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38.2014.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 febbraio 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 52, n.

29-30).

La LPGA,

tuttavia, non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere se e

quando vanno emesse decisioni incidentali e se le stesse possono essere

impugnate in modo indipendente.

Ciò non

significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla

condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA

(cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).

Nei

lavori preparatori infatti non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al

contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento

con l’art. 56 LPGA (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF

1991 II 263; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 9).

Ne

discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di

decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve

essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno

irreparabile (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n.

10).

2.3. Per

ammettere un pregiudizio irreparabile è sufficiente un interesse di fatto, segnatamente

un mero interesse economico.

Secondo

la giurisprudenza l’esistenza di un pregiudizio irreparabile non si giudica

facendo riferimento a un solo criterio. In particolare il tribunale giudicante

non può limitarsi a considerare irreparabile unicamente il pregiudizio a cui

non si può rimediare completamente neppure con una decisione finale favorevole

al ricorrente (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1997

ALV Nr. 84 pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281; U. Kieser, op. cit.,

ad art. 56, n. 10).

In

applicazione di questi principi il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA;

dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha di regola negato l’esistenza di un

pregiudizio irreparabile nel caso in cui fossero impugnate decisioni di

sospensione della causa fino alla definizione di un’altra procedura pendente

dal cui esito dipendeva anche il giudizio della vertenza sospesa (cfr. STFA H

111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281;

U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 10).

Eccezionalmente

è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza

riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione

malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una

procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario

che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del

22 novembre 2006 consid. 4.1.).

In una

sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta Corte, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro una decisione incidentale di

sospensione della causa non solo è ricevibile nel caso di pregiudizio

irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel merito dell’impugnativa -

indipendentemente dal presupposto del pregiudizio irreparabile - quando nel

ricorso viene fatta valere espressamente (e non in modo evidentemente

immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti elementi fattuali

che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi il giudizio di

merito la questione di sapere se è effettivamente data una ritardata giustizia

(cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).

2.4. In concreto in

applicazione della recente giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.) può

restare aperta la questione di sapere se la decisione incidentale del 9 gennaio

2014 relativa alla sospensione della procedura di opposizione relativa

all’inidoneità al collocamento dell’assicurato procuri o meno a quest’ultimo un

pregiudizio irreparabile.

Infatti

nel caso di specie tale sospensione può comunque implicare una ritardata

giustizia.

Secondo

il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa

non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr.

DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la

giurisprudenza, l'art. 29 Cost è pure violato nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene

entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare

nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e

riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il

diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che

l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera

tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Come rettamente

asserito dal ricorrente (cfr. doc. I), la sospensione della procedura relativa

all’idoneità al collocamento dell’assicurato rallenta i tempi dell’evasione di

tale causa, pregiudicando così il diritto dell’assicurato di perlomeno ricevere

in tempi celeri una decisione riguardo a un presupposto fondamentale per

vedersi riconosciuto il diritto a indennità di disoccupazione.

Pertanto

il TCA entra nel merito del ricorso.

2.5. Giova innanzitutto

ricordare che per costante giurisprudenza federale, la sospensione di

una procedura osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost.

fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di

attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una

questione decisiva. L’autorità adita dispone di un certo margine di

apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che

nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF

9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF

Considerandi

119.

II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

In

effetti la sospensione di una procedura risulta conforme al diritto quando è

giustificata dal fatto che l’esito di un’altra causa pendente riveste per la

stessa un significato pregiudizialmente essenziale (cfr. STF 8C_101/2007 del 17

agosto 2007 consid. 2.1.; STFA I 922/05 del 1 agosto 2006 consid. 1.3.;

STFA B 5/05 del 17 luglio 2006 consid. 3.2.; DTF 123 II 3; DTF

122.

II 217).

Nel

caso di specie la procedura di opposizione relativa al tema dell’inidoneità al

collocamento dell’assicurato a far tempo dal 16 settembre 2013 stabilita con

decisione del 6 dicembre 2013 (cfr. consid.1 .4.) è stata sospesa con decisione

incidentale emessa dalla Sezione del lavoro il 9

gennaio 2014 in attesa di un giudizio definitivo in merito alla domanda

formulata dall’insorgente all’URC di poter frequentare la sua formazione “__________” presso la __________ a spese dell’assicurazione

contro la disoccupazione (il ricorso contro la decisione su opposizione del 18

ottobre 2013 con cui l’URC ha confermato il diniego di finanziare tale corso è

attualmente pendente al TCA, cfr. consid. 1.2.; 1.3.).

L Sezione

del lavoro ha motivato la sospensione indicando

esservi una stretta connessione tra i due ambiti (cfr. doc. A).

E’ vero che fra i due temi

in questione vi è una relazione, ma la stessa si limita al caso in cui il corso

venga finanziato dalla LADI. L’art. 60 cpv. 4 LADI enuncia infatti che nella

misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve

necessariamente essere idoneo al collocamento.

Qualora, invece, il corso

non sia autorizzato dalla LADI, le condizioni da esaminare per valutare

l’idoneità al collocamento dell’assicurato non dipendono da alcun elemento che possa

essere giudicato nel contesto di una vertenza riguardante il rifiuto

dell’assunzione dei costi di un corso da parte dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

Infatti un

assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste

all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione

se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI. In particolare egli

deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere

senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta

un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato

disponibile sul mercato del lavoro, per cui l’idoneità al DLA 1990 N. 22 pag.

139; STFA C 126/05 del 10 ottobre 2005; STFA C 132/04 dell’11 ottobre 2004 e

STFA C 122/04 del 17 novembre 2004).

Di

conseguenza una sentenza definitiva in ambito di finanziamento della formazione

presso la __________ da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione non

implica la risoluzione di elementi essenziali e decisivi per statuire in ambito

di idoneità al collocamento.

Il solo

vantaggio sarebbe che nel caso di accoglimento dl ricorso, ossia di decisione a

favore del finanziamento da parte della LADI del corso, l’idoneità al

collocamento non necessiterebbe più, durante la frequentazione della misura di

formazione a tempo pieno, di un esame specifico.

In simili

condizioni, considerato inoltre il principio di celerità vigente in particolare

contestualmente alla procedura in ambito dell’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost.fed.; 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA),

nonché l'interesse fondamentale dell'assicurato a che il proprio diritto o meno

ad indennità di disoccupazione venga chiarito al più presto, questa Corte

ritiene che la posticipazione a tempi non chiaramente definibili dell’evasione

dell’opposizione in attesa di una decisione definitiva in merito al

finanziamento del corso presso la __________ da parte della LADI (la sentenza

del TCA potrà se del caso essere pure impugnata davanti al Tribunale federale

in virtù dell’art. 82 LTF) costituisca una ritardata giustizia ai sensi della

giurisprudenza federale.

2.6

Alla luce di

tutto quanto esposto, la decisione incidentale del 9 gennaio 2014 deve essere

annullata e gli atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché si

pronunci sull’opposizione dell’assicurato del 18 dicembre 2013 (cfr. consid.

1.5

).

2.7

Per quanto attiene alla

richiesta di effetto sospensivo e quindi il ripristino delle prestazioni LADI

(cfr. doc. I pag. 4), è utile segnalare che la giurisprudenza

del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che è la decisione

impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b

e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294)

Nella

presente fattispecie la decisione incidentale del 9 gennaio 2014 riguarda

esclusivamente la sospensione della procedura di opposizione relativa

all’inidoneità al collocamento dell’assicurato dal 16 settembre 2013.

Ogni

altra questione, in particolare concernente l’effetto sospensivo dell’opposizione,

esula dalla presente causa.

La Sezione

del lavoro, a cui gli atti vanno trasmessi si pronuncerà in ogni caso

immediatamente (cfr. art. 11 cpv. 2 OPGA) sulla richiesta di effetto sospensivo

in merito alla decisione di inidoneità al collocamento, richiesta peraltro

formulata anche nell’opposizione del 18 dicembre 2013 (cfr. doc. 2 pag. 5).

A titolo abbondanziale il

TCA rileva che l’art. 52 LPGA non contempla una

regolamentazione in merito all’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. U. Kieser,

op.cit., ad art. 52, n. 27; P. Forster, AHV-Beitragsrecht - Materiell - und

verfahrensrechtliche Grundlagen; Abgrenzung zwischen selbständig und

unselbstständig erwerbstätigen Personen, Ed. Schulthess 2007, p. 215).

L’art. 11

cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in

cui:

a. il

ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto

sospensivo in virtù della legge;

b.

l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;

c. la

decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non

può

essere sospeso.

Giusta l’art. 11 cpv. 2

OPGA, poi, l’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto

sospensivo oppure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda

dev’essere trattata immediatamente.

Ai sensi

dell’art. 100 cpv. 4 LADI:

"

Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese

conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.”

L’art. 15

LADI concerne l’idoneità al collocamento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è accolto.

§ La

decisione incidentale del 9 gennaio 2014 è annullata.

§§ Gli

atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché emetta una decisione su

opposizione riguardo all’opposizione dell’assicurato del 18 dicembre 2013 e si

pronunci immediatamente sulla sua richiesta di effetto sospensivo.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del

lavoro verserà all’assicurato la somma di fr. 600.- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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