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Decisione

38.2015.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 gennaio 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Il ricorrente si è

riconfermato nelle proprie allegazioni ricorsuali con scritto del 23 marzo 2015

(cfr. doc. V) che è stato immediatamente trasmesso per conoscenza alla parte

resistente (cfr. doc. VI).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione o meno a RI 1 è stato ritenuto applicabile l’art. 28 LADI dal 9

settembre 2012 e se quindi correttamente gli è stato negato il diritto alle

indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 ottobre 2012.

2.2

Fondamentale presupposto per

il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro,

che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

Il nuovo tenore dell'art.

15.

cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni

necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi

la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti, secondo l'art. 15

cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato

è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare

un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore

dal

1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di

reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

" Art. 15

Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002)

L'idoneità

al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.;

STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid.

3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag.

63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die

Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,

pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente la sua

situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere

collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18

maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag.

265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58

e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388;

DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA

1992.

pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V

217.

consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF

109.

V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38,

40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una

sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole

tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di

lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007

dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al

collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari

non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo

pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,

possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto

condizionatamente.

Quando l'assicurato è

talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il

ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al

collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha

nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA

C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA

C 119/04 del 3 gennaio

2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995

pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V

217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V

275.

consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

In una sentenza C 108/03

del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale

federale dal 1° gennaio 2007), in proposito, ha rilevato che:

" (…)

1.3

Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit

entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die

versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht

nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen

Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der

Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)

Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person

zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG)."

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo a quest'ultimo

aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di

un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il

diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV

Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA

1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,

pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",

Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

2.3

L’art. 28 LADI regola il

diritto all’indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa

temporaneamente inesistente o ridotta (cfr. STF 9C_361/2011 dell’11 novembre

2011.

consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 4.3.,

pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; STFA C 344/05 dell’11 dicembre 2006;

STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006).

Il cpv. 1 di questa

disposizione stabilisce che gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui

idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia

(art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto

adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennità

giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al

massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità totale o

parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine

quadro.

Il cpv. 2 prevede che le

indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se

compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennità di

disoccupazione.

Il cpv. 3 enuncia che il

Consiglio federale disciplina i particolari, stabilisce segnatamente il termine

per l'esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.

Giusta il cpv. 4 i

disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere temporaneamente

ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1 e che

percepiscono indennità giornaliere di un’assicurazione, hanno diritto, in

quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e ove adempiano

gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la capacità

lavorativa è di almeno il 75 per cento, e a un’indennità giornaliera ridotta

del 50 per cento, se la capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento.

Il cpv. 5, infine, prevede

che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità, rispettivamente la sua

capacità lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa

può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese

dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'art. 28 cpv. 1 LADI

deroga, dunque, a uno dei principi fondamentali dell'assicurazione contro la

disoccupazione, ovvero al concetto secondo cui le relative prestazioni possono

essere erogate a un assicurato solo se questi è idoneo al collocamento. Tale

disposto prevede infatti una regolamentazione specifica per i casi di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a seguito di malattia,

infortunio o gravidanza. Il senso e lo scopo di questa eccezione consiste

nell'evitare, nonostante l'inidoneità al collocamento e la conseguente mancanza

dei presupposti per pretendere le prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione, i casi di rigore e nel colmare le lacune relative a quelle

situazioni particolari che rischiano di non essere coperte né

dall'assicurazione contro la disoccupazione, né dall'assicurazione malattie o

infortuni.

Ai fini di migliorare la

sicurezza sociale dei disoccupati è stata quindi prevista, nel caso di capacità

lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta a causa di malattia,

infortunio o maternità, una pretesa a indennità giornaliere limitata nel tempo

(cfr. DTF 136 V 95 consid. 5.2.; STF 8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid.

4.4

, pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR

2003.

KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STF 9C_361/2011 dell’11

novembre 2011 consid., 5.2.; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02).

Il cpv. 1 dell'art. 28 LADI sottolinea,

perciò, in particolare il carattere sussidiario dell'obbligo di indennizzare

dell'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_295/2007+8C_327/2007 del 30

maggio 2008 consid. 5.2.).

La fattispecie di cui

all’art. 28 LADI non deve essere confusa con quella di cui agli art. 15 cpv. 2

LADI e 15 cpv. 3 OADI.

La nostra Massima Istanza

ha ricordato che questi due ultimi disposti sono applicabili in caso di

impedimento durevole e importante della capacità lavorativa e di guadagno (cfr.

DTF 136 V 95 consid. 5.2.; DLA 2006 N. 10 pag. 141; STF 8C_904/2014 del 3 marzo

2015.

consid. 2.2.2.; STF 8C_651/2009 del 24 marzo 2015 consid. 3.2.). L'art. 15

cpv. 3 OADI contempla l'obbligo, per l'assicurazione contro la disoccupazione,

di anticipare prestazioni a titolo preventivo, qualora un impedito non sia

manifestamente inidoneo al collocamento e soddisfi gli altri presupposti del

diritto. Queste prestazioni sono soggette a restituzione (art. 95 LADI) nel

caso in cui l'assicurazione per l'invalidità conceda successivamente una

rendita.

Un impedimento della

capacità lavorativa e di guadagno è durevole se permane almeno un anno (cfr. B.

Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea

2014, ad art. 15, N. 76).

Per contro l'art. 28 LADI,

come già precisato, è applicabile in caso di incapacità lavorativa temporanea.

Ai sensi dell’art. 42 cpv.

1.

OADI, relativo al diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al

lavoro temporanea, l’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione

di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto

all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’URC

entro una settimana dall’inizio della medesima.

Il cpv. 2 prevede che l’assicurato

annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e che no ha

indicato tale incapacità neppure nel modulo “Indicazioni della persona

assicurata” perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di

incapacità al lavoro precedenti l’annuncio.

2.4

RI 1, al beneficio di un

quarto di rendita AI (grado di invalidità del 46%) dal 1° ottobre 2005 (cfr.

doc. 8), si è iscritto in disoccupazione il 2 agosto 2011 con effetto dal 1°

agosto 2011, aprendo un termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 1°

agosto 2011 al 31 luglio 2013 (cfr. art. 9 cpv. 1 LADI; doc. 12), percependo

regolarmente indennità di disoccupazione fino al settembre 2012 (cfr. doc.

18-27; 29; 30; 32; doc. I).

Il 24 agosto 2012 il Dr.

med. __________, medicina generale FMH e medicina sportiva SSMS, di __________

ha attestato che l’assicurato sarebbe stato inabile al lavoro al 100% dal 9 al

23.

settembre 2012 a seguito di un soggiorno ospedaliero per malattia (cfr. doc.

34).

Il Dr. med. __________, il

24.

settembre 2012, ha certificato un’ulteriore incapacità lavorativa a causa di

malattia dal 24 settembre al 24 ottobre 2012 (cfr. doc. 35).

Il 25 ottobre 2012 RI 1 è

stato ritenuto ancora inabile al lavoro al 100% dal 25 ottobre al 30 novembre

2012.

da parte del Dr. med. __________ (cfr. doc. 37).

Il 30 novembre 2012 la

Cassa ha dichiarato che a partire dal 9 ottobre 2012 l’assicurato non percepiva

più indennità di disoccupazione, causa incapacità al lavoro totale per

malattia, in applicazione dell’art. 28 LADI dal 9 settembre 2012 e dopo avergli

riconosciuto indennità giornaliere per trenta giorni ai sensi dell’art. 28 cpv.

1.

dal 9 settembre all’8 ottobre 2012 (cfr. doc. 40=A8).

Il Dr. med. __________, il

3.

dicembre 2012, ha nuovamente attestato che l’assicurato era incapace al

lavoro in misura totale dal 1° al 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 41), come pure,

il 7 gennaio 2013 per l’intero mese di gennaio 2013 (cfr. doc. 44).

L’11 gennaio 2013 l’URC di

__________ ha comunicato l’annullamento dell’iscrizione di RI 1 a decorrere dal

1° gennaio 2013 (cfr. doc. 45; A7).

L’Ufficio AI, con progetto

di decisione del 14 febbraio 2013, reso contestualmente a una rivalutazione del

grado di invalidità dell’assicurato effettuata a seguito di un’attestazione del

9.

ottobre 2012 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 61), da un lato, ha confermato

che l’assicurato aveva diritto a un quarto di rendita con un grado di

invalidità del 45% dall’ottobre 2005, dall’altro, ha indicato che non erano

previsti provvedimenti di reintegrazione (cfr. doc. 46=60).

La relativa decisione in

tal senso è stata emessa da parte dell’Ufficio AI il 26 aprile 2013 (cfr. doc.

53=A6).

RI 1 si è riannunciato per

il collocamento il 21 febbraio 2013 (cfr. doc. 47).

Con certificato medico del

20.

febbraio 2013 il Dr. med. __________ ha dichiarato l’assicurato abile al

lavoro al 100% da quella data, precisando che il medesimo non poteva praticare

lavori pesanti e della durata superiore alle 3 ore continue (cfr. doc. 48).

L’iscrizione in disoccupazione

è stata annullata con effetto dall’8 luglio 2013 (cfr. doc. 56).

Con progetto di decisione

del 22 agosto 2014 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta del 6 settembre 2013 dell’assicurato

di aumento della rendita d’invalidità, in quanto in assenza di una modifica

sostanziale del suo stato di salute doveva essere confermato il diritto a un

quarto di rendita con grado AI del 45% (cfr. doc. 57).

Il 26 novembre 2014 RI 1

ha chiesto alla Cassa di riesaminare la chiusura del diritto alle prestazioni

LADI dal 9 ottobre 2012 decisa sulla base delle certificazioni del suo medico

curante, visto che dal provvedimento dell’Ufficio AI del febbraio 2013 risulta

che il medesimo nel periodo dal 9 ottobre 2012 al 20 febbraio 2013 era inabile

al 45%. L’assicurato ha al riguardo precisato di ritenere alquanto anomalo e

sbagliato essere considerato da due enti diversi, per lo stesso periodo, sia

inabile al 45% che al 100% (cfr. doc. A4).

Con decisione formale del

1° dicembre 2014 la Cassa ha negato all’interessato il diritto a indennità di

disoccupazione dal 9 ottobre 2012, poiché l’8 ottobre 2012 corrispondeva al 30°

giorno dall’inizio dell’incapacità al lavoro totale annunciata dal 9 settembre

2012, periodo in cui le prestazioni LADI erano state regolarmente pagate

conformemente a quanto contemplato dall’art. 28 cpv. 1 LADI (cfr. doc. A3=62).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato (cfr. doc. 63), la Cassa ha interpellato la

consulente del personale dell’URC di __________ come segue:

" (...) le

chiediamo cortesemente volerci comunicare se durante il periodo di inabilità

lavorativa al 100%, in particolare dal 9 settembre 2012 al 19 febbraio 2013,

l’assicurato ha effettuato e regolarmente consegnato le ricerche di posti di

lavoro in quanto richiede ora il versamento delle prestazioni in seguito a una

decisione di rendita AI parziale.

Inoltre le chiediamo di volerci comunicare se, per il periodo

sopra indicato, ritenete l’assicurato idoneo al collocamento in conformità con

l’art. 15 della LADI.

(…)” (Doc. 64)

La consulente del

personale, con messaggio di posta elettronica del 22 dicembre 2014 ha risposto:

" (…) nel

periodo dal 9.9.2012 al 31.12.2012 (data di chiusura incarto) l’assicurato era

inidoneo al collocamento ed ha svolto ricerche solo fino al 7 settembre 2012.

In quel periodo i contatti con l’assicurato sono stati telefonici e scambio di

mail per informare sulla situazione di salute. L’incarto è stato chiuso il 31

dicembre 2012 per inabilità prolungata.

In allegato le invio le ricerche svolte nei

primi giorni di settembre e il formulario delle ricerche di dicembre nel quale

si vede che l’assicurato non ha svolto ricerche di lavoro in quanto inabile,

motivo per il quale non ha consegnato il formulario delle ricerche di ottobre e

novembre in quanto era esonerato a svolgerle. Nell’allegato troverà anche le

ricerche che sono state richieste all’assicurato al momento della sua

reiscrizione il 20.2.2013. Come potrà vedere ha indicato di non avere svolto

ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione all’URC in quanto

inabile.

Pertanto posso dire che in quel periodo

l’assicurato non era idoneo al collocamento in conformità all’art. 15 LADI, non

ha svolto ricerche di lavoro e non ha avuto colloqui di persona con me.

(..)” (Doc. 65)

L’assicurato, al quale

l’accertamento esperito presso l’URC è stato sottoposto per osservazioni (cfr.

doc. 66), il 29 dicembre 2014 ha indicato, da una parte, di avere soltanto

eseguito le direttive dell’URC e per questo motivo non ha più effettuato

ulteriori ricerche di lavoro.

Dall’altra, che la sua

opposizione si riferisce a quanto deciso dall’Ufficio AI, il quale in base allo

stesso certificato medico presentato alla Cassa l’ha ritenuto inabile al lavoro

al 45% (cfr. doc. 67).

La Cassa, con decisione su

opposizione del 22 gennaio 2015, ha confermato il proprio provvedimento del 1°

dicembre 2014 (cfr. doc. 68=A1).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile osservare che quando

l’assicurato, al beneficio di un quarto di rendita AI dall’ottobre 2005, si è

annunciato per il collocamento nell’agosto 2011 (cfr. consid. 2.4.) gli è stato

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenendolo, tra

l’altro, idoneo al collocamento in considerazione della sua capacità al lavoro

residua (cfr. art. 15 cpv. 2 LADI).

Inoltre il TCA ricorda che

ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LADI gli assicurati la cui capacità lavorativa o

la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta,

segnatamente, per malattia e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni

di controllo hanno diritto all’intera indennità giornaliera purché soddisfino

gli altri presupposti.

Questo diritto dura,

tuttavia, al massimo sino al trentesimo giorno dopo l’inizio dell’incapacità

totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il

termine quadro (cfr. consid. 2.3.).

Successivamente al lasso

di tempo di trenta giorni in cui hanno diritto all’indennità giornaliera

intera, gli assicurati non hanno più diritto a prestazioni a meno che siano

abili al lavoro almeno in misura del 50% (cfr. art. 28 cpv. 4 LADI).

Inoltre l’art. 28 cpv. 5

LADI enuncia che il disoccupato deve comprovare la sua incapacità,

rispettivamente la sua capacità lavorativa con un certificato medico (cfr.

consid. 2.3.).

Benché un tale certificato

medico non abbia un valore probatorio assoluto, dubbi riguardo alla correttezza

dello stesso presuppongono in ogni caso dei motivi seri in merito (cfr. STF

8C_841/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 5.1., pubblicata in SVR 2010 ALV N. 5

pag. 11).

In concreto l’inabilità al

lavoro totale dell’assicurato per il periodo a decorrere dal 9 settembre 2012

risulta dai certificati medici rilasciati dal medico curante dello stesso, e

meglio dal Dr. med. __________, medicina generale FMH e medicina sportiva SSMS,

, in data 24 agosto, 24 settembre, 25 ottobre, 30 novembre e 3 dicembre 2012,

come pure in data 7 gennaio 2013 (cfr. doc. 34, 35, 37, 40, 41, 44; consid.

2.4

).

Tali attestazioni mediche sono

state fornite dal ricorrente medesimo a sostegno delle proprie dichiarazioni espresse

nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” relativi ai mesi di

settembre, ottobre e novembre 2012, in cui l’assicurato ha risposto

affermativamente alla domanda “E’ stato impossibilitato a lavorare?”,

precisando nei moduli di agosto e settembre 2012 a causa di malattia (cfr. doc.

33, 36, 42).

Pertanto questa Corte non

ravvede alcun valido motivo per dubitare dell’affidabilità delle certificazioni

mediche del Dr. med. __________.

L’assicurato, del resto,

non mette in discussione le attestazioni del Dr. med. __________ in quanto tali.

Inoltre va rilevato che

nel periodo in questione, ossia dal 9 settembre 2012, l'insorgente non ha più

ottemperato ai suoi obblighi di disoccupato. In particolare egli non ha più

compiuto ricerche di lavoro (cfr. doc. 65+allegati).

L'assicurato ha

giustificato tale mancanza asserendo di non avere effettuato ricerche seguendo

le direttive dell'URC (cfr. doc. 66).

In proposito il TCA

osserva che se è vero che l'URC ha esonerato il ricorrente dall'intraprendere

sforzi volti al reperimento di un'occupazione nei mesi da ottobre 2012 al 19

febbraio 2013 (cfr. doc. 65), è altrettanto vero, in primo luogo, che il motivo

di tale esonero è da ascrivere alla sua incapacità lavorativa del 100% per

malattia certificata dal medico curante (cfr. doc. 65+allegati; 34; 35; 37; 41;

44).

In secondo luogo, che

nulla, e quindi non certamente le direttive dell'URC - le quali più che un'imposizione

risultano essere, per quanto attiene all'esonero dalle ricerche, un

riconoscimento di un valido motivo (l'inabilità al lavoro del 100%) per non

compiere le stesse - avrebbe impedito all'insorgente, se si fosse ritenuto,

perlomeno parzialmente, abile al lavoro in contrasto con quanto attestato dal

Dr. med. __________, di effettuare delle ricerche di impiego o comunque di discutere

al riguardo con la propria consulente del personale.

E’ in ogni caso utile

evidenziare che, nel caso in cui il medesimo avesse effettuato delle ricerche

di lavoro dal 9 settembre 2012, tali sforzi avrebbero semmai potuto far sorgere

dubbi in relazione alla gravità della malattia, tuttavia si sarebbe dovuto

comunque concludere che durante la stessa non ci si poteva aspettare che

l’assicurato assumesse da subito un’occupazione (cfr. STF 8C_841/2009 del 22

dicembre 2009 consid. 5.2., pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 5 pag. 11).

In simili condizioni,

questo Tribunale deve concludere che l'assicurato ha presentato un'inabilità al

lavoro totale per malattia a decorrere dal 9 settembre 2012 fino perlomeno al

31.

gennaio 2013 come attestato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 34; 35; 37;

41; 44; consid. 2.4.).

Ritenuta l'inabilità al

lavoro totale temporanea dell'insorgente a far tempo dal 9 settembre 2012

alla fine di gennaio 2013 almeno (cfr. doc. 44; 48), a ragione la Cassa ha

applicato all'assicurato l'art. 28 cpv. 1 LADI dal 9 settembre 2012 e,

successivamente all'esaurimento del diritto alle indennità giornaliere di 30 giorni

dal 9 settembre all’8 ottobre 2012, gli ha negato il diritto a ulteriori

prestazioni dal 9 ottobre 2012.

Ininfluente ai fini della

soluzione della presente vertenza è il fatto che l'assicurazione invalidità,

con progetto di decisione del 14 febbraio 2013 e decisione del 26 aprile 2013

(cfr. doc. 46; 53), come pure con progetto di decisione del 22 agosto 2014

(cfr. doc. 57), non abbia aumentato il grado di invalidità dell'assicurato

confermandolo al 45%, con diritto a un quarto di rendita analogamente a quanto stabilito

con decisione su opposizione del 22 dicembre 2005 a far tempo dall'ottobre 2005

(cfr. doc. 8).

In effetti, contrariamente

a quanto asserito dal ricorrente (cfr. doc. I), in concreto l'Ufficio AI e la

Cassa non hanno valutato in modo differente la sua inabilità al lavoro, l'uno

al 45% e l'altra al 100%, per il periodo 9 settembre 2012 - 19 febbraio 2013.

Il grado del 45%

determinato dall'Ufficio AI non concerne il grado di inabilità lavorativa,

bensì il grado di invalidità, ossia di incapacità al guadagno.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno permanente o duratura, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (cfr. STCA 32.2015.23

del 23 ottobre 2015 consid. 2.1.; Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte

sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Del resto per un aumento

della rendita AI, che presuppone un aumento dell'incapacità di guadagno, è in

ogni caso necessario che un assicurato presenti un peggioramento duraturo del

suo stato di salute e quindi della sua capacità al lavoro.

L'art. 28 LADI, invece,

presuppone una capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta (cfr.

consid. 2.3.).

Nel caso di specie, ad

esempio, dal progetto di decisione del 22 agosto 2014 concernente la richiesta

del 6 settembre 2013 dell’assicurato di aumento della rendita (cfr. consid.

2.4

), con cui l'Ufficio AI ha stabilito che, in assenza di una modifica

sostanziale del suo stato di salute, doveva essere confermato il diritto a un

quarto di rendita con grado AI del 45%, si evince peraltro che:

" (…)

La documentazione medica pervenutaci è stata sottoposta al vaglio

del nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale ha reputato giustificata la

sua totale inabilità lavorativa medicalmente riconosciuta dal 26.09.2013 al

31.12.2013

Conformemente all’art. 88a cpv. 2 OAI una delle condizioni per

avere diritto all’aumento della rendita è che terminati i 3 mesi dal

peggioramento dello stato di salute senza notevole interruzione esso continui a

renderlo inabile al lavoro, nel caso specifico dopo i 3 mesi la sua situazione

è sovrapponibile alla precedente decisione.

(…)” (Doc. 57)

Giova,

infine, osservare, in relazione all’asserzione ricorsuale secondo cui la

mancata considerazione da parte della Cassa della decisione dell’UAI (grado di

invalidità del 45%) ha fatto scadere il termine quadro per la riscossione di

prestazioni iniziato il 1° agosto 2011 con la conseguenza che le ultime 77

indennità giornaliere sono venute a cadere (cfr. doc. I), che è del resto

escluso che l’assicurato possa beneficiare delle indennità di disoccupazione

relative al termine quadro dal 1° agosto 2011 al 31 luglio 2013 di cui non ha

usufruito a causa dell’inabilità lavorativa al 100% per malattia .

In effetti i

termini quadro una volta definiti restano tali, anche dal profilo della

riscossione delle prestazioni (cfr. DLA 2012 N. 10 pag. 284 consid. 4.2., DTF

126.

V 368=DLA 2001 pag. 220).

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti