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Decisione

38.2015.16

Sosp. di 8gg dal dt a ID ridotta con dec.su opp. a 6gg x insuff.ric.di lavoro prima di AD nei mesi di 7+8/14. Ass.sostiene fine 6/14,inizio 7/14 conferma verbale posto di lavoro.Tuttavia solo intenz./

21 maggio 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Nella sua risposta del 13

marzo 2015 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando che il

ricorso ribadisce sostanzialmente le motivazioni già esposte in sede di

opposizione aggiungendo un documento estero difficilmente verificabile che di

fatto non modifica la valutazione dell’amministrazione (cfr. doc. IV).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Il TCA è chiamato a stabilire

se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto all’indennità di

disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di luglio e agosto

2014.

precedenti l’iscrizione in disoccupazione, rispettivamente se l’entità

della sanzione inflittale (sei giorni di sospensione) è corretta oppure no.

2.3

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è

stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori

della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto

invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio

luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di

ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio

competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese

(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo

l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato

deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26

cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato

deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo

di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

La LADI ha,

dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale

principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta

revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di

ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non

adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.

1.

lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se

non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.

STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30

cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La giurisprudenza ha

stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno

2010).

Per costante

giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve

attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05

del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di

cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige

anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge

stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono

discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei

validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato

deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a

partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare

una nuova occupazione (cfr. STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata

in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid.

3.

; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26

marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.

45.

cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con

un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare

da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del

rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre

1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4

Per stabilire se un

assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non

è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche

effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con

riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene

all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero

minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta

Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3

luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto

quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che

la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego

al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del

29.

settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la

propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF

8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524;

STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.

Sulle modalità

con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda

innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al

servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr.

art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA

1988.

p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non

prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente

ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di

ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco

dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987

nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere

indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto

per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P.,

pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato

potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di

rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato

potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca

segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in

caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato

deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva

conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

In una sentenza del 20

marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5

Secondo l'art. 30

cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità

della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,

nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto

all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale

federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches,

ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en

dépit de leur pertinence".

Per

quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e

della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono

conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”,

p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono

regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA

ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del

25.

aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio

2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA

C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6

Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti si evince che l’assicurata, nata il 17 gennaio 1992,

dopo aver conseguito nel giugno 2012 la maturità professionale commerciale (cfr.

doc. 2g; 2i), ha svolto, dall’ottobre 2012 al luglio 2013, un periodo di stage

nel settore __________, dipartimento delle __________ presso __________, __________

(cfr. doc. 2g). Inoltre nel mese di settembre 2013 ha lavorato sempre presso il dipartimento delle __________ della __________ a __________ quale

assistente amministrativa al beneficio di un contratto di lavoro di durata

determinata (cfr. doc. 2g; 2k).

Dal mese di ottobre 2013

al mese di maggio 2014 la ricorrente ha effettuato un soggiorno linguistico in __________

(cfr. doc. 2g; 2j) dove nei mesi di aprile e maggio 2014 ha pure compiuto uno stage in un’azienda nel settore del turismo (cfr. doc. 2g; 2j).

Successivamente al suo

rientro in Svizzera alla fine del mese di maggio 2014 (cfr. doc. 5d), l’insorgente

ha svolto delle attività lavorative di breve durata: nel periodo giugno e

luglio 2014 quale promoter per __________ e quale monitrice di nuoto presso la __________,

__________, nei mesi di luglio e agosto 2014 quale cameriera presso un esercizio

pubblico di __________ e nel mese di agosto 2014 quale babysitter presso una

famiglia a __________ (cfr. doc. 2g).

Il 29 settembre 2014

l’insorgente si è iscritta in disoccupazione, rivendicando il diritto alle

prestazioni con effetto da quella data (cfr. doc. 1).

Al momento dell’annuncio

per il collocamento l’URC ha rilevato che la ricorrente, per quanto concerne

gli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione, e meglio i mesi da luglio a

settembre 2014, non ha documentato alcuna ricerca di impiego per i mesi di luglio

e agosto 2014, mentre ha comprovato sette ricerche per il mese di settembre

2014.

(cfr. doc. 5a).

La consulente del

personale, il 13 ottobre 2014, le ha quindi consegnato una “Richiesta di

giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 23 ottobre 2014, il

fatto di non avere intrapreso sforzi al fine di reperire una nuova occupazione

nei mesi di luglio e agosto 2014, allegando l’eventuale documentazione a

sostegno delle proprie dichiarazioni.

La collocatrice ha pure

precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso

sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv.

1.

lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel

caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata

(cfr. doc. 5a).

L’assicurata, in quella

medesima data, ha risposto quanto segue:

" Non ho

svolto alcuna ricerca durante il mese di luglio e agosto perché avevo

intenzione di ritornare a lavorare presso l’azienda __________ o in una delle

filiali estere, nel mese di settembre/ottobre. Ho quindi ritenuto poco sensato

iscrivermi per 2 mesi.” (Doc. 5b)

Dal profilo

procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA

(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con

decisione formale del 13 ottobre 2014, indicando che le motivazioni presentate

in risposta alla Richiesta di giustificazione non giustificavano le mancate

ricerche dei mesi di luglio e agosto 2014, ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 5c; consid. 1.1.).

Con decisione su

opposizione del 5 gennaio 2015 l’URC, sulla base delle verifiche esperite a

seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 5d), ha ridotto

la sanzione a sei giorni per insufficienti sforzi intrapresi nei mesi di luglio

e agosto 2014. L’amministrazione ha, in effetti, considerato che la ricorrente

ha effettuato una ricerca di lavoro nel mese di luglio 2014 e una nel mese di

agosto 2014 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

2.7

L’assicurata, nel ricorso, ha

motivato il fatto di avere compiuto insufficienti ricerche di lavoro nei mesi

di luglio e agosto 2014, asserendo che tra fine giugno e inizio luglio 2014

avrebbe ricevuto conferma verbale per un posto di lavoro a tempo indeterminato a

partire da settembre 2014 in __________ o __________ presso una filiale __________

(cfr. doc. I).

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva che il TFA ha

stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA

del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo la giurisprudenza

federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di

lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà

concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere

la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012

del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C

275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa

M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In particolare, nella

sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al

riguardo le seguenti precisazioni:

" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für

den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende

Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als

zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende

gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein

Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist

(unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11

ottobre 2004):

" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat,

begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher

Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

Al riguardo cfr. pure STF

8C_194/2014 del 4 febbraio 2015 e la Prassi LADI ID p.to B320 emessa dalla SECO

nell’ottobre 2012 ivi citata.

2.8

Nel caso di

specie la ricorrente, il 13 ottobre 2014, rispondendo alla Richiesta di

giustificazione dell’URC (cfr. doc.5a), ha indicato di non avere svolto

ricerche nei mesi di luglio e agosto 2014, poiché aveva intenzione di

ritornare a lavorare presso l’azienda __________ - dove era stata impiegata a __________

nel 2012/2013 (cfr. doc. 2g; consid. 2.6.) - o presso una delle filiali estere

dal mese di settembre o dal mese di ottobre 2014 (cfr. doc. 5b; consid. 2.6.).

Nell’opposizione

interposta il 20 ottobre 2014 contro la decisione di sanzione del 13 ottobre

2014.

(cfr. doc. 5a) l’insorgente ha poi precisato :

" (…) tra il mese di giugno e luglio sono venuta a conoscenza della

possibilità di un posto di lavoro presso una filiale __________, in __________

o in __________, che purtroppo ho scoperto, per vie ufficiose, non essere più

disponibile verso la metà di settembre 2014 e ho quindi iniziato immediatamente

una nuova ricerca d’impiego.

(…)” (Doc. 5d)

L’assicurata

ha, dunque, fatto riferimento unicamente alla sua intenzione di tornare a

lavorare presso la __________ o presso una delle sue filiali estere,

rispettivamente alla possibilità di un posto in una filiale estera della __________,

in __________ o __________.

Soltanto nel

mese di dicembre 2014 la ricorrente ha affermato che “alla fine di giugno/inizio

luglio 2014 ho avuto conferma per un posto di lavoro in __________ o in __________

presso la filiale __________, che purtroppo ho scoperto per vie ufficiose non

essere più disponibile verso la metà di settembre 2014 e di conseguenza mi sono

iscritta in disoccupazione” (Doc. 5f).

Nel ricorso

la medesima ha ribadito quanto dichiarato nel dicembre 2014, puntualizzando che

la conferma è stata verbale e che si trattava di un impiego a tempo

indeterminato in __________ o __________ presso una filiale __________ a

partire da settembre 2014 (cfr. doc. I).

All’impugnativa

l’assicurata ha, inoltre, allegato un’attestazione del 26 gennaio 2015 da parte

della __________ filiale del __________ in cui si certifica che la ricorrente

avrebbe dovuto lavorare per la __________ __________ dal 1° settembre 2014, ma

che a causa di una riorganizzazione interna il posto di lavoro che lei avrebbe

dovuto occupare non era più richiesto (cfr. doc. A2).

Tale

attestazione che riporta il nominativo di __________, General Manager, non

risulta però essere firmata. Nella stessa nemmeno viene indicato se e, se del

caso, quando sia stata confermata all’assicurata la sua assunzione.

Risulta, invece,

che l’eventuale assunzione sarebbe stata con effetto dal 1° settembre 2014.

Pertanto

l’impossibilità a iniziare tale attività avrebbe dovuto essere nota perlomeno

dalla fine di agosto 2014.

L’assicurata,

nel dicembre 2014, ha tuttavia asserito di aver saputo che il posto non era più

disponibile verso la metà di settembre 2014.

La

ricorrente ha, altresì, specificato, sia nello scritto del dicembre 2014 che

nel ricorso, di aver appreso che non avrebbe potuto lavorare presso una delle

filiali __________, __________ o in __________, tramite vie ufficiose (cfr.

doc. 5f; I).

Nel caso in

cui l’occupazione fosse stata realmente garantita all’assicurata, non si

comprende il motivo per il quale non sia stato chiarito l’effettivo luogo di

lavoro, se __________ o __________.

Inoltre, in

tale ipotesi, l’avviso della soppressione del posto avrebbe dovuto esserle

comunicato in maniera ufficiale dall’azienda stessa e non in modo ufficioso.

In simili

condizioni, tenuto peraltro conto del principio della priorità della

dichiarazione della prima ora secondo cui, in presenza di due diverse versioni,

la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche, considerato che

le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime

constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008

UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid.

3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa

M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546),

questa Corte ritiene che all’assicurata sia stata semplicemente prospettata

un’assunzione presso una filiale della ditta __________.

La semplice possibilità di

una futura assunzione o il fatto di prospettarla non sono, però, circostanze

atte a garantire un’occupazione. Questa situazione non può, infatti, essere

assimilata alla conclusione di un accordo verbale.

Essa poteva semmai

ingenerare nell'assicurata una semplice speranza, non sufficiente, per ritenere

garantita un’occupazione (secondo la costante giurisprudenza federale).

Pertanto l’insorgente, nei

mesi di luglio e agosto 2014, avrebbe dovuto intensificare i suoi sforzi volti

al reperimento di un’occupazione.

2.9

Quanto affermato dall’assicurata nell’opposizione, e meglio di aver

svolto svariate ricerche nei mesi di giugno e luglio 2014 (cfr. doc. 5d), non

le può del resto essere di ausilio alcuno.

In primo

luogo, il mese di giugno 2014 precede l’inizio del periodo di tre mesi antecedente

l’iscrizione in disoccupazione (da luglio settembre 2014) esaminato dall’URC.

Le ricerche

di giugno 2014 sarebbero in ogni caso ininfluenti, siccome la costante

giurisprudenza federale sancisce che un assicurato deve comprovare le ricerche

di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si

possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo),

fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi

precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05

dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).

Tale principio non

risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005.

consid. 2.3.2).

In secondo

luogo, relativamente alle asserite ricerche svolte nel mese di luglio 2014, va

osservato che considerato che la ricorrente ha avuto a più riprese (a seguito

della richiesta di giustificazione da parte dell’URC, in sede di opposizione e

in sede ricorsuale) la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche che

avrebbe effettuato nel mese di luglio 2014, come pure di comprovarle, la sua

omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA;

art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA

C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195

consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21

gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

In proposito

giova evidenziare che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale

cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per

effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che

l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali,

nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di

sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale

cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

Contestualmente

il TFA ha rilevato:

" (…)

4.2

Ob trotz vorgängiger behördlicher

Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu

erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht

näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch

im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht

überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern

bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend

gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und

hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter

diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals

die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form

einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan

hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz

überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)

L’assicurata

deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo

alle asserite ricerche che avrebbe compiuto nel mese di luglio 2014 (cfr. DTF

125.

V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3;

STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

Le ricerche

che l’insorgente ha indicato di avere compiuto nel mese di luglio 2014 senza

precisazione alcuna non vanno, quindi, considerate valide ai fini della

presente vertenza.

In proposito

cfr. STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011; STCA 38.2007.15 del 7 maggio 2007.

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto, la ricorrente nei mesi di luglio e agosto 2014, avendo

svolto delle ricerche di impiego insufficienti dal profilo quantitativo, ha violato

l’obbligo di ridurre il danno e deve essere sospesa dal diritto alle indennità

di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.11

Per quanto concerne l’entità

della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurata sei giorni di sospensione dal diritto

alle indennità per disoccupazione (3 giorni di sospensione a causa delle

insufficienti ricerche di lavoro nel mese di luglio 2014 + 3 giorni di

sospensione per insufficienti ricerche nel mese di agosto 2014; cfr. doc. A1).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione

ammonta ad un minimo di tre giorni di sospensione.

Tutto ben considerato, la

penalità di sei giorni di sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione per insufficienti sforzi volti al reperimento di un’occupazione

nei mesi di luglio e agosto 2014, in concreto, risulta conforme al principio di

proporzionalità.

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il

giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52

consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 cconsid. 2.2.)

La decisione su

opposizione del 5 gennaio 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti