38.2014.62
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26 gennaio 2015Italiano22 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.62
DC/sc
Lugano
26 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 settembre 2014 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 30 settembre 2014 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 29 luglio 2013 (cfr. doc. 4) con il quale aveva negato ad RI
1 il diritto alle indennità per insolvenza ex art. 51 segg. LADI, in ragione
del mancato rispetto dell’obbligo generale di diminuire il danno (cfr. doc. B).
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’erogazione delle indennità
per insolvenza richieste (cfr. doc. I).
Il patrocinatore del
ricorrente ritiene che all’assicurato non si possa rimproverare di non aver
fatto il possibile per recuperare il suo credito salariale.
In particolare egli sostiene
che il ricorrente non si sarebbe mai disinteressato della sua situazione,
soprattutto per quanto riguarda il periodo susseguente alla fine del rapporto
di lavoro. Infine egli, ancora prima del termine del suo rapporto di lavoro, ha
fatto sottoscrivere un riconoscimento di debito da parte del datore di lavoro.
Inoltre 13 giorni dopo la
fine del rapporto di lavoro ha fatto spiccare un precetto esecutivo.
L'assicurato è poi passato
regolarmente in ditta a rivendicare verbalmente le proprie pretese salariali.
Al riguardo il
patrocinatore dell'assicurato ha rilevato:
" (…)
La situazione venutasi a creare in quel periodo è opportunamente
descritta dalla signora __________, che allora svolgeva la funzione di
contabile della ditta, nell'allegato scritto rivolto al qui ricorrente, con
riserva di ulteriori precisazioni in sede di testimonianza dinnanzi a questo
lodevole Tribunale:
" Il
signor __________, amministratore unico della __________, in relazione ai suoi
arretrati, prometteva che una volta incassati gli introiti dei clienti
ritardatari avrebbe onorato le pendenze nei suoi confronti.
Confermo inoltre che, in seguito
alle tante promesse dell'amministratore unico, lei mi contattava settimanalmente
per essere messo a conoscenza della situazione di liquidità di __________ che
per quel periodo aveva ritardi d'incasso da parte dei clienti che di riflesso
non permetteva il pagamento regolare del suo salario.
Nello specifico ricordo che attendeva
il pagamento da parte delle __________, __________ e __________ che gli avrebbe
permesso di far fronte ai suoi impegni.
Le posso confermare che i
dipendenti ancora in forza che vantavano anche loro degli arretrati di stipendi
correnti sono andati in priorità di pagamento e hanno ricevuto i salari fino al
mese di maggio 2014 a suo discapito."
(cfr. lett. 31.10.2014 __________ a
signor RI 1, doc. E).
(...)
In data 10 giugno 2014 il Pretore di __________ ha decretato il
fallimento della __________.
La circostanza è giunta come un fulmine a ciel sereno per il qui
ricorrente che, malgrado a conoscenza dei sopra descritti problemi di
liquidità, era convinto che la società avrebbe potuto far fronte ai suoi
impegni, non da ultimo quelli salariali sia nei confronti dei dipendenti ancora
in organico che nei suoi. (…)" (Doc. I, pag. 3-4)
Secondo il rappresentante
dell'assicurato quest'ultimo non ha commesso una grave negligenza alla luce
delle circostanze così riassunte:
" (…)
a) Prima della
fine del rapporto di lavoro, segnatamente in data 27.01.2014 il lavoratore ha
avuto cura di farsi rilasciare un riconoscimento di debito dal datore di lavoro
(doc. C), affinché l'ammontare del credito salariale non potesse essere messo
in discussione.
b) Dopo soli 13
giorni dalla fine del rapporto di lavoro il lavoratore ha inoltrato una domanda
di esecuzione nei confronti di __________, dimostrando così al datore di lavoro
in modo chiaro la serietà della sua rivendicazione. A questo proposito si
aggiunga che il signor RI 1 non era all'epoca assistito né dal sindacato né da
un legale e quindi, un simile passo costituiva per lui la misura necessaria per
procedere all'incasso forzato. Non conosceva personalmente per contro le azioni
previste dalla legge per ottenere il rigetto dell'opposizione interposta dal
debitore.
c) Nel periodo
successivo egli si è recato regolarmente, con frequenza settimanale (va
considerato che ha iniziato a lavorare in un nuovo posto già a far tempo dal
mese di febbraio 2014 e quindi era impegnato durante la giornata lavorativa)
presso l'ex datore di lavoro, segnatamente dall'amministratore unico signor __________,
rivendicando verbalmente le sue pretese salariali.
Il signor __________ rispondeva con
delle promesse, adducendo la mancanza di liquidità causata dal ritardo di
pagamento di diversi importanti clienti.
d) Il signor RI
1, ricevendo tali promesse, contattava anche regolarmente la contabile della
ditta signora __________ per verificare se le motivazioni del datore di lavoro
avevano un fondamento o fossero semplici pretesti, ricevendo puntuali conferme
nel senso che effettivamente la ditta stava attendendo l'incasso di ingenti
somme da clienti ritardatari (cfr. dichiarazione doc. E).
Questa circostanza alimentava la
convinzione e la fiducia del qui ricorrente che in buona fede credeva
nell'effettiva possibilità d'incasso dei salari arretrati.
e) I pagamenti
sono di fatto arrivati ed il datore di lavoro ha preferito saldare i salari dei
dipendenti in organico a discapito di RI 1 (cfr. dichiarazione doc. E):
f) Il
fallimento è intervenuto in data 10 giugno 2014 e quindi 3 mesi e 15 giorni la
ricezione del precetto esecutivo con l'opposizione del datore di lavoro.
(…)" (Doc. I, pag. 5-6)
In particolare il
rappresentante dell'assicurato sottolinea che il fallimento è intervenuto dopo
soli 3 mesi e 15 giorni dalla ricezione del precetto esecutivo, senza che
l'assicurato potesse avere alcun sospetto circa la gravità della situazione
finanziaria della ditta.
Quali mezzi di prova il
patrocinatore di RI 1 ha indicato:
" (…)
Richiamo incarto CO 1; incarto UEF (fallimento __________); testi
e meglio signora __________ ex contabile della ditta; signori __________ (ora
presso __________), __________ (ora presso __________) e __________ (ora presso
__________), ex colleghi di lavoro; interrogatorio del ricorrente e del signor __________,
amministratore unico della fallita. (…)" (doc. I, pag. 6)
1.3. Nella sua risposta di causa
del 14 novembre 2014 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
a) in data 01
marzo 2012 il ricorrente ha iniziato la propria attività lavorativa presso la Spettabile
__________ in qualità di venditore;
b) l'attività si è protratta fino al 31 gennaio 2014;
c) il Sig. RI 1
non è stato retribuito per il periodo di lavoro svolto dal 01 ottobre 2013 al
31 gennaio 2014, oltre che alle vacanze 2014. Inoltre vi sono degli scoperti
parziali per i salari dal mese di giugno 2012;
d) in data 13
febbraio 2014 l'assicurato spicca un precetto esecutivo a cui il debitore fa
opposizione il 21 febbraio 2014;
e) il ricorrente
comunica alla Cassa che, dopo l'opposizione al precetto e fino al fallimento
avvenuto il 10 giugno 2014, regolarmente due volte alla settimana rivendicava
oralmente al suo ex datore di lavoro le spettanze arretrate. Le promesse di
pagamenti di acconti fatte dal Signor __________, amministratore unico della
ditta __________, non sono mai state mantenute;
f) il datore di
lavoro, oltre alle differenze salariali non versate già a partire da giugno
2012, da ottobre 2013 non ha più versato lo stipendio, opponendosi al precetto
esecutivo e non ha mai mantenuto le promesse di pagamenti di acconti
settimanali, come sostenuto dal ricorrente. Ciò considerato perciò l'assicurato
avrebbe dovuto intuire che rischiava seriamente di non più ricevere le sue
spettanze arretrate, poiché non era mai stato versato neppure un acconto a
sancire la buona fede della ditta. (…)" (Doc. III)
1.4. Con scritto del 17 settembre 2014 l'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha riproposto i mezzi di prova indicati nel
ricorso.
2.1. L’oggetto del contendere è
circoscritto alla questione di sapere se la Cassa fosse legittimata a negare ad RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza previste all’art. 51 e segg.
LADI.
Più
precisamente andrà valutato se rettamente o meno la Cassa ha considerato insufficienti e intempestivi gli sforzi intrapresi dall’assicurato per
recuperare il suo credito salariale nei confronti dell’ex datore di lavoro.
2.2. L’art. 55 cpv. 1 LADI prevede
che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l’obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all’art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro, quando il datore di lavoro non versa – o non versa
interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.
L’obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo
scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo
caso. Non si esige necessariamente che l’assicurato avvii senza indugio
un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un’azione contro
quest’ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo inequivocabile e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all’indennità per
insolvenza, l’assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l’incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia i grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2005, pubblicata in DLA 2007 p. 49 seg., l’Alta Corte ha
stabilito che l’obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all’art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l’assicurato ha violato l’obbligo di
diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l’assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l’assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura d’esecuzione o
intentando un’azione legale contro di lui.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha stabilito che l'assicurato non aveva in ogni caso commesso una colpa
grave ed ha rilevato:
" 3.2 Wie
die Vorinstanz richtig festgehalten hat, ist für eine Leistungsverweigerung
wegen Verletzung der Schadenminderungspflicht ein schweres Verschulden
vorausgesetzt, wobei im Einzelfall aufgrund der Umstände zu entscheiden ist, ob
der Arbeitnehmer genügend und rechtzeitig reagiert hat (Urteil F. vom 6. Februar
2006, Erw. 3.1, C 270/05). Es kann dabei nicht verlangt werden, dass er sich
juristisch fehlerlos verhält (Urteil F. vom 21. Dezember 2005, Erw. 3.2, C
63/05). Geht die Beschwerde führende Arbeitslosenkasse bereits von einer
Verletzung der Schadenminderungspflicht aus, wenn ein Versicherter nach Ablauf
einer dreissigtägigen Zahlungsfrist nicht mittels Betreibung oder Klage gegen
seinen ehemaligen Arbeitgeber vorgeht, verkennt sie die Realitäten im
Arbeitsleben und geht über das hinaus, was in der Rechtsprechung in der Regel
verlangt wird. So erfüllte ein Versicherter die Schadenminderungspflicht, als
er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er
unzuständigenorts eine Lohnklage einreichte und nach dem
Unzuständigkeitsentscheid nach weiteren ca. 50 Tagen beim zuständigen Gericht
klagte (Urteil F. vom 21. Dezember 2005, C 63/05). Im Urteil G. vom 19. Oktober 2006 (C 163/06) hat ein Versicherter nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses während rund 4 1/2 Monaten nichts Aktenkundiges
unternommen, hingegen glaubhaft gemacht, dass er verschiedentlich telefonisch
intervenierte. Im konkreten Einzelfall hat das Eidgenössische
Versicherungsgericht die Schadenminderungspflicht als nicht verletzt erachtet.
Würde jede Forderung, die nicht innert dreissig Tagen beglichen wird,
eingeklagt, stünde das Justizsystem am Anschlag. Solches entspräche nicht einem
Vorgehen, das jedem vernünftigen Menschen als selbstverständlich erscheint, was
aber erforderlich ist, um bei Nichtbefolgen einer entsprechenden
Verhaltensregel von einem groben Verschulden auszugehen.
3.3 Schliesslich wendet die Beschwerdeführerin ein, man habe dem
Versicherten auf seine telefonische Anfrage am 30. September 2005 dringend
empfohlen, seine Forderung mittels Betreibung geltend zu machen. Anstatt dies
zu befolgen, habe er angegeben, vorerst die genauen Beträge der offenen Benzin-
und Telefonrechnungen sowie die Lohnbeträge zusammenstellen zu müssen. Das
schwere Verschulden des Beschwerdegegners sei anzunehmen, weil er der klaren Anweisung
der Arbeitslosenkasse keine Folge geleistet habe.
Diesbezüglich ist mit dem kantonalen Gericht
indessen festzuhalten, dass eine Anfangs Oktober 2005 eingeleitete Betreibung
auf den entstandenen Schaden keinen Einfluss mehr haben konnte, nachdem bereits
mit Entscheid vom 18. Oktober 2005 über die Gesellschaft der Konkurs
eröffnet wurde. Ob nach der telefonischen Erkundigung und Beratung am 30.
September 2005 noch weitere Schritte hätten unternommen werden müssen, ist
damit für die Frage der Verletzung der Schadenminderungspflicht irrelevant.
Zusammenfassend steht fest, dass, soweit eine
Verletzung der Schadenminderungspflicht überhaupt anzunehmen wäre, eine solche
nach den gesamten Umständen jedenfalls nicht derart schwer wiegt, dass sie mit
einer Leistungsverweigerung zu sanktionieren ist."
(DLA 2007 pag. 51-52)
In
un’altra sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2012 p. 46
seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni
motivato da una violazione dell’obbligo di ridurre il danno secondo l’art. 55
cpv. 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all’assicurato una colpa
intenzionale o una grave negligenza. L’assicurato che fa valere soltanto
oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi
commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il
danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro
non cambia la situazione.
In una sentenza
8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di fare valere le sue pretese salariali.
In una
sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la
necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere
in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una
pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno, rilevando:
" 5.
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des
faits ainsi qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir
que sur la base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la
conclusion d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle
l'employeur s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure
écrite du 11 janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la
transaction dans les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois
de juin 2011 et le mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer
qu'il n'avait pas rempli son obligation de réduire le dommage.
6.
En l'espèce, les rapports de travail ont
initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques. L'assuré
a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au 31
janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par
laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires
afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13
ème salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a
mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que
fixés dans la convention du 7 février 2011.
Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin
2011 et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif.
L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au
regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de
réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette
période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces
interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire
le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre
2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la
juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de
démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de
l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à
l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Mal fondé, le recours doit être rejeté."
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014
ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha
violato l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di
fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una
sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Infine, in
una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226
seg., il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto
all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve
portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il
datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura
d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti
comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto
dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una
situazione di inattività di lunga durata.
2.3. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che
deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire
le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto
2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° p. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1
ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
" Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro
1. Secondo
l’art. 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di
averlo surrogato nella procedura.
Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
2. Secondo la
giurisprudenza federale, l’insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all’IDI.
In merito alla questione di sapere a
quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i
crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per
giustificare ancora un diritto all’IDI se viene avviata una procedura di
esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un
termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all’IDI potrebbe
rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall’articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l’unico limite temporale del diritto all’indennità per
insolvenza.
3. Per contro,
il versamento dell’IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall’obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell’articolo 55 capoverso 1 LADI.
4. Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
Fatti
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5. Di
conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6. In linea di
massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non versa più
il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di
subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile
attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue
pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in
particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali
per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.
Dopo lo scioglimento del rapporto di
lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato adempie
l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della
rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in
quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non
ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo
momento, è definitivamente sicura che non esiste più certezza di incassare i
crediti salariali.
Dalla giurisprudenza sviluppata finora
Considerandi
risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro
costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il danno."
2.4
Nell'evenienza concreta dagli
atti dell'incarto emerge che, ancora prima della fine del rapporto di lavoro
(il 31 gennaio 2014), RI 1 ha fatto sottoscrivere all'amministrazione della
ditta __________ un riconoscimento di debito di fr. 18'975.40 (cfr. doc. C).
Già il 13 febbraio 2014 l'assicurato ha poi fatto spiccare un precetto esecutivo al quale l'amministratore della ditta
ha formulato un'opposizione il 21 febbraio 2014 (cfr. doc. D).
Nelle settimane
successive, secondo la dichiarazione - non contestata dall'amministrazione - di
__________, già contabile della __________, il ricorrente ha settimanalmente
chiesto informazioni sulla liquidità della ditta ricevendo l'indicazione che
quest'ultima stava attendendo il pagamento delle fatture da parte di alcuni
clienti e che con i soldi incassati avrebbe poi fatto fronte ai suoi impegni (ciò
che è peraltro avvenuto per gli altri dipendenti, cfr. doc. E).
Il 10 giugno 2014 la
società è poi fallita.
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA ritiene che, a torto, la Cassa nel caso concreto ha ritenuto
che l'assicurato abbia commesso una negligenza grave. Visti i passi da lui subito
intrapresi per rivendicare le proprie pretese salariali (riconoscimento di
debito e precetto esecutivo), la costante richiesta di informazioni che hanno
confermato la reale possibilità di pagamento dei salari arretrati e il breve
tempo trascorso tra l'opposizione al precetto esecutivo (21 febbraio 2014) e il
fallimento della ditta (10 giugno 2014) all'assicurato può essere imputata al
massimo una lieve negligenza per non avere avviato immediatamente una procedura
giudiziaria (cfr. DLA 2007 pag. 51-52 riprodotta al consid. 2.2 e STCA 38.2013.56
del 3 dicembre 2013).
In
conclusione questo Tribunale ritiene, dunque, che il ricorrente non abbia
violato gravemente l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1
LADI.
Di conseguenza la
decisione su opposizione del 30 settembre 2014 deve essere annullata.
2.5
L'assicurato, vincente in
causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’500.-- a
titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V
278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e
la decisione su opposizione del 30 settembre 2014 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa affinché esamini gli altri presupposti del
diritto all’indennità per insolvenza.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà all'assicurato
fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti