38.2015.16
Sosp. di 8gg dal dt a ID ridotta con dec.su opp. a 6gg x insuff.ric.di lavoro prima di AD nei mesi di 7+8/14. Ass.sostiene fine 6/14,inizio 7/14 conferma verbale posto di lavoro.Tuttavia solo intenz./
21 maggio 2015Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.16
rs
Lugano
21 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 gennaio 2015 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 13 ottobre
2014 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha
sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a
causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi di luglio e agosto 2014 precedenti
l’iscrizione in disoccupazione del 29 settembre 2014 (cfr. doc. 5c).
1.2. A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata (cfr. doc. 5d), l’amministrazione, il 5 gennaio 2015, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittale a sei
giorni, motivando come segue:
" (…)
3. Nel caso
concreto era tenuta a svolgere le proprie ricerche nei tre mesi precedenti
l’iscrizione in disoccupazione, ovvero dal 1.7.2014 al 30.9.2014. Da una nostra
verifica risulta che ella ha svolto le proprie ricerche di lavoro come segue:
luglio
2014, una ricerca di lavoro, da considerare insufficiente, 3
giorni di sospensione
agosto 2014 una
ricerca di lavoro, da considerare insufficiente, 3 giorni di sospensione
settembre
2014 sette ricerche di lavoro, da considerare sufficienti.
La
sospensione sarà quindi ridotta proporzionalmente.” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su
opposizione del 5 gennaio 2015 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto la completa riduzione della penalità
inflittale.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…)
Come precedentemente annunciato, in data 17
maggio 2014 ho fatto rientro in Ticino, dopo un soggiorno linguistico in __________.
Esattamente 10 giorni dopo il mio rientro, ho fatto il necessario al fine di
trovare uno o più impieghi estivi.
Grazie alle svariate ricerche da me
effettuate, ho quindi avuto modo di impiegare i mesi di giugno ad agosto,
svolgendo contemporaneamente e non, 4 differenti lavori.
Nel mese di giugno 2014 mi è stata data conferma verbale di un’assunzione come cameriera per l’intero mese di agosto
2014.
Nel mese di luglio 2014 ho lavorato come
monitrice di nuoto e promoter.
Tra la fine del mese di giugno 2014 e
l’inizio del mese di luglio 2014 ho avuto conferma verbale per un posto di
lavoro a tempo indeterminato in __________ o __________ presso la filiale __________,
a partire da settembre 2014.
Vogliate gentilmente trovare in allegato la
conferma scritta da parte di __________.
Considerando quindi che avevo trovato un
impiego per il mese di agosto 2014 e un altro per il mese di settembre 2014 a tempo indeterminato, vorrete costatare anche voi, gentili signori, che effettuare ulteriori
ricerche nel mese di luglio 2014 e agosto 2014 sarebbe stato alquanto
superfluo.
(…)” (Doc. I)
Fatti
1.4. Nella sua risposta del 13
marzo 2015 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando che il
ricorso ribadisce sostanzialmente le motivazioni già esposte in sede di
opposizione aggiungendo un documento estero difficilmente verificabile che di
fatto non modifica la valutazione dell’amministrazione (cfr. doc. IV).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto all’indennità di
disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di luglio e agosto
2014.
precedenti l’iscrizione in disoccupazione, rispettivamente se l’entità
della sanzione inflittale (sei giorni di sospensione) è corretta oppure no.
2.3
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di
ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio
competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese
(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo
l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26
cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo
di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha,
dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale
principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta
revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di
ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non
adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.
1.
lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.
STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha
stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno
2010).
Per costante
giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve
attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05
del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di
cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige
anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge
stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono
discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei
validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato
deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a
partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare
una nuova occupazione (cfr. STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;
STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata
in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid.
3.
; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26
marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.
45.
cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con
un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare
da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del
rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre
1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4
Per stabilire se un
assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non
è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche
effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene
all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero
minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta
Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3
luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto
quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che
la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego
al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del
29.
settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una
sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524;
STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.
Sulle modalità
con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda
innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al
servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr.
art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA
1988.
p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non
prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di
ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco
dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987
nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere
indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto
per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P.,
pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato
potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di
rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato
potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca
segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in
caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato
deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva
conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20
marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5
Secondo l'art. 30
cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale
federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches,
ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en
dépit de leur pertinence".
Per
quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e
della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono
conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”,
p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono
regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA
ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del
25.
aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio
2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA
C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6
Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti si evince che l’assicurata, nata il 17 gennaio 1992,
dopo aver conseguito nel giugno 2012 la maturità professionale commerciale (cfr.
doc. 2g; 2i), ha svolto, dall’ottobre 2012 al luglio 2013, un periodo di stage
nel settore __________, dipartimento delle __________ presso __________, __________
(cfr. doc. 2g). Inoltre nel mese di settembre 2013 ha lavorato sempre presso il dipartimento delle __________ della __________ a __________ quale
assistente amministrativa al beneficio di un contratto di lavoro di durata
determinata (cfr. doc. 2g; 2k).
Dal mese di ottobre 2013
al mese di maggio 2014 la ricorrente ha effettuato un soggiorno linguistico in __________
(cfr. doc. 2g; 2j) dove nei mesi di aprile e maggio 2014 ha pure compiuto uno stage in un’azienda nel settore del turismo (cfr. doc. 2g; 2j).
Successivamente al suo
rientro in Svizzera alla fine del mese di maggio 2014 (cfr. doc. 5d), l’insorgente
ha svolto delle attività lavorative di breve durata: nel periodo giugno e
luglio 2014 quale promoter per __________ e quale monitrice di nuoto presso la __________,
__________, nei mesi di luglio e agosto 2014 quale cameriera presso un esercizio
pubblico di __________ e nel mese di agosto 2014 quale babysitter presso una
famiglia a __________ (cfr. doc. 2g).
Il 29 settembre 2014
l’insorgente si è iscritta in disoccupazione, rivendicando il diritto alle
prestazioni con effetto da quella data (cfr. doc. 1).
Al momento dell’annuncio
per il collocamento l’URC ha rilevato che la ricorrente, per quanto concerne
gli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione, e meglio i mesi da luglio a
settembre 2014, non ha documentato alcuna ricerca di impiego per i mesi di luglio
e agosto 2014, mentre ha comprovato sette ricerche per il mese di settembre
2014.
(cfr. doc. 5a).
La consulente del
personale, il 13 ottobre 2014, le ha quindi consegnato una “Richiesta di
giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 23 ottobre 2014, il
fatto di non avere intrapreso sforzi al fine di reperire una nuova occupazione
nei mesi di luglio e agosto 2014, allegando l’eventuale documentazione a
sostegno delle proprie dichiarazioni.
La collocatrice ha pure
precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso
sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv.
1.
lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel
caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata
(cfr. doc. 5a).
L’assicurata, in quella
medesima data, ha risposto quanto segue:
" Non ho
svolto alcuna ricerca durante il mese di luglio e agosto perché avevo
intenzione di ritornare a lavorare presso l’azienda __________ o in una delle
filiali estere, nel mese di settembre/ottobre. Ho quindi ritenuto poco sensato
iscrivermi per 2 mesi.” (Doc. 5b)
Dal profilo
procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con
decisione formale del 13 ottobre 2014, indicando che le motivazioni presentate
in risposta alla Richiesta di giustificazione non giustificavano le mancate
ricerche dei mesi di luglio e agosto 2014, ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 5c; consid. 1.1.).
Con decisione su
opposizione del 5 gennaio 2015 l’URC, sulla base delle verifiche esperite a
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 5d), ha ridotto
la sanzione a sei giorni per insufficienti sforzi intrapresi nei mesi di luglio
e agosto 2014. L’amministrazione ha, in effetti, considerato che la ricorrente
ha effettuato una ricerca di lavoro nel mese di luglio 2014 e una nel mese di
agosto 2014 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
2.7
L’assicurata, nel ricorso, ha
motivato il fatto di avere compiuto insufficienti ricerche di lavoro nei mesi
di luglio e agosto 2014, asserendo che tra fine giugno e inizio luglio 2014
avrebbe ricevuto conferma verbale per un posto di lavoro a tempo indeterminato a
partire da settembre 2014 in __________ o __________ presso una filiale __________
(cfr. doc. I).
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che il TFA ha
stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA
del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo la giurisprudenza
federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di
lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà
concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere
la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012
del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C
275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa
M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In particolare, nella
sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al
riguardo le seguenti precisazioni:
" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für
den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende
Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als
zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende
gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein
Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist
(unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11
ottobre 2004):
" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat,
begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher
Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."
Al riguardo cfr. pure STF
8C_194/2014 del 4 febbraio 2015 e la Prassi LADI ID p.to B320 emessa dalla SECO
nell’ottobre 2012 ivi citata.
2.8
Nel caso di
specie la ricorrente, il 13 ottobre 2014, rispondendo alla Richiesta di
giustificazione dell’URC (cfr. doc.5a), ha indicato di non avere svolto
ricerche nei mesi di luglio e agosto 2014, poiché aveva intenzione di
ritornare a lavorare presso l’azienda __________ - dove era stata impiegata a __________
nel 2012/2013 (cfr. doc. 2g; consid. 2.6.) - o presso una delle filiali estere
dal mese di settembre o dal mese di ottobre 2014 (cfr. doc. 5b; consid. 2.6.).
Nell’opposizione
interposta il 20 ottobre 2014 contro la decisione di sanzione del 13 ottobre
2014.
(cfr. doc. 5a) l’insorgente ha poi precisato :
" (…) tra il mese di giugno e luglio sono venuta a conoscenza della
possibilità di un posto di lavoro presso una filiale __________, in __________
o in __________, che purtroppo ho scoperto, per vie ufficiose, non essere più
disponibile verso la metà di settembre 2014 e ho quindi iniziato immediatamente
una nuova ricerca d’impiego.
(…)” (Doc. 5d)
L’assicurata
ha, dunque, fatto riferimento unicamente alla sua intenzione di tornare a
lavorare presso la __________ o presso una delle sue filiali estere,
rispettivamente alla possibilità di un posto in una filiale estera della __________,
in __________ o __________.
Soltanto nel
mese di dicembre 2014 la ricorrente ha affermato che “alla fine di giugno/inizio
luglio 2014 ho avuto conferma per un posto di lavoro in __________ o in __________
presso la filiale __________, che purtroppo ho scoperto per vie ufficiose non
essere più disponibile verso la metà di settembre 2014 e di conseguenza mi sono
iscritta in disoccupazione” (Doc. 5f).
Nel ricorso
la medesima ha ribadito quanto dichiarato nel dicembre 2014, puntualizzando che
la conferma è stata verbale e che si trattava di un impiego a tempo
indeterminato in __________ o __________ presso una filiale __________ a
partire da settembre 2014 (cfr. doc. I).
All’impugnativa
l’assicurata ha, inoltre, allegato un’attestazione del 26 gennaio 2015 da parte
della __________ filiale del __________ in cui si certifica che la ricorrente
avrebbe dovuto lavorare per la __________ __________ dal 1° settembre 2014, ma
che a causa di una riorganizzazione interna il posto di lavoro che lei avrebbe
dovuto occupare non era più richiesto (cfr. doc. A2).
Tale
attestazione che riporta il nominativo di __________, General Manager, non
risulta però essere firmata. Nella stessa nemmeno viene indicato se e, se del
caso, quando sia stata confermata all’assicurata la sua assunzione.
Risulta, invece,
che l’eventuale assunzione sarebbe stata con effetto dal 1° settembre 2014.
Pertanto
l’impossibilità a iniziare tale attività avrebbe dovuto essere nota perlomeno
dalla fine di agosto 2014.
L’assicurata,
nel dicembre 2014, ha tuttavia asserito di aver saputo che il posto non era più
disponibile verso la metà di settembre 2014.
La
ricorrente ha, altresì, specificato, sia nello scritto del dicembre 2014 che
nel ricorso, di aver appreso che non avrebbe potuto lavorare presso una delle
filiali __________, __________ o in __________, tramite vie ufficiose (cfr.
doc. 5f; I).
Nel caso in
cui l’occupazione fosse stata realmente garantita all’assicurata, non si
comprende il motivo per il quale non sia stato chiarito l’effettivo luogo di
lavoro, se __________ o __________.
Inoltre, in
tale ipotesi, l’avviso della soppressione del posto avrebbe dovuto esserle
comunicato in maniera ufficiale dall’azienda stessa e non in modo ufficioso.
In simili
condizioni, tenuto peraltro conto del principio della priorità della
dichiarazione della prima ora secondo cui, in presenza di due diverse versioni,
la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche, considerato che
le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime
constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008
UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid.
3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa
M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546),
questa Corte ritiene che all’assicurata sia stata semplicemente prospettata
un’assunzione presso una filiale della ditta __________.
La semplice possibilità di
una futura assunzione o il fatto di prospettarla non sono, però, circostanze
atte a garantire un’occupazione. Questa situazione non può, infatti, essere
assimilata alla conclusione di un accordo verbale.
Essa poteva semmai
ingenerare nell'assicurata una semplice speranza, non sufficiente, per ritenere
garantita un’occupazione (secondo la costante giurisprudenza federale).
Pertanto l’insorgente, nei
mesi di luglio e agosto 2014, avrebbe dovuto intensificare i suoi sforzi volti
al reperimento di un’occupazione.
2.9
Quanto affermato dall’assicurata nell’opposizione, e meglio di aver
svolto svariate ricerche nei mesi di giugno e luglio 2014 (cfr. doc. 5d), non
le può del resto essere di ausilio alcuno.
In primo
luogo, il mese di giugno 2014 precede l’inizio del periodo di tre mesi antecedente
l’iscrizione in disoccupazione (da luglio settembre 2014) esaminato dall’URC.
Le ricerche
di giugno 2014 sarebbero in ogni caso ininfluenti, siccome la costante
giurisprudenza federale sancisce che un assicurato deve comprovare le ricerche
di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si
possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo),
fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi
precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05
dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale principio non
risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005.
consid. 2.3.2).
In secondo
luogo, relativamente alle asserite ricerche svolte nel mese di luglio 2014, va
osservato che considerato che la ricorrente ha avuto a più riprese (a seguito
della richiesta di giustificazione da parte dell’URC, in sede di opposizione e
in sede ricorsuale) la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche che
avrebbe effettuato nel mese di luglio 2014, come pure di comprovarle, la sua
omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare
all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio
reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA;
art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA
C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195
consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21
gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
In proposito
giova evidenziare che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale
cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per
effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che
l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali,
nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di
sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale
cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.
Contestualmente
il TFA ha rilevato:
" (…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan
hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz
überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)
L’assicurata
deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo
alle asserite ricerche che avrebbe compiuto nel mese di luglio 2014 (cfr. DTF
125.
V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3;
STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
Le ricerche
che l’insorgente ha indicato di avere compiuto nel mese di luglio 2014 senza
precisazione alcuna non vanno, quindi, considerate valide ai fini della
presente vertenza.
In proposito
cfr. STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011; STCA 38.2007.15 del 7 maggio 2007.
2.10
Alla luce di
tutto quanto esposto, la ricorrente nei mesi di luglio e agosto 2014, avendo
svolto delle ricerche di impiego insufficienti dal profilo quantitativo, ha violato
l’obbligo di ridurre il danno e deve essere sospesa dal diritto alle indennità
di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.11
Per quanto concerne l’entità
della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurata sei giorni di sospensione dal diritto
alle indennità per disoccupazione (3 giorni di sospensione a causa delle
insufficienti ricerche di lavoro nel mese di luglio 2014 + 3 giorni di
sospensione per insufficienti ricerche nel mese di agosto 2014; cfr. doc. A1).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione
ammonta ad un minimo di tre giorni di sospensione.
Tutto ben considerato, la
penalità di sei giorni di sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione per insufficienti sforzi volti al reperimento di un’occupazione
nei mesi di luglio e agosto 2014, in concreto, risulta conforme al principio di
proporzionalità.
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il
giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati
motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52
consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 cconsid. 2.2.)
La decisione su
opposizione del 5 gennaio 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti