38.2015.14
Rettam.Cassa negato l'annullam.del TQ di riscoss.ID aperto il 9.7.13 e il relativo ripristino dal 3.4.14.Ass.indennizzato ex art.29 LADI.Susseguente recupero dei crediti salar.non consente di modifica
21 dicembre 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.14
rs
Lugano
21 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 19 gennaio 2015 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente
decisione del 27 novembre 2014 (cfr. doc. A3) con cui ha negato a RI 1
l’annullamento del termine quadro di riscossione dell’indennità di
disoccupazione iniziato il 9 luglio 2013 e il relativo ripristino a far tempo
dal 1°/3 aprile 2014 a seguito del rimborso retroattivo da parte dell’ex datore
di lavoro all’amministrazione dei salari non versati fino al 31 marzo 2014
(cfr. doc. A1).
1.2. L’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che venga accettata la sua richiesta di
apertura del termine quadro a partire dal 4 aprile 2014 e che conseguentemente
vengano aggiornate le relative prestazioni.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale egli ha, segnatamente, addotto:
" (…)
Motivi del presente ricorso:
a) La decisione del __________ del 17
dicembre 2013 in riferimento al mio ricorso contro la decisione del __________
del 4 luglio 2013 in materia di riconoscimento del diritto a percepire lo
stipendio a far tempo dal 1° febbraio 2013;
b) La decisione del Tribunale cantonale
amministrativo del 3 novembre 2014 di respingere il ricorso del __________ alla
decisione del __________ del 17 dicembre 2013.
Queste decisioni hanno statuito che il __________
è tenuto a versare al sig. RI 1 regolare stipendio, a fronte del fatto che il
rapporto d’impiego tra le parti era allora in essere e che il __________ ha
rinunciato alle prestazioni lavorative del ricorrente.
Il __________ ha poi comunicato in data 25
marzo la propria decisione:
…”1. Il rapporto di impiego tra il __________
e il signor RI 1, __________ scade il prossimo 3 aprile 2014 per mancata
conferma.”…
Contro questa decisione il sottoscritto ha
inoltrato ricorso al __________ in data 7 maggio 2014.
Sulla base della decisione del Tribunale
cantonale amministrativo del 3 novembre 2014, cresciuta in giudicato in data 3
dicembre 2014, il sottoscritto ha richiesto un incontro con i responsabili
dell’Assicurazione Disoccupazione.
Questo incontro è avvenuto in data 10
novembre 2014 alle ore 09.00. La mia richiesta era quella di verificare il
termine quadro in vigore. Infatti sino al 3 aprile, viste le sentenze di cui
sopra, sono stato ritenuto dipendente del __________ dipendente a tutti gli
effetti.
Questo statuto di dipendente dovrebbe far
rivedere, a mio modesto punto di vista, le condizioni di base per l’indennità
di disoccupazione e più in particolare secondo gli art. 8 cpv. 1 lett. a,
l’art. 10 cpv. 1 e di conseguenza l’art. 9 cpv. 2 della LADI.
Ritengo che la giurisprudenza, DTFA C
426/99 del 7.8.2000 (un termine quadro è aperto il momento in cui tutti i
presupposti del diritto di cui all’art. 8 cpv. 1 LADI sono adempiuti) può
essere adottata anche al mio caso e quindi vada nell’ottica di quanto
richiesto. I presupposti per l’apertura del termine quadro si sono verificati
in data 3 aprile 2014; DTFA C 91/00 del 15.1.2001 (l’inizio del termine quadro
per la riscossione della prestazione inizialmente stabilito rimane invariato
anche se l’assicurato può far valere in un 2° tempo pretese nei confronti del
datore di lavoro nel quadro dell’art. 29 LADI), l’art. 29 permette di avere dei
dubbi su quelle che sono poi le reali conseguenze in riferimento al termine
quadro.
(…)” (Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta di
causa, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, precisando in particolare
che, anche se la medesima ha recuperato le indennità anticipate ai sensi
dell’art. 29 LADI, il termine quadro attualmente in vigore non può essere né
differito né fissato altrimenti (cfr. doc. III).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1
l’annullamento del termine quadro di riscossione delle indennità di
disoccupazione aperto il 9 luglio 2013 e il relativo ripristino a partire dal 3
aprile 2014.
L’art. 9 cpv. 1 LADI
prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di
contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non
disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il
termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono
adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il cpv. 3 dell’art. 9 LADI
enuncia che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni
prima di tale giorno.
Secondo il cpv. 4 se il
termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo
l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente
applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge
non disponga altrimenti.
Riguardo all’art. 9 cpv. 4
LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 4 luglio 2012 consid. 4.2., pubblicata in DLA
2012 N. 10 pag. 284.
2.2. L’art. 8 LADI, che disciplina
Fatti
i presupposti del diritto alle prestazioni, prevede che l’assicurato ha diritto
all’indennità di disoccupazione, in particolare, se è disoccupato totalmente o
parzialmente (lett. a), ha subito una perdita di lavoro computabile (lett. b) e
soddisfa le prescrizioni (lett. g).
Ai sensi dell’art. 10 cpv.
1 LADI è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto
di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.
L’art. 10 cpv. 3 LADI
enuncia che la persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente
disoccupata soltanto quando si è annunciata all’ufficio del lavoro del suo
domicilio per essere collocata.
Giusta l’art. 11 cpv. 1
LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e
dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
L’art. 11 cpv. 3 LADI
prevede che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato
ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato
del rapporto di lavoro.
Tuttavia, secondo l’art.
29 cpv. 1 LADI la cassa versa le indennità di disoccupazione se ha dubbi
giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di
pretese dell'assicurato, rispetto al suo ultimo datore di lavoro, riguardanti
il salario o il risarcimento nel senso dell'art. 11 cpv. 3, oppure circa il
soddisfacimento di tali pretese. Per il secondo capoverso di questa norma con
il pagamento, le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel
fallimento, passano alla cassa nel limite dell'indennità giornaliera da essa
versata. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, salvo che il
giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della
procedura (art. 230 LEF). L'ufficio di compensazione può inoltre autorizzare la
cassa e rinunciare a far valere i suoi diritti se la pretesa si rivela in
seguito manifestamente ingiustificata o se la sua esecuzione forzata occasiona
spese sproporzionate (cpv. 2; si confronti al riguardo anche art. 11 cpv. 5
LADI e art. 10 OADI).
Al riguardo va evidenziato
che la nostra Massima Istanza ha precisato che se si realizzano le condizioni
di cui all'art. 29 cpv. 1 LADI il requisito della perdita di lavoro computabile
risulta soddisfatto per legge, in virtù di una presunzione assoluta (cfr. STF
8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; DTF 127 V 475 consid.
2b/bb pag. 477; 126 V 368 consid. 3b
pag. 373).
Giova, altresì, rilevare
che secondo la giurisprudenza in virtù dell'art. 29 LADI l'assicurazione
disoccupazione non fornisce unicamente un reddito sostitutivo (cfr. STF C 15/06
del 20 febbraio 2007), bensì si assume in vece del lavoratore anche i rischi
legati ai costi e all'incasso (cfr. art. 29 cpv. 2 LADI) che un processo contro
il datore di lavoro comporta (cfr. STF 8C_581/2014 del 16 marzo 2015 consid.
8.1.1.; STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.2.; DTF 126 V 368 consid.
3c/aa pag. 374).
La citata disposizione
prevede, infatti, una cessione legale, opponibile ai terzi senza alcuna
formalità e indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà del
creditore ai sensi dell'art. 166 CO, secondo cui il debitore è liberato nei
confronti del creditore, ma deve versare la prestazione al terzo che ha
svincolato il creditore. In altri termini il creditore perde il credito che
avrebbe potuto far valere contro il datore di lavoro nella misura delle
prestazioni dell'assicurazione disoccupazione versategli; la cassa diviene
titolare di questo credito, mentre il lavoratore conserva le proprie pretese in
relazione alla parte non coperta dalle indennità giornaliere. Di conseguenza,
nel caso in cui le pretese risultino fondate, l'assicurato non è tenuto a
restituire le indennità di disoccupazione, bensì la cassa dispone, quale
contropartita, di un credito contro il datore di lavoro di cui il lavoratore
non può più disporre. Una retrocessione del credito al lavoratore è pertanto
inammissibile (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.2.; DTF 127 V 475 consid.
2b/bb pag. 477; DTF 126 V 368 consid.
3c/aa pag. 375;).
2.3. Questa Corte evidenzia,
inoltre, che i termini quadro di cui all’art. 9 LADI una volta stabiliti sono
definitivi e non possono essere modificati.
Sul carattere definitivo
dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in una sentenza C
426/99 del 7 agosto 2000, pubblicata in DTF 126 V 368 e in DLA 2001 pag. 220,
citata dall’assicurato nel ricorso (cfr. doc. I), ha, in particolare, osservato
che il termine quadro per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di
un assicurato dal profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di
tempo determinante per la durata e l’entità delle prestazioni.
L’Alta Corte ha, inoltre, precisato
che l’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione non può
essere differito nel caso in cui pretese salariali o risarcitorie nei confronti
del precedente datore di lavoro, la cui fondatezza o il cui adempimento erano
dubbi, vengano in seguito soddisfatte integralmente o parzialmente.
Al riguardo nella sentenza
8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1., già citata, il TF
ha rilevato:
" (…)
Nell'ambito applicativo dell'art. 29 LADI, tuttavia, ove l'indennità
di disoccupazione è stata accordata e è stata effettivamente riscossa
dall'assicurato, l'adempimento successivo di pretese salariali o risarcitorie
ai sensi del disposto legale non costituisce, secondo la concezione della
legge, un motivo di revisione processuale suscettibile di definire (l'inizio
di) un nuovo termine quadro (cfr. DTF 127 V 475
consid. 2b/bb pag. 477, con la quale è stata confermata la validità della
direttiva ML/AD 98/4 foglio 4; cfr. pure DTF 126 V 368
consid. 3b pag. 374 e riferimenti), bensì è da considerare quale periodo
contributivo ai fini di un eventuale ulteriore termine quadro di riscossione (DTF 126 V 368
consid. 3c/aa pag. 375; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C
147/00 dell'8 ottobre 2002).“
In un'altra decisione
pubblicata in DTF 127 V 475, la nostra Massima Istanza ha confermato la propria
giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 368 ed ha precisato che l'inizio del
Considerandi
termine quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato fa
stato salvo laddove risulti in seguito, dal profilo del riesame o della
revisione processuale, che le indennità di disoccupazione erano state
riconosciute e versate indebitamente in quanto uno o più presupposti del
diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad esempio per l'idoneità al collocamento
(pure in applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma non, invece, per quanto
attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 cpv.
1.
LADI (cfr. DTF 123 V 368).
Su questo tema vedi pure:
STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 224/03 del 1° marzo
2004; STFA C 147/03 del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA
C 224/03 del 1° marzo 2004; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.3.;
STCA 38.2011.46 del 5 marzo 2012; 38.2004.41 del 18 ottobre 2004.
In una sentenza
8C_1035/2012 del 30 luglio 2013, pubblicata in DTF 139 V 482 e in SVR 2013 ALV
Nr. 15 pag. 41, l’Alta Corte, pronunciandosi in relazione all’art. 9b cpv. 1
LADI (prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni in
caso di periodi educativi), ha stabilito che un riannuncio (cfr. art. 9b cpv. 1
lett. b LADI) per il collocamento presuppone logicamente che un assicurato
abbia richiesto l’annullamento dell’iscrizione in disoccupazione. La fine di un
primo termine quadro non può valere di per sé quale disdetta dall’assicurazione
contro la disoccupazione.
Al
riguardo cfr. STCA 38.2015.42 del 28 settembre 2015; STCA 38.2012.55 del 13
marzo 2013.
2.4
Nella presente evenienza RI 1
si è annunciato per il collocamento il 9 luglio 2013 dichiarando una
disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 375).
In precedenza, e meglio il
17.
gennaio 2013, il Tribunale federale, con sentenza 8C_448/2012, pubblicata in
DTF 139 II 7, aveva confermato il giudizio emanato il 23 aprile 2012 dal
Tribunale cantonale amministrativo che aveva accolto il ricorso dell’assicurato
contro la decisione del 5 ottobre 2010 del __________, annullando sia
quest’ultima che il provvedimento di licenziamento con effetto immediato del 22
febbraio 2010 della __________ del __________ del __________.
Il __________, il 4 luglio
2013, ha poi respinto l’istanza di RI 1 del 13 maggio 2013 chiedente di
percepire il regolare stipendio dal 1° febbraio 2013 dato che il rapporto di
impiego era ancora in essere a seguito della sentenza del Tribunale federale
del 17 gennaio 2013 (cfr. doc. 338).
Di conseguenza la Cassa, a
decorrere dal 9 luglio 2013, a causa del mancato versamento del salario da
parte del __________, ha indennizzato RI 1 in applicazione dell’art. 29 LADI secondo
cui, se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della
perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo
datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi
dell’articolo 11 capoverso 3 oppure circa il soddisfacimento di tali pretese,
la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione” (cfr. doc. A1; consid.
2.2
).
Il 17 dicembre 2013 il __________
ha accolto il ricorso di RI 1 interposto contro la decisione del 4 luglio 2013
del __________, annullando la medesima e stabilendo che il __________ era
tenuto a versare all’insorgente regolare stipendio dal 1° febbraio 2013 a
fronte del fatto che il rapporto di impiego tra le parti era sempre in essere e
che il __________ aveva rinunciato alle prestazioni lavorative del ricorrente
(cfr. doc. A6).
Il Tribunale cantonale
amministrativo, il 3 novembre 2014, ha confermato la decisione del __________,
respingendo il ricorso del __________ (cfr. doc. A4).
Il giudizio del Tribunale
cantonale amministrativo è cresciuto incontestato in giudicato.
Nel frattempo, e meglio il
25.
marzo 2014, il __________ ha deciso che il rapporto di impiego con RI 1
sarebbe scaduto il 3 aprile 2014 per mancata conferma (cfr. doc. A5).
Il ricorrente, il 7 maggio
2014, ha impugnato tale provvedimento davanti al __________ (cfr. doc. I), il
quale il 4 marzo 2015 ha, tuttavia, ritenuto corretta la mancata conferma del
rapporto di impiego.
La decisione del __________
è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 4
dicembre 2015 (inc. 52.2015.199).
Con decisione del 27
novembre 2014 la Cassa ha negato a RI 1 l’annullamento del termine quadro di
riscossione dell’indennità di disoccupazione iniziato il 9 luglio 2013 e il
relativo ripristino a far tempo dal 1°/3 aprile 2014 a seguito del rimborso
retroattivo da parte dell’ex datore di lavoro alla Cassa dei salari non versati
fino al 31 marzo 2014 (cfr. doc. A3).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 (cfr. doc. A1).
2.5
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che è vero come indicato
dal ricorrente (cfr. doc. I), che il termine quadro per la riscossione decorre
dal primo giorno nel quale sono adempiuti i presupposti per il diritto alla
prestazione di cui all’art. 8 LADI (cfr. art. 9 cpv. 2 LADI; consid. 2.1.), fra
i quali la perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b; 11 LADI).
Inoltre, l’art. 11 cpv. 3
LADI prevede che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il
disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento
anticipato del rapporto di lavoro.
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che secondo l’art. 29 cpv. 1 LADI - disposto che configura
un’eccezione a quanto contemplato dall’art. 11 cpv. 3 LADI (cfr. STF
8C_581/2014 del 16 marzo 2015 cosnid. 8.1.2.) - la Cassa versa le indennità di
disoccupazione se ha dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della
perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato rispetto al suo ultimo datore di
lavoro riguardanti il salario o il risarcimento nel senso dell'art. 11 cpv. 3
oppure circa il soddisfacimento di tali pretese.
Come visto la costante
giurisprudenza federale nell'ambito applicativo dell'art. 29 LADI ha stabilito l’inizio
del termine quadro per la riscossione della prestazione non può essere
differito nel caso in cui pretese salariali o risarcitorie nei confronti del
precedente datore di lavoro, la cui fondatezza o il cui adempimento erano
dubbi, vengano in seguito soddisfatte integralmente o parzialmente (cfr. consid.
2.3
).
I termini quadro una volta
stabiliti sono definitivi e non possono essere modificati (cfr. consid. 2.3.).
Ne discende che nel caso
in esame il recupero da parte della Cassa dei crediti salariali relativi agli
stipendi non percepiti da RI 1 nel periodo luglio 2013 - marzo 2014 (cfr. doc.
62; A1) non consente di modificare la data di inizio del termine quadro di
riscossione risalente al 9 luglio 2013.
Il riconoscimento di
pretese salariali successivo alla riscossione di indennità di disoccupazione
erogate in applicazione dell’art. 29 LADI va invece considerato quale periodo
contributivo ai fini di un eventuale ulteriore termine quadro di riscossione
(cfr. STF 8C_581/2014 del 16 marzo 2015 consid. 8.1.2.; STF 8C_226/2007 del 16
maggio 2008 consid. 4.2.1).
In simili condizioni
quanto deciso dalla Cassa in merito al diniego dell’annullamento del termine
quadro di riscossione dell’indennità di disoccupazione iniziato il 9 luglio
2013.
e il relativo ripristino a far tempo dagli inizi del mese di aprile 2014
non presta il fianco a critica alcuna.
La decisione su
opposizione del 19 gennaio 2015 deve, di conseguenza, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti