38.2015.13
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22 giugno 2015Italiano53 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.13
DC/sc
Lugano
22 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 20 gennaio 2015 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 22 ottobre 2014 (cfr. doc. 3/1) con la quale aveva negato a RI 1,
iscrittosi per il collocamento l’11 luglio 2014, il diritto all’indennità di
disoccupazione per non avere la propria residenza in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia.
Al riguardo
l'amministrazione si è così espressa:
" (…)
In concreto, per quanto attiene al requisito di fare della dimora
effettiva il centro delle proprie relazioni personali, si osserva che esse si
trovano in Italia, nella provincia di __________, dove risiede la moglie
dell'assicurato, i genitori ed i suoceri. È quindi necessario concludere,
secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante, valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali, che l'interessato abbia mantenuto il centro delle
proprie relazioni personali in Italia, mentre i legami con la Svizzera appaiono
essere di altra natura. Tant'è che l'opponente medesimo ha dichiarato di
dimorare in Svizzera per motivi professionali e fiscali, ma di rientrare,
durante i fine settimana dalla moglie e precedentemente dalla madre (verbale di
audizione 2 ottobre 2014).
Durante il periodo in cui egli controllava la disoccupazione, ha
indicato che durante il fine settimana, talvolta, anche la moglie lo
raggiungeva. Tale abitazione non può certamente essere considerata come luogo
dove costituire una residenza effettiva, se si pone mente al fatto che
l'appartamento, conformemente al contratto di locazione sottoscritto il 21
dicembre 2010, era adibito ad abitazione familiare per una sola persona ed
inoltre era ad uso foresteria. Pertanto, non si vede come il signor RI 1
potesse concretizzare una residenza effettiva con la moglie in un appartamento
per una sola persona ed inoltre ad uso foresteria, ovvero un contratto di
locazione di natura transitoria. Pertanto, egli aveva stabilito in Svizzera una
dimora e non una residenza effettiva. A comprova di questo, vi è il fatto che
agli atti non figura alcuna prova, che egli avesse cercato una soluzione
abitativa definitiva, sapendo che la locazione dell'appartamento in parola,
sarebbe terminata il 31 dicembre 2014.
Riguardo poi all'affermazione che nel verbale del 2 ottobre 2014
fossero state trascritte delle dichiarazioni inveritiere, si osserva quanto
segue. Preliminarmente, si rileva che l'assicurato tenta di modificare o almeno
ridimensionare le prime dichiarazioni rese durante il colloquio personale del 2
ottobre 2014. La nuova versione esposta nel gravame in esame e segnatamente che
egli rientrava in Italia a __________ dalla moglie e dai genitori solamente
alcuni fine settimana e non settimanalmente non merita tutela. Infatti, in
presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle
dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le
conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non
possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le
contraddicono (cfr. STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010 e riferimenti citati). Se
fosse vero quanto sostenuto nell'opposizione, egli avrebbe potuto e dovuto rifiutarsi
di sottoscrivere il verbale in questione o contestarne prontamente per iscritto
il tenore. Inoltre, la versione pretesa dall'opponente non trova conferma né
nelle ricevute fiscali, dalle quali, ad eccezione di un paio di scontrini, esse
sono tutte state rilasciate durante la settimana e nemmeno dai tabulati
telefonici. Infatti, dall'esame di questi ultimi, emerge che durante il mese di
maggio 2014 è rimasto in Ticino un solo fine settimana, ma poi è rimasto in
Italia dal 14 al 21 maggio e dal 27 al 31 maggio; il mese di giugno 2014 si è
fermato in Svizzera due fine settimana; mentre luglio ed agosto 2015 ha soggiornato in Svizzera un solo weekend.
Nulla cambia il fatto che la moglie si sia attivata nella ricerca
di un'occupazione in Ticino, considerato che ciò non si è poi concretizzato.
Fatti
I motivi per cui egli è rientrato con una certa frequenza in
Italia (problemi di salute della moglie), benché comprensibili, non sono
suscettibili di modificare il centro dei propri interessi.
Anzi, confermano ancora di più che essi si trovano a __________.
L'assicurato non ha modificato la propria residenza, rimanendo il
centro dei propri interessi in Italia, egli se del caso, ha cambiato solo il
proprio luogo di dimora ed ha continuato a rientrare a __________,
rispettivamente a __________, almeno una volta alla settimana, sia durante il
periodo lavorativo che durante la disoccupazione. E' dunque in Italia anziché
in Svizzera – essendo __________ solo il luogo di residenza secondaria – che
l'opponente ha la sua residenza effettiva.
Inoltre, dal 28 novembre 2014 avendo reperito un lavoro in Italia,
il signor RI 1 non possiede più nemmeno un luogo di dimora in Svizzera,
considerato che egli dal 28 novembre 2014 ha lasciato il nostro Paese per rientrare in Italia a __________. (…)" (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione
l'assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale ha chiesto di essere posto al beneficio delle indennità di
disoccupazione dal 1° agosto al 28 novembre 2014.
Il suo patrocinatore ha in
particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Dall'esame degli atti in nostro possesso, riteniamo di poter
affermare che questa condizione è stata ottemperata dal nostro assistito fino
al 28 novembre 2014, giorno nel quale è stato costretto dagli eventi a lasciare
la Svizzera per trasferirsi in Italia a __________.
Egli risultava regolarmente iscritto all'AIRE (Anagrafe dei
cittadini italiani residenti all'estero) presso il comune italiano di __________.
La patente italiana era stata convertita con quella svizzera ed
era regolarmente assicurato presso la cassa malati __________.
Godeva di alcuni benefit messi a disposizione dall'ex datore di
lavoro, e meglio:
1. usufrutto
dell'appartamento sito in via __________, __________ (spese di affitto,
conguagli spese riscaldamento e energia elettrica a carico di __________);
2. Vettura
aziendale targata Tl __________ (rimborso totale spese di gasolio e pedaggio);
3. Parcheggio __________.
Questi benefit si sommavano al suo stipendio lordo ed erano
assoggettati alla tassazione alla fonte.
Nel verbale di audizione del 2 ottobre 2014, a detta dell'assicurato, sono riportati dei passaggi non del tutto veritieri.
Ci riferiamo, in particolare, all'affermazione secondo la quale
l'assicurato ritornava in Italia ogni fine settimana.
Ciò non corrisponde al vero ed è facilmente riscontrabile
analizzando:
• scontrini di spesa
• prelievi bancomat
• tabulati __________
Un controllo incrociato di questi documenti dimostra che
l'assicurato (e spesso anche sua moglie) risiedeva in Ticino anche di sabato e
domenica.
A tal proposito, uniamo al presente ricorso copia del calendario
utilizzato dall'assicurato per evidenziare dove si trovava fisicamente giorno
per giorno dal mese di maggio al mese di novembre 2014.
(…)
Appare di meridiana evidenza, pertanto, come già indicato in sede
di opposizione, che fin dall'inizio della sua attività professionale in
Svizzera, l'assicurato e anche sua moglie, hanno dimostrato con i fatti
l'intenzione di vivere e soggiornare definitivamente in Svizzera, a prescindere
dalla situazione che purtroppo ha coinvolto entrambi in seguito all'aborto e
alla possibilità sfumato di iniziare una prova di lavoro in Svizzera anche per
quest' ultima.
RI 1 ha prodotto una corposa documentazione per dimostrare la sua
effettiva residenza in Svizzera: scontrini per i pasti, per l'acquisto di
mobilia, estratti-conto bancomat, ecc..
Egli è attualmente al beneficio di un nuovo permesso di lavoro (G)
in seguito alla sottoscrizione di un contratto di lavoro con la ditta __________
di __________.
L'assicurato desidera precisare, contrariamente a quanto affermato
nella decisione su opposizione, che assolutamente non è sua intenzione tentare
di modificare o ridimensionare le dichiarazioni rese durante il colloquio
personale del 2 ottobre 2014.
A tale riguardo, egli postula a questo lodevole Tribunale di
valutare la possibilità di essere sentito in un pubblico dibattimento per
permettergli di chiarire la sua posizione. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 9
marzo 2015 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa
rilevando in particolare:
" (…)
4. Constatata
l'assenza di nuovi argomenti, si richiama e ci si riconferma integralmente in
quanto esposto nella decisione impugnata. Riguardo alle dichiarazioni
rilasciate in occasione del verbale 2 ottobre 2014, da una parte, si ribadisce
che in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata
alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava
le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non
possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le
contraddicono (cfr. STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010 e riferimenti citati). Se
fosse vero quanto sostenuto prima con l'opposizione e ora con il ricorso, egli
avrebbe potuto e dovuto rifiutarsi di sottoscrivere il verbale in questione o
contestarne prontamente per iscritto il tenore. Invece, egli lo ha sottoscritto
senza apporvi la minima osservazione o riserva. Inoltre, i rientri settimanali,
indipendentemente dai motivi degli stessi, trovano conferma anche
nell'opposizione 26 novembre 2014 (cfr. doc 3, pag. 5: "I rientri
settimanali pertanto, erano giustificati non solo dai motivi di lavoro elencati
in precedenza ma anche per dare sostegno morale, aiuto e affetto alla moglie in
difficoltà, che spesso raggiungeva lo stesso assicurato al domicilio di __________
(...)").
Si sottolinea che I motivi per cui
egli è rientrato con una certa frequenza in Italia (problemi di salute della
moglie), benché comprensibili, non sono suscettibili di modificare il centro
dei propri interessi. Anzi, confermano ancora di più che essi si trovano a __________.
In concreto, per quanto attiene al
requisito di fare della dimora effettiva il centro delle proprie relazioni
personali, si osserva che esse si trovano in Italia, nella provincia di __________,
dove risiedono la moglie dell'assicurato, i genitori ed L suoceri. E quindi
necessario concludere, secondo l'abituale criterio della probabilità
preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che
l'interessato abbia mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in
Italia, mentre i legami con la Svizzera appaiono essere di altra natura. Tant'è
che il ricorrente medesimo ha dichiarato di dimorare in Svizzera per motivi
professionali e fiscali, ma di rientrare, durante i fine settimana dalla moglie
e precedentemente dalla madre (cfr. doc. 10).
Inoltre, si evidenza che ad eccezione
del breve periodo in cui ha lavorato per la ditta __________ (da marzo 2012 a luglio 2014), l'interessato ha lavorato quasi esclusivamente in Italia (segnatamente dal 1995 a gennaio 2012; doc. 29).
Per quanto riguarda l'affermazione
relativa al fatto che all'URC gli avrebbero segnalato che doveva rendersi
reperibile sul suolo Svizzero dal lunedì al venerdì, oltre che non comprovata;
non significa ancora che poteva rientrare tutti i fine settimana, come di fatto
faceva prima della disoccupazione e come ha continuato a fare anche dopo
l'inizio del controllo della disoccupazione (doc. 14 e doc. 30). Si evidenzia
inoltre, che tale dichiarazione non è mai stata rilasciata prima del presente
ricorso.
5. L'assicurato
non ha modificato la propria residenza, rimanendo il centro dei propri
interessi in Italia, egli se del caso, ha cambiato solo il proprio luogo di
dimora ed ha continuato a rientrare a __________, rispettivamente a Rovigo,
almeno una volta alla settimana, sia durante il periodo lavorativo che durante
la disoccupazione. E' dunque in Italia anziché in Svizzera – essendo __________
solo il luogo di residenza secondaria e peraltro l'appartamento era ad uso
foresteria (doc. 15) – che l'insorgente ha la sua residenza." (Doc. III)
Considerandi
2.1
Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal 1° agosto al 28 novembre
2014.
abbia diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione
contro la disoccupazione.
Uno dei presupposti da adempiere
per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"In deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riprodotta integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424), il TFA
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel
contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio
civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo Tribunale, in una
sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93
del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di
disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza
del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i
criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo
internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito
all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n.
168.
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la
promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno
1988.
(RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre
1991).
Contestualmente il TFA ha
pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel
caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e
rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente
rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il
"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto
affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui
si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5,
l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera,
rilevando:
" (…)
3.
3.1
Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465
consid. 2a p. 466; 115 V 448
consid. 1b p. 449). (…)
3.3
(…) Il convient donc, préalablement, de trancher
le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par
l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,
même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,
résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué
successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans
discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde
et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient
régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de
l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1
publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de
diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien
familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans
ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois,
en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir
sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur
la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une
adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire
helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre
2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le
maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des
circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts
personnels se trouvait en France.
Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations
de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza
8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un
permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento
occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi
effetti personali.
In una
sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione per un
mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in
Svizzera rilevando:
" (…)
4.1
L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere
seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva
risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,
ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza
durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine
gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile
accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal
marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin
dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto
quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e
mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di
aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica
Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile
che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito
a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo
precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano
da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il
soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,
che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.
(…)"
Per una critica di questa
sentenza federale, che non ha analizzato gli argomenti posti dal TCA alla base
della sua decisione, cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du
travail: quelques cas tessinois“ in Rèmy Wyler/Anne Meier/ Sylvain Marchand
(ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel
Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schultess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76).
Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA
38.2014.31
del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano
tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X per alcuni
giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che
lavorava fuori. (…)"
In una sentenza 38.2013.35
del 4 settembre 2013 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto a beneficiare
delle indennità di disoccupazione. Le motivazioni sono state così riassunte
nella RtiD I-2014 pag. 376-377:
" (…)
In effetti, anche se da una serie di elementi (versamento mensile
all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29
novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in
Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24
settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento
stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012
della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di
vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa
evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando
sempre la sera in Ticino) risulta che lo stesso, almeno dall'inoltro
dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il
centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e
sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere
all'estero.
Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna
associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello
sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori
frontalieri).
Egli non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione dal
luglio 2012, non essendo adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI in relazione con l'art. 12 LADI."
In un'altra sentenza
38.2013.73
del 6 agosto 2014 il TCA è arrivato alla medesima conclusione nel
caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere
con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in
Italia. La condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è invece stata ammessa
dall’amministrazione e dal Tribunale in un’ epoca posteriore quando sua moglie
e i figli hanno lasciato l’Italia e in considerazione del fatto che
l’assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale
con la sua amica.
Questa giurisprudenza è
poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia, che ha
un'abitazione di sua proprietà in Italia, presso la quale ritorna
settimanalmente e in un'altra località, sempre in Italia, situata a pochi
chilometri di distanza, vivono la moglie da cui è separato da molti anni, e i
suoi due figli.
Con sentenza 38.2014.51
del 15 dicembre 2014 questa Corte ha confermato il diniego del diritto a
indennità di disoccupazione a un assicurato in quanto non aveva la residenza in
Svizzera. Egli, avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia
all’estero in un Paese UE durante il fine settimana, e quindi rientrando nel
Paese UE una volta per settimana, andava considerato, come giustamente
stabilito dalla Sezione del lavoro, quale vero lavoratore frontaliere.
L’assicurato aveva così
diritto alle prestazioni di disoccupazione in quel Paese UE.
Del resto in quello Stato
si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli
familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un‘assicurata non risiedeva in Svizzera.
In una sentenza
9C_729/2014 del 16 aprile 2015, in materia di assicurazione per l'invalidità,
il Tribunale federale ha ribadito le nozioni alla base del concetto di
residenza, con riferimento alla dimora abituale ai sensi dell'art. 13 LPGA ("Nach der Rechtsprechung ist
für den "gewöhnlichen Aufenthalt" der tatsächliche Aufenthalt in der
Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrechtzuerhalten, massgebend;
zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz
befinden (BGE 119 V 98 E. 6c S. 108, 111 E. 7b S. 117; 112 V 164 E. 1a S. 166)".
Sul tema,
vedi pure: B. Rubin "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77:
" Le droit à l'indemnité suppose, pour l'assuré, la résidence effective
en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un
certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations
personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de
l'assuré en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel), ainsi que l'intention
de s'y établir et d'y créer son centre de vie."
2.2
La
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013
conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:
" RISIEDERE
IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per
aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in
Svizzera.
Egli
deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine
quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità
giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo
la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non
ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli
articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del
diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma
secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale.
(Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).
Questa
nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente
dal loro permesso di soggiorno.
Il
riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre
condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a risiedervi;
e
● avervi
contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli
stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un
permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività
lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,
anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola
si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini
stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La
cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali
preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione
a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento
dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.
e Circolare ID 883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011
del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in
Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID
B342) ê
B138 Un
soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle
indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta
facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel
caso di un’assegnazione.
Valutazione
dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si
constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta
e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un
permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di
residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In
caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari
in tal senso.
B140 Infatti,
per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere
una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le
autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento
dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento
o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione
nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero
come indirizzo di contatto.
B141 Se
la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli
accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o
provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a
sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la
cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la
residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della
polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza
amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un
assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro
delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi
per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o
per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è
determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie
altri obblighi civici.
Uno
straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera
unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo
rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di
disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una
possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni
personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il
fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
-8C_791/2011
del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
-8C_658/2012
del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un
materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui
vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni
personali altrove)
-8C_777/2010
del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,
nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in
Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Nella
Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°
aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:
" (…)
LAVORATORE FRONTALIERO
Art. 1 lett. F, art. 65 RB;
art. 56 RA
Definizione
A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si
intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4
segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per
forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro
Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni
giorno o almeno una volta la settimana.
A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra
lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito
all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore
frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27
segg.
Determinazione della residenza
A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal
fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La
determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in
base ai n. marg. A76 segg.
Veri lavoratori frontalieri: pendolari
giornalieri e settimanali
A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui
che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel
quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza
secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo
dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina
al confine.
A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri
anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei
giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni
liberi.
Per
dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono
essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali
persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).
Falsi lavoratori frontalieri
A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo
professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna
ameno una volta la settimana.
Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi
lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale
(pendolare).
Per
dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono
essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali
persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).
A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano
nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:
· le persone che
lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);
· le persone che
normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);
· le persone cui si
applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,
se nel corso della loro
ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello
competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).
A31 La decisioni U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il
presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello
Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando
tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito
devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.
A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle
prestazioni dell'AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere
verosimile il fatto che nello Stato dell'ultima attività non hanno fissato la
propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza).
A33 In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato
in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione
ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a
disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo
periodo in combinato disposto con par. 5 RB).
Momento di acquisizione e durata dello status di
lavoratore frontaliero
A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere
acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel
corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza
in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di
occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore
frontaliero.
Costituiscono
un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso
dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la
propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito
non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;
essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è
giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito
uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono
stabiliti e in cui risiedono.
A35 Un trasferimento durante un periodo di
disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.
A36 La durata dello status di lavoratore
frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di
principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione
i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della
disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si
tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.
(…)
RESIDENZA
Art. 1 lett. j RB; Art.
11.
RA
Definizione
A76 Per
residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.
A77 La
nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1
lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere
distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di
lavoratori frontalieri).
A78 Anche
il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c
LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel
senso di domicilio secondo il diritto civile.
Le
nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in
Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in
larga misura.
Importanza della residenza
A79 La
nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della
legislazione applicabile (capitolo D).
Per i
disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente
(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano
dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La
determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di
lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della
determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).
Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza
A80 Poiché
la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo
65.
RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato
dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite
un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i
lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una
famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La
decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo
eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione
dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che
esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno
Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In
generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella
decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano
in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui
lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi
lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale
il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego
fisso.
Determinazione della residenza
A84 La
determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene
solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La
persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei
seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale (n.d.r.: sottolineatura
del redattore), ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.
A85 Conformemente
all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti
fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:
• durata
e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:
frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il
mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso
un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per
constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante
un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività
autonoma;
• situazione della persona in oggetto, inclusi
• il tipo
e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo
ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata
di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata
dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in
un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse
pianificato.
Indicano
ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il
mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:
a) l’attività
all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale
o del miglioramento delle competenze linguistiche;
b) l’attività
all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio
accademico);
c) l’attività
era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.
• la
situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri
mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il
mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per
ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro
degli interessi vitali;
• lo svolgimento di un’attività non remunerata;
• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;
• la
situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un
appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera
durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a
lungo nello stesso posto ed era ben integrata;
• lo
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Se
l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà
della persona in base a una valutazione della situazione in generale,
considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.
Þ Esempio
Un
lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in
un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza
principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad
essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività
subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la
Svizzera.
Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza
A86 Per
stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono
collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri
determinanti per trovare un accordo17.
A87 Se
gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi
in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica
l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per
l’erogazione provvisoria di prestazioni.”
In una Direttiva del 24
ottobre 2013 denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico" la SECO si è così espressa:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione
europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza
dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era
ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è
più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero
lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di
occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva,
come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni
in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta orma senza eccezioni allo stato di
residenza."
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13.
febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in
RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.3
Nella presente fattispecie RI
1, nato nel 1976 e allora titolare di un permesso di dimora B, ha lavorato dal
12.
marzo 2013 al 31 luglio 2014 presso la ditta __________, Succursale di __________.
Egli ha iniziato il controllo
della disoccupazione dal 1° agosto 2014.
Il 4 settembre 2014 la polizia
comunale di __________ ha allestito un verbale del seguente tenore:
" Come a richiesta
succitata, dal 18.08.2014 al 04.09.2014, durante il servizio diurno e notturno,
a orari diversificati sono stati eseguiti dei controlli onde accertare la presenza
nell'appartamento del signor RI 1.
Durante i 7 giorni in cui è avvenuto il controllo, si è potuto
costatare che unicamente in una occasione (vedi allegato) si è accertata la
presenza dell'abitazione del rubricato.
Giorno
Ora
Presente
Non presente
18.08.2014
18.45
X
21.08.2014
13.30
X
23.08.2014
11.20
X
25.08.2014
16:30
X
26.08.2014
20.10
X
28.08.2014
19.00
X
04.09.2014
12.00
X
(Doc. 21)
Il 16 settembre 2014 l’URC di __________
ha chiesto alla Sezione del lavoro di verificare l’idoneità al collocamento
dell’assicurato, rilevando quanto segue:
" L'assicurato
si è iscritto per il collocamento in data 1.8.2014 di professione ingegnere, ha
svolto la funzione di impiegato tecnico commerciale nell'azienda __________,
succursale di __________, l'assicurato è entrato la prima volta in Svizzera con
un permesso "B" in data 6.2.2013 valido fino al 05.02.2018 (in
precedenza titolare del permesso G). L'assicurato vive a __________ in via __________
in un appartamento il cui affitto fino al 30.9.2014 è ancora assunto dall'ex
datore di lavoro (__________), da notare che in data 31.8.2014 si è unito in
matrimonio, verosimilmente con una sua connazionale che attualmente risiede nel
suolo italiano. L'assicurato fino all’11 agosto 2014 circolava con
un'autovettura immatricolata a nome dell'EX datore di lavoro. L'URC ha dato
mandato all'Ufficio controllo abitanti della città di __________ che ha
confermato la presenza nel suo appartamento in una sola occasione (27.8.2014)
giorno in cui ha consegnato le sue ricerche di lavoro (gli altri controlli sono
stati negativi).
Si rileva pure che una buona parte di ricerche di lavoro sono
eseguite fuori dal nostro Cantone/Confederazione. Durante i colloqui di consulenza
ha esibito due cellulari di cui uno di proprietà dell'azienda, di cui ha
dichiarato essere stata chiusa." (doc. 19)
Il 2 ottobre 2014 RI 1 è
stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si evince che:
" (…)
Dal 12.03.2012 ho iniziato a lavorare in Svizzera per la ditta __________.
Sono venuto a lavorare in Svizzera per motivi professionali, in
precedenza lavoravo sui cantieri e mi spostavo in base alle esigenze anche
all'estero, ero alla ricerca di un lavoro che mi potesse permettere di condurre
una vita più regolare in termini di tempo e luogo di lavoro.
Fino al 05.02.2013 avevo un permesso per frontalieri G.
Dall'inizio del rapporto di lavoro la ditta __________ mi ha messo
a disposizione un appartamento a __________ in via __________ (seduta stante
consegno la copia del contratto di locazione e la dichiarazione del datore di
lavoro).
Questo appartamento mi è stato messo a disposizione come benefit
(seduta stante consegno la relativa dichiarazione).
Ogni fine settimana (venerdì sera o sabato mattina), rientravo in
Italia nel Comune di __________ in via __________.
A questo indirizzo abita mia madre.
Ho chiesto la modifica del permesso da G a B in quanto era mia
intenzione stabilirmi in Svizzera e per motivi fiscali.
Dal 06.02.2013 ho ottenuto il permesso di dimora B e ho continuato
ad abitare a __________ in via __________.
L'appartamento era in parte già arredato, personalmente ho acquistato
un divano, una paretina, un divano letto, lampade e quadri.
Per le spese accessorie ho pagato soltanto la tassa rifiuti, il
resto delle spese era a carico del datore di lavoro.
In questo appartamento ho sempre abitato da solo.
In accordo con il datore di lavoro l'affitto dei mesi di agosto e
settembre 2014 è a loro carico.
Di regola rientravo in Italia nel Comune di __________ il venerdì
sera o sabato mattina e rientravo a __________ la domenica sera o il lunedì
mattina. Alcune volte restavo a __________ anche nel fine settimana oppure
veniva a trovarmi la mia compagna (dal 30.08.2014 moglie).
In occasione del colloquio del 28.07.2014 avuto con la consulente
del personale mi aveva avvertito di non avere una dimora fittizia.
Da quando controllo la disoccupazione (01.08.2014) continuo ad
abitare a Bellinzona, fino al 15 tutti i giorni assieme alla mia compagna, in
seguito nei fine settimana rientravo a __________ dove abita mia moglie.
ln merito al controllo di polizia ribadisco che in settimana ero a
__________, non mi hanno trovato perché ero fuori alla ricerca di lavoro o per
altri motivi.
L'11.08.2014 ho acquistato il veicolo aziendale, __________
targata TI __________.
Dal 01.10.2014 ho affittato un posteggio presso l'Autosilo __________
e pago fr. 194.- al mese.
Ho un cellulare con abbonamento __________ (__________).
Non ho un cellulare italiano.
Il mio medico curante è di __________, non mi ricordo il nome.
La mia cassa malati è la __________.
Dal 27/28.03.2013 sono iscritto all'A.I.R.E.
Dal 30.08.2014 sono sposato con la signora __________
(02.05.1977), maestra di asilo attualmente impiegata presso il Comune di __________
da 11 anni.
Sono in corso le pratiche a __________ per il riconoscimento del
diploma che le permetterà di esercitare la sua professione in Svizzera.
Mia moglie non si è ancora trasferita in Svizzera perché non ha i
requisiti per poter lavorare, essendo ancora in disoccupazione non potrei
permettermi di mantenerla nel caso in cui dovesse rinunciare al suo impiego a __________
per raggiungermi in Svizzera.
Mia moglie attualmente vive da sola a __________.
Non abbiamo figli, in Italia abitano i miei genitori e i suoceri.
In Svizzera non ho parenti.
Svolgo le ricerche di lavoro principalmente in Svizzera, sono
disposto anche a cercare lavoro all'estero.
Entro il 10.10.2014 dovrà inviarci la seguente documentazione:
Attestato A.I.R.E.
Estratto conto bancario __________ per il mese di agosto 2014
Tabulato telefonico __________ per il mese di agosto 2014."
(Doc. 10)
Dal verbale,
sottoscritto pure dal ricorrente, emerge dunque che l’assicurato, mentre
svolgeva l’attività lavorativa e anche dopo l’inizio del controllo della
disoccupazione, rientrava di regola tutti i fine settimana a __________ dove
abitano sua madre e la sua compagna (dal 30 agosto 2014, sua moglie), la quale
lavora da 11 anni come maestra d’asilo presso il Comune di __________.
Chiamato ora a pronunciarsi il
TCA ricorda preliminarmente che, per costante giurisprudenza, in presenza di
due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni
che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr.
STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546;
DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT
II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Alla luce
della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel verbale del
2.
ottobre 2014 sottoscritto dall'assicurato hanno pertanto un'importanza decisiva.
Nell'evenienza
concreta, in applicazione dell’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere
che nel periodo in questione (1° agosto - 28 novembre 2014 ), conformemente a
quanto stabilito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A), RI 1 deve essere ritenuto
un vero lavoratore frontaliero, visto che rientrava in __________ una volta per
settimana (cfr. i punti A24 e A28 della Circolare della SECO riprodotta al
consid. 2.2).
L'art. 1 lett. f del
Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce infatti che si intende per «lavoratore
frontaliero» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma
in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna
in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
L'art. 65 cpv. 2 del
Regolamento n. 883/2004 prevede che la persona che si trova in disoccupazione
completa (al riguardo cfr. decisione U3 emessa dalla Commissione amministrativa
per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sciale il 12 giugno 2009, pubblicata in
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/45) e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o
ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello
Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova
in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione
degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima
attività subordinata o autonoma.
L'art. 65 cpv. 5 lett. a
del Regolamento n. 883/2004 stabilisce che il disoccupato di cui al paragrafo
2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello
Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione
durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono
erogate dall'istituzione del luogo di residenza.
In quanto lavoratore
frontaliero che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett.
c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b
LADI), l’insorgente ha così diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Va comunque rilevato che
in quel paese si trova il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli
familiari (in particolare la moglie e la mamma), ciò che esclude la residenza
in Svizzera dal profilo della LADI .
A ragione, dunque, nella
decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito
che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12
LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e
dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato
(cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012
ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2014.51
del 15 dicembre 2014; STCA 38.2014.15 del 6 ottobre 2014; STCA 38.2014.10 del 6
agosto 2014; STCA 38.2013.73 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio
2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre
2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre
2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno
2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).
Il TCA non ignora il
desiderio espresso dall’assicurato e dalla moglie di venire a lavorare e a
risiedere in Svizzera e neppure gli sforzi compiuti a questo scopo (in
particolare tentando di farsi riconoscere i diplomi ottenuti all’estero nel
settore educativo, cfr. doc. 3). Resta il fatto che, al momento dell’emanazione
della decisione su opposizione impugnata ( nel caso concreto il 20 gennaio 2015
) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22
settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile
2005.
consid. 2) tali opportunità non si erano ancora realizzate anche purtroppo
a causa della nota triste vicenda.(cfr. doc. 3:
" (…)
Appare di meridiana evidenza, pertanto, che fin dall'inizio della
sua attività professionale in Svizzera, l'assicurato e anche sua moglie, hanno
dimostrato con i fatti l'intenzione di vivere e soggiornare definitivamente in
Svizzera, a prescindere dalla situazione che purtroppo ha coinvolto entrambi in
seguito all'aborto e alla possibilità sfumata di iniziare una prova di lavoro
in Svizzera anche per quest'ultima. (…)" (Doc. 3)
Ulteriori accertamenti non
sono necessari (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;
STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio
2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.).
2.4
A titolo
abbondanziale è utile rilevare che in una sentenza C 124/06 del 25
gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD
II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28
marzo 2006 emessa da questa Corte, l’Alta Corte ha stabilito che un lavoratore frontaliere,
cittadino svizzero residente in Italia, in disoccupazione completa, non ha
diritto, dal profilo del diritto interno, di iscriversi in disoccupazione in
Svizzera in quanto non vi risiede. In applicazione del diritto internazionale,
e meglio del vReg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE
(giurisprudenza Miethe), invece, un assicurato può
fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera – sempre che
soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI – qualora abbia
eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami
personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori
possibilità di reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, il
lavoratore va considerato diverso dal «vero» frontaliere di cui all’art. 71 n.
1.
lett. a p.to ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello
Stato di residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri «non veri» ai
sensi dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il
luogo di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza
dei frontalieri «veri», non rientrano almeno una volta alla settimana al loro
luogo di residenza. I frontalieri «non veri» dispongono di un diritto di
opzione tra le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di
residenza. Il frontaliere «vero» ma atipico non ha invece un incondizionato
diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata
demandata alle autorità giudiziarie nazionali.
In
quel caso di specie l’assicurato è stato ritenuto un frontaliere «vero» ma
atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi
all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistono stretti legami
personali e professionali con la Svizzera. In particolare egli,
sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della
lingua italiana, di madre lingua tedesca, è socio attivo di associazioni
svizzere, è abbonato a giornali svizzeri che riceve presso un fermo posta in
Svizzera, incontra regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trova
peraltro anche il suo dentista. L’assicurato si è, del resto, trasferito in un
paese in prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior
parte della sua vita in Svizzera. Inoltre egli, eccezione fatta per un breve
periodo dal 1966 al 1969, ha effettuato tutta la sua formazione e la carriera
professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.
La giurisprudenza Miethe
sviluppata quando era ancora in vigore il vReg. 1408/71 non è più applicabile
ai lavoratori frontalieri che sottostanno al nuovo Reg. 883/2004 che ha
sostituito, con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012, il vReg. 1408/71.
Il
versamento delle prestazioni ai veri frontalieri in disoccupazione spetta ormai
senza eccezioni allo Stato di residenza.
Differente è
la situazione per i veri lavoratori frontalieri che sottostanno alla
Convenzione AELS a cui il Reg. 1408/71 e la giurisprudenza Miethe restano
applicabili (cfr. sentenza C-443/11 dell’11 aprile 2013 emanata dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013 relativa
al Reg. 883/2004).
In una
sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9 pag.
27, il Tribunale federale ha, del resto, osservato:
" (…)
2.4
On signalera au
passage que la jurisprudence Miethe n'est que partiellement
prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en
effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les dispositions
applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être
interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe: s'agissant d'un travailleur
frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de
son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose
dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65
doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de
manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non
pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais
uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement; demeurent
réservées les dispositions transitoires de l'art. 87 par. 8 du règlement n o 883/2004
(arrêt du 11 avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van
bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à
la publication au Recueil). Cette jurisprudence, liée à l'application dudit
règlement n'est toutefois pas applicable en l'espèce ( supra consid.
3.
). Il s'agit ainsi d'examiner si la jurisprudence Miethe peut
s'appliquer en l'espèce."
In concreto l’assicurato, alla ricerca di un impiego quale
responsabile servizio vendita, ingegnere civile, assistente di cantiere,
operatore, impiegato commerciale e tecnico commerciale (cfr. doc. 1)
contrariamente alla fattispecie di cui alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,
non avrebbe potuto, in ogni caso, essere considerata un
frontaliero “vero” ma atipico che poteva beneficiare dell’assicurazione
disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di residenza. Infatti non
risulta che l’insorgente abbia conservato in Svizzera (Stato dell’ultima
occupazione) dei legami personali e professionali tali da disporre in questo
Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti