seguito senza alcun miglioramento, nemmeno dal punto di vista del rendimento,

ed anzi con un netto peggioramento in tema di orari lavorativi sia da un punto

di vista qualitativo (ritenuto in particolare che egli, oltre a persistere nel

non giustificare preventivamente le sue assenze per vacanze e missioni fuori

ufficio e a non rispettare le fasce orarie di presenza obbligatoria [cfr. doc.

5], aveva tentato di “ingannare” la convenuta nei termini di cui si è detto)

sia da un punto di vista quantitativo (ritenuto che il mancato rispetto delle

fasce orarie di presenza obbligatoria si verificava ora praticamente tutti i

giorni e in modo sfacciato, tant’è che ad esempio diversamente che in

precedenza in quel periodo i suoi arrivi mattutini avvenivano spesso e

volentieri solo delle 11.00 [cfr. doc. 5; interrogatori __________ verbale 7

maggio 2015 p. 8 e __________ verbale 7 maggio 2015 p. 12 e doc. N], ed

oltretutto - circostanza questa di cui non andava invero tenuto conto per la

questione del licenziamento immediato siccome la stessa doveva essere

sanzionata con la decurtazione della retribuzione - l’attore dal 20 dicembre

2013 al 21 marzo 2014 aveva accumulato un saldo negativo delle ore mensili di

addirittura 82.08 ore [78.29 ore al 21 marzo 2014 aumentate delle 3.49 ore

accumulate il 23 dicembre 2013, cfr. doc. 4 e 5], pari mediamente ad un saldo

negativo mensile di circa 27 ore) (…)”.

In precedenza la seconda

Camera civile del Tribunale d’appello, al consid. 6.1.1., aveva precisato

quanto segue:

" (…)

6.1.1. L’assunto dell’attore, asseritamente fondato sulle deposizioni

rese da __________ e __________, secondo cui il suo licenziamento in tronco era

stato motivato dalla convenuta solo dal suo presunto inganno (a suo dire

inesistente) nella registrazione delle missioni fuori ufficio e non invece,

Considerandi

come ritenuto dal Pretore, dalle sue reiterate violazioni dell’orario di lavoro

rispettivamente dalle sue assenze per ragioni ingiustificate e senza

autorizzazione, non può essere condiviso.

Esso è innanzitutto irricevibile in ordine essendo stato sollevato

per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).

E comunque sarebbe stato infondato anche nel merito. Negli

allegati preliminari (petizione p. 7 seg., replica p. 10) lo stesso attore

aveva in effetti evidenziato, riferendosi alla comunicazione fornitagli dalla

controparte l’11 aprile 2014 (doc. N), che la disdetta immediata era stata

motivata dalle sue “costanti e ripetute assenze durante gli orari di lavoro per

ragioni ingiustificate e senza autorizzazione”, dal sistematico mancato

rispetto dell’orario di presenza obbligatoria al mattino alle 9.00 e dalla

mancata preventiva autorizzazione delle missioni fuori ufficio, rispettivamente

(replica p. 3) aveva poi preso atto “che le ragioni del licenziamento ordinario

sono le stesse asserite e contestate motivazioni poste alla base del

licenziamento immediato, ossia usando le parole di controparte: “condotta da

indipendente”, “saldo orario lavorativo negativo” e asserito contestato mancato

rispetto del regolamento aziendale”, per cui, di fronte a una tale pacifica

ammissione, il contenuto della motivazione addotta dalla convenuta a sostegno

del licenziamento immediato nemmeno avrebbe dovuto essere dimostrato. Non è per

altro vero che i testimoni ora menzionati dall’attore si sarebbero espressi nel

senso da lui proposto: __________, sentito in sede di interrogatorio, ha sì

riferito che la disdetta in tronco era dovuta al fatto che il diretto superiore

dell’attore aveva constatato che quest’ultimo “annunciava delle missioni che di

fatto apparentemente non faceva” e che dunque “qui siamo entrati in una

situazione dove c’era un inganno”, ma ha allora aggiunto che ciò si sommava

“alle problematiche precedenti, assenza totale di risultati e scarso rispetto

delle regole” (verbale 7 maggio 2015 p. 7), tanto più che in seguito ha pure

dichiarato di aver spiegato all’attore al momento della consegna della lettera

di licenziamento che “oltre alla serie di problemi precedenti non avremmo

potuto tollerare che vi fosse da parte sua una situazione di abuso nelle

timbrature, nei termini che ho descritto sopra [n.d.R. relativi al mancato

rispetto dell’orario di presenza obbligatoria al mattino alle 9.00 ed alla

mancata preventiva autorizzazione delle missioni fuori ufficio]” e con

riferimento allo scritto di cui al doc. N di aver “ripetuto per l’ennesima

volta delle spiegazioni che già gli avevamo dato …” riferite “a costanti e

ripetute assenze per ragioni ingiustificate e senza autorizzazioni da parte del

superiore” (verbale 7 maggio 2015 p. 8); __________, sentito pure in sede di interrogatorio,

ha sì indicato che ciò che aveva portato la convenuta a disdire in tronco il

contratto era stata l’utilizzazione in maniera sistematica da parte dell’attore

dell’assenza per missioni fuori ufficio, mai approvate, mai comunicate, prive

di qualsiasi senso commerciale e di cui non era stato ricevuto alcun rapporto,

ma a ben vedere, alla luce delle violazioni dell’orario lavorativo da parte

dell’attore riportate dall’interrogato in precedenza, quella circostanza

parrebbe essere solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tant’è che egli

ha poi aggiunto che la disdetta “gli è stata spiegata così come figura” sul

doc. 12 (verbale 7 maggio 2015 p. 13). (…)”

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi

questo Tribunale, alla luce delle motivazioni della disdetta del contratto di

lavoro con effetto immediato, confermate dal Pretore del Distretto di __________

e poi della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (cfr. consid. 2.4),

ritiene che, con il suo comportamento, in particolare non rispettando gli orari

di lavoro malgrado i numerosi avvertimenti, l'assicurato abbia provocato il suo

licenziamento (cfr. consid. 2.1.).

Questo Tribunale ritiene pertanto che il ricorrente ha contribuito

colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare

DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che

basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous

l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol

éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au

fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte

intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir

que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il

accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4;

arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).

Di

conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con

l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17

dicembre 2009).

Anche l'entità della

sanzione (45 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della

colpa, tenuto conto dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto

immediato (cfr STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid. 4.3:

“En lieu et place d'une faute grave, le tribunal cantonal a retenu une faute

moyenne (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il a pris en considération le fait que l'assuré

n'avait pas été licencié immédiatement et que le juge pénal n'avait pas retenu

à son encontre une violation grave des règles de la circulation routière”), degli

avvertimenti (cfr. STCA 38.2015.38 del 10 settembre 2015 ; DLA 2016 Nr. 3

pag. 58 seg. ; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_22/2015 del 3

marzo 2016), del ruolo dirigenziale, del salario elevato e del fatto che il

contratto di lavoro si sarebbe comunque concluso il 30 giugno 2014.

In

tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in

discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag.

58.

seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del

24.

settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con

sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione del 7 ottobre 2014 deve, quindi, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti