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Decisione

38.2015.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 giugno 2015Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi per cui egli è rientrato con una certa frequenza in

Italia (problemi di salute della moglie), benché comprensibili, non sono

suscettibili di modificare il centro dei propri interessi.

Anzi, confermano ancora di più che essi si trovano a __________.

L'assicurato non ha modificato la propria residenza, rimanendo il

centro dei propri interessi in Italia, egli se del caso, ha cambiato solo il

proprio luogo di dimora ed ha continuato a rientrare a __________,

rispettivamente a __________, almeno una volta alla settimana, sia durante il

periodo lavorativo che durante la disoccupazione. E' dunque in Italia anziché

in Svizzera – essendo __________ solo il luogo di residenza secondaria – che

l'opponente ha la sua residenza effettiva.

Inoltre, dal 28 novembre 2014 avendo reperito un lavoro in Italia,

il signor RI 1 non possiede più nemmeno un luogo di dimora in Svizzera,

considerato che egli dal 28 novembre 2014 ha lasciato il nostro Paese per rientrare in Italia a __________. (…)" (Doc. A)

1.2. Contro questa decisione

l'assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA, nel quale ha chiesto di essere posto al beneficio delle indennità di

disoccupazione dal 1° agosto al 28 novembre 2014.

Il suo patrocinatore ha in

particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Dall'esame degli atti in nostro possesso, riteniamo di poter

affermare che questa condizione è stata ottemperata dal nostro assistito fino

al 28 novembre 2014, giorno nel quale è stato costretto dagli eventi a lasciare

la Svizzera per trasferirsi in Italia a __________.

Egli risultava regolarmente iscritto all'AIRE (Anagrafe dei

cittadini italiani residenti all'estero) presso il comune italiano di __________.

La patente italiana era stata convertita con quella svizzera ed

era regolarmente assicurato presso la cassa malati __________.

Godeva di alcuni benefit messi a disposizione dall'ex datore di

lavoro, e meglio:

1. usufrutto

dell'appartamento sito in via __________, __________ (spese di affitto,

conguagli spese riscaldamento e energia elettrica a carico di __________);

2. Vettura

aziendale targata Tl __________ (rimborso totale spese di gasolio e pedaggio);

3. Parcheggio __________.

Questi benefit si sommavano al suo stipendio lordo ed erano

assoggettati alla tassazione alla fonte.

Nel verbale di audizione del 2 ottobre 2014, a detta dell'assicurato, sono riportati dei passaggi non del tutto veritieri.

Ci riferiamo, in particolare, all'affermazione secondo la quale

l'assicurato ritornava in Italia ogni fine settimana.

Ciò non corrisponde al vero ed è facilmente riscontrabile

analizzando:

• scontrini di spesa

• prelievi bancomat

• tabulati __________

Un controllo incrociato di questi documenti dimostra che

l'assicurato (e spesso anche sua moglie) risiedeva in Ticino anche di sabato e

domenica.

A tal proposito, uniamo al presente ricorso copia del calendario

utilizzato dall'assicurato per evidenziare dove si trovava fisicamente giorno

per giorno dal mese di maggio al mese di novembre 2014.

(…)

Appare di meridiana evidenza, pertanto, come già indicato in sede

di opposizione, che fin dall'inizio della sua attività professionale in

Svizzera, l'assicurato e anche sua moglie, hanno dimostrato con i fatti

l'intenzione di vivere e soggiornare definitivamente in Svizzera, a prescindere

dalla situazione che purtroppo ha coinvolto entrambi in seguito all'aborto e

alla possibilità sfumato di iniziare una prova di lavoro in Svizzera anche per

quest' ultima.

RI 1 ha prodotto una corposa documentazione per dimostrare la sua

effettiva residenza in Svizzera: scontrini per i pasti, per l'acquisto di

mobilia, estratti-conto bancomat, ecc..

Egli è attualmente al beneficio di un nuovo permesso di lavoro (G)

in seguito alla sottoscrizione di un contratto di lavoro con la ditta __________

di __________.

L'assicurato desidera precisare, contrariamente a quanto affermato

nella decisione su opposizione, che assolutamente non è sua intenzione tentare

di modificare o ridimensionare le dichiarazioni rese durante il colloquio

personale del 2 ottobre 2014.

A tale riguardo, egli postula a questo lodevole Tribunale di

valutare la possibilità di essere sentito in un pubblico dibattimento per

permettergli di chiarire la sua posizione. (…)" (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 9

marzo 2015 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa

rilevando in particolare:

" (…)

4. Constatata

l'assenza di nuovi argomenti, si richiama e ci si riconferma integralmente in

quanto esposto nella decisione impugnata. Riguardo alle dichiarazioni

rilasciate in occasione del verbale 2 ottobre 2014, da una parte, si ribadisce

che in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata

alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava

le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non

possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010 e riferimenti citati). Se

fosse vero quanto sostenuto prima con l'opposizione e ora con il ricorso, egli

avrebbe potuto e dovuto rifiutarsi di sottoscrivere il verbale in questione o

contestarne prontamente per iscritto il tenore. Invece, egli lo ha sottoscritto

senza apporvi la minima osservazione o riserva. Inoltre, i rientri settimanali,

indipendentemente dai motivi degli stessi, trovano conferma anche

nell'opposizione 26 novembre 2014 (cfr. doc 3, pag. 5: "I rientri

settimanali pertanto, erano giustificati non solo dai motivi di lavoro elencati

in precedenza ma anche per dare sostegno morale, aiuto e affetto alla moglie in

difficoltà, che spesso raggiungeva lo stesso assicurato al domicilio di __________

(...)").

Si sottolinea che I motivi per cui

egli è rientrato con una certa frequenza in Italia (problemi di salute della

moglie), benché comprensibili, non sono suscettibili di modificare il centro

dei propri interessi. Anzi, confermano ancora di più che essi si trovano a __________.

In concreto, per quanto attiene al

requisito di fare della dimora effettiva il centro delle proprie relazioni

personali, si osserva che esse si trovano in Italia, nella provincia di __________,

dove risiedono la moglie dell'assicurato, i genitori ed L suoceri. E quindi

necessario concludere, secondo l'abituale criterio della probabilità

preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che

l'interessato abbia mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in

Italia, mentre i legami con la Svizzera appaiono essere di altra natura. Tant'è

che il ricorrente medesimo ha dichiarato di dimorare in Svizzera per motivi

professionali e fiscali, ma di rientrare, durante i fine settimana dalla moglie

e precedentemente dalla madre (cfr. doc. 10).

Inoltre, si evidenza che ad eccezione

del breve periodo in cui ha lavorato per la ditta __________ (da marzo 2012 a luglio 2014), l'interessato ha lavorato quasi esclusivamente in Italia (segnatamente dal 1995 a gennaio 2012; doc. 29).

Per quanto riguarda l'affermazione

relativa al fatto che all'URC gli avrebbero segnalato che doveva rendersi

reperibile sul suolo Svizzero dal lunedì al venerdì, oltre che non comprovata;

non significa ancora che poteva rientrare tutti i fine settimana, come di fatto

faceva prima della disoccupazione e come ha continuato a fare anche dopo

l'inizio del controllo della disoccupazione (doc. 14 e doc. 30). Si evidenzia

inoltre, che tale dichiarazione non è mai stata rilasciata prima del presente

ricorso.

5. L'assicurato

non ha modificato la propria residenza, rimanendo il centro dei propri

interessi in Italia, egli se del caso, ha cambiato solo il proprio luogo di

dimora ed ha continuato a rientrare a __________, rispettivamente a Rovigo,

almeno una volta alla settimana, sia durante il periodo lavorativo che durante

la disoccupazione. E' dunque in Italia anziché in Svizzera – essendo __________

solo il luogo di residenza secondaria e peraltro l'appartamento era ad uso

foresteria (doc. 15) – che l'insorgente ha la sua residenza." (Doc. III)

Considerandi

2.1

Oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal 1° agosto al 28 novembre

2014.

abbia diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione

contro la disoccupazione.

Uno dei presupposti da adempiere

per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che

"In deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riprodotta integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424), il TFA

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel

contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio

civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo Tribunale, in una

sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93

del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di

disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

In un'ulteriore sentenza

del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i

criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo

internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito

all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n.

168.

dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la

promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno

1988.

(RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre

1991).

Contestualmente il TFA ha

pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto

all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come

all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante

questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

Nel

caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e

rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente

rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il

"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto

affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui

si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5,

l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera,

rilevando:

" (…)

3.

3.1

Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon

l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que

l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en

faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465

consid. 2a p. 466; 115 V 448

consid. 1b p. 449). (…)

3.3

(…) Il convient donc, préalablement, de trancher

le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par

l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,

même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,

résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué

successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans

discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde

et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient

régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de

l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1

publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de

diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien

familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans

ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois,

en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir

sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur

la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une

adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire

helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre

2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le

maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des

circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts

personnels se trouvait en France.

Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations

de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

Al

risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza

8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un

permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento

occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi

effetti personali.

In una

sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione per un

mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in

Svizzera rilevando:

" (…)

4.1

L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere

seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva

risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,

ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza

durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine

gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile

accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal

marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in

considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin

dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto

quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e

mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di

aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica

Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile

che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito

a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo

precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano

da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il

soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,

che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.

(…)"

Per una critica di questa

sentenza federale, che non ha analizzato gli argomenti posti dal TCA alla base

della sua decisione, cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du

travail: quelques cas tessinois“ in Rèmy Wyler/Anne Meier/ Sylvain Marchand

(ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel

Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schultess Editions Romandes, pag.73 seg. (75-76).

Vedi pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA

38.2014.31

del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano

tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a X per alcuni

giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era visto che

lavorava fuori. (…)"

In una sentenza 38.2013.35

del 4 settembre 2013 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto a beneficiare

delle indennità di disoccupazione. Le motivazioni sono state così riassunte

nella RtiD I-2014 pag. 376-377:

" (…)

In effetti, anche se da una serie di elementi (versamento mensile

all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29

novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in

Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24

settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento

stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012

della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di

vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa

evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando

sempre la sera in Ticino) risulta che lo stesso, almeno dall'inoltro

dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il

centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e

sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere

all'estero.

Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna

associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello

sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori

frontalieri).

Egli non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione dal

luglio 2012, non essendo adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI in relazione con l'art. 12 LADI."

In un'altra sentenza

38.2013.73

del 6 agosto 2014 il TCA è arrivato alla medesima conclusione nel

caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere

con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in

Italia. La condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è invece stata ammessa

dall’amministrazione e dal Tribunale in un’ epoca posteriore quando sua moglie

e i figli hanno lasciato l’Italia e in considerazione del fatto che

l’assicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale

con la sua amica.

Questa giurisprudenza è

poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia, che ha

un'abitazione di sua proprietà in Italia, presso la quale ritorna

settimanalmente e in un'altra località, sempre in Italia, situata a pochi

chilometri di distanza, vivono la moglie da cui è separato da molti anni, e i

suoi due figli.

Con sentenza 38.2014.51

del 15 dicembre 2014 questa Corte ha confermato il diniego del diritto a

indennità di disoccupazione a un assicurato in quanto non aveva la residenza in

Svizzera. Egli, avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia

all’estero in un Paese UE durante il fine settimana, e quindi rientrando nel

Paese UE una volta per settimana, andava considerato, come giustamente

stabilito dalla Sezione del lavoro, quale vero lavoratore frontaliere.

L’assicurato aveva così

diritto alle prestazioni di disoccupazione in quel Paese UE.

Del resto in quello Stato

si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli

familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un‘assicurata non risiedeva in Svizzera.

In una sentenza

9C_729/2014 del 16 aprile 2015, in materia di assicurazione per l'invalidità,

il Tribunale federale ha ribadito le nozioni alla base del concetto di

residenza, con riferimento alla dimora abituale ai sensi dell'art. 13 LPGA ("Nach der Rechtsprechung ist

für den "gewöhnlichen Aufenthalt" der tatsächliche Aufenthalt in der

Schweiz und der Wille, diesen Aufenthalt aufrechtzuerhalten, massgebend;

zusätzlich dazu muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz

befinden (BGE 119 V 98 E. 6c S. 108, 111 E. 7b S. 117; 112 V 164 E. 1a S. 166)".

Sul tema,

vedi pure: B. Rubin "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77:

" Le droit à l'indemnité suppose, pour l'assuré, la résidence effective

en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un

certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations

personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de

l'assuré en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel), ainsi que l'intention

de s'y établir et d'y créer son centre de vie."

2.2

La

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013

conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:

" RISIEDERE

IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per

aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in

Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo

la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non

ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli

articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del

diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma

secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale.

(Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente

dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre

condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a risiedervi;

e

● avervi

contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli

stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un

permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività

lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,

anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola

si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini

stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La

cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali

preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.

e Circolare ID 883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID

B342) ê

B138 Un

soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle

indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta

facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel

caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si

constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta

e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un

permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di

residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In

caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari

in tal senso.

B140 Infatti,

per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere

una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le

autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento

dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento

o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione

nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero

come indirizzo di contatto.

B141 Se

la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli

accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o

provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la

cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011

del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012

del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui

vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni

personali altrove)

-8C_777/2010

del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,

nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in

Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Nella

Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009

sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°

aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:

" (…)

LAVORATORE FRONTALIERO

Art. 1 lett. F, art. 65 RB;

art. 56 RA

Definizione

A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si

intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4

segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per

forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro

Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni

giorno o almeno una volta la settimana.

A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra

lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito

all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore

frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27

segg.

Determinazione della residenza

A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal

fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La

determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in

base ai n. marg. A76 segg.

Veri lavoratori frontalieri: pendolari

giornalieri e settimanali

A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui

che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel

quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza

secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo

dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina

al confine.

A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri

anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei

giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni

liberi.

Per

dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono

essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali

persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).

Falsi lavoratori frontalieri

A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo

professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna

ameno una volta la settimana.

Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi

lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale

(pendolare).

Per

dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono

essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali

persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).

A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano

nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:

· le persone che

lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);

· le persone che

normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);

· le persone cui si

applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,

se nel corso della loro

ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello

competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).

A31 La decisioni U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il

presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello

Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando

tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito

devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.

A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle

prestazioni dell'AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere

verosimile il fatto che nello Stato dell'ultima attività non hanno fissato la

propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza).

A33 In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato

in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione

ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a

disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo

periodo in combinato disposto con par. 5 RB).

Momento di acquisizione e durata dello status di

lavoratore frontaliero

A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere

acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel

corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza

in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di

occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore

frontaliero.

Costituiscono

un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso

dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la

propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito

non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;

essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è

giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito

uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono

stabiliti e in cui risiedono.

A35 Un trasferimento durante un periodo di

disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.

A36 La durata dello status di lavoratore

frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di

principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione

i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della

disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si

tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.

(…)

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art.

11.

RA

Definizione

A76 Per

residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

A77 La

nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1

lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere

distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di

lavoratori frontalieri).

A78 Anche

il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c

LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel

senso di domicilio secondo il diritto civile.

Le

nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in

Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in

larga misura.

Importanza della residenza

A79 La

nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della

legislazione applicabile (capitolo D).

Per i

disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente

(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano

dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La

determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di

lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della

determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

A80 Poiché

la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo

65.

RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato

dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite

un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i

lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una

famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La

decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo

eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione

dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che

esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno

Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

A82 In

generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella

decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano

in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui

lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi

lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale

il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego

fisso.

Determinazione della residenza

A84 La

determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene

solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La

persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei

seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale (n.d.r.: sottolineatura

del redattore), ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.

A85 Conformemente

all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti

fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:

• durata

e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:

frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il

mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso

un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per

constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante

un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività

autonoma;

• situazione della persona in oggetto, inclusi

• il tipo

e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo

ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata

di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata

dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in

un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse

pianificato.

Indicano

ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il

mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

a) l’attività

all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale

o del miglioramento delle competenze linguistiche;

b) l’attività

all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio

accademico);

c) l’attività

era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.

• la

situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri

mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il

mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per

ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro

degli interessi vitali;

• lo svolgimento di un’attività non remunerata;

• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;

• la

situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un

appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera

durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a

lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

• lo

Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se

l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà

della persona in base a una valutazione della situazione in generale,

considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

Þ Esempio

Un

lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in

un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza

principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad

essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività

subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la

Svizzera.

Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza

A86 Per

stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono

collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri

determinanti per trovare un accordo17.

A87 Se

gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi

in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica

l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per

l’erogazione provvisoria di prestazioni.”

In una Direttiva del 24

ottobre 2013 denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico" la SECO si è così espressa:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione

europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza

dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era

ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è

più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero

lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di

occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva,

come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni

in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta orma senza eccezioni allo stato di

residenza."

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de

l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in

RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.3

Nella presente fattispecie RI

1, nato nel 1976 e allora titolare di un permesso di dimora B, ha lavorato dal

12.

marzo 2013 al 31 luglio 2014 presso la ditta __________, Succursale di __________.

Egli ha iniziato il controllo

della disoccupazione dal 1° agosto 2014.

Il 4 settembre 2014 la polizia

comunale di __________ ha allestito un verbale del seguente tenore:

" Come a richiesta

succitata, dal 18.08.2014 al 04.09.2014, durante il servizio diurno e notturno,

a orari diversificati sono stati eseguiti dei controlli onde accertare la presenza

nell'appartamento del signor RI 1.

Durante i 7 giorni in cui è avvenuto il controllo, si è potuto

costatare che unicamente in una occasione (vedi allegato) si è accertata la

presenza dell'abitazione del rubricato.

Giorno

Ora

Presente

Non presente

18.08.2014

18.45

X

21.08.2014

13.30

X

23.08.2014

11.20

X

25.08.2014

16:30

X

26.08.2014

20.10

X

28.08.2014

19.00

X

04.09.2014

12.00

X

(Doc. 21)

Il 16 settembre 2014 l’URC di __________

ha chiesto alla Sezione del lavoro di verificare l’idoneità al collocamento

dell’assicurato, rilevando quanto segue:

" L'assicurato

si è iscritto per il collocamento in data 1.8.2014 di professione ingegnere, ha

svolto la funzione di impiegato tecnico commerciale nell'azienda __________,

succursale di __________, l'assicurato è entrato la prima volta in Svizzera con

un permesso "B" in data 6.2.2013 valido fino al 05.02.2018 (in

precedenza titolare del permesso G). L'assicurato vive a __________ in via __________

in un appartamento il cui affitto fino al 30.9.2014 è ancora assunto dall'ex

datore di lavoro (__________), da notare che in data 31.8.2014 si è unito in

matrimonio, verosimilmente con una sua connazionale che attualmente risiede nel

suolo italiano. L'assicurato fino all’11 agosto 2014 circolava con

un'autovettura immatricolata a nome dell'EX datore di lavoro. L'URC ha dato

mandato all'Ufficio controllo abitanti della città di __________ che ha

confermato la presenza nel suo appartamento in una sola occasione (27.8.2014)

giorno in cui ha consegnato le sue ricerche di lavoro (gli altri controlli sono

stati negativi).

Si rileva pure che una buona parte di ricerche di lavoro sono

eseguite fuori dal nostro Cantone/Confederazione. Durante i colloqui di consulenza

ha esibito due cellulari di cui uno di proprietà dell'azienda, di cui ha

dichiarato essere stata chiusa." (doc. 19)

Il 2 ottobre 2014 RI 1 è

stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si evince che:

" (…)

Dal 12.03.2012 ho iniziato a lavorare in Svizzera per la ditta __________.

Sono venuto a lavorare in Svizzera per motivi professionali, in

precedenza lavoravo sui cantieri e mi spostavo in base alle esigenze anche

all'estero, ero alla ricerca di un lavoro che mi potesse permettere di condurre

una vita più regolare in termini di tempo e luogo di lavoro.

Fino al 05.02.2013 avevo un permesso per frontalieri G.

Dall'inizio del rapporto di lavoro la ditta __________ mi ha messo

a disposizione un appartamento a __________ in via __________ (seduta stante

consegno la copia del contratto di locazione e la dichiarazione del datore di

lavoro).

Questo appartamento mi è stato messo a disposizione come benefit

(seduta stante consegno la relativa dichiarazione).

Ogni fine settimana (venerdì sera o sabato mattina), rientravo in

Italia nel Comune di __________ in via __________.

A questo indirizzo abita mia madre.

Ho chiesto la modifica del permesso da G a B in quanto era mia

intenzione stabilirmi in Svizzera e per motivi fiscali.

Dal 06.02.2013 ho ottenuto il permesso di dimora B e ho continuato

ad abitare a __________ in via __________.

L'appartamento era in parte già arredato, personalmente ho acquistato

un divano, una paretina, un divano letto, lampade e quadri.

Per le spese accessorie ho pagato soltanto la tassa rifiuti, il

resto delle spese era a carico del datore di lavoro.

In questo appartamento ho sempre abitato da solo.

In accordo con il datore di lavoro l'affitto dei mesi di agosto e

settembre 2014 è a loro carico.

Di regola rientravo in Italia nel Comune di __________ il venerdì

sera o sabato mattina e rientravo a __________ la domenica sera o il lunedì

mattina. Alcune volte restavo a __________ anche nel fine settimana oppure

veniva a trovarmi la mia compagna (dal 30.08.2014 moglie).

In occasione del colloquio del 28.07.2014 avuto con la consulente

del personale mi aveva avvertito di non avere una dimora fittizia.

Da quando controllo la disoccupazione (01.08.2014) continuo ad

abitare a Bellinzona, fino al 15 tutti i giorni assieme alla mia compagna, in

seguito nei fine settimana rientravo a __________ dove abita mia moglie.

ln merito al controllo di polizia ribadisco che in settimana ero a

__________, non mi hanno trovato perché ero fuori alla ricerca di lavoro o per

altri motivi.

L'11.08.2014 ho acquistato il veicolo aziendale, __________

targata TI __________.

Dal 01.10.2014 ho affittato un posteggio presso l'Autosilo __________

e pago fr. 194.- al mese.

Ho un cellulare con abbonamento __________ (__________).

Non ho un cellulare italiano.

Il mio medico curante è di __________, non mi ricordo il nome.

La mia cassa malati è la __________.

Dal 27/28.03.2013 sono iscritto all'A.I.R.E.

Dal 30.08.2014 sono sposato con la signora __________

(02.05.1977), maestra di asilo attualmente impiegata presso il Comune di __________

da 11 anni.

Sono in corso le pratiche a __________ per il riconoscimento del

diploma che le permetterà di esercitare la sua professione in Svizzera.

Mia moglie non si è ancora trasferita in Svizzera perché non ha i

requisiti per poter lavorare, essendo ancora in disoccupazione non potrei

permettermi di mantenerla nel caso in cui dovesse rinunciare al suo impiego a __________

per raggiungermi in Svizzera.

Mia moglie attualmente vive da sola a __________.

Non abbiamo figli, in Italia abitano i miei genitori e i suoceri.

In Svizzera non ho parenti.

Svolgo le ricerche di lavoro principalmente in Svizzera, sono

disposto anche a cercare lavoro all'estero.

Entro il 10.10.2014 dovrà inviarci la seguente documentazione:

Attestato A.I.R.E.

Estratto conto bancario __________ per il mese di agosto 2014

Tabulato telefonico __________ per il mese di agosto 2014."

(Doc. 10)

Dal verbale,

sottoscritto pure dal ricorrente, emerge dunque che l’assicurato, mentre

svolgeva l’attività lavorativa e anche dopo l’inizio del controllo della

disoccupazione, rientrava di regola tutti i fine settimana a __________ dove

abitano sua madre e la sua compagna (dal 30 agosto 2014, sua moglie), la quale

lavora da 11 anni come maestra d’asilo presso il Comune di __________.

Chiamato ora a pronunciarsi il

TCA ricorda preliminarmente che, per costante giurisprudenza, in presenza di

due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni

che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr.

STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546;

DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT

II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in

der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Alla luce

della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel verbale del

2.

ottobre 2014 sottoscritto dall'assicurato hanno pertanto un'importanza decisiva.

Nell'evenienza

concreta, in applicazione dell’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere

che nel periodo in questione (1° agosto - 28 novembre 2014 ), conformemente a

quanto stabilito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A), RI 1 deve essere ritenuto

un vero lavoratore frontaliero, visto che rientrava in __________ una volta per

settimana (cfr. i punti A24 e A28 della Circolare della SECO riprodotta al

consid. 2.2).

L'art. 1 lett. f del

Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce infatti che si intende per «lavoratore

frontaliero» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma

in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna

in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L'art. 65 cpv. 2 del

Regolamento n. 883/2004 prevede che la persona che si trova in disoccupazione

completa (al riguardo cfr. decisione U3 emessa dalla Commissione amministrativa

per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sciale il 12 giugno 2009, pubblicata in

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/45) e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o

ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello

Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova

in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione

degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima

attività subordinata o autonoma.

L'art. 65 cpv. 5 lett. a

del Regolamento n. 883/2004 stabilisce che il disoccupato di cui al paragrafo

2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello

Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione

durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono

erogate dall'istituzione del luogo di residenza.

In quanto lavoratore

frontaliero che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett.

c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b

LADI), l’insorgente ha così diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Va comunque rilevato che

in quel paese si trova il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli

familiari (in particolare la moglie e la mamma), ciò che esclude la residenza

in Svizzera dal profilo della LADI .

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 20 gennaio 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e

dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato

(cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012

ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2014.51

del 15 dicembre 2014; STCA 38.2014.15 del 6 ottobre 2014; STCA 38.2014.10 del 6

agosto 2014; STCA 38.2013.73 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio

2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre

2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre

2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno

2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).

Il TCA non ignora il

desiderio espresso dall’assicurato e dalla moglie di venire a lavorare e a

risiedere in Svizzera e neppure gli sforzi compiuti a questo scopo (in

particolare tentando di farsi riconoscere i diplomi ottenuti all’estero nel

settore educativo, cfr. doc. 3). Resta il fatto che, al momento dell’emanazione

della decisione su opposizione impugnata ( nel caso concreto il 20 gennaio 2015

) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 8C_661/2013 del 22

settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2) tali opportunità non si erano ancora realizzate anche purtroppo

a causa della nota triste vicenda.(cfr. doc. 3:

" (…)

Appare di meridiana evidenza, pertanto, che fin dall'inizio della

sua attività professionale in Svizzera, l'assicurato e anche sua moglie, hanno

dimostrato con i fatti l'intenzione di vivere e soggiornare definitivamente in

Svizzera, a prescindere dalla situazione che purtroppo ha coinvolto entrambi in

seguito all'aborto e alla possibilità sfumata di iniziare una prova di lavoro

in Svizzera anche per quest'ultima. (…)" (Doc. 3)

Ulteriori accertamenti non

sono necessari (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;

STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio

2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.).

2.4

A titolo

abbondanziale è utile rilevare che in una sentenza C 124/06 del 25

gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD

II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28

marzo 2006 emessa da questa Corte, l’Alta Corte ha stabilito che un lavoratore frontaliere,

cittadino svizzero residente in Italia, in disoccupazione completa, non ha

diritto, dal profilo del diritto interno, di iscriversi in disoccupazione in

Svizzera in quanto non vi risiede. In applicazione del diritto internazionale,

e meglio del vReg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE

(giurisprudenza Miethe), invece, un assicurato può

fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera – sempre che

soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI – qualora abbia

eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami

personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori

possibilità di reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, il

lavoratore va considerato diverso dal «vero» frontaliere di cui all’art. 71 n.

1.

lett. a p.to ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello

Stato di residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri «non veri» ai

sensi dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il

luogo di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza

dei frontalieri «veri», non rientrano almeno una volta alla settimana al loro

luogo di residenza. I frontalieri «non veri» dispongono di un diritto di

opzione tra le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di

residenza. Il frontaliere «vero» ma atipico non ha invece un incondizionato

diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata

demandata alle autorità giudiziarie nazionali.

In

quel caso di specie l’assicurato è stato ritenuto un frontaliere «vero» ma

atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi

all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistono stretti legami

personali e professionali con la Svizzera. In particolare egli,

sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della

lingua italiana, di madre lingua tedesca, è socio attivo di associazioni

svizzere, è abbonato a giornali svizzeri che riceve presso un fermo posta in

Svizzera, incontra regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trova

peraltro anche il suo dentista. L’assicurato si è, del resto, trasferito in un

paese in prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior

parte della sua vita in Svizzera. Inoltre egli, eccezione fatta per un breve

periodo dal 1966 al 1969, ha effettuato tutta la sua formazione e la carriera

professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.

La giurisprudenza Miethe

sviluppata quando era ancora in vigore il vReg. 1408/71 non è più applicabile

ai lavoratori frontalieri che sottostanno al nuovo Reg. 883/2004 che ha

sostituito, con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012, il vReg. 1408/71.

Il

versamento delle prestazioni ai veri frontalieri in disoccupazione spetta ormai

senza eccezioni allo Stato di residenza.

Differente è

la situazione per i veri lavoratori frontalieri che sottostanno alla

Convenzione AELS a cui il Reg. 1408/71 e la giurisprudenza Miethe restano

applicabili (cfr. sentenza C-443/11 dell’11 aprile 2013 emanata dalla Corte di

giustizia dell’Unione europea Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013 relativa

al Reg. 883/2004).

In una

sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9 pag.

27, il Tribunale federale ha, del resto, osservato:

" (…)

2.4

On signalera au

passage que la jurisprudence Miethe n'est que partiellement

prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en

effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les dispositions

applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être

interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe: s'agissant d'un travailleur

frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de

son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose

dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65

doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de

manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non

pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais

uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement; demeurent

réservées les dispositions transitoires de l'art. 87 par. 8 du règlement n o 883/2004

(arrêt du 11 avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van

bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à

la publication au Recueil). Cette jurisprudence, liée à l'application dudit

règlement n'est toutefois pas applicable en l'espèce ( supra consid.

3.

). Il s'agit ainsi d'examiner si la jurisprudence Miethe peut

s'appliquer en l'espèce."

In concreto l’assicurato, alla ricerca di un impiego quale

responsabile servizio vendita, ingegnere civile, assistente di cantiere,

operatore, impiegato commerciale e tecnico commerciale (cfr. doc. 1)

contrariamente alla fattispecie di cui alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,

non avrebbe potuto, in ogni caso, essere considerata un

frontaliero “vero” ma atipico che poteva beneficiare dell’assicurazione

disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di residenza. Infatti non

risulta che l’insorgente abbia conservato in Svizzera (Stato dell’ultima

occupazione) dei legami personali e professionali tali da disporre in questo

Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti