38.2015.17
Permesso L (poi B). Moglie e figlia minore in Italia, in casa di proprietà. Non si può concludere per vero frontaliere. Situazione assimilabile a stagionale. Falso frontaliere che dimora regolarmente
23 novembre 2015Italiano96 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.17
RS/DC/sc
Lugano
23 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 gennaio 2015 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 30 gennaio 2015 (cfr. doc. A1) la Sezione del lavoro ha confermato la
precedente decisione del 13 giugno 2014 (cfr. doc. 16) con la quale aveva
negato ad RI 1, retroattivamente dal 23 dicembre 2013 (l’assicurato aveva
controllato la disoccupazione dal 23 dicembre 2013 al 10 marzo 2014), il
diritto all’indennità di disoccupazione per non avere la propria residenza in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia.
Al riguardo
l'amministrazione ha sottolineato che l’assicurato ha mantenuto il centro delle
sue relazioni personali in Italia, a __________ in provincia di __________, luogo
in cui la moglie e la figlia risiedono nell’abitazione di comproprietà dei
coniugi e in cui egli rientra regolarmente nei fine settimana. La Sezione del
lavoro si è così espressa:
" (…)
4. Pertanto alla
luce della giurisprudenza e dottrina citate, tenuto conto del fatto che
l’assicurato utilizza un veicolo immatricolato in Italia, che il proprio medico
curante è a __________ considerata la soluzione abitativa chiaramente precaria,
di natura sussidiaria, dell’acquisto recente della casa coniugale a __________
e dei relativi costi di mutuo sopportati, la durata e la continuità della
residenza in Italia prima del trasferimento in Svizzera, degli importanti ed
attuali legami famigliari in Italia, l’insieme degli elementi esposti
dall’assicurato ed accertati dall’UG non permettono di concludere ch’egli abbia
costituito la residenza effettiva in Svizzera ai sensi dei disposti
summenzionati. Il signor RI 1 non adempie quindi i presupposti per poter essere
posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.
5. A margine va
rilevato che con la presentazione della domanda d'indennità (dicembre 2013)
l'interessato aveva fornito all'Ufficio regionale di collocamento ed alla cassa
disoccupazione delle informazioni circa la propria residenza in Italia, oltre
che della figlia minorenne (2006) e della coniuge (scheda dati personali,
analisi del profilo della persona in cerca di impiego e piano d’azione e
obbligo di mantenimento nei confronti di figli). Se e in quale misura questo
aspetto potrà incidere sul diritto ad esigere la restituzione delle indennità
percepite a torto, dovrà essere esaminato dalla competente autorità nell'ambito
di un'eventuale procedura di condono (art. 95 LADI, 25 LPGA, 3 e 4 0PGA)."
(doc. A1, pag. 7).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 30 gennaio 2015 l'assicurato, rappresentato dal Sindacato RA 1,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ne ha chiesto
l’annullamento, sottolineando di risiedere in Svizzera, di avere nel nostro Paese
il centro dei propri interessi e di essere separato dalla moglie.
Il ricorrente ha precisato,
inoltre, che “(…) Pur avendo l’intenzione di incentrare la propria vita sul
suolo svizzero, il susseguirsi di contratti di lavoro a tempo determinato e la
conseguente incertezza economico-lavorativa, non gli ha consentito di
stabilirsi in un’abitazione per proprio conto. (…)” e che a causa di tale
situazione di instabilità egli ha preferito continuare a condividere
l’appartamento con altri lavoratori (cfr. doc. I pag. 2).
1.3. Nella sua risposta del 13
marzo 2015 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. Il 26 marzo 2015 l’assicurato
ha inviato uno scritto al TCA (cfr. doc V), in merito al quale l’amministrazione
ha preso posizione il 17 aprile 2015 (cfr. doc. VII).
1.5. Il Presidente del TCA ha
interpellato l’avv. __________, capo Servizio giuridico della Segreteria di
Stato dell’economia SECO, come segue:
" il TCA è
confrontato con il caso di un assicurato straniero, in possesso del permesso L
al momento del controllo della disoccupazione (dal 23 dicembre 2013 al 10 marzo
2014) e che si è iscritto per il collocamento nell’interstagione (la nuova
attività lavorativa è iniziata il 10 marzo 2014).
Fatti
I suoi familiari (moglie e figlia minorenne) abitano in Italia, a
95 km dalla frontiera, in una casa di loro proprietà.
Egli sostiene di recarsi saltuariamente e non settimanalmente
presso la sua famiglia.
In Ticino l’assicurato condivide un’abitazione con altri colleghi.
La sua domanda è stata retroattivamente respinta per carenza del
presupposto degli artt. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI.
L’art. 12 LADI prevede che in deroga all’articolo 13 LPGA, gli
stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera,
fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l’esercizio di
un’attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.
Nella sentenza pubblicata in DTF 133 V 169 (176) il Tribunale
federale ha sottolineato che:
“(…)
I lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non
veri"), il cui statuto è disciplinato dall'art. 71 n. 1 lett. b del
regolamento n. 1408/71, sono per contro persone, per le quali il luogo di
occupazione e di residenza non coincide ugualmente, ma che però, a differenza
dei frontalieri "veri", nemmeno rientrano almeno una volta alla
settimana al loro luogo di residenza. Fanno parte di questa categoria
segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei
trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro
attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da
un'impresa frontaliera (decisione n. 160 del 28 novembre 1995 della Commissione
amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori
migranti concernente l'applicabilità dell'art. 71 n. 1 lett. b punto ii del
regolamento n. 1408/71 [GU 1996 L 49 pag. 31-33]; cfr. pure la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni DTF C 227/05 dell'8 novembre 2006, consid.
1.4, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, nonché la Circolare del
seco relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e
dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS [C-AD-LCP],
cifra marg. B46). (…)”.
Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE)
883/2004 e 987/2009 (Circ. ID 883), figurano in particolare le seguenti
indicazioni:
“(…)
A30 Secondo la decisione U2 della Commissione
amministrativa, rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in
particolare:
•le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4
RB);
•le persone che normalmente esercitano la loro attività in due
o più Stati membri (art. 13 RB);
•le persone cui si applica un accordo come quello menzionato
all’articolo 16 paragrafo 1 RB,
se, nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno
Stato membro diverso da quello competente (ai fini dell’obbligo di assicurazione).
A31 La decisione U2 non fornisce un elenco
esaustivo dei beneficiari. Il presupposto - valido anche per questa categoria -
che una persona risieda nello Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può
essere confutata considerando tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per
una valutazione in merito devono essere osservati i criteri riportati al n.
marg. A80.
A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano
un diritto alle prestazioni dell’AD nello Stato di provenienza, spetta a loro
rendere verosimile il fatto che nello Stato dell’ultima attività non hanno
fissato la propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (=
residenza).
(…)
A80 Poiché la determinazione della competenza
dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al
principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non
deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di
residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano
ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La decisione U2 stabilisce che non sarebbe
accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza»,
il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi
tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata
o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di
origine.
(…)
A90 Il diritto alle prestazioni non può essere
messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente
all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della
disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così
restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere
vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti
restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI. (…)”
Al fine di evadere il presente ricorso mi occorre sapere se
ritenete che il lavoratore in questione (come peraltro numerosi altri nella
stessa situazione che si annunciano in disoccupazione in Svizzera al termine di
un’attività stagionale) può essere considerato un falso frontaliere
oppure no.
In caso di risposta negativa, andrebbero applicati al caso in questione
i requisiti fissati all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (e cioè: avere la residenza
effettiva in Svizzera nonché l’intenzione di conservarla per un certo periodo e
di farne il centro delle relazioni personali).
In una sentenza pubblicata in DTF 125 V 465 pag. 469, il Tribunale
federale aveva precisato che:
“La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto
all’indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in
Svizzera, anche all’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne – durante questo tempo – il centro delle proprie relazioni personali non
è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal
fatto che ciò non esclude necessariamente per l’interessato la possibilità di
avere il domicilio all’estero presso la propria famiglia.
(...).
Le considerazioni che precedono appaiono tanto più valide
quando si ritenga come l'art. 20 della Convenzione, oltre al requisito di
trovarsi nello Stato membro (lett. a), prevede una serie di situazioni nelle
quali il diritto a prestazioni è subordinato alla condizione che il richiedente
abbia fatto tutto quanto da lui esigibile per non essere disoccupato (lett. b -
h).
6. Nella fattispecie si pone la questione
di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel
nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il
ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera
presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di
quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,
da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento
attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire
al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento
d'istruttoria.”
Mi occorre sapere se e in che misura le vostre direttive
sull’indennità di disoccupazione tengono conto della giurisprudenza federale
appena citata. In particolare ritenete corretto che, in tale ipotesi (annuncio
in disoccupazione dopo un’attività di carattere stagionale in Svizzera;
famiglia rimasta in Italia, a meno di 100 km dal confine con la Svizzera),
venga negato il diritto all’indennità di disoccupazione nel nostro paese in
quanto il centro delle relazioni personali dell’assicurato è rimasto all’estero
oppure per questi lavoratori avete previsto delle condizioni meno rigorose? (sul
tema cfr. la sentenza S 13 155 del 29 aprile 2014 del Tribunale amministrativo
del Cantone dei Grigioni, consid. 2 e 3b).
Il 25 agosto 2015 l’avv. __________
ha risposto:
" con lettera
del 19 agosto ci ha chiesto di prendere posizione in merito ad un caso di
specie e di stabilire se l’assicurato può essere considerato falso frontaliere
o meno.
In assenza dell’incarto completo, non
possiamo che rimandare alle pertinenti disposizioni relative ai falsi
frontalieri di cui alla Circolare ID 883, cifre marg. A88 e A92, nonché D25.
Per quanto concerne l’attualità della
giurisprudenza, rileviamo che le direttive relative alla nozione di domicilio
in Svizzera figurano, oltre nella citata Circolare ID 883, nella prassi LADI ID
B139 e segg. In quest’ultimo documento, aggiornato nel 2013, viene indicata la
giurisprudenza più recente in materia.
Va oltretutto rammentato che la
giurisprudenza relativa al caso “Miethe” (DTF 133 V 169) non è applicabile
nell’ambito del regolamento 883/04 (cfr. sentenza della Corte Europea
n°C-443/11 dell’11 aprile 2013), come pure quella relativa all’applicazione
della Convenzione OIL (DTF 125 V 465).
Relativamente ai falsi frontalieri, va
rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato
percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi
devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero,
il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del
diritto alle indennità di disoccupazione.
Conseguentemente, agli stagionali
provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di
disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa
la residenza effettiva in Svizzera.” (Doc. X)
1.6. La Sezione del lavoro ha
preso posizione riguardo all’esito dell’accertamento esperito da questa Corte
presso la SECO con scritto del 4 settembre 2015, nel quale ha osservato che:
" (…)
La valutazione dello statuto di falso
lavoratore frontaliero da parte della Sezione del lavoro avviene alla luce di
quanto indicato nella sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2010 e meglio in base
all’argomentazione sviluppata al considerando 2.4.:
“(…) Chiamato
ora a pronunciarsi il TCA rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto
sostenuto dall’amministrazione (cfr. consid. 1.1.), l’assicurato, che si è
trasferito a -omissis- dal mese di aprile 2012 e che è in possesso di un permesso
B valido fino al 30 giugno 2017 (cfr. doc. 23), non deve essere qualificato
come falso frontaliero ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 terza frase del Reg.
883/2004.
(…)
Come ricorda il Tribunale federale della categoria dei lavoratori
diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno infatti parte
segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei
trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro
attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da
un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 176; STF 8C_656/2009 del 14 aprile
2010).
Questo
non è manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012, si è
stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata
determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni
successivi (cfr. Doc. 19 punto 2A).”
Nel caso concreto il signor RI 1 è stato ritenuto un vero
lavoratore frontaliere da parte della Sezione del lavoro. Anche volendo esaminare
l’alternativo riconoscimento dello statuto di falso lavoratore frontaliere,
applicando la linea di ragionamento sopra esposta, andrebbe comunque esclusa la
possibilità di considerare il signor RI 1 un falso lavoratore frontaliero e
sarebbe da valutare la sua situazione in base alle disposizioni nazionali (art.
8 cpv. 1 lett. c LADI).”(Doc. XII)
1.7. Il Sindacato RA 1, al quale
il TCA, a seguito di una sua esplicita richiesta (cfr. doc. XIII), in data 10
settembre 2015 ha concesso una proroga di trenta giorni per esprimersi in
merito all’accertamento effettuato presso la SECO (cfr. doc. XIV), il 9 ottobre
2015 a nome e per conto del ricorrente ha rilevato, segnatamente, che la
valutazione della situazione personale/familiare dei lavoratori in generale e,
del ricorrente in particolare, svolta dalla Sezione del lavoro allo scopo di
stabilire l'esistenza o meno della loro/sua "residenza effettiva" in
Ticino ai sensi della LADI, estromette tutti quegli elementi che parlano in
favore dell'esistenza della stessa.
Inoltre la parte
ricorrente ha osservato che nell'applicazione delle norme giuridiche a codeste
conclusioni la Sezione del lavoro fa prova di una severità tale da essere in
violazione non solo con lo scopo delle stesse ma anche con i principi della buona
fede e della proporzionalità.
Al riguardo, dopo aver
ricordato che per l'ottenimento delle indennità di disoccupazione devono essere
cumulativamente soddisfatti tre criteri: risiedere effettivamente in Svizzera,
avere l'intenzione di continuare a risiedervi almeno per un certo periodo e
avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali, è stato
precisato che per la Sezione del lavoro, già solo il fatto di avere la famiglia
in Italia confermerebbe l'assenza di una residenza in Svizzera durante il
periodo di disoccupazione determinante, sorvolando così su gli altri criteri
che, ricordiamo, vanno applicati cumulativamente.
A mente dell’insorgente la
presenza della famiglia in un altro Stato, nello specifico l'Italia, non depone
necessariamente per l'assenza di legami con la Svizzera e quindi di una
residenza effettiva in detto paese, sottolineando che, del resto, anche per
l'Alta Corte il fatto che la famiglia di un richiedente risieda all'estero non
esclude automaticamente la possibilità di costituire una residenza in Svizzera
ai sensi della LADI, come evidenziato nella DTF 125 V 465 considerando 5 in
fine.
Il ricorrente ha asserito,
da una parte, che nella denegata ipotesi in cui, nel caso specifico, le
prerogative dell'art. 12 LADI non siano adempiute, si deve come minimo
accertare se il ricorrente può essere considerato un "falso lavoratore
frontaliero" con diritto d'opzione.
Dall’altra, che poiché la
determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l'art. 65 Reg.
CE 883/2004 costituisce un'eccezione al principio della competenza dello Stato
dell'ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite
un'interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i
lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una
famiglia che risiede in un altro Stato membro (Circ. ID 883 marginale A80). Secondo
l’insorgente sarebbe, infatti, inaccettabile che, estendendo eccessivamente il
concetto di "residenza", il campo d'applicazione dell'art. 65 Reg. CE
883/2004 venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano
abbastanza stabilmente un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro,
lasciando le loro famiglie nel paese d'origine (Circ. ID 883 marginale A80 segg.).
La parte ricorrente ha
sottolineato, in primo luogo, facendo riferimento sempre all’art. 65 Reg. CEE
883/2004, che l'unico criterio per l'applicazione di un'eccezione al principio
in base al quale un richiedente non ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione nel paese in cui ha lavorato previsto dalle norme
applicabili è il seguente: la persona richiedente deve essere definita in
qualità di "frontaliere vero".
In secondo luogo, che come
correttamente riportato dalla Circolare ID 883 della SECO la nozione di
"frontaliero vero" deve essere applicata alle persone che sono attive
professionalmente in uno Stato ma risiedono in un altro Stato, nel quale
rientrano ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Tale lavoratore di
norma non dimora nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività
professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.
E’, poi, stato specificato
che nel presente caso non è possibile ammettere che il ricorrente risponda ai
criteri per essere definito "frontaliere vero" ai sensi delle norme
applicabili. L'unica categoria nella quale sarebbe quindi possibile inserirlo,
se contrariamente a quanto richiesto in sede di ricorso e quindi seguendo la
logica della Sezione del lavoro in base alla quale egli disponga di una
residenza all'estero, è quella del lavoratore frontaliere cosiddetto
"falso", poiché tali lavoratori sono attivi professionalmente in uno
Stato e risiedono in un altro Stato nel quale non tornano almeno una volta la
settimana.
In proposito l’insorgente
ha osservato che in base alla giurisprudenza della massima Corte tali
lavoratori dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato
d'impiego e quelle dello Stato di residenza.
In fine la parte ricorrente
ha fatto valere che un'applicazione della LADI come viene suggerita nella
decisione su opposizione impugnata contravviene al diritto federale, ai
principi di diritto quali l'uguaglianza di trattamento e la proporzionalità, al
diritto costituzionale, violando il diritto all'uguaglianza di trattamento e
alla protezione dall'arbitrio e, infine agli obblighi previsti dagli Accordi
bilaterali che la Svizzera ha stipulato con l'Unione Europea e in particolare
all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone. In effetti, restringerebbe in modo contrario agli
accordi la possibilità dei cittadini europei di spostarsi e di lavorare nei Paesi
dell'Unione nonché in Svizzera, poiché se da una parte tale diritto deve essere
riconosciuto e accordato, diverrebbe privo di senso nel momento in cui venisse
esclusa la possibilità di usufruire dei sistemi di protezione sociale nei paesi
d'impiego.
Il Sindacato RA 1 ha
concluso chiedendo, quindi, che RI 1 sia posto al beneficio delle indennità di
disoccupazione come minimo considerandolo come un "falso frontaliero"
(cfr. doc. XV).
1.8. Il 16 ottobre 2015 la Sezione
del lavoro, contestando integralmente le allegazioni contenute nello scritto
del 9 ottobre 2015 della parte ricorrente e confermando la richiesta di
reiezione del ricorso, ha precisato:
" (…) si
ribadisce che il signor RI 1 è stato ritenuto un vero lavoratore frontaliere da
parte della sezione del lavoro e pertanto ci si riconferma nelle conclusioni
espresse nei nostri precedenti scritti.
Per quanto attiene agli argomenti di
carattere generale esposti dalla controparte circa la valutazione dello statuto
di falso lavoratore frontaliere, ci si conferma nello scritto del 4 settembre
2015.
In merito alle considerazioni di
controparte riguardanti la valutazione della residenza effettiva da parte
dell’amministrazione, si precisa che gli elementi che sono stati considerati
nel caso specifico del signor RI 1, sono quelli indicati sia dalla dottrina che
dalla giurisprudenza, come pure dalla Prassi LADI.
Ritenuto che il ricorrente va annoverato
nella categoria dei veri lavoratori frontalieri così come definita dalle norme
europee applicabili in materia, non si può che contestare la tesi del
ricorrente, secondo cui la decisione su opposizione impugnata contravverrebbe
agli obblighi previsti dagli accordi bilaterali. Non è pertanto possibile riconoscere
lo statuto di falso lavoratore frontaliere al ricorrente.
(…) (Doc. XVIII)
1.9. Il rappresentante
dell’insorgente, il 19 ottobre 2015, ha comunicato che gli argomenti di cui
alla lettera del 4 settembre 2015 della parte resistente non permettono di
scostarsi da quanto sostenuto nel ricorso e nelle osservazioni del 9 ottobre
2015 (cfr. doc. XIX).
1.10. Il doc. XIX è stato inviato
per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XX).
Il doc. XVIII è, invece,
stato trasmesso per conoscenza al rappresentante del ricorrente (cfr. doc.
XXI).
Considerandi
2.1
Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto oppure no a indennità
di disoccupazione per il periodo dal 23 dicembre 2013 al 10 marzo 2014.
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art.
12.
LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli
stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera,
fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di
un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riprodotta integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424), il TFA
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel
contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio
civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così,
nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha
stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in
Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
In
un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465 il TFA ha
stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett.
c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la
protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991
1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
L’Alta
Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina
il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in
Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
" (…)
Orbene non si vede
come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere
contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il
mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar
prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la
presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di
verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.
Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,
equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di
concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe
garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso
l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno
impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che
favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza
effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni
personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a
prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la
possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”
In quell’occasione, il
TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale,
ha poi concluso che:
" (…)
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C.
fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia
presente sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in
Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una
camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova
di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,
da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento
attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire
al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento
d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una sentenza 8C_777/2010
del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale
ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:
" (…)
3.
3.1
Le droit à l'indemnité de chômage suppose,
selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)
3.3
(…) Il convient donc, préalablement, de
trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue
par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que
l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il
l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué
successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans
discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde
et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient
régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de
l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1
publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de
diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de
soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une
résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans
lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement
pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il
conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur
territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul
intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de
l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de
ses intérêts personnels se trouvait en France.
Par conséquent, il n'avait pas droit aux
prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne
suisse. (…)“
Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15
febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di
domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai
suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.
Il Tribunale federale ha
ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato annunciato alla
polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente nell’abitazione durante
un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha lavorato conseguendo un guadagno
intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la
presenza nell’appartamento in questione.
In
un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in
disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito
che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1
L'argomentazione dell'istanza precedente non
può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che
l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a
fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere
questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a
contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato
che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva
risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al
diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo
separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro
credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera
dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in
siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza
per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in
particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il
periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale
asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel
breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non
era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal
momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la
ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare
assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata
la turbata unione coniugale. (…)"
Per una
critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage
et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain
Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour
Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.
(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis
d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la
décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal
(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien
employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de
l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et
payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi
pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA
38.2014.31
del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano
tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a _________ per
alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era
visto che lavorava fuori. (…)".
In
un’altra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha
ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1
lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure
l’intenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel
periodo il centro delle proprie relazioni personali.
Questo
presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno
studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in
un appartamento con la sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro,
sottolineato che appare difficilmente credibile l’affermazione secondo cui
quella all’estero è una residenza secondaria visto che si tratta di un
appartamento di sua proprietà.
In
una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto
che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che
ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è
proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010
soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli
infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di
disoccupazione quale vero frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi
ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio
2014) aveva annunciato il suo ritorno all’indirizzo del padre.
L’Alta
Corte ha confermato la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:
" (…)
4.2
La caisse de chômage se plaint d'une constatation arbitraire
des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
Elle fait valoir que lorsque l'assuré a
annoncé son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités
était épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la
législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse.
La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré
est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette
commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que
celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches
d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le
weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir
l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne
ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par
ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de
Suisse ne serait pas non plus pertinente.
4.3
De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015
sa famille a emménagé à C.________, comme il s'y était engagé, et que son fils
cadet y a débuté sa scolarité.
5.
5.1
Par son argumentation, la recourante se limite à
contester la pertinence des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas.
Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient
arbitraires. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu
par la juridiction cantonale.
5.2
S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8
al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de
l'assuré résidait à E.________ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait
eu sa résidence effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre
en considération pour déterminer le centre des relations personnelles de
l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI).
A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu
compte du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le
canton de Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que
l'assuré s'est créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un critère
pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid. 3). On
ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré avait un
intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse,
n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne
sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier
2014, de sorte que les raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse
en 2012 ne sont pas décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait
donc admettre, sans violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait
effectivement à C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le
centre de ses relations personnelles. Le
recours est mal fondé. (…)”
In
una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che
nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza
abituale) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi e
anche di quelli soggettivi.
La
situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti
sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare
un’occupazione; la durata e la modalità dell’assenza, il tipo di attività
svolta nell’altro Stato come pure l’intenzione del lavoratore, risultante
dall’insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di
assumere un’occupazione.
2.2
A
livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in
RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il
diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato,
ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due
figli in età scolastica) risiedeva all’estero e il cui statuto è stato
modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso
CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e
per di più quando il datore di lavoro era già fallito.
Secondo
il TCA, anche se da una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo
ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da
cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione
giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando
l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento stabile presso la
residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale;
autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati;
frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e
iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera
in Ticino) risultava che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di
separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi
interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli
metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Del
resto in Svizzera l'assicurato non era membro di nessuna associazione o
società, e non era abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che era
peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori
frontalieri).
Dal
23.
maggio 2013 questo assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi
direttamente dei figli e ha riacquistato lo statuto di frontaliero.
Il
presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una
sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 n. 68 pag.
377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in
Ticino, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo.
Questa
Corte ha rilevato in primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo
periodo di impiego all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel
febbraio 2011) e nei mesi di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio
appartamento preso in locazione in tale Paese estero.
In
secondo luogo, nella Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum
vitae egli ha peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione
appena menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un
colloquio di consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel
momento il domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove
era in affitto in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha
affermato che fino al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero
corrispondeva a quello dell’appartamento citato.
Nei
suoi scritti di candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e
all’estero egli, inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.
Infine,
allorché la Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24
novembre 2011, egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011
poiché la documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che
l’amministrazione ha risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo
telefonicamente al domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo
invitava comunque a presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe
assegnato un ulteriore termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato
che non avrebbe potuto presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente
all’estero per un colloquio professionale.
Va,
d’altra parte, considerato che dall’estratto del suo conto bancario è emerso
che nel periodo 1° settembre-5 dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli
importi destinati alla cassa malati, risultavano unicamente delle transazioni
effettuate con la carta di credito. Dalle stesse non si poteva evincere dove la
carta di credito fosse stata utilizzata, se in Svizzera o all’estero.
Per
comprovare la residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le
imposte in Svizzera.
La
presenza dell’assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un
certificato del Pronto Soccorso, e l’essere in cura presso un medico
specialista del Cantone Ticino non hanno consentito di comprovare, poi, una sua
residenza effettiva in Svizzera.
Neppure
sono risultati sufficienti a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera
l’abbonamento svizzero del cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per
concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in
ogni caso che l’assicurato sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di
ossequiare i suoi obblighi di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai
colloqui con il consulente del personale.
Il
TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6
agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr.
53.
pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso
un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale,
mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui
abitava. La condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa
dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e
i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato
estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da
diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa
giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6
ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.
55.
pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato
soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,
presso la quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in
comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra
località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la
moglie e i loro due figli.
Alla
medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6
agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato
confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione
dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non
era in concreto realizzato.
In
primo luogo, l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile
2012.
e che era in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come
falso frontaliere.
Della
categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non
veri") fanno infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i
lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che
esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i
lavoratori occupati da un'impresa frontaliera.
Questo
non era manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era
stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata
determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni
successivi.
In
secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente
in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in
particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17
luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato
dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto
di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva
l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il
centro delle proprie relazioni personali.
L’assicurato,
infatti, fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre
lavorato all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con
dispensa dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.
L’assicurato,
inoltre, dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva
soggiornato all’estero e pochi giorni in Svizzera.
Dall'incarto
URC era emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto
sul mercato del lavoro estero
Nel
mese di febbraio 2014 egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da
esercitare in Svizzera ma per un datore di lavoro estero.
Per
quel che riguarda le relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde
che la moglie e la figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano
all’estero, mentre in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate
con l'impiego.
Al
momento in cui nel febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si
è, infine, fatto curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa
malati svizzera.
Su
questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
9.
L'exigence de la résidence en Suisse permet
d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont
effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont
donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en
outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448
consid. lb p. 449; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était
possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui
favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement
en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire
être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants
dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c).
C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C
73/00]).
10.
Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité
et autres documents offi-ciels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi
que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions
judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du
domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]).
Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment
de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités
professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires
personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d
PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le
droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le
pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte
(DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11.
II convient de donner davantage de poids aux critères
objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles.
Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre
de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est
cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects
subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement
de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur
hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une
à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en
Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas
indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail
suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2). “
2.3
I criteri fissati dalla
giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti
dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel
luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):
" RISIEDERE
IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per
aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in
Svizzera.
Egli
deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine
quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità
giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo
la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non
ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli
articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del
diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma
secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale.
(Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).
Questa
nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente
dal loro permesso di soggiorno.
Il
riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre
condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a risiedervi;
e
● avervi
contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli
stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un
permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività
lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,
anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola
si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini
stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La
cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali
preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione
a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento
dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.
e Circolare ID 883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011
del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in
Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID
B342) ê
B138 Un
soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle
indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta
facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel
caso di un’assegnazione.
Valutazione
dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si
constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta
e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un
permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di
residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In
caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari
in tal senso.
B140 Infatti,
per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere
una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le
autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento
dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento
o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione
nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero
come indirizzo di contatto.
B141 Se
la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli
accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o
provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a
sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la
cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la
residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della
polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza
amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un
assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro
delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi
per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o
per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è
determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie
altri obblighi civici.
Uno
straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera
unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo
rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di
disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una
possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni
personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il
fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
-8C_791/2011
del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
-8C_658/2012
del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un
materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui
vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni
personali altrove)
-8C_777/2010
del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,
nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in
Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137.
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116
V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle
direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.4
Il 1° giugno 2002 è entrato
in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3.
pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta
l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro
relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il
regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a
questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid.
1.
, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una
decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha
attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile
2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.
DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che
stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il
regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF
138.
V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS
0831.109.268
; (cfr. B. Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle
Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement
aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12
agosto 2015 consid. 3.1).
L’art.
11.
del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono
soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che
una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In
materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per
principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015
consid. 3.1;
B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne
i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo
l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore
frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma
in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna
in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Questi
assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro
caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art.
1a cpv. 1 lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE)
883/2014 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e
che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in
uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione
del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro
competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato
membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni
sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli
assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a
LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di
residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase
del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da
notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito
fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684:
“L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la
totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois
d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta
del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del
consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte
dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile
2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883 (2004, che prevede
segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo
dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o
cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro
individuale) (…)”).
In
una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello
status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del
regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni
di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di
residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di
questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la
giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento
(CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del
regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in
disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami
personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore
frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori
frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato
di residenza."
Sul
tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe
anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata
in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg..
In
applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza
38.2014.51
del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del
diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato in quanto non aveva la
residenza in Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia
in Italia durante il fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta
per settimana, egli andava considerato come, giustamente stabilito dalla
Sezione del lavoro, un vero lavoratore frontaliere.
L’assicurato
aveva così diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di
residenza.
Del
resto in quello Stato si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli
familiari.
Le
medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo
2015.
nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità
di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava
in Italia una volta per settimana.
Con
analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una
sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale
allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche
dall’interessata.
Da
quel documento emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una
casa monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi
professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella,
ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera
legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti
con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.
Il
successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con
sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha
sottolineato “che la ricorrente non si confronta in alcun modo con le
motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi
sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro,
ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e
quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.
In
una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero
frontaliere un altro assicurato, visto che egli rientrava in Italia una volta
per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso
la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto
della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel
quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
Il
28.
agosto 2015 l’assicurato ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale
contro la citata sentenza. Il 1° settembre 2015 l’Alta Corte ha chiesto al TCA
di trasmettere l’incarto completo, (ciò che è stato fatto il 4 settembre 2015),
precisando che “per il momento non vengono richieste osservazioni al ricorso”.
2.5
Il
Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il
disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato
membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro
nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin,
op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola
la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito
che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri
(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori
stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i
lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari
Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V
140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.
3.5
-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
In una
sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.
782-784 e già citata al consid. 2.2, questo Tribunale, contrariamente al parere
della Sezione del lavoro (che comunque gli aveva negato il diritto d’opzione
sostenendo che difettasse la dimora in Svizzera), ha ritenuto che un assicurato
non poteva essere qualificato come falso frontaliere vista la tipologia del
lavoro svolto.
Egli, infatti,
al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione
da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di
fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013),
dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività
lavorativa.
Quell’assicurato
ha, peraltro, trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno
2013.
all’estero.
La
situazione di quell’assicurato è dunque totalmente diversa dai lavoratori
attivi presso il cantiere __________.
2.6
Nella Circolare
relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°
aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:
" (…)
LAVORATORE FRONTALIERO
Art. 1 lett. F, art. 65
RB; art. 56 RA
Definizione
A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si
intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4
segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per
forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro
Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni
giorno o almeno una volta la settimana.
A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra
lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito
all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore
frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27
segg.
Determinazione della residenza
A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal
fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La
determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in
base ai n. marg. A76 segg.
Veri lavoratori frontalieri: pendolari
giornalieri e settimanali
A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui
che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel
quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza
secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo
dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina
al confine.
A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri
anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei
giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni
liberi.
Per dimostrare la
condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono essere posti
requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano
la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).
Falsi lavoratori frontalieri
A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo
professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna
almeno una volta la settimana.
Per rientrare nella
categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il
requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).
Per dimostrare la
condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono essere posti
requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano
la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”
L’autorità di sorveglianza
cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea
– del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12
e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha
sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può
essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti),
in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i
costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi
sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.
In
quell’occasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:
" L'elemento determinante, per l'applicazione dell'art.
71.
nel suo complesso, è la residenza dell'interessato in uno Stato membro
diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima
occupazione.
Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di
disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di
residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano
stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente;
esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata
della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui
all'art. 71 del regolamento n.
1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono
occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare
abitualmente in un altro Stato membro.
Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n.
1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente.
Tali considerazioni hanno indotto la commissione
amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in
forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24
gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare
l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre,
per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n.
1408/71.
Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune
indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le
categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda
da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno
conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.
Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale
territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di
lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima.
La nozione di «Stato membro in cui risiede» va
riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un
altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche
il centro principale dei suoi interessi.
All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia
lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto
che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola
essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art.
71, n. 1, lett. b), ii).
Non appena, infatti, il lavoratore abbia
un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda,
anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato.
Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla
situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a
spostarsi, e la natura del lavoro.
L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale
territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra
definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato
membro.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett.
b), ii), del regolamento n.
1408/71, vanno quindi presi in considerazione la
durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento
dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura
dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus
dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze
del caso.”
Nella sua Circolare la
SECO ricorda inoltre che:
A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano
nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:
· le persone che
lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);
· le persone che
normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);
· le persone cui si
applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,
se nel corso della loro
ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello
competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).
A31 La decisioni U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il
presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello
Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando
tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito
devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.
A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle
prestazioni dell'AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere verosimile
il fatto che nello Stato dell'ultima attività non hanno fissato la propria
dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza).
A33 In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato
in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione
ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a
disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo
periodo in combinato disposto con par. 5 RB).
Momento di acquisizione e durata dello status di
lavoratore frontaliero
A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere
acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel
corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza
in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di
occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore
frontaliero.
Costituiscono
un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso
dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la
propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito
non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;
essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è
giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito
uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono
stabiliti e in cui risiedono.
A35 Un trasferimento durante un periodo di
disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.
A36 La durata dello status di lavoratore
frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di
principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione
i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della
disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si
tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.
(…)
RESIDENZA
Art. 1 lett. j RB; Art.
11.
RA
Definizione
A76 Per
residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.
A77 La
nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1
lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere
distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di
lavoratori frontalieri).
A78 Anche
il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c
LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel
senso di domicilio secondo il diritto civile.
Le
nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in
Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in larga
misura.
Importanza della residenza
A79 La
nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della
legislazione applicabile (capitolo D).
Per i
disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente
(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano
dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La
determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di
lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della
determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).
Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza
A80 Poiché
la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo
65.
RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato
dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite
un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i
lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una
famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La
decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo
eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione
dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che
esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno
Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In
generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella
decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano
in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui
lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori
frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale
il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego
fisso.
Determinazione della residenza
A84 La
determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene
solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La
persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei
seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale (n.d.r.: sottolineatura
del redattore), ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.
A85 Conformemente
all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti
fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:
• durata
e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:
frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il
mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso
un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per
constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante
un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività
autonoma;
• situazione della persona in oggetto, inclusi
• il tipo
e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo
ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata
di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata
dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in
un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse
pianificato.
Indicano
ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il
mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:
a) l’attività
all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale
o del miglioramento delle competenze linguistiche;
b) l’attività
all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio
accademico);
c) l’attività
era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.
• la
situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri
mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il
mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per
ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro
degli interessi vitali;
• lo svolgimento di un’attività non remunerata;
• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;
• la
situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un
appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera
durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a
lungo nello stesso posto ed era ben integrata;
• lo
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Se
l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà
della persona in base a una valutazione della situazione in generale,
considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.
Þ Esempio
Un
lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in
un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza
principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad
essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività
subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la
Svizzera.
Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza
A86 Per
stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono
collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri
determinanti per trovare un accordo17.
A87 Se
gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi
in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica
l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per
l’erogazione provvisoria di prestazioni.
Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero:
residenza in Svizzera non necessaria
A88 I falsi lavoratori frontalieri che
avevano un’attività subordinata in Svizzera ma sono residenti all’estero
possono far valere il proprio diritto all’ID in Svizzera in virtù della facoltà
di scelta concessa all’articolo 65 RB.
A89 Per l’esercizio di tale facoltà si
presuppone unicamente che la persona si metta a disposizione del servizio
pubblico di collocamento dello Stato nel quale richiede le prestazioni.
Sono
competenti gli organi esecutivi (URC, cassa) del territorio nel quale si
trovava il luogo di dimora della persona in oggetto. Se non è presente un luogo
di dimora, è determinante la sede dell'ultimo datore di lavoro della persona.
A90 Il diritto alle prestazioni non può
essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente
all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della
disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così
restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere
vana la facoltà di scelta.
In tal caso si deve derogare ai
requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.
A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato
disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri,
l’abolizione delle clausole di residenza.
A92 Il requisito della residenza in
Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per
lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in
Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in
Svizzera; l'autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni
debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera.”
Per
quanto attiene al valore delle direttive cfr. consid. 2.4.
2.7
Nella presente fattispecie RI
1, nato nel 1980, nei periodi dal 14 marzo al 31 dicembre 2011, dal 12 marzo al
31.
ottobre 2012, dal 7 gennaio al 31 ottobre 2013, dal 1° al 30 novembre 2013,
dal 1° al 13 dicembre 2013 e dal 14 al 20 dicembre 2013 (cfr. doc. 25) ha
lavorato in Svizzera presso l’impresa di costruzioni __________ di __________
in qualità di macchinista, ragnista, capo squadra con diversi contratti di
durata determinata. Durante questi periodi e fino al 18 agosto 2014 egli ha
beneficiato di un permesso di dimora temporanea tipo L (cfr. doc. 10; 25; 24;
20). Il 9 ottobre 2014 all’assicurato è, in effetti, stato
rilasciato un permesso di dimora UE/AELS di tipo B valido dal 18 agosto 2014
(cfr. doc. 10).
L’insorgente si è iscritto
in disoccupazione il 20 dicembre 2013 ed ha beneficiato delle indennità di
disoccupazione dal 23 dicembre 2013 fino al 10 marzo 2014, data in cui è stato
riassunto dalla ditta __________ (cfr. doc. 19 e doc. 17).
A seguito del colloquio di
consulenza, in cui l’assicurato ha dichiarato di condividere la sua abitazione
di __________ con altri due lavoratori, il 17 marzo 2014 l’Ufficio regionale
collocamento di __________ ha inviato all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro
una richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento di RI 1 (cfr. doc. 18).
Il 14 aprile 2014
l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si
evince che:
" (…)
D: Dove ha lavorato prima della sua iscrizione al collocamento?
R: presso la ditta __________ di __________
D: Durante quale periodo è stato occupato?
R: dal 7 gennaio 2013 al 20 dicembre 2013
D: Quale è il motivo della disdetta del rapporto di lavoro?
R: fine contratto a termine
D: In precedenza dove ha lavorato? Durante quali periodi?
R: presso la ditta __________, dal 14 marzo 2011 al 31 dicembre
2011.
Mi sono quindi annunciato in disoccupazione in Italia e dal 12 marzo 2012
al 31 ottobre 2012 ho lavorato ancora presso la ditta __________.
D: Con quale tipo di permesso è stato occupato presso la ditta __________?
R: sono sempre stato occupato con un permesso L
D: Dove risiedeva quando lavorava presso la ditta __________ di __________?
R: all’inizio dell’attività, nel 2011, ero residente a __________,
in __________ e abitavo con mio padre, il quale, in seguito al pensionamento è
rientrato in __________. Da inizio 2013 mi sono spostato in __________ a __________.
D: Dove risiede normalmente dal 23 dicembre 2013?
R: in __________ a __________
D: Dove risiedeva prima di trasferirsi a __________?
R: a __________, prima ancora a __________, Comune presso il quale
ho ancora la residenza.
D: Quale è il suo indirizzo estero?
R: __________, __________ (IT__________)
D: È iscritto all’AIRE? Da quale data?
R: no
D: Di quanti locali è composto l’appartamento di __________?
R: di 3 ½ locali. Vi sono due camere, una cucina, un bagno e un
salotto.
D: Vive da solo nell’appartamento di __________?
R: no, con i signori __________ e il signor __________. Lavorano
anche loro presso la ditta __________.
D: Dispone di una camera da letto? Dove dorme?
R: Una camera la divido con il signor __________, l’altra è a
disposizione del signor __________
D: A quanto ammonta l’affitto mensile?
R: l’affitto ammonta a CHF 921.85 mensili, suddiviso in parti
uguali con gli altri coinquilini.
D: È stato sottoscritto un contratto di locazione? Se si, chi lo
ha stipulato?
R: si, lo ha sottoscritto il signor __________
D: È coniugato?
R: si, dal 10.05.2005 con __________
D: Ha figli? può precisare nome e data di nascita?
R: si, abbiamo una figlia, __________ (n. 10.01.2006)
D: Dove risiede la sua famiglia?
R: a __________ (__________), in __________
D: In casa propria oppure in locazione?
R: in casa propria. La casa è stata acquistata tre anni fa ed è
stata parzialmente ristrutturata. Sono proprietario unitamente a mia moglie. Il
mutuo è stato stipulato unitamente a mia moglie. Il canone trimestrale a euro
1'000.00 mensili.
D: Durante quali giorni era occupato presso la ditta __________?
R: di regola l’occupazione era prevista dal lunedì al venerdì
D: Durante quali giorni soggiornava a __________ quando era
occupato presso la ditta __________ prima della sua iscrizione al collocamento?
R: soggiorno regolarmente a __________, rientro saltuariamente a __________
dalla mia famiglia
D: Durante quali giorni soggiornava presso la sua famiglia a __________
quando (IT__________) quando era occupato presso la ditta __________?
R: rientro saltuariamente presso la mia famiglia a __________, non
settimanalmente. Spesso mia moglie e mia figlia mi raggiungono a __________.
D: Durante quali giorni ha soggiornato, quando era iscritto preso
l’Ufficio regionale di collocamento, a __________?
R: Ho risieduto quasi regolarmente a ___________.
D: Durante quali giorni soggiornava, quando era iscritto
all’Ufficio regionale di collocamento presso la sua famiglia a __________ (IT__________)?
R: mi sono recato dalla mia famiglia solo saltuariamente,
indicativamente un paio di fine settimana.
D: Qual è di norma la durata settimanale del suo soggiorno in
Ticino?
R: sono regolarmente in Ticino.
D: Ha un veicolo? Quale è l’immatricolazione?
R: si ho un veicolo __________ immatricolato in Italia.
D: Quale è la sua Cassa malattia?
R: Sono affiliato alla cassa malati __________
D: Chi è il suo medico curante?
R il dr. __________ di __________
D: Quali legami ha con la Svizzera?
R: professionali
D: È membro di società, associazioni o altri enti? quali?
R: no
D: È abbonato a giornali o riviste? quali?
R: sono abbonato alla rivista del sindacato __________.
D: Come effettuava le sue ricerche di lavoro?
R: ho sempre effettuato ricerche di lavoro di persona.
D: Conferma che dal 10 marzo 2014 ha ripreso l’attività presso la
ditta __________? Quale è la durata del suo contratto di lavoro?
R: si, il contratto di lavoro scade il 31 ottobre 2014.
Osservazioni
Preciso che, visto che dal 2011 lavoro dalla ditta __________,
sarebbe mia intenzione trasferirmi con la famiglia in Ticino, così da essere
più vicino al posto di lavoro. Sarebbe tuttavia auspicabile ottenere un
permesso di dimora (B), ma i contratti di lavoro stipulati finora con la ditta __________
sono sempre stati di durata determinata.
(…)” (cfr. doc. 14.1)
Da questo documento del 14
aprile 2014, firmato anche dall’assicurato, emerge in particolare che la moglie,
__________, e la loro figlia __________, nata nel gennaio 2006, risiedono nella
casa di proprietà dei coniugi situata a __________ in provincia di __________ (ossia
a pochi chilometri dal confine con la Svizzera), acquistata nel 2011 e
parzialmente ristrutturata. L’assicurato, che non si è iscritto all’anagrafe
degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E), ha inoltre dichiarato che il suo
legame con la Svizzera è di tipo professionale ma che in futuro sarebbe sua
intenzione trasferirsi in Ticino con la famiglia.
Egli ha, inoltre,
precisato di essersi, dopo la conclusione del rapporto lavorativo con la __________
durato dal 14 marzo al 31 dicembre 2011, annunciato in disoccupazione in Italia
per riprendere in seguito l’attività stagionale presso il medesimo datore di
lavoro per il periodo 12 marzo – 31 ottobre 2012.
Dagli atti
dell’incarto emerge poi che, in data 9 ottobre 2014, pendente la procedura di
opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione del 13 giugno 2014
con cui gli è stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 23
dicembre 2013 (cfr. consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha posto alcune
domande a __________, persona con cui RI 1 condivide l’appartamento di 3 ½
locali di __________ a __________ unitamente a __________ (cfr. doc. 9).
In risposta
a tali quesiti egli, con scritto del 15 ottobre 2014, ha in particolare
affermato di essere il titolare del contratto di locazione dell’appartamento,
che da inizio 2013 RI 1 abita nel suo appartamento in una camera condivisa con __________
e che la pigione e le spese di consumo dell’appartamento sono condivise in
parti uguali tra i tre abitanti. __________ ha, poi, dichiarato che RI 1 è
sempre presente nell’appartamento di __________ durante tutta la settimana e lo
è stato anche nel periodo in cui era in cerca di occupazione. Tuttavia, essendo
egli assente durante i fine settimana, il dichiarante non ha potuto confermare in
che grado durante i fine settimana RI 1 rimanga nell’appartamento di __________.
Infine __________ ha affermato che la moglie e la figlia dell’assicurato si
recano spesso a trovarlo a __________, anche due volte al mese, a dipendenza degli
impegni che ha la moglie in Italia, senza tuttavia precisare in quali giorni
della settimana ciò avviene (cfr. doc. 7).
L’amministrazione
ha, quindi, sentito personalmente __________ il 7 novembre 2014. In quella sede
l’interessato ha rettificato in parte quanto affermato nel suo scritto del 15
ottobre 2014 (doc. 7) e, meglio, ha dichiarato che RI 1 si è trasferito nel suo
appartamento a inizio settembre 2013 e non a inizio 2013, come invece ha
affermato nel predetto scritto. Per il resto egli ha in sostanza confermato il
contenuto di quest’ultimo pur precisando di essere a conoscenza che RI 1 è
separato dalla moglie e che quando la moglie e la figlia vanno a trovarlo a __________
non si fermano mai a dormire, in quanto non vi è spazio (cfr. doc. 6).
Il 16
gennaio 2015 la Sezione del lavoro ha sottoposto le seguenti domande alla
rappresentante dell’assicurato:
" (…)
1.
In occasione del verbale del 7 novembre 2014 del signor __________
(copia già trasmessa con nostro scritto del 12 novembre 2014) lo stesso
dichiara che il signor RI 1 alloggia presso l’abitazione di cui è conduttore da
settembre 2013 e non da inizio del 2013 come indicato nello scritto del 15
ottobre 2014. Constatato che nell’opposizione in esame, viene indicato che il
signor RI 1 alloggia nell’appartamento in questione da inizio 2013, vogliate
cortesemente confermare e/o precisare il momento effettivo d’inizio e prendere
posizione su quanto affermato dal teste __________.
2.
Dalla documentazione agli atti, in particolare dal contratto di lavoro
fornitoci dall’Ufficio della migrazione (copia già trasmessa il 12 novembre
2014) siglato il 4 luglio 2014 con la ditta __________ di __________, emerge
che il rapporto lavorativo col signor RI 1 è iniziato il 18 agosto 2014. Tenuto
conto del contratto di lavoro a tempo determinato con la ditta __________ di __________
che prevedeva l’inizio al 10 marzo 2014 e la fine al 31 ottobre 2014, vogliate
cortesemente indicare la data esatta in cui è terminato il rapporto d’impiego
con quest’ultima ditta.
3.
Vogliate cortesemente comunicarci di cosa si occupa la coniuge del
signor RI 1, signora __________.” (cfr.
doc. 3).
In risposta
a tali quesiti, la patrocinatrice dell’assicurato, per quanto concerne la data
del trasferimento di RI 1 nell’appartamento di __________ a __________, il 20
gennaio 2015 ha affermato che:
" (…) In effetti il signor RI 1 ha risieduto dal 2011 a inizio 2013 a __________;
dal 1° maggio 2013 al 31 agosto 2013 in __________, __________. Il
trasferimento presso __________ è avvenuto il 1 settembre 2013. L’inesattezza
riportata nella nostra opposizione deriva senz’altro dal fatto che ho inteso
male quanto affermato dal signor RI 1. Per dirimere in modo definitivo la
questione sull’ingresso del signor RI 1 nel suo attuale appartamento,
produciamo l’attestazione da parte del Comune di __________ del cambio
indirizzo. (…)” (cfr. doc. 2).
Riguardo
alle altre due domande, la rappresentante del ricorrente ha risposto che il
rapporto di lavoro tra la ditta __________ e RI 1, inizialmente previsto per il
periodo tra il 10 marzo 2014 e il 31 ottobre 2014, si è interrotto di comune
accordo per il 31 luglio 2014, così da permettere all’insorgente di iniziare un
nuovo rapporto d’impiego con l’impresa __________ e, per quanto attiene alla
moglie del suo rappresentato, che ella è senza attività lucrativa (cfr. doc.
2).
2.8
Attentamente
esaminate le carte processuali, questo Tribunale osserva, innanzitutto, che dal
profilo del diritto interno un assicurato ha diritto alle indennità di
disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla
durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali
(cfr. consid. 2.1.-2.3.).
Nella
presente evenienza, da una parte, l’assicurato, in Ticino, condivide un
appartamento di tre locali e mezzo con due ex colleghi a __________ (cfr. doc.
14/1; 6; 7).
Tale
situazione alloggiativa non può essere definita precaria, né non commisurata
alle esigenze di tre persone, ritenuto anche il fatto che __________, per sua
stessa ammissione, durante i fine settimana non era presente (cfr. doc. 6; 7).
Inoltre l’insorgente ha
dichiarato, dinanzi alla Sezione del lavoro nell’aprile 2014, di soggiornare
regolarmente a __________ e di rientrare a __________ dalla sua famiglia
saltuariamente, un paio di fine settimana al mese (cfr. doc. 14/1).
Come
testimoniato anche dal coinquilino, __________, poi, la moglie e la figlia
vengono regolarmente a trovarlo in Svizzera (cfr. consid. 2.8.; doc. 14/1; 6).
L’assicurato
ha, peraltro, dichiarato di essere separato dal febbraio 2014 (cfr. doc. 4; I),
ciò che è stato confermato anche da __________ (cfr. consid. 2.8.; doc. 6; STF
8C_797/2013 del 21 febbraio 2014 citata al consid. 2.1.).
Nel marzo 2015 l’insorgente
ha, altresì, prodotto una dichiarazione di __________ del seguente tenore:
"lo sottoscritto __________
conosco personalmente il signor RI 1 il quale frequenta il bar di __________ __________
abitualmente da due anni e io da tre mesi l'ho ritirato e continua
a essere presente. Si è integrato con la popolazione e tutti i
frequentatori del mio bar si dimostra socievole con tutti."
(Doc. B)
D’altra parte,
tuttavia, dagli atti emerge che il ricorrente lavorava presso la __________ di __________
dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 14/1).
In __________, a __________
(__________) - che dista da __________ 94/95 km (cfr. www.tcs.ch;
www.viamichelin.it)
-, egli è proprietario (con la moglie) di una casa acquistata nel 2011 e
parzialmente ristrutturata per la quale deve provvedere, in relazione al mutuo,
al pagamento di Euro 1'000 trimestrali. Nell’abitazione di __________ abitano
la moglie dell’assicurato e la loro figlia, nata nel 2006 (cfr. doc. 14/1).
Inoltre, per quanto
riguarda il matrimonio del ricorrente contratto nel maggio 2005, giova
evidenziare, come appena esposto, che è vero che nel ricorso ha indicato di
essersi separato di fatto un anno prima e di essere in attesa di una sentenza
di separazione dalla moglie dall'aprile 2014 (cfr. doc. l).
L’insorgente ha, però,
fatto implicito riferimento a un'eventuale separazione tra i coniugi, indicando
"l'ex moglie" soltanto con le osservazioni del 19 novembre 2014 (cfr.
doc. 4).
Precedentemente
l’assicurato, e meglio, in occasione dell’audizione del 14 aprile 2014 (cfr.
doc. 14/1), come pure nella scheda dati personali e nel formulario individuale
di domanda di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera, nei quali in relazione
allo stato civile sono prestampate differenti possibili risposte (celibe,
coniugato, separato, divorziato, vedovo e unione domestica registrata; cfr.
doc. 10; 21), ha sempre dichiarato di essere coniugato.
Dal verbale del 14 aprile
2014.
si evince, per di più, che l'insorgente ha precisato che avrebbe voluto
trasferirsi in Ticino con la famiglia (cfr. doc. 14/1), intenzione ribadita
nell'opposizione interposta contro la decisione di diniego del diritto
all'indennità di disoccupazione del 13 giugno 2014 (cfr. doc. 12).
__________, il 7 novembre
2014, ha asserito di essere a conoscenza del fatto che RI 1 è separato dalla
moglie (cfr. doc. 6).
Tale affermazione,
tuttavia, nulla indica riguardo al periodo determinante – 23 dicembre 2013-10
marzo 2014.
Va, pure, evidenziato che
fino al 23 dicembre 2014 l'automobile del ricorrente era immatricolata in
Italia (cfr. doc. A2; 14/1) e che, benché sia stato affermato che non essendo
un lavoratore frontaliere l'assicurato non ha esercitato alcun diritto
d'opzione ed è conseguentemente obbligatoriamente assicurato contro le malattie
in Svizzera presso la cassa malati __________ (cfr. doc. 12; 14), il suo medico
curante è il Dr. __________ di __________ (cfr. doc. 14/1).
Nell'aprile 2014
l'assicurato ha pure dichiarato di non essere iscritto all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e nemmeno in seguito risulta aver
documentato un'eventuale regolarizzazione di tale aspetto, come specificato
dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. Ill).
II ricorrente, davanti
all'amministrazione nell'aprile 2014, alla domanda "Quali legami ha con la
Svizzera?" ha d'altronde solamente risposto "professionali"
(cfr. doc. 14/1).
Da quanto precede risulta
che in concreto gli elementi fattuali agli atti non permettono né di ammettere,
né di escludere che la residenza dell’assicurato sia in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, con particolare riferimento all’aspetto del
centro dei propri interessi personali in Svizzera (cfr. consid. 2.1.).
L’amministrazione,
infatti, nonostante siano emerse circostanze divergenti non ha approfondito
tale problematica con accertamenti supplementari, in particolare sentendo la
moglie del ricorrente per chiarire, da un lato, in merito all’asserzione di __________
che la medesima veniva con la figlia a trovare il marito a __________, in quali
giorni ciò avveniva e con che frequenza. Dall’altro, la questione relativa alla
asserita separazione, se è effettiva e da quando sarebbe iniziata.
La questione di sapere se
il presupposto della residenza in Svizzera giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sia
adempiuto oppure no può, in casu, comunque restare insoluta.
In effetti, anche
considerando che il ricorrente non ha il centro degli interessi personali in
Svizzera, la Svizzera deve essere riconosciuta quale Stato competente ad
erogargli le prestazioni di disoccupazione in applicazione del diritto
internazionale, e meglio dell’ALC (cfr. consid. 2.4. segg.).
2.9
Come visto, il ricorrente, da
una parte, lavorava in Svizzera, a __________, presso la __________ nei giorni
feriali.
Dall’altra, egli in
Italia, a __________ (__________) - che dista da __________ 94/95 km (cfr. www.tcs.ch;
www.viamichelin.it)
-, è proprietario con la moglie di una casa acquistata nel 2011 dove abitano la
moglie e la figlia, nata nel 2006 (cfr. doc. 14/1).
Dal profilo del diritto
internazionale occorre, in primo luogo, chiedersi se l’assicurato, nel periodo
in questione (23 dicembre 2013 – 10 marzo 2014), non debba essere
effettivamente considerato quale vero lavoratore frontaliero (cfr. consid. 2.4.;
2.6
) che rientra settimanalmente in Italia, come deciso dalla Sezione del
lavoro (cfr. doc. A1).
Qualora fosse da
considerare quale lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione
completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del
lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI), l’insorgente avrebbe diritto alle
prestazioni di disoccupazione in Italia.
Questa Corte, tutto ben
considerato, ritiene che gli elementi fattuali del caso di specie non
permettano di concludere, nemmeno in applicazione dell’usuale
principio della probabilità preponderante valido nel settore delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.;
STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C911/2010 del 10 marzo 2011 consid.
3.
; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129V 177 consid. 3 pag. 181; DTF
126.
V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’assicurato sia un vero lavoratore frontaliere.
In effetti l’insorgente ha
dichiarato, dinanzi alla Sezione del lavoro nell’aprile 2014, di soggiornare
regolarmente a __________ e di rientrare a __________ dalla sua famiglia
saltuariamente, un paio di fine settimana al mese (cfr. doc. 14/1).
Il suo coinquilino, __________,
del resto, il 15 ottobre 2014 e il 7 novembre 2014, ha affermato, da un lato,
che visto che egli era assente durante i fine settimana, non sapeva dire in che
grado il ricorrente fosse assente o presente, specificando che in ogni caso
quando rientrava la domenica sera a volte l’assicurato era già presente
nell’appartamento. Dall’altro, come visto, che la moglie e la figlia si recano spesso a trovarlo a __________, anche due volte al mese -
senza però specificare in quali giorni della settimana - benché non si fermino
a dormire, non essendoci spazio a sufficienza (cfr. doc. 6; 7).
Inoltre l’alloggio in
Svizzera, costituito dal settembre 2013 (cfr. doc. 2; 3; 6) da un appartamento
di tre locali e mezzo che divideva a __________ con due colleghi (cfr. doc.
14/1; 6, 7), può essere definito stabile (cfr. consid. 2.8.).
2.10
Nel caso in esame
l’assicurato, al beneficio di un permesso tipo L fino al 18 agosto 2014 (cfr.
consid. 2.8.; doc. 10), dal marzo 2011 ha concluso contratti di lavoro di
durata determinata stagionali presso la __________ di __________ (cfr. doc.
14/1).
Egli si è sposato nel 2005
e nel gennaio 2006 dall’unione coniugale è nata la figlia __________ (cfr. doc.
14/1). Nel 2011 il ricorrente e la moglie hanno acquistato e parzialmente
ristrutturato una casa a __________ (cfr. doc. 14/1), dove rientra
saltuariamente (cfr. doc. 14/1; consid. 2.8.).
In simili condizioni, occorre
ora chiedersi se l’insorgente, volendo considerare la sua residenza in Italia (in proposito va osservato che il Tribunale
federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza
sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro
principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9
maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte
Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in:
Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen
Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38; consid. 2.9.), come
effettuato dalla parte resistente (cfr. doc. A1; III), vada trattato quale
lavoratore falso frontaliere.
Il
Presidente di questa Corte, come visto nei fatti (cfr. doc. IX; consid. 1.5.),
pendente causa ha interpellato l’avv. __________, caposettore del
Servizio giuridico della Segreteria di Stato dell’economia SECO,
riguardo ai falsi frontalieri.
L’avv. __________,
il 25 agosto 2015, ha affermato:
" (…)
Relativamente ai falsi frontalieri, va
rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato
percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi
devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto
svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione
essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.
Conseguentemente, agli stagionali
provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di
disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa
la residenza effettiva in Svizzera.” (Doc. X; consid. 1.5.)
L’8 settembre 2015 il
Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. inc.
38.2015
), ha posto all’avv. __________ i seguenti quesiti:
" (…)
Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:
“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero:
residenza in Svizzera non necessaria
(…)
A90 Il diritto alle prestazioni non può essere
messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente
all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della
disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così
restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere
vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti
restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”
A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto
con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri,
l’abolizione delle clausole di residenza.
A92 Il requisito della residenza in Svizzera
secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori
falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali
persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità
cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il
mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”.
Le domande sono le seguenti:
Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso
frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c
LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?
Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa
oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza
sul mercato del lavoro svizzero)?
(…)” (Inc. 38.2015.30 doc. XII)
L’avv. __________, aggiunto
scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto:
" (…)
possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere
preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è
nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art.
12.
LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).
Infatti, considerato lo scopo
dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel
nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda
all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per
recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità
cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie
correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori
indicazioni generiche i merito.” (Inc. 38.2015.30 doc. XIV)
2.11
Attentamente valutate tutte le
circostanze del caso di specie, questa Corte ritiene che la situazione del
ricorrente (al beneficio di contratti di durata determinata stagionali dal 2011
e che rientra saltuariamente in Italia; cfr. consid. 2.7.), considerando la sua
residenza all’estero (cfr. consid. 2.10.), è assimilabile a quella dei
lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto
a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che
possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi
a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la
disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa
oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
Va evidenziato che per i
lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo
l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare
regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.10.).
L’assicurato, pertanto, che
dimora regolarmente in Svizzera (al riguardo cfr. le considerazioni sviluppate
al consid. 2.9.), può rientrare nella categoria dei lavoratori falsi
frontalieri.
La presente fattispecie
nella quale l’assicurato, in possesso di un permesso di tipo L fino al 18
agosto 2014, era al beneficio in Svizzera di contratti di durata determinata
stagionali quale macchinista, ragnista, capo squadra presso un’impresa edile
(guadagno assicurato di fr. 5'940; cfr. doc. 1) si distingue, peraltro, dal
caso di cui alla STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata In RtiD I-2015 Nr.
54.
pag. 782 e citata ai consid. 2.2 e 2.5 ., in cui questa Corte non ha
considerato quel ricorrente quale lavoratore falso frontaliere, contrariamente
a quanto deciso dalla Sezione del lavoro che però gli aveva comunque negato il
diritto di opzione ritenendo che difettasse la condizione della dimora in
Svizzera.
Egli, infatti, al
beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da
giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr.
9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2012),
dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività
lavorativa. Quell’assicurato, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del
tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Il ricorrente, quale
lavoratore falso frontaliere, può, dunque beneficiare del diritto di opzione.
Ne consegue che l’assicurato,
essendosi annunciato per il collocamento in Svizzera a far tempo dal 20
dicembre 2013 (cfr. consid. 2.3.), ha diritto alle indennità di disoccupazione
ai sensi della LADI dal 20 dicembre 2013 al 10 marzo 2014.
2.12
L'assicurato, vincente in
causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 1’000.-- a
titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V
278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su
opposizione del 30 gennaio 2015 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del
lavoro verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo
di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti