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Decisione

38.2015.21

Restit.ID da 2-6/12 a seguito computo salario, x att.non dich.ad amm.,nella misura > al guad.access. Nel 2012 att. -durante AD- aumentata notevolm. Redd.suppl.a guad.access.=GI. Amm.deve verificare se

14 settembre 2016Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06

del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF

127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,

pag. 208.

2.2. L’art. 22 cpv.

1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per

cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento

corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione,

convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto nell’ambito di

un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la

disoccupazione all’assicurato non sono versati gli assegni per i figli e per lo

stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti

un'attività lucrativa.

Giusta il cpv. 2 della

disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per

cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a non

hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25

anni;

b. beneficiano

di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non

riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di

invalidità del 40 per cento.

Il Consiglio federale

adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due

anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3

LADI).

2.3. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI

è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività

lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo

di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di

guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio

federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da

un’attività lucrativa indipendente.

In virtù dell’art. 24 cpv.

3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno

intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno

all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno

intermedio, giusta l'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario

lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno

intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di

"Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA

38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

Riguardo all’art. 24 cpv.

1 ultima frase LADI giova osservare che giusta l’art. 41a cpv. 5 OADI il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è

computato nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito.

Le spese comprovate per il materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo.

Una quota forfettaria del 20 per cento è dedotta dall'importo restante per le

altre spese professionali.

Con

sentenza 8C_631/2015 del 29 gennaio 2016, pubblicata in DTF 142 V 162, il Tribunale

federale ha stabilito che è contrario al diritto federale, nell'ambito del

calcolo del guadagno intermedio, dedurre dai redditi lordi provenienti da

un'attività lucrativa indipendente ulteriori spese oltre quelle previste in

modo esaustivo all'art. 41a cpv. 5 seconda frase OADI (in aggiunta alla

deduzione della quota forfettaria del 20%), ossia le spese comprovate per il

materiale e la merce, come per esempio le spese supplementari d'alloggio e di

viaggio in caso di soggiorno professionale all'estero.

In proposito cfr. pure

SECO, Audit Letter 2016/2 del settembre 2016 pag. 11.

Con guadagno

accessorio ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 2° frase LADI si intende ogni guadagno

che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo

normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di

un’attività lucrativa indipendente.

La nozione

di accessorio riferita al guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che

deriva da un’attività principale. Siccome non è soggetto a contribuzione e non rientra

nel calcolo delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio deve

restare in un rapporto di proporzione debole con il reddito dell’attività

principale. Se il guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il

guadagno principale, l’attività non è più accessoria, così come il relativo

guadagno. E’ l’aumento considerevole del guadagno accessorio che deve essere

considerato quale guadagno intermedio e computato in tale misura nel calcolo

dell’indennità di disoccupazione.

Va

considerato guadagno accessorio, in particolare, quello conseguito tramite

un’attività che viene esercitata in aggiunta a un’occupazione a tempo pieno

(cfr. STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2.; STF

8C_75/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_654/2015 del 14 dicembre

2015 consid. 4; DTF 123 V 230 consid. 3c).

La SECO, nella Prassi LADI ID valida dal gennaio 2013 punti C8 e C9, ha indicato:

" C8 Il

guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un

assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di

lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività

lucrativa indipendente. Se vi sono più rapporti di lavoro, per tempo normale di

lavoro si intende la durata normale di lavoro dell’azienda in cui viene

esercitata l’attività principale. È considerata attività principale l’attività

con il tasso di occupazione più alto. Questo vale di norma anche se il guadagno

tratto dall’attività accessoria è superiore al guadagno tratto dall’attività

principale (DTF 125 V 475). Se l’assicurato esercita 2 attività a tempo

parziale allo stesso tasso d’occupazione, è considerata accessoria l’attività

che gli procura il guadagno più basso.

ð Giurisprudenza

DTFA C 252/06 del 26.9.2006 (L’attività di ausiliaria di

ristorante svolta da una maestra di scuola dell’infanzia in formazione non

viene considerata fonte di guadagno accessorio a condizione che l’interessata

non svolga un’ulteriore attività dipendente nel tempo normale di lavoro che

possa essere ritenuta fonte principale di reddito. Se, al termine della

formazione, la persona interessata continua a svolgere l’attività di ausiliaria

di ristorante, quest’ultima deve essere considerata fonte di guadagno

intermedio)

C9 Durante la disoccupazione, il guadagno accessorio non

può essere computato quale guadagno intermedio. Tuttavia, se l’assicurato

estende la propria attività accessoria, il guadagno supplementare conseguito va

computato come guadagno intermedio.

ð Esempio

Prima di essere disoccupato, l’assicurato aveva contemporaneamente

Considerandi

2.

impieghi a tempo parziale, il primo al 72 % (salario di CHF 3500), il secondo

al 58 % (salario di CHF 4000). Egli perde l’impiego al 72 % e chiede l’ID.

Calcolo del guadagno assicurato:

72.

% attività principale persa CHF 3500

28.

% attività accessoria CHF 1931 (28/58 di CHF 4000)

100.

% CHF 5431 = guadagno assicurato

I 28/58 dell’attività accessoria, di cui si è tenuto conto nel

guadagno assicurato, vanno considerati come guadagno intermedio durante la

disoccupazione.

I restanti 30/58 dell’attività accessoria sono guadagno accessorio

e non possono essere presi in considerazione né come guadagno assicurato né

come guadagno intermedio.

ð Giurisprudenza

DTFA del 27.1.2003, C 149/02 (Per esaminare se una persona

consegue un guadagno intermedio o se continua semplicemente l’attività

accessoria indipendente finora esercitata ci si deve basare sull’importo dei

redditi percepiti e non sul tempo impiegato per conseguire tali redditi)”

Il tenore del p.to C9 è

stato ripreso pure in Prassi LADI ID p.to C131 relativo al guadagno intermedio.

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007

consid. 4.3.

In dottrina, Boris Rubin (Commentaire de la loi sur

l’assurance - chômage, ed. Schulthess,

Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad. art. 24 N. 39 pag. 1271-272) rileva al

riguardo quanto segue:

(…) Un gain accessoire au sens de l’art. 24 al. 3

LACI, 2e phrase, ne peut être considéré comme tel que si une source principale

de revenu existait en parallèle, durant le délai-cadre de cotisation, et que

l'activité "accessoire" perdure après l'ouverture du délai-cadre

d'indemnisation consécutive à la perte de l'activité principale (DTA 2008 p.

154). Si une activité de faible ampleur ne débute qu'après l'ouverture du

délai-cadre d'indemnisation, il ne peut être question d'une activité procurant

un gain accessoire au sens de l'art. 24 al. 3 LACI et il faut donc en tenir

compte à titre de gain intermédiaire (arrêt du 10 mai 2007 [C 128/06] consid.

4). Les gains accessoires réalisés durant le délai-cadre d'indemnisation ne

deviennent des gains intermédiaires durant le délai-cadre d'indemnisation que

s'ils augmentent sensiblement après la perte de l'activité principale (principe

de l'obligation de diminuer le dommage à l'assurance). Ce n'est alors que la

part de revenu supplémentaire (celle correspondant à l'augmentation sensible)

qui constitue un gain intermédiaire (ATF 123 V 230). En résumé, pour qu'un gain

accessoire n'ait pas à être pris en considération à titre de gain

intermédiaire, il doit s'agir d'un gain tiré d'une activité accessoire (à une

activité principale) ayant déjà débuté durant le délai-cadre de cotisation,

c’est-à-dire avant la survenance du chômage, qui perdure postérieurement à la

perte de l'activité principale et qui n'augmente pas sensiblement durant le

délai-cadre d'indemnisation.

(…)"

2.4

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, dal febbraio 2003 all’agosto

2010, ha lavorato a tempo pieno (40 ore settimanali) presso la __________ in

qualità di responsabile reparto __________ dal 2003 e di __________ dal 2007

(cfr. doc. 194; 196; 198). Nel 2010 il salario ammontava a fr. 5'750 lordi al

mese (cfr. doc. 202; 203).

Il 22 giugno 2010 il

datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro per il 31 agosto 2010 a

seguito di una profonda ristrutturazione dell’area commerciale (cfr. doc. 200).

L’assicurato ha fatto

ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione dal settembre 2010 (aprendo

un termine quadro 1°.9.2010 – 31.8.2012; cfr. doc. 106) al marzo 2011 (cfr.

doc. 211; 146).

Dal 22 novembre 2010 al 4

febbraio 2011 l’URC gli ha assegnato uno stage di formazione presso la __________

(cfr. doc. 189).

Dal 1° aprile 2011 il

ricorrente è stato assunto presso la __________ a tempo indeterminato in

qualità di rappresentante commerciale per la Svizzera al 100%. Il salario

ammontava a fr. 7'000.-- lordi mensili. Il 22 settembre 2011 il datore di

lavoro ha disdetto il rapporto di impiego per il 31 ottobre 2011. Il 7 aprile

2011.

l’Ufficio delle misure attive ha concesso all’insorgente assegni per il

periodo di introduzione da aprile a settembre 2011 in relazione alla sua

attività presso la __________ (cfr. doc. 146; 323; 326-332; 171)

Dal 1° novembre 2011

l’assicurato ha iniziato a lavorare all’80% alle dipendenze della __________

quale tecnico commerciale __________ con uno stipendio lordo di fr. 5'600.-- al

mese (cfr. doc. 316)

Il 26 gennaio 2012 il

grado di occupazione è stato ridotto temporaneamente, a causa di difficoltà

finanziarie della ditta, al 20% con salario di fr. 1'400.-- al mese (cfr. doc.

312; 307).

L’insorgente si è, quindi,

nuovamente annunciato per il collocamento il 26 gennaio 2012 con effetto dal 1°

febbraio 2012 (cfr. doc. 142).

La __________, il 20 marzo

2012, ha poi disdetto il contratto di lavoro con l’assicurato dal 1° maggio

2012.

a causa di riorganizzazione della struttura aziendale (cfr. doc. 280).

A seguito della scadenza

del termine quadro per a riscossione di prestazioni al 31 agosto 2012 (cfr.

doc. 106), il ricorrente il 6 agosto 2012 ha inoltrato un’ulteriore domanda

d’indennità di disoccupazione per il periodo a far tempo dal 1° settembre 2012

(cfr. doc. 279).

Il 26 novembre 2012

l’Ufficio delle misure attive ha concesso all’assicurato assegni per il periodo

d’introduzione dal 1° novembre 2012 al 30 aprile 2013 per l’attività svolta

presso la __________ (cfr. doc. 283; 276).

L’insorgente dal novembre

2012.

è sempre - perlomeno fino al maggio 2016 - rimasto alle dipendenze della __________

al 100% quale __________ (cfr. doc. IX; X).

In effetti l’URC, il 22

ottobre 2012, ha annullato l’iscrizione del ricorrente dal sistema Colsta a

partire dal 1° novembre 2012 (cfr. doc. 275).

L’assicurato, il 10 giugno

2014, ha risposto a una richiesta della Cassa in merito al mancato annuncio

dell’attività lavorativa quale __________, asserendo di non aver omesso di comunicare

alcuna attività lavorativa poiché quale perito d’esame non ha ricevuto alcun

salario ma un’indennità per rimborso delle spese di trasporto, ecc. (cfr. doc.

266).

Con decisione del 17

luglio 2014 la Cassa ha ordinato all’assicurato di restituire la somma di fr.

4'789.10, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite in troppo nel

periodo febbraio-giugno 2012 a seguito del computo del salario percepito dal __________

per la sua attività di __________ non dichiarata alla medesima nella misura in

cui superava il reddito di fr. 198.35 mensili che era da ritenersi la

retribuzione per attività accessoria (cfr. consid. 1.1.; doc. 35; A p.to 3).

L’ammontare chiesto in

restituzione è stato ridotto a fr. 4'265.50 con decisione su opposizione. La Cassa

ha motivato la riduzione dell’importo precisando che, siccome in seguito agli

accertamenti effettuati ha appurato che l’attività accessoria è svolta

unicamente durante tre mesi all’anno, il limite di guadagno accessorio

stabilito corrisponde a fr. 437.-- mensili e non soltanto a fr. 198.35 (cfr. consid.1.2.;

doc. A).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima, relativamente

all’attività di perito d’esami svolta dall’assicurato, che la __________, con

decisione del 23 settembre 2008, ha designato il ricorrente quale __________

per il periodo 1° settembre 2008 – 31 agosto 2012. Nella decisione è stato

fissato il compenso che per i __________ non dipendenti __________

corrispondeva per una giornata intera (più di 4 ore) a fr. 190, per mezza giornata

(fino a 4 ore) a fr. 100 e all’ora (per prestazioni inferiori alle 4 ore) a fr.

30.

Inoltre venivano riconosciute un’indennità di fr. 18 per pasto e un’indennità

di 55 centesimi per km, se il luogo nel quale si è svolta l’attività non coincideva

con il luogo di domicilio (cfr. doc. B2).

Con il conteggio di

stipendio del mese di settembre 2009 all’insorgente per gli esami 2009 è stato

riconosciuto un importo lordo di fr. 580, oltre alla somma di fr. 115.50 per

trasferte (cfr. doc. B11).

Per gli __________ dal

conteggio di stipendio del mese di luglio 2010 risulta che l’assicurato è stato

retribuito con fr. 1'310.-- lordi (cfr. doc. B10).

Dal conteggio di stipendio

dell’agosto 2011 si evince, poi, che il ricorrente per gli __________ ha

ricevuto la somma di fr. 2’850 lordi (cfr. doc. B9).

Per gli __________ dal

conteggio di stipendio del mese di agosto 2012 emerge che l’insorgente è stato

retribuito 5'360.-- lordi (cfr. doc. B8).

Interpellato dalla Cassa,

il Caposervizio __________, il 26 maggio 2014, ha precisato che le prestazioni

dell’assicurato quale __________ relative al 2012 e corrisposte in quell’anno

corrispondono a fr. 120 per il mese di febbraio 2012, a fr. 1'220 per il mese

di marzo 2012, a fr. 1'970 per il mese di aprile 2012, a fr. 1'890 per il mese

di maggio 2012 e a fr. 160 per il mese di giugno 2012 (cfr. doc. 72; 73), per

complessivi fr. 5'360.

Tale importo risulta pure

dalla somma delle singole prestazioni concernenti gli esami finali di tirocinio

indicate per i mesi da febbraio a giugno 2012 nei relativi moduli firmati sia

dal ricorrente che dal __________ o dal direttore della __________ (cfr. doc. 87-92).

La __________, il 21

novembre 2012, ha nuovamente designato l’assicurato quale __________ per il

lasso di tempo dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2016 (cfr. doc. B1).

Nella decisione del 21

novembre 2012 è stato determinato il compenso che per i __________ non

dipendenti __________ ammonta per una giornata intera (più di 4 ore) a fr. 270,

per mezza giornata (dopo 3 ore fino a 4 ore) a fr. 140 e all’ora (per

prestazioni inferiori fino a 3 ore) a fr. 40. E’ stato precisato, in

particolare, che tali indennità sono comprensive delle spese di viaggio e di

vitto nel Cantone e che per queste ultime non sono pertanto riconosciuti

ulteriori rimborsi (cfr. doc. B1).

Con il conteggio di

stipendio del mese di settembre 2013 all’insorgente per gli esami 2013 è stato

riconosciuto un importo lordo di fr. 1'390 (cfr. doc. B7).

Per gli esami 2014 dal

conteggio di stipendio del mese di luglio 2014 risulta che l’assicurato è stato

retribuito con fr. 120.-- lordi per la formazione speciale di periti e dal

conteggio di stipendio del mese di agosto 2014 emerge che fr. 1'560.-- lordi

gli sono stati versati per l’attività di perito (cfr. doc. B5).

2.6

Litigiosa è la questione di

sapere se parte delle retribuzioni ottenute dall’assicurato nel periodo

febbraio-giugno 2012 per la sua attività di perito d’esame debba essere

considerata quale guadagno intermedio da dedurre dalle indennità giornaliere

che egli ha percepito in quel periodo e che dovranno in tal caso parzialmente

essere restituite, come deciso dalla Cassa, oppure no.

Quanto al

principio della restituzione, il TCA evidenzia che è tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la

prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.

Infatti è determinante la

necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A

questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no

quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è

infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono

(cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.;

STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener

Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

L’insorgente ha fatto

valere, innanzitutto, di svolgere la funzione di perito d’esame al di fuori del

normale tempo di lavoro quale attività accessoria a quella principale al 100% e

che quindi la stessa non deve essere considerata ai fini del calcolo delle

indennità di disoccupazione a lui spettanti (cfr. doc. I, 7; 25).

In concreto, come visto,

dalle carte processuali si evince, da una parte, che l’assicurato, nel

settembre 2008, è stato designato con decisione della __________ quale __________

con validità fino al 31 agosto 2012 (cfr. doc. B2; la designazione è poi stata

rinnovata per l’arco di tempo gennaio 2013 – agosto 2016, doc. B1).

Dall’altra, che il

medesimo nel 2009 e nel 2010 ha effettivamente svolto tale l’attività

parallelamente al proprio impiego al 100% presso la __________ (salario di fr.

5'750 lordi mensili) percependo fr. 580, rispettivamente fr. 1'310, come pure

nel 2011 parallelamente all’occupazione a tempo pieno presso la __________

(salario di fr. 7'000 lordi mensili) conseguendo un’entrata di fr. 2’850 (cfr.

consid. 2.4.; 2.5.).

Per quanto attiene al

periodo determinante ai fini della presente lite, ossia da febbraio a giugno

2012, l’assicurato controllava la disoccupazione. Da febbraio ad aprile 2012 il

medesimo ha svolto un’attività lavorativa al 20% per la __________ che l’ha licenziato

con effetto dal 1° maggio 2012 (cfr. consid. 2.4.; doc. 312; 307; 280), mentre

nei mesi di maggio e giugno 2012 non risulta che egli abbia lavorato (cfr.

consid. 2.4.).

Il ricorrente nel 2012 ha,

inoltre, continuato a esercitare l’attività di perito d’esame che è stata

retribuita con complessivi fr. 5'360 lordi (cfr. doc. B8).

Nell’anno 2012, durante la

disoccupazione, lo svolgimento di tale attività si è esteso notevolmente.

In effetti la retribuzione

che ne è conseguita di complessivi fr. 5'360 (cfr. consid. 2.5.) risulta nove

volte più elevata rispetto a quella del 2009 di fr. 580, quattro volte maggiore

di quella del 2010 di fr. 1'310 e quasi il doppio dell’entrata relativa al 2011

di fr. 2'850 (cfr. consid. 2.5.).

L’estensione considerevole

dell’attività di perito d’esame nel 2012 durante la disoccupazione risulta

anche dal fatto che in seguito, e meglio nel 2013 e 2014, allorché l’assicurato

svolgeva l’attività lavorativa a tempo pieno presso la __________, iniziata nel

novembre 2012 (cfr. doc. IX; X), le entrate connesse alla funzione di perito

d’esame sono state di fr. 1'390 nel 2013 (cfr. doc. B7), ossia di un quarto

circa rispetto all’importo di fr. 5'360 conseguito nel 2012 e di fr. 1'560 nel

2014.

(cfr. doc. B5), tre volte e mezzo circa in meno rispetto al 2012.

In simili condizioni,

occorre concludere, da un lato, che la funzione di perito d’esame per gli anni

2009, 2010 e 2011 (come pure nel 2013 e 2014) in cui è stata espletata

dall’assicurato in aggiunta a un impiego quale dipendente al 100% risulta

accessoria, come del resto considerato dalla Cassa (cfr. doc. A).

Dall’altro, che l’attività

accessoria è stata estesa in modo considerevole nell’anno 2012 durante la

disoccupazione.

I redditi supplementari,

alla luce della giurisprudenza federale, delle direttive della SECO e della

dottrina - peraltro univoche su tale tema - citate sopra (cfr. consid. 2.3.),

costituiscono pertanto un guadagno intermedio ai sensi dell’art. 24 cpv. 1

LADI, il quale deve essere computato nel calcolo delle indennità di

disoccupazione (cfr. STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2. e

4.2

-4.3.; DTF 123 V 230 consid. 3d).

Del resto risulta priva di

fondamento la censura del ricorrente secondo cui “i compensi ricevuti dall’__________

non costituiscono un salario bensì sono un compenso riconosciuto per le spese

sostenute nello svolgimento della mia funzione di perito d’esame” (cfr.

doc. I).

In effetti la decisione di

designazione quale __________ emessa dalla __________ il 23 settembre 2008 con

validità dal settembre 2008 all’agosto 2012 prevede il versamento, da una

parte, di un compenso a seconda del dispendio orario dedicato all’attività,

dall’altra, di indennità per le spese sostenute, ovvero per il pasto e la

trasferta qualora il luogo nel quale si svolgeva l’attività non corrispondeva

al luogo di domicilio (cfr. doc. B2).

Inoltre nella decisione

del 21 novembre 2012 con cui la nomina quale __________ è stata rinnovata per

il lasso di tempo gennaio 2013 – agosto 2016 la __________ ha sì specificato

che il compenso previsto a seconda del dispendio orario è comprensivo delle

spese di viaggio e di vitto nel Cantone (cfr. doc. B1), tuttavia ciò non

significa che le indennità, che sono state aumentate rispetto al periodo

precedente (il compenso per una giornata intera è stato incrementato da fr. 190

a fr. 270, per mezza giornata da fr. 100 a fr. 140 e all’ora da fr. 30 a fr.

40; cfr. doc. B1 p.to 9; B2 p.to 5), corrispondano soltanto al rimborso spese.

Le medesime, al contrario, sono costituite per la maggior parte del loro importo

da una retribuzione per l’attività in sé (cfr. doc. B1).

La Cassa è venuta a

conoscenza dell’attività svolta dall’assicurato quale perito d’esame nel 2012

soltanto nel 2014 a seguito di un controllo effettuato dalla SECO (cfr. doc.

42).

L’insorgente nel periodo

determinante (febbraio-giugno2012) ha così beneficiato di indennità di

disoccupazione calcolate senza tenere conto delle entrate relative all’attività

in questione.

Di conseguenza egli ha

percepito effettivamente a torto perlomeno parte delle prestazioni LADI relative

a questo lasso di tempo.

In esito a

quanto precede il TCA ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro

adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA

delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità

giornaliere di disoccupazione all’assicurato per il periodo febbraio – giugno

2012.

(in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF

8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).

L’esercizio

da parte dell’assicurato dell’attività di perito d’esame durante il periodo di

riscossione delle prestazioni LADI costituisce, infatti, un fatto nuovo che,

qualora fosse stato portato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe

indotta a prendere una decisione differente.

Ne discende che

in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della

restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo febbraio

- giugno 2012 (cfr. STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA

38.2013.77

del 1° settembre 2014 consid. 2.7.).

2.7

A proposito dell’importo da

restituire e alla correttezza del medesimo il TCA ribadisce che è il guadagno supplementare

conseguito tramite l’estensione di un’attività accessoria che va

conteggiato quale guadagno intermedio ai fini del calcolo delle indennità di

disoccupazione spettanti a un assicurato (cfr. consid. 2.3.).

Nel caso di specie la

Cassa nella decisione su opposizione ha stabilito che il guadagno accessorio,

appurato che l’attività accessoria di perito d’esame è svolta durante tre mesi

all’anno, corrisponde a fr. 437 mensili (cfr. doc. A).

In effetti dalle carte

processuali risulta che per il 2010 - anno in cui da settembre 2010 si è

iscritto in disoccupazione (cfr. consid. 2.4.) - l’assicurato ha esercitato la

funzione di perito d’esame nei mesi di marzo, aprile e maggio 2010 ottenendo un

compenso complessivo di fr. 1'310 (cfr. doc. 17; 18; B10), pari in media a fr.

436.66

al mese, arrotondati a fr. 437 (cfr. DTF 130 V 121).

Per calcolare l’ammontare

del guadagno intermedio relativo al 2012 da considerare al fine del calcolo

delle indennità giornaliere spettanti effettivamente al ricorrente e dunque

l’importo da rimborsare alla Cassa dagli importi conseguiti tramite l’attività

di perito d’esame va dedotta la somma di fr. 437 mensili corrispondente al

guadagno accessorio che non va considerato quale guadagno intermedio (cfr. art.

24.

cpv. 3 2° frase LADI; consid. 2.3.).

Nel 2012, come visto sopra

(cfr. consid. 2.5.), l’insorgente ha ottenuto dall’attività di perito d’esame la

somma globale di fr. 5'360 lordi (cfr. doc. B8), e meglio, come attestato dal

Caposervizio dell’Ufficio stipendi e assicurazioni, fr. 120 per il mese di

febbraio 2012, fr. 1'220 per il mese di marzo 2012, fr. 1'970 per il mese di

aprile 2012, fr. 1'890 per il mese di maggio 2012 e fr. 160 per il mese di

giugno 2012 (cfr. doc. 72; 73).

Gli importi relativi ai

mesi di febbraio e giugno 2012 pari a fr. 120, rispettivamente a fr. 160 sono

inferiori al guadagno accessorio mensile di fr. 437. Pertanto, non risultando

alcun guadagno supplementare rispetto al guadagno accessorio, a titolo di

guadagno intermedio per questi due mesi non va computato alcunché.

Per quanto attiene,

invece, ai mesi di marzo, aprile e maggio 2012, questa Corte osserva che il

compenso di marzo 2012 di fr. 1'220 (cfr. doc. 72) supera di fr. 783 il

guadagno accessorio di fr. 437 (fr. 1'220 – fr. 437).

Il compenso di aprile 2012

di fr. 1'970 (cfr. doc. 72) è maggiore di fr. 1'533 rispetto al guadagno accessorio

di fr. 437 (fr. 1'970 – fr. 437).

Il compenso di maggio 2012

di fr. 1'890 (cfr. doc. 72) è maggiore di fr. 1’453 rispetto al guadagno

accessorio di fr. 437 (fr. 1'890 – fr. 437).

Va, tuttavia, evidenziato

che, benché la decisione del 23 settembre 2008 di designazione quale perito

d’esame per l’arco di tempo settembre 2008 – agosto 2012 preveda che il

compenso per il dispendio orario non è comprensivo delle indennità per le spese

di vitto e trasferte (cfr. doc. B2), dai conteggi delle prestazioni relative

agli esami finali di tirocinio per i mesi in questione del 2012 emerge che

quale importo fatturato per la giornata intera sia stato indicato fr. 270.--

(cfr. doc. 89, 92, 93), corrispondente alle nuove tariffe adeguate comprensive

delle spese di vitto e trasferte nel Cantone (cfr. doc. B1).

Ne discende che non è

escluso che gli importi supplementari, rispetto al guadagno accessorio di fr.

437, dei compensi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2012 di fr. 783,

rispettivamente fr. 1'533 e fr. 1'453 comprendano delle spese per pasti o di

trasferta se il luogo degli esami non corrispondeva al domicilio.

La Cassa verificherà,

pertanto, tale ipotesi dando la possibilità all’assicurato di comprovare

tali eventuali spese effettive per i mesi di marzo, aprile e maggio 2012.

Nel caso in cui il

ricorrente produca debita e circostanziata documentazione a sostegno delle

spese menzionate, allora le stesse andranno dedotte dal guadagno supplementare

prima di computarlo quale guadagno intermedio (cfr. STFA C 244/03 del 29 marzo

2004.

consid. 2.2.; per il reddito proveniente da un’attività lucrativa

indipendente cfr. consid. 2.3.; DTF 142 V 162 e SECO, Audit Letter 2016/2 del

settembre 2016 pag. 11; per analogia cfr. pure sentenze in ambito di contributi

AVS: STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008 consid. 3.1., 3.2.; STFA H 57/04 del 20

aprile 2006 consid. 7.1.; STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014 consid. 2.3.;

2.4

, parzialmente pubblicata in RtiD I-2015 N. 45 pag. 764).

2.8

In simili condizioni la

decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

alla Cassa affinché operi un nuovo calcolo del guadagno intermedio conseguito

dall’assicurato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2012.

A tal fine la parte

resistente, come indicato al considerando precedente, terrà conto degli importi

dei compensi ottenuti quale perito d’esame per la parte supplementare rispetto

al guadagno accessorio di fr. 437 dopo aver dedotto, se del caso, eventuali

spese comprovate.

La Cassa, sulla scorta dei

nuovi conteggi del guadagno intermedio, si pronuncerà poi nuovamente

sull’obbligo del ricorrente di restituire parte delle indennità di

disoccupazione percepite nel periodo marzo – maggio 2012.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione 12

febbraio 2015 è annullata.

§ L'incarto

è rinviato alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto indicato

ai consid. 2.7. e 2.8., l’importo delle indennità di disoccupazione percepite

nel 2012 da restituire.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti