38.2015.10
Importo del guadagno assicurato calcolato correttamente dalla Cassa. Determ.salari effettiv.percepiti. Cessione di credito da parte del DL non riscosso, per cui non tenerne conto. Ricorso respinto
3 dicembre 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.10
MT/RS/gm
Lugano
3 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Matteo Tavian, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 19 gennaio 2015 (cfr. doc. A), la CO 1 (in seguito: Cassa) ha parzialmente
accolto l’opposizione di RI 1 datata 22 settembre 2014 interposta contro la
decisione del 18 agosto 2014 (cfr. doc. 49), modificando l’importo del guadagno
assicurato dal 1° ottobre 2012 da fr. 2'257.- a fr. 2'471.-, nonostante
quest’ultimo avesse postulato il riconoscimento del guadagno assicurato per un
importo pari a fr. 5'963.- (cfr. doc. B). La decisione su opposizione è stata
motivata, rilevando che il credito ceduto da parte della società __________, ex
datore di lavoro dell’assicurato, a quest’ultimo, di fr. 64'768.85, quale
parziale compensazione di salari non versati, non era stato ancora riscosso a
fronte di una procedura esecutiva sospesa. Il parziale accoglimento
dell’opposizione presentata dal ricorrente alla Cassa era dovuto esclusivamente
al precedente mancato conteggio del periodo di infortunio non inserito nel
calcolo del guadagno assicurato, motivo per cui ne risultava un importo pari a
fr. 2'471.-.
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 19 gennaio 2015 è insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv.
RA 1, inoltrando tempestivo ricorso al TCA e chiedendo il riconoscimento del
guadagno assicurato dal 1° ottobre 2012 per un importo ammontante a fr.
5’963.-.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale, il ricorrente ha, anzitutto, evidenziato di essere stato
incaricato, a far tempo dal 1 luglio 2010, quale socio gerente della società
(cfr. doc. F). Il rapporto di lavoro è stato sciolto il 1° ottobre 2012 alla
luce della delicata situazione economico-finanziaria della predetta società
(cfr. doc. I), contro la quale è stato aperto il fallimento in data 15 ottobre
2012, sospeso per mancanza di attivi in data 18 febbraio 2013. Non percependo
il ricorrente lo stipendio da marzo 2012, per ovviare a ciò la società __________
gli ha ceduto un suo credito di fr. 64'768.85 lordi, a fronte di un ammontare
lordo per salari non versati di fr. 74'268.- (cfr. doc. M). La Cassa gli ha
conseguentemente riconosciuto il diritto alla disoccupazione dal 1° ottobre
2012, con un termine quadro per la riscossione al 28 febbraio 2015. Poiché il
ricorrente, nei due anni precedenti, aveva percepito soltanto acconti di
salario e dal mese di marzo 2012 più alcunché, la Cassa gli ha riconosciuto
quale guadagno assicurato la somma di fr. 2'257.-, importo successivamente
modificato a fr. 2'471.- in sede di opposizione alla luce del periodo
d’infortunio accorso al ricorrente.
Il ricorrente ha, inoltre, addotto
che:
"
(…)
Il guadagno assicurato (…) deve essere stabilito sulla base del
salario soggetto ai contributi AVS conseguiti in media nel corso degli ultimi
sei mesi, o se si rivela più favorevole per l’assicurato, gli ultimi 12 mesi
che precedono la disoccupazione.
Nel caso in specie, il salario è stato conseguito e soggetto ai
contributi AVS, mediante la cessione del credito di cui al doc. L (recte:
doc. M, nota del redattore).
In base al disposto di cui all’art. 114 cpv. 1 CO, l’obbligazione
può essere estinta mediante l’adempimento o in altra guisa.
Nel caso in specie, l’obbligazione di pagare i salari del signor RI
1 è stata adempiuta mediante, appunto, la cessione del credito di cui al doc. L
(recte: doc. M, nota del redattore).
Il signor RI 1 si era, perciò, opposto alle decisioni della cassa
di disoccupazione che non avevano tenuto in alcuna considerazione questo
particolare e che hanno continuato a farlo anche con la decisione su
opposizione de quo.
La decisione che accoglie parzialmente l’opposizione del
22.09.2014, l’accoglie unicamente perché conteggia le indennità per perdita di
guadagno da infortunio rapportate al 1000% (recte: 100%, nota del
redattore).
Nulla però, dice circa l’ammontare del salario indicato dal
ricorrente, con la cessione del credito.
Si può affermare, anzi, che la decisione è generica e non
motivata. Non vengono indicati i conteggi e nemmeno il perché non viene presa
in considerazione la cessione di credito di cui al doc. L (recte: doc.
M, nota del redattore), per calcolare l’ultimo salario percepito.
Pertanto, si insiste sul fatto che l’ultimo salario conseguito in
media negli ultimi 6 mesi, non sia l’ammontare indicato nella decisione qui
opposta, di CHF 2'471.-, ma almeno quello indicato nelle contestazioni più
volte inviate dall’attuale opponente, cioè CHF 5'963.-” (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto. A titolo abbondanziale la parte
resistente ha rilevato che la richiesta del patrocinatore dev’essere respinta
in quanto il calcolo effettuato per stabilire il guadagno assicurato
contemplava erroneamente 27 mesi di attività lavorativa, anziché 6 mesi,
rispettivamente 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione (cfr. doc.
III).
Fatti
2.1. Oggetto del contendere è l’entità
del guadagno assicurato.
Secondo l’art. 23 cpv. 2 LADI è
considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della
legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel
corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali
periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.
L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito della
delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per
il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno
assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di
contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione
della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è
calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione
che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale
salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37
cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo decorre
dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile,
indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento,
l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il
termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Il Consiglio federale ha pure
stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono
computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che
l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI
stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui
l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3
LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.
2.2. In virtù della legge e della
giurisprudenza determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai
sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di
salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995
Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in
DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il
guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in
casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi
sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente
è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora
possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Al riguardo
cfr. pure STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002;
STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag.
460-461.
In una sentenza C 284/05
del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C
183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della
prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di
disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno
determinante.
Inoltre con
sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11
pag. 288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa
era soltanto la questione concernente la determinazione del
guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di
contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di
un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era
definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in
maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o
in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come
richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non
era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il
diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
2.3. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che il ricorrente (nato il 25 febbraio 1950; cfr.
doc. 1 inc. 38.2015.10) dal luglio 2010 era iscritto a Registro di commercio
quale socio e gerente della società __________ con diritto di firma individuale
(cfr. doc. F). Lo stesso deteneva pure quote sociali per un importo pari a fr.
110'000.-. Le restanti quote sociali appartenevano a __________ per un ammontare
corrispondente a fr. 20'000.- (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch;
doc. 12 inc. 38.2015.10).
Inoltre il 20 giugno 2010
l’assicurato ha concluso con la __________ un contratto di lavoro in qualità di
“responsabile amministrativo e gestione del personale” con inizio dal 1° luglio
2010 (cfr. doc. 4 inc. 38.2015.10).
Dalla domanda di indennità
di disoccupazione e dall’attestato del datore di lavoro, firmato da __________,
si evince che quest’ultimo svolgeva l’incarico percependo uno stipendio annuo
di fr. 30'350.-. per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, di fr.
56’382.- per l’anno 2011 e di fr. 74'268.-. per il periodo dal 1° gennaio 2012
al 30 settembre 2012 (cfr. doc. 2; G).
Dalle carte processuali risulta,
poi, una lettera di disdetta del rapporto d’impiego del 10 luglio 2012 redatta
dalla __________ e sottoscritta, per il datore di lavoro, da __________, con
cui il rapporto d’impiego è stato disdetto con effetto al 30 settembre 2012,
causa la delicata situazione economico-finanziaria della società (cfr. doc. I).
Il 15 ottobre 2012 è stato
aperto il fallimento della società __________.
La procedura di fallimento è
stata sospesa per mancanza di attivi con Decreto della Pretura di __________
del 18 febbraio 2013 (cfr. doc. 21; 12).
Nel mese di luglio 2013 la
società è stata radiata d’ufficio in applicazione delle dispostizioni di cui
all’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC).
Il ricorrente si è iscritto
alla disoccupazione il 5 settembre 2012 (cfr. doc. 1).
Con sentenza 38.1012.69 del 9
gennaio 2013, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha confermato il
diniego del diritto dell’assicurato alle indennità per disoccupazione dal 1°
settembre 2012, in quanto l’insorgente occupava una posizione analoga a quella
di un datore di lavoro in seno alla __________, essendone socio e gerente.
Considerandi
Il diritto alle prestazioni
LADI è poi stato riconosciuto all’assicurato dal 1° ottobre 2012 (cfr. doc. 49;
50).
La Cassa, con decisione del 18
agosto 2014, ha riconosciuto all’assicurato un guadagno assicurato ammontante a
fr. 2'257.- a partire dal 1° ottobre 2012, tenendo conto degli stipendi
riscossi, peraltro sotto forma di acconti, fino al marzo 2012. Per i mesi
seguenti non è stato possibile computare alcun salario (cfr. doc. 49).
Tale provvedimento è stato
successivamente modificato in sede di decisione su opposizione alla luce del
mancato conteggio del periodo di infortunio nel calcolo del guadagno assicurato.
Quest’ultimo è così stato
aumentato a fr. 2'471.- (cfr. doc. A).
Il ricorrente ha contestato
l’operato della Cassa adducendo che il calcolo del guadagno assicurato deve
essere stabilito sulla base del salario soggetto a contributi AVS conseguiti in
media nel corso degli ultimi sei mesi, o se si rivela più favorevole
all’assicurato, degli ultimi dodici mesi che precedono la disoccupazione. A suo
dire, nella fattispecie in questione il salario è stato effettivamente
conseguito e soggetto a contributi AVS alla luce della cessione di un credito di
fr. 64'768.85 lordi da parte della __________ e in virtù dei principi di cui
all’art. 114 CO. Ne risulterebbe, pertanto, un guadagno assicurato di importo
pari a fr. 5'963.- e non, come a suo dire erroneamente calcolato dalla Cassa,
di fr. 2'471.- (cfr. doc. I).
2.4
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, dapprima, che ai sensi
dell’art. 37 cpv. 1 OADI il periodo di calcolo per il guadagno assicurato
corrisponde agli ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il termine
quadro per la riscossione della prestazione.
Il guadagno assicurato è
calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione
che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione, se tale
salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37
cpv. 2 OADI).
Inoltre il periodo di calcolo
decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile,
indipendentemente dalla data di annuncio alla disoccupazione (art. 37 cpv. 3
OADI; STF C 155/06 del 3 agosto 2007, consid. 3.1.).
In concreto i
periodi di calcolo previsti all’art. 37 cpv. 1 e 2 OADI decorrono
rispettivamente dal 1° aprile al 30 settembre 2012 e dal 1° ottobre 2011 al 30
settembre 2012.
Dalle carte
processuali non emerge la riscossione di salari per il periodo successivo al
marzo 2012, ossia da aprile a settembre 2012, come indicato dalla Cassa (cfr.
doc. 49; A).
Dagli atti risulta, invece, un documento
intitolato “Atto di cessione di credito” datato 10 ottobre 2012 con cui la __________
ha ceduto al ricorrente un credito di fr. 67'000.-- vantato nei confronti dei
signori __________ e __________, __________, inerenti lavori di capomastro sul
mappale nr. __________, a saldo degli stipendi arretrati, indicati per i mesi
da aprile a settembre 2013 - anziché 2012 -, dovuti al ricorrente dalla società
stessa per fr. 64'768.85 lordi (cfr. doc. M=31).
In data 3 agosto 2012, il ricorrente
ha fatto spiccare un precetto esecutivo (esecuzione no. __________ dell’UE di __________)
nei confronti di __________ e __________ per un importo pari a fr. 67'000.- con
interessi al 5% dal 12 luglio 2012, contro il quale è stata fatta opposizione
(cfr. doc. 32).
In data 28 gennaio 2014, il
ricorrente ha proposto istanza di conciliazione alla Pretura della
Giurisdizione di __________ nei confronti di __________ e __________, volta ad incassare
la somma contemplata nell’atto di cessione del credito.
Nell’istanza è stato tra
l’altro indicato che:
"
(…)
8.
La __________ non avendo i soldi e dovendo pagare gli stipendi
ed i fornitori ha dovuto ricorrere ad un prestito da parte del gerente RI 1 __________,
verso il quale è stato ceduto il credito vantato nei confronti dei Signori __________
e __________ di frs. 79'870.10.
(…)” (cfr. doc. 33; M)
Non avendo trovato alcuna
intesa, il ricorrente ha proposto azione creditoria al Pretore della
Giurisdizione di __________ con petizione del 14 marzo 2014 (cfr. doc. 34).
In risposta, il 22 aprile 2014,
il patrocinatore di __________ e __________ ha comunicato al Pretore di __________
la loro volontà di proporre una denuncia penale al Ministero pubblico in
relazione a “reati documentali, patrimoniali, fallimentari, nonché processuali”,
con contestuale richiesta di sospendere il procedimento civile in attesa
dell’esito di quello penale (cfr. doc. 35).
Con scritto datato 2 ottobre
2014.
la Cassa ha chiesto all’assicurato, tra le altre, copia della
documentazione concernente la procedura eseguita per ottenere la riscossione
del credito ricevuto dalla società __________ (cfr. doc. 54).
La rappresentante del
ricorrente, con scritto datato 12 ottobre 2014, si è limitata ad allegare copia
del precetto esecutivo notificato ai signori __________ e __________ (cfr. doc.
55; 32).
Con scritto 18 dicembre 2014 la
Cassa ha nuovamente sollecitato la produzione della documentazione concernente
la procedura eseguita per ottenere il rimborso del credito di fr. 64'768.85.-
lordi ceduto dalla Sagl al ricorrente (cfr. doc. 61).
Tale richiesta è rimasta senza
seguito.
Dall’incartamento processuale
non risultano, quindi, scritti concernenti l’effettiva riscossione dell’importo
ceduto.
Il ricorrente, come del resto
ribadito dalla Cassa nella decisione su opposizione, non è stato in grado di
produrre alcuna documentazione atta a comprovare l’effettivo pagamento del
credito ceduto.
Ne consegue che, come
rettamente evidenziato dalla Cassa, per il periodo dal mese di aprile a
settembre 2012, l’assicurato, indipendentemente dalla questione di sapere se in
tale lasso di tempo egli ha svolto per la Sagl un’attività lavorativa soggetta
a contribuzione o meno (al riguardo cfr. STCA 38.2015.11 emessa in data
odierna), non ha in ogni caso ricevuto alcun importo dalla società.
In proposito giova ricordare che
determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23
LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il
periodo di calcolo (cfr. consid. 2.2.).
Dalle verifiche degli estratti
bancari agli atti sono risultati versamenti di salari sotto forma di acconti
sino al mese di marzo 2012, non figura invece più alcun accredito per tutto il
resto del periodo lavorativo, ossia fino al mese di settembre 2012 (cfr. Doc.
8).
Non può, pertanto, essere seguita
la patrocinatrice del ricorrente, laddove afferma che il salario sia
effettivamente stato conseguito, in quanto dagli atti di causa tale
affermazione non trova riscontro probatorio.
Ne discende che la Cassa ha
correttamente tenuto in considerazione, ai fini del calcolo del guadagno
assicurato a partire dal 1° ottobre 2012, unicamente i redditi realmente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo determinante in
casu, escludendo pertanto a giusta ragione l’importo conseguente dalla cessione
del credito da parte della Sagl non realizzato.
Avendo l’assicurato potuto
dimostrare di avere ricevuto salari per un totale complessivo di fr. 54'170.35
lordi relativi al periodo da aprile 2011 a marzo 2012 (cfr. doc. 3; III) e
alcunché da aprile a settembre 2012, la Cassa, tenendo rettamente in
considerazione la media più vantaggiosa degli ultimi 12 mesi (“… prendendo 6
mesi con salario a Chf 0.00 (da aprile a settembre 2012) e 6 mesi dove
l’assicurato ha percepito la metà di quanto sopra indicato ossia Chf 27'084”;
cfr. doc. III; art. 37 cpv. 2 OADI) e aggiungendo le indennità per infortunio
ricevute dall’assicurato, ha rettamente determinato un guadagno assicurato
ammontante a fr. 2'471.- (cfr. doc. III; A).
In simili condizioni, la
decisione su opposizione contestata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti