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Decisione

38.2015.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 ottobre 2015Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i quali il ricorrente ha richiesto il riconoscimento del diritto alle indennità

di disoccupazione (dal 25 ottobre 2014), l’attività espletata dall’assicurato

nei mesi di ottobre e novembre 2014 si rivela adeguata, in particolare dal lato

finanziario (cfr. B. Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral,

survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., Zurigo 2006, n. 4.7.10, pag.

333).

Per il periodo dal 25

ottobre a fine novembre 2014 non erano, perciò, adempiute tutte le condizioni

connesse al diritto alle prestazioni LADI, e meglio l’assicurato non subiva

alcuna perdita di lavoro computabile, non presentando alcuna perdita di

guadagno (cfr. STCA 38.2011.81 del 10 dicembre 2012 consid. 2.10.).

Ne discende che dal 25

ottobre 2014 e perlomeno sino alla fine del mese di novembre 2014 non erano

Considerandi

ossequiati i presupposti per aprire un nuovo termine quadro per la riscossione

di prestazioni.

Per i mesi a far tempo da

dicembre 2014 e fino al 16 febbraio 2015 (quando l’assicurato ha lasciato

definitivamente la propria occupazione presso la __________; cfr. doc. III; X)

la Cassa dovrà appurare l’importo del guadagno intermedio mensile (per dicembre

2014.

dal foglio paga trasmesso dal ricorrente il 1° settembre 2015 risulterebbe

un salario lordo di fr. 3'727.--; cfr. doc. B1) e determinare se l’insorgente

abbia diritto o meno all’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione

delle prestazioni. In caso affermativo, da quando.

Giova, infine, segnalare

che la motivazione posta dal TCA a fondamento della conferma parziale della

decisione su opposizione impugnata è diversa da quella ritenuta dalla Cassa nel

provvedimento impugnato. In ossequio della giurisprudenza federale (cfr. STF

9C_384/2010 del 15 marzo 2011 consid. 5.2.; RAMI 2000 pag. 335; DTF 125 V 368

segg.) è stata comunque data alle parti l'opportunità di esprimersi in merito

(cfr. consid. 1.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 30 gennaio 2015 è annullata nella misura in cui la Cassa ha negato a RI 1 l’apertura di un secondo termine quadro per la riscossione delle

prestazioni dal 1° dicembre 2014.

§§ Gli atti

sono trasmessi alla Cassa di disoccupazione affinché, sulla base di quanto

indicato al considerando 2.10., determini se possa essere aperto o meno

all’assicurato un nuovo termine quadro per il periodo 1° dicembre 2014 – 16

febbraio 2015.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti