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Decisione

38.2014.8

Con dec.su opp.ridotto sops.da 21 a 11 gg x essere disocc.x propria colpa. Con suo comp.provocato colpevolm.licenz. Incont.negli ultimi anni avuto con DL regolari colloqui. TCA non ha ragioni x non ri

6 giugno 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

10 anni) e l'attestato di lavoro rilasciato dallo stesso datore di lavoro – in

cui si attesta tra l'altro che "... Abbiamo molto apprezzato il suo impegno

personale e la sua identificazione con la nostra azienda. Il signor RI 1 ha

fornito delle buone prestazioni sia in senso qualitativo che quantitativo..

(....) Il comportamento del signor RI 1 nei confronti dei nostri superiori,

clienti e collaboratori è stato corretto e nel complesso corrispondeva alle

nostre aspettative"{doc. E) – indicano esattamente il contrario: ossia che

il qui ricorrente era un valido dipendente a cui non può essere rimproverato

nulla.

Agli atti non vi è alcuna traccia né di richiami scritti, né altre

prove che possano suffragare quanto affermato dal datore di lavoro che in

realtà ha licenziato il qui ricorrente per meri motivi economici.

Già alle richieste dello scrivente legale in tal senso, il datore

di lavoro non aveva peraltro mai dato alcun seguito.

Si ritiene pertanto che la Cassa abbia ritenuto arbitrariamente

per vere le affermazioni di una parte, senza considerare per contro quelle

della parte opposta, e ciò senza alcun valido motivo. La decisione di

sospensione non contiene alcuna valida giustificazione, e la convenuta non ha

preso alcuna presa di posizione riguardo alle puntuali contestazioni del ricorrente,

in primis in merito al potere di rappresentanza di chi aveva redatto la prima decisione

e della mancanza dei rimedi di diritto. (…)" (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 21

febbraio 2014 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva in

particolare:

" (…)

La Cassa dopo aver esaminato con attenzione le varie

argomentazioni indicate dal nutrito scambio di corrispondenza emanava una

decisione su opposizione, in data 20 dicembre

2013, dove veniva parzialmente accolta l'opposizione dell'Avv. RA

1 con conseguente riduzione della sospensione da 21 a 11 giorni, corrispondente ad un grado di colpa lieve nel licenziamento. Tra l'altro proprio il

rappresentate legale chiedeva che se la colpa doveva essere considerata, la

stessa era da ritenere di una lieve entità come del resto ha statuito e deciso

la Cassa Disoccupazione.

Nell'atto di ricorso l'Avv. RA 1 indica, a torto, che la Cassa si

è basata esclusivamente sulla versione dei fatti fornita dal datore di lavoro

dopo il licenziamento.

A tale riguardo si precisa che se la Cassa avesse unicamente

tenuto in considerazione solo le indicazioni riportate dal datore di lavoro, in

conformità con le disposizioni di legge e con la prassi consolidata, avrebbe

dovuto statuire per una colpa grave dell'assicurato, ossia deliberando per una

sospensione da 31 a 60 giorni controllati e non unicamente per una sospensione

di 11 giorni.

ln merito alle indicazioni riportate sull'attestato di lavoro

rilasciato dal datore di lavoro è ormai consolidato che tale documento ha un

valore probante abbastanza ridotto in quanto le aziende, per non ulteriormente

penalizzare i propri collaboratori dopo un licenziamento,

tendono nella quasi totalità dei casi ad indicare unicamente gli

aspetti positivi del lavoratore, soprattutto per evitare agli assicurati di

avere negative ripercussioni verso la ricerca di una nuova attività lavorativa.

In merito alle motivazioni, il rappresentante legale dell'assicurato

sorvola sul fatto che la Cassa ha testualmente indicato che il licenziamento

del Sig. RI 1 è avvenuto per i suoi modi di fare e per il suo comportamento nei

confronti dei collaboratori che è stato

qualificato come irrispettoso ed inaccettabile.

Inoltre, in un altro passaggio della decisione su opposizione

effettuata dalla Cassa, viene evidenziato e ribadito che il comportamento

dell'assicurato soprattutto nei confronti dei suoi collaboratori ha destato

parecchi problemi che hanno poi portato alla decisione di licenziare il proprio

collaboratore.

Proprio secondo le disposizioni di legge, la disoccupazione è

imputabile all'assicurato che con il suo comportamento, in particolare violando

gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un

motivo di disdetta del rapporto di lavoro. Non occorre quindi che l'assicurato

abbia fornito al datore di lavoro un motivo grave atto a giustificare lo

scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato. Basta una colpa non

necessariamente di natura professionale ma anche soltanto attinente al

comportamento generale o al carattere dell'assicurato purché abbia costituito

per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di lavoro.

In questo esplicito caso appare comunque chiaro che il

comportamento dell'assicurato, soprattutto nei confronti dei suoi collaboratori

ha destato parecchi problemi che hanno poi portato la direzione della Vebego a

decidere di operare la disdetta del rapporto di lavoro.

La Cassa ha comunque tenuto ampiamente in considerazione le

argomentazioni indicate dal rappresentante legale nei vari scritti ed ha

statuito per una colpa lieve del Sig. RI 1 proprio in virtù delle

argomentazioni indicate dall'Avv. RA 1. (…)" (Doc. III)

1.4. Il 26 febbraio 2014 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre eventuali altri mezzi

di prova (cfr. doc. IV).

Considerandi

2.1

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se è disoccupato per propria colpa.

In questa evenienza

competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di

disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

La disoccupazione è ad

esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare

violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di

lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.

a OADI).

Secondo giurisprudenza, un

assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art.

30.

cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a

fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile

dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si

assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid.

2.

).

La sospensione del diritto

alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non

presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi

dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento

generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta

(sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del

Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è necessario che

vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1

pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il

comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242

consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168

dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione

dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi

è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236;

STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

La terza revisione della

LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°

luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere

sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al

datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30

cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente

la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.2

La costante giurisprudenza

del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo

comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,

fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto

alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa

del lavoratore.

Tale è il caso soltanto

quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa

concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di

lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una

colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.

deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o

il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03

del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, , consid. 1.2; DLA 1999 N. 8,

consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242,

consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.3

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e

DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,

consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.4

Nella presente fattispecie RI

1.

ha lavorato dal 1° novembre 2002 quale responsabile di succursale presso la __________.

Egli è stato licenziato il

30.

agosto 2012 per il 31 dicembre 2012.

Il rapporto di lavoro si è

prolungato, a seguito di malattia del dipendente, fino al 31 luglio 2013 (cfr.

doc. 4).

L'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni di disoccupazione dal 1° agosto 2013.

La lettera di disdetta del

30.

agosto 2012 ha il seguente tenore:

" Facciamo

riferimento al colloquio personale del 30 agosto 2012 intercorso tra Lei, il

signor __________ e il Signor __________.

Con la presente rescindiamo il Suo rapporto di lavoro con la

nostra azienda per il 31 dicembre 2012 rispettando il termine di disdetta di

quattro mesi. Le abbiamo già esposto dettagliatamente a voce le nostre

motivazioni.

La Sua sospensione dal servizio avrà effetto immediato, a partire

dal 31 agosto 2012. Le formalità d'uscita sono regolate in una conferma di

sospensione dal servizio a parte.

Personalmente siamo molto dispiaciuti della situazione, ma siamo

convinti che si tratti della soluzione migliore per entrambe le parti."

(Doc. 7)

In uno scritto del 25 ottobre

2012.

la ditta ha così illustrato al rappresentante dell'assicurato le ragioni

della disdetta del rapporto di lavoro:

" (…)

Nel corso del colloquio di licenziamento del 30 agosto 2012 i

nostri direttori __________ (CEO) e __________ (COO) hanno informato il Signor RI

1.

sul motivo del licenziamento. A tale riguardo prendiamo posizione come segue:

· La competenza di leadership non

corrispondeva ai requisiti richiesti dal nostro family statement e di conseguenza

neanche alla nostra cultura di leadership e dell'azienda.

· Avevamo opinioni diverse per quanto

riguarda lo sviluppo della Regione Ticino.

Per i suddetti motivi purtroppo ci siamo visti costretti a

rescindere il rapporto di lavoro con il Signor RI 1 entro il termine

prescritto." (Doc. 16)

Il 27 novembre 2012 la __________,

in uno scritto sempre indirizzato al patrocinatore dell'assicurato ha ancora

precisato:

" (…)

Negli ultimi anni abbiamo avuto diversi incontri con il Signor RI

1.

per parlare del suo stile di gestione e della cultura aziendale della __________

nelle succursali. I suoi modi di fare e il suo comportamento nei confronti dei

collaboratori erano irrispettosi e inaccettabili. I collaboratori si sono

lamentati ripetutamente per i modi del Signor RI 1. Non potevamo più accettare

il suo comportamento sociale, che negli ultimi mesi era peggiorato sempre di

più. Così ci siamo visti

costretti a rescindere il rapporto di lavoro con lui.

La __________ non si è dimenticata che il Signor RI 1 è presidente

della CPC (Commissione paritetica cantonale d'imprese di pulizia e facility

services) è pure segretario della AIPCT. I compensi relativi di queste attività

non ci sono mai stati detti, quindi non sappiamo i guadagni. Nonostante

l'inabilità al lavoro per malattia, pratica queste attività professionali. Come

già scritto nella nostra lettera del 6 novembre 2012, il Signor RI 1 è

obbligato a informarci dei guadagni provenienti da altre fonti a partire del 1°

settembre 2012 con una ricevuta (punto 2 della conferma di sospensione dal

lavoro). Nonostante l'inabilità al lavoro per malattia, pratica queste attività

professionali." (doc. 18)

Il 18 ottobre 2013, nel

corso della procedura di opposizione, la Cassa di disoccupazione ha posto alla

ditta i seguenti quesiti:

" (…)

1) Sono stati

effettuati richiami inerenti le problematiche che avete indicato a motivazione

della disdetta del rapporto di lavoro?

2) Quali

"modi di fare" e quale comportamento nei confronti dei collaboratori

sono stati effettuati dal Sig. RI 1 per essere considerati irrispettosi ed

inaccettabili?

3) Vi sono richiami

scritti da parte dei collaboratori che si sono lamentati per i modi utilizzati

dal Sig. RI 1?" (Doc. 24)

Il 25 ottobre 2013 la

ditta ha così risposto:

" (…)

· Negli ultimi anni abbiamo avuto diversi

incontri/colloqui con il Signor RI 1 per parlare del suo stile di gestione e

della cultura aziendale della __________ nelle succursali. I suoi modi di fare e

il suo comportamento nei confronti dei collaboratori erano irrispettosi e

inaccettabili. Il signor RI 1 conosceva le problematiche anche se non sono

stati fatti dei richiami per iscritto.

· Quando il Signor RI 1 faceva un

ragionamento, i collaboratori non potevano dire nulla. Ciò che lui diceva era

cosi e basta, nessuno lo poteva contraddire. Non lasciava mai parlare i collaboratori

fino alla fine quando il Signor RI 1 chiedeva qualcosa. Ci fu una dittatura in succursale

e questo non è definitivamente la cultura e la filosofia della __________.

Per piccolezze il Signor RI 1 si

metteva sempre a urlare e diceva che nessuno in succursale capiva qualcosa.

Dato che il Signor RI 1 scoppiava sempre per ogni piccolezza, i collaboratori avevano

paura di fare degli sbagli. Così i collaboratori in succursale erano sempre costantemente

sotto pressione di non sbagliare, avevano paura. Non perdeva mai l'occasione di

dire alla sua segretaria: "Io non ti volevo assumere, io volevo assumere

qualcun altro".

Certe attestazioni non si fanno, fanno male e sono

demotivanti.

· I collaboratori si sono lamentati

ripetutamente oralmente alla centrale a __________ riguardo gli atteggiamenti

in generale e quelli di fronte ai dipendenti. Non potevamo più accettare il suo

comportamento sociale, che negli ultimi mesi era peggiorato sempre di più. Così

ci siamo visti costretti a rescindere il rapporto di lavoro con lui."

(Doc. 25)

Al riguardo il

rappresentante dell'assicurato il 4 novembre 2013 si è così espresso:

" (…)

Con espresso riferimento allo scritto del 25 ottobre 2013 di __________,

si deve ritenere per espressa dichiarazione del già datore di lavoro che:

- il datore di

lavoro non ha mai richiamato per iscritto il dipendente mio assistito sulle

presunte – e del resto contestate – "problematiche" asserite a

pretesa motivazione del licenziamento;

- i presunti e

del resto contestati "modi di fare" tanto sbandierati dal datore di

lavoro si limitano ad una presunta lamentela della già segretaria del mio

mandante del resto, sembrerebbe, solo verbale ed in un'unica occasione;

- nessuno

dei collaboratori di __________ in Svizzera che sono oltre 5'000 si è mai lamentato

per iscritto dei presunti "modi di fare" del sig. RI 1. Non si

dimentichi infatti che il mio mandante ha lavorato per oltre 10 anni a favore

di __________ ed è stato attivo in tutta la Svizzera con mansioni dirigenziali.

Per quanto concerne poi il comportamento personale del sig. RI 1,

non si dimentichi che il datore di lavoro stesso già ha formalmente attestato

che "... il comportamento del Signor RI 1 nei confronti dei superiori,

clienti e collaboratori è stato corretto e nel

complesso corrispondeva alle nostre aspettative ".

Orbene, nella presente chiara ed intelligibile fattispecie, sono

solo due gli aspetti che ancor oggi sono rimasti inspiegati.

Il primo è relativo al quesito a sapere come possa mai

giustificare il datore di lavoro il contenuto dello scritto 25.10.2013 alla

luce della più che decennale collaborazione avuta con il sig. RI 1, nonché

dell'assenza di qualsivoglia elemento concreto e formale a supporto di quanto

preteso che, del resto, è in perfetto contrasto con quanto attestato dal datore

di lavoro medesimo nell'attestato di fine lavoro.

Il secondo quesito è invece quello a sapere come mai, nella decisione

qui querelata, il sig. __________ ha acriticamente ed ipso facto sposato la

tesi del datore di lavoro, in presenza di fatti e documenti (assenza di

qualsivoglia critica al lavoratore dopo 10 anni di collaborazione ed attestato

di fine lavoro ineccepibile) attestanti il perfetto contrario di quanto

giudicato.

Tanto premesso, si chiede nuovamente che la decisione 4 settembre 2013 a carico del signor RI 1 sia immediatamente revocata con riconoscimento di congrua indennità a

titolo di ripetibili." (Doc. 27)

A seguito degli

accertamenti effettuati durante la procedura di opposizione la Cassa ha ridotto

da 21 a 11 giorni la sanzione inflitta all'assicurato, in considerazione in

particolare del fatto che quest'ultimo, prima del licenziamento, non aveva

inviato degli ammonimenti per iscritto al ricorrente.

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

Dagli atti dell'incarto

emerge infatti, da una parte, che negli ultimi anni, prima del licenziamento RI

1.

ha avuto regolari colloqui con i responsabili della ditta e che questa

circostanza non è contestata dal ricorrente.

D'altra parte, non vi è

ragione per non ritenere credibili, le affermazioni del datore di lavoro che ha

sottolineato di avere invitato l'assicurato a modificare il proprio

comportamento nei confronti dei suoi collaboratori che si erano ripetutamente

lamentati oralmente presso la centrale di __________.

A nulla di diverso può

portare la formulazione dell'Attestato di lavoro (cfr. doc. E), vista anche

l'indicazione secondo cui il comportamento dell'assicurato "è stato

corretto e nel complesso corrispondeva alle nostre aspettative (cfr. doc. E).

D'altra parte non

risultano dall'incarto motivazioni di carattere economico, come sostenuto nel

ricorso, alla base del licenziamento (cfr. consid. 1.2). I responsabili della

ditta hanno peraltro espresso il loro rammarico per avere dovuto prendere

questa decisione nei confronti di un collaboratore di lunga data in un ruolo

dirigenziale.

Alla luce di questi

elementi, il TCA ritiene che l'assicurato, con il proprio comportamento ha

provocato colpevolmente la propria disoccupazione (cfr. consid. 2.1 e, in

particolare la DLA 2012 Nr. 3 pag. 294 nella quale il Tribunale federale ha

ricordato che basta il dolo eventuale).

Di conseguenza, richiamata

la severa giurisprudenza federale al riguardo che non esige, per sospendere un

assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione, che il licenziamento

sia stato deciso per una violazione degli obblighi contrattuali (cfr. consid.

2.1

e STF 8C_606/2010 del 20 agosto 2010), il ricorrente deve essere sospeso

dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1

lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294;

STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).

Anche l'entità della

sanzione (11 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della

colpa.

In

tale contesto si ricorda peraltro che il giudice non può mettere in discussione

senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 75; STFA C221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio

2012).

Per i motivi appena

esposti la decisione su opposizione del 20 dicembre 2013 deve pertanto essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti