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Decisione

38.2015.17

Permesso L (poi B). Moglie e figlia minore in Italia, in casa di proprietà. Non si può concludere per vero frontaliere. Situazione assimilabile a stagionale. Falso frontaliere che dimora regolarmente

23 novembre 2015Italiano96 min

Source ti.ch

Fatti

I suoi familiari (moglie e figlia minorenne) abitano in Italia, a

95 km dalla frontiera, in una casa di loro proprietà.

Egli sostiene di recarsi saltuariamente e non settimanalmente

presso la sua famiglia.

In Ticino l’assicurato condivide un’abitazione con altri colleghi.

La sua domanda è stata retroattivamente respinta per carenza del

presupposto degli artt. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI.

L’art. 12 LADI prevede che in deroga all’articolo 13 LPGA, gli

stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera,

fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l’esercizio di

un’attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale.

Nella sentenza pubblicata in DTF 133 V 169 (176) il Tribunale

federale ha sottolineato che:

“(…)

I lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non

veri"), il cui statuto è disciplinato dall'art. 71 n. 1 lett. b del

regolamento n. 1408/71, sono per contro persone, per le quali il luogo di

occupazione e di residenza non coincide ugualmente, ma che però, a differenza

dei frontalieri "veri", nemmeno rientrano almeno una volta alla

settimana al loro luogo di residenza. Fanno parte di questa categoria

segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei

trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro

attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da

un'impresa frontaliera (decisione n. 160 del 28 novembre 1995 della Commissione

amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori

migranti concernente l'applicabilità dell'art. 71 n. 1 lett. b punto ii del

regolamento n. 1408/71 [GU 1996 L 49 pag. 31-33]; cfr. pure la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni DTF C 227/05 dell'8 novembre 2006, consid.

1.4, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, nonché la Circolare del

seco relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la

disoccupazione, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e

dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS [C-AD-LCP],

cifra marg. B46). (…)”.

Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE)

883/2004 e 987/2009 (Circ. ID 883), figurano in particolare le seguenti

indicazioni:

“(…)

A30 Secondo la decisione U2 della Commissione

amministrativa, rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in

particolare:

•le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4

RB);

•le persone che normalmente esercitano la loro attività in due

o più Stati membri (art. 13 RB);

•le persone cui si applica un accordo come quello menzionato

all’articolo 16 paragrafo 1 RB,

se, nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno

Stato membro diverso da quello competente (ai fini dell’obbligo di assicurazione).

A31 La decisione U2 non fornisce un elenco

esaustivo dei beneficiari. Il presupposto - valido anche per questa categoria -

che una persona risieda nello Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può

essere confutata considerando tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per

una valutazione in merito devono essere osservati i criteri riportati al n.

marg. A80.

A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano

un diritto alle prestazioni dell’AD nello Stato di provenienza, spetta a loro

rendere verosimile il fatto che nello Stato dell’ultima attività non hanno

fissato la propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (=

residenza).

(…)

A80 Poiché la determinazione della competenza

dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al

principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non

deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di

residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano

ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La decisione U2 stabilisce che non sarebbe

accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza»,

il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi

tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata

o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di

origine.

(…)

A90 Il diritto alle prestazioni non può essere

messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente

all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della

disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così

restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere

vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti

restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI. (…)”

Al fine di evadere il presente ricorso mi occorre sapere se

ritenete che il lavoratore in questione (come peraltro numerosi altri nella

stessa situazione che si annunciano in disoccupazione in Svizzera al termine di

un’attività stagionale) può essere considerato un falso frontaliere

oppure no.

In caso di risposta negativa, andrebbero applicati al caso in questione

i requisiti fissati all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (e cioè: avere la residenza

effettiva in Svizzera nonché l’intenzione di conservarla per un certo periodo e

di farne il centro delle relazioni personali).

In una sentenza pubblicata in DTF 125 V 465 pag. 469, il Tribunale

federale aveva precisato che:

“La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto

all’indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in

Svizzera, anche all’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne – durante questo tempo – il centro delle proprie relazioni personali non

è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal

fatto che ciò non esclude necessariamente per l’interessato la possibilità di

avere il domicilio all’estero presso la propria famiglia.

(...).

Le considerazioni che precedono appaiono tanto più valide

quando si ritenga come l'art. 20 della Convenzione, oltre al requisito di

trovarsi nello Stato membro (lett. a), prevede una serie di situazioni nelle

quali il diritto a prestazioni è subordinato alla condizione che il richiedente

abbia fatto tutto quanto da lui esigibile per non essere disoccupato (lett. b -

h).

6. Nella fattispecie si pone la questione

di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel

nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il

ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera

presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di

quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,

da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento

attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire

al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento

d'istruttoria.”

Mi occorre sapere se e in che misura le vostre direttive

sull’indennità di disoccupazione tengono conto della giurisprudenza federale

appena citata. In particolare ritenete corretto che, in tale ipotesi (annuncio

in disoccupazione dopo un’attività di carattere stagionale in Svizzera;

famiglia rimasta in Italia, a meno di 100 km dal confine con la Svizzera),

venga negato il diritto all’indennità di disoccupazione nel nostro paese in

quanto il centro delle relazioni personali dell’assicurato è rimasto all’estero

oppure per questi lavoratori avete previsto delle condizioni meno rigorose? (sul

tema cfr. la sentenza S 13 155 del 29 aprile 2014 del Tribunale amministrativo

del Cantone dei Grigioni, consid. 2 e 3b).

Il 25 agosto 2015 l’avv. __________

ha risposto:

" con lettera

del 19 agosto ci ha chiesto di prendere posizione in merito ad un caso di

specie e di stabilire se l’assicurato può essere considerato falso frontaliere

o meno.

In assenza dell’incarto completo, non

possiamo che rimandare alle pertinenti disposizioni relative ai falsi

frontalieri di cui alla Circolare ID 883, cifre marg. A88 e A92, nonché D25.

Per quanto concerne l’attualità della

giurisprudenza, rileviamo che le direttive relative alla nozione di domicilio

in Svizzera figurano, oltre nella citata Circolare ID 883, nella prassi LADI ID

B139 e segg. In quest’ultimo documento, aggiornato nel 2013, viene indicata la

giurisprudenza più recente in materia.

Va oltretutto rammentato che la

giurisprudenza relativa al caso “Miethe” (DTF 133 V 169) non è applicabile

nell’ambito del regolamento 883/04 (cfr. sentenza della Corte Europea

n°C-443/11 dell’11 aprile 2013), come pure quella relativa all’applicazione

della Convenzione OIL (DTF 125 V 465).

Relativamente ai falsi frontalieri, va

rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato

percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi

devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero,

il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del

diritto alle indennità di disoccupazione.

Conseguentemente, agli stagionali

provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di

disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa

la residenza effettiva in Svizzera.” (Doc. X)

1.6. La Sezione del lavoro ha

preso posizione riguardo all’esito dell’accertamento esperito da questa Corte

presso la SECO con scritto del 4 settembre 2015, nel quale ha osservato che:

" (…)

La valutazione dello statuto di falso

lavoratore frontaliero da parte della Sezione del lavoro avviene alla luce di

quanto indicato nella sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2010 e meglio in base

all’argomentazione sviluppata al considerando 2.4.:

“(…) Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto

sostenuto dall’amministrazione (cfr. consid. 1.1.), l’assicurato, che si è

trasferito a -omissis- dal mese di aprile 2012 e che è in possesso di un permesso

B valido fino al 30 giugno 2017 (cfr. doc. 23), non deve essere qualificato

come falso frontaliero ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 terza frase del Reg.

883/2004.

(…)

Come ricorda il Tribunale federale della categoria dei lavoratori

diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno infatti parte

segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei

trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro

attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da

un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 176; STF 8C_656/2009 del 14 aprile

2010).

Questo

non è manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012, si è

stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata

determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni

successivi (cfr. Doc. 19 punto 2A).”

Nel caso concreto il signor RI 1 è stato ritenuto un vero

lavoratore frontaliere da parte della Sezione del lavoro. Anche volendo esaminare

l’alternativo riconoscimento dello statuto di falso lavoratore frontaliere,

applicando la linea di ragionamento sopra esposta, andrebbe comunque esclusa la

possibilità di considerare il signor RI 1 un falso lavoratore frontaliero e

sarebbe da valutare la sua situazione in base alle disposizioni nazionali (art.

8 cpv. 1 lett. c LADI).”(Doc. XII)

1.7. Il Sindacato RA 1, al quale

il TCA, a seguito di una sua esplicita richiesta (cfr. doc. XIII), in data 10

settembre 2015 ha concesso una proroga di trenta giorni per esprimersi in

merito all’accertamento effettuato presso la SECO (cfr. doc. XIV), il 9 ottobre

2015 a nome e per conto del ricorrente ha rilevato, segnatamente, che la

valutazione della situazione personale/familiare dei lavoratori in generale e,

del ricorrente in particolare, svolta dalla Sezione del lavoro allo scopo di

stabilire l'esistenza o meno della loro/sua "residenza effettiva" in

Ticino ai sensi della LADI, estromette tutti quegli elementi che parlano in

favore dell'esistenza della stessa.

Inoltre la parte

ricorrente ha osservato che nell'applicazione delle norme giuridiche a codeste

conclusioni la Sezione del lavoro fa prova di una severità tale da essere in

violazione non solo con lo scopo delle stesse ma anche con i principi della buona

fede e della proporzionalità.

Al riguardo, dopo aver

ricordato che per l'ottenimento delle indennità di disoccupazione devono essere

cumulativamente soddisfatti tre criteri: risiedere effettivamente in Svizzera,

avere l'intenzione di continuare a risiedervi almeno per un certo periodo e

avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali, è stato

precisato che per la Sezione del lavoro, già solo il fatto di avere la famiglia

in Italia confermerebbe l'assenza di una residenza in Svizzera durante il

periodo di disoccupazione determinante, sorvolando così su gli altri criteri

che, ricordiamo, vanno applicati cumulativamente.

A mente dell’insorgente la

presenza della famiglia in un altro Stato, nello specifico l'Italia, non depone

necessariamente per l'assenza di legami con la Svizzera e quindi di una

residenza effettiva in detto paese, sottolineando che, del resto, anche per

l'Alta Corte il fatto che la famiglia di un richiedente risieda all'estero non

esclude automaticamente la possibilità di costituire una residenza in Svizzera

ai sensi della LADI, come evidenziato nella DTF 125 V 465 considerando 5 in

fine.

Il ricorrente ha asserito,

da una parte, che nella denegata ipotesi in cui, nel caso specifico, le

prerogative dell'art. 12 LADI non siano adempiute, si deve come minimo

accertare se il ricorrente può essere considerato un "falso lavoratore

frontaliero" con diritto d'opzione.

Dall’altra, che poiché la

determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l'art. 65 Reg.

CE 883/2004 costituisce un'eccezione al principio della competenza dello Stato

dell'ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite

un'interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i

lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una

famiglia che risiede in un altro Stato membro (Circ. ID 883 marginale A80). Secondo

l’insorgente sarebbe, infatti, inaccettabile che, estendendo eccessivamente il

concetto di "residenza", il campo d'applicazione dell'art. 65 Reg. CE

883/2004 venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano

abbastanza stabilmente un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro,

lasciando le loro famiglie nel paese d'origine (Circ. ID 883 marginale A80 segg.).

La parte ricorrente ha

sottolineato, in primo luogo, facendo riferimento sempre all’art. 65 Reg. CEE

883/2004, che l'unico criterio per l'applicazione di un'eccezione al principio

in base al quale un richiedente non ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione

contro la disoccupazione nel paese in cui ha lavorato previsto dalle norme

applicabili è il seguente: la persona richiedente deve essere definita in

qualità di "frontaliere vero".

In secondo luogo, che come

correttamente riportato dalla Circolare ID 883 della SECO la nozione di

"frontaliero vero" deve essere applicata alle persone che sono attive

professionalmente in uno Stato ma risiedono in un altro Stato, nel quale

rientrano ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Tale lavoratore di

norma non dimora nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività

professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.

E’, poi, stato specificato

che nel presente caso non è possibile ammettere che il ricorrente risponda ai

criteri per essere definito "frontaliere vero" ai sensi delle norme

applicabili. L'unica categoria nella quale sarebbe quindi possibile inserirlo,

se contrariamente a quanto richiesto in sede di ricorso e quindi seguendo la

logica della Sezione del lavoro in base alla quale egli disponga di una

residenza all'estero, è quella del lavoratore frontaliere cosiddetto

"falso", poiché tali lavoratori sono attivi professionalmente in uno

Stato e risiedono in un altro Stato nel quale non tornano almeno una volta la

settimana.

In proposito l’insorgente

ha osservato che in base alla giurisprudenza della massima Corte tali

lavoratori dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato

d'impiego e quelle dello Stato di residenza.

In fine la parte ricorrente

ha fatto valere che un'applicazione della LADI come viene suggerita nella

decisione su opposizione impugnata contravviene al diritto federale, ai

principi di diritto quali l'uguaglianza di trattamento e la proporzionalità, al

diritto costituzionale, violando il diritto all'uguaglianza di trattamento e

alla protezione dall'arbitrio e, infine agli obblighi previsti dagli Accordi

bilaterali che la Svizzera ha stipulato con l'Unione Europea e in particolare

all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e

la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera

circolazione delle persone. In effetti, restringerebbe in modo contrario agli

accordi la possibilità dei cittadini europei di spostarsi e di lavorare nei Paesi

dell'Unione nonché in Svizzera, poiché se da una parte tale diritto deve essere

riconosciuto e accordato, diverrebbe privo di senso nel momento in cui venisse

esclusa la possibilità di usufruire dei sistemi di protezione sociale nei paesi

d'impiego.

Il Sindacato RA 1 ha

concluso chiedendo, quindi, che RI 1 sia posto al beneficio delle indennità di

disoccupazione come minimo considerandolo come un "falso frontaliero"

(cfr. doc. XV).

1.8. Il 16 ottobre 2015 la Sezione

del lavoro, contestando integralmente le allegazioni contenute nello scritto

del 9 ottobre 2015 della parte ricorrente e confermando la richiesta di

reiezione del ricorso, ha precisato:

" (…) si

ribadisce che il signor RI 1 è stato ritenuto un vero lavoratore frontaliere da

parte della sezione del lavoro e pertanto ci si riconferma nelle conclusioni

espresse nei nostri precedenti scritti.

Per quanto attiene agli argomenti di

carattere generale esposti dalla controparte circa la valutazione dello statuto

di falso lavoratore frontaliere, ci si conferma nello scritto del 4 settembre

2015.

In merito alle considerazioni di

controparte riguardanti la valutazione della residenza effettiva da parte

dell’amministrazione, si precisa che gli elementi che sono stati considerati

nel caso specifico del signor RI 1, sono quelli indicati sia dalla dottrina che

dalla giurisprudenza, come pure dalla Prassi LADI.

Ritenuto che il ricorrente va annoverato

nella categoria dei veri lavoratori frontalieri così come definita dalle norme

europee applicabili in materia, non si può che contestare la tesi del

ricorrente, secondo cui la decisione su opposizione impugnata contravverrebbe

agli obblighi previsti dagli accordi bilaterali. Non è pertanto possibile riconoscere

lo statuto di falso lavoratore frontaliere al ricorrente.

(…) (Doc. XVIII)

1.9. Il rappresentante

dell’insorgente, il 19 ottobre 2015, ha comunicato che gli argomenti di cui

alla lettera del 4 settembre 2015 della parte resistente non permettono di

scostarsi da quanto sostenuto nel ricorso e nelle osservazioni del 9 ottobre

2015 (cfr. doc. XIX).

1.10. Il doc. XIX è stato inviato

per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XX).

Il doc. XVIII è, invece,

stato trasmesso per conoscenza al rappresentante del ricorrente (cfr. doc.

XXI).

Considerandi

2.1

Oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto oppure no a indennità

di disoccupazione per il periodo dal 23 dicembre 2013 al 10 marzo 2014.

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art.

12.

LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli

stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera,

fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di

un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riprodotta integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424), il TFA

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel

contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio

civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così,

nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha

stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in

Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1

lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

In

un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465 il TFA ha

stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett.

c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione

internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la

protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991

1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

L’Alta

Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina

il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in

Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:

" (…)

Orbene non si vede

come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI

esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere

contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il

mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar

prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la

presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di

verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.

Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,

equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di

concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe

garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso

l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno

impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che

favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che

subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza

effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni

personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a

prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la

possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”

In quell’occasione, il

TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale,

ha poi concluso che:

" (…)

Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C.

fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia

presente sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in

Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una

camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova

di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,

da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento

attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire

al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento

d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una sentenza 8C_777/2010

del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale

ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:

" (…)

3.

3.1

Le droit à l'indemnité de chômage suppose,

selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que

l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en

faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449). (…)

3.3

(…) Il convient donc, préalablement, de

trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue

par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que

l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il

l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué

successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans

discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde

et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient

régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de

l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1

publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de

diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de

soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une

résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans

lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement

pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il

conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur

territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul

intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de

l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de

ses intérêts personnels se trouvait en France.

Par conséquent, il n'avait pas droit aux

prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne

suisse. (…)“

Al risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15

febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di

domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai

suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.

Il Tribunale federale ha

ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato annunciato alla

polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente nell’abitazione durante

un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha lavorato conseguendo un guadagno

intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la

presenza nell’appartamento in questione.

In

un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in

disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito

che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1

L'argomentazione dell'istanza precedente non

può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che

l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a

fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere

questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a

contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato

che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva

risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al

diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo

separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro

credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera

dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in

siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza

per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in

particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il

periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale

asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel

breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non

era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal

momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la

ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare

assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata

la turbata unione coniugale. (…)"

Per una

critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage

et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain

Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour

Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.

(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis

d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la

décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal

(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien

employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de

l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et

payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi

pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA

38.2014.31

del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano

tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a _________ per

alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era

visto che lavorava fuori. (…)".

In

un’altra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha

ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1

lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure

l’intenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel

periodo il centro delle proprie relazioni personali.

Questo

presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno

studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in

un appartamento con la sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro,

sottolineato che appare difficilmente credibile l’affermazione secondo cui

quella all’estero è una residenza secondaria visto che si tratta di un

appartamento di sua proprietà.

In

una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto

che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che

ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è

proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010

soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Egli

infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di

disoccupazione quale vero frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi

ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio

2014) aveva annunciato il suo ritorno all’indirizzo del padre.

L’Alta

Corte ha confermato la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:

" (…)

4.2

La caisse de chômage se plaint d'une constatation arbitraire

des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

Elle fait valoir que lorsque l'assuré a

annoncé son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités

était épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la

législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse.

La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré

est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette

commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que

celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches

d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le

weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir

l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne

ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par

ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de

Suisse ne serait pas non plus pertinente.

4.3

De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015

sa famille a emménagé à C.________, comme il s'y était engagé, et que son fils

cadet y a débuté sa scolarité.

5.

5.1

Par son argumentation, la recourante se limite à

contester la pertinence des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas.

Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient

arbitraires. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu

par la juridiction cantonale.

5.2

S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8

al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de

l'assuré résidait à E.________ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait

eu sa résidence effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre

en considération pour déterminer le centre des relations personnelles de

l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI).

A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu

compte du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le

canton de Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que

l'assuré s'est créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un critère

pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid. 3). On

ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré avait un

intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse,

n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne

sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier

2014, de sorte que les raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse

en 2012 ne sont pas décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait

donc admettre, sans violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait

effectivement à C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le

centre de ses relations personnelles. Le

recours est mal fondé. (…)”

In

una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che

nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza

abituale) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi e

anche di quelli soggettivi.

La

situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti

sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare

un’occupazione; la durata e la modalità dell’assenza, il tipo di attività

svolta nell’altro Stato come pure l’intenzione del lavoratore, risultante

dall’insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di

assumere un’occupazione.

2.2

A

livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in

RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il

diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato,

ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due

figli in età scolastica) risiedeva all’estero e il cui statuto è stato

modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso

CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e

per di più quando il datore di lavoro era già fallito.

Secondo

il TCA, anche se da una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo

ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da

cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione

giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando

l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento stabile presso la

residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale;

autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati;

frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e

iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera

in Ticino) risultava che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di

separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi

interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli

metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.

Del

resto in Svizzera l'assicurato non era membro di nessuna associazione o

società, e non era abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che era

peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori

frontalieri).

Dal

23.

maggio 2013 questo assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi

direttamente dei figli e ha riacquistato lo statuto di frontaliero.

Il

presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una

sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 n. 68 pag.

377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in

Ticino, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo.

Questa

Corte ha rilevato in primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo

periodo di impiego all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel

febbraio 2011) e nei mesi di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio

appartamento preso in locazione in tale Paese estero.

In

secondo luogo, nella Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum

vitae egli ha peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione

appena menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un

colloquio di consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel

momento il domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove

era in affitto in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha

affermato che fino al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero

corrispondeva a quello dell’appartamento citato.

Nei

suoi scritti di candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e

all’estero egli, inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.

Infine,

allorché la Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24

novembre 2011, egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011

poiché la documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che

l’amministrazione ha risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo

telefonicamente al domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo

invitava comunque a presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe

assegnato un ulteriore termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato

che non avrebbe potuto presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente

all’estero per un colloquio professionale.

Va,

d’altra parte, considerato che dall’estratto del suo conto bancario è emerso

che nel periodo 1° settembre-5 dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli

importi destinati alla cassa malati, risultavano unicamente delle transazioni

effettuate con la carta di credito. Dalle stesse non si poteva evincere dove la

carta di credito fosse stata utilizzata, se in Svizzera o all’estero.

Per

comprovare la residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le

imposte in Svizzera.

La

presenza dell’assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un

certificato del Pronto Soccorso, e l’essere in cura presso un medico

specialista del Cantone Ticino non hanno consentito di comprovare, poi, una sua

residenza effettiva in Svizzera.

Neppure

sono risultati sufficienti a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera

l’abbonamento svizzero del cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per

concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in

ogni caso che l’assicurato sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di

ossequiare i suoi obblighi di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai

colloqui con il consulente del personale.

Il

TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6

agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr.

53.

pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso

un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale,

mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui

abitava. La condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa

dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55.

pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso la quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra

località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la

moglie e i loro due figli.

Alla

medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6

agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato

confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione

dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non

era in concreto realizzato.

In

primo luogo, l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile

2012.

e che era in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come

falso frontaliere.

Della

categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non

veri") fanno infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i

lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che

esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i

lavoratori occupati da un'impresa frontaliera.

Questo

non era manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era

stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata

determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni

successivi.

In

secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente

in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in

particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17

luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato

dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto

di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva

l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il

centro delle proprie relazioni personali.

L’assicurato,

infatti, fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre

lavorato all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con

dispensa dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.

L’assicurato,

inoltre, dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva

soggiornato all’estero e pochi giorni in Svizzera.

Dall'incarto

URC era emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto

sul mercato del lavoro estero

Nel

mese di febbraio 2014 egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da

esercitare in Svizzera ma per un datore di lavoro estero.

Per

quel che riguarda le relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde

che la moglie e la figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano

all’estero, mentre in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate

con l'impiego.

Al

momento in cui nel febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si

è, infine, fatto curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa

malati svizzera.

Su

questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

9.

L'exigence de la résidence en Suisse permet

d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont

effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont

donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en

outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448

consid. lb p. 449; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était

possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui

favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement

en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire

être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants

dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c).

C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C

73/00]).

10.

Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité

et autres documents offi-ciels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi

que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions

judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du

domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]).

Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment

de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités

professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires

personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d

PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le

droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le

pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte

(DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11.

II convient de donner davantage de poids aux critères

objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles.

Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre

de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est

cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects

subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement

de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur

hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une

à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en

Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas

indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail

suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid. 2.2). “

2.3

I criteri fissati dalla

giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel

luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):

" RISIEDERE

IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per

aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in

Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo

la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non

ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli

articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del

diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma

secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale.

(Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente

dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre

condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a risiedervi;

e

● avervi

contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli

stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un

permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività

lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,

anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola

si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini

stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La

cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali

preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.

e Circolare ID 883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID

B342) ê

B138 Un

soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle

indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta

facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel

caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si

constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta

e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un

permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di

residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In

caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari

in tal senso.

B140 Infatti,

per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere

una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le

autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento

dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento

o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione

nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero

come indirizzo di contatto.

B141 Se

la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli

accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o

provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la

cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011

del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012

del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui

vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni

personali altrove)

-8C_777/2010

del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,

nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in

Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle

direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.4

Il 1° giugno 2002 è entrato

in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una

parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera

circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante

il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.

3.

pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta

l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e

facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A

di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro

relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il

regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a

questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid.

1.

, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una

decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha

attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile

2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.

DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n.

987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che

stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il

regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere

alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF

138.

V 392 consid. 4.1.3).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS

0831.109.268

; (cfr. B. Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle

Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement

aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12

agosto 2015 consid. 3.1).

L’art.

11.

del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono

soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In

materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per

principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015

consid. 3.1;

B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne

i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo

l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore

frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma

in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna

in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Questi

assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro

caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art.

1a cpv. 1 lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE)

883/2014 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e

che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in

uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione

del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro

competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato

membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni

sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

Gli

assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a

LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di

residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase

del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da

notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito

fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684:

“L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la

totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois

d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta

del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del

consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte

dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile

2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883 (2004, che prevede

segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo

dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o

cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro

individuale) (…)”).

In

una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello

status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del

regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni

di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di

residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di

questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la

giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento

(CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del

regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in

disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami

personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore

frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori

frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato

di residenza."

Sul

tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe

anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata

in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg..

In

applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza

38.2014.51

del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del

diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato in quanto non aveva la

residenza in Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia

in Italia durante il fine settimana, e quindi rientrando all’estero una volta

per settimana, egli andava considerato come, giustamente stabilito dalla

Sezione del lavoro, un vero lavoratore frontaliere.

L’assicurato

aveva così diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di

residenza.

Del

resto in quello Stato si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli

familiari.

Le

medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo

2015.

nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità

di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava

in Italia una volta per settimana.

Con

analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una

sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale

allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche

dall’interessata.

Da

quel documento emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una

casa monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi

professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella,

ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera

legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti

con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.

Il

successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con

sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha

sottolineato “che la ricorrente non si confronta in alcun modo con le

motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi

sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro,

ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e

quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

In

una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero

frontaliere un altro assicurato, visto che egli rientrava in Italia una volta

per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso

la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto

della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel

quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

Il

28.

agosto 2015 l’assicurato ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale

contro la citata sentenza. Il 1° settembre 2015 l’Alta Corte ha chiesto al TCA

di trasmettere l’incarto completo, (ciò che è stato fatto il 4 settembre 2015),

precisando che “per il momento non vengono richieste osservazioni al ricorso”.

2.5

Il

Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il

disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato

membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro

nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin,

op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola

la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha stabilito

che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri

(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori

stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i

lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari

Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V

140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.

3.5

-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

In una

sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.

782-784 e già citata al consid. 2.2, questo Tribunale, contrariamente al parere

della Sezione del lavoro (che comunque gli aveva negato il diritto d’opzione

sostenendo che difettasse la dimora in Svizzera), ha ritenuto che un assicurato

non poteva essere qualificato come falso frontaliere vista la tipologia del

lavoro svolto.

Egli, infatti,

al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione

da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di

fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013),

dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività

lavorativa.

Quell’assicurato

ha, peraltro, trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno

2013.

all’estero.

La

situazione di quell’assicurato è dunque totalmente diversa dai lavoratori

attivi presso il cantiere __________.

2.6

Nella Circolare

relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009

sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°

aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:

" (…)

LAVORATORE FRONTALIERO

Art. 1 lett. F, art. 65

RB; art. 56 RA

Definizione

A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si

intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4

segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per

forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro

Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni

giorno o almeno una volta la settimana.

A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra

lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito

all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore

frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27

segg.

Determinazione della residenza

A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal

fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La

determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in

base ai n. marg. A76 segg.

Veri lavoratori frontalieri: pendolari

giornalieri e settimanali

A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui

che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel

quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza

secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo

dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina

al confine.

A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri

anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei

giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni

liberi.

Per dimostrare la

condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono essere posti

requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano

la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).

Falsi lavoratori frontalieri

A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo

professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna

almeno una volta la settimana.

Per rientrare nella

categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il

requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).

Per dimostrare la

condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono essere posti

requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano

la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”

L’autorità di sorveglianza

cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle

Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea

– del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12

e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha

sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può

essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti),

in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i

costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi

sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.

In

quell’occasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:

" L'elemento determinante, per l'applicazione dell'art.

71.

nel suo complesso, è la residenza dell'interessato in uno Stato membro

diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima

occupazione.

Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di

disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di

residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano

stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente;

esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata

della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui

all'art. 71 del regolamento n.

1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono

occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare

abitualmente in un altro Stato membro.

Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n.

1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente.

Tali considerazioni hanno indotto la commissione

amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in

forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24

gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare

l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre,

per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n.

1408/71.

Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune

indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le

categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda

da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno

conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.

Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale

territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di

lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima.

La nozione di «Stato membro in cui risiede» va

riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un

altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche

il centro principale dei suoi interessi.

All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia

lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto

che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola

essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art.

71, n. 1, lett. b), ii).

Non appena, infatti, il lavoratore abbia

un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda,

anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato.

Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla

situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a

spostarsi, e la natura del lavoro.

L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale

territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra

definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato

membro.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett.

b), ii), del regolamento n.

1408/71, vanno quindi presi in considerazione la

durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento

dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura

dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus

dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze

del caso.”

Nella sua Circolare la

SECO ricorda inoltre che:

A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano

nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:

· le persone che

lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);

· le persone che

normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);

· le persone cui si

applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,

se nel corso della loro

ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello

competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).

A31 La decisioni U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il

presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello

Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando

tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito

devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.

A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle

prestazioni dell'AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere verosimile

il fatto che nello Stato dell'ultima attività non hanno fissato la propria

dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza).

A33 In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato

in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione

ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a

disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo

periodo in combinato disposto con par. 5 RB).

Momento di acquisizione e durata dello status di

lavoratore frontaliero

A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere

acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel

corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza

in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di

occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore

frontaliero.

Costituiscono

un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso

dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la

propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito

non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;

essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è

giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito

uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono

stabiliti e in cui risiedono.

A35 Un trasferimento durante un periodo di

disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.

A36 La durata dello status di lavoratore

frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di

principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione

i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della

disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si

tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.

(…)

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art.

11.

RA

Definizione

A76 Per

residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

A77 La

nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1

lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere

distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di

lavoratori frontalieri).

A78 Anche

il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c

LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel

senso di domicilio secondo il diritto civile.

Le

nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in

Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in larga

misura.

Importanza della residenza

A79 La

nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della

legislazione applicabile (capitolo D).

Per i

disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente

(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano

dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La

determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di

lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della

determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

A80 Poiché

la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo

65.

RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato

dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite

un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i

lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una

famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La

decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo

eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione

dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che

esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno

Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

A82 In

generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella

decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano

in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui

lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori

frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale

il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego

fisso.

Determinazione della residenza

A84 La

determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene

solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La

persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei

seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale (n.d.r.: sottolineatura

del redattore), ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.

A85 Conformemente

all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti

fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:

• durata

e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:

frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il

mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso

un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per

constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante

un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività

autonoma;

• situazione della persona in oggetto, inclusi

• il tipo

e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo

ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata

di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata

dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in

un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse

pianificato.

Indicano

ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il

mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

a) l’attività

all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale

o del miglioramento delle competenze linguistiche;

b) l’attività

all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio

accademico);

c) l’attività

era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.

• la

situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri

mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il

mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per

ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro

degli interessi vitali;

• lo svolgimento di un’attività non remunerata;

• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;

• la

situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un

appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera

durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a

lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

• lo

Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se

l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà

della persona in base a una valutazione della situazione in generale,

considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

Þ Esempio

Un

lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in

un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza

principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad

essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività

subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la

Svizzera.

Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza

A86 Per

stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono

collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri

determinanti per trovare un accordo17.

A87 Se

gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi

in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica

l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per

l’erogazione provvisoria di prestazioni.

Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero:

residenza in Svizzera non necessaria

A88 I falsi lavoratori frontalieri che

avevano un’attività subordinata in Svizzera ma sono residenti all’estero

possono far valere il proprio diritto all’ID in Svizzera in virtù della facoltà

di scelta concessa all’articolo 65 RB.

A89 Per l’esercizio di tale facoltà si

presuppone unicamente che la persona si metta a disposizione del servizio

pubblico di collocamento dello Stato nel quale richiede le prestazioni.

Sono

competenti gli organi esecutivi (URC, cassa) del territorio nel quale si

trovava il luogo di dimora della persona in oggetto. Se non è presente un luogo

di dimora, è determinante la sede dell'ultimo datore di lavoro della persona.

A90 Il diritto alle prestazioni non può

essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente

all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della

disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così

restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere

vana la facoltà di scelta.

In tal caso si deve derogare ai

requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.

A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato

disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri,

l’abolizione delle clausole di residenza.

A92 Il requisito della residenza in

Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per

lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in

Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in

Svizzera; l'autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni

debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera.”

Per

quanto attiene al valore delle direttive cfr. consid. 2.4.

2.7

Nella presente fattispecie RI

1, nato nel 1980, nei periodi dal 14 marzo al 31 dicembre 2011, dal 12 marzo al

31.

ottobre 2012, dal 7 gennaio al 31 ottobre 2013, dal 1° al 30 novembre 2013,

dal 1° al 13 dicembre 2013 e dal 14 al 20 dicembre 2013 (cfr. doc. 25) ha

lavorato in Svizzera presso l’impresa di costruzioni __________ di __________

in qualità di macchinista, ragnista, capo squadra con diversi contratti di

durata determinata. Durante questi periodi e fino al 18 agosto 2014 egli ha

beneficiato di un permesso di dimora temporanea tipo L (cfr. doc. 10; 25; 24;

20). Il 9 ottobre 2014 all’assicurato è, in effetti, stato

rilasciato un permesso di dimora UE/AELS di tipo B valido dal 18 agosto 2014

(cfr. doc. 10).

L’insorgente si è iscritto

in disoccupazione il 20 dicembre 2013 ed ha beneficiato delle indennità di

disoccupazione dal 23 dicembre 2013 fino al 10 marzo 2014, data in cui è stato

riassunto dalla ditta __________ (cfr. doc. 19 e doc. 17).

A seguito del colloquio di

consulenza, in cui l’assicurato ha dichiarato di condividere la sua abitazione

di __________ con altri due lavoratori, il 17 marzo 2014 l’Ufficio regionale

collocamento di __________ ha inviato all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro

una richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento di RI 1 (cfr. doc. 18).

Il 14 aprile 2014

l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si

evince che:

" (…)

D: Dove ha lavorato prima della sua iscrizione al collocamento?

R: presso la ditta __________ di __________

D: Durante quale periodo è stato occupato?

R: dal 7 gennaio 2013 al 20 dicembre 2013

D: Quale è il motivo della disdetta del rapporto di lavoro?

R: fine contratto a termine

D: In precedenza dove ha lavorato? Durante quali periodi?

R: presso la ditta __________, dal 14 marzo 2011 al 31 dicembre

2011.

Mi sono quindi annunciato in disoccupazione in Italia e dal 12 marzo 2012

al 31 ottobre 2012 ho lavorato ancora presso la ditta __________.

D: Con quale tipo di permesso è stato occupato presso la ditta __________?

R: sono sempre stato occupato con un permesso L

D: Dove risiedeva quando lavorava presso la ditta __________ di __________?

R: all’inizio dell’attività, nel 2011, ero residente a __________,

in __________ e abitavo con mio padre, il quale, in seguito al pensionamento è

rientrato in __________. Da inizio 2013 mi sono spostato in __________ a __________.

D: Dove risiede normalmente dal 23 dicembre 2013?

R: in __________ a __________

D: Dove risiedeva prima di trasferirsi a __________?

R: a __________, prima ancora a __________, Comune presso il quale

ho ancora la residenza.

D: Quale è il suo indirizzo estero?

R: __________, __________ (IT__________)

D: È iscritto all’AIRE? Da quale data?

R: no

D: Di quanti locali è composto l’appartamento di __________?

R: di 3 ½ locali. Vi sono due camere, una cucina, un bagno e un

salotto.

D: Vive da solo nell’appartamento di __________?

R: no, con i signori __________ e il signor __________. Lavorano

anche loro presso la ditta __________.

D: Dispone di una camera da letto? Dove dorme?

R: Una camera la divido con il signor __________, l’altra è a

disposizione del signor __________

D: A quanto ammonta l’affitto mensile?

R: l’affitto ammonta a CHF 921.85 mensili, suddiviso in parti

uguali con gli altri coinquilini.

D: È stato sottoscritto un contratto di locazione? Se si, chi lo

ha stipulato?

R: si, lo ha sottoscritto il signor __________

D: È coniugato?

R: si, dal 10.05.2005 con __________

D: Ha figli? può precisare nome e data di nascita?

R: si, abbiamo una figlia, __________ (n. 10.01.2006)

D: Dove risiede la sua famiglia?

R: a __________ (__________), in __________

D: In casa propria oppure in locazione?

R: in casa propria. La casa è stata acquistata tre anni fa ed è

stata parzialmente ristrutturata. Sono proprietario unitamente a mia moglie. Il

mutuo è stato stipulato unitamente a mia moglie. Il canone trimestrale a euro

1'000.00 mensili.

D: Durante quali giorni era occupato presso la ditta __________?

R: di regola l’occupazione era prevista dal lunedì al venerdì

D: Durante quali giorni soggiornava a __________ quando era

occupato presso la ditta __________ prima della sua iscrizione al collocamento?

R: soggiorno regolarmente a __________, rientro saltuariamente a __________

dalla mia famiglia

D: Durante quali giorni soggiornava presso la sua famiglia a __________

quando (IT__________) quando era occupato presso la ditta __________?

R: rientro saltuariamente presso la mia famiglia a __________, non

settimanalmente. Spesso mia moglie e mia figlia mi raggiungono a __________.

D: Durante quali giorni ha soggiornato, quando era iscritto preso

l’Ufficio regionale di collocamento, a __________?

R: Ho risieduto quasi regolarmente a ___________.

D: Durante quali giorni soggiornava, quando era iscritto

all’Ufficio regionale di collocamento presso la sua famiglia a __________ (IT__________)?

R: mi sono recato dalla mia famiglia solo saltuariamente,

indicativamente un paio di fine settimana.

D: Qual è di norma la durata settimanale del suo soggiorno in

Ticino?

R: sono regolarmente in Ticino.

D: Ha un veicolo? Quale è l’immatricolazione?

R: si ho un veicolo __________ immatricolato in Italia.

D: Quale è la sua Cassa malattia?

R: Sono affiliato alla cassa malati __________

D: Chi è il suo medico curante?

R il dr. __________ di __________

D: Quali legami ha con la Svizzera?

R: professionali

D: È membro di società, associazioni o altri enti? quali?

R: no

D: È abbonato a giornali o riviste? quali?

R: sono abbonato alla rivista del sindacato __________.

D: Come effettuava le sue ricerche di lavoro?

R: ho sempre effettuato ricerche di lavoro di persona.

D: Conferma che dal 10 marzo 2014 ha ripreso l’attività presso la

ditta __________? Quale è la durata del suo contratto di lavoro?

R: si, il contratto di lavoro scade il 31 ottobre 2014.

Osservazioni

Preciso che, visto che dal 2011 lavoro dalla ditta __________,

sarebbe mia intenzione trasferirmi con la famiglia in Ticino, così da essere

più vicino al posto di lavoro. Sarebbe tuttavia auspicabile ottenere un

permesso di dimora (B), ma i contratti di lavoro stipulati finora con la ditta __________

sono sempre stati di durata determinata.

(…)” (cfr. doc. 14.1)

Da questo documento del 14

aprile 2014, firmato anche dall’assicurato, emerge in particolare che la moglie,

__________, e la loro figlia __________, nata nel gennaio 2006, risiedono nella

casa di proprietà dei coniugi situata a __________ in provincia di __________ (ossia

a pochi chilometri dal confine con la Svizzera), acquistata nel 2011 e

parzialmente ristrutturata. L’assicurato, che non si è iscritto all’anagrafe

degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E), ha inoltre dichiarato che il suo

legame con la Svizzera è di tipo professionale ma che in futuro sarebbe sua

intenzione trasferirsi in Ticino con la famiglia.

Egli ha, inoltre,

precisato di essersi, dopo la conclusione del rapporto lavorativo con la __________

durato dal 14 marzo al 31 dicembre 2011, annunciato in disoccupazione in Italia

per riprendere in seguito l’attività stagionale presso il medesimo datore di

lavoro per il periodo 12 marzo – 31 ottobre 2012.

Dagli atti

dell’incarto emerge poi che, in data 9 ottobre 2014, pendente la procedura di

opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione del 13 giugno 2014

con cui gli è stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 23

dicembre 2013 (cfr. consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha posto alcune

domande a __________, persona con cui RI 1 condivide l’appartamento di 3 ½

locali di __________ a __________ unitamente a __________ (cfr. doc. 9).

In risposta

a tali quesiti egli, con scritto del 15 ottobre 2014, ha in particolare

affermato di essere il titolare del contratto di locazione dell’appartamento,

che da inizio 2013 RI 1 abita nel suo appartamento in una camera condivisa con __________

e che la pigione e le spese di consumo dell’appartamento sono condivise in

parti uguali tra i tre abitanti. __________ ha, poi, dichiarato che RI 1 è

sempre presente nell’appartamento di __________ durante tutta la settimana e lo

è stato anche nel periodo in cui era in cerca di occupazione. Tuttavia, essendo

egli assente durante i fine settimana, il dichiarante non ha potuto confermare in

che grado durante i fine settimana RI 1 rimanga nell’appartamento di __________.

Infine __________ ha affermato che la moglie e la figlia dell’assicurato si

recano spesso a trovarlo a __________, anche due volte al mese, a dipendenza degli

impegni che ha la moglie in Italia, senza tuttavia precisare in quali giorni

della settimana ciò avviene (cfr. doc. 7).

L’amministrazione

ha, quindi, sentito personalmente __________ il 7 novembre 2014. In quella sede

l’interessato ha rettificato in parte quanto affermato nel suo scritto del 15

ottobre 2014 (doc. 7) e, meglio, ha dichiarato che RI 1 si è trasferito nel suo

appartamento a inizio settembre 2013 e non a inizio 2013, come invece ha

affermato nel predetto scritto. Per il resto egli ha in sostanza confermato il

contenuto di quest’ultimo pur precisando di essere a conoscenza che RI 1 è

separato dalla moglie e che quando la moglie e la figlia vanno a trovarlo a __________

non si fermano mai a dormire, in quanto non vi è spazio (cfr. doc. 6).

Il 16

gennaio 2015 la Sezione del lavoro ha sottoposto le seguenti domande alla

rappresentante dell’assicurato:

" (…)

1.

In occasione del verbale del 7 novembre 2014 del signor __________

(copia già trasmessa con nostro scritto del 12 novembre 2014) lo stesso

dichiara che il signor RI 1 alloggia presso l’abitazione di cui è conduttore da

settembre 2013 e non da inizio del 2013 come indicato nello scritto del 15

ottobre 2014. Constatato che nell’opposizione in esame, viene indicato che il

signor RI 1 alloggia nell’appartamento in questione da inizio 2013, vogliate

cortesemente confermare e/o precisare il momento effettivo d’inizio e prendere

posizione su quanto affermato dal teste __________.

2.

Dalla documentazione agli atti, in particolare dal contratto di lavoro

fornitoci dall’Ufficio della migrazione (copia già trasmessa il 12 novembre

2014) siglato il 4 luglio 2014 con la ditta __________ di __________, emerge

che il rapporto lavorativo col signor RI 1 è iniziato il 18 agosto 2014. Tenuto

conto del contratto di lavoro a tempo determinato con la ditta __________ di __________

che prevedeva l’inizio al 10 marzo 2014 e la fine al 31 ottobre 2014, vogliate

cortesemente indicare la data esatta in cui è terminato il rapporto d’impiego

con quest’ultima ditta.

3.

Vogliate cortesemente comunicarci di cosa si occupa la coniuge del

signor RI 1, signora __________.” (cfr.

doc. 3).

In risposta

a tali quesiti, la patrocinatrice dell’assicurato, per quanto concerne la data

del trasferimento di RI 1 nell’appartamento di __________ a __________, il 20

gennaio 2015 ha affermato che:

" (…) In effetti il signor RI 1 ha risieduto dal 2011 a inizio 2013 a __________;

dal 1° maggio 2013 al 31 agosto 2013 in __________, __________. Il

trasferimento presso __________ è avvenuto il 1 settembre 2013. L’inesattezza

riportata nella nostra opposizione deriva senz’altro dal fatto che ho inteso

male quanto affermato dal signor RI 1. Per dirimere in modo definitivo la

questione sull’ingresso del signor RI 1 nel suo attuale appartamento,

produciamo l’attestazione da parte del Comune di __________ del cambio

indirizzo. (…)” (cfr. doc. 2).

Riguardo

alle altre due domande, la rappresentante del ricorrente ha risposto che il

rapporto di lavoro tra la ditta __________ e RI 1, inizialmente previsto per il

periodo tra il 10 marzo 2014 e il 31 ottobre 2014, si è interrotto di comune

accordo per il 31 luglio 2014, così da permettere all’insorgente di iniziare un

nuovo rapporto d’impiego con l’impresa __________ e, per quanto attiene alla

moglie del suo rappresentato, che ella è senza attività lucrativa (cfr. doc.

2).

2.8

Attentamente

esaminate le carte processuali, questo Tribunale osserva, innanzitutto, che dal

profilo del diritto interno un assicurato ha diritto alle indennità di

disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla

durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali

(cfr. consid. 2.1.-2.3.).

Nella

presente evenienza, da una parte, l’assicurato, in Ticino, condivide un

appartamento di tre locali e mezzo con due ex colleghi a __________ (cfr. doc.

14/1; 6; 7).

Tale

situazione alloggiativa non può essere definita precaria, né non commisurata

alle esigenze di tre persone, ritenuto anche il fatto che __________, per sua

stessa ammissione, durante i fine settimana non era presente (cfr. doc. 6; 7).

Inoltre l’insorgente ha

dichiarato, dinanzi alla Sezione del lavoro nell’aprile 2014, di soggiornare

regolarmente a __________ e di rientrare a __________ dalla sua famiglia

saltuariamente, un paio di fine settimana al mese (cfr. doc. 14/1).

Come

testimoniato anche dal coinquilino, __________, poi, la moglie e la figlia

vengono regolarmente a trovarlo in Svizzera (cfr. consid. 2.8.; doc. 14/1; 6).

L’assicurato

ha, peraltro, dichiarato di essere separato dal febbraio 2014 (cfr. doc. 4; I),

ciò che è stato confermato anche da __________ (cfr. consid. 2.8.; doc. 6; STF

8C_797/2013 del 21 febbraio 2014 citata al consid. 2.1.).

Nel marzo 2015 l’insorgente

ha, altresì, prodotto una dichiarazione di __________ del seguente tenore:

"lo sottoscritto __________

conosco personalmente il signor RI 1 il quale frequenta il bar di __________ __________

abitualmente da due anni e io da tre mesi l'ho ritirato e continua

a essere presente. Si è integrato con la popolazione e tutti i

frequentatori del mio bar si dimostra socievole con tutti."

(Doc. B)

D’altra parte,

tuttavia, dagli atti emerge che il ricorrente lavorava presso la __________ di __________

dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 14/1).

In __________, a __________

(__________) - che dista da __________ 94/95 km (cfr. www.tcs.ch;

www.viamichelin.it)

-, egli è proprietario (con la moglie) di una casa acquistata nel 2011 e

parzialmente ristrutturata per la quale deve provvedere, in relazione al mutuo,

al pagamento di Euro 1'000 trimestrali. Nell’abitazione di __________ abitano

la moglie dell’assicurato e la loro figlia, nata nel 2006 (cfr. doc. 14/1).

Inoltre, per quanto

riguarda il matrimonio del ricorrente contratto nel maggio 2005, giova

evidenziare, come appena esposto, che è vero che nel ricorso ha indicato di

essersi separato di fatto un anno prima e di essere in attesa di una sentenza

di separazione dalla moglie dall'aprile 2014 (cfr. doc. l).

L’insorgente ha, però,

fatto implicito riferimento a un'eventuale separazione tra i coniugi, indicando

"l'ex moglie" soltanto con le osservazioni del 19 novembre 2014 (cfr.

doc. 4).

Precedentemente

l’assicurato, e meglio, in occasione dell’audizione del 14 aprile 2014 (cfr.

doc. 14/1), come pure nella scheda dati personali e nel formulario individuale

di domanda di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera, nei quali in relazione

allo stato civile sono prestampate differenti possibili risposte (celibe,

coniugato, separato, divorziato, vedovo e unione domestica registrata; cfr.

doc. 10; 21), ha sempre dichiarato di essere coniugato.

Dal verbale del 14 aprile

2014.

si evince, per di più, che l'insorgente ha precisato che avrebbe voluto

trasferirsi in Ticino con la famiglia (cfr. doc. 14/1), intenzione ribadita

nell'opposizione interposta contro la decisione di diniego del diritto

all'indennità di disoccupazione del 13 giugno 2014 (cfr. doc. 12).

__________, il 7 novembre

2014, ha asserito di essere a conoscenza del fatto che RI 1 è separato dalla

moglie (cfr. doc. 6).

Tale affermazione,

tuttavia, nulla indica riguardo al periodo determinante – 23 dicembre 2013-10

marzo 2014.

Va, pure, evidenziato che

fino al 23 dicembre 2014 l'automobile del ricorrente era immatricolata in

Italia (cfr. doc. A2; 14/1) e che, benché sia stato affermato che non essendo

un lavoratore frontaliere l'assicurato non ha esercitato alcun diritto

d'opzione ed è conseguentemente obbligatoriamente assicurato contro le malattie

in Svizzera presso la cassa malati __________ (cfr. doc. 12; 14), il suo medico

curante è il Dr. __________ di __________ (cfr. doc. 14/1).

Nell'aprile 2014

l'assicurato ha pure dichiarato di non essere iscritto all'Anagrafe degli

italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e nemmeno in seguito risulta aver

documentato un'eventuale regolarizzazione di tale aspetto, come specificato

dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. Ill).

II ricorrente, davanti

all'amministrazione nell'aprile 2014, alla domanda "Quali legami ha con la

Svizzera?" ha d'altronde solamente risposto "professionali"

(cfr. doc. 14/1).

Da quanto precede risulta

che in concreto gli elementi fattuali agli atti non permettono né di ammettere,

né di escludere che la residenza dell’assicurato sia in Svizzera ai sensi

dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, con particolare riferimento all’aspetto del

centro dei propri interessi personali in Svizzera (cfr. consid. 2.1.).

L’amministrazione,

infatti, nonostante siano emerse circostanze divergenti non ha approfondito

tale problematica con accertamenti supplementari, in particolare sentendo la

moglie del ricorrente per chiarire, da un lato, in merito all’asserzione di __________

che la medesima veniva con la figlia a trovare il marito a __________, in quali

giorni ciò avveniva e con che frequenza. Dall’altro, la questione relativa alla

asserita separazione, se è effettiva e da quando sarebbe iniziata.

La questione di sapere se

il presupposto della residenza in Svizzera giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sia

adempiuto oppure no può, in casu, comunque restare insoluta.

In effetti, anche

considerando che il ricorrente non ha il centro degli interessi personali in

Svizzera, la Svizzera deve essere riconosciuta quale Stato competente ad

erogargli le prestazioni di disoccupazione in applicazione del diritto

internazionale, e meglio dell’ALC (cfr. consid. 2.4. segg.).

2.9

Come visto, il ricorrente, da

una parte, lavorava in Svizzera, a __________, presso la __________ nei giorni

feriali.

Dall’altra, egli in

Italia, a __________ (__________) - che dista da __________ 94/95 km (cfr. www.tcs.ch;

www.viamichelin.it)

-, è proprietario con la moglie di una casa acquistata nel 2011 dove abitano la

moglie e la figlia, nata nel 2006 (cfr. doc. 14/1).

Dal profilo del diritto

internazionale occorre, in primo luogo, chiedersi se l’assicurato, nel periodo

in questione (23 dicembre 2013 – 10 marzo 2014), non debba essere

effettivamente considerato quale vero lavoratore frontaliero (cfr. consid. 2.4.;

2.6

) che rientra settimanalmente in Italia, come deciso dalla Sezione del

lavoro (cfr. doc. A1).

Qualora fosse da

considerare quale lavoratore frontaliero che si trova in disoccupazione

completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. c LADI), situazione diversa da quella del

lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b LADI), l’insorgente avrebbe diritto alle

prestazioni di disoccupazione in Italia.

Questa Corte, tutto ben

considerato, ritiene che gli elementi fattuali del caso di specie non

permettano di concludere, nemmeno in applicazione dell’usuale

principio della probabilità preponderante valido nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.;

STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C911/2010 del 10 marzo 2011 consid.

3.

; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129V 177 consid. 3 pag. 181; DTF

126.

V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’assicurato sia un vero lavoratore frontaliere.

In effetti l’insorgente ha

dichiarato, dinanzi alla Sezione del lavoro nell’aprile 2014, di soggiornare

regolarmente a __________ e di rientrare a __________ dalla sua famiglia

saltuariamente, un paio di fine settimana al mese (cfr. doc. 14/1).

Il suo coinquilino, __________,

del resto, il 15 ottobre 2014 e il 7 novembre 2014, ha affermato, da un lato,

che visto che egli era assente durante i fine settimana, non sapeva dire in che

grado il ricorrente fosse assente o presente, specificando che in ogni caso

quando rientrava la domenica sera a volte l’assicurato era già presente

nell’appartamento. Dall’altro, come visto, che la moglie e la figlia si recano spesso a trovarlo a __________, anche due volte al mese -

senza però specificare in quali giorni della settimana - benché non si fermino

a dormire, non essendoci spazio a sufficienza (cfr. doc. 6; 7).

Inoltre l’alloggio in

Svizzera, costituito dal settembre 2013 (cfr. doc. 2; 3; 6) da un appartamento

di tre locali e mezzo che divideva a __________ con due colleghi (cfr. doc.

14/1; 6, 7), può essere definito stabile (cfr. consid. 2.8.).

2.10

Nel caso in esame

l’assicurato, al beneficio di un permesso tipo L fino al 18 agosto 2014 (cfr.

consid. 2.8.; doc. 10), dal marzo 2011 ha concluso contratti di lavoro di

durata determinata stagionali presso la __________ di __________ (cfr. doc.

14/1).

Egli si è sposato nel 2005

e nel gennaio 2006 dall’unione coniugale è nata la figlia __________ (cfr. doc.

14/1). Nel 2011 il ricorrente e la moglie hanno acquistato e parzialmente

ristrutturato una casa a __________ (cfr. doc. 14/1), dove rientra

saltuariamente (cfr. doc. 14/1; consid. 2.8.).

In simili condizioni, occorre

ora chiedersi se l’insorgente, volendo considerare la sua residenza in Italia (in proposito va osservato che il Tribunale

federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza

sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro

principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9

maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte

Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in:

Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen

Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38; consid. 2.9.), come

effettuato dalla parte resistente (cfr. doc. A1; III), vada trattato quale

lavoratore falso frontaliere.

Il

Presidente di questa Corte, come visto nei fatti (cfr. doc. IX; consid. 1.5.),

pendente causa ha interpellato l’avv. __________, caposettore del

Servizio giuridico della Segreteria di Stato dell’economia SECO,

riguardo ai falsi frontalieri.

L’avv. __________,

il 25 agosto 2015, ha affermato:

" (…)

Relativamente ai falsi frontalieri, va

rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato

percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi

devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto

svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione

essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.

Conseguentemente, agli stagionali

provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di

disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa

la residenza effettiva in Svizzera.” (Doc. X; consid. 1.5.)

L’8 settembre 2015 il

Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. inc.

38.2015

), ha posto all’avv. __________ i seguenti quesiti:

" (…)

Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:

“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero:

residenza in Svizzera non necessaria

(…)

A90 Il diritto alle prestazioni non può essere

messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente

all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della

disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così

restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere

vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti

restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”

A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto

con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri,

l’abolizione delle clausole di residenza.

A92 Il requisito della residenza in Svizzera

secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori

falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali

persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità

cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il

mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”.

Le domande sono le seguenti:

Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso

frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c

LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?

Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa

oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza

sul mercato del lavoro svizzero)?

(…)” (Inc. 38.2015.30 doc. XII)

L’avv. __________, aggiunto

scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto:

" (…)

possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere

preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è

nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art.

12.

LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).

Infatti, considerato lo scopo

dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel

nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda

all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per

recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità

cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie

correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori

indicazioni generiche i merito.” (Inc. 38.2015.30 doc. XIV)

2.11

Attentamente valutate tutte le

circostanze del caso di specie, questa Corte ritiene che la situazione del

ricorrente (al beneficio di contratti di durata determinata stagionali dal 2011

e che rientra saltuariamente in Italia; cfr. consid. 2.7.), considerando la sua

residenza all’estero (cfr. consid. 2.10.), è assimilabile a quella dei

lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto

a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che

possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi

a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la

disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa

oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).

Va evidenziato che per i

lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo

l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare

regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.10.).

L’assicurato, pertanto, che

dimora regolarmente in Svizzera (al riguardo cfr. le considerazioni sviluppate

al consid. 2.9.), può rientrare nella categoria dei lavoratori falsi

frontalieri.

La presente fattispecie

nella quale l’assicurato, in possesso di un permesso di tipo L fino al 18

agosto 2014, era al beneficio in Svizzera di contratti di durata determinata

stagionali quale macchinista, ragnista, capo squadra presso un’impresa edile

(guadagno assicurato di fr. 5'940; cfr. doc. 1) si distingue, peraltro, dal

caso di cui alla STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata In RtiD I-2015 Nr.

54.

pag. 782 e citata ai consid. 2.2 e 2.5 ., in cui questa Corte non ha

considerato quel ricorrente quale lavoratore falso frontaliere, contrariamente

a quanto deciso dalla Sezione del lavoro che però gli aveva comunque negato il

diritto di opzione ritenendo che difettasse la condizione della dimora in

Svizzera.

Egli, infatti, al

beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da

giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr.

9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2012),

dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività

lavorativa. Quell’assicurato, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del

tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

Il ricorrente, quale

lavoratore falso frontaliere, può, dunque beneficiare del diritto di opzione.

Ne consegue che l’assicurato,

essendosi annunciato per il collocamento in Svizzera a far tempo dal 20

dicembre 2013 (cfr. consid. 2.3.), ha diritto alle indennità di disoccupazione

ai sensi della LADI dal 20 dicembre 2013 al 10 marzo 2014.

2.12

L'assicurato, vincente in

causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 1’000.-- a

titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V

278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su

opposizione del 30 gennaio 2015 è annullata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del

lavoro verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti