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38.2015.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 dicembre 2015Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se l’assicurato ha diritto a 520 indennità giornaliere, conformemente

a quanto deciso dalla Cassa, oppure a 640 indennità giornaliere, così come

invece richiesto dall’assicurato.

2.2. L’assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra

l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di

contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1

LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine

quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta

a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a

LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato

obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività

dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al

periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale

dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione

soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un

salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249,

consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione

di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella

procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di

compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,

consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.

27-28 e 161, pag. 64-65; Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad.

art. 13, N. 29, pag. 174).

In

una sentenza C 247/04 del 12 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 444,

l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito, in primo

luogo, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il

diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di

un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.

La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne

sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò,

deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario

è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova

dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In secondo luogo, allorché

un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario,

segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto

bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non

potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a

meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al

lavoro effettuato.

In

un'altra sentenza 8C_168/2007 del 17 agosto 2007, pubblicata

in DTF 133 V 515, il Tribunale federale ha così riassunto la propria

giurisprudenza:

"

2.2 L'assuré

a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les conditions

relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art.

8 al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites

du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à

cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur

depuis le 1er juillet 2003). En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir

en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire

que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence

considère que la réalisation des conditions relatives à la période de

cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été

réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, C 329/00). Dans un arrêt récent (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en

indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du

droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une

activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Aussi

bien la jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs)

ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été

effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été

payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice

effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3 p. 449 ss).

2.3 L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est

donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de

cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément

exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le

versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui

seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a

été exercée.

2.4 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de

l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la

durée d'un rapport de travail (GERHARD GERHARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art.

13 LACI p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une

activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a, C 291/98; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 207 p. 2239; BORIS

RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure,

2e éd., n. 3.8.4.2, pag. 179)." (DTF 133 V 520-521)

In una

sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 l'Alta Corte ha ribadito i medesimi concetti, rilevando:

" (...)

7.1 Al consid. 3 della sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 il

Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che di

principio la sola condizione per ammettere l'esistenza di un periodo

contributivo è l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il

periodo minimo previsto, precisando che la giurisprudenza esposta in DLA 2001

no. 27 pag. 225 (e nelle sentenze successive) non va intesa nel senso che, a

titolo cumulativo, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la

prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio

importante ai fini della determinazione dell'esercizio effettivo di una

attività dipendente.

Il Tribunale ha altresì evidenziato che il testo dell'art. 13 LADI

è chiaro e che non vi sono validi motivi per scostarsene, rinviando a quanto

già statuito in DTF 113 V 352, secondo

cui non è necessario che l'obbligo contributivo, il cui adempimento non può

essere influenzato dal lavoratore, sia stato effettivamente rispettato. Da

detta giurisprudenza la Corte ha dedotto che il fatto che al momento

dell'insorgenza della disoccupazione non fossero ancora stati pagati dei salari

(si confronti anche art. 165 CC, DLA 1999 no. 21 pag. 113) non deve

svantaggiare il lavoratore, evidenziando che tale conclusione si deduce anche

dal tenore dell'art. 29 LADI e degli art. 51 segg. LADI. È per contro

ammissibile concludere diversamente nel caso in cui l'assicurato rinunci a

percepire indennità salariali soggette a contribuzioni (DLA 1999 no. 8 pag. 34

consid. 3b).

La Corte ha quindi concluso che il pagamento effettivo del salario

non può essere considerato quale presupposto indipendente per l'ammissione del

periodo di contribuzione, ma quale indizio significativo e in casi limite

determinante per l'ammissione dell'esercizio di un'attività soggetta a

contribuzione (DTF 131 V 444 consid. 3.3 in fine pag. 453). (...)"

Al riguardo

cfr. pure D. Cattaneo, “Nouvautés

en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-78).

2.3. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nella Circolare

concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID), in vigore dal 1°

gennaio 2007 ha emanato la seguente direttiva:

" PERCEZIONE EFFETTIVA DI UN SALARIO

B144 Oltre

ad aver esercitato un'attività soggetta a contribuzione, l'assicurato deve aver

effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione

effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto

all'indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere

l'esistenza di un'attività soggetta a contribu­zione.

Se l'assicurato non ha percepito il

salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l'articolo 51

capoverso 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato

periodo di contribuzione.

Persone che non occupano una

posizione analoga a quella di un da­tore di lavoro

B145 Per

le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione ana­loga

a quella di un datore di lavoro, l'attestato del datore di lavoro e i conteggi

mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la

riscossione effettiva del sa­lario e, di conseguenza, l'esistenza di un'attività

soggetta a contribuzione.

È irrilevante invece il fatto che il

datore di lavoro abbia o meno versato i contributi alla cassa di compensazione.

Se ha dubbi giustificati riguardo

all'esattezza dell'attestato allestito dal datore di lavo­ro o riguardo all'esistenza

stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune

verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di

lavoro tra parenti.

Persone che occupano una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro

B146 Per

le persone che, prima di annunciarsi alla disoccupazione, occupavano una posi­zione

analoga a quella di un datore di lavoro e per i loro coniugi la cassa deve in

ogni caso verificare il versamento effettivo del salario.

B147 Le

ricevute di versamento sul conto postale o bancario sono in genere sufficienti,

nell'ambito di tali verifiche da parte della cassa, a dimostrare il versamento

del salario e l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione.

B148 Se

il salario è stato versato in contanti, una dichiarazione fiscale corredata dei

certifi­cati di salario ottenuti presso l'amministrazione fiscale, le ricevute

di salario o gli e­stratti di libri contabili forniti da una fiduciaria,

unitamente a un estratto del conto indi­viduale AVS, possono essere accettati a

prova del versamento del salario. Se gli im­porti indicati sui documenti non

corrispondono a quanto figura nell'estratto del conto individuale AVS, per il

calcolo del guadagno assicurato viene preso in considerazione l'importo meno elevato.

L'assicurato il cui salario è versato

in contanti può anche dimostrare con altri mezzi la riscossione effettiva del

salario.

La riscossione del salario non può

essere dimostrata soltanto con il conteggio mensi­le dello stipendio, la

ricevuta di salario, il contratto di lavoro, la conferma della disdet­ta o

l'inoltro del credito nell'ambito della procedura fallimentare. Questi

documenti so­no semplici allegazioni di parte, la cui veridicità può essere

garantita unicamente dall'assicurato.

Se i giustificativi presentati non

permettono di stabilire chiaramente i salari effettiva­mente versati nel

periodo in questione, l'assicurato deve subire le conseguenze dell'assenza di

prove e il diritto all'ID deve essergli negato per mancato adempimento del periodo

di contribuzione. La prova della percezione effettiva del salario è determi­nante

per stabilire l'esistenza di un periodo di contribuzione e per determinare il

gua­dagno assicurato. In assenza di una simile prova, il calcolo del guadagno

assicurato non sarebbe possibile (cfr. cifra marg. C2)."

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF

132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.;

DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF

127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid.

1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr.

86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,

consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V

4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

Procédures applicables aux requérants d'asile, in : RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber, La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale, in : RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni a una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Nella già

citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha

ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso

Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene

adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un

pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza

pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile.

Nel caso

affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un

assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e

al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte

ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI

ed ha in particolare rilevato:

" (...)

4.

4.1 Die Vorinstanz hat in ausführlicher und

differenzierter Würdigung des Sachverhaltes festgestellt, dass der Versicherte

die Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten im Rahmen seiner Tätigkeit für die

Firma D.________ erfüllt hat. Insbesondere hat sie überzeugend dargelegt, die

teilweise nur kurzen Zäsuren in der Lohnzahlung (Juni und Oktober 2004) über

eine Zeitspanne von 17 Monaten berechtigten zur Annahme, der Versicherte sei

zwar nicht durchgehend in der Lage gewesen, sich einen Lohn auszubezahlen, habe

aber deshalb seine Tätigkeit für das Unternehmen nicht eingestellt. Andernfalls

wäre er kaum in der Lage gewesen, sich anschliessend wieder einen Lohn

auszurichten.

(...)

4.4 Schliesslich ändern auch allfällige

anderslautende Kreisschreiben des seco nichts an diesem Ergebnis. Wenn auch das

Gericht Verwaltungsweisungen bei seiner Entscheidung berücksichtigt, sofern

diese eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der

anwendbaren gesetzlichen Bestimmung zulassen, so ist es nicht an sie gebunden (BGE 132 V 121 E. 4.4 S. 125 mit Hinweisen). Eine Verwaltungsweisung, welche die

Beitragszeit nur dann als erfüllt gelten lässt, wenn eine mindestens

zwölfmonatige tatsächliche Lohnzahlung nachgewiesen ist, würde nicht der

geltenden Praxis von BGE 131 V 444 entsprechen, so dass sie für die hier strittige Frage nicht

massgebend wäre. (...)"

Al riguardo giova

evidenziare che la Prassi LADI ID p.ti B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 -

che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde

sostanzialmente al tenore del testo precedente.

Ne discende, in

applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008

menzionata sopra, che anche la Prassi LADI ID p.ti B144-B148, valida

dall’ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente

di aver percepito il salario, il diritto all’indennità di disoccupazione deve

essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi

applicabile.

In proposito

giova rilevare che la Prassi LADI ID p.ti B144-B148, in vigore

dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare

ID del gennaio 2007 il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile

2012 con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti

in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali

o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito

come richiesto dalla legge, il versamento dl salario non può essere formalmente

dimostrato”.

Al riguardo

il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile

2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, riguarda, tuttavia,

soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato

espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di

contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.

Sul tema

cfr. STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012.

2.4. L’art. 27 cpv. 1, 2 e 3 LADI

prevede:

" 1 Entro il termine quadro per la riscossione

(art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in

base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2 L’assicurato ha

diritto a:

a. 260 indennità giornaliere al massimo se può

comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;

b. 400 indennità giornaliere al massimo se può

comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;

c. 520 indennità giornaliere al massimo se può

comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:

1. ha compiuto 55 anni, o

Considerandi

2.

riscuote una rendita di invalidità corrispondente

almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

3.

Il Consiglio

federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità

giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine per la riscossione

per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni

precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui

collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti

al mercato del lavoro.”

Fondandosi su

tale norma, il Consiglio federale ha emanato l’art. 41b OADI, secondo il quale,

giusta il cpv. 1, l’assicurato che ha aperto un termine quadro per la

riscossione della prestazione in base all’art. 13 LADI durante gli ultimi

quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età ordinaria che dà diritto

alla rendita AVS, ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.

L’art. 41b cpv. 2

OADI enuncia che il termine quadro per la riscossione della prestazione è

prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della

rendita AVS. Il cpv. 3 prevede, infine, che se il diritto all’indennità è

esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene

aperto qualora i relativi presupposti siano adempiuti.

2.5

Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che il ricorrente (nato il 25 febbraio 1950;

cfr. doc. 1 inc. 38.2015.10) dal luglio 2010 era iscritto a Registro di

commercio quale socio e gerente della società __________ con diritto di firma

individuale (cfr. doc. F). Lo stesso deteneva pure quote sociali per un importo

pari a fr. 110'000.-. Le restanti quote sociali appartenevano a __________, per

un ammontare corrispondente a fr. 20'000.- (cfr. estratto RC reperibile al sito

www.zefix.ch; doc. 12 inc. 38.2015.10).

Inoltre il 20 giugno 2010

l’assicurato ha concluso con la __________ un contratto di lavoro in qualità di

“responsabile amministrativo e gestione del personale” con inizio dal 1° luglio

2010.

(cfr. doc. 4 inc. 38.2015.10).

Dalla domanda di indennità

di disoccupazione e dall’attestato del datore di lavoro, firmato da __________,

si evince che il ricorrente svolgeva l’incarico percependo uno stipendio annuo

di fr. 30'350.-. per il periodo dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010, di fr.

56’382.- per l’anno 2011 e di fr. 74'268.-. per il periodo dal 1 gennaio 2012

al 30 settembre 2012 (cfr. doc. 2; 3 inc. 38.2015.10; G).

Dalle carte processuali risulta,

poi, una lettera di disdetta del rapporto d’impiego del 10 luglio 2012 redatta dalla

__________, sottoscritta, per il datore di lavoro, da __________, con cui il

rapporto d’impiego è stato disdetto con effetto al 30 settembre 2012, causa la

delicata situazione economico-finanziaria della società (cfr. doc. I).

Il 15 ottobre 2012 è stato

aperto il fallimento della società __________.

La procedura di fallimento è

stata sospesa per mancanza di attivi con Decreto della Pretura di __________

del 18 febbraio 2013 (cfr. doc. 21; 12 inc. 38.2015.10).

In data 15 luglio 2013 la

società è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni di cui

all’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC; doc. 12 inc. 38.2015.10).

Il ricorrente si è iscritto

alla disoccupazione il 5 settembre 2012 (cfr. doc. 1 inc. 38.2015.10).

Con sentenza 38.1012.69

del 9 gennaio 2013, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha confermato

il diniego del diritto dell’assicurato alle indennità per disoccupazione dal 1°

settembre 2012, in quanto l’insorgente occupava una posizione analoga a quella

di un datore di lavoro in seno alla __________, essendone socio e gerente. (cfr.

doc. 17 inc. 38.2010.15).

Il diritto alle prestazioni

LADI è poi stato riconosciuto all’assicurato dal 1° ottobre 2012 (cfr. doc. 49;

50.

inc. 38.2015.10).

La Cassa, con decisione del 18

agosto 2014, ha riconosciuto all’assicurato 520 indennità giornaliere (cfr.

doc. 50 inc. 38.2015.10).

Tale provvedimento è stato

successivamente confermato dalla decisione su opposizione del 20 gennaio 2015.

La Cassa ha precisato che non è

possibile concedere all’assicurato 640 indennità giornaliere, in quanto nel suo

caso non risulta un periodo di contribuzione di 22 mesi, bensì soltanto di

18,607 mesi (cfr. doc. D).

2.6

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia dapprima che il

ricorrente sostiene che l’aggiunta di 120 indennità giornaliere alle 520

riconosciutegli, per un totale di 640 indennità, si giustificherebbe, nel suo

caso, in considerazione del fatto di percepire ¾ di rendita AI per un grado di

invalidità del 69% (cfr. doc. N), oltre che della circostanza che al momento in

cui si è ritrovato disoccupato gli restavano tre anni al raggiungimento

dell’età pensionabile (cfr. doc. I).

Al riguardo va osservato

che la Cassa ha concesso all’assicurato 520 indennità giornaliere in

applicazione degli art. 27 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LADI e 41b OADI (cfr.

consid. 2.4.).

Più specificatamente la

parte resistente ha ritenuto comprovato nel termine quadro per il periodo di

contribuzione (1° ottobre 2010- 30 settembre 2012) un periodo di contribuzione

di 18 mesi ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 lett. b LADI, per cui ha concesso

all’insorgente 400 indennità giornaliere, alle quali ha sommato ulteriori 120

indennità giornaliere giusta gli art. 27 cpv. 3 LADI e 41b OADI, visto che si è

annunciato per il collocamento nei quattro anni precedenti l’età AVS, per

complessive 520 indennità giornaliere (cfr. doc. D).

Ne discende che la Cassa

ha già tenuto conto del fatto che l’assicurato ha dovuto ricorrere

all’assicurazione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’età

ordinaria che dà diritto alla rendita AVS ai sensi degli art. 27 cpv. 3 LADI e

41b OADI, concedendogli 120 indennità supplementari oltre le 400 secondo l’art.

27.

cpv. 2 lett. b LADI (cfr. doc. D).

Per quanto

attiene all’aspetto della rendita AI percepita dall’insorgente dal 2007 (cfr.

doc. 39 inc. 38.2015.10), è utile invece ribadire che la riscossione di una

rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40%

consente di avere diritto a 520 indennità giornaliere ex art. 27 cpv. 2 lett. c

LADI.

L’art. 27

cpv. 2 lett. c LADI prevede, tuttavia, quali presupposti cumulativi, per

riconoscere a un assicurato 520 indennità, oltre a al fatto di percepire una

rendita di invalidità per un grado di invalidità di almeno il 40%, di avere

compiuto 55 anni e di poter comprovare un periodo di

contribuzione minimo di 22 mesi (cfr. consid. 2.4.).

Se le tre

condizioni appena menzionate sono adempiute, un assicurato ha diritto a 520

indennità giornaliere alle quali possono sommarsi, se l’assicurato è diventato

disoccupato negli ultimi quattro anni precedenti l’età ordinaria AVS, ulteriori

120.

indennità (art. 27 cpv. 3 LADI; 41b OADI), per complessive 640 indennità

giornaliere.

2.7

In concreto, è

pacifico che il ricorrente, essendo nato nel febbraio 1950 ed avendo ricorso

all’assicurazione contro la disoccupazione da ottobre 2012, ossia a 62 anni, ha

diritto alle 120 indennità aggiuntive secondo gli art. 27 cpv. 3 LADI e 41b

OADI, come deciso dalla parte resistente.

Litigiosa è,

per contro, la questione di sapere se l’assicurato ha diritto, ai sensi

dell’art. 27 cpv. 2 LADI a 400 indennità (lett. b), come stabilito dalla Cassa,

oppure a 520 (lett. c) come richiesto dal medesimo.

Più nel

dettaglio, in casu, visto che l’assicurato ha più di 55 anni, per avere diritto

a 520 indennità come disposto dall’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI occorre che lo

stesso, oltre ad essere ancora nel 2012 al beneficio di una rendita di

invalidità corrispondente a un grado di invalidità del 40% almeno, possa

comprovare, nel termine quadro rilevante (1° ottobre 2010 – 30 settembre 2012),

un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi.

La Cassa, in

casu, ha considerato realizzato unicamente un periodo di contribuzione di

18,607 mesi nel termine quadro determinante (1° ottobre 2010 – 30 settembre

2012), in quanto da aprile a settembre 2012 l’assicurato non ha comprovato di

avere effettivamente ricevuto gli stipendi dalla __________ (cfr. doc. D).

In proposito

giova ribadire che il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale TF), con giudizio pubblicato DTF 131 V 444, ha stabilito che la sola condizione per ammettere l’esistenza di un periodo contributivo è

l’esercizio di un’attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo

previsto, mentre il pagamento effettivo del salario non può essere considerato

quale presupposto indipendente per l’ammissione del periodo di contribuzione,

ma quale indizio significativo ai fini delle determinazione dell’esercizio

effettivo di un’attività dipendente.

Inoltre l’Alta Corte, in

una sentenza C 267/05 del 19 dicembre 2006 relativa a un assicurato socio di

una Sagl con scopo la gestione di esercizi pubblici, in particolare di un ristorante,

presso la quale era stato pure alle dipendenze in qualità di gerente del

ristorante dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004 e iscrittosi in disoccupazione

dal 1° luglio 2004, al quale il diritto alle indennità era stato negato, non

avendo reso verosimile il versamento effettivo del salario durante il termine

quadro di contribuzione, ha deciso che le condizioni concernenti il periodo di

contribuzione erano ossequiate.

Al riguardo il Tribunale

federale delle assicurazioni, ricordando, in virtù della DTF 131 V 444, che la

prova del versamento del salario non è decisiva per quel che attiene alla prova

dell’esercizio di un’attività lavorativa e che dall’assenza di estratti bancari

o postali non può essere dedotta la mancata corresponsione dello stipendio -

imponendosi una tale conclusione solo nel caso di totale rinuncia a una

remunerazione -, ha rilevato che in quel caso di specie né i documenti agli

atti, né le circostanze permettevano di concludere che l’assicurato avesse

rinunciato al salario, per cui il diniego del diritto alle indennità di

disoccupazione per il solo motivo che il versamento effettivo del salario non

era stato comprovato tramite, segnatamente, un documento bancario o postale non

risultava fondato.

La nostra Massima Istanza

ha, inoltre, osservato che d’altronde sia l’amministrazione che il Tribunale

cantonale avevano considerato stabilito che quell’assicurato aveva lavorato

presso la Sagl dall’agosto 2000 al 31 maggio 2004, come pure che tale fatto non

era contestato e che i documenti agli atti non contenevano alcun elemento

suscettibile di mettere in dubbio tale circostanza.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha, quindi, concluso che siccome in quel caso di specie il

ricorrente non aveva rinunciato al suo salario, si doveva considerare che egli

aveva effettivamente esercitato un’attività soggetta a contribuzione.

In proposito

cfr. pure STCA 38.2012.58 del 6 maggio 2013.

2.8

Nel caso di

specie dal contratto di lavoro concluso nel giugno 2010 tra l’assicurato e la __________

emerge che il salario lordo pattuito ammontava a fr. 4'000.-- al mese per

tredici mensilità (cfr. doc. 4 inc. 38.2015.10).

Dalla domanda di indennità

di disoccupazione e dall’attestato del datore di lavoro si evince, poi, che lo

stipendio annuo del ricorrente per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre

2010.

è stato di fr. 30'350.-, per l’anno 2011 di fr. 56’382.- e per il periodo

dal 1° gennaio 2012 al 30 settembre 2012 di fr. 74'268.- (cfr. doc. 2; 3 inc.

38.2015

; G).

Dall’estratto

conto individuale relativo all’insorgente emesso dalla Cassa __________ emerge

che l’insorgente ha lavorato quale salariato per la __________, in modo

continuativo, dal luglio 2007 al settembre 2012 (cfr. doc. 11 inc. 38.2015.10).

Per i mesi

di contribuzione da luglio a dicembre 2010 è stato dichiarato un reddito di fr.30'350.--,

per l’anno 2011 di fr. 56'382.-(fr. 16'000 + fr. 40'382), mentre per il lasso

di tempo gennaio-settembre 2012 risulta un reddito di fr. 74’268.-- lordi (cfr.

doc. 11 inc. 38.2015.10).

Al riguardo

è utile evidenziare che in materia di assicurazione contro la disoccupazione la

qualità di lavoratore deve, in linea di principio, essere definita

facendo riferimento allo statuto di soggetto tenuto a pagare i contributi

all’AVS (cfr. art. 2 LADI; STF C 72/06 del 16 aprile 2007 consid. 6.1.; Th.

Nussbaumer, op. cit., n. 27 segg. (30); B. Rubin, op. cit., n. 3.3.3.2., pag.

120).

In concreto dalla

sentenza 38.2012.69 consid. 2.7. emanata da questa Corte il 9 gennaio 2013,

menzionata sopra, si evince, tuttavia, che “l’insorgente,

il 12 settembre 2012, ha comunicato alla ditta di non essere più stato in

azienda dal 1° settembre 2012 a seguito del licenziamento e del mancato

pagamento dei salari dal mese di aprile 2012” (cfr. doc. 17 inc. 38.2010.15).

Inoltre

dalla sentenza 14.2012.166 emessa il 25 ottobre 2012 dalla Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale d’appello che ha respinto il reclamo interposto

dalla __________ contro la pronuncia di fallimento a far tempo dal 12 ottobre

2012.

del Pretore del Distretto di __________ emerge:

" (…) __________ ha in sintesi rilevato di trovarsi in una delicata

situazione finanziaria e che nell’ambito di una riunione tenutasi il 19 gennaio

2012.

con tutti i dipendenti è stata loro comunicata la cessazione dell’attività

per il 31 marzo 2012. Per tale data gli stipendi di tutti i collaboratori erano

stati pagati. (…)” (Doc. 18 inc. 38.2015.10)

In simili condizioni, da

una parte, il TCA deve concludere che in ogni caso nel mese di settembre 2012

l’assicurato, per sua stessa ammissione risultante dalla STCA 38.2012.69, non

ha svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione.

D’altra parte, questo

Tribunale ritiene che per il periodo aprile-agosto 2012 le carte processuali - considerato,

da un lato, quanto emerso dalla sentenza 14.2012.166 della Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, ossia che l’attività della

Sagl, impresa di costruzioni, è cessata per il 31 marzo 2012, dall’altro, che

l’occupazione dell’insorgente presso la ditta era quella di responsabile

amministrativo e gestione del personale (cfr. doc. 4 inc. 38.2015.10) -

non consentono, senza ulteriori accertamenti (in particolare audizione

dell’assicurato che dovrà debitamente comprovare le proprie asserzioni, ed

eventualmente di altri ex dipendenti della Sagl), né di ammettere né di

escludere che il ricorrente abbia esercitato un’attività lavorativa soggetta a

contribuzione.

2.9

Qualora dalle indagini supplementari

(cfr. consid. 2.8.) dovesse emergere che il ricorrente da aprile ad agosto 2012

non ha esercitato un’attività lavorativa soggetta a contribuzione, il

periodo di contribuzione comprovato nel termine quadro 1° ottobre 2010 – 30

settembre 2012 corrisponderà ai 18,607 mesi, come deciso dalla Cassa (cfr. doc.

D; consid. 1.1.).

Pertanto, in tal caso,

andrà confermato il diritto dell’insorgente a 520 indennità giornaliere

complessive.

Nel caso in

cui, per contro, risultasse che l’assicurato, nell’arco di tempo aprile –

agosto 2012 abbia svolto un’attività lavorativa, dovrà ancora essere acclarato

se l’insorgente ha oppure no rinunciato ai relativi stipendi.

Infatti,

come esposto sopra, se è vero che allorché un assicurato non comprova di

aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici

periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il

diritto all’indennità di disoccupazione non può essergli negato in applicazione

degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, è altrettanto vero che è ammissibile

concludere diversamente se viene stabilito che il medesimo ha rinunciato al

salario relativo al lavoro effettuato (cfr. DTF 131 V 444; consid. 2.2.).

2.10

Nel caso in

esame dall’incartamento processuale risulta un documento intitolato

“Atto di cessione di credito” e datato 10 ottobre 2012 con cui la __________ ha

ceduto al ricorrente un credito di fr. 67'000.-- vantato nei confronti dei

signori __________ e __________, inerenti lavori di capomastro sul mappale nr. __________

RFD __________, a saldo degli stipendi arretrati, indicati per i mesi da aprile

a settembre 2013 - anziché 2012 -, dovuti al ricorrente dalla società stessa

per fr. 64'768.85 lordi (cfr. doc. M=31 inc. 38.2015.10).

In data 3 agosto 2012, il

ricorrente ha fatto spiccare un precetto esecutivo (esecuzione no. __________

dell’UE di __________) nei confronti di __________ e __________ per un importo

pari a fr. 67'000.- con interessi al 5% dal 12 luglio 2012, contro il quale è

stata fatta opposizione (cfr. doc. 32 inc. 38.2015.10).

In data 28 gennaio 2014, il

ricorrente ha proposto istanza di conciliazione alla Pretura della

Giurisdizione di __________ nei confronti di __________ e __________, volta ad

incassare la somma contemplata nell’atto di cessione del credito.

Nell’istanza è stato tra

l’altro indicato che:

"

(…)

8.

__________ non avendo i soldi e dovendo pagare gli

stipendi ed i fornitori ha dovuto ricorrere ad un prestito da parte del gerente

RI 1 __________, verso il quale è stato ceduto il credito vantato nei confronti

dei Signori __________ e __________ di frs. 79'870.10.

(…)” (cfr. doc. 33; M inc. 38.2015.10)

Non avendo trovato alcuna

intesa, il ricorrente ha proposto azione creditoria al Pretore della

Giurisdizione di __________ con petizione del 14 marzo 2014 (cfr. doc. 34 inc.

38.2015

).

In risposta, il 22 aprile 2014,

il patrocinatore di __________ e __________ ha comunicato al Pretore di __________

la loro volontà di proporre una denuncia penale al Ministero pubblico in

relazione a “reati documentali, patrimoniali, fallimentari, nonché

processuali”, con contestuale richiesta di sospendere il procedimento civile in

attesa dell’esito di quello penale (cfr. doc. 35 inc. 38.2015.10).

Con scritto datato 2

ottobre 2014 la Cassa ha chiesto all’assicurato, tra le altre, copia della

documentazione concernente la procedura eseguita per ottenere la riscossione

del credito ricevuto dalla società __________ (cfr. doc. 54 inc. 38.2015.10).

La rappresentante del

ricorrente, con scritto datato 12 ottobre 2014, si è limitata ad allegare copia

del precetto esecutivo notificato ai signori __________ e __________ (cfr. doc.

55; 32 inc. 38.2015.10).

Con scritto 18 dicembre

2014.

la Cassa ha nuovamente sollecitato la produzione della documentazione

concernente la procedura eseguita per ottenere il rimborso del credito di fr.

64'768.85.- lordi ceduto dalla Sagl al ricorrente (cfr. doc. 61 inc. 38.2015.10).

Tale richiesta è rimasta

senza seguito.

Dalla documentazione agli

atti, quindi, non emerge l’esito della vertenza civile avviata presso la Pretura

di __________ nel marzo 2014.

In particolare non è dato

di sapere se la causa civile è ancora pendente, se si è conclusa con un

giudizio nel merito o eventualmente se sia stata stralciata a seguito del

ritiro della petizione.

La risposta a tali quesiti

permetterà, se necessario (ovvero nell’ipotesi in cui sia risultato che

l’assicurato nell’arco di tempo aprile – agosto 2012 ha svolto

un’attività lavorativa), di decidere se il ricorrente ha rinunciato o

meno ai relativi stipendi (cfr. consid. 2.9.).

Se dagli ulteriori

accertamenti emergerà che l’assicurato dall’aprile all’agosto 2012 ha svolto

un’attività lavorativa soggetta a contribuzione e che non ha

rinunciato ai rispettivi stipendi, occorrerà computare tali mesi quale periodo

di contribuzione aggiuntivo.

Di

conseguenza, in tali circostanze, si dovrà concludere che il ricorrente ha così

adempiuto un periodo di contribuzione di almeno 22 mesi e, quindi, avendo più

di 55 anni, che il medesimo può beneficiare di 520 indennità di disoccupazione

ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI, sempre che nel 2012

riscuotesse ancora una rendita AI per un grado di invalidità del 40% almeno,

alle quali andranno aggiunte le 120 indennità supplementari di cui all’art. 27

cpv. 3 LADI e all’art. 41b OADI, per complessive 640 indennità.

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto, si giustifica l’annullamento della decisione su

opposizione del 20 gennaio 2015 e il rinvio degli atti alla Cassa perché

proceda come indicato ai considerandi precedenti ed emetta, in seguito, una

nuova decisione in merito al numero di indennità giornaliere spettanti

all’assicurato.

2.12

Vincente in causa, il

ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr.

1'000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61

lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 20 gennaio 2015 è

annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda a un complemento istruttorio come

indicato ai consid. 2.8., 2.9. e 2.10. ed emetta una nuova decisione in merito

al numero di indennità giornaliere spettanti all’assicurato.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà all’assicurato fr.

1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti