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Decisione

38.2015.23

Sosp.8gg x insuff.ric.prima di AD(9/14)da 6.6 a 31.8.14.Da 20.6 a 8.7 impossib.compiere ric.tenuto conto dello stato di salute del figlio nato 5/14. Sosp.ridotta a 6gg.da TCA.Data inizio iscriz.URC co

30 luglio 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Il 17 aprile 2015

l’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie e ha

prodotto una “conferma medica” rilasciata dal Dr. med. __________ il 14 aprile

2015 (cfr. doc. V + B).

1.6. Con scritto del 30 aprile

2015 l’URC si è espresso al riguardo (cfr. doc. VII).

1.7. Il doc. VII è stato trasmesso

per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Il TCA è chiamato a stabilire,

da una parte, se RI 1 deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di

disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 6 giugno al

31.

agosto 2014 precedente l’iscrizione in disoccupazione.

Dall’altra, se la data di

inizio dell’iscrizione all’URC stabilita dall’amministrazione al 1° settembre

2014.

sia corretta oppure debba essere fatta risalire al 6 giugno 2014 come

postulato dall’assicurato.

2.3

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è

stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori

della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto

invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio

luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di

ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio

competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese

(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo

l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato

deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26

cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato

deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo

di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

La LADI ha,

dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale

principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta

revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di

ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non

adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.

1.

lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se

non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.

STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30

cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La giurisprudenza ha

stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che

non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede

l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno

2010).

Per costante giurisprudenza,

chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare

un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05

del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di

cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige

anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge

stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono

discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei

validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato

deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a

partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare

una nuova occupazione (cfr. STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata

in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid.

3.

; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26

marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.

45.

cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con

un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare

da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del

rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre

1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4

Per stabilire se un

assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non

è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche

effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con

riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene

all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero

minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta

Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3

luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto

quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che

la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego

al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del

29.

settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una

sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la

propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère

que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF

8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524;

STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.

Sulle modalità

con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda

innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al

servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr.

art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA

1988.

p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non

prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così

venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i

diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato,

alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente

ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di

ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco

dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987

nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere

indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto

per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P.,

pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato

potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di

rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato

potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca

segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in

caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato

deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva

conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

In una sentenza del 20

marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5

Secondo l'art. 30

cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità

della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,

nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto

all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale

federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per

quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e

della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono

conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”,

p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono

regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA

ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del

25.

aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio

2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA

C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato ha lavorato presso __________,

consulenze e brokeraggio assicurativo SA dal 15 settembre 2005 al 6 giugno 2014

quando è stato licenziato con effetto immediato (cfr. doc. 26; 27).

Il 1° settembre 2014

l’insorgente si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 40).

Al momento dell’annuncio

per il collocamento l’URC ha rilevato che il ricorrente, per quanto concerne il

periodo precedente l’annuncio in disoccupazione, e meglio il lasso di tempo dal

6.

giugno al 31 agosto 2014, ha documentato complessivamente quattro ricerche di

impiego, una per il mese di giugno 2014, due per il mese di luglio 2014 e una

per il mese di agosto 2014 (cfr. doc. 90; 91; 94).

Il consulente del

personale, il 26 settembre 2014, gli ha quindi consegnato una “Richiesta di

giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 6 ottobre 2014, il

fatto di avere intrapreso insufficienti sforzi, dal profilo quantitativo, al

fine di reperire una nuova occupazione dal 6 giugno al 31 agosto 2014,

allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

Il collocatore ha pure

precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla

base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1

lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso

in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr.

doc. 122).

L’assicurato, con risposta

pervenuta all’URC il 6 ottobre 2014, ha asserito:

" Le mie

ricerche sono insufficienti in quanto dal mese di giugno 2014 mio figlio nato

il 18.05.2014 ha accusato gravi disturbi al cuore che hanno richiesto notevoli

spostamenti da casa/ospedale ed un grande dispendio di energie e tempo sia mio

che di mia moglie, senza comunque togliere il grande spavento accusato.

Mio figlio è tutt’ora in cura.

Sono una persona dinamica ed ho comunque

sparso la voce tra le mie conoscenze che mi hanno aiutato.” (Doc. 121)

Dal profilo

procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito

dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA

(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con

decisione formale del 9 gennaio 2015, indicando che le motivazioni presentate

in risposta alla Richiesta di giustificazione non potevano essere accettate in

quanto non documentate, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di

disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. A14; consid. 1.1.).

Con decisione su

opposizione del 20 febbraio 2015 l’URC ha confermato il proprio precedente

provvedimento, osservando che dall’analisi della documentazione prodotta in

sede di opposizione si evince che i problemi di salute del figlio

dell’assicurato non sono elementi sufficienti a legittimare la lacunosità delle

ricerche di lavoro contestate (cfr. doc. A1).

2.7

In concreto l’URC ha

considerato insufficienti dal profilo quantitativo le ricerche intraprese

dall’assicurato dal 6 giugno al 31 agosto 2014 (cfr. consid. 2.6.).

In effetti dalle carte

processuali emerge che l’insorgente ha svolto una ricerca il 18 giugno 2014

presso la __________ quale impiegato di commercio, due ricerche nel mese di

luglio 2014, il 9 e il 17, presso __________ quale impiegato di commercio e

presso __________ come corrispondente sinistri e una ricerca l’11 agosto 2014

presso __________ (cfr. doc. 91).

Al riguardo è dapprima

utile ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI e l’OADI non prevedono un numero

minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre

2005.

consid. 2.12.).

L'Alta

Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3

luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso

concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; DTF 139 V 524 consid.

2.1.4

; STF 8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28

giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del

29.

settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2014.22

del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013

consid. 2.7.; STCA 38.2012.32 del 24 settembre 2012 consid. 2.11.; STCA

38.2012.6

del 26 aprile 2012 consid. 2.9.

Ne discende che gli sforzi

intrapresi dall’assicurato nell’arco di tempo 6 giugno – 31 agosto 2014 volti

al reperimento di un’occupazione, ritenuto, da una parte, che, come visto

sopra, nel mese di giugno 2014 ha svolto una ricerca di lavoro, nel mese di luglio

2014.

ha compiuto due ricerche e nel mese di agosto 2014 ha effettuato una ricerca di impiego, dall’altra, che il ricorrente non ha in ogni caso fatto

valere di avere compiuto ulteriori ricerche in tale lasso di tempo, non si

rivelano validi quantitativamente.

2.8

L’assicurato ha motivato il

fatto di avere compiuto insufficienti ricerche di lavoro nei mesi da giugno ad

agosto 2014, asserendo che in quel periodo il figlio ha accusato gravi disturbi

al cuore che hanno richiesto frequenti ricoveri in ospedale e visite di

controllo (cfr. doc. 121; A2; I).

Dalla documentazione

medica fornita dall’insorgente emerge che il figlio __________, nato il 18

maggio 2014, il 20 giugno 2014 è stato ricoverato presso l’Ospedale Regionale

di __________, in quanto in occasione di una visita in quella medesima data da

parte della pediatra curante, Dr.ssa med. __________, per una rinite era stata

riscontrata una tachicardia (200-300 bpm circa).

Nel referto del 28 giugno

2014.

il capo clinica del servizio di pediatria dell’ORL, Dr. med. __________,

quale diagnosi ha indicato episodio di flutter atriale 460 bpm con blocco di

conduzione atrioventricolare 2:1 e versamento pericardico di grado lieve (cfr.

doc. A3).

__________ è rimasto

degente in ospedale fino al 23 giugno 2014. Al momento della dimissione egli

presentava condizioni generali buone, parametri vitali in asse ed esame

obiettivo nei militi della norma. Vista l’assenza di ulteriori episodi di

tachicardia, è stato dimesso senza terapia farmacologica, ma con controllo

cardiologico programmato per quel giorno stesso presso l’Ospedale regionale di __________.

Il 25 e il 27 giugno 2014 sarebbe invece stato rivisto per una valutazione dai

medici dell’Ospedale Regionale di __________ (cfr. doc. A3).

Oltre al controllo

cardiologico del 23 giugno 2014 da parte del Dr. med. __________, specialista

in cardiologia pediatrica (cfr. doc. A4), __________ è stato visitato

nuovamente dal Dr. med. __________ l’8 luglio 2014.

Dal relativo rapporto si

evince che:

" (…)

Il versamento pericardico è leggermente

migliorato dall’ultimo controllo una settimana fa. La funzione ventricolare

globale è bilateralmente normale. Non segni di insufficienza o discinesia

miocardica bilaterale. Clinicamente non segni di recidiva di tachicardia o

Flutter atriale.” (Doc. A5)

Durante la visita dell’8

luglio 2014 è stato stabilito un controllo del decorso cardiologico per il 18

luglio 2014 ed è stato precisato che in caso di recidiva si sarebbe imposta

un’ospedalizzazione d’urgenza (cfr. doc. A5).

Nel rapporto del 18 luglio

2014.

indirizzato alla pediatra curante il Dr. med. __________ ha indicato:

" (…)

Il versamento pericardico migliora ed è

leggero, soprattutto non ha un effetto emodinamico sulla funzione cardiaca. La

funzione ventricolare globale bilaterale rimane normale. Clinicamente e anche

all’ECG, non segni di tachicardia atriale.

Come discusso telefonicamente, nell’80% dei

casi non si vedono recidive di tachicardia o flutter atriale nel decorso,

quando il primo episodio si risolve spontaneamente e soprattutto senza terapia

specifica.

Continueremo a controllare il decorso,

anche per tranquillizzare la famiglia.

Aspetterei ancora un mese per iniziare le

vaccinazioni.

Rifaremo un Holter a inizio agosto e se

risultasse normale rivedrò __________ a fine agosto per un controllo più

completo. (…)” (Doc. A7).

Il 22 agosto 2014 il Dr.

med. __________ ha accertato che il versamento pericardico era quasi sparito

completamente, la funzione ventricolare globale era bilateralmente normale,

clinicamente non vi era sicura recidiva di tachicardia (vi era stato un

episodio di quattro giorni di irrequietezza, sonno disturbato e pallore) e che

all’ECG e all’Holter di metà agosto non risultava alcuna recidiva di flutter

atriale (cfr. doc. A9).

Un’ulteriore visita ha

avuto luogo il 28 novembre 2014. Il cardiologo pediatrico ha constatato che __________

non aveva più avuto segni di recidiva o di tachicardia atriale o flutter e che

l’episodio di irrequietezza di alcuni giorni avuto durante l’estate era dovuto

probabilmente allo svezzamento. Il medico ha attestato, da un lato, che il

bambino stava crescendo bene, dormiva e mangiava bene, dall’altro, che il

versamento pericardico era in pratica sparito completamente e che la funzione

ventricolare bilaterale globale era bilateralmente normale (cfr. doc. A12).

Attentamente esaminate le

carte processuali il TCA ritiene che, per un primo periodo e precisamente dal

20.

giugno 2014, le condizioni di salute del figlio dell’assicurato erano tali

da non consentire al ricorrente di compiere delle ricerche di lavoro.

In effetti il 20 giugno

2014.

vi è stato il ricovero d’urgenza presso l’Ospedale Regionale di __________

di __________ a seguito del riscontro da parte della pediatra curante, che era

stata interpellata dai genitori per una semplice rinite, di una forte

tachicardia. Il ricovero è durato fino al 23 giugno 2014, inoltre il giorno

stesso è stato visitato a __________ dal Dr. med. __________, specialista in

cardiologia pediatrica. Dei nuovi controlli sono stati effettuati il 25 e 27

giugno 2014 a __________ e l’8 luglio a __________ dal Dr. med. __________.

In un secondo periodo e

precisamente dall’8 luglio 2014, il Dr. med. __________, come visto, ha

attestato un leggero miglioramento del versamento pericardico e assenza di

segni di recidiva di tachicardia o flutter atriale (cfr. doc. A5).

Nel lasso di tempo dal 20

giugno all’8 luglio 2014, ritenuto il grave stato di salute di __________, nonché

il fatto che veniva allattato al seno dalla madre, la quale quindi doveva, pure

per tale ragione, stare accanto al bambino e la circostanza che la famiglia RI

1.

ha anche un altro figlio di sei anni (cfr. doc. I), il ricorrente, sia a

livello emotivo che pratico, era perciò impossibilitato a svolgere ricerche di impiego.

Dall’8 luglio 2014,

tuttavia, la situazione è apparsa più sotto controllo, visto che il versamento

pericardico era leggermente migliorato, la funzione ventricolare globale era

bilateralmente normale, non vi erano segni di insufficienza o discinesia

miocardica bilaterale e clinicamente non vi erano segni di recidiva di

tachicardia o Flutter atriale (cfr. doc. A5).

Le condizioni cardiache di

__________ sono continuate, del resto, a migliorare nel prosieguo delle

settimane, come risulta dai rapporti del Dr. med. __________ del 18 luglio e

del 22 agosto 2014 (cfr. doc. A7; A9).

E’ vero che nel mese di aprile

2014.

il Dr. med. __________ ha confermato che __________ è in regolare

controllo cardio-pediatrico a causa di un’importante aritmia ventricolare che

nei mesi da giugno ad agosto 2014 ha dovuto essere controllata e seguita in

modo intenso finché il decorso si è stabilizzato (cfr. doc. B).

E’ altrettanto vero, però,

che l’assicurato nel mese di luglio ha effettuato due ricerche di impiego, una

proprio il 9 luglio 2014 e l’altra il 17 luglio 2014. Egli ha altresì compiuto

una ricerca l’11 agosto 2014 (cfr. doc. 91).

In simili condizioni, il

ricorrente dal 9 luglio 2014 non può essere considerato completamente impedito

a intraprendere sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

Egli, dunque, dal 9 luglio

al 31 agosto 2014, avrebbe potuto e dovuto svolgere perlomeno qualche ulteriore

ricerca di lavoro.

Ciò vale anche per il

periodo dal 6 al 19 giugno 2014, quando la patologia cardiaca di __________ non

era ancora nota.

Al riguardo va ricordato

che il ricovero d’urgenza in ospedale del 20 giugno 2014 è stato indicato dalla

pediatra curante che quel giorno aveva visitato __________ per una rinite (cfr.

doc. A3).

Ne discende che

l’assicurato, dal 6 al 19 giugno 2014 e dal 9 luglio al 31 agosto 2014, avendo

svolto insufficienti ricerche di impiego (cfr. consid. 2.7.), ha violato

l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

Il ricorrente deve,

quindi, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

2.9

Per quanto concerne l’entità

della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato otto giorni di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche dal 6

giugno al 31 agosto 2014 ( 2 giorni per il mese di giugno 2014 + 3 giorni per

il mese di luglio 2014 + 3 giorni per il mese di agosto 2014; cfr. doc. A14).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione

ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

Nel caso di specie, come

visto (cfr. consid. 2.8.), dal 20 giugno all’8 luglio 2014 l’insorgente non era

tenuto a cercare un’occupazione a causa dello stato di salute del figlio.

Di conseguenza, a mente di

questa Corte, tutto ben considerato, la sospensione del diritto all'indennità

di disoccupazione di otto giorni inflitta al ricorrente dall'URC di __________

non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.) e deve

pertanto essere ridotta a sei giorni (1 giorno per il periodo dal 6 al 19

giugno 2014 + 2 giorni per il lasso di tempo dal 9 al 31 luglio 2014 + 3 giorni

per il mese di agosto 2014).

2.10

Per quanto attiene alla

contestazione relativa alla data di inizio dell’iscrizione all’URC di __________

che l’amministrazione ha stabilito al 1° settembre 2014, mentre l’assicurato

chiede sia anticipata al 6 giugno 2014 (cfr. doc. I), è utile rilevare che

l’art. 17 cpv. 2 LADI prevede che l'assicurato

deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o

al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più

tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e

osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio

federale.

Inoltre giusta l’art. 20

cpv. 3 OADI il servizio competente inserisce i dati d'iscrizione

nel sistema di informazione in materia di servizio di collocamento e di

statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all'assicurato la copia per

la cassa.

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag.

305, ha stabilito che alla luce, tra l'altro, degli art. 17 cpv. 2 LADI e 20

cpv. 3 OADI, succitati, l'URC è competente per pronunciarsi sulla decorrenza

dell'iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione.

Pertanto, in casu, a

ragione la Cassa di disoccupazione competente alla quale l’assicurato il 24

settembre 2014, contestualmente all’opposizione contro una sospensione di 36

giorni inflittagli per avere fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta

(cfr. doc. 4; 5), aveva domandato che la sua iscrizione all’URC avesse effetto

dal 6 giugno 2014, in quanto non gli era stato possibile annunciarsi prima a causa

delle gravi condizioni di salute del figlio (cfr. doc. 20), ha trasmesso tale

richiesta per competenza all’URC (cfr. doc. 16).

L’URC, con decisione

denominata “decisione su opposizione” del 4 novembre 2014, ha confermato quale data di inizio dell’iscrizione il 1° settembre 2014, osservando che:

(…) 4. Il 26.9.2014, in occasione del primo

colloquio di consulenza, l’URC ha proceduto all’iscrizione del signor RI 1. In

tale occasione è stato in particolare redatto il documento Analisi del

profilo della persona in cerca di impiego e Piano d’azione e ritenuta quale

data determinante per l’inizio della disoccupazione il 1.9.2014.

Da una verifica risulta che l’assicurato si

è presentato all’URC in una prima occasione in data 14.8.2014 ed è stato

riconvocato al 18.8.2014, per portare della documentazione mancante, ma non si

è presentato. Egli si è poi presentato in data 1.9.2014 ed è stato iscritto. In

tale occasione ha consegnato l’Attestazione di domicilio (datata 18.8.2014) e

gli è stata consegnata la Conferma di registrazione nel sistema Colsta, nella

quale è chiaramente indicata quale data di inizio disoccupazione il 1.9.2014.

Un’ulteriore verifica, preso la Cassa

Disoccupazione mostra che l’assicurato si è presentato al loro sportello in

data 17.7.2014 e che gli è stato indicato di “iscriversi immediatamente

all’ufficio di collocamento (URC)”, cosa che non è avvenuta.

Nel caso concreto risulta che l’assicurato

si è presentato al’URC o alla Cassa Disoccupazione in alcune occasioni

precedenti il 1.9.2014, ma in nessuna di queste occasioni ha avuto l’intenzione

o i requisiti per potersi iscrivere all’URC per il collocamento. La data

d’iscrizione per il collocamento resta quindi il 1.9.2014.” (Doc. 17)

Il provvedimento del 4

novembre 2014 è stato a torto definito quale decisione su opposizione

trattandosi, invece, di una decisione formale, considerato che l’opposizione

del 24 settembre 2014 (cfr. doc. 20) si riferiva alla sospensione di 36 giorni

inflittagli dalla Cassa. La domanda di modifica della data di inizio

dell’iscrizione all’URC contenuta nell’atto di opposizione del 24 settembre

2014.

corrispondeva a una prima richiesta in tal senso.

La decisione del 4

novembre 2014 non risulta essere stata impugnata.

Nemmeno viene fatto

accenno a tale aspetto nell’opposizione del 2 febbraio 2015 relativa alla

decisione del 9 gennaio 2015 di sospensione di otto giorni per insufficienti

ricerche dal 6 giugno al 31 agosto 2014 (cfr. doc. A2).

In ogni caso l’URC, nella

decisione su opposizione del 20 febbraio 2015, ha ribadito che la richiesta di retrodatare l’annuncio per il collocamento al 6 giugno 2014 è

infondata (cfr. doc. A1)

L’assicurato, nel ricorso

al TCA, ha di conseguenza nuovamente postulato che la sua iscrizione all’URC

sia effettiva dal 6 giugno 2014, anziché dal 1° settembre 2014 (cfr. doc. I).

Questa Corte può

prescindere dall’approfondire l’ammissibilità di tale richiesta, in quanto la

stessa comunque infondata.

In effetti l’assicurato

aveva interpellato la Cassa competente già il 17 luglio 2014, la quale gli

aveva peraltro esplicitamente indicato di iscriversi immediatamente all’URC

(cfr. doc. 13; 18), e l’URC di __________ il 14 agosto 2014. Quest’ultimo, mancando

della documentazione, l’aveva riconvocato per il 18 agosto 2014, senza tuttavia

che il medesimo desse seguito a tale invito (cfr. doc. 7).

L’insorgente, nonostante

dei contatti con la Cassa e l’URC nei mesi di luglio e agosto 2014, non ha

comunque proceduto a una regolare iscrizione in disoccupazione fino al 1°

settembre 2014.

Ritenuto che al consid.

2.8

il TCA ha già stabilito che unicamente nel periodo dal 20 giugno all’8

luglio 2014 l’insorgente fosse impossibilitato a procedere allo svolgimento di

pratiche amministrative a causa dello stato di salute del figlio, occorre

concludere che rettamente l’amministrazione ha decretato quale data di inizio

dell’iscrizione all’URC dell’assicurato il 1° settembre 2014.

Giova, d’altronde,

evidenziare che nelle osservazioni formulate il 26 settembre 2014

contestualmente all’allestimento dell’”Analisi del profilo della persona in

cerca di impiego e piano d’azione”, da cui emerge chiaramente che la data di

inizio dell’iscrizione all’URC era il 1° settembre 2014 (cfr. doc. 43 pag. 1), il

ricorrente ha soltanto segnalato le trattative in corso con il potenziale

datore di lavoro __________, ma nulla ha obiettato circa la data di inizio

dell’annuncio per il collocamento (cfr. doc. 47).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

La decisione su

opposizione del 20 febbraio 2015 emessa dall'URC di __________ è riformata nel

senso RI 1 è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 6 giorni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

vicecancelliera

Daniele Cattaneo avv.

Raffaella Sartoris Vacchini