38.2014.74
Sosp.di 5gg ridotta a 3gg x non aver presenziato a un colloquio di consul.senza avvisare dell'assenza.Infatti assenza dovuta a malattia.Inoltre ass. ha comunque inviato mess.posta elettr.a URC prima d
16 marzo 2015Italiano31 min
Source ti.ch
accomandata
Incarto
n.
38.2014.74
rs
Lugano
16 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 novembre 2014 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 26 novembre 2014 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 23 ottobre 2014 (cfr.
Doc. A3) con la quale ha sospeso RI 1 per 5 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione per non essersi presentato ad un colloquio di consulenza
previsto per il 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 senza avvisare della sua assenza.
Al riguardo
l'amministrazione si è così espressa:
" (…) In
primo luogo giova ricordare che l’assicurato ha reagito solo dopo aver ricevuto
la richiesta di giustificazione da parte del suo consulente del personale.
L’assicurato in sede di opposizione sostiene di aver fatto dei tentativi per
avvisare il suo consulente ma di aver sempre trovato la linea “spesso”
occupata. È’ vero che il traffico telefonico in entrata è piuttosto intenso, ma
questa giustificazione non può essere accolta dallo scrivente. Il signor RI 1 produce
pure un certificato medico che attesta la mezza giornata di inabilità,
rilasciato dal dr. Med. __________ in data 3.11.2014, che risulta essere
tardivo rispetto all’evento in causa. Da rilevare che da accertamenti
effettuati dal nostro Ufficio presso la Cassa disoccupazione __________
nell’IPA del mese di ottobre 2014, questa malattia non è stata annotata
dall’assicurato sull’IPA (indicazioni persona assicurata).
Di conseguenza anche avendo a posteriori giustificato la sua
assenza con un certificato medico, la stessa doveva essere correttamente
preannunciata al proprio consulente, azione che il signor RI 1 non ha eseguito.
Nel computo dell’entità della sanzione è stata considerata anche la recidiva,
essendo già stato nel passato sanzionato, di conseguenza 5 giorni di
sospensione rispecchiano il principio di proporzionalità.
(…)” (Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha
chiesto il ripristino delle indennità decurtate nel mese di ottobre 2014.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto che l’URC non avrebbe tenuto in
alcuna considerazione quanto spiegato per iscritto, ancora prima che arrivasse
la richiesta di giustificazione da parte dell’amministrazione, in merito al
motivo della sua assenza all’incontro del 17 ottobre 2014.
Al riguardo egli ha
precisato di essersi sentito male, avvertendo un forte mal di testa, durante la
mattina dello stesso giorno mentre lavorava nella consueta mezza giornata.
L’assicurato ha indicato
di aver provato ad avvisare telefonicamente il suo consulente, ma senza esito,
poiché avrebbe sempre trovato la linea occupata.
Il medesimo ha aggiunto di
essersi recato a casa al termine del lavoro il 17 ottobre 2014, di essersi
coricato a causa del malessere e di essersi purtroppo addormentato, non potendo
malauguratamente presenziare al colloquio previsto nel pomeriggio.
L’insorgente ha, poi,
evidenziato di avere interesse a partecipare ai colloqui per poter beneficiare
di eventuali opportunità proposte dal collocatore e che non era certamente sua
intenzione evitare tale appuntamento (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 15
gennaio 2015 l'URC si è rimesso al giudizio di questo Tribunale in considerazione
di quanto segue:
" (…)
rileviamo tuttavia come l’assicurato abbia reagito prima di ricevere la richiesta
di giustificazione (mail del 20.1.2014 ricevuto dal suo consulente del
personale signor __________ cfr. doc. 8), quindi contrariamente a quanto
sostenuto dallo scrivente nella decisione su opposizione del 26 novembre 2014,
l’assicurato si era attivato prima del ricevimento della nostra richiesta di
giustificazione.
Per contro, valgono le considerazioni
inerenti la produzione tardiva della certificazione medica, il fatto che tale
assenza non sia stata correttamente riportata nell’IPA del mese di ottobre 2014
all’intenzione della cassa disoccupazione __________ e che tale assenza non è
stata preventivamente segnalata al suo consulente del personale.
(…)” (Doc. III).
1.4. Pendente causa, l’11 marzo
2015, questa Corte ha invitato l’URC a trasmettere copia delle precedenti
decisioni di sanzione inflitte all’assicurato (cfr. doc. V).
L’URC ha dato seguito
senza indugio alla richiesta del TCA (cfr. doc. VI + VI1-46).
1.5. I doc. VI + VI1-46 sono stati
inviati al ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VII).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per
cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere
annunciato la sua assenza al colloquio di consulenza del 17 ottobre 2014.
L'art. 17 cpv. 2 LADI
stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato personalmente per il
collocamento al servizio competente, l'assicurato deve osservare le
prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17 cpv. 3 LADI,
nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su istruzione
dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a
colloqui di consulenza.
L'art. 21 OADI
("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000, prevede
che:
" Dopo
essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di
consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle
prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro
un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei colloqui di
consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un
colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di
ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun
colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22 OADI precisa
quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":
" Il primo
colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dalla
data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al
servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e
di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio
esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui
ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15
capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due
mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato
il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv.
4)."
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene
non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione
oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l’esecuzione o lo scopo.
2.3. In una sentenza del 2
settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto
occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un
assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di
consulenza o di controllo.
Fatti
I medesimi criteri sono
applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.
Le principali sentenze
dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella decisione C 30/98
dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una
sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito
che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha
osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non
per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha
dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.
Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato
puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una successiva sentenza
C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato
che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un
significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un
appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un
comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio
per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data
fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che
prende seriamente l'appuntamento.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato
e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30
della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato
telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza.
Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per contro, in una
sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di
1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento
con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver
realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte
del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando in ogni caso
che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo
comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della
durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.
In un'altra sentenza C
327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione
di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni.
Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e
il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta
Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il
comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si
giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata
era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.
Nella sentenza sopra
citata del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il
Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato
che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il
giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano
sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il
colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a
seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato
adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.
Il TFA ha accolto il
ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva
provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi
obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver
presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto
diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro,
iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza
che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato
un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
Il TFA, in una sentenza C
206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta
ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13
febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La
circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che
durante le feste natalizie del 2002, trascorse in X, lo avessero derubato,
oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è
infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il
furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in
merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6
gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore
avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.
In una sentenza C 123/04
del 18 luglio 2005 l'Alta Corte, nel caso di un assicurato che non si era
presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza, ha
confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non
era giustificata.
Infatti, nonostante nel
termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già
ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo
comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro
con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno
seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua assenza.
In una sentenza C 241/06
dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e si è così espresso:
" 2.2 Wohl kommt den Beratungs- und Kontrollgesprächen eine wichtige
Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab, ob und wie ein Fristversäumnis
allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
[AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung
in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).
Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer
Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein
Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn
ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit
nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine
Pflichten als Arbeitsloser
und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000
Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."
In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni
di penalità inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo
appuntamento fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente
scusata.
In una
sentenza 8C_469/2010 del 9 febbraio 2011 l'Alta Corte ha annullato la sospensione inflitta ad un'assicurata che è arrivata in ritardo ad un colloquio di consulenza
avvertendo in anticipo telefonicamente il suo consulente ed ha rilevato:
" 2.2 Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas,
notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de
l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel
manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt 8C_447/2008
du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271).
2.3 Selon les constatations cantonales, l'après-midi
du 12 février 2009, l'intimée a appelé l'ORP à 15 heures 10 pour annoncer
qu'elle se présenterait avec dix minutes de retard. Or elle est arrivée sur
place à 15 heures 30, moment auquel le conseiller devait recevoir une autre
personne, de sorte que l'entretien n'a pas pu avoir lieu. L'assurée a expliqué
avoir pris du retard lors de son rendez-vous à l'Association X.________, lequel
avait été fixé au début du même après-midi. On doit admettre, contrairement à
ce qu'allègue l'office recourant que la situation de l'intimée est comparable à
celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien. L'intimée a pris la
peine de prévenir par téléphone l'ORP du fait qu'elle arriverait avec un
certain retard. Certes le retard en question a fait échouer l'entretien avec
son conseiller de l'ORP. Cet échec résulte d'une mauvaise planification de ses
activités, dès lors qu'elle a agendé deux rendez-vous en début d'après-midi le
même jour. Comme l'expose l'office recourant, rien n'aurait empêché
l'intéressée d'abréger sa visite à l'Association X.________ pour se rendre à
temps à l'ORP, quitte à y revenir plus tard pour terminer son entretien.
Cependant, la situation de l'intimée ne saurait être appréciée de manière plus
sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil
et qui s'en excuse spontanément (cf arrêt 265/06 du 14 novembre 2007 consid.
4.2). Par ailleurs, le seul manquement connu de l'assurée remonte au 16 août
2007 (cf. décision sur opposition du 28 août 2009, p. 3 avant dernier
paragraphe). L'office recourant indique que l'assurée a été également
sanctionnée pour insuffisance de recherches d'emploi au mois de janvier 2009.
Il s'agit là d'un fait nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui ne peut être
présenté dès lors qu'il ne résulte pas du jugement de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois. Dans la mesure où le manquement à
retenir remonte à plus d'une année, il découle des principes exposés ci-dessus,
qu'aucune sanction ne saurait être infligée à l'intimée pour l'échec de
l'entretien de conseil du 12 février 2009."
Su questo tema cfr. pure la STCA 38.2010.59 del 10 gennaio 2011.
In una
sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185
seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto
di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza
giustificazione non costituisce di per sé un comportamento passibile di
sospensione se l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha
rispettato i propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato
spontaneamente per l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno
che ha preceduto la mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo,
per due volte l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di disoccupato
e di beneficiario di prestazioni.
Pertanto la
nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso dell’amministrazione contro il
giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di
sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.
In una
sentenza 8C_125/2013 del 29 agosto 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 350 seg.,
il Tribunale federale ha stabilito che se nel quadro dei provvedimenti inerenti
al mondo del lavoro l’URC iscrive il disoccupato a un corso di lingua tedesca e
fissa un colloquio di consulenza e controllo nell'orario del corso, al
disoccupato non può essere imputata la violazione degli obblighi poiché era
inevitabile che una delle due misure previste non potesse essere assolta. Se
l'assicurato adduce un valido motivo per l'assenza al colloquio di consulenza,
non sussiste una violazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 30 capoverso
1 lettera d LADI.
L'Alta Corte
ha così annullato la sanzione inflitta ad un'assicurata che non si è presentata
ad un appuntamento di consulenza in quanto doveva partecipare a un corso di
tedesco. Inoltre, secondo il Tribunale federale, visto che l'assicurata aveva
inviato al consulente del personale un messaggio di posta elettronica a tale
proposito, non era necessario che gli telefonasse.
Con giudizio
8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il
ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione
per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio
collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18
luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo
imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una
colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.
Il TF ha
precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha
dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC e che si scusa
spontaneamente non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi
obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il
medesimo abbia agito spontaneamente e immediatamente.
L’Alta Corte
ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella
fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva
perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso
le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.
Infine è
utile segnalare che il TCA, nella sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitti a
un’assicurata per non aver tempestivamente annunciato la sua assenza al
colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia
(influenza intestinale).
Questa Corte,
in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva avvisato (o
direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva indicato di
essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di essere stata
portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico con
l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere ricevuto la
richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.
In secondo
luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni
doveva essere confermata, in quanto quattro mesi
prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un
provvedimento relativo al mercato del lavoro.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv.
Considerandi
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.5
Riguardo alla durata della
sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL
(oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata
presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce
della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 53-54).
In una sentenza C 268/98
del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte ha in particolare rilevato:
" (…)
Aus dem Umstand, dass die
Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund
alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten
RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.
Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die
Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.
30.
Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des
theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.
Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht
bundesrechtskonform." (STFA C 268/98 Hm del 22 dicembre 1998)
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata
sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.6
Va riconfermato in questa
occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza
federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande
importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22
dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti, la partecipazione
a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il
disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al
collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il
diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI;
cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo motivo gli
assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali
devono presentarsi dai consulenti del personale.
La giurisprudenza esige pertanto
dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti)
tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella
causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il compito dei consulenti
durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione
della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi
hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché
l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli
assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr.
D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine, ma non da ultimo,
il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano
"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola
volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di
questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale
della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la
LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa
la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di
consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare
questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi
dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente
effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).
2.7
Nell’evenienza
concreta risulta dagli atti dell’incarto che RI 1, il 17 settembre 2014, è
stato convocato per un colloquio di consulenza previsto per il venerdì 17
ottobre 2014 alle ore 14:30 (cfr. doc. 1).
L’assicurato non ha presenziato
all’appuntamento senza che il suo consulente del personale fosse al corrente
della sua assenza.
L’insorgente, lunedì 20
ottobre 2014 alle ore 17:53, ha inviato al consulente un messaggio di posta
elettronica, con cui ha spiegato il motivo per il quale non si è presentato
all’appuntamento del venerdì precedente.
L’assicurato ha precisato
di aver lavorato alla mattina ma che non si sentiva molto bene e di essere poi
arrivato a casa con un forte mal di testa e febbre a 38,7° che gli è rimasta fino
a domenica.
Egli ha, inoltre, indicato
di essersi subito coricato a causa del malessere non pensando all’appuntamento
e di essersi addormentato fino al tardo pomeriggio.
Il ricorrente ha infine
chiesto di fissargli un nuovo colloquio allo stesso orario anche in quella
settimana (cfr. doc. 8).
Il ricorrente ha ribadito
tali circostanze rispondendo, il 21 ottobre 2014, alla Richiesta di
giustificazione, trasmessagli dal collocatore il 20 ottobre 2014 (cfr. doc. 2).
All’opposizione interposta
contro la decisione del 23 ottobre 2014 con cui l’URC l’ha sospeso per cinque
giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (cfr. doc. A3), l’insorgente ha, poi, allegato un certificato
medico del 3 novembre 2014 in cui il Dr. med. __________, FMH in medicina
interna, ha attestato la sua inabilità al lavoro del 100% al 17 ottobre 2014
per mezza giornata (cfr. doc. 4).
2.8
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte constata innanzitutto che l’URC, dopo
l’inoltro da parte dell’assicurato del ricorso al TCA contro la decisione su
opposizione del 26 novembre 2014 ha chiesto all’assicurato di
svincolare dal segreto professionale il dr. med. __________ al fine di porre a
quest’ultimo puntuali domande riguardanti l’attestazione rilasciata il 3
novembre 2014 (cfr. doc. 6; III).
A tale
richiesta il ricorrente non ha dato seguito (cfr. doc. 7).
Al riguardo questo
Tribunale ritiene utile osservare che, visto l’effetto devolutivo del ricorso
(cfr. STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228
consid. 2.b.aa), l’URC non avrebbe dovuto procedere a degli atti istruttori
pendente la procedura ricorsuale al TCA.
Considerato che l’assicurato
aveva già allegato all’opposizione il certificato medico del 3 novembre 2014
allestito dal dr. med. __________ (cfr. doc. 4), in applicazione dell’art. 43
LPGA (cfr. STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.; DTF 136 V 113
consid. 5.2.), l’amministrazione avrebbe semmai dovuto procedere agli
approfondimenti del caso durante la procedura di opposizione.
2.9
Per quanto attiene al
principio della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione in
relazione all’assenza al colloquio di consulenza del 17 ottobre 2014, il TCA
rileva che è vero, da una parte, che uno stato febbrile con forte mal di testa
giustifica la mancata partecipazione all’appuntamento.
Dall’altra, che il
ricorrente, il lunedì pomeriggio successivo, 20 ottobre 2014, e quindi prima di
ricevere la Richiesta di giustificazione allestita in medesima data, come del
resto riconosciuto dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc.
III), ha contattato tramite posta elettronica il proprio consulente per
spiegare le ragioni della sua assenza al colloquio (cfr. doc. 8).
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che in concreto il Dr. med. __________ ha redatto l’attestato medico
di inabilità lavorativa per il pomeriggio del 17 ottobre 2014 solamente il 3
novembre 2014 (cfr. doc. 4).
Pertanto, visto che lo
stato di salute dell’assicurato non ha richiesto una visita medica più
tempestiva e considerato il fatto che in ogni caso l’assicurato al mattino del
17.
ottobre 2014 ha lavorato come d’abitudine, essendo al beneficio di un
contratto di lavoro al 50% (cfr. doc. I), l’assicurato avrebbe potuto e dovuto
avvertire anticipatamente l’URC della sua impossibilità a presenziare
all’appuntamento del 17 ottobre 2014 il giorno stesso, ciò che non è invece
avvenuto.
L’insorgente nel suo
messaggio del 20 ottobre 2014 e nella risposta del 21 ottobre 2014 alla
Richiesta di giustificazione non ha assolutamente fatto riferimento a eventuali
tentativi al fine di avvisare il consulente del suo malessere prima
dell’appuntamento (cfr. doc. 8; 2).
E’ stato soltanto con
l’opposizione, ossia dopo aver ricevuto la decisione di sanzione, e il ricorso che
egli ha asserito di aver più volte provato, durante la mattina del 17 ottobre
2014, di contattare il collocatore ma senza esito, in quanto la linea
telefonica risultava occupata (cfr. doc. 4; I).
In proposito giova
evidenziare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora
prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere
accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando
ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo
tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se
esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF
121.
V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa;
STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 pag. 189; per
una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Tale principio non è
applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi
cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, pag. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3
gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi
a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e
corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a
dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza
(DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
In concreto non si
comprende per quale motivo, qualora l’assicurato avesse effettivamente tentato
già nella mattinata del 17 ottobre 2014 di avvertire il consulente che non
stava bene, egli non abbia riferito tale circostanza nel messaggio di posta
elettronica del 20 ottobre 2014 o perlomeno nella risposta del 21 ottobre 2014
alla Richiesta di giustificazione in cui gli è proprio stato addebitato il
fatto di non aver comunicato in anticipo la sua assenza al colloquio
(cfr. doc. 2).
Non vi è, dunque, ragione
di distanziarsi dalla versione iniziale del ricorrente (cfr. doc. 8; 2) nella
quale non è stata fatta menzione alcuna di eventuali tentativi di contatto
telefonico.
Abbondanzialmente va
comunque osservato che nel caso di impossibilità ad avvisare telefonicamente
l’URC, l’assicurato avrebbe potuto inviare un messaggio di posta elettronica,
visto che egli utilizza tale mezzo di comunicazione.
Inoltre il messaggio di
posta elettronica di lunedì 20 ottobre 2014 è comunque stato inviato al
collocatore unicamente alle ore 17:53, quando, come indicato dall’insorgente
(cfr. doc. 8; 2), da domenica pomeriggio l’insorgente non presentava più febbre
(cfr. doc. 8).
Questo
Tribunale evidenzia, poi, che precedentemente al 17 ottobre 2014 l’assicurato
non ha sempre rispettato i propri obblighi di disoccupato.
Dalle carte
processuali si evince, infatti, che l’assicurato, anche prescindendo dal fatto
che nel passato, e meglio nel periodo agosto 2012 – giugno 2013, sia stato già
sanzionato più volte (il 13 agosto 2012 per 9 giorni per non avere effettuato
ricerche di lavoro prima dell’annuncio all’assicurazione contro la
disoccupazione del 16 aprile 2012, il 13 agosto 2012 per 2 giorni per non avere
presentato alcuna prova degli sforzi intrapresi nell’aprile 2012, il 26 ottobre
2012.
per 1 giorno per aver presentato tardivamente le ricerche di impiego del
mese di giugno 2012 e il 17 giugno 2013 per 1 giorno per non essersi presentato
al colloquio di consulenza del 10 giugno 2013 senza comunicare in anticipo la
sua assenza; cfr. doc. VI 23; VI 28; VI34; VI36), il 10 marzo 2014 è stato
sospeso per 10 giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel lasso di
tempo precedente la nuova iscrizione per il collocamento del 6 febbraio 2014
(cfr. doc. VI12).
In simili condizioni
questa Corte ritiene che a ragione l’URC ha sanzionato l’assicurato giusta
l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
2.10
Per quanto concerne l’entità
della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.1.), l’URC ha inflitto
all’assicurato una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di
cinque giorni.
Nel caso di specie va in
ogni caso ritenuto, da un lato, che l'assenza all'appuntamento di venerdì 17
ottobre 2014 era attribuibile al fatto che il ricorrente fosse malato, dall’altro,
che il medesimo ha comunque inviato un messaggio di posta elettronica al
collocatore spiegando il motivo della sua assenza il lunedì successivo prima di
ricevere la Richiesta di giustificazione inviatagli dall’URC (cfr. consid.
2.9
).
Di conseguenza, a mente di
questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità
di disoccupazione di 5 giorni inflitta al ricorrente dall'URC di __________ non
rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.) e deve pertanto
essere ridotta a 3 giorni (cfr. per alcuni casi analoghi cfr.: STCA 38.2003.53
del 28 gennaio 2004; STCA 38.2002.171 del 15 aprile 2003; STCA 38.2001.138 del 26
febbraio 2002.; STCA 38.2001.167 del 19 febbraio 2002).
In relazione
all’asserzione dell’assicurato secondo cui è molto indebitato (cfr. doc. I),
giova, infine, rilevare che le sue condizioni economiche precarie non hanno influenza
alcuna sulla durata della sospensione (cfr. STF 8C_675/2014 del 12 dicembre
2014.
consid. 5.4.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
La decisione su
opposizione del 26 novembre 2014 emessa dall'URC di __________ è riformata nel
senso che RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 3 giorni.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti