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Decisione

38.2014.71

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 febbraio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014)

La terza revisione della

LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli assicurati

pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di quanto

accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385), le

persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno

diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).

L'art. 91 OADI, nella

versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:

" il luogo

di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:

a. esista tra il

luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di

trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure

b. l'assicurato

può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato

di cui può disporre."

L'art. 94 OADI, emanato

dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI nella versione in

vigore dal 1° aprile 2011, prevede che:

" l'assicurato

subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività:

a. il guadagno

non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di

vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della

disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e

b. le spese

necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle

spese corrispondenti prima della disoccupazione."

(sul tema cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage.

Prévention du chômage et aide à la formation en droit suisse, international et

européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt

am Main 1992, pag. 496-501).

In una sentenza C 246/02 e

C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag. 60 seg. l'Alta Corte

ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv.

2 LADI), i sussidi per gli assicurati pendola­ri vengono versati soltanto nella

misura in cui, a causa del lavoro esterno, essi subiscano perdite finan­ziarie

rispetto alla loro ultima attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la

perdita finanziaria subita dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere

un nesso di causalità.

Allorché la

perdita finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un

abbassamento del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità,

ragione per cui le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere

versate.

2.2. Nella

"Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", in

vigore dal 1° gennaio 2013, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in

particolare stabilito che:

" Combinazione

con gli assegni per il periodo di introduzione (art. 65-66 LADI; art. 90 OADI)

L30 È

possibile combinare gli SPSS con gli assegni per il periodo di introduzione.

Per determinare la perdita finanziaria occorre tenere conto dell'intero

guadagno realizzato (salario e assegni per il periodo di introduzione).

Combinazione con un programma

di occupazione temporanea, un periodo di pratica professionale o un semestre di

motivazione (art. 64a cpv. 1 LADI)

L31 Non è

possibile combinare uno di questi provvedimenti con gli SPSS. I provvedimenti

summenzionati prevedono il versamento di un'indennità giornaliera; non

essendoci un salario, non può quindi esservi una perdita finanziaria.

Combinazione con gli assegni

di formazione (art. 66a nonché 66c segg. LADI; art. 90a OADI)

L32 Non è

possibile combinare gli SPSS con gli assegni di formazione.

Combinazione con il GI (art. 24 LADI)

L34 Di

regola non è possibile combinare gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del

GI, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia,

questa combinazione può essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara

opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui

collocamento risulta difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e

stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non

deve variare ogni mese.

Combinazione

con i test d'idoneità professionale (art. 25 lett. c OADI).

L35 Non è

possibile combinare i sussidi con i test d'idoneità professionale; questi

ultimi prevedono il versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un

salario, quindi, non può esservi alcuna perdita finanziaria.

Combinazione

con un'occupazione a tempo parziale.

L36 È

possibile accordare SPSS in relazione a un'occupazione a tempo parziale."

2.3. In una sentenza 38.2012.50

del 13 marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la Segreteria di Stato

per l'economia (SECO) si è così espressa:

" È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come

obiettivo di far uscire la persona direttamente e completamente dalla

disoccupazione. È specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di

pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica

degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro

regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di

lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo

scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in

particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio."

Infine, ci domandiamo in caso di professione

nell'ambito dello sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono

una misura adeguata perché la scelta di una tale professione richiama

naturalmente una grande mobilità." (Doc. XXIII)

Nella sua sentenza,

cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha formulato le seguenti

considerazioni:

Considerandi

" (…)

A proposito delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si

limita a rilevare che né la legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva

(cfr. punto L33: "di regola") escludono la possibilità di attribuire

gli assegni per pendolari agli assicurati che conseguono un guadagno

intermedio.

Al riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schultess

2006.

pag. 649-650:

" En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi

procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il

convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément.

L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi

convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des

contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du

désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs

ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer

si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît pourtant

justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires fiables

et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes d'exécution

de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le cumul précité

aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au moins et offrant

une rémunération correspondant au moins à 50% du gain assuré."

Nella presente fattispecie il rappresentante

dell'assicurato ha documentato che il contratto di lavoro tra il X e Y è stato

prolungato fino al 30 giugno 2013 con un aumento del salario di fr. 2'000.-- a

fr. 3’000.-- mensili (cfr. Doc. H).

Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per

ritenere che l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai

sussidi per pendolari. (…)"

In una sentenza 38.2013.25

del 7 agosto 2013 il TCA ha riconosciuto il diritto al sussidio per le spese di

soggiornante settimanale ad un responsabile tecnico, nato nel 1976, che

conseguiva prima della disoccupazione un reddito mensile di fr. 10'833.-- e che

ha accettato fuori Cantone un'occupazione a tempo pieno di durata indeterminata

il cui salario ammontava a fr. 5'700.-- lordi dal mese di marzo 2013 e che,

secondo il contratto di lavoro, sarebbe successivamente salito fino a fr.

8'000.-- al mese.

In quell'occasione il TCA

ha stabilito che, tenuto conto della difficile situazione del mercato del

lavoro nel nostro Cantone e del tipo di attività svolta dall'assicurato, non vi

era motivo per non accordare i sussidi per soggiornante settimanale ad un

assicurato che ha colto una reale e rara opportunità di reinserimento,

accettando un impiego fuori Cantone.

In un'altra

sentenza 38.2013.24 del 14 agosto 2013 il TCA ha invece negato il sussidio ad

un assicurato nato nel 1975 che, a conclusione di un'attività stagionale, si è

iscritto per il collocamento ed ha accettato un'altra attività stagionale come

maestro di sci, con un salario di fr. 62.-- all'ora ma senza garanzia di un

numero di ore settimanali di lavoro.

Allo stesso

risultato il TCA è giunto nella sentenza 38.2013.45 del 15 gennaio 2014 a proposito di un assicurato, nato nel 1969, che ha reperito fuori Cantone nell'attività di

barman, con un salario di fr. 22.50 lordi all'ora e con garanzia di 10 ore

settimanali di lavoro. Il TCA ha negato il diritto al sussidio per soggiornante

settimanale visto il guadagno assicurato del ricorrente di fr. 4'054.--. Questo

Tribunale ha precisato che diversa sarebbe stata la situazione se l'assicurato,

nei mesi in questione, avesse conseguito un guadagno intermedio di entità

superiore.

In dottrina

B. Rubin nel "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schultess

2014, a proposito della possibilità di accordare il sussidio per pendolare o per

soggiornante settimanale allorché l'assicurato consegue un guadagno intermedio

si è così espresso:

" La législation n'exclut pas un cumul entre la contribution et le

gain intermédiaire. Le régime de l'assurance-chômage incite à prendre un emploi

intermédiaire (obligation de diminuer le dommage â l'assurance). Un gain

intermédiaire nécessitant un temps de déplacement de deux heures pour l'aller

et idem pour le retour est encore considéré comme convenable et doit être

accepté sous peine de sanction (16 N 40 ss). Toutefois, dans une optique de diminution

du dommage à l'assurance, il est inapproprié d'encourager la mobilité

géographique lorsque l'emploi trouvé ne permet pas de sortir du chômage. C'est

pourquoi il se justifie de limiter les possibilités de cumul aux gains

intermédiaires d'une certaine importance (minimum 50% du gain assuré) et d'une

durée suffisante (par exemple dès six mois de contrat de travail). S'agissant

du calcul du montant de la contribution, il faudra tenir compte du montant le

moins élevé entre la différente des gains apurés et des frais de déplacement,

et ce en valeurs absolues, non en valeurs ramenées au taux d'occupation (ATF

111.

V 279 consid. 5b p. 286." (pag. 503)

2.4

Nella presente fattispecie

emerge dagli atti dell’incarto che l’assicurato, nato nel 1988, dal 1° agosto

2014.

è stato assunto dal __________, squadra che milita nella __________, dopo

avere cercato senza esito positivo un’altra formazione presso la quale svolgere

la propria attività lucrativa di calciatore professionista (cfr. doc. V).

Il contratto di lavoro ha

una durata sufficientemente lunga (11 mesi, cfr. doc. 2 pag. 5) da permettere

il versamento dei sussidi di soggiornante settimanale (cfr. consid.2.2 - 2.3).

Può rimanere aperta la

questione, sollevata dall’UMA, di sapere se, tenuto conto del particolare

settore professionale nel quale RI 1 è attivo e dalla sua età, si tratta

effettivamente di una rara opportunità di impiego, visto che essa è stata

reperita a distanza di un solo mese dalla fine del contratto di lavoro con il __________.

Con riferimento a quanto

sostenuto dall'UMA va inoltre rilevato che, sebbene il salario ammonti a soli

fr. 3'500.-- mensili (cfr. doc. 1 e doc. 2 pag. 24), l’assicurato era comunque

tenuto ad accettare l’occupazione, visto che percepisce le prestazioni per

guadagno intermedio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. i LADI secondo cui “non è

considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione

un'occupazione che procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento

del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato”).

In effetti, le prestazioni

della LADI, a titolo di guadagno intermedio ,vanno a colmare parzialmente, la

grande diminuzione salariale subita dall’assicurato rispetto a quando era

attivo presso l’__________ (cfr. art. 24 cpv. 1 LADI secondo cui "È

considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa

dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di

controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di

guadagno. Il tasso d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il

Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un'attività lucrativa indipendente"

e art. 24 cpv. 4 LADI secondo cui "Il diritto alla compensazione della

perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un'attività

lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste al massimo fino alla fine del

termine quadro per la riscossione della prestazione nel caso di assicurati che

hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni

o di assicurati che hanno più di 45 anni.").

Decisiva per

l’esito della vertenza è comunque la circostanza che il salario attualmente

percepito da RI 1 è estremamente ridotto (circa un terzo ) rispetto al suo

guadagno assicurato (di fr. 10'500.-- visto il guadagno percepito di fr.

160'000.-- presso l’__________; cfr. doc. 3, doc. III)

Considerato tale

divario, l'assicurazione contro la disoccupazione, che già interviene versando

all'assicurato la prestazione per guadagno intermedio, non è tenuta ancora ad

attribuire prestazioni a sostegno della mobilità geografica (cfr. la

giurisprudenza, le direttive della SECO e la dottrina citate ai consid. 2.2 e

consid. 2.3,con la precisazione che nel precedente caso trattato dal TCA la

differenza tra i salari era molto più contenuta (fr. 6’127.-- contro circa. fr.3’000.--)

cfr. STCA 38.2012.50 del 13 marzo 2013).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti