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Decisione

38.2014.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 gennaio 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5. Di

conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6. In linea di

massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non versa più

il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di

subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile

attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue

pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in

particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali

per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato adempie

l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della

rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in

quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non

ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo

momento, è definitivamente sicura che non esiste più certezza di incassare i

crediti salariali.

Dalla giurisprudenza sviluppata finora

Considerandi

risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro

costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il danno."

2.4

Nell'evenienza concreta dagli

atti dell'incarto emerge che, ancora prima della fine del rapporto di lavoro

(il 31 gennaio 2014), RI 1 ha fatto sottoscrivere all'amministrazione della

ditta __________ un riconoscimento di debito di fr. 18'975.40 (cfr. doc. C).

Già il 13 febbraio 2014 l'assicurato ha poi fatto spiccare un precetto esecutivo al quale l'amministratore della ditta

ha formulato un'opposizione il 21 febbraio 2014 (cfr. doc. D).

Nelle settimane

successive, secondo la dichiarazione - non contestata dall'amministrazione - di

__________, già contabile della __________, il ricorrente ha settimanalmente

chiesto informazioni sulla liquidità della ditta ricevendo l'indicazione che

quest'ultima stava attendendo il pagamento delle fatture da parte di alcuni

clienti e che con i soldi incassati avrebbe poi fatto fronte ai suoi impegni (ciò

che è peraltro avvenuto per gli altri dipendenti, cfr. doc. E).

Il 10 giugno 2014 la

società è poi fallita.

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA ritiene che, a torto, la Cassa nel caso concreto ha ritenuto

che l'assicurato abbia commesso una negligenza grave. Visti i passi da lui subito

intrapresi per rivendicare le proprie pretese salariali (riconoscimento di

debito e precetto esecutivo), la costante richiesta di informazioni che hanno

confermato la reale possibilità di pagamento dei salari arretrati e il breve

tempo trascorso tra l'opposizione al precetto esecutivo (21 febbraio 2014) e il

fallimento della ditta (10 giugno 2014) all'assicurato può essere imputata al

massimo una lieve negligenza per non avere avviato immediatamente una procedura

giudiziaria (cfr. DLA 2007 pag. 51-52 riprodotta al consid. 2.2 e STCA 38.2013.56

del 3 dicembre 2013).

In

conclusione questo Tribunale ritiene, dunque, che il ricorrente non abbia

violato gravemente l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1

LADI.

Di conseguenza la

decisione su opposizione del 30 settembre 2014 deve essere annullata.

2.5

L'assicurato, vincente in

causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’500.-- a

titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V

278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e

la decisione su opposizione del 30 settembre 2014 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa affinché esamini gli altri presupposti del

diritto all’indennità per insolvenza.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà all'assicurato

fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti