Lexipedia

Decisione

38.2014.74

Sosp.di 5gg ridotta a 3gg x non aver presenziato a un colloquio di consul.senza avvisare dell'assenza.Infatti assenza dovuta a malattia.Inoltre ass. ha comunque inviato mess.posta elettr.a URC prima d

16 marzo 2015Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I medesimi criteri sono

applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.

Le principali sentenze

dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

Nella decisione C 30/98

dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una

sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito

che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha

osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non

per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha

dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.

Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato

puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

In una successiva sentenza

C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato

che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un

significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un

appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un

comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio

per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data

fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che

prende seriamente l'appuntamento.

In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato

e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30

della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato

telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza.

Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

Per contro, in una

sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di

1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento

con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver

realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte

del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

Considerando in ogni caso

che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo

comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della

durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.

In un'altra sentenza C

327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione

di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni.

Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e

il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta

Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il

comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si

giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata

era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.

Nella sentenza sopra

citata del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il

Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato

che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il

giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano

sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il

colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a

seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato

adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.

Il TFA ha accolto il

ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva

provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi

obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver

presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto

diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro,

iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza

che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato

un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

Il TFA, in una sentenza C

206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta

ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13

febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La

circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che

durante le feste natalizie del 2002, trascorse in X, lo avessero derubato,

oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è

infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il

furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in

merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6

gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore

avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

In una sentenza C 123/04

del 18 luglio 2005 l'Alta Corte, nel caso di un assicurato che non si era

presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza, ha

confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non

era giustificata.

Infatti, nonostante nel

termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già

ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo

comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro

con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno

seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua assenza.

In una sentenza C 241/06

dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e si è così espresso:

" 2.2 Wohl kommt den Beratungs- und Kontrollgesprächen eine wichtige

Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab, ob und wie ein Fristversäumnis

allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz

[AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung

in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).

Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer

Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein

Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn

ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit

nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine

Pflichten als Arbeitsloser

und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000

Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."

In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni

di penalità inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo

appuntamento fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente

scusata.

In una

sentenza 8C_469/2010 del 9 febbraio 2011 l'Alta Corte ha annullato la sospensione inflitta ad un'assicurata che è arrivata in ritardo ad un colloquio di consulenza

avvertendo in anticipo telefonicamente il suo consulente ed ha rilevato:

" 2.2 Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un

entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans

l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations

de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas,

notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de

l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel

manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt 8C_447/2008

du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271).

2.3 Selon les constatations cantonales, l'après-midi

du 12 février 2009, l'intimée a appelé l'ORP à 15 heures 10 pour annoncer

qu'elle se présenterait avec dix minutes de retard. Or elle est arrivée sur

place à 15 heures 30, moment auquel le conseiller devait recevoir une autre

personne, de sorte que l'entretien n'a pas pu avoir lieu. L'assurée a expliqué

avoir pris du retard lors de son rendez-vous à l'Association X.________, lequel

avait été fixé au début du même après-midi. On doit admettre, contrairement à

ce qu'allègue l'office recourant que la situation de l'intimée est comparable à

celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien. L'intimée a pris la

peine de prévenir par téléphone l'ORP du fait qu'elle arriverait avec un

certain retard. Certes le retard en question a fait échouer l'entretien avec

son conseiller de l'ORP. Cet échec résulte d'une mauvaise planification de ses

activités, dès lors qu'elle a agendé deux rendez-vous en début d'après-midi le

même jour. Comme l'expose l'office recourant, rien n'aurait empêché

l'intéressée d'abréger sa visite à l'Association X.________ pour se rendre à

temps à l'ORP, quitte à y revenir plus tard pour terminer son entretien.

Cependant, la situation de l'intimée ne saurait être appréciée de manière plus

sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil

et qui s'en excuse spontanément (cf arrêt 265/06 du 14 novembre 2007 consid.

4.2). Par ailleurs, le seul manquement connu de l'assurée remonte au 16 août

2007 (cf. décision sur opposition du 28 août 2009, p. 3 avant dernier

paragraphe). L'office recourant indique que l'assurée a été également

sanctionnée pour insuffisance de recherches d'emploi au mois de janvier 2009.

Il s'agit là d'un fait nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui ne peut être

présenté dès lors qu'il ne résulte pas du jugement de la Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal vaudois. Dans la mesure où le manquement à

retenir remonte à plus d'une année, il découle des principes exposés ci-dessus,

qu'aucune sanction ne saurait être infligée à l'intimée pour l'échec de

l'entretien de conseil du 12 février 2009."

Su questo tema cfr. pure la STCA 38.2010.59 del 10 gennaio 2011.

In una

sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185

seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto

di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza

giustificazione non costituisce di per sé un comportamento passibile di

sospensione se l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha

rispettato i propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato

spontaneamente per l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno

che ha preceduto la mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo,

per due volte l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di disoccupato

e di beneficiario di prestazioni.

Pertanto la

nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso dell’amministrazione contro il

giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di

sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.

In una

sentenza 8C_125/2013 del 29 agosto 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 350 seg.,

il Tribunale federale ha stabilito che se nel quadro dei provvedimenti inerenti

al mondo del lavoro l’URC iscrive il disoccupato a un corso di lingua tedesca e

fissa un colloquio di consulenza e controllo nell'orario del corso, al

disoccupato non può essere imputata la violazione degli obblighi poiché era

inevitabile che una delle due misure previste non potesse essere assolta. Se

l'assicurato adduce un valido motivo per l'assenza al colloquio di consulenza,

non sussiste una violazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 30 capoverso

1 lettera d LADI.

L'Alta Corte

ha così annullato la sanzione inflitta ad un'assicurata che non si è presentata

ad un appuntamento di consulenza in quanto doveva partecipare a un corso di

tedesco. Inoltre, secondo il Tribunale federale, visto che l'assicurata aveva

inviato al consulente del personale un messaggio di posta elettronica a tale

proposito, non era necessario che gli telefonasse.

Con giudizio

8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il

ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione

per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio

collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18

luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo

imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una

colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.

Il TF ha

precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha

dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC e che si scusa

spontaneamente non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi

obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il

medesimo abbia agito spontaneamente e immediatamente.

L’Alta Corte

ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella

fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva

perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso

le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.

Infine è

utile segnalare che il TCA, nella sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitti a

un’assicurata per non aver tempestivamente annunciato la sua assenza al

colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia

(influenza intestinale).

Questa Corte,

in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva avvisato (o

direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva indicato di

essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di essere stata

portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico con

l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere ricevuto la

richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.

In secondo

luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni

doveva essere confermata, in quanto quattro mesi

prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un

provvedimento relativo al mercato del lavoro.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv.

Considerandi

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.5

Riguardo alla durata della

sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL

(oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata

presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 53-54).

In una sentenza C 268/98

del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

" (…)

Aus dem Umstand, dass die

Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund

alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten

RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.

Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die

Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.

30.

Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des

theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.

Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht

bundesrechtskonform." (STFA C 268/98 Hm del 22 dicembre 1998)

Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata

sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.

2.6

Va riconfermato in questa

occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza

federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande

importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22

dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).

Infatti, la partecipazione

a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il

disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al

collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il

diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI;

cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo motivo gli

assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali

devono presentarsi dai consulenti del personale.

La giurisprudenza esige pertanto

dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti)

tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella

causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

Il compito dei consulenti

durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione

della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi

hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché

l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli

assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr.

D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

Infine, ma non da ultimo,

il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la

LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa

la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di

consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare

questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi

dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente

effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).

2.7

Nell’evenienza

concreta risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, il 17 settembre 2014, è

stato convocato per un colloquio di consulenza previsto per il venerdì 17

ottobre 2014 alle ore 14:30 (cfr. doc. 1).

L’assicurato non ha presenziato

all’appuntamento senza che il suo consulente del personale fosse al corrente

della sua assenza.

L’insorgente, lunedì 20

ottobre 2014 alle ore 17:53, ha inviato al consulente un messaggio di posta

elettronica, con cui ha spiegato il motivo per il quale non si è presentato

all’appuntamento del venerdì precedente.

L’assicurato ha precisato

di aver lavorato alla mattina ma che non si sentiva molto bene e di essere poi

arrivato a casa con un forte mal di testa e febbre a 38,7° che gli è rimasta fino

a domenica.

Egli ha, inoltre, indicato

di essersi subito coricato a causa del malessere non pensando all’appuntamento

e di essersi addormentato fino al tardo pomeriggio.

Il ricorrente ha infine

chiesto di fissargli un nuovo colloquio allo stesso orario anche in quella

settimana (cfr. doc. 8).

Il ricorrente ha ribadito

tali circostanze rispondendo, il 21 ottobre 2014, alla Richiesta di

giustificazione, trasmessagli dal collocatore il 20 ottobre 2014 (cfr. doc. 2).

All’opposizione interposta

contro la decisione del 23 ottobre 2014 con cui l’URC l’ha sospeso per cinque

giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1

lett. d LADI (cfr. doc. A3), l’insorgente ha, poi, allegato un certificato

medico del 3 novembre 2014 in cui il Dr. med. __________, FMH in medicina

interna, ha attestato la sua inabilità al lavoro del 100% al 17 ottobre 2014

per mezza giornata (cfr. doc. 4).

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte constata innanzitutto che l’URC, dopo

l’inoltro da parte dell’assicurato del ricorso al TCA contro la decisione su

opposizione del 26 novembre 2014 ha chiesto all’assicurato di

svincolare dal segreto professionale il dr. med. __________ al fine di porre a

quest’ultimo puntuali domande riguardanti l’attestazione rilasciata il 3

novembre 2014 (cfr. doc. 6; III).

A tale

richiesta il ricorrente non ha dato seguito (cfr. doc. 7).

Al riguardo questo

Tribunale ritiene utile osservare che, visto l’effetto devolutivo del ricorso

(cfr. STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228

consid. 2.b.aa), l’URC non avrebbe dovuto procedere a degli atti istruttori

pendente la procedura ricorsuale al TCA.

Considerato che l’assicurato

aveva già allegato all’opposizione il certificato medico del 3 novembre 2014

allestito dal dr. med. __________ (cfr. doc. 4), in applicazione dell’art. 43

LPGA (cfr. STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.; DTF 136 V 113

consid. 5.2.), l’amministrazione avrebbe semmai dovuto procedere agli

approfondimenti del caso durante la procedura di opposizione.

2.9

Per quanto attiene al

principio della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione in

relazione all’assenza al colloquio di consulenza del 17 ottobre 2014, il TCA

rileva che è vero, da una parte, che uno stato febbrile con forte mal di testa

giustifica la mancata partecipazione all’appuntamento.

Dall’altra, che il

ricorrente, il lunedì pomeriggio successivo, 20 ottobre 2014, e quindi prima di

ricevere la Richiesta di giustificazione allestita in medesima data, come del

resto riconosciuto dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc.

III), ha contattato tramite posta elettronica il proprio consulente per

spiegare le ragioni della sua assenza al colloquio (cfr. doc. 8).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che in concreto il Dr. med. __________ ha redatto l’attestato medico

di inabilità lavorativa per il pomeriggio del 17 ottobre 2014 solamente il 3

novembre 2014 (cfr. doc. 4).

Pertanto, visto che lo

stato di salute dell’assicurato non ha richiesto una visita medica più

tempestiva e considerato il fatto che in ogni caso l’assicurato al mattino del

17.

ottobre 2014 ha lavorato come d’abitudine, essendo al beneficio di un

contratto di lavoro al 50% (cfr. doc. I), l’assicurato avrebbe potuto e dovuto

avvertire anticipatamente l’URC della sua impossibilità a presenziare

all’appuntamento del 17 ottobre 2014 il giorno stesso, ciò che non è invece

avvenuto.

L’insorgente nel suo

messaggio del 20 ottobre 2014 e nella risposta del 21 ottobre 2014 alla

Richiesta di giustificazione non ha assolutamente fatto riferimento a eventuali

tentativi al fine di avvisare il consulente del suo malessere prima

dell’appuntamento (cfr. doc. 8; 2).

E’ stato soltanto con

l’opposizione, ossia dopo aver ricevuto la decisione di sanzione, e il ricorso che

egli ha asserito di aver più volte provato, durante la mattina del 17 ottobre

2014, di contattare il collocatore ma senza esito, in quanto la linea

telefonica risultava occupata (cfr. doc. 4; I).

In proposito giova

evidenziare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora

prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere

accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando

ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo

tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se

esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF

121.

V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa;

STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 pag. 189; per

una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Tale principio non è

applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi

cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, pag. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3

gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi

a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e

corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a

dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza

(DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

In concreto non si

comprende per quale motivo, qualora l’assicurato avesse effettivamente tentato

già nella mattinata del 17 ottobre 2014 di avvertire il consulente che non

stava bene, egli non abbia riferito tale circostanza nel messaggio di posta

elettronica del 20 ottobre 2014 o perlomeno nella risposta del 21 ottobre 2014

alla Richiesta di giustificazione in cui gli è proprio stato addebitato il

fatto di non aver comunicato in anticipo la sua assenza al colloquio

(cfr. doc. 2).

Non vi è, dunque, ragione

di distanziarsi dalla versione iniziale del ricorrente (cfr. doc. 8; 2) nella

quale non è stata fatta menzione alcuna di eventuali tentativi di contatto

telefonico.

Abbondanzialmente va

comunque osservato che nel caso di impossibilità ad avvisare telefonicamente

l’URC, l’assicurato avrebbe potuto inviare un messaggio di posta elettronica,

visto che egli utilizza tale mezzo di comunicazione.

Inoltre il messaggio di

posta elettronica di lunedì 20 ottobre 2014 è comunque stato inviato al

collocatore unicamente alle ore 17:53, quando, come indicato dall’insorgente

(cfr. doc. 8; 2), da domenica pomeriggio l’insorgente non presentava più febbre

(cfr. doc. 8).

Questo

Tribunale evidenzia, poi, che precedentemente al 17 ottobre 2014 l’assicurato

non ha sempre rispettato i propri obblighi di disoccupato.

Dalle carte

processuali si evince, infatti, che l’assicurato, anche prescindendo dal fatto

che nel passato, e meglio nel periodo agosto 2012 – giugno 2013, sia stato già

sanzionato più volte (il 13 agosto 2012 per 9 giorni per non avere effettuato

ricerche di lavoro prima dell’annuncio all’assicurazione contro la

disoccupazione del 16 aprile 2012, il 13 agosto 2012 per 2 giorni per non avere

presentato alcuna prova degli sforzi intrapresi nell’aprile 2012, il 26 ottobre

2012.

per 1 giorno per aver presentato tardivamente le ricerche di impiego del

mese di giugno 2012 e il 17 giugno 2013 per 1 giorno per non essersi presentato

al colloquio di consulenza del 10 giugno 2013 senza comunicare in anticipo la

sua assenza; cfr. doc. VI 23; VI 28; VI34; VI36), il 10 marzo 2014 è stato

sospeso per 10 giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel lasso di

tempo precedente la nuova iscrizione per il collocamento del 6 febbraio 2014

(cfr. doc. VI12).

In simili condizioni

questa Corte ritiene che a ragione l’URC ha sanzionato l’assicurato giusta

l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.10

Per quanto concerne l’entità

della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.1.), l’URC ha inflitto

all’assicurato una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di

cinque giorni.

Nel caso di specie va in

ogni caso ritenuto, da un lato, che l'assenza all'appuntamento di venerdì 17

ottobre 2014 era attribuibile al fatto che il ricorrente fosse malato, dall’altro,

che il medesimo ha comunque inviato un messaggio di posta elettronica al

collocatore spiegando il motivo della sua assenza il lunedì successivo prima di

ricevere la Richiesta di giustificazione inviatagli dall’URC (cfr. consid.

2.9

).

Di conseguenza, a mente di

questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità

di disoccupazione di 5 giorni inflitta al ricorrente dall'URC di __________ non

rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.) e deve pertanto

essere ridotta a 3 giorni (cfr. per alcuni casi analoghi cfr.: STCA 38.2003.53

del 28 gennaio 2004; STCA 38.2002.171 del 15 aprile 2003; STCA 38.2001.138 del 26

febbraio 2002.; STCA 38.2001.167 del 19 febbraio 2002).

In relazione

all’asserzione dell’assicurato secondo cui è molto indebitato (cfr. doc. I),

giova, infine, rilevare che le sue condizioni economiche precarie non hanno influenza

alcuna sulla durata della sospensione (cfr. STF 8C_675/2014 del 12 dicembre

2014.

consid. 5.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

La decisione su

opposizione del 26 novembre 2014 emessa dall'URC di __________ è riformata nel

senso che RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 3 giorni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti