38.2015.21
Restit.ID da 2-6/12 a seguito computo salario, x att.non dich.ad amm.,nella misura > al guad.access. Nel 2012 att. -durante AD- aumentata notevolm. Redd.suppl.a guad.access.=GI. Amm.deve verificare se
14 settembre 2016Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.21
rs
Lugano
14 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 febbraio 2015 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 17 luglio
2014 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha ordinato a RI 1 di restituire la
somma di fr. 4'789.10, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite
in troppo nel periodo febbraio-giugno 2012 a seguito del computo del salario
percepito dal __________ per la sua attività di __________ non dichiarata alla
medesima nella misura in cui superava il reddito di fr. 198.35 mensili che era
da ritenersi la retribuzione per attività accessoria (cfr. doc. 35; A p.to 3).
1.2. La Cassa, il 12 febbraio
2015, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha parzialmente accolto
l’opposizione interposta contro il provvedimento del 17 luglio 2014 da RI 1, nella
quale questi aveva fatto valere che si trattava di un compenso per le spese
generate da un’attività svolta da parecchi anni al di fuori del normale tempo
di lavoro (cfr. doc. 254).
L’amministrazione ha
ridotto l’ammontare chiesto in restituzione a fr. 4'265.50, motivando che,
siccome in seguito agli accertamenti effettuati ha appurato che l’attività
accessoria è svolta unicamente durante tre mesi all’anno, il limite di guadagno
accessorio stabilito corrisponde a fr. 437.-- mensili e non soltanto a fr.
198.35 (cfr. doc. A).
1.3. RI 1 ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della decisione
su opposizione del 12 febbraio 2015 (cfr. doc. I).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto:
" (…)
- I compensi ricevuti dall’__________ non costituiscono un salario
bensì sono un compenso riconosciuto per le spese sostenute nello svolgimento
della mia funzione di perito d’esame. Infatti, come si evince dai formulari
“Conteggio delle prestazioni relative agli esami finali di tirocinio, MP / LA”
(Vers. ML 1-77.1 / 10.04), si tratta di indennità comprensive di spese di
viaggio e di vitto.
- Tale missione è da me svolta da parecchi anni al di fuori del
normale tempo di lavoro. Prova ne è il fatto che mi impegnava sia prima della
mia iscrizione in disoccupazione che dopo la stessa, periodi in cui sono stato
e sono tuttora occupato a tempo pieno (100%).
- Tale attività non ha subito una particolare estensione durante la
mia iscrizione in disoccupazione.
- Vi sono delle fluttuazioni ma queste sono determinate dal numero
di __________, dalle __________ e dalla disposizioni del __________.
- Quanto previsto nel marg. C9 Prassi LADI ID non trova
applicazione in quanto la mia attività principale è sempre stata
al 100% quale dipendente di ditte terze mentre l’attività quale
perito d’esame è sempre stata un’attività accessoria e deve
essere considerata tale.
- Un guadagno accessorio rimane tale, esso non ha alcun influsso
sul periodo di contribuzione e non va preso in considerazione per il calcolo
del guadagno assicurato.
- L’attività accessoria è stata intrapresa e viene svolta da più di
un decennio in un periodo di normale occupazione e pertanto non trova
applicazione nemmeno il marg. C11.
Aggiungo inoltre che la Cassa di disoccupazione ha sinora
modificato diverse volte l’importo che dovrei restituire senza una chiara
spiegazione in merito al calcolo effettuato. Con scritto 17.7.2014 la Cassa ha
chiesto la restituzione di CHF 4'789.10, inviandomi (solo successivamente) dei
conteggi datati 6.6.2014 del tutto incomprensibili, il cui riepilogo porta per
altro a un importo di restituzione di CHF 4'308.05. Separatamente ha inviato
ulteriori conteggi (datati 7.7.2014) non meno incomprensibili, dai quali
sembrerebbe che soltanto per il mese di maggio 2012 è richiesta una
restituzione. Per finire la Cassa, con la decisione 12.02.2015, ha formulato
una richiesta di restituzione di CHF 4'265.50 senza fornire alcun altro
conteggio. A questo punto i calcoli effettuati dalla Cassa e continuamente
cambiati sembrano aleatori e non supportati da una chiara ed univoca prassi
legale, bensì da molteplici ed incomprensibili interpretazioni che variano da
missiva a missiva.
(…)” (Doc. I)
1.4. La Cassa, in risposta, ha
chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 9 aprile 2015 il
ricorrente ha trasmesso alcuni documenti e ha osservato:
" (…)
preciso che la funzione di perito d’esame:
- è autorizzata da una decisione della __________
(vedi allegate le decisioni valide dal 01.09.2008 al 31.08.2012 e dal
01.01.2013 al 31.08 2016)
- non può essere considerata come una
tipica attività lavorativa poiché non prevede un salario ma unicamente
indennità comprensive di spese di viaggio e di vitto (vedi l’allegato
formulario “Conteggio delle prestazioni relative agli esami finali di
tirocinio, MP / LA” (Vers.ML 1.77.1 / 10.04)
- può essere svolta solo durante l’ultimo
semestre __________, secondo l’Ordinanza sulla formazione professionale di base
e le allegate “Disposizioni esecutive” (versione 01.10.2013); valide per
diverse professioni, comprese quelle per cui sono autorizzato ad esercitare la
funzione di __________.
Pertanto il tempo e le trasferte necessarie
allo svolgimento degli esami dipendono da molteplici fattori, come ad esempio: __________.
Inoltre ribadisco che tale funzione è da me
svolta da parecchi anni, nel periodo previsto per gli __________ e al di fuori
del normale tempo di lavoro, come comprovato dagli allegati conteggi degli
scorsi 10 anni.”(cfr. doc. V; B1-11).
1.6. La Cassa, il 20 aprile 2015,
dopo aver indicato che dalla documentazione presentata dall’insorgente non ha
ravvisato nuovi elementi atti a modificare la sua risposta di causa, si è
riconfermata nella propria posizione (cfr. doc. VII).
1.7. Pendente causa il TCA ha
posto alcuni quesiti al ricorrente (cfr. doc. IX), il quale ha risposto l’8
maggio 2016 (cfr. doc. X).
1.8. La parte resistente ha ribadito
di riconfermarsi nella propria posizione con scritto del 19 maggio 2016 (cfr.
doc. XII), che è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XIII).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 4'265.50,
corrispondente a parte delle indennità di disoccupazione percepite nel periodo
dal mese di febbraio al mese di giugno 2012.
L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di
questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad
eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Dal 1° aprile 2011 il
tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
"
La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione
dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06
del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF
127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,
pag. 208.
2.2. L’art. 22 cpv.
1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per
cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento
corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione,
convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto nell’ambito di
un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la
disoccupazione all’assicurato non sono versati gli assegni per i figli e per lo
stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti
un'attività lucrativa.
Giusta il cpv. 2 della
disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per
cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a non
hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25
anni;
b. beneficiano
di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non
riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di
invalidità del 40 per cento.
Il Consiglio federale
adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due
anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3
LADI).
2.3. Secondo l’art. 24 cpv. 1 LADI
è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività
lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo
di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di
guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio
federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da
un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv.
3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno
intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno
all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno
intermedio, giusta l'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario
lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno
intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di
"Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA
38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
Riguardo all’art. 24 cpv.
1 ultima frase LADI giova osservare che giusta l’art. 41a cpv. 5 OADI il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è
computato nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito.
Le spese comprovate per il materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo.
Una quota forfettaria del 20 per cento è dedotta dall'importo restante per le
altre spese professionali.
Con
sentenza 8C_631/2015 del 29 gennaio 2016, pubblicata in DTF 142 V 162, il Tribunale
federale ha stabilito che è contrario al diritto federale, nell'ambito del
calcolo del guadagno intermedio, dedurre dai redditi lordi provenienti da
un'attività lucrativa indipendente ulteriori spese oltre quelle previste in
modo esaustivo all'art. 41a cpv. 5 seconda frase OADI (in aggiunta alla
deduzione della quota forfettaria del 20%), ossia le spese comprovate per il
materiale e la merce, come per esempio le spese supplementari d'alloggio e di
viaggio in caso di soggiorno professionale all'estero.
In proposito cfr. pure
SECO, Audit Letter 2016/2 del settembre 2016 pag. 11.
Con guadagno
accessorio ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 2° frase LADI si intende ogni guadagno
che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo
normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di
un’attività lucrativa indipendente.
La nozione
di accessorio riferita al guadagno deve essere intesa in rapporto a quello che
deriva da un’attività principale. Siccome non è soggetto a contribuzione e non rientra
nel calcolo delle indennità di disoccupazione, il guadagno accessorio deve
restare in un rapporto di proporzione debole con il reddito dell’attività
principale. Se il guadagno accessorio regolarmente si avvicina o supera il
guadagno principale, l’attività non è più accessoria, così come il relativo
guadagno. E’ l’aumento considerevole del guadagno accessorio che deve essere
considerato quale guadagno intermedio e computato in tale misura nel calcolo
dell’indennità di disoccupazione.
Va
considerato guadagno accessorio, in particolare, quello conseguito tramite
un’attività che viene esercitata in aggiunta a un’occupazione a tempo pieno
(cfr. STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2.; STF
8C_75/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 8C_654/2015 del 14 dicembre
2015 consid. 4; DTF 123 V 230 consid. 3c).
La SECO, nella Prassi LADI ID valida dal gennaio 2013 punti C8 e C9, ha indicato:
" C8 Il
guadagno accessorio non è assicurato. È considerato tale ogni guadagno che un
assicurato trae da un’attività dipendente esercitata fuori del tempo normale di
lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro ordinario di un’attività
lucrativa indipendente. Se vi sono più rapporti di lavoro, per tempo normale di
lavoro si intende la durata normale di lavoro dell’azienda in cui viene
esercitata l’attività principale. È considerata attività principale l’attività
con il tasso di occupazione più alto. Questo vale di norma anche se il guadagno
tratto dall’attività accessoria è superiore al guadagno tratto dall’attività
principale (DTF 125 V 475). Se l’assicurato esercita 2 attività a tempo
parziale allo stesso tasso d’occupazione, è considerata accessoria l’attività
che gli procura il guadagno più basso.
ð Giurisprudenza
DTFA C 252/06 del 26.9.2006 (L’attività di ausiliaria di
ristorante svolta da una maestra di scuola dell’infanzia in formazione non
viene considerata fonte di guadagno accessorio a condizione che l’interessata
non svolga un’ulteriore attività dipendente nel tempo normale di lavoro che
possa essere ritenuta fonte principale di reddito. Se, al termine della
formazione, la persona interessata continua a svolgere l’attività di ausiliaria
di ristorante, quest’ultima deve essere considerata fonte di guadagno
intermedio)
C9 Durante la disoccupazione, il guadagno accessorio non
può essere computato quale guadagno intermedio. Tuttavia, se l’assicurato
estende la propria attività accessoria, il guadagno supplementare conseguito va
computato come guadagno intermedio.
ð Esempio
Prima di essere disoccupato, l’assicurato aveva contemporaneamente
Considerandi
2.
impieghi a tempo parziale, il primo al 72 % (salario di CHF 3500), il secondo
al 58 % (salario di CHF 4000). Egli perde l’impiego al 72 % e chiede l’ID.
Calcolo del guadagno assicurato:
72.
% attività principale persa CHF 3500
28.
% attività accessoria CHF 1931 (28/58 di CHF 4000)
100.
% CHF 5431 = guadagno assicurato
I 28/58 dell’attività accessoria, di cui si è tenuto conto nel
guadagno assicurato, vanno considerati come guadagno intermedio durante la
disoccupazione.
I restanti 30/58 dell’attività accessoria sono guadagno accessorio
e non possono essere presi in considerazione né come guadagno assicurato né
come guadagno intermedio.
ð Giurisprudenza
DTFA del 27.1.2003, C 149/02 (Per esaminare se una persona
consegue un guadagno intermedio o se continua semplicemente l’attività
accessoria indipendente finora esercitata ci si deve basare sull’importo dei
redditi percepiti e non sul tempo impiegato per conseguire tali redditi)”
Il tenore del p.to C9 è
stato ripreso pure in Prassi LADI ID p.to C131 relativo al guadagno intermedio.
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007
consid. 4.3.
In dottrina, Boris Rubin (Commentaire de la loi sur
l’assurance - chômage, ed. Schulthess,
Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad. art. 24 N. 39 pag. 1271-272) rileva al
riguardo quanto segue:
(…) Un gain accessoire au sens de l’art. 24 al. 3
LACI, 2e phrase, ne peut être considéré comme tel que si une source principale
de revenu existait en parallèle, durant le délai-cadre de cotisation, et que
l'activité "accessoire" perdure après l'ouverture du délai-cadre
d'indemnisation consécutive à la perte de l'activité principale (DTA 2008 p.
154). Si une activité de faible ampleur ne débute qu'après l'ouverture du
délai-cadre d'indemnisation, il ne peut être question d'une activité procurant
un gain accessoire au sens de l'art. 24 al. 3 LACI et il faut donc en tenir
compte à titre de gain intermédiaire (arrêt du 10 mai 2007 [C 128/06] consid.
4). Les gains accessoires réalisés durant le délai-cadre d'indemnisation ne
deviennent des gains intermédiaires durant le délai-cadre d'indemnisation que
s'ils augmentent sensiblement après la perte de l'activité principale (principe
de l'obligation de diminuer le dommage à l'assurance). Ce n'est alors que la
part de revenu supplémentaire (celle correspondant à l'augmentation sensible)
qui constitue un gain intermédiaire (ATF 123 V 230). En résumé, pour qu'un gain
accessoire n'ait pas à être pris en considération à titre de gain
intermédiaire, il doit s'agir d'un gain tiré d'une activité accessoire (à une
activité principale) ayant déjà débuté durant le délai-cadre de cotisation,
c’est-à-dire avant la survenance du chômage, qui perdure postérieurement à la
perte de l'activité principale et qui n'augmente pas sensiblement durant le
délai-cadre d'indemnisation.
(…)"
2.4
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, dal febbraio 2003 all’agosto
2010, ha lavorato a tempo pieno (40 ore settimanali) presso la __________ in
qualità di responsabile reparto __________ dal 2003 e di __________ dal 2007
(cfr. doc. 194; 196; 198). Nel 2010 il salario ammontava a fr. 5'750 lordi al
mese (cfr. doc. 202; 203).
Il 22 giugno 2010 il
datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro per il 31 agosto 2010 a
seguito di una profonda ristrutturazione dell’area commerciale (cfr. doc. 200).
L’assicurato ha fatto
ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione dal settembre 2010 (aprendo
un termine quadro 1°.9.2010 – 31.8.2012; cfr. doc. 106) al marzo 2011 (cfr.
doc. 211; 146).
Dal 22 novembre 2010 al 4
febbraio 2011 l’URC gli ha assegnato uno stage di formazione presso la __________
(cfr. doc. 189).
Dal 1° aprile 2011 il
ricorrente è stato assunto presso la __________ a tempo indeterminato in
qualità di rappresentante commerciale per la Svizzera al 100%. Il salario
ammontava a fr. 7'000.-- lordi mensili. Il 22 settembre 2011 il datore di
lavoro ha disdetto il rapporto di impiego per il 31 ottobre 2011. Il 7 aprile
2011.
l’Ufficio delle misure attive ha concesso all’insorgente assegni per il
periodo di introduzione da aprile a settembre 2011 in relazione alla sua
attività presso la __________ (cfr. doc. 146; 323; 326-332; 171)
Dal 1° novembre 2011
l’assicurato ha iniziato a lavorare all’80% alle dipendenze della __________
quale tecnico commerciale __________ con uno stipendio lordo di fr. 5'600.-- al
mese (cfr. doc. 316)
Il 26 gennaio 2012 il
grado di occupazione è stato ridotto temporaneamente, a causa di difficoltà
finanziarie della ditta, al 20% con salario di fr. 1'400.-- al mese (cfr. doc.
312; 307).
L’insorgente si è, quindi,
nuovamente annunciato per il collocamento il 26 gennaio 2012 con effetto dal 1°
febbraio 2012 (cfr. doc. 142).
La __________, il 20 marzo
2012, ha poi disdetto il contratto di lavoro con l’assicurato dal 1° maggio
2012.
a causa di riorganizzazione della struttura aziendale (cfr. doc. 280).
A seguito della scadenza
del termine quadro per a riscossione di prestazioni al 31 agosto 2012 (cfr.
doc. 106), il ricorrente il 6 agosto 2012 ha inoltrato un’ulteriore domanda
d’indennità di disoccupazione per il periodo a far tempo dal 1° settembre 2012
(cfr. doc. 279).
Il 26 novembre 2012
l’Ufficio delle misure attive ha concesso all’assicurato assegni per il periodo
d’introduzione dal 1° novembre 2012 al 30 aprile 2013 per l’attività svolta
presso la __________ (cfr. doc. 283; 276).
L’insorgente dal novembre
2012.
è sempre - perlomeno fino al maggio 2016 - rimasto alle dipendenze della __________
al 100% quale __________ (cfr. doc. IX; X).
In effetti l’URC, il 22
ottobre 2012, ha annullato l’iscrizione del ricorrente dal sistema Colsta a
partire dal 1° novembre 2012 (cfr. doc. 275).
L’assicurato, il 10 giugno
2014, ha risposto a una richiesta della Cassa in merito al mancato annuncio
dell’attività lavorativa quale __________, asserendo di non aver omesso di comunicare
alcuna attività lavorativa poiché quale perito d’esame non ha ricevuto alcun
salario ma un’indennità per rimborso delle spese di trasporto, ecc. (cfr. doc.
266).
Con decisione del 17
luglio 2014 la Cassa ha ordinato all’assicurato di restituire la somma di fr.
4'789.10, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite in troppo nel
periodo febbraio-giugno 2012 a seguito del computo del salario percepito dal __________
per la sua attività di __________ non dichiarata alla medesima nella misura in
cui superava il reddito di fr. 198.35 mensili che era da ritenersi la
retribuzione per attività accessoria (cfr. consid. 1.1.; doc. 35; A p.to 3).
L’ammontare chiesto in
restituzione è stato ridotto a fr. 4'265.50 con decisione su opposizione. La Cassa
ha motivato la riduzione dell’importo precisando che, siccome in seguito agli
accertamenti effettuati ha appurato che l’attività accessoria è svolta
unicamente durante tre mesi all’anno, il limite di guadagno accessorio
stabilito corrisponde a fr. 437.-- mensili e non soltanto a fr. 198.35 (cfr. consid.1.2.;
doc. A).
2.5
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima, relativamente
all’attività di perito d’esami svolta dall’assicurato, che la __________, con
decisione del 23 settembre 2008, ha designato il ricorrente quale __________
per il periodo 1° settembre 2008 – 31 agosto 2012. Nella decisione è stato
fissato il compenso che per i __________ non dipendenti __________
corrispondeva per una giornata intera (più di 4 ore) a fr. 190, per mezza giornata
(fino a 4 ore) a fr. 100 e all’ora (per prestazioni inferiori alle 4 ore) a fr.
30.
Inoltre venivano riconosciute un’indennità di fr. 18 per pasto e un’indennità
di 55 centesimi per km, se il luogo nel quale si è svolta l’attività non coincideva
con il luogo di domicilio (cfr. doc. B2).
Con il conteggio di
stipendio del mese di settembre 2009 all’insorgente per gli esami 2009 è stato
riconosciuto un importo lordo di fr. 580, oltre alla somma di fr. 115.50 per
trasferte (cfr. doc. B11).
Per gli __________ dal
conteggio di stipendio del mese di luglio 2010 risulta che l’assicurato è stato
retribuito con fr. 1'310.-- lordi (cfr. doc. B10).
Dal conteggio di stipendio
dell’agosto 2011 si evince, poi, che il ricorrente per gli __________ ha
ricevuto la somma di fr. 2’850 lordi (cfr. doc. B9).
Per gli __________ dal
conteggio di stipendio del mese di agosto 2012 emerge che l’insorgente è stato
retribuito 5'360.-- lordi (cfr. doc. B8).
Interpellato dalla Cassa,
il Caposervizio __________, il 26 maggio 2014, ha precisato che le prestazioni
dell’assicurato quale __________ relative al 2012 e corrisposte in quell’anno
corrispondono a fr. 120 per il mese di febbraio 2012, a fr. 1'220 per il mese
di marzo 2012, a fr. 1'970 per il mese di aprile 2012, a fr. 1'890 per il mese
di maggio 2012 e a fr. 160 per il mese di giugno 2012 (cfr. doc. 72; 73), per
complessivi fr. 5'360.
Tale importo risulta pure
dalla somma delle singole prestazioni concernenti gli esami finali di tirocinio
indicate per i mesi da febbraio a giugno 2012 nei relativi moduli firmati sia
dal ricorrente che dal __________ o dal direttore della __________ (cfr. doc. 87-92).
La __________, il 21
novembre 2012, ha nuovamente designato l’assicurato quale __________ per il
lasso di tempo dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2016 (cfr. doc. B1).
Nella decisione del 21
novembre 2012 è stato determinato il compenso che per i __________ non
dipendenti __________ ammonta per una giornata intera (più di 4 ore) a fr. 270,
per mezza giornata (dopo 3 ore fino a 4 ore) a fr. 140 e all’ora (per
prestazioni inferiori fino a 3 ore) a fr. 40. E’ stato precisato, in
particolare, che tali indennità sono comprensive delle spese di viaggio e di
vitto nel Cantone e che per queste ultime non sono pertanto riconosciuti
ulteriori rimborsi (cfr. doc. B1).
Con il conteggio di
stipendio del mese di settembre 2013 all’insorgente per gli esami 2013 è stato
riconosciuto un importo lordo di fr. 1'390 (cfr. doc. B7).
Per gli esami 2014 dal
conteggio di stipendio del mese di luglio 2014 risulta che l’assicurato è stato
retribuito con fr. 120.-- lordi per la formazione speciale di periti e dal
conteggio di stipendio del mese di agosto 2014 emerge che fr. 1'560.-- lordi
gli sono stati versati per l’attività di perito (cfr. doc. B5).
2.6
Litigiosa è la questione di
sapere se parte delle retribuzioni ottenute dall’assicurato nel periodo
febbraio-giugno 2012 per la sua attività di perito d’esame debba essere
considerata quale guadagno intermedio da dedurre dalle indennità giornaliere
che egli ha percepito in quel periodo e che dovranno in tal caso parzialmente
essere restituite, come deciso dalla Cassa, oppure no.
Quanto al
principio della restituzione, il TCA evidenzia che è tenuto alla restituzione
ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un
profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la
prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.
Infatti è determinante la
necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A
questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no
quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è
infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono
(cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.;
STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00
del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener
Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
L’insorgente ha fatto
valere, innanzitutto, di svolgere la funzione di perito d’esame al di fuori del
normale tempo di lavoro quale attività accessoria a quella principale al 100% e
che quindi la stessa non deve essere considerata ai fini del calcolo delle
indennità di disoccupazione a lui spettanti (cfr. doc. I, 7; 25).
In concreto, come visto,
dalle carte processuali si evince, da una parte, che l’assicurato, nel
settembre 2008, è stato designato con decisione della __________ quale __________
con validità fino al 31 agosto 2012 (cfr. doc. B2; la designazione è poi stata
rinnovata per l’arco di tempo gennaio 2013 – agosto 2016, doc. B1).
Dall’altra, che il
medesimo nel 2009 e nel 2010 ha effettivamente svolto tale l’attività
parallelamente al proprio impiego al 100% presso la __________ (salario di fr.
5'750 lordi mensili) percependo fr. 580, rispettivamente fr. 1'310, come pure
nel 2011 parallelamente all’occupazione a tempo pieno presso la __________
(salario di fr. 7'000 lordi mensili) conseguendo un’entrata di fr. 2’850 (cfr.
consid. 2.4.; 2.5.).
Per quanto attiene al
periodo determinante ai fini della presente lite, ossia da febbraio a giugno
2012, l’assicurato controllava la disoccupazione. Da febbraio ad aprile 2012 il
medesimo ha svolto un’attività lavorativa al 20% per la __________ che l’ha licenziato
con effetto dal 1° maggio 2012 (cfr. consid. 2.4.; doc. 312; 307; 280), mentre
nei mesi di maggio e giugno 2012 non risulta che egli abbia lavorato (cfr.
consid. 2.4.).
Il ricorrente nel 2012 ha,
inoltre, continuato a esercitare l’attività di perito d’esame che è stata
retribuita con complessivi fr. 5'360 lordi (cfr. doc. B8).
Nell’anno 2012, durante la
disoccupazione, lo svolgimento di tale attività si è esteso notevolmente.
In effetti la retribuzione
che ne è conseguita di complessivi fr. 5'360 (cfr. consid. 2.5.) risulta nove
volte più elevata rispetto a quella del 2009 di fr. 580, quattro volte maggiore
di quella del 2010 di fr. 1'310 e quasi il doppio dell’entrata relativa al 2011
di fr. 2'850 (cfr. consid. 2.5.).
L’estensione considerevole
dell’attività di perito d’esame nel 2012 durante la disoccupazione risulta
anche dal fatto che in seguito, e meglio nel 2013 e 2014, allorché l’assicurato
svolgeva l’attività lavorativa a tempo pieno presso la __________, iniziata nel
novembre 2012 (cfr. doc. IX; X), le entrate connesse alla funzione di perito
d’esame sono state di fr. 1'390 nel 2013 (cfr. doc. B7), ossia di un quarto
circa rispetto all’importo di fr. 5'360 conseguito nel 2012 e di fr. 1'560 nel
2014.
(cfr. doc. B5), tre volte e mezzo circa in meno rispetto al 2012.
In simili condizioni,
occorre concludere, da un lato, che la funzione di perito d’esame per gli anni
2009, 2010 e 2011 (come pure nel 2013 e 2014) in cui è stata espletata
dall’assicurato in aggiunta a un impiego quale dipendente al 100% risulta
accessoria, come del resto considerato dalla Cassa (cfr. doc. A).
Dall’altro, che l’attività
accessoria è stata estesa in modo considerevole nell’anno 2012 durante la
disoccupazione.
I redditi supplementari,
alla luce della giurisprudenza federale, delle direttive della SECO e della
dottrina - peraltro univoche su tale tema - citate sopra (cfr. consid. 2.3.),
costituiscono pertanto un guadagno intermedio ai sensi dell’art. 24 cpv. 1
LADI, il quale deve essere computato nel calcolo delle indennità di
disoccupazione (cfr. STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 2.2. e
4.2
-4.3.; DTF 123 V 230 consid. 3d).
Del resto risulta priva di
fondamento la censura del ricorrente secondo cui “i compensi ricevuti dall’__________
non costituiscono un salario bensì sono un compenso riconosciuto per le spese
sostenute nello svolgimento della mia funzione di perito d’esame” (cfr.
doc. I).
In effetti la decisione di
designazione quale __________ emessa dalla __________ il 23 settembre 2008 con
validità dal settembre 2008 all’agosto 2012 prevede il versamento, da una
parte, di un compenso a seconda del dispendio orario dedicato all’attività,
dall’altra, di indennità per le spese sostenute, ovvero per il pasto e la
trasferta qualora il luogo nel quale si svolgeva l’attività non corrispondeva
al luogo di domicilio (cfr. doc. B2).
Inoltre nella decisione
del 21 novembre 2012 con cui la nomina quale __________ è stata rinnovata per
il lasso di tempo gennaio 2013 – agosto 2016 la __________ ha sì specificato
che il compenso previsto a seconda del dispendio orario è comprensivo delle
spese di viaggio e di vitto nel Cantone (cfr. doc. B1), tuttavia ciò non
significa che le indennità, che sono state aumentate rispetto al periodo
precedente (il compenso per una giornata intera è stato incrementato da fr. 190
a fr. 270, per mezza giornata da fr. 100 a fr. 140 e all’ora da fr. 30 a fr.
40; cfr. doc. B1 p.to 9; B2 p.to 5), corrispondano soltanto al rimborso spese.
Le medesime, al contrario, sono costituite per la maggior parte del loro importo
da una retribuzione per l’attività in sé (cfr. doc. B1).
La Cassa è venuta a
conoscenza dell’attività svolta dall’assicurato quale perito d’esame nel 2012
soltanto nel 2014 a seguito di un controllo effettuato dalla SECO (cfr. doc.
42).
L’insorgente nel periodo
determinante (febbraio-giugno2012) ha così beneficiato di indennità di
disoccupazione calcolate senza tenere conto delle entrate relative all’attività
in questione.
Di conseguenza egli ha
percepito effettivamente a torto perlomeno parte delle prestazioni LADI relative
a questo lasso di tempo.
In esito a
quanto precede il TCA ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro
adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA
delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità
giornaliere di disoccupazione all’assicurato per il periodo febbraio – giugno
2012.
(in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF
8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).
L’esercizio
da parte dell’assicurato dell’attività di perito d’esame durante il periodo di
riscossione delle prestazioni LADI costituisce, infatti, un fatto nuovo che,
qualora fosse stato portato a conoscenza dell’amministrazione, l’avrebbe
indotta a prendere una decisione differente.
Ne discende che
in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della
restituzione di prestazioni percepite indebitamente durante il periodo febbraio
- giugno 2012 (cfr. STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA
38.2013.77
del 1° settembre 2014 consid. 2.7.).
2.7
A proposito dell’importo da
restituire e alla correttezza del medesimo il TCA ribadisce che è il guadagno supplementare
conseguito tramite l’estensione di un’attività accessoria che va
conteggiato quale guadagno intermedio ai fini del calcolo delle indennità di
disoccupazione spettanti a un assicurato (cfr. consid. 2.3.).
Nel caso di specie la
Cassa nella decisione su opposizione ha stabilito che il guadagno accessorio,
appurato che l’attività accessoria di perito d’esame è svolta durante tre mesi
all’anno, corrisponde a fr. 437 mensili (cfr. doc. A).
In effetti dalle carte
processuali risulta che per il 2010 - anno in cui da settembre 2010 si è
iscritto in disoccupazione (cfr. consid. 2.4.) - l’assicurato ha esercitato la
funzione di perito d’esame nei mesi di marzo, aprile e maggio 2010 ottenendo un
compenso complessivo di fr. 1'310 (cfr. doc. 17; 18; B10), pari in media a fr.
436.66
al mese, arrotondati a fr. 437 (cfr. DTF 130 V 121).
Per calcolare l’ammontare
del guadagno intermedio relativo al 2012 da considerare al fine del calcolo
delle indennità giornaliere spettanti effettivamente al ricorrente e dunque
l’importo da rimborsare alla Cassa dagli importi conseguiti tramite l’attività
di perito d’esame va dedotta la somma di fr. 437 mensili corrispondente al
guadagno accessorio che non va considerato quale guadagno intermedio (cfr. art.
24.
cpv. 3 2° frase LADI; consid. 2.3.).
Nel 2012, come visto sopra
(cfr. consid. 2.5.), l’insorgente ha ottenuto dall’attività di perito d’esame la
somma globale di fr. 5'360 lordi (cfr. doc. B8), e meglio, come attestato dal
Caposervizio dell’Ufficio stipendi e assicurazioni, fr. 120 per il mese di
febbraio 2012, fr. 1'220 per il mese di marzo 2012, fr. 1'970 per il mese di
aprile 2012, fr. 1'890 per il mese di maggio 2012 e fr. 160 per il mese di
giugno 2012 (cfr. doc. 72; 73).
Gli importi relativi ai
mesi di febbraio e giugno 2012 pari a fr. 120, rispettivamente a fr. 160 sono
inferiori al guadagno accessorio mensile di fr. 437. Pertanto, non risultando
alcun guadagno supplementare rispetto al guadagno accessorio, a titolo di
guadagno intermedio per questi due mesi non va computato alcunché.
Per quanto attiene,
invece, ai mesi di marzo, aprile e maggio 2012, questa Corte osserva che il
compenso di marzo 2012 di fr. 1'220 (cfr. doc. 72) supera di fr. 783 il
guadagno accessorio di fr. 437 (fr. 1'220 – fr. 437).
Il compenso di aprile 2012
di fr. 1'970 (cfr. doc. 72) è maggiore di fr. 1'533 rispetto al guadagno accessorio
di fr. 437 (fr. 1'970 – fr. 437).
Il compenso di maggio 2012
di fr. 1'890 (cfr. doc. 72) è maggiore di fr. 1’453 rispetto al guadagno
accessorio di fr. 437 (fr. 1'890 – fr. 437).
Va, tuttavia, evidenziato
che, benché la decisione del 23 settembre 2008 di designazione quale perito
d’esame per l’arco di tempo settembre 2008 – agosto 2012 preveda che il
compenso per il dispendio orario non è comprensivo delle indennità per le spese
di vitto e trasferte (cfr. doc. B2), dai conteggi delle prestazioni relative
agli esami finali di tirocinio per i mesi in questione del 2012 emerge che
quale importo fatturato per la giornata intera sia stato indicato fr. 270.--
(cfr. doc. 89, 92, 93), corrispondente alle nuove tariffe adeguate comprensive
delle spese di vitto e trasferte nel Cantone (cfr. doc. B1).
Ne discende che non è
escluso che gli importi supplementari, rispetto al guadagno accessorio di fr.
437, dei compensi per i mesi di marzo, aprile e maggio 2012 di fr. 783,
rispettivamente fr. 1'533 e fr. 1'453 comprendano delle spese per pasti o di
trasferta se il luogo degli esami non corrispondeva al domicilio.
La Cassa verificherà,
pertanto, tale ipotesi dando la possibilità all’assicurato di comprovare
tali eventuali spese effettive per i mesi di marzo, aprile e maggio 2012.
Nel caso in cui il
ricorrente produca debita e circostanziata documentazione a sostegno delle
spese menzionate, allora le stesse andranno dedotte dal guadagno supplementare
prima di computarlo quale guadagno intermedio (cfr. STFA C 244/03 del 29 marzo
2004.
consid. 2.2.; per il reddito proveniente da un’attività lucrativa
indipendente cfr. consid. 2.3.; DTF 142 V 162 e SECO, Audit Letter 2016/2 del
settembre 2016 pag. 11; per analogia cfr. pure sentenze in ambito di contributi
AVS: STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008 consid. 3.1., 3.2.; STFA H 57/04 del 20
aprile 2006 consid. 7.1.; STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014 consid. 2.3.;
2.4
, parzialmente pubblicata in RtiD I-2015 N. 45 pag. 764).
2.8
In simili condizioni la
decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati
alla Cassa affinché operi un nuovo calcolo del guadagno intermedio conseguito
dall’assicurato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2012.
A tal fine la parte
resistente, come indicato al considerando precedente, terrà conto degli importi
dei compensi ottenuti quale perito d’esame per la parte supplementare rispetto
al guadagno accessorio di fr. 437 dopo aver dedotto, se del caso, eventuali
spese comprovate.
La Cassa, sulla scorta dei
nuovi conteggi del guadagno intermedio, si pronuncerà poi nuovamente
sull’obbligo del ricorrente di restituire parte delle indennità di
disoccupazione percepite nel periodo marzo – maggio 2012.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione 12
febbraio 2015 è annullata.
§ L'incarto
è rinviato alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto indicato
ai consid. 2.7. e 2.8., l’importo delle indennità di disoccupazione percepite
nel 2012 da restituire.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti