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Decisione

38.2015.10

Importo del guadagno assicurato calcolato correttamente dalla Cassa. Determ.salari effettiv.percepiti. Cessione di credito da parte del DL non riscosso, per cui non tenerne conto. Ricorso respinto

3 dicembre 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. Oggetto del contendere è l’entità

del guadagno assicurato.

Secondo l’art. 23 cpv. 2 LADI è

considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito della

delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per

il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno

assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di

contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione

della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno assicurato è

calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione

che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale

salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37

cpv. 2 OADI).

Il periodo di calcolo decorre

dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile,

indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento,

l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il

termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Il Consiglio federale ha pure

stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono

computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI

stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui

l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

2.2. In virtù della legge e della

giurisprudenza determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai

sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di

salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995

Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in

DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il

guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in

casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente

è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora

possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Al riguardo

cfr. pure STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002;

STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag.

460-461.

In una sentenza C 284/05

del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C

183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della

prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di

disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno

determinante.

Inoltre con

sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11

pag. 288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa

era soltanto la questione concernente la determinazione del

guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di

contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di

un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era

definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in

maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o

in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come

richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non

era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il

diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

2.3. Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che il ricorrente (nato il 25 febbraio 1950; cfr.

doc. 1 inc. 38.2015.10) dal luglio 2010 era iscritto a Registro di commercio

quale socio e gerente della società __________ con diritto di firma individuale

(cfr. doc. F). Lo stesso deteneva pure quote sociali per un importo pari a fr.

110'000.-. Le restanti quote sociali appartenevano a __________ per un ammontare

corrispondente a fr. 20'000.- (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch;

doc. 12 inc. 38.2015.10).

Inoltre il 20 giugno 2010

l’assicurato ha concluso con la __________ un contratto di lavoro in qualità di

“responsabile amministrativo e gestione del personale” con inizio dal 1° luglio

2010 (cfr. doc. 4 inc. 38.2015.10).

Dalla domanda di indennità

di disoccupazione e dall’attestato del datore di lavoro, firmato da __________,

si evince che quest’ultimo svolgeva l’incarico percependo uno stipendio annuo

di fr. 30'350.-. per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, di fr.

56’382.- per l’anno 2011 e di fr. 74'268.-. per il periodo dal 1° gennaio 2012

al 30 settembre 2012 (cfr. doc. 2; G).

Dalle carte processuali risulta,

poi, una lettera di disdetta del rapporto d’impiego del 10 luglio 2012 redatta

dalla __________ e sottoscritta, per il datore di lavoro, da __________, con

cui il rapporto d’impiego è stato disdetto con effetto al 30 settembre 2012,

causa la delicata situazione economico-finanziaria della società (cfr. doc. I).

Il 15 ottobre 2012 è stato

aperto il fallimento della società __________.

La procedura di fallimento è

stata sospesa per mancanza di attivi con Decreto della Pretura di __________

del 18 febbraio 2013 (cfr. doc. 21; 12).

Nel mese di luglio 2013 la

società è stata radiata d’ufficio in applicazione delle dispostizioni di cui

all’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC).

Il ricorrente si è iscritto

alla disoccupazione il 5 settembre 2012 (cfr. doc. 1).

Con sentenza 38.1012.69 del 9

gennaio 2013, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha confermato il

diniego del diritto dell’assicurato alle indennità per disoccupazione dal 1°

settembre 2012, in quanto l’insorgente occupava una posizione analoga a quella

di un datore di lavoro in seno alla __________, essendone socio e gerente.

Considerandi

Il diritto alle prestazioni

LADI è poi stato riconosciuto all’assicurato dal 1° ottobre 2012 (cfr. doc. 49;

50).

La Cassa, con decisione del 18

agosto 2014, ha riconosciuto all’assicurato un guadagno assicurato ammontante a

fr. 2'257.- a partire dal 1° ottobre 2012, tenendo conto degli stipendi

riscossi, peraltro sotto forma di acconti, fino al marzo 2012. Per i mesi

seguenti non è stato possibile computare alcun salario (cfr. doc. 49).

Tale provvedimento è stato

successivamente modificato in sede di decisione su opposizione alla luce del

mancato conteggio del periodo di infortunio nel calcolo del guadagno assicurato.

Quest’ultimo è così stato

aumentato a fr. 2'471.- (cfr. doc. A).

Il ricorrente ha contestato

l’operato della Cassa adducendo che il calcolo del guadagno assicurato deve

essere stabilito sulla base del salario soggetto a contributi AVS conseguiti in

media nel corso degli ultimi sei mesi, o se si rivela più favorevole

all’assicurato, degli ultimi dodici mesi che precedono la disoccupazione. A suo

dire, nella fattispecie in questione il salario è stato effettivamente

conseguito e soggetto a contributi AVS alla luce della cessione di un credito di

fr. 64'768.85 lordi da parte della __________ e in virtù dei principi di cui

all’art. 114 CO. Ne risulterebbe, pertanto, un guadagno assicurato di importo

pari a fr. 5'963.- e non, come a suo dire erroneamente calcolato dalla Cassa,

di fr. 2'471.- (cfr. doc. I).

2.4

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, dapprima, che ai sensi

dell’art. 37 cpv. 1 OADI il periodo di calcolo per il guadagno assicurato

corrisponde agli ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il termine

quadro per la riscossione della prestazione.

Il guadagno assicurato è

calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione

che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione, se tale

salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37

cpv. 2 OADI).

Inoltre il periodo di calcolo

decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile,

indipendentemente dalla data di annuncio alla disoccupazione (art. 37 cpv. 3

OADI; STF C 155/06 del 3 agosto 2007, consid. 3.1.).

In concreto i

periodi di calcolo previsti all’art. 37 cpv. 1 e 2 OADI decorrono

rispettivamente dal 1° aprile al 30 settembre 2012 e dal 1° ottobre 2011 al 30

settembre 2012.

Dalle carte

processuali non emerge la riscossione di salari per il periodo successivo al

marzo 2012, ossia da aprile a settembre 2012, come indicato dalla Cassa (cfr.

doc. 49; A).

Dagli atti risulta, invece, un documento

intitolato “Atto di cessione di credito” datato 10 ottobre 2012 con cui la __________

ha ceduto al ricorrente un credito di fr. 67'000.-- vantato nei confronti dei

signori __________ e __________, __________, inerenti lavori di capomastro sul

mappale nr. __________, a saldo degli stipendi arretrati, indicati per i mesi

da aprile a settembre 2013 - anziché 2012 -, dovuti al ricorrente dalla società

stessa per fr. 64'768.85 lordi (cfr. doc. M=31).

In data 3 agosto 2012, il ricorrente

ha fatto spiccare un precetto esecutivo (esecuzione no. __________ dell’UE di __________)

nei confronti di __________ e __________ per un importo pari a fr. 67'000.- con

interessi al 5% dal 12 luglio 2012, contro il quale è stata fatta opposizione

(cfr. doc. 32).

In data 28 gennaio 2014, il

ricorrente ha proposto istanza di conciliazione alla Pretura della

Giurisdizione di __________ nei confronti di __________ e __________, volta ad incassare

la somma contemplata nell’atto di cessione del credito.

Nell’istanza è stato tra

l’altro indicato che:

"

(…)

8.

La __________ non avendo i soldi e dovendo pagare gli stipendi

ed i fornitori ha dovuto ricorrere ad un prestito da parte del gerente RI 1 __________,

verso il quale è stato ceduto il credito vantato nei confronti dei Signori __________

e __________ di frs. 79'870.10.

(…)” (cfr. doc. 33; M)

Non avendo trovato alcuna

intesa, il ricorrente ha proposto azione creditoria al Pretore della

Giurisdizione di __________ con petizione del 14 marzo 2014 (cfr. doc. 34).

In risposta, il 22 aprile 2014,

il patrocinatore di __________ e __________ ha comunicato al Pretore di __________

la loro volontà di proporre una denuncia penale al Ministero pubblico in

relazione a “reati documentali, patrimoniali, fallimentari, nonché processuali”,

con contestuale richiesta di sospendere il procedimento civile in attesa

dell’esito di quello penale (cfr. doc. 35).

Con scritto datato 2 ottobre

2014.

la Cassa ha chiesto all’assicurato, tra le altre, copia della

documentazione concernente la procedura eseguita per ottenere la riscossione

del credito ricevuto dalla società __________ (cfr. doc. 54).

La rappresentante del

ricorrente, con scritto datato 12 ottobre 2014, si è limitata ad allegare copia

del precetto esecutivo notificato ai signori __________ e __________ (cfr. doc.

55; 32).

Con scritto 18 dicembre 2014 la

Cassa ha nuovamente sollecitato la produzione della documentazione concernente

la procedura eseguita per ottenere il rimborso del credito di fr. 64'768.85.-

lordi ceduto dalla Sagl al ricorrente (cfr. doc. 61).

Tale richiesta è rimasta senza

seguito.

Dall’incartamento processuale

non risultano, quindi, scritti concernenti l’effettiva riscossione dell’importo

ceduto.

Il ricorrente, come del resto

ribadito dalla Cassa nella decisione su opposizione, non è stato in grado di

produrre alcuna documentazione atta a comprovare l’effettivo pagamento del

credito ceduto.

Ne consegue che, come

rettamente evidenziato dalla Cassa, per il periodo dal mese di aprile a

settembre 2012, l’assicurato, indipendentemente dalla questione di sapere se in

tale lasso di tempo egli ha svolto per la Sagl un’attività lavorativa soggetta

a contribuzione o meno (al riguardo cfr. STCA 38.2015.11 emessa in data

odierna), non ha in ogni caso ricevuto alcun importo dalla società.

In proposito giova ricordare che

determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23

LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il

periodo di calcolo (cfr. consid. 2.2.).

Dalle verifiche degli estratti

bancari agli atti sono risultati versamenti di salari sotto forma di acconti

sino al mese di marzo 2012, non figura invece più alcun accredito per tutto il

resto del periodo lavorativo, ossia fino al mese di settembre 2012 (cfr. Doc.

8).

Non può, pertanto, essere seguita

la patrocinatrice del ricorrente, laddove afferma che il salario sia

effettivamente stato conseguito, in quanto dagli atti di causa tale

affermazione non trova riscontro probatorio.

Ne discende che la Cassa ha

correttamente tenuto in considerazione, ai fini del calcolo del guadagno

assicurato a partire dal 1° ottobre 2012, unicamente i redditi realmente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo determinante in

casu, escludendo pertanto a giusta ragione l’importo conseguente dalla cessione

del credito da parte della Sagl non realizzato.

Avendo l’assicurato potuto

dimostrare di avere ricevuto salari per un totale complessivo di fr. 54'170.35

lordi relativi al periodo da aprile 2011 a marzo 2012 (cfr. doc. 3; III) e

alcunché da aprile a settembre 2012, la Cassa, tenendo rettamente in

considerazione la media più vantaggiosa degli ultimi 12 mesi (“… prendendo 6

mesi con salario a Chf 0.00 (da aprile a settembre 2012) e 6 mesi dove

l’assicurato ha percepito la metà di quanto sopra indicato ossia Chf 27'084”;

cfr. doc. III; art. 37 cpv. 2 OADI) e aggiungendo le indennità per infortunio

ricevute dall’assicurato, ha rettamente determinato un guadagno assicurato

ammontante a fr. 2'471.- (cfr. doc. III; A).

In simili condizioni, la

decisione su opposizione contestata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti