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Decisione

38.2015.14

Rettam.Cassa negato l'annullam.del TQ di riscoss.ID aperto il 9.7.13 e il relativo ripristino dal 3.4.14.Ass.indennizzato ex art.29 LADI.Susseguente recupero dei crediti salar.non consente di modifica

21 dicembre 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti del diritto alle prestazioni, prevede che l’assicurato ha diritto

all’indennità di disoccupazione, in particolare, se è disoccupato totalmente o

parzialmente (lett. a), ha subito una perdita di lavoro computabile (lett. b) e

soddisfa le prescrizioni (lett. g).

Ai sensi dell’art. 10 cpv.

1 LADI è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto

di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.

L’art. 10 cpv. 3 LADI

enuncia che la persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente

disoccupata soltanto quando si è annunciata all’ufficio del lavoro del suo

domicilio per essere collocata.

Giusta l’art. 11 cpv. 1

LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e

dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

L’art. 11 cpv. 3 LADI

prevede che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato

ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato

del rapporto di lavoro.

Tuttavia, secondo l’art.

29 cpv. 1 LADI la cassa versa le indennità di disoccupazione se ha dubbi

giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di

pretese dell'assicurato, rispetto al suo ultimo datore di lavoro, riguardanti

il salario o il risarcimento nel senso dell'art. 11 cpv. 3, oppure circa il

soddisfacimento di tali pretese. Per il secondo capoverso di questa norma con

il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel

fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa

versata. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il

giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della

procedura (art. 230 LEF). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la

cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in

seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona

spese sproporzionate (cpv. 2; si confronti al riguardo anche art. 11 cpv. 5

LADI e art. 10 OADI).

Al riguardo va evidenziato

che la nostra Massima Istanza ha precisato che se si realizzano le condizioni

di cui all'art. 29 cpv. 1 LADI il requisito della perdita di lavoro computabile

risulta soddisfatto per legge, in virtù di una presunzione assoluta (cfr. STF

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; DTF 127 V 475 consid.

2b/bb pag. 477; 126 V 368 consid. 3b

pag. 373).

Giova, altresì, rilevare

che secondo la giurisprudenza in virtù dell'art. 29 LADI l'assicurazione

disoccupazione non fornisce unicamente un reddito sostitutivo (cfr. STF C 15/06

del 20 febbraio 2007), bensì si assume in vece del lavoratore anche i rischi

legati ai costi e all'incasso (cfr. art. 29 cpv. 2 LADI) che un processo contro

il datore di lavoro comporta (cfr. STF 8C_581/2014 del 16 marzo 2015 consid.

8.1.1.; STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.2.; DTF 126 V 368 consid.

3c/aa pag. 374).

La citata disposizione

prevede, infatti, una cessione legale, opponibile ai terzi senza alcuna

formalità e indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà del

creditore ai sensi dell'art. 166 CO, secondo cui il debitore è liberato nei

confronti del creditore, ma deve versare la prestazione al terzo che ha

svincolato il creditore. In altri termini il creditore perde il credito che

avrebbe potuto far valere contro il datore di lavoro nella misura delle

prestazioni dell'assicurazione disoccupazione versategli; la cassa diviene

titolare di questo credito, mentre il lavoratore conserva le proprie pretese in

relazione alla parte non coperta dalle indennità giornaliere. Di conseguenza,

nel caso in cui le pretese risultino fondate, l'assicurato non è tenuto a

restituire le indennità di disoccupazione, bensì la cassa dispone, quale

contropartita, di un credito contro il datore di lavoro di cui il lavoratore

non può più disporre. Una retrocessione del credito al lavoratore è pertanto

inammissibile (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.2.; DTF 127 V 475 consid.

2b/bb pag. 477; DTF 126 V 368 consid.

3c/aa pag. 375;).

2.3. Questa Corte evidenzia,

inoltre, che i termini quadro di cui all’art. 9 LADI una volta stabiliti sono

definitivi e non possono essere modificati.

Sul carattere definitivo

dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in una sentenza C

426/99 del 7 agosto 2000, pubblicata in DTF 126 V 368 e in DLA 2001 pag. 220,

citata dall’assicurato nel ricorso (cfr. doc. I), ha, in particolare, osservato

che il termine quadro per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di

un assicurato dal profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di

tempo determinante per la durata e l’entità delle prestazioni.

L’Alta Corte ha, inoltre, precisato

che l’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione non può

essere differito nel caso in cui pretese salariali o risarcitorie nei confronti

del precedente datore di lavoro, la cui fondatezza o il cui adempimento erano

dubbi, vengano in seguito soddisfatte integralmente o parzialmente.

Al riguardo nella sentenza

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1., già citata, il TF

ha rilevato:

" (…)

Nell'ambito applicativo dell'art. 29 LADI, tuttavia, ove l'indennità

di disoccupazione è stata accordata e è stata effettivamente riscossa

dall'assicurato, l'adempimento successivo di pretese salariali o risarcitorie

ai sensi del disposto legale non costituisce, secondo la concezione della

legge, un motivo di revisione processuale suscettibile di definire (l'inizio

di) un nuovo termine quadro (cfr. DTF 127 V 475

consid. 2b/bb pag. 477, con la quale è stata confermata la validità della

direttiva ML/AD 98/4 foglio 4; cfr. pure DTF 126 V 368

consid. 3b pag. 374 e riferimenti), bensì è da considerare quale periodo

contributivo ai fini di un eventuale ulteriore termine quadro di riscossione (DTF 126 V 368

consid. 3c/aa pag. 375; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C

147/00 dell'8 ottobre 2002).“

In un'altra decisione

pubblicata in DTF 127 V 475, la nostra Massima Istanza ha confermato la propria

giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 368 ed ha precisato che l'inizio del

Considerandi

termine quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato fa

stato salvo laddove risulti in seguito, dal profilo del riesame o della

revisione processuale, che le indennità di disoccupazione erano state

riconosciute e versate indebitamente in quanto uno o più presupposti del

diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad esempio per l'idoneità al collocamento

(pure in applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma non, invece, per quanto

attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 cpv.

1.

LADI (cfr. DTF 123 V 368).

Su questo tema vedi pure:

STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 224/03 del 1° marzo

2004; STFA C 147/03 del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA

C 224/03 del 1° marzo 2004; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.3.;

STCA 38.2011.46 del 5 marzo 2012; 38.2004.41 del 18 ottobre 2004.

In una sentenza

8C_1035/2012 del 30 luglio 2013, pubblicata in DTF 139 V 482 e in SVR 2013 ALV

Nr. 15 pag. 41, l’Alta Corte, pronunciandosi in relazione all’art. 9b cpv. 1

LADI (prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni in

caso di periodi educativi), ha stabilito che un riannuncio (cfr. art. 9b cpv. 1

lett. b LADI) per il collocamento presuppone logicamente che un assicurato

abbia richiesto l’annullamento dell’iscrizione in disoccupazione. La fine di un

primo termine quadro non può valere di per sé quale disdetta dall’assicurazione

contro la disoccupazione.

Al

riguardo cfr. STCA 38.2015.42 del 28 settembre 2015; STCA 38.2012.55 del 13

marzo 2013.

2.4

Nella presente evenienza RI 1

si è annunciato per il collocamento il 9 luglio 2013 dichiarando una

disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 375).

In precedenza, e meglio il

17.

gennaio 2013, il Tribunale federale, con sentenza 8C_448/2012, pubblicata in

DTF 139 II 7, aveva confermato il giudizio emanato il 23 aprile 2012 dal

Tribunale cantonale amministrativo che aveva accolto il ricorso dell’assicurato

contro la decisione del 5 ottobre 2010 del __________, annullando sia

quest’ultima che il provvedimento di licenziamento con effetto immediato del 22

febbraio 2010 della __________ del __________ del __________.

Il __________, il 4 luglio

2013, ha poi respinto l’istanza di RI 1 del 13 maggio 2013 chiedente di

percepire il regolare stipendio dal 1° febbraio 2013 dato che il rapporto di

impiego era ancora in essere a seguito della sentenza del Tribunale federale

del 17 gennaio 2013 (cfr. doc. 338).

Di conseguenza la Cassa, a

decorrere dal 9 luglio 2013, a causa del mancato versamento del salario da

parte del __________, ha indennizzato RI 1 in applicazione dell’art. 29 LADI secondo

cui, se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della

perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo

datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi

dell’articolo 11 capoverso 3 oppure circa il soddisfacimento di tali pretese,

la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione” (cfr. doc. A1; consid.

2.2

).

Il 17 dicembre 2013 il __________

ha accolto il ricorso di RI 1 interposto contro la decisione del 4 luglio 2013

del __________, annullando la medesima e stabilendo che il __________ era

tenuto a versare all’insorgente regolare stipendio dal 1° febbraio 2013 a

fronte del fatto che il rapporto di impiego tra le parti era sempre in essere e

che il __________ aveva rinunciato alle prestazioni lavorative del ricorrente

(cfr. doc. A6).

Il Tribunale cantonale

amministrativo, il 3 novembre 2014, ha confermato la decisione del __________,

respingendo il ricorso del __________ (cfr. doc. A4).

Il giudizio del Tribunale

cantonale amministrativo è cresciuto incontestato in giudicato.

Nel frattempo, e meglio il

25.

marzo 2014, il __________ ha deciso che il rapporto di impiego con RI 1

sarebbe scaduto il 3 aprile 2014 per mancata conferma (cfr. doc. A5).

Il ricorrente, il 7 maggio

2014, ha impugnato tale provvedimento davanti al __________ (cfr. doc. I), il

quale il 4 marzo 2015 ha, tuttavia, ritenuto corretta la mancata conferma del

rapporto di impiego.

La decisione del __________

è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 4

dicembre 2015 (inc. 52.2015.199).

Con decisione del 27

novembre 2014 la Cassa ha negato a RI 1 l’annullamento del termine quadro di

riscossione dell’indennità di disoccupazione iniziato il 9 luglio 2013 e il

relativo ripristino a far tempo dal 1°/3 aprile 2014 a seguito del rimborso

retroattivo da parte dell’ex datore di lavoro alla Cassa dei salari non versati

fino al 31 marzo 2014 (cfr. doc. A3).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 (cfr. doc. A1).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che è vero come indicato

dal ricorrente (cfr. doc. I), che il termine quadro per la riscossione decorre

dal primo giorno nel quale sono adempiuti i presupposti per il diritto alla

prestazione di cui all’art. 8 LADI (cfr. art. 9 cpv. 2 LADI; consid. 2.1.), fra

i quali la perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b; 11 LADI).

Inoltre, l’art. 11 cpv. 3

LADI prevede che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il

disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento

anticipato del rapporto di lavoro.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che secondo l’art. 29 cpv. 1 LADI - disposto che configura

un’eccezione a quanto contemplato dall’art. 11 cpv. 3 LADI (cfr. STF

8C_581/2014 del 16 marzo 2015 cosnid. 8.1.2.) - la Cassa versa le indennità di

disoccupazione se ha dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della

perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato rispetto al suo ultimo datore di

lavoro riguardanti il salario o il risarcimento nel senso dell'art. 11 cpv. 3

oppure circa il soddisfacimento di tali pretese.

Come visto la costante

giurisprudenza federale nell'ambito applicativo dell'art. 29 LADI ha stabilito l’inizio

del termine quadro per la riscossione della prestazione non può essere

differito nel caso in cui pretese salariali o risarcitorie nei confronti del

precedente datore di lavoro, la cui fondatezza o il cui adempimento erano

dubbi, vengano in seguito soddisfatte integralmente o parzialmente (cfr. consid.

2.3

).

I termini quadro una volta

stabiliti sono definitivi e non possono essere modificati (cfr. consid. 2.3.).

Ne discende che nel caso

in esame il recupero da parte della Cassa dei crediti salariali relativi agli

stipendi non percepiti da RI 1 nel periodo luglio 2013 - marzo 2014 (cfr. doc.

62; A1) non consente di modificare la data di inizio del termine quadro di

riscossione risalente al 9 luglio 2013.

Il riconoscimento di

pretese salariali successivo alla riscossione di indennità di disoccupazione

erogate in applicazione dell’art. 29 LADI va invece considerato quale periodo

contributivo ai fini di un eventuale ulteriore termine quadro di riscossione

(cfr. STF 8C_581/2014 del 16 marzo 2015 consid. 8.1.2.; STF 8C_226/2007 del 16

maggio 2008 consid. 4.2.1).

In simili condizioni

quanto deciso dalla Cassa in merito al diniego dell’annullamento del termine

quadro di riscossione dell’indennità di disoccupazione iniziato il 9 luglio

2013.

e il relativo ripristino a far tempo dagli inizi del mese di aprile 2014

non presta il fianco a critica alcuna.

La decisione su

opposizione del 19 gennaio 2015 deve, di conseguenza, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti