38.2014.7
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12 febbraio 2014Italiano18 min
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Numero d'incarto:
38.2014.7
Data decisione, Autorità:
12.02.2014, TCA
Titolo:
Accolto ric.c/decis.incident.di sosp.proc.di opp.c/dec.di inid.al colloc.in attesa sent.defin.in ambito di finanz.corso. Indip.se dec.incid.procuri o no preg.irrep.,sosp.proc.può implicare ritard.giust.TCA entra nel merito.Postic.a tempi non definibili dell'evas.dell'opp.costituisce ritard.giustizia
DECISIONE INCIDENTALE
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
OPPOSIZIONE
RICORSO
RITARDATA GIUSTIZIA
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2014.7
rs/sc
Lugano
12 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2014
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 9 gennaio
2014 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 23 settembre 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(di seguito URC) ha respinto la domanda di RI 1 di poter frequentare, a spese dell'assicurazione
contro la disoccupazione, il corso “__________” presso la __________,
osservando che
"
(…)
Nel presente caso il signor
RI 1 si è trasferito in Svizzera e ha lavorato prevalentemente nella
ristorazione come aiuto cucina (__________, __________ e __________), si
ritiene ce lo stesso possa essere collocato in un tempo ragionevole in questa
professione. Il corso non è pertanto strettamente legato al mercato del lavoro
ma piuttosto a un diritto professionale diverso più legato a una volontà
dell’assicurato di migliorare la propria situazione.
Il corso è a tempo pieno e
ha una durata di 6 semestri (2013/2016); l’assunzione è garantita qualora
l’assicurato superasse gli esami finali. Data la durata del corso è da ritenere
una formazione base che non può essere presa a carico dell’assicurazione
disoccupazione. D’altronde, esistendo una buona possibilità che si ricollochi a
breve nella ristorazione, il rapporto fra tempo e mezzi finanziari è
sproporzionato.
In sintesi il corso non
migliora sostanzialmente l’idoneità al collocamento della persona assicurata il
cui collocamento non è inoltre intralciato per ragioni inerenti il mercato del
lavoro.
(..)” (Doc. 3 inc.
38.2013.69)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato da RA 1 (cfr. doc. 6
inc. 38.2013.69), l’URC, il 18 ottobre 2013, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio provvedimento del 23 settembre 2013 (cfr.
doc. B inc. 38.2013.69).
1.3. L’assicurato,
sempre rappresentato da RA 1, il 19 novembre 2013 ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione del 18 ottobre 213 davanti a questo
Tribunale, chiedendo che l’assicurazione contro la disoccupazione assuma i
costi relativi al corso presso la __________ (cfr. doc. I inc. 39.2013.69).
1.4. Con
decisione del 6 dicembre 2013 la Sezione del lavoro ha, poi, ritenuto RI 1 inidoneo
al collocamento dal 16 settembre 2013, in quanto non disponibile per il mercato del lavoro essendo impegnato, da tale data, in una formazione “__________”
presso la __________ della durata di tre anni a tempo pieno considerata
formazione di base (cfr. doc. 2).
1.5. Contro il provvedimento
del 6 dicembre 2013 l’assicurato, nuovamente assistito da RA 1, il 18 dicembre 2013 ha inoltrato opposizione, chiedendo l’annullamento dello stesso e il riconoscimento del diritto
a indennità di disoccupazione dal 16 settembre 2013 senza alcuna interruzione (cfr.
doc. 2).
1.6. La Sezione
del lavoro, il 9 gennaio 2014, ha emesso una decisione incidentale con cui ha
sospeso la procedura d’opposizione fino alla decisione definitiva in merito
alla vertenza pendente davanti a questo Tribunale relativa all’assunzione del
corso presso la __________ da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
A
motivazione di tale decisione l’amministrazione ha rilevato che:
"
(…)
3. Nel caso concreto, vista la stretta
connessione della decisione 6 dicembre 2013 relativa all’inidoneità al
collocamento pronunciata dalla CO 1, con la vertenza
tra l’URC e l’assicurato riguardo al riconoscimento quale corso individuale
(art. 60 LADI) della formazione intrapresa presso la __________, è opportuno
sospendere l’esame dell’opposizione 18 dicembre 2013 sino all’emissione di una
sentenza da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. n. 38.2013.69).
(…)” (Doc. A)
1.7. Contro la
decisione incidentale del 9 gennaio 2014 RI 1, rappresentato da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della medesima, di ordinare
l’emissione da parte della Sezione del lavoro della decisione su opposizione
afferente all’idoneità al collocamento e la concessione dell’effetto sospensivo
con il conseguente ripristino delle prestazioni LADI.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha segnatamente addotto:
"
(…)
Nella fattispecie che ci
occupa, la sentenza del Tribunale d’Appello all’altra vertenza non è
determinante per definire la collocabilità dell’assicurato, perché la sentenza
pendente dovrà stabilire se il corso in questione è da considerare una
riqualifica professionale ai sensi degli articoli 59 e 60 della LADI e qui ci
vuole una sentenza che creerà giurisprudenza soprattutto per il fatto di
equiparare la __________ a una scuola professionale come fa intendere la LADI e
il corso paragonabile all’ottenimento di AFC.
(…) in parole povere vuole
dire che secondo la sentenza del Tribunale d’Appello attesa dall’Ufficio
giuridico dovrebbe essere vincolante, praticamente un atto defatigatorio per
non entrare nel merito se l’assicurato è o meno collocabile dovendo emettere una
decisione formale ben motivata (difficilmente sostenibile), appellabile in
seconda istanza.
Infine, questo aspetto
pregiudiziale può riguardare il merito della causa (ad esempio l’eccezione di
prescrizione o la decisione relativa alla responsabilità principio della parte
convenuta per un certo avvenimento delittuoso) oppure presupposto processuale
(ad esempio a competenza) aspetto pregiudiziale di merito.
La filosofia alla base di
questo tipo di decisione incidentali, impugnabili separatamente rispetto a
quelle finali (art. 237 cpv. 2 CPC), è evidentemente quella di contenere i
tempi e i costi legati alla proposizione e istruzione della causa nel suo
complesso, i quali diverrebbero del tutto inutili qualora fosse o non fosse
dato un aspetto pregiudiziale di merito, che non è il caso nella decisione sul
sussidio formazione e la collocabilità dell’assicurato, due cose totalmente
differenti e che l’ufficio giuridico s’impegna a tener assieme cercando una
legittimazione del Tribunale d’Appello.
Nell’adottare questo
approccio il giudice dovrà tuttavia mostrarsi assai prudente per il potenziale
di decelerazione che una siffatta scelta comporta (aldilà dei tempi di evasione
del gravame incidentale) allorquando l’aspetto pregiudiziale non fosse
risolutivo per la causa. Nel caso concreto, una decisione formale dell’Ufficio
giuridico non farebbe altro che accelerare i tempi, permettendo un tempestivo
ricorso al Tribunale d’Appello, poiché in questo modo non si fa altro che
ritardare una decisione che pregiudica i diritti dell’assicurato, egli non ha
ricevuto le indennità perdita di guadagno per disoccupazione e come è noto a
tutti meno all’Ufficio giuridico, non si campa d’aria e non può essere sempre
supportato dalla propria compagna…(…).” (Doc. I)
1.8. La Sezione
del lavoro, 6 febbraio 2014, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
dell’assicurato, poiché la decisione incidentale del 9 gennaio 2014 non causa
alcun pregiudizio irreparabile (cfr. doc. III).
1.9. Il doc. III
è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Giusta
l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono essere impugnate
entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
L’art. 56
LPGA prevede che:
" Le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso.(cpv. 1)
Il
ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. (cpv.
2)
Contro le
decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì, di
principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.
Fatti
U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 52, n.
29-30).
La LPGA,
tuttavia, non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere se e
quando vanno emesse decisioni incidentali e se le stesse possono essere
impugnate in modo indipendente.
Ciò non
significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla
condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA
(cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).
Nei
lavori preparatori infatti non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al
contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento
con l’art. 56 LPGA (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF
1991 II 263; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 9).
Ne
discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di
decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve
essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno
irreparabile (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n.
10).
2.3. Per
ammettere un pregiudizio irreparabile è sufficiente un interesse di fatto, segnatamente
un mero interesse economico.
Secondo
la giurisprudenza l’esistenza di un pregiudizio irreparabile non si giudica
facendo riferimento a un solo criterio. In particolare il tribunale giudicante
non può limitarsi a considerare irreparabile unicamente il pregiudizio a cui
non si può rimediare completamente neppure con una decisione finale favorevole
al ricorrente (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1997
ALV Nr. 84 pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281; U. Kieser, op. cit.,
ad art. 56, n. 10).
In
applicazione di questi principi il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA;
dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha di regola negato l’esistenza di un
pregiudizio irreparabile nel caso in cui fossero impugnate decisioni di
sospensione della causa fino alla definizione di un’altra procedura pendente
dal cui esito dipendeva anche il giudizio della vertenza sospesa (cfr. STFA H
111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281;
U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 10).
Eccezionalmente
è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza
riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione
malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una
procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario
che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del
22 novembre 2006 consid. 4.1.).
In una
sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta Corte, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro una decisione incidentale di
sospensione della causa non solo è ricevibile nel caso di pregiudizio
irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel merito dell’impugnativa -
indipendentemente dal presupposto del pregiudizio irreparabile - quando nel
ricorso viene fatta valere espressamente (e non in modo evidentemente
immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti elementi fattuali
che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi il giudizio di
merito la questione di sapere se è effettivamente data una ritardata giustizia
(cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).
2.4. In concreto in
applicazione della recente giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.) può
restare aperta la questione di sapere se la decisione incidentale del 9 gennaio
2014 relativa alla sospensione della procedura di opposizione relativa
all’inidoneità al collocamento dell’assicurato procuri o meno a quest’ultimo un
pregiudizio irreparabile.
Infatti
nel caso di specie tale sospensione può comunque implicare una ritardata
giustizia.
Secondo
il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa
non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr.
DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la
giurisprudenza, l'art. 29 Cost è pure violato nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene
entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare
nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e
riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il
diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che
l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera
tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Come rettamente
asserito dal ricorrente (cfr. doc. I), la sospensione della procedura relativa
all’idoneità al collocamento dell’assicurato rallenta i tempi dell’evasione di
tale causa, pregiudicando così il diritto dell’assicurato di perlomeno ricevere
in tempi celeri una decisione riguardo a un presupposto fondamentale per
vedersi riconosciuto il diritto a indennità di disoccupazione.
Pertanto
il TCA entra nel merito del ricorso.
2.5. Giova innanzitutto
ricordare che per costante giurisprudenza federale, la sospensione di
una procedura osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost.
fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di
attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una
questione decisiva. L’autorità adita dispone di un certo margine di
apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che
nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF
9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF
Considerandi
119.
II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).
In
effetti la sospensione di una procedura risulta conforme al diritto quando è
giustificata dal fatto che l’esito di un’altra causa pendente riveste per la
stessa un significato pregiudizialmente essenziale (cfr. STF 8C_101/2007 del 17
agosto 2007 consid. 2.1.; STFA I 922/05 del 1 agosto 2006 consid. 1.3.;
STFA B 5/05 del 17 luglio 2006 consid. 3.2.; DTF 123 II 3; DTF
122.
II 217).
Nel
caso di specie la procedura di opposizione relativa al tema dell’inidoneità al
collocamento dell’assicurato a far tempo dal 16 settembre 2013 stabilita con
decisione del 6 dicembre 2013 (cfr. consid.1 .4.) è stata sospesa con decisione
incidentale emessa dalla Sezione del lavoro il 9
gennaio 2014 in attesa di un giudizio definitivo in merito alla domanda
formulata dall’insorgente all’URC di poter frequentare la sua formazione “__________” presso la __________ a spese dell’assicurazione
contro la disoccupazione (il ricorso contro la decisione su opposizione del 18
ottobre 2013 con cui l’URC ha confermato il diniego di finanziare tale corso è
attualmente pendente al TCA, cfr. consid. 1.2.; 1.3.).
L Sezione
del lavoro ha motivato la sospensione indicando
esservi una stretta connessione tra i due ambiti (cfr. doc. A).
E’ vero che fra i due temi
in questione vi è una relazione, ma la stessa si limita al caso in cui il corso
venga finanziato dalla LADI. L’art. 60 cpv. 4 LADI enuncia infatti che nella
misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
Qualora, invece, il corso
non sia autorizzato dalla LADI, le condizioni da esaminare per valutare
l’idoneità al collocamento dell’assicurato non dipendono da alcun elemento che possa
essere giudicato nel contesto di una vertenza riguardante il rifiuto
dell’assunzione dei costi di un corso da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Infatti un
assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste
all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione
se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI. In particolare egli
deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere
senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta
un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato
disponibile sul mercato del lavoro, per cui l’idoneità al DLA 1990 N. 22 pag.
139; STFA C 126/05 del 10 ottobre 2005; STFA C 132/04 dell’11 ottobre 2004 e
STFA C 122/04 del 17 novembre 2004).
Di
conseguenza una sentenza definitiva in ambito di finanziamento della formazione
presso la __________ da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione non
implica la risoluzione di elementi essenziali e decisivi per statuire in ambito
di idoneità al collocamento.
Il solo
vantaggio sarebbe che nel caso di accoglimento dl ricorso, ossia di decisione a
favore del finanziamento da parte della LADI del corso, l’idoneità al
collocamento non necessiterebbe più, durante la frequentazione della misura di
formazione a tempo pieno, di un esame specifico.
In simili
condizioni, considerato inoltre il principio di celerità vigente in particolare
contestualmente alla procedura in ambito dell’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost.fed.; 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA),
nonché l'interesse fondamentale dell'assicurato a che il proprio diritto o meno
ad indennità di disoccupazione venga chiarito al più presto, questa Corte
ritiene che la posticipazione a tempi non chiaramente definibili dell’evasione
dell’opposizione in attesa di una decisione definitiva in merito al
finanziamento del corso presso la __________ da parte della LADI (la sentenza
del TCA potrà se del caso essere pure impugnata davanti al Tribunale federale
in virtù dell’art. 82 LTF) costituisca una ritardata giustizia ai sensi della
giurisprudenza federale.
2.6
Alla luce di
tutto quanto esposto, la decisione incidentale del 9 gennaio 2014 deve essere
annullata e gli atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché si
pronunci sull’opposizione dell’assicurato del 18 dicembre 2013 (cfr. consid.
1.5
).
2.7
Per quanto attiene alla
richiesta di effetto sospensivo e quindi il ripristino delle prestazioni LADI
(cfr. doc. I pag. 4), è utile segnalare che la giurisprudenza
del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che è la decisione
impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010
consid. 1 e 2; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b
e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294)
Nella
presente fattispecie la decisione incidentale del 9 gennaio 2014 riguarda
esclusivamente la sospensione della procedura di opposizione relativa
all’inidoneità al collocamento dell’assicurato dal 16 settembre 2013.
Ogni
altra questione, in particolare concernente l’effetto sospensivo dell’opposizione,
esula dalla presente causa.
La Sezione
del lavoro, a cui gli atti vanno trasmessi si pronuncerà in ogni caso
immediatamente (cfr. art. 11 cpv. 2 OPGA) sulla richiesta di effetto sospensivo
in merito alla decisione di inidoneità al collocamento, richiesta peraltro
formulata anche nell’opposizione del 18 dicembre 2013 (cfr. doc. 2 pag. 5).
A titolo abbondanziale il
TCA rileva che l’art. 52 LPGA non contempla una
regolamentazione in merito all’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. U. Kieser,
op.cit., ad art. 52, n. 27; P. Forster, AHV-Beitragsrecht - Materiell - und
verfahrensrechtliche Grundlagen; Abgrenzung zwischen selbständig und
unselbstständig erwerbstätigen Personen, Ed. Schulthess 2007, p. 215).
L’art. 11
cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in
cui:
a. il
ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto
sospensivo in virtù della legge;
b.
l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;
c. la
decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non
può
essere sospeso.
Giusta l’art. 11 cpv. 2
OPGA, poi, l’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto
sospensivo oppure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda
dev’essere trattata immediatamente.
Ai sensi
dell’art. 100 cpv. 4 LADI:
"
Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese
conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.”
L’art. 15
LADI concerne l’idoneità al collocamento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è accolto.
§ La
decisione incidentale del 9 gennaio 2014 è annullata.
§§ Gli
atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché emetta una decisione su
opposizione riguardo all’opposizione dell’assicurato del 18 dicembre 2013 e si
pronunci immediatamente sulla sua richiesta di effetto sospensivo.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del
lavoro verserà all’assicurato la somma di fr. 600.- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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