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Decisione

38.2015.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 giugno 2015Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I 167 consid. 4.3)."

2.4. In

merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata

in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle

regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo

l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13

LADI.

L'Alta Corte ha sviluppato

le seguenti considerazioni:

" (…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem

überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12

Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder

unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch

bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13

Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat

diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen

Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998

geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen

Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco

in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der

Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept

(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die

12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer

zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber

der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung

ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der

Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich

zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten

Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu

begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht

zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der

Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten

rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,

pag. 270-271)

Contestualmente il TFA ha

pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con

periodi di esonero:

" (…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation

von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten

f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

Cfr. pure STF 8C_318/2011

del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.5. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente,

nata il __________, dopo aver conseguito la maturità a __________, dal novembre

1996 ha frequentato la facoltà di giurisprudenza presso l’Università degli

studi di __________ conseguendo la relativa laurea nell’ottobre 2005.

Nel giugno 2009

l’insorgente ha poi ottenuto, nel Cantone Ticino, il certificato di capacità di

avvocato (cfr. doc. 77-78).

Dopo aver assolto la

pratica notarile presso l’Ufficio del Registro fondiario, l’Ufficio del Registro

di commercio e presso degli studi notarili, in particolare dal marzo 2012 al

marzo 2013 presso lo Studio dell’avv. __________ (cfr. doc. 77; C3; C2; C1), la

ricorrente ha sostenuto l’esame notarile nella sessione primaverile del 2013,

non superandolo (cfr. doc. I).

L’art. 20 cpv. 2 della

Legge sul notariato prevede che il candidato che non supera la prova non potrà

ripeterla prima di un anno di nuova pratica presso un notaio o un ufficio dei

registri, da comprovarsi nel modo previsto all’art. 16.

L’insorgente, intenzionata

a ripetere l’esame notarile, non avendo reperito un posto quale praticante

presso uno studio notarile, ha effettuato dapprima un mese nell’agosto 2013

presso l’Ufficio del Registro fondiario di __________ e a far tempo dal mese di

settembre 2013 ha svolto la pratica presso l’Ufficio del Registro fondiario di __________,

retribuita soltanto per il mese di settembre 2013 (cfr. doc. I; C5; C6; 61-62;

72-73).

L’Ufficiale dei Registri

di __________, il 17 novembre 2014, ha attestato che l’insorgente “dal 2

settembre 2013 a tutt’oggi frequenta l’Ufficio dei registri del Distretto di __________

ai fini dello svolgimento della pratica per potersi iscrivere agli esami di

notariato.” (cfr. doc. C6).

L’avv. RI 1 si è iscritta

in disoccupazione il 9 ottobre 2014 facendo valere il diritto alle relative indennità

da quella stessa data (cfr. doc. 74; 75).

Con decisione del 27

novembre 2014 la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto alle prestazioni

LADI, poiché nel termine quadro per il periodo di contribuzione non ha

esercitato un’attività salariata e non poteva far valere un motivo di esonero.

Al riguardo è stato precisato che la pratica notarile non era stata svolta a

tempo pieno e continuava anche a quel momento (cfr. doc. 44).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’interessata (cfr. doc. 40), la Cassa, il 15 dicembre 2014, ha posto i seguenti quesiti all’Ufficio del Registro Fondiario di __________:

" (…)

1. La signora RI

1 ci comunica di presentarsi tutti i giorni presso i vostri uffici dal mese di

settembre 2013, ciò corrisponde al vero? In quale percentuale la signora RI 1 è

stata presente presso i vostri uffici?

Considerandi

2.

A quale scopo

la signora RI 1 veniva/viene presso i vostri uffici?

3.

Normalmente una pratica di notariato

quanto dura?

4.

Per quale motivo

la signora RI 1 continua a frequentare i vostri Uffici?

5.

La signora RI

1.

continua la presenza presso i vostri uffici? Se sì, fino a quale data e in

quale percentuale?

(…)” (Doc. 39)

Il 29 dicembre 2014

l’Ufficiale dei Registri di __________ ha risposto:

" (…)

Occorre premettere che la presenza dell’interessata

presso il nostro ufficio per un periodo così lungo, anche se vi sono dei

precedenti, è piuttosto inusuale.

Tuttavia, occorre precisare che

abitualmente la pratica notarile presso gli uffici statali dura due mesi, uno

presso l’ufficio del registro di commercio, l’altro presso un ufficio dei

registri distrettuale (cfr. art. 14 cpv. 2 Legge notarile).

La signora RI 1 frequenta i nostri uffici

da più di un anno al fine di approfondire le conoscenze sufficienti per sostenere

gli esami di notariato e ciò in quanto la stessa, finora, non ha trovato una

sistemazione presso uno studio legale che gli permettesse di svolgere

interamente il suo periodo di praticantato.

In altre parole svolge un’attività

individuale di ricerca volontaria, o meglio non retribuita, in piena libertà e

a titolo personale.

Ciò premesso, essa non è subordinata ad una

particolare disciplina nelle presenze ed è quindi libera da qualsiasi obbligo

nell’ambito occupazionale.

Comunque, posso confermare che la signora RI

1.

frequenta con ammirevole costanza l’ufficio anche se non sono in grado di

quantificarne le ore giornaliere di presenza.” (Doc. 49)

Il 7 gennaio 2015 la

ricorrente, alla quale è stata data la possibilità di presentare osservazioni

in merito allo scritto dell’Ufficiale di __________, ha segnatamente asserito:

" (…) non

avendo reperito un posto in qualità di praticante notarile presso uno studio

notarile, per potermi nuovamente presentare agli esami di notariato ho chiesto

di poter frequentare gli uffici del registro fondiario di __________ (cfr.

certificato di pratica rilasciato dall’Ufficiale del registro fondiario di __________)

e in seguito del registro fondiario di __________.

Tali attività sono state riconosciute dalla

Camera per l’avvocatura e il notariato ai fini dell’iscrizione all’esame

notarile.” (Doc. 37)

In effetti la Camera per

l’avvocatura e il notariato, il 25 giugno 2014, ha comunicato all’insorgente che in relazione alla sua richiesta del 3 giugno 2014, ai fini

dello svolgimento dell’anno di pratica notarile di cui all’art. 20 cpv. 2 LN,

la pratica da lei svolta presso gli uffici dei registri veniva eccezionalmente

riconosciuta (cfr. doc. C8).

Il 20 gennaio 2015 la

ricorrente, rispondendo a delle domande postele dalla Cassa il 12 gennaio 2015

(cfr. doc. 34-35), ha indicato, in particolare:

" (…)

2.

Se non si fosse iscritta

all’esame, ci può spiegare il motivo di tale scelta?

Non mi sono iscritta all’esame perché gli esami richiedono

una preparazione approfondita come pure un impiego di risorse economiche, che

al momento non posso permettermi.

Preciso nuovamente che per potermi

ripresentare agli esami, dovevo svolgere un nuovo periodo di pratica e che

eccetto per il mese di settembre 2013 - e non per il mese di agosto 2013 presso

l’ufficio del registro fondiario di __________ come appare dal vostro scritto -

non è stata concessa alcuna indennità.

La formazione ha un costo che grava

interamente sulla mia persona.

Per tale ragione, sono una cercatrice di

impiego. Tuttavia, anche questa attività è insostenibile perché non ho risorse

economiche che mi permettono di vivere e di continuare dignitosamente le

ricerche. E questo è molto grave e causa dei danni ingenti alla mia persona e

quindi alla mia esistenza, considerati i diplomi e le esperienze di studio e di

lavoro effettuate.

3.

In quale percentuale si è

dedicata alla pratica notarile presso

l’Ufficio del

registro fondiario a Locarno (voglia specificare nel dettaglio in quali giorni

e in quali orari)?

Faccio nuovamente presente che ho frequentato con regolarità

l’Ufficio del registro fondiario. La pratica si è svolta libera da vincoli di

orari. Tuttavia, non posso indicare con precisione tutte le giornate e il tempo

che ho dedicato alla formazione. Generalmente, si è trattato di un tempo

considerevole nel suo complesso, dato che ho dedicato all’infuori del mese di

settembre 2013, delle mezze giornate a tale attività.

(…)” (Doc. 31-32)

Con decisione su

opposizione del 2 febbraio 2015 la Cassa ha confermato la precedente decisione

del 27 novembre 2014, negando all’avv. RI 1 il diritto all'indennità di

disoccupazione a decorrere dal 9 ottobre 2014 (cfr. doc. A).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva che è incontestato il mancato adempimento

del periodo di contribuzione di almeno dodici mesi entro il termine quadro che,

in casu, si estende dal 9 ottobre 2012 all’8 ottobre 2014 (cfr. doc. A), ai

sensi dell’art. 13 LADI (cfr. consid. 2.1.; doc. I).

Per quanto attiene all’esenzione

dal periodo di contribuzione è utile ribadire che l’applicazione dell’art. 14

cpv. 1 lett. a LADI, relativo all’esonero in caso di formazione durante

oltre dodici mesi complessivamente, presuppone che l’assicurato sia stato

impedito di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per motivo di

formazione, ossia deve esistere un legame di causalità tra l’assenza di

un’attività lucrativa - anche solo a tempo parziale - e, quindi, di un periodo

di contribuzione e la formazione (cfr. consid. 2.2.).

In tal senso si è

pronunciata l’Alta Corte anche nella sentenza 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 -

già citata sopra (cfr. consid. 2.4.) e a cui ha fatto riferimento l’insorgente

nel ricorso (cfr. doc. I pag. 6) - concernente un assicurato al quale l’istanza

inferiore aveva negato l’esenzione dal periodo di contribuzione, e dunque il

diritto alle indennità di disoccupazione, in relazione al lasso di tempo in cui

preparava gli esami di avvocatura.

Il Tribunale federale,

infatti, ha sì stabilito che la preparazione agli esami di avvocatura costituisce

un motivo di esonero, tuttavia ha precisato che ciò dipende dal tempo dedicato

alla stessa. Nel caso in cui sia comunque possibile esercitare parallelamente

un’attività lucrativa, l’esenzione dal periodo di contribuzione non si

giustifica.

In concreto, ritenuto il

termine quadro per il periodo di contribuzione dal 9 ottobre 2012 all’8 ottobre

2014, la ricorrente ha svolto un nuovo periodo di pratica notarile per poter

sostenere una seconda volta l’esame notarile, nel mese di agosto 2013 presso

l’Ufficio dei Registri di __________ e dal mese di settembre 2013 fino

perlomeno al dicembre 2014 presso l’Ufficio dei Registri di __________, con

retribuzione soltanto per il mese di settembre 2013.

La Camera per l’avvocatura

e il notariato, il 25 giugno 2014, ha riconosciuto a titolo eccezionale, ai

fini dello svolgimento dell’anno di pratica notarile di cui all’art. 20 cpv. 2

Legge sul notariato per ridare gli esami in caso di mancato superamento del

primo tentativo, la pratica svolta dall’insorgente presso gli Uffici dei Registri

(cfr. doc. C8).

Come esposto sopra, l’art.

20.

cpv. 2 della Legge sul notariato enuncia che il candidato che non supera la

prova non potrà ripeterla prima di un anno di nuova pratica presso un notaio o

un ufficio dei registri, da comprovarsi nel modo previsto all’art. 16.

Giusta l’art. 16 della

Legge sul notariato l’alunno coadiuva l’Ufficiale a tempo pieno con

rimunerazione.

Il nuovo periodo di

pratica notarile, essendo previsto dall’art. 20 cpv. 2 della Legge sul

notariato quale condizione essenziale per poter sostenere nuovamente l’esame

notarile non superato, rientra nella definizione di formazione giusta l’art. 14

cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid. 2.2.).

Ciò non è d’altronde stato

contestato dalla Cassa.

La pratica svolta dalla

ricorrente presso l’Ufficio dei Registri di __________, come asserito

dall’Ufficiale dei Registri di __________ nel dicembre 2014, era però un’attività

individuale di ricerca volontaria, non retribuita - ad eccezione del mese di

settembre 2013 -, effettuata in piena libertà, non subordinata a una

particolare disciplina nelle presenze e quindi libera da qualsiasi obbligo

nell’ambito occupazionale (cfr. doc. 49; consid. 2.5.).

L’insorgente stessa ha

dichiarato di avere dedicato all’attività presso l’Ufficio dei Registri di __________

delle mezze giornate (cfr. doc. 32).

Nel ricorso la medesima ha

indicato che una mezza giornata non corrispondeva a un metà tempo di quattro

ore ma si estendeva per più ore, dalle 11/12 alle 18.30/19 (cfr. doc. I).

Al riguardo va evidenziato

che l’Ufficiale di __________ non è stato in grado di quantificare le ore

giornaliere di presenza della ricorrente (cfr. doc. 49; consid. 2.5.).

È, dunque, altamente

verosimile che gli orari della ricorrente relativi alle mezze giornate non

fossero comunque regolari e costanti.

Inoltre l’insorgente ha affermato

di avere regolarmente intrapreso ricerche di lavoro durante i periodi di

pratica (cfr. doc. 41; 32; I).

Dall’opposizione risulta

segnatamente che:

" (…) la

prosecuzione del praticantato notarile presso l’Ufficio del registro fondiario

non contraddice minimamente il fatto che sto cercando un impiego in qualità di

avvocato, giurista, consulente legale, praticante notarile, traduttrice legale

con retribuzione a metà tempo o a tempo pieno.” (Doc. 40)

L’interessata, nel ricorso,

ha peraltro asserito:

" (…)

Nonostante la mia intenzione fosse quella

di mettere a frutto la mia capacità lavorativa per un 30% o 50% ciò non è stato

possibile per cause che non dipendevano dalla mia buona volontà e dalla mia

serietà essendo io una persona che per indole si è sempre impegnata nella

ricerca di un impiego, come si può chiaramente evincere dalle copie delle

ricerche di lavoro allegate a titolo illustrativo. Altri giustificativi di

ricerche di lavoro possono essere messi a disposizione su richiesta di codesto

lodevole Tribunale.

Il fatto che svolgessi una formazione

veniva spesso percepita come un peso per i datori di lavoro che desiderano

assumere personale libero da impegni formativi.

Quindi non si comprende come la

sottoscritta, nonostante la sua buona volontà, potesse, alla luce di una tale

situazione pregiudizievole e insostenibile sul piano prettamente umano, essere

impiegata a tempo parziale.

(…)

Nonostante mi fossi come in questo momento

seriamente impegnata in una tale attività di ricerca non è stato possibile

trovare una soluzione, che mi permettesse di conciliare l’attività formativa con

quella professionale, che mi garantisse almeno una base di mantenimento.

(…)” (Doc. I pag. 6)

Al riguardo va evidenziato

che dagli atti emerge, in particolare, che la ricorrente, nel febbraio 2014, si

è proposta alla __________ (cfr. doc. E) e che il 25 settembre 2014 ha ricevuto una risposta negativa da parte della __________ in merito alla sua candidatura

inoltrata a seguito di un concorso quale avvocatessa/avvocato all’80-100% (cfr.

doc. B10).

Nella domanda d’indennità

di disoccupazione del 21 ottobre 2014 l’avv. RI 1 ha, peraltro, specificato di

essere iscritta a Registro cantonale degli Avvocati del Cantone Ticino e di

svolgere eventuale attività su mandato (cfr. doc. 58).

In simili condizioni, il

TCA deve concludere che, nel caso dell’insorgente, tra il motivo di esenzione

fatto valere dalla stessa, ossia la formazione notarile, in particolare presso

l’Ufficio dei Registri di __________ dove era ancora attiva - a partire dal

mese di settembre 2013 - al momento dell’iscrizione in disoccupazione

nell’ottobre 2014, e il mancato ossequio del periodo di contribuzione non

sussiste un nesso di casualità.

L’impedimento a esercitare

un’attività lucrativa soggetta a contribuzione, perlomeno a tempo parziale, non

è infatti addebitabile esclusivamente alla pratica notarile.

In proposito giova osservare

che le difficoltà del mercato del mercato del lavoro non costituiscono motivo

di esenzione dal periodo di contribuzione (cfr. STF 8C_516/2012 del 28 febbraio

2013.

consid. 6.2.2.2), come peraltro rilevato dalla Cassa nella risposta di

causa (cfr. doc. V pag. 12).

E’ utile aggiungere, in

relazione all’arco di tempo dal 9 ottobre 2012 all’inizio di ottobre 2013, mese

in cui la ricorrente ha cominciato ad effettuare senza retribuzione e a titolo

indipendente la pratica notarile presso l’Ufficio dei Registri di __________,

che i periodi di pratica svolti in tale lasso di tempo, pur volendo

considerare, a favore dell’insorgente, che in tutti questi periodi era

impossibilitata a esercitare un’attività lavorativa anche solo a tempo parziale

a causa della formazione, non raggiungono la durata complessiva di più di

dodici mesi (cfr. consid. 2.2.).

In effetti la stessa, dal

9.

ottobre 2012 al marzo 2013, ha svolto la pratica notarile presso l’avv. __________,

dalla fine di marzo al mese di maggio 2013 ha preparato gli esami notarili, nel mese di agosto 2013 ha effettuato la pratica presso l’Ufficio del Registro

fondiario di __________ e nel mese di settembre 2013 presso l’Ufficio del

Registro fondiario di __________, per complessivi dieci mesi circa.

Ne discende che alla ricorrente,

nel termine quadro 9 ottobre 2012 - 8 ottobre 2014 non può essere riconosciuto

l’esonero dal periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a.

2.7

Per quanto concerne

l’asserzione dell’insorgente secondo cui, da un lato, sarebbe stato possibile da

parte della Cassa trovare una soluzione in via bonale, dall’altro, nei suoi

confronti sarebbero stati assenti comportamenti solidali (cfr. doc. VII pag.

6), il TCA osserva che nel rispetto del principio della

legalità, secondo cui in virtù di un principio fondamentale del diritto, ogni

attività amministrativa deve essere riconducibile a una norma legale che ne

delinei ampiezza e limiti delle funzioni (principio della legalità: cfr. art. 5

Cost.; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed.,

cifra marg. 368 segg.; STF9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2.; STFA

H 231/02 del 20 agosto 2003 consid. 5), l’amministrazione non poteva comunque esentarla

dall’adempimento del periodo di contribuzione in assenza dell’ossequio dei relativi

presupposti.

In relazione, poi, all’affermazione

della ricorrente secondo cui la Cassa le negherebbe il diritto di proseguire

dignitosamente le ricerche di impiego (cfr. doc. VII pag. 3), va rilevato che

il mancato adempimento del periodo di contribuzione minimo, rispettivamente il

fatto che non le sia riconosciuto il relativo esonero non le preclude la

possibilità di ricercare un’occupazione, al contrario.

Inoltre l’insorgente,

indipendentemente dal diritto a prestazioni LADI, può essere iscritta nelle

liste delle persone in cerca di impiego dell’URC.

A tale proposito l’art. 24

della Legge sul collocamento e il personale a prestito (LC) prevede:

" 1Gli uffici del lavoro nei Cantoni

registrano le persone in cerca d’impiego che si notificano ed i posti vacanti

annunciati. Consigliano le persone in cerca d’impiego e i datori di lavoro

nella scelta o nell’occupazione di un posto di lavoro e si adoperano per

procurare posti di lavoro e manodopera adeguati.

"

2Per il

collocamento, tengono conto dei desideri individuali, delle qualità e delle

capacità professionali delle persone in cerca d’impiego, come pure dei bisogni

e della situazione aziendale del datore di lavoro nonché della situazione

generale del mercato del lavoro.”

Ai sensi dell’art. 26 cpv.

1.

LC gli uffici del lavoro mettono imparzialmente i loro servizi a disposizione

di tutti gli svizzeri che cercano lavoro e dei datori di lavoro domiciliati in

Svizzera.

I disposti costituzionali,

segnatamente gli art. 6 (inviolabilità della dignità umana), 13 (diritti

sociali) e 14 della Costituzione cantonale ticinese (obiettivi sociali), nonché

il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del

16.

dicembre 1996 (Patto Onu I) invocati

dalla ricorrente (cfr. doc. I; VII) non le sono infine, nella presente

fattispecie, di alcun ausilio.

L’art. 13 Cost.TI

riconosce quale diritto sociale - a cui, quindi, ci si può appellare

direttamente in giudizio - il diritto ai mezzi necessari per condurre

un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche

essenziali.

La garanzia costituzionale

del diritto al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale

regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (cfr. STCA

42.2004.3

del 17 maggio 2005 consid. 2.2., pubblicata in RtiD II-2005 N. 14

pag. 59).

In casu la vertenza non

concerne, tuttavia, prestazioni assistenziali.

Il diritto costituzionale

al rispetto della dignità umana di cui all’art. 6 Cost.TI è strettamente legato

al diritto costituzionale di ottenere un aiuto d’urgenza in situazioni di

indigenza (cfr. DTF 135 I 119 consid. 7.3.), ma non conferisce alcun diritto a

indennità di disoccupazione.

L’art. 14 Cost.Ti, essendo

relativo a degli obiettivi sociali (il Cantone provvede affinché, in

particolare, ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro e venga

protetto dalle conseguenze della disoccupazione, le aspirazioni e i bisogni dei

giovani vengano presi in considerazione, ognuno possa beneficiare di

un’istruzione e di una formazione adeguata), non attribuisce al singolo alcun

diritto costituzionale (cfr. STF 2P.104/2001 del 10 dicembre 2002 consid. 5).

In linea di principio,

poi, non è possibile far valere direttamente in giustizia il Patto ONU I,

menzionato peraltro dall’insorgente in modo generico (cfr. DTF 136 I 290).

In proposito è utile

precisare che l’art. 9 Patto ONU I che stabilisce il principio di un diritto

per ogni persona alla sicurezza sociale ha una portata molto generale e per

questa ragione non permette di accordare concretamente il diritto a una

prestazione sociale determinata (cfr. STF 9C_400/2013 del 23 settembre 2013

consid. 6, pubblicata in DTF 139 I 257).

2.8

Alla

luce di tutto quanto esposto occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato

all’avv. RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 9

ottobre 2014.

La decisione su

opposizione del 2 febbraio 2015 deve, di conseguenza, essere confermata.

2.9

La ricorrente, quale avvocato

che agisce in causa propria, non ha diritto a ripetibili, già per il fatto di

essere soccombente. Le questioni da affrontare non erano, in ogni caso,

estremamente complesse (su tema cfr. STCA 38.2010.20 del 24 gennaio 2011; STFA

B 119/03 del 10 dicembre 2004; STFA H 53/06 dell'11 dicembre 2006).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti