38.2014.71
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
12 febbraio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.71
DC/sc
Lugano
12 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 dicembre 2014 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 3 dicembre 2014 la Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive (in
seguito: UMA) ha confermato la decisione del 12 agosto 2014 (cfr. doc. D) ed ha
respinto la richiesta di RI 1 di ottenere un sussidio per le spese di
soggiornante settimanale, in quanto l'assicurato percepisce delle prestazioni
LADI a titolo di guadagno intermedio.
Al riguardo
l'amministrazione si è così espressa:
" (…)
Il cumulo delle spese di pendolare o soggiornante settimanale con
il guadagno intermedio è possibile eccezionalmente solo se il guadagno
intermedio rappresenti una reale e rara opportunità di reinserimento professionale,
in particolare per le persone di una certa età e difficilmente collocabili, a
condizione che l'ammontare del guadagno intermedio sia rilevante.
Nel caso in questione il signor RI 1 ha accettato un lavoro al di
fuori della regione di domicilio ma, vista la durata determinata del contratto
di lavoro (11 mesi) e il salario nettamente inferiore all'ultima professione
esercitata (fr. 160'000.-- ultima professione, fr. 38'000.-- impiego attuale
presso il __________), si ritiene che il guadagno intermedio conseguito presso
il __________ non sia una rara opportunità di reinserimento professionale.
Inoltre, l'ammontare del guadagno intermedio citato non è di certo rilevante
rispetto al salario
dell'ultima professione esercitata presso l'__________. (…)"
(Doc. A)
1.2. Contro questa decisione
l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo
patrocinatore chiede che venga riconosciuto il diritto alle prestazioni
rilevando:
" (…)
A seguito di questa attività lavorativa ed in particolare visto il
luogo di lavoro inoltrava regolare domanda per l'ottenimento delle spese di
pendolare o soggiornante settimanale. Purtroppo l'UMA, malgrado la
giurisprudenza a riguardo, indicava che "nel caso in esame l'assicurato
percepisce Gl pertanto la richiesta non può essere accolta".
Da parte nostra facciamo notare come riteniamo che il signor RI 1
debba ottenere il riconoscimento di tale indennità. In effetti il nostro
associato ha sempre mantenuto il suo domicilio in ___________ a __________.
A titolo abbondanziale facciamo notare come, dal 23.08.2014, sia diventato
papà e la figlia, unitamente alla mamma, abitano a __________.
Il signor RI 1 regolarmente rientra al proprio domicilio a __________
per il ricongiungimento famigliare.
Chiediamo pertanto che il nostro associato venga messo al
beneficio delle spese di pendolare o soggiornante settimanale vista la
fattispecie per la quale ha accettato un'occupazione lavorativa fuori
cantone." (doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 29
dicembre 2014 l'UMA propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Nel caso in questione il signor RI 1, a seguito del fallimento del
suo ex datore di lavoro (__________) in data 23 aprile 2013 si è presentato
all'URC di __________ per l'iscrizione in disoccupazione
sulla base di un contratto di lavoro con l'__________ che è poi
stato disdetto con effetto 6 agosto 2013. Contratto di lavoro quest'ultimo che
prevedeva una rimunerazione di franchi 160'000.-- annui più franchi 15'000.--
annui netti per uso appartamento/casa.
Il 28 agosto 2013 il signor ha sottoscritto un contratto di lavoro
della durata determinata (scadenza 30 giugno 2014) con la società __________
con una retribuzione mensile di
franchi 1'500.--.
Il 1° agosto 2014 il signor RI 1 ha sottoscritto un contratto di
lavoro con il __________ fino al 30 giugno 2015 con rimunerazione mensile di
franchi 3'500.-- più un contributo spese mensile di
franchi 500.--.
Su quest'ultima occupazione il signor RI 1 ha inoltrato
all'Ufficio misure attive la richiesta per l'ottenimento delle spese di
pendolare e soggiornante settimanale.
L'Ufficio misure attive non ritiene che il guadagno intermedio
conseguito presso il __________ sia una reale e soprattutto rara opportunità di
reinserimento professionale per il signor RI 1.
Quest'occupazione è stata reperita praticamente a distanza di un
mese dalla conclusione del contratto di lavoro con __________. Vista la
rapidità con cui è stata conseguita questa nuova occupazione e soprattutto
considerata l'esigua rimunerazione proposta (franchi 3'500.-- mensili), si
ritiene che non si tratti di un'unica, reale e rara opportunità di
collocamento. La rimunerazione
poc'anzi citata corrisponde all'incirca ad un quarto del salario
mensile percepito dal signor RI 1 nell'ultima occupazione prima dell'iscrizione
in disoccupazione, e rispettivamente ad un terzo
del guadagno assicurato.
Le spese citate possono essere accordate solo se l'assicurato
accetta un'occupazione adeguata al di fuori della regione di domicilio e se le
altre condizioni di cui agli articoli 68-70 LADl e 91-95 OADI sono rispettate.
Considerato appunto che il guadagno intermedio corrisponde ad un
terzo del guadagno assicurato, non si ritiene che il lavoro conseguito presso
il __________ sia da considerarsi adeguato ai sensi dell'articolo 16 LADI, di
conseguenza inaccettabile per la concessione delle spese di pendolare e
soggiornante settimanale.
L’articolo 16 della LADI indica tra l'altro che un'occupazione non
è adeguata se procura ali assicurato un salario inferiore al 70% del guadagno
assicurato. Nel caso specifico la rimunerazione dell'assicurato presso il __________
corrisponde al 33% del guadagno assicurato (fr. 10'500.--), ben al di sotto
della percentuale indicata nell'articolo di legge citato. (…)" (Doc. III)
1.4. L'8 gennaio 2015 il
patrocinatore dell'assicurato postula il versamento dell'indennità richiesta,
visto che ha accettato un impiego fuori Cantone (cfr. doc. V).
Il 16 gennaio 2015 l'UMA ribadisce la richiesta di respingere il ricorso (cfr. doc. VII).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se RI 1 ha diritto oppure no ai sussidi per soggiornante settimanale.
Il 1° luglio 2003 è
entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata
dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502
segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della
LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge
del 1995.
Questi provvedimenti si
sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la
disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12
giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC
recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con
la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto
mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Per quel che riguarda i
provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D. Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992
pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu, "Die Abeitsmarktlichen
Massnahmen". Ed. Schultess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra,
2006 pag. 143 seg.; B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed Schultess
Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 644 seg.),
inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6
(Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza
revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.
Questa disposizione legale
ha attualmente il seguente tenore:
" Sussidi
per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del
diritto.
1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi
speciali se:
a. non è
stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di
domicilio; e
b. hanno
adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro
il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo
3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a
causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro
ultima attività."
Il Consiglio federale, nel
Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione
del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al riguardo così
espresso:
" Tutti i
presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per questo motivo
gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo.
La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il capoverso 2. I
sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono essere
versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, l'assicurato subisca
perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La definizione di «ultima
attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno
assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito grazie a una prestazione
lavorativa prima di entrare in disoccupazione.
Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione
non hanno quindi diritto a questi sussidi.
Fatti
I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014)
La terza revisione della
LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli assicurati
pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di quanto
accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385), le
persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno
diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).
L'art. 91 OADI, nella
versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:
" il luogo
di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:
a. esista tra il
luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di
trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure
b. l'assicurato
può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato
di cui può disporre."
L'art. 94 OADI, emanato
dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI nella versione in
vigore dal 1° aprile 2011, prevede che:
" l'assicurato
subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività:
a. il guadagno
non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di
vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della
disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e
b. le spese
necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle
spese corrispondenti prima della disoccupazione."
(sul tema cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage.
Prévention du chômage et aide à la formation en droit suisse, international et
européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt
am Main 1992, pag. 496-501).
In una sentenza C 246/02 e
C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag. 60 seg. l'Alta Corte
ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv.
2 LADI), i sussidi per gli assicurati pendolari vengono versati soltanto nella
misura in cui, a causa del lavoro esterno, essi subiscano perdite finanziarie
rispetto alla loro ultima attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la
perdita finanziaria subita dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere
un nesso di causalità.
Allorché la
perdita finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un
abbassamento del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità,
ragione per cui le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere
versate.
2.2. Nella
"Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", in
vigore dal 1° gennaio 2013, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in
particolare stabilito che:
" Combinazione
con gli assegni per il periodo di introduzione (art. 65-66 LADI; art. 90 OADI)
L30 È
possibile combinare gli SPSS con gli assegni per il periodo di introduzione.
Per determinare la perdita finanziaria occorre tenere conto dell'intero
guadagno realizzato (salario e assegni per il periodo di introduzione).
Combinazione con un programma
di occupazione temporanea, un periodo di pratica professionale o un semestre di
motivazione (art. 64a cpv. 1 LADI)
L31 Non è
possibile combinare uno di questi provvedimenti con gli SPSS. I provvedimenti
summenzionati prevedono il versamento di un'indennità giornaliera; non
essendoci un salario, non può quindi esservi una perdita finanziaria.
Combinazione con gli assegni
di formazione (art. 66a nonché 66c segg. LADI; art. 90a OADI)
L32 Non è
possibile combinare gli SPSS con gli assegni di formazione.
Combinazione con il GI (art. 24 LADI)
L34 Di
regola non è possibile combinare gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del
GI, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia,
questa combinazione può essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara
opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui
collocamento risulta difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e
stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non
deve variare ogni mese.
Combinazione
con i test d'idoneità professionale (art. 25 lett. c OADI).
L35 Non è
possibile combinare i sussidi con i test d'idoneità professionale; questi
ultimi prevedono il versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un
salario, quindi, non può esservi alcuna perdita finanziaria.
Combinazione
con un'occupazione a tempo parziale.
L36 È
possibile accordare SPSS in relazione a un'occupazione a tempo parziale."
2.3. In una sentenza 38.2012.50
del 13 marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la Segreteria di Stato
per l'economia (SECO) si è così espressa:
" È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come
obiettivo di far uscire la persona direttamente e completamente dalla
disoccupazione. È specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di
pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica
degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro
regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di
lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo
scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in
particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio."
Infine, ci domandiamo in caso di professione
nell'ambito dello sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono
una misura adeguata perché la scelta di una tale professione richiama
naturalmente una grande mobilità." (Doc. XXIII)
Nella sua sentenza,
cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha formulato le seguenti
considerazioni:
Considerandi
" (…)
A proposito delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si
limita a rilevare che né la legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva
(cfr. punto L33: "di regola") escludono la possibilità di attribuire
gli assegni per pendolari agli assicurati che conseguono un guadagno
intermedio.
Al riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schultess
2006.
pag. 649-650:
" En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi
procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il
convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément.
L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi
convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des
contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du
désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs
ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer
si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît pourtant
justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires fiables
et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes d'exécution
de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le cumul précité
aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au moins et offrant
une rémunération correspondant au moins à 50% du gain assuré."
Nella presente fattispecie il rappresentante
dell'assicurato ha documentato che il contratto di lavoro tra il X e Y è stato
prolungato fino al 30 giugno 2013 con un aumento del salario di fr. 2'000.-- a
fr. 3’000.-- mensili (cfr. Doc. H).
Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per
ritenere che l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai
sussidi per pendolari. (…)"
In una sentenza 38.2013.25
del 7 agosto 2013 il TCA ha riconosciuto il diritto al sussidio per le spese di
soggiornante settimanale ad un responsabile tecnico, nato nel 1976, che
conseguiva prima della disoccupazione un reddito mensile di fr. 10'833.-- e che
ha accettato fuori Cantone un'occupazione a tempo pieno di durata indeterminata
il cui salario ammontava a fr. 5'700.-- lordi dal mese di marzo 2013 e che,
secondo il contratto di lavoro, sarebbe successivamente salito fino a fr.
8'000.-- al mese.
In quell'occasione il TCA
ha stabilito che, tenuto conto della difficile situazione del mercato del
lavoro nel nostro Cantone e del tipo di attività svolta dall'assicurato, non vi
era motivo per non accordare i sussidi per soggiornante settimanale ad un
assicurato che ha colto una reale e rara opportunità di reinserimento,
accettando un impiego fuori Cantone.
In un'altra
sentenza 38.2013.24 del 14 agosto 2013 il TCA ha invece negato il sussidio ad
un assicurato nato nel 1975 che, a conclusione di un'attività stagionale, si è
iscritto per il collocamento ed ha accettato un'altra attività stagionale come
maestro di sci, con un salario di fr. 62.-- all'ora ma senza garanzia di un
numero di ore settimanali di lavoro.
Allo stesso
risultato il TCA è giunto nella sentenza 38.2013.45 del 15 gennaio 2014 a proposito di un assicurato, nato nel 1969, che ha reperito fuori Cantone nell'attività di
barman, con un salario di fr. 22.50 lordi all'ora e con garanzia di 10 ore
settimanali di lavoro. Il TCA ha negato il diritto al sussidio per soggiornante
settimanale visto il guadagno assicurato del ricorrente di fr. 4'054.--. Questo
Tribunale ha precisato che diversa sarebbe stata la situazione se l'assicurato,
nei mesi in questione, avesse conseguito un guadagno intermedio di entità
superiore.
In dottrina
B. Rubin nel "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schultess
2014, a proposito della possibilità di accordare il sussidio per pendolare o per
soggiornante settimanale allorché l'assicurato consegue un guadagno intermedio
si è così espresso:
" La législation n'exclut pas un cumul entre la contribution et le
gain intermédiaire. Le régime de l'assurance-chômage incite à prendre un emploi
intermédiaire (obligation de diminuer le dommage â l'assurance). Un gain
intermédiaire nécessitant un temps de déplacement de deux heures pour l'aller
et idem pour le retour est encore considéré comme convenable et doit être
accepté sous peine de sanction (16 N 40 ss). Toutefois, dans une optique de diminution
du dommage à l'assurance, il est inapproprié d'encourager la mobilité
géographique lorsque l'emploi trouvé ne permet pas de sortir du chômage. C'est
pourquoi il se justifie de limiter les possibilités de cumul aux gains
intermédiaires d'une certaine importance (minimum 50% du gain assuré) et d'une
durée suffisante (par exemple dès six mois de contrat de travail). S'agissant
du calcul du montant de la contribution, il faudra tenir compte du montant le
moins élevé entre la différente des gains apurés et des frais de déplacement,
et ce en valeurs absolues, non en valeurs ramenées au taux d'occupation (ATF
111.
V 279 consid. 5b p. 286." (pag. 503)
2.4
Nella presente fattispecie
emerge dagli atti dell’incarto che l’assicurato, nato nel 1988, dal 1° agosto
2014.
è stato assunto dal __________, squadra che milita nella __________, dopo
avere cercato senza esito positivo un’altra formazione presso la quale svolgere
la propria attività lucrativa di calciatore professionista (cfr. doc. V).
Il contratto di lavoro ha
una durata sufficientemente lunga (11 mesi, cfr. doc. 2 pag. 5) da permettere
il versamento dei sussidi di soggiornante settimanale (cfr. consid.2.2 - 2.3).
Può rimanere aperta la
questione, sollevata dall’UMA, di sapere se, tenuto conto del particolare
settore professionale nel quale RI 1 è attivo e dalla sua età, si tratta
effettivamente di una rara opportunità di impiego, visto che essa è stata
reperita a distanza di un solo mese dalla fine del contratto di lavoro con il __________.
Con riferimento a quanto
sostenuto dall'UMA va inoltre rilevato che, sebbene il salario ammonti a soli
fr. 3'500.-- mensili (cfr. doc. 1 e doc. 2 pag. 24), l’assicurato era comunque
tenuto ad accettare l’occupazione, visto che percepisce le prestazioni per
guadagno intermedio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. i LADI secondo cui “non è
considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento
del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato”).
In effetti, le prestazioni
della LADI, a titolo di guadagno intermedio ,vanno a colmare parzialmente, la
grande diminuzione salariale subita dall’assicurato rispetto a quando era
attivo presso l’__________ (cfr. art. 24 cpv. 1 LADI secondo cui "È
considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa
dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di
controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di
guadagno. Il tasso d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il
Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un'attività lucrativa indipendente"
e art. 24 cpv. 4 LADI secondo cui "Il diritto alla compensazione della
perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un'attività
lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste al massimo fino alla fine del
termine quadro per la riscossione della prestazione nel caso di assicurati che
hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni
o di assicurati che hanno più di 45 anni.").
Decisiva per
l’esito della vertenza è comunque la circostanza che il salario attualmente
percepito da RI 1 è estremamente ridotto (circa un terzo ) rispetto al suo
guadagno assicurato (di fr. 10'500.-- visto il guadagno percepito di fr.
160'000.-- presso l’__________; cfr. doc. 3, doc. III)
Considerato tale
divario, l'assicurazione contro la disoccupazione, che già interviene versando
all'assicurato la prestazione per guadagno intermedio, non è tenuta ancora ad
attribuire prestazioni a sostegno della mobilità geografica (cfr. la
giurisprudenza, le direttive della SECO e la dottrina citate ai consid. 2.2 e
consid. 2.3,con la precisazione che nel precedente caso trattato dal TCA la
differenza tra i salari era molto più contenuta (fr. 6’127.-- contro circa. fr.3’000.--)
cfr. STCA 38.2012.50 del 13 marzo 2013).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti