38.2015.11
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3 dicembre 2015Italiano35 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.11
MT/RS/gm
Lugano
3 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Matteo Tavian, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 20 gennaio 2015, la CO 1 (in seguito: la Cassa), ha confermato la
precedente decisione del 18 agosto 2014 (cfr. doc. 50 inc. 38.2015.10) con cui
ad RI 1 sono state riconosciute 520 indennità di disoccupazione dal 1° ottobre
2012. In particolare la Cassa ha ritenuto adempiuto un periodo di contribuzione
di soltanto 18.607 mesi e non di almeno 22 mesi, per cui ha negato
all’assicurato il diritto completo a 640 indennità giornaliere (cfr. doc. D).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo
ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento in
questione e il conseguente riconoscimento di 640 (520 + 120) indennità
giornaliere.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale egli ha adotto, in primo luogo, di avere realizzato un periodo
contributivo di 24 mesi e, in secondo luogo, che il termine quadro per la riscossione
delle prestazioni, in caso di riscossione di una rendita d’invalidità
corrispondente ad almeno il 40%, darebbe diritto a 120 indennità giornaliere in
più rispetto alle 520 indennità giornaliere concesse dalla Cassa, qualora la
persona, come nella fattispecie in questione, si sia ritrovata disoccupata nel
corso degli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età
pensionabile. Egli ha, in particolare, fatto valere di percepire ¾ di rendita
AI per un grado di invalidità del 69% (cfr. doc. N) e che al momento in cui si è
ritrovato disoccupato gli restavano tre anni al raggiungimento dell’età
pensionabile. L’insorgente ha, pertanto, postulato il riconoscimento di 120
giorni di indennità giornaliere supplementari da aggiungere ai 520 riconosciuti
dalla parte resistente (cfr. doc. I).
L’assicurato ha, al
riguardo, rilevato che:
" (…)
Il signor RI 1 contesta recisamente la decisione su opposizione
del 20 gennaio 2015, con la quale è stato confermato il termine di 520 giorni
per il diritto all’indennità giornaliera, in quanto, come espressamente
previsto dalla LADI, il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, in
caso di riscossione di una rendita di invalidità, corrispondente almeno al 40%,
da diritto a 120 indennità giornaliere in più se la persona si è ritrovata
disoccupata nel corso degli ultimi 4 anni precedenti il raggiungimento dell’età
pensionabile.
Nel caso di specie, il signor RI 1 percepisce un’invalidità nella
misura del 69% (doc. N) e, al momento in cui si è ritrovato disoccupato gli
restavano tre anni al raggiungimento dell’età pensionabile.
Quindi, a giusta ragione, il signor RI 1 chiede che vengano
aggiunti 120 giorni di indennità giornaliere ai 520 sino ad oggi riconosciuti.”
(cfr. doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
2.1. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se l’assicurato ha diritto a 520 indennità giornaliere, conformemente
a quanto deciso dalla Cassa, oppure a 640 indennità giornaliere, così come
invece richiesto dall’assicurato.
2.2. L’assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra
l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di
contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1
LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine
quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta
a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a
LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato
obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività
dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al
periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale
dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione
soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un
salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249,
consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione
di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella
procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di
compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,
consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.
27-28 e 161, pag. 64-65; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad.
art. 13, N. 29, pag. 174).
In
una sentenza C 247/04 del 12 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 444,
l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito, in primo
luogo, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il
diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di
un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.
La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne
sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò,
deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario
è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova
dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché
un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario,
segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto
bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non
potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a
meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al
lavoro effettuato.
In
un'altra sentenza 8C_168/2007 del 17 agosto 2007, pubblicata
in DTF 133 V 515, il Tribunale federale ha così riassunto la propria
giurisprudenza:
"
2.2 L'assuré
a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions
relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art.
8 al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites
du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à
cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur
depuis le 1er juillet 2003). En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir
en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire
que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence
considère que la réalisation des conditions relatives à la période de
cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été
réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, C 329/00). Dans un arrêt récent (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en
indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du
droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une
activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Aussi
bien la jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs)
ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été
effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été
payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice
effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3 p. 449 ss).
2.3 L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est
donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de
cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément
exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le
versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui
seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a
été exercée.
2.4 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de
l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la
durée d'un rapport de travail (GERHARD GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art.
13 LACI p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une
activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a, C 291/98; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 207 p. 2239; BORIS
RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure,
2e éd., n. 3.8.4.2, pag. 179)." (DTF 133 V 520-521)
In una
sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 l'Alta Corte ha ribadito i medesimi concetti, rilevando:
" (...)
7.1 Al consid. 3 della sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 il
Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che di
principio la sola condizione per ammettere l'esistenza di un periodo
contributivo è l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il
periodo minimo previsto, precisando che la giurisprudenza esposta in DLA 2001
no. 27 pag. 225 (e nelle sentenze successive) non va intesa nel senso che, a
titolo cumulativo, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la
prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio
importante ai fini della determinazione dell'esercizio effettivo di una
attività dipendente.
Il Tribunale ha altresì evidenziato che il testo dell'art. 13 LADI
è chiaro e che non vi sono validi motivi per scostarsene, rinviando a quanto
già statuito in DTF 113 V 352, secondo
cui non è necessario che l'obbligo contributivo, il cui adempimento non può
essere influenzato dal lavoratore, sia stato effettivamente rispettato. Da
detta giurisprudenza la Corte ha dedotto che il fatto che al momento
dell'insorgenza della disoccupazione non fossero ancora stati pagati dei salari
(si confronti anche art. 165 CC, DLA 1999 no. 21 pag. 113) non deve
svantaggiare il lavoratore, evidenziando che tale conclusione si deduce anche
dal tenore dell'art. 29 LADI e degli art. 51 segg. LADI. È per contro
ammissibile concludere diversamente nel caso in cui l'assicurato rinunci a
percepire indennità salariali soggette a contribuzioni (DLA 1999 no. 8 pag. 34
consid. 3b).
La Corte ha quindi concluso che il pagamento effettivo del salario
non può essere considerato quale presupposto indipendente per l'ammissione del
periodo di contribuzione, ma quale indizio significativo e in casi limite
determinante per l'ammissione dell'esercizio di un'attività soggetta a
contribuzione (DTF 131 V 444 consid. 3.3 in fine pag. 453). (...)"
Al riguardo
cfr. pure D. Cattaneo, “Nouvautés
en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-78).
2.3. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nella Circolare
concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID), in vigore dal 1°
gennaio 2007 ha emanato la seguente direttiva:
" PERCEZIONE EFFETTIVA DI UN SALARIO
B144 Oltre
ad aver esercitato un'attività soggetta a contribuzione, l'assicurato deve aver
effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione
effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto
all'indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere
l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.
Se l'assicurato non ha percepito il
salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l'articolo 51
capoverso 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato
periodo di contribuzione.
Persone che non occupano una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro
B145 Per
le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione analoga
a quella di un datore di lavoro, l'attestato del datore di lavoro e i conteggi
mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la
riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l'esistenza di un'attività
soggetta a contribuzione.
È irrilevante invece il fatto che il
datore di lavoro abbia o meno versato i contributi alla cassa di compensazione.
Se ha dubbi giustificati riguardo
all'esattezza dell'attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo all'esistenza
stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune
verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di
lavoro tra parenti.
Persone che occupano una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro
B146 Per
le persone che, prima di annunciarsi alla disoccupazione, occupavano una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi la cassa deve in
ogni caso verificare il versamento effettivo del salario.
B147 Le
ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti,
nell'ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento
del salario e l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.
B148 Se
il salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei
certificati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute
di salario o gli estratti di libri contabili forniti da una fiduciaria,
unitamente a un estratto del conto individuale AVS, possono essere accettati a
prova del versamento del salario. Se gli importi indicati sui documenti non
corrispondono a quanto figura nell'estratto del conto individuale AVS, per il
calcolo del guadagno assicurato viene preso in considerazione l'importo meno elevato.
L'assicurato il cui salario è versato
in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del
salario.
La riscossione del salario non può
essere dimostrata soltanto con il conteggio mensile dello stipendio, la
ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdetta o
l'inoltro del credito nell'ambito della procedura fallimentare. Questi
documenti sono semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere
garantita unicamente dall'assicurato.
Se i giustificativi presentati non
permettono di stabilire chiaramente i salari effettivamente versati nel
periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di
prove e il diritto all'ID deve essergli negato per mancato adempimento del periodo
di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determinante
per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il
guadagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno
assicurato non sarebbe possibile (cfr. cifra marg. C2)."
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF
132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.;
DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF
127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid.
1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr.
86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,
consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V
4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
Procédures applicables aux requérants d'asile, in : RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber, La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale, in : RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni a una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già
citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha
ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso
Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene
adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un
pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza
pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile.
Nel caso
affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un
assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e
al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte
ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI
ed ha in particolare rilevato:
" (...)
4.
4.1 Die Vorinstanz hat in ausführlicher und
differenzierter Würdigung des Sachverhaltes festgestellt, dass der Versicherte
die Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten im Rahmen seiner Tätigkeit für die
Firma D.________ erfüllt hat. Insbesondere hat sie überzeugend dargelegt, die
teilweise nur kurzen Zäsuren in der Lohnzahlung (Juni und Oktober 2004) über
eine Zeitspanne von 17 Monaten berechtigten zur Annahme, der Versicherte sei
zwar nicht durchgehend in der Lage gewesen, sich einen Lohn auszubezahlen, habe
aber deshalb seine Tätigkeit für das Unternehmen nicht eingestellt. Andernfalls
wäre er kaum in der Lage gewesen, sich anschliessend wieder einen Lohn
auszurichten.
(...)
4.4 Schliesslich ändern auch allfällige
anderslautende Kreisschreiben des seco nichts an diesem Ergebnis. Wenn auch das
Gericht Verwaltungsweisungen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, sofern
diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der
anwendbaren gesetzlichen Bestimmung zulassen, so ist es nicht an sie gebunden (BGE 132 V 121 E. 4.4 S. 125 mit Hinweisen). Eine Verwaltungsweisung, welche die
Beitragszeit nur dann als erfüllt gelten lässt, wenn eine mindestens
zwölfmonatige tatsächliche Lohnzahlung nachgewiesen ist, würde nicht der
geltenden Praxis von BGE 131 V 444 entsprechen, so dass sie für die hier strittige Frage nicht
massgebend wäre. (...)"
Al riguardo giova
evidenziare che la Prassi LADI ID p.ti B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 -
che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde
sostanzialmente al tenore del testo precedente.
Ne discende, in
applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008
menzionata sopra, che anche la Prassi LADI ID p.ti B144-B148, valida
dall’ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente
di aver percepito il salario, il diritto all’indennità di disoccupazione deve
essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi
applicabile.
In proposito
giova rilevare che la Prassi LADI ID p.ti B144-B148, in vigore
dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare
ID del gennaio 2007 il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile
2012 con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti
in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali
o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito
come richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente
dimostrato”.
Al riguardo
il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile
2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, riguarda, tuttavia,
soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato
espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di
contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.
Sul tema
cfr. STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012.
2.4. L’art. 27 cpv. 1, 2 e 3 LADI
prevede:
" 1 Entro il termine quadro per la riscossione
(art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in
base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2 L’assicurato ha
diritto a:
a. 260 indennità giornaliere al massimo se può
comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
b. 400 indennità giornaliere al massimo se può
comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;
c. 520 indennità giornaliere al massimo se può
comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:
1. ha compiuto 55 anni, o
Considerandi
2.
riscuote una rendita di invalidità corrispondente
almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.
3.
Il Consiglio
federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità
giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine per la riscossione
per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni
precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui
collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti
al mercato del lavoro.”
Fondandosi su
tale norma, il Consiglio federale ha emanato l’art. 41b OADI, secondo il quale,
giusta il cpv. 1, l’assicurato che ha aperto un termine quadro per la
riscossione della prestazione in base all’art. 13 LADI durante gli ultimi
quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età ordinaria che dà diritto
alla rendita AVS, ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.
L’art. 41b cpv. 2
OADI enuncia che il termine quadro per la riscossione della prestazione è
prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della
rendita AVS. Il cpv. 3 prevede, infine, che se il diritto all’indennità è
esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene
aperto qualora i relativi presupposti siano adempiuti.
2.5
Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che il ricorrente (nato il 25 febbraio 1950;
cfr. doc. 1 inc. 38.2015.10) dal luglio 2010 era iscritto a Registro di
commercio quale socio e gerente della società __________ con diritto di firma
individuale (cfr. doc. F). Lo stesso deteneva pure quote sociali per un importo
pari a fr. 110'000.-. Le restanti quote sociali appartenevano a __________, per
un ammontare corrispondente a fr. 20'000.- (cfr. estratto RC reperibile al sito
www.zefix.ch; doc. 12 inc. 38.2015.10).
Inoltre il 20 giugno 2010
l’assicurato ha concluso con la __________ un contratto di lavoro in qualità di
“responsabile amministrativo e gestione del personale” con inizio dal 1° luglio
2010.
(cfr. doc. 4 inc. 38.2015.10).
Dalla domanda di indennità
di disoccupazione e dall’attestato del datore di lavoro, firmato da __________,
si evince che il ricorrente svolgeva l’incarico percependo uno stipendio annuo
di fr. 30'350.-. per il periodo dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010, di fr.
56’382.- per l’anno 2011 e di fr. 74'268.-. per il periodo dal 1 gennaio 2012
al 30 settembre 2012 (cfr. doc. 2; 3 inc. 38.2015.10; G).
Dalle carte processuali risulta,
poi, una lettera di disdetta del rapporto d’impiego del 10 luglio 2012 redatta dalla
__________, sottoscritta, per il datore di lavoro, da __________, con cui il
rapporto d’impiego è stato disdetto con effetto al 30 settembre 2012, causa la
delicata situazione economico-finanziaria della società (cfr. doc. I).
Il 15 ottobre 2012 è stato
aperto il fallimento della società __________.
La procedura di fallimento è
stata sospesa per mancanza di attivi con Decreto della Pretura di __________
del 18 febbraio 2013 (cfr. doc. 21; 12 inc. 38.2015.10).
In data 15 luglio 2013 la
società è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC; doc. 12 inc. 38.2015.10).
Il ricorrente si è iscritto
alla disoccupazione il 5 settembre 2012 (cfr. doc. 1 inc. 38.2015.10).
Con sentenza 38.1012.69
del 9 gennaio 2013, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha confermato
il diniego del diritto dell’assicurato alle indennità per disoccupazione dal 1°
settembre 2012, in quanto l’insorgente occupava una posizione analoga a quella
di un datore di lavoro in seno alla __________, essendone socio e gerente. (cfr.
doc. 17 inc. 38.2010.15).
Il diritto alle prestazioni
LADI è poi stato riconosciuto all’assicurato dal 1° ottobre 2012 (cfr. doc. 49;
50.
inc. 38.2015.10).
La Cassa, con decisione del 18
agosto 2014, ha riconosciuto all’assicurato 520 indennità giornaliere (cfr.
doc. 50 inc. 38.2015.10).
Tale provvedimento è stato
successivamente confermato dalla decisione su opposizione del 20 gennaio 2015.
La Cassa ha precisato che non è
possibile concedere all’assicurato 640 indennità giornaliere, in quanto nel suo
caso non risulta un periodo di contribuzione di 22 mesi, bensì soltanto di
18,607 mesi (cfr. doc. D).
2.6
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia dapprima che il
ricorrente sostiene che l’aggiunta di 120 indennità giornaliere alle 520
riconosciutegli, per un totale di 640 indennità, si giustificherebbe, nel suo
caso, in considerazione del fatto di percepire ¾ di rendita AI per un grado di
invalidità del 69% (cfr. doc. N), oltre che della circostanza che al momento in
cui si è ritrovato disoccupato gli restavano tre anni al raggiungimento
dell’età pensionabile (cfr. doc. I).
Al riguardo va osservato
che la Cassa ha concesso all’assicurato 520 indennità giornaliere in
applicazione degli art. 27 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LADI e 41b OADI (cfr.
consid. 2.4.).
Più specificatamente la
parte resistente ha ritenuto comprovato nel termine quadro per il periodo di
contribuzione (1° ottobre 2010- 30 settembre 2012) un periodo di contribuzione
di 18 mesi ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 lett. b LADI, per cui ha concesso
all’insorgente 400 indennità giornaliere, alle quali ha sommato ulteriori 120
indennità giornaliere giusta gli art. 27 cpv. 3 LADI e 41b OADI, visto che si è
annunciato per il collocamento nei quattro anni precedenti l’età AVS, per
complessive 520 indennità giornaliere (cfr. doc. D).
Ne discende che la Cassa
ha già tenuto conto del fatto che l’assicurato ha dovuto ricorrere
all’assicurazione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’età
ordinaria che dà diritto alla rendita AVS ai sensi degli art. 27 cpv. 3 LADI e
41b OADI, concedendogli 120 indennità supplementari oltre le 400 secondo l’art.
27.
cpv. 2 lett. b LADI (cfr. doc. D).
Per quanto
attiene all’aspetto della rendita AI percepita dall’insorgente dal 2007 (cfr.
doc. 39 inc. 38.2015.10), è utile invece ribadire che la riscossione di una
rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40%
consente di avere diritto a 520 indennità giornaliere ex art. 27 cpv. 2 lett. c
LADI.
L’art. 27
cpv. 2 lett. c LADI prevede, tuttavia, quali presupposti cumulativi, per
riconoscere a un assicurato 520 indennità, oltre a al fatto di percepire una
rendita di invalidità per un grado di invalidità di almeno il 40%, di avere
compiuto 55 anni e di poter comprovare un periodo di
contribuzione minimo di 22 mesi (cfr. consid. 2.4.).
Se le tre
condizioni appena menzionate sono adempiute, un assicurato ha diritto a 520
indennità giornaliere alle quali possono sommarsi, se l’assicurato è diventato
disoccupato negli ultimi quattro anni precedenti l’età ordinaria AVS, ulteriori
120.
indennità (art. 27 cpv. 3 LADI; 41b OADI), per complessive 640 indennità
giornaliere.
2.7
In concreto, è
pacifico che il ricorrente, essendo nato nel febbraio 1950 ed avendo ricorso
all’assicurazione contro la disoccupazione da ottobre 2012, ossia a 62 anni, ha
diritto alle 120 indennità aggiuntive secondo gli art. 27 cpv. 3 LADI e 41b
OADI, come deciso dalla parte resistente.
Litigiosa è,
per contro, la questione di sapere se l’assicurato ha diritto, ai sensi
dell’art. 27 cpv. 2 LADI a 400 indennità (lett. b), come stabilito dalla Cassa,
oppure a 520 (lett. c) come richiesto dal medesimo.
Più nel
dettaglio, in casu, visto che l’assicurato ha più di 55 anni, per avere diritto
a 520 indennità come disposto dall’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI occorre che lo
stesso, oltre ad essere ancora nel 2012 al beneficio di una rendita di
invalidità corrispondente a un grado di invalidità del 40% almeno, possa
comprovare, nel termine quadro rilevante (1° ottobre 2010 – 30 settembre 2012),
un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi.
La Cassa, in
casu, ha considerato realizzato unicamente un periodo di contribuzione di
18,607 mesi nel termine quadro determinante (1° ottobre 2010 – 30 settembre
2012), in quanto da aprile a settembre 2012 l’assicurato non ha comprovato di
avere effettivamente ricevuto gli stipendi dalla __________ (cfr. doc. D).
In proposito
giova ribadire che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale TF), con giudizio pubblicato DTF 131 V 444, ha stabilito che la sola condizione per ammettere l’esistenza di un periodo contributivo è
l’esercizio di un’attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo
previsto, mentre il pagamento effettivo del salario non può essere considerato
quale presupposto indipendente per l’ammissione del periodo di contribuzione,
ma quale indizio significativo ai fini delle determinazione dell’esercizio
effettivo di un’attività dipendente.
Inoltre l’Alta Corte, in
una sentenza C 267/05 del 19 dicembre 2006 relativa a un assicurato socio di
una Sagl con scopo la gestione di esercizi pubblici, in particolare di un ristorante,
presso la quale era stato pure alle dipendenze in qualità di gerente del
ristorante dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004 e iscrittosi in disoccupazione
dal 1° luglio 2004, al quale il diritto alle indennità era stato negato, non
avendo reso verosimile il versamento effettivo del salario durante il termine
quadro di contribuzione, ha deciso che le condizioni concernenti il periodo di
contribuzione erano ossequiate.
Al riguardo il Tribunale
federale delle assicurazioni, ricordando, in virtù della DTF 131 V 444, che la
prova del versamento del salario non è decisiva per quel che attiene alla prova
dell’esercizio di un’attività lavorativa e che dall’assenza di estratti bancari
o postali non può essere dedotta la mancata corresponsione dello stipendio -
imponendosi una tale conclusione solo nel caso di totale rinuncia a una
remunerazione -, ha rilevato che in quel caso di specie né i documenti agli
atti, né le circostanze permettevano di concludere che l’assicurato avesse
rinunciato al salario, per cui il diniego del diritto alle indennità di
disoccupazione per il solo motivo che il versamento effettivo del salario non
era stato comprovato tramite, segnatamente, un documento bancario o postale non
risultava fondato.
La nostra Massima Istanza
ha, inoltre, osservato che d’altronde sia l’amministrazione che il Tribunale
cantonale avevano considerato stabilito che quell’assicurato aveva lavorato
presso la Sagl dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004, come pure che tale fatto non
era contestato e che i documenti agli atti non contenevano alcun elemento
suscettibile di mettere in dubbio tale circostanza.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha, quindi, concluso che siccome in quel caso di specie il
ricorrente non aveva rinunciato al suo salario, si doveva considerare che egli
aveva effettivamente esercitato un’attività soggetta a contribuzione.
In proposito
cfr. pure STCA 38.2012.58 del 6 maggio 2013.
2.8
Nel caso di
specie dal contratto di lavoro concluso nel giugno 2010 tra l’assicurato e la __________
emerge che il salario lordo pattuito ammontava a fr. 4'000.-- al mese per
tredici mensilità (cfr. doc. 4 inc. 38.2015.10).
Dalla domanda di indennità
di disoccupazione e dall’attestato del datore di lavoro si evince, poi, che lo
stipendio annuo del ricorrente per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre
2010.
è stato di fr. 30'350.-, per l’anno 2011 di fr. 56’382.- e per il periodo
dal 1° gennaio 2012 al 30 settembre 2012 di fr. 74'268.- (cfr. doc. 2; 3 inc.
38.2015
; G).
Dall’estratto
conto individuale relativo all’insorgente emesso dalla Cassa __________ emerge
che l’insorgente ha lavorato quale salariato per la __________, in modo
continuativo, dal luglio 2007 al settembre 2012 (cfr. doc. 11 inc. 38.2015.10).
Per i mesi
di contribuzione da luglio a dicembre 2010 è stato dichiarato un reddito di fr.30'350.--,
per l’anno 2011 di fr. 56'382.-(fr. 16'000 + fr. 40'382), mentre per il lasso
di tempo gennaio-settembre 2012 risulta un reddito di fr. 74’268.-- lordi (cfr.
doc. 11 inc. 38.2015.10).
Al riguardo
è utile evidenziare che in materia di assicurazione contro la disoccupazione la
qualità di lavoratore deve, in linea di principio, essere definita
facendo riferimento allo statuto di soggetto tenuto a pagare i contributi
all’AVS (cfr. art. 2 LADI; STF C 72/06 del 16 aprile 2007 consid. 6.1.; Th.
Nussbaumer, op. cit., n. 27 segg. (30); B. Rubin, op. cit., n. 3.3.3.2., pag.
120).
In concreto dalla
sentenza 38.2012.69 consid. 2.7. emanata da questa Corte il 9 gennaio 2013,
menzionata sopra, si evince, tuttavia, che “l’insorgente,
il 12 settembre 2012, ha comunicato alla ditta di non essere più stato in
azienda dal 1° settembre 2012 a seguito del licenziamento e del mancato
pagamento dei salari dal mese di aprile 2012” (cfr. doc. 17 inc. 38.2010.15).
Inoltre
dalla sentenza 14.2012.166 emessa il 25 ottobre 2012 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello che ha respinto il reclamo interposto
dalla __________ contro la pronuncia di fallimento a far tempo dal 12 ottobre
2012.
del Pretore del Distretto di __________ emerge:
" (…) __________ ha in sintesi rilevato di trovarsi in una delicata
situazione finanziaria e che nell’ambito di una riunione tenutasi il 19 gennaio
2012.
con tutti i dipendenti è stata loro comunicata la cessazione dell’attività
per il 31 marzo 2012. Per tale data gli stipendi di tutti i collaboratori erano
stati pagati. (…)” (Doc. 18 inc. 38.2015.10)
In simili condizioni, da
una parte, il TCA deve concludere che in ogni caso nel mese di settembre 2012
l’assicurato, per sua stessa ammissione risultante dalla STCA 38.2012.69, non
ha svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione.
D’altra parte, questo
Tribunale ritiene che per il periodo aprile-agosto 2012 le carte processuali - considerato,
da un lato, quanto emerso dalla sentenza 14.2012.166 della Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, ossia che l’attività della
Sagl, impresa di costruzioni, è cessata per il 31 marzo 2012, dall’altro, che
l’occupazione dell’insorgente presso la ditta era quella di responsabile
amministrativo e gestione del personale (cfr. doc. 4 inc. 38.2015.10) -
non consentono, senza ulteriori accertamenti (in particolare audizione
dell’assicurato che dovrà debitamente comprovare le proprie asserzioni, ed
eventualmente di altri ex dipendenti della Sagl), né di ammettere né di
escludere che il ricorrente abbia esercitato un’attività lavorativa soggetta a
contribuzione.
2.9
Qualora dalle indagini supplementari
(cfr. consid. 2.8.) dovesse emergere che il ricorrente da aprile ad agosto 2012
non ha esercitato un’attività lavorativa soggetta a contribuzione, il
periodo di contribuzione comprovato nel termine quadro 1° ottobre 2010 – 30
settembre 2012 corrisponderà ai 18,607 mesi, come deciso dalla Cassa (cfr. doc.
D; consid. 1.1.).
Pertanto, in tal caso,
andrà confermato il diritto dell’insorgente a 520 indennità giornaliere
complessive.
Nel caso in
cui, per contro, risultasse che l’assicurato, nell’arco di tempo aprile –
agosto 2012 abbia svolto un’attività lavorativa, dovrà ancora essere acclarato
se l’insorgente ha oppure no rinunciato ai relativi stipendi.
Infatti,
come esposto sopra, se è vero che allorché un assicurato non comprova di
aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici
periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il
diritto all’indennità di disoccupazione non può essergli negato in applicazione
degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, è altrettanto vero che è ammissibile
concludere diversamente se viene stabilito che il medesimo ha rinunciato al
salario relativo al lavoro effettuato (cfr. DTF 131 V 444; consid. 2.2.).
2.10
Nel caso in
esame dall’incartamento processuale risulta un documento intitolato
“Atto di cessione di credito” e datato 10 ottobre 2012 con cui la __________ ha
ceduto al ricorrente un credito di fr. 67'000.-- vantato nei confronti dei
signori __________ e __________, inerenti lavori di capomastro sul mappale nr. __________
RFD __________, a saldo degli stipendi arretrati, indicati per i mesi da aprile
a settembre 2013 - anziché 2012 -, dovuti al ricorrente dalla società stessa
per fr. 64'768.85 lordi (cfr. doc. M=31 inc. 38.2015.10).
In data 3 agosto 2012, il
ricorrente ha fatto spiccare un precetto esecutivo (esecuzione no. __________
dell’UE di __________) nei confronti di __________ e __________ per un importo
pari a fr. 67'000.- con interessi al 5% dal 12 luglio 2012, contro il quale è
stata fatta opposizione (cfr. doc. 32 inc. 38.2015.10).
In data 28 gennaio 2014, il
ricorrente ha proposto istanza di conciliazione alla Pretura della
Giurisdizione di __________ nei confronti di __________ e __________, volta ad
incassare la somma contemplata nell’atto di cessione del credito.
Nell’istanza è stato tra
l’altro indicato che:
"
(…)
8.
__________ non avendo i soldi e dovendo pagare gli
stipendi ed i fornitori ha dovuto ricorrere ad un prestito da parte del gerente
RI 1 __________, verso il quale è stato ceduto il credito vantato nei confronti
dei Signori __________ e __________ di frs. 79'870.10.
(…)” (cfr. doc. 33; M inc. 38.2015.10)
Non avendo trovato alcuna
intesa, il ricorrente ha proposto azione creditoria al Pretore della
Giurisdizione di __________ con petizione del 14 marzo 2014 (cfr. doc. 34 inc.
38.2015
).
In risposta, il 22 aprile 2014,
il patrocinatore di __________ e __________ ha comunicato al Pretore di __________
la loro volontà di proporre una denuncia penale al Ministero pubblico in
relazione a “reati documentali, patrimoniali, fallimentari, nonché
processuali”, con contestuale richiesta di sospendere il procedimento civile in
attesa dell’esito di quello penale (cfr. doc. 35 inc. 38.2015.10).
Con scritto datato 2
ottobre 2014 la Cassa ha chiesto all’assicurato, tra le altre, copia della
documentazione concernente la procedura eseguita per ottenere la riscossione
del credito ricevuto dalla società __________ (cfr. doc. 54 inc. 38.2015.10).
La rappresentante del
ricorrente, con scritto datato 12 ottobre 2014, si è limitata ad allegare copia
del precetto esecutivo notificato ai signori __________ e __________ (cfr. doc.
55; 32 inc. 38.2015.10).
Con scritto 18 dicembre
2014.
la Cassa ha nuovamente sollecitato la produzione della documentazione
concernente la procedura eseguita per ottenere il rimborso del credito di fr.
64'768.85.- lordi ceduto dalla Sagl al ricorrente (cfr. doc. 61 inc. 38.2015.10).
Tale richiesta è rimasta
senza seguito.
Dalla documentazione agli
atti, quindi, non emerge l’esito della vertenza civile avviata presso la Pretura
di __________ nel marzo 2014.
In particolare non è dato
di sapere se la causa civile è ancora pendente, se si è conclusa con un
giudizio nel merito o eventualmente se sia stata stralciata a seguito del
ritiro della petizione.
La risposta a tali quesiti
permetterà, se necessario (ovvero nell’ipotesi in cui sia risultato che
l’assicurato nell’arco di tempo aprile – agosto 2012 ha svolto
un’attività lavorativa), di decidere se il ricorrente ha rinunciato o
meno ai relativi stipendi (cfr. consid. 2.9.).
Se dagli ulteriori
accertamenti emergerà che l’assicurato dall’aprile all’agosto 2012 ha svolto
un’attività lavorativa soggetta a contribuzione e che non ha
rinunciato ai rispettivi stipendi, occorrerà computare tali mesi quale periodo
di contribuzione aggiuntivo.
Di
conseguenza, in tali circostanze, si dovrà concludere che il ricorrente ha così
adempiuto un periodo di contribuzione di almeno 22 mesi e, quindi, avendo più
di 55 anni, che il medesimo può beneficiare di 520 indennità di disoccupazione
ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI, sempre che nel 2012
riscuotesse ancora una rendita AI per un grado di invalidità del 40% almeno,
alle quali andranno aggiunte le 120 indennità supplementari di cui all’art. 27
cpv. 3 LADI e all’art. 41b OADI, per complessive 640 indennità.
2.11
Alla luce di
tutto quanto esposto, si giustifica l’annullamento della decisione su
opposizione del 20 gennaio 2015 e il rinvio degli atti alla Cassa perché
proceda come indicato ai considerandi precedenti ed emetta, in seguito, una
nuova decisione in merito al numero di indennità giornaliere spettanti
all’assicurato.
2.12
Vincente in causa, il
ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr.
1'000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61
lett. g LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione del 20 gennaio 2015 è
annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda a un complemento istruttorio come
indicato ai consid. 2.8., 2.9. e 2.10. ed emetta una nuova decisione in merito
al numero di indennità giornaliere spettanti all’assicurato.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà all’assicurato fr.
1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti