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Decisione

38.2014.65

Nello scritto a TCA non indicato controparte o dec.su opp.,nemmeno dopo rich.di complem.Dopo STCA di rinvio SdL emesso nel 11/10 nuova dec.di inid.al colloc.da 3/09.Ass.con osserv.chiede ID da'09.TCA

3 dicembre 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I termini stabiliti dalla

legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno

precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15

luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Se il termine di opposizione

è spirato, l’amministrazione non entra nel merito di un’opposizione tardiva,

per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr., per quanto riguarda

i ricorsi tardivi, DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

Ai sensi dell'art. 41

LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che

l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione

dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima dell'entrata in

vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un

termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce

un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,

Considerandi

sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del

18.

gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106

consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,

pag. 125).

Per "impedimento non

colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza

maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un

errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate

oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere

rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a;

STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser,

ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

Deve

ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero

costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente

nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei

requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2

luglio 2003).

In proposito cfr. STCA

38.2013.64

del 4 dicembre 2013.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro affinché

esamini l'opposizione dell'assicurato.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti