38.2014.65
Nello scritto a TCA non indicato controparte o dec.su opp.,nemmeno dopo rich.di complem.Dopo STCA di rinvio SdL emesso nel 11/10 nuova dec.di inid.al colloc.da 3/09.Ass.con osserv.chiede ID da'09.TCA
3 dicembre 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.65
rs/DC/sc
Lugano
3 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 9 novembre 2010 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, l’11 novembre 2014, ha inviato al TCA uno scritto denominato “Ricorso: mancato versamento, indennità di
disoccupazione” del seguente tenore:
" Presento
ricorso, tengo a precisare:
in precedenza, ho già esposto,
denuncia/querela penale per il mancato versamento delle indennità di
disoccupazione. Il Ministero pubblico decide: decreto di non luogo a procedere,
PG __________, 30.01.2012.
Il 20 ottobre 2014 ho inviato i miei
documenti giudiziari per conoscenza, l’ispettore del lavoro a Bellinzona.
Il 25 ottobre 2014 ho inviato lettera
presentando le mie motivazioni. Il 29 ottobre 2014 ricevo nuovamente decreto di
non luogo a procedere deciso, Ministero pubblico.
Personalmente richiedo unicamente il
versamento delle indennità di disoccupazione bloccate, con interessi attivi
maturati dal 2009 fino ad oggi 2014. Nel caso in cui fosse necessario allegare
documenti in merito, rimango a completa disposizione.
(…)” (Doc. I)
1.2. Il 12 novembre 2014 il
Presidente di questa Corte, preso atto che lo scritto dell’11 novembre 2014 è
intitolato “Ricorso: mancato versamento, indennità di disoccupazione”, come
pure che non indica la controparte e rilevato quindi che l’impugnativa non
ossequia i requisiti di cui all’art. 3 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), ha assegnato a RI 1
un termine di 15 giorni per completare il proprio ricorso, specificando tra
l’altro che all’atto di ricorso va allegata la decisione contro la quale si
intende ricorrere.
RI 1 è, peraltro, stato
resto attento del fatto che trascorso infruttuoso il termine assegnato, il
ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. II).
1.3. RI 1, il 17 novembre 2014, ha trasmesso al TCA il seguente scritto:
" RICORSO
Tribunale cantonale delle assicurazioni / in materia di
assicurazione contro la disoccupazione
Descrizione:
Il 19 luglio 2006, ricevo lettera Comune di __________, per
il quale, attraverso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, di
Bellinzona, mi invita presentarmi, presso l'Associazione __________
, per un colloquio di lavoro, (allego documento).
Di seguito, sottopongo per verifica, il medesimo contratto
lavorativo, a un rappresentante legale. Avvocato __________, (allego
lettere). Tengo a precisare: l'incontro tra le parti in, non è mai avvenuto. Quali
siano le ragioni, sono sconosciute.
Di seguito, al termine del rapporto di lavoro con la medesima
associazione, mi presento reco presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________
per iscrivermi, per la ricerca di un nuovo
impiego.
Non ho presentato le ricerche di lavoro per 15 giorni,
di seguito il collocatore Signor ____________________, decide di penalizzarmi
per le mancate ricerche e segnala all'ispettorato del lavoro Signor __________.
Il medesimo ispettore, decide di sospendere il versamento delle indennità di
disoccupazione. Ritiene e sostiene, non idoneo al collocamento. Di seguito,
presento e inoltro ricorso; al Tribunale cantonale delle assicurazioni in
materia di disoccupazione.
Tribunale cantonale delle assicurazioni, decisione, 12 luglio
2010. (allego)
Il 2 marzo 2009, segnalo la mia vicenda lavorativa,
Dipartimento federale dell'economia DFE.
Segreteria di Stato dell'economia SECO a Berna, (allego
documenti).
Il 5 giugno 2008, ricevo lettera Divisione della
giustizia Bellinzona, Avvocato __________.(allego documento).
Il 10 ottobre 2008, ricevo documento scritto, __________
cantonali Signor __________. L'8 giugno 2009, mi sono recato, presso lo Studio Medico Dott. __________,
descrivendo e mostrando la mia documentazione personale, (allego documento).
Il 1 aprile 2009, ricevo documento scritto, Repubblica e
Cantone Ticino, Il Consiglio di Stato. (allego documento).
Motivazioni:
L'attività lavorativa per il quale mi sono occupato: autista responsabile
trasporto di detenuti per il __________.
Attività illegale, senza una formazione specifica
nel merito, senza inoltre la licenza di condurre in regola, necessaria e
indispensabile per tale trasporto. Necessita la categoria D1 professionale.
Una retribuzione inaccettabile, ridicola e vergognosa. Al termine
dell'attività lavorativa descritta, mi sono state create, innumerevoli problemi,
di ogni genere. Tengo a precisare: L'Ufficio regionale di collocamento
URC di __________, come pure il Consiglio di Stato,
Dipartimento federale SECO, conoscono perfettamente tale vicenda,
(allego documenti).
Conclusioni:
Pertanto richiedo, il versamento delle indennità di
disoccupazione e gli interessi attivi maturati: dal 2009 fino ad oggi
2014. Ho rilasciato una breve intervista personale, Radiotelevisione
svizzera di lingua italiana, inerente, all'attività per il quale mi sono
occupato. Il Quotidiano del 26 aprile 2008. __________. (allego
documento)." (Doc. III)
A tale atto RI 1 ha
allegato copiosa documentazione, fra cui una sentenza 38.2009.106 emessa da
questa Corte il 12 luglio 2010 che ha accolto ai sensi dei considerandi il
ricorso interposto dal medesimo contro una decisione su opposizione del 16
dicembre 2009 con cui la Sezione del lavoro aveva stabilito la sua inidoneità
al collocamento dal 17 marzo 2009. La decisione su opposizione è stata
annullata e gli atti sono stati rinviati alla Sezione del lavoro per procedere
a ulteriori accertamenti al fine di stabilire, da una parte, tramite una nuova
perizia psichiatrica, da svolgere alla presenza dell’assicurato, se lo stesso
potesse o meno essere considerato idoneo al collocamento dal profilo oggettivo.
Dall’altra, la sua idoneità al collocamento dal lato soggettivo, acclarando se
il medesimo fosse disponibile a cercare e ad accettare un’occupazione oppure no
(cfr. doc. B2).
1.4. Da un accertamento esperito
dal TCA è emerso che a seguito della sentenza 38.2009.106 del 12 luglio 2010 la
Sezione del lavoro, dopo aver ordinato una perizia a cura della dr. med. __________,
con decisione 9 novembre 2010 ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento
sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo dal 17 marzo 2009 sino al 21
ottobre 2009 - fine del termine quadro (cfr. doc. IV; IV1).
Inoltre, rispondendo a una
richiesta di questo Tribunale (cfr. doc. V), il 19 novembre 2014 la Sezione del
lavoro ha indicato:
" (…)
- la decisione
9 novembre 2011 è stata intimata via raccomandata (cfr. pag. 3 allegato inviato
ieri),
- si tratta dell'ultima decisione emessa dall'UG,
- contro la
decisione in questione al nostro ufficio non è stata inoltrata nessuna
opposizione,
- il signor RI 1 non è attualmente iscritto in
disoccupazione."
(Doc. VI)
1.5. Il 20 novembre 2014 al TCA è
pervenuta da parte dell’assicurato copia di una lettera in cui l’Associazione __________
ha comunicato a RI 1 che il contratto di lavoro a tempo determinato con
scadenza al 31 ottobre 2008 non sarebbe stato rinnovato (cfr. doc. VII; VII1).
1.6. Questa Corte, il 20 novembre 2014, ha inviato a RI 1 il seguente scritto:
" con
riferimento al suo ricorso dell’11 novembre 2014, le segnaliamo che siccome la
sua impugnativa non indicava, in particolare, il nominativo della controparte,
né la decisione su opposizione contro cui intendeva ricorrere, il Presidente
del TCA le ha assegnato un termine di 15 giorni per provvedere alla sua
completazione.
Il suo successivo scritto del 17 novembre 2014 non contiene ancora
tali indicazioni.
Da un accertamento effettuato dal TCA è inoltre emerso che la
Sezione del lavoro, a seguito della sentenza di rinvio 38.2009.106 emanata da
questo Tribunale il 12 luglio 2010, ha emesso, il 9 novembre 2010, una
decisione di inidoneità al collocamento a far tempo dal 17 marzo 2009 (cfr.
doc. IV1), contro la quale non risulta essere stata interposta opposizione.
Al riguardo le trasmettiamo i doc. IV+1, V e VI
con un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte."
(Doc. VIII)
Il 21 novembre 2014 RI 1,
trasmettendo ulteriori documenti (cfr. doc. C1-18), ha risposto:
" (…)
Confermo, quanto descritto in precedenza, ossia: non ho presentato
le ricerche di lavoro per un mese. Tribunale cantonale delle assicurazioni
decisione, 12 luglio 2010. L'ufficio
regionale di
collocamento di __________, il consulente URC, __________, decide
di penalizzarmi, 15 giorni e segnalare, ispettorato del lavoro, ufficio giuridico
di Bellinzona per una valutazione nel merito.
Il mese successivo durante il colloquio, ho consegnato le miei
ricerche, al medesimo consulente URC, Signor __________. Ho richiesto,
di voler discuterne, con il Capo sezione, Signor __________, URC __________. La
mia volontà, di cambiare il collocatore in quanto, si manifestano malumori ed
incomprensioni. Non ho ricevuto nessun riscontro in merito. Di seguito,
mi reco presso lo Studio medico Dott. __________. Descrivendo la mia situazione
personale
lavorativa e finanziaria, di assoluta precarietà. Mostrando
la mia documentazione. L'ispettore __________, mi impone ed obbliga
presentarmi, Studio medico Dott.ssa __________, per una visita specialistica.
Inizialmente ho rifiutato, non ritenendo necessario, in
quanto già discusso ampiamente , con il mio medico di fiducia. Mi suggerisce in
ogni modo e mi consiglia, di presentarmi ugualmente.
Sarei stato penalizzando, per il mancato incontro.
La sezione del lavoro di Bellinzona, come pure URC di __________ e
l'ispettore __________, sapevano perfettamente, l'attività svolta, Associazione
__________. Ho segnalato le problematiche,
al collocatore Signor __________, in particolare; licenza di
condurre non in regola. Di seguito, il Signor __________, mi impone ed
obbliga frequentare, il corso di scuola guida D1 professionale.
Privo di licenza di condurre in regola, (allego documento).
Non condivido assolutamente, le descrizioni presentate e
motivate: Avv. __________, tantomeno Avv. __________ servizio giuridico.
Ho richiesto, di poter organizzare un incontro personale, con il capo sede,
Signor __________ (allego documento). Ho
richiesto al Signor __________, il documento dettagliato, dei
diversi consulenti (allego documento).
Non mai riscontrato discussioni, con altri consulenti URC. Ho
sempre presentato puntualmente, le mie ricerche di lavoro. L'esperienza
vissuta, Associazione __________, mi ha creato innumerevoli problematiche,
di ogni genere. In particolar modo, il mancato incontro, Avvocato
__________. Ho sottoposto per verifica, il contratto di lavoro.
Ho ricevuto, le motivazioni scritte, Consigliere di Stato On. __________,
23.07.2007/23.01.2008.
Pertanto, richiedo che vengano versate le indennità di disoccupazione,
con interessi attivi maturati fino ad oggi. Esigo, delle motivazioni
e osservazioni valide, dalla sezione del lavoro, inerente all'attività di
cui mi sono occupato (Associazione __________). Dai diversi documenti, in mio
possesso, nessuno fa riferimento al contratto di lavoro stipulato e in
particolare, l'attività di autista responsabile trasporto detenuti.
Richiedo di annullare le diverse decisioni emesse,
URC di __________, sezione del lavoro e dell'ufficio giuridico, di Bellinzona.
Non condivido assolutamente le motivazioni, già confermate.
Tengo a precisare, l'Ufficio federale, Segreteria di Stato,
ha esposto ampiamente le proprie motivazioni nel merito. Non ha assolutamente
confermato e descritto, di non essere non idoneo al collocamento.
Considerando un'autorità superiore di vigilanza. Consigliera federale __________,
(allego documento). Per quale motivo la sezione del lavoro, URC di __________,
Ufficio giuridico di Bellinzona, non descrivono assolutamente che tipo
di attività svolta e quali mansioni.
Oltretutto, sono stato obbligato ad accettare,
questo tipo di lavoro. Se mi fossi rifiutato, sarei stato penalizzato
in ogni modo. In quanto, la legge federale in materia lavorativa,
prevede di accettare, qualsiasi attività. Sono state emesse ed esposte
diverse denunce/querele/penali e segnale al Ministero Pubblico
(allego documenti)." (Doc. IX)
1.7. Il 28 novembre 2014 RI 1 ha
trasmesso al TCA ulteriori documenti (cfr. doc. X; D1-7).
2.1. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA) le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate
entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione
si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della
previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA
stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52
cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono
accordate ripetibili.
2.2. Per quel che concerne
l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI stabilisce che le
disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre
che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art. 100 cpv. 1 LADI
prevede che:
" Vanno
emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4,
61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per
il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura
semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la
domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo
parzialmente."
Le questioni relative alla
sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 LADI) o
alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a LADI) non sono soggette
alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA in quanto esse
costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o
lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO sulla LPGA del
dicembre 2002, pag. 31).
L'art. 100 cpv. 2 LADI
precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni
possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un altro
servizio".
Quest'ultima disposizione
è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i Cantoni possono
conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro
decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI"
(cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente in materia
di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv. 2).
Secondo l'art. 85b cpv. 1
LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali a cui affidano
compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro".
2.3. Nella presente fattispecie,
come visto nei fatti, RI 1, l’11 novembre 2014, ha inoltrato al TCA uno scritto denominato “Ricorso: mancato versamento, indennità di
disoccupazione” (cfr. doc. I; consid. 1.1.).
Egli, tuttavia, né in tale
occasione, né a seguito della richiesta di completamento del ricorso da parte
del TCA (cfr. doc. II; consid. 1.2.), ha allegato una decisione su opposizione
o perlomeno una decisione emessa nell’ambito dell’assicurazione contro la
disoccupazione, né ha indicato la controparte (cfr. doc. I; III).
L’assicurato ha comunque
evidenziato, sia nell’atto di “ricorso” che nello scritto del 17 novembre 2014,
di postulare il versamento delle indennità di disoccupazione dal 2009 (cfr.
doc. I; III).
Inoltre egli ha trasmesso
la sentenza 38.2009.106 emanata dal TCA il 12 luglio 2010 che ha accolto ai
sensi dei considerandi il ricorso contro la decisione su opposizione del 16
dicembre 2009 con cui la Sezione del lavoro l’aveva ritenuto inidoneo al
collocamento dal 17 marzo 2009, rinviando gli atti all’amministrazione per
esperire ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente in merito
all’idoneità al collocamento di RI 1 (cfr. doc. B2; consid. 1.3.).
Da un accertamento
effettuato dal TCA è, pure, emerso che la Sezione del lavoro, a seguito della
sentenza di rinvio 38.2009.106 emanata da questo Tribunale il 12 luglio 2010, ha emesso, il 9 novembre 2010, una decisione di inidoneità al collocamento a far tempo dal 17
marzo 2009 (cfr. doc. IV1; consid. 1.4.), contro la quale non risulta essere
stata interposta opposizione e che risulta essere stata l’ultima decisione emessa
nei confronti dell’assicurato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. VI; consid.
1.4.).
Sottoposta la decisione
del 9 novembre 2010, unitamente ad altra documentazione, a RI 1 (cfr. doc. VIII;
consid. 1.6.), quest’ultimo ha ripetuto di richiedere le indennità di
disoccupazione con interessi attivi, come pure l’annullamento dei provvedimenti
della Sezione del lavoro (cfr. doc. IX; consid. 1.6.).
In simili condizioni, tutto
ben considerato, questa Corte ritiene che l’assicurato con il “ricorso” dell’11
novembre 2014 abbia voluto contestare il diniego del diritto alle prestazione
LADI stabilito dalla Sezione del lavoro decretandone l’inidoneità al
collocamento dal 17 marzo 2009, ossia la decisione del 9 novembre 2010.
2.4. Correttamente la Sezione del
lavoro, sulla decisione del 9 novembre 2010, ha indicato che contro la stessa, l'assicurato poteva inoltrare un'opposizione per iscritto presso la stessa
amministrazione (cfr. doc. IV1).
Il presente ricorso è,
dunque, irricevibile.
Gli atti vanno trasmessi
alla Sezione del lavoro affinché esamini l'opposizione dell'assicurato (cfr. STCA 38.2011.16 del 10 febbraio 2011).
In una
sentenza K 155/01 dell'8 gennaio 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha ricordato che "l'obbligo
dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella
competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406;
Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la
giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di
diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente
(sentenza K 12/98 del 9 aprile 1998 consid. 2,)".
Per quel che
concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente,
esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, “ATSG –
Kommentar”, 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra, n. 16 ad art. 30) e dalle
disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e
cantonali (cfr. art. 6 LPAmm in vigore dal 1° marzo 2014 applicabile in virtù
del rinvio dell'art. 31 Lptca; art. 4 cpv. 1 vLpamm).
2.5. Questa Corte ritiene, in ogni
caso, utile evidenziare che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, l’opposizione contro
una decisione deve essere inoltrata entro 30 giorni presso il servizio che l’ha
notificata, come del resto è stato indicato sulla decisione del 9 novembre 2010
(cfr. doc. IV1).
Giusta l'art. 40 cpv. 1
LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1
LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a
lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a
un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato
(cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA
prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere
notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini stabiliti dalla
legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno
precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15
luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Se il termine di opposizione
è spirato, l’amministrazione non entra nel merito di un’opposizione tardiva,
per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr., per quanto riguarda
i ricorsi tardivi, DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
Ai sensi dell'art. 41
LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua
colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima dell'entrata in
vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un
termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce
un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione,
Considerandi
sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del
18.
gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106
consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b,
pag. 125).
Per "impedimento non
colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un
errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate
oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a;
STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
Deve
ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero
costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente
nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei
requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2
luglio 2003).
In proposito cfr. STCA
38.2013.64
del 4 dicembre 2013.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro affinché
esamini l'opposizione dell'assicurato.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti