38.2014.67
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25 febbraio 2015Italiano28 min
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Incarto
n.
38.2014.67
rs
Lugano
25 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 ottobre 2014 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 14 ottobre 2014 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 25 agosto 2014 (cfr.
doc. 114) con cui aveva sospeso RI 1 per nove giorni dal diritto alle indennità
di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche nei mesi di maggio, giugno
e luglio 2014 precedenti l’annuncio per il collocamento del 4 agosto 2014 (cfr.
doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 14 ottobre 2014 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione
inflittagli.
A motivazione della
propria pretesa ricorsuale l’insorgente, dopo aver precisato di essere un
ingegnere civile diplomato e di aver presentato le dimissioni dal proprio posto
di lavoro presso la __________ di __________ il 26 febbraio 2014 per il 30
aprile 2014, poi diventate effettive dal 4 luglio 2014 a causa della difficoltà del suo datore di lavoro di trovare un sostituto, ha indicato di aver
presentato all’URC 17 ricerche di impiego effettuate da febbraio fino al 31
luglio 2014 nell’ambito della costruzione edile o simile rispondendo a degli
annunci apparsi su vari quotidiani.
L’assicurato ha
evidenziato che l’art. 20 cpv. 1 OADI, se, da un lato, prevede che
annunciandosi al servizio competente l’assicurato deve fornire la prova degli
sforzi intrapresi per trovare lavoro, dall’altro, non specifica la quantità delle
ricerche da effettuare.
Egli ha osservato che
quindi non poteva sapere il numero di ricerche richiesto dall’URC, visto che né
la LADI, né l’OADI danno indicazioni al riguardo (cfr. doc. I).
Infine a mente del
ricorrente quanto sostenuto dall’URC di __________, ovvero che un ingegnere
civile senior debba presentare quattro ricerche qualitativamente valide al
mese, appare improponibile e molto lontano dalla realtà del mercato del lavoro
concernente la professione.
1.3. Nella sua risposta del 5
dicembre 2014 l'URC ha confermato la correttezza della propria decisione di sospensione
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di
disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di maggio, giugno
e luglio 2014 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di
ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio
competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese
(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo
l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26
cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo
di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha,
dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale
principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta
revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di
ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non
adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.
1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.
STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha
stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno
2010).
Per costante
giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve
attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05
del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di
cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige
anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge
stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono
discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei
validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato
deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a
partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare
una nuova occupazione (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1;
STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi
pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con
un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare
da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del
rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre
1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per stabilire se un
assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non
è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche
effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene
all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero
minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta
Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3
luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto
quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che
la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego
al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del
29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una
sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524.
Sulle modalità
con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda
innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al
servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr.
art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA
1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non
prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così
venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i
diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato,
alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di
ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco
dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987
nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere
indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto
per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P.,
pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato
potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di
rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato
potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca
segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in
caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato
deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva
conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20
marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30
cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale
federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per
quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e
della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono
conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”,
p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono
regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA
ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del
25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio
2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA
C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti si evince che l’assicurato (11 febbraio 1966; cfr.
doc. 12; 15), ingegnere civile Supsi (cfr. doc. 2, 7), ha lavorato presso lo __________
di __________ dal gennaio 2013 agli inizi di luglio 2014 (cfr. doc. 2; I).
L’insorgente ha, infatti, dato
le dimissioni dal suo posto di impiego a __________ il 26 febbraio 2014 con
effetto dal 30 aprile 2014 (cfr. doc. 8). Il contratto di lavoro si è poi
protratto fino agli inizi di luglio 2014 a causa della difficoltà del suo datore di lavoro di trovare un sostituto (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Il 4 agosto 2014 il
ricorrente si è iscritto in disoccupazione, rivendicando il diritto alle
prestazioni LADI con effetto da quella data (cfr. doc. 12).
Al momento dell’annuncio
per il collocamento l’URC ha rilevato che il ricorrente, per quanto concerne
gli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione, ha comprovato tre ricerche di
lavoro per il mese di maggio 2014, una ricerca per il mese di giugno 2014 e tre
ricerche per il mese di luglio 2014 (cfr. doc. 75).
Il consulente del
personale, il 14 agosto 2014, gli ha quindi inviato una “Richiesta di
giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 25 agosto 2014, il
fatto di avere intrapreso, dal profilo quantitativo, insufficienti sforzi al
fine di reperire una nuova occupazione nei mesi da maggio a luglio 2013,
allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il collocatore ha pure
precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso
sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv.
1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel
caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata
(cfr. doc. 72-73).
Il 20 agosto 2014 all’URC
è pervenuta la risposta dell’assicurato in cui quest’ultimo ha indicato, da un
lato, di aver svolto da febbraio a luglio 2014 17 ricerche di impiego quale
ingegnere civile, architetto, direttore lavori, tecnico di cantiere e
impresario costruttore. Dall’altro, che nel settore della costruzione il numero
di posti di lavoro offerti sul mercato del lavoro è ridotto a causa di svariati
motivi (presenza di frontalieri, diminuzione delle commesse di lavoro, ecc.).
Al riguardo egli ha precisato che di conseguenza i suoi sforzi erano mirati
unicamente al settore della costruzione dove vi erano effettivamente posti di
occupazione e in relazione ai quali aveva i requisiti richiesti negli annunci
presenti sui quotidiani ticinesi a cui ha fatto riferimento per compiere le
proprie ricerche (cfr. doc. 76).
Dal profilo
procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con
decisione formale del 25 agosto 2014, indicando di non poter prendere in
considerazione quanto esposto nella risposta alla “Richiesta di
giustificazione”, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di
disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. 114; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 14 ottobre 2014 (cfr. doc. A1;
consid. 1.1.).
2.7. In concreto l’URC ha
considerato insufficienti dal profilo quantitativo le ricerche intraprese
dall’assicurato nei mesi da maggio a luglio 2014 precedenti l’annuncio per il
collocamento del 4 agosto 2014 (cfr. doc. 72-73; 114).
In effetti dalle carte
processuali emerge che l’insorgente ha svolto tre ricerche nel mese di maggio
2014, e meglio l’11 maggio 2014 sia presso __________, quale ingegnere civile
senior (cfr. doc. 52; 54; A20) che rispondendo a un’offerta di lavoro quale
tecnico edile pubblicata nel Corriere del Ticino sotto cifra (cfr. doc. 52;
A23) e il 18 maggio 2014 presso __________ come direttore lavori (cfr. doc. 52;
A26; 57).
Nel mese di giugno 2014
egli ha intrapreso un solo sforzo, in data 25, candidandosi per un impiego
quale ingegnere civile di impresa apparso sotto cifra nel Giornale del Popolo
(cfr. doc. 52; A28).
Il ricorrente, nel mese di
luglio 2014, ha poi svolto tre ricerche di impiego l’8, il 14 e il 31,
rispondendo a degli annunci pubblicati sotto cifra nel Giornale del Popolo come
architetto, rispettivamente nel Corriere del Ticino in qualità di architetto
direzione lavori e nel quotidiano La Regione quale architetto impresario (cfr.
doc. 52; A29-A31).
Al riguardo è dapprima
utile ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI e l’OADI, come peraltro
evidenziato dall’insorgente (cfr. doc. I), non prevedono un numero minimo di
ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005
consid. 2.12.).
L'Alta
Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3
luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso
concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando
che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di
impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; DTF 139 V 524 consid. 2.1.4.; STF 8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA
C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005;
STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013
consid. 2.7.; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.11.; STCA
38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.
Ne discende che gli sforzi
intrapresi dall’assicurato nell’arco di tempo maggio-luglio 2014 volti al
reperimento di un’occupazione, ritenuto che, come visto sopra, nel mese di
maggio 2014 ha svolto tre ricerche di lavoro, nel mese di giugno 2014 ha compiuto una sola ricerca e nel mese di luglio 2014 ha effettuato tre ricerche di impiego, non si rivelano sufficienti quantitativamente.
Per quanto concerne la
circostanza che l’assicurato abbia compiuto alcune ricerche di lavoro anche nei
mesi di febbraio, marzo e aprile 2014 (cfr. doc. A6; A14) precedenti il periodo
in questione di tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione, giova
segnalare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato
deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo
periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un
mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono
stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi
successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C
255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale principio non
risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005 consid. 2.3.2).
Infine le difficoltà del
mercato del lavoro per quanto attiene al settore edile menzionate
dall’insorgente (cfr. doc. I) non consentono di attenuare l’obbligo degli
assicurati di ricercare un impiego. Al contrario richiedono sforzi maggiori al
fine di reperire una nuova occupazione, ritenuto che determinante non è la
prospettiva di successo delle ricerche di lavoro, bensì l’intensità con la
quale le stesse vengono compiute (cfr. STF C 16/07 del 22 febbraio 2007 consid.
3.1.; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3; DTF 124 V 234).
In simili condizioni occorre concludere che il ricorrente,
nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale violazione implica,
di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla
base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).
2.8. Il ricorrente ha fatto valere
di non aver potuto sapere il numero di ricerche da effettuare visto che né la
LADI, né l’OADI fanno riferimento a tale aspetto (cfr. doc. I).
Questo Tribunale deve,
perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un
determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nel periodo
precedente l’iscrizione in disoccupazione possa costituire, nel caso di specie,
un valido motivo per non sanzionare l’insorgente in relazione ai mesi da maggio
a luglio 2014.
L'art. 27
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito
ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei
confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere
Fatti
i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il
Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la
tariffa.
3 Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27
LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C
192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131
V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);
E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);
R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
In materia
di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art.
27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti
di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su
richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene
fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,
inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006
consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag.
194).
Per quanto attiene al
diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che
ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,
gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007
pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza
dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da
non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.
Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve
riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è
limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto
con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a
diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha
richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op.
cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Questo Tribunale, in una
sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata
in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di
lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo
l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve
essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un
impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo
obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per
chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A
quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il
dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere
ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei
per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04
del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato
ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la
presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che
avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
Considerandi
dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli
assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA ha, tuttavia, accolto
il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al
Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere
rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era
disposto a posticiparlo.
In caso affermativo,
l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la
tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C
157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre, in una sentenza C
138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare
un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con
l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr.
art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo
di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche
antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.
2.9
Nel caso di specie non è
ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27
LPGA da parte dell’URC.
In primo
luogo, non risulta che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel
periodo di disdetta per ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi
dei disoccupati.
In
secondo luogo, in ogni caso l'Alta Corte ha stabilito che il
dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di
comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una
precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da
parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere
sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e
pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006
consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C
50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005
consid. 5.2.1.).
Nella sentenza C 14/06 del
6.
settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima istanza ha deciso che
non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato
sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
In particolare è stato
stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza
che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in
disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il
primo colloquio di consulenza.
Inoltre nel giudizio
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato
sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non
avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel
periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere
cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato
reso attento a tale obbligo.
L’insorgente
non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente
lite, da un’eventuale non conoscenza del dovere di effettuare un
determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione
in disoccupazione.
2.10
Alla luce di tutto quanto
esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all’indennità di
disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti ricerche
di lavoro nei mesi di maggio, giugno e luglio 2014.
2.11
Per quanto concerne l’entità
della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato nove giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. A1;114).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione
ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
Tutto
ben considerato, la penalità di nove giorni di sospensione dal diritto
all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche nei tre mesi
precedenti l’annuncio per il collocamento, ossia nei mesi di maggio, giugno e
luglio 2014, in concreto, risulta quindi conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il
Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati
motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52
consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).
La decisione su
opposizione del 14 ottobre 2014 contestata deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti