38.2015.24
Sosp.di 1g x consegna tardiva il 6.11.14 delle ricerche di 10/14. Malattia e febbre da 28.10 non gli impedivano, poco prima della scednza term.,di completare formul.e trasmetterlo-ev.tramite P di sua
30 luglio 2015Italiano19 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.24
rs
Lugano
30 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 febbraio 2015 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 20 febbraio 2015 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 9 gennaio 2015 (cfr.
doc. A3) con cui aveva sospeso RI 1 per un giorno dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa della consegna tardiva, il 6 novembre 2014, senza valida
giustificazione, delle ricerche di lavoro concernenti il periodo di controllo
del mese di ottobre 2014 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 20 febbraio 2015 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale egli ha addotto:
" (…)
A seguito
di malattia, ho consegnato il formulario delle ricerche di lavoro di ottobre
2014 il 6 novembre 2014 anziché il 5 novembre 2014.
Purtroppo con febbre a 40 e forti dolori alle ossa
ero bloccato a letto e non sono riuscito a completare la scheda in tempo utile
per poterla consegnare entro il 5° giorno.
Ho chiesto il certificato medico a seguito della
richiesta di giustificazione inoltratami dall’Ufficio Regionale di
Collocamento. Purtroppo non ho pensato di chiederlo prima perché inesperto
nell’ambito della legge a cui fa riferimento detto ufficio avendo sempre
lavorato e non avendo mai avuto bisogno prima delle prestazioni di
disoccupazione.
Segnalo comunque che sul formulario IPA che viene
recapitato alla fine di ogni mese vi è la domanda “ siete stati inabili al
lavoro per malattia?” e sul formulario di novembre questa malattia è stata
regolarmente notificata.
Sono sempre stato onesto e sincero con l’Ufficio
Regionale di Collocamento e mi aspettavo un po’ di fiducia e flessibilità.
Questo episodio è stato l’unico. Tengo a comunicare
che ogni giorno di indennità per la mia famiglia di 4 persone è fondamentale
perché il mio stipendio serve per il fabbisogno della stessa. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 3
aprile 2015 l'URC ha chiesto di confermare la decisione su opposizione
contestata con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
Fatti
di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 17 aprile 2015
l’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie, rilevando
in particolare di aver avvisato della consegna tradiva a causa di malattia il 6
novembre 2014 tramite un’esplicita indicazione sulla scheda delle ricerche, che
ha allegato in copia, unitamente a un certificato medico rilasciato il 17 aprile
2015 dal Dr. med. __________ (cfr. doc. V + B1-2).
1.5. Con scritto del 30 aprile
2015 la parte resistente ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato inviato
per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per un
giorno dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato
tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese
di ottobre 2014.
2.3
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche
fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori
del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di
ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio
competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese
(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).
Secondo
l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L’art.
26.
cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo
di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione.”
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale
principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta
revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
Se non
adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.
1.
lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.
STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.4
Secondo l'art.
30.
cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale
federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per
quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e
della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1 emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;
Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono
conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”,
p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono
regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA
ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del
25.
aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio
2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA
C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.5
Nel caso concreto l’URC ha
sospeso l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° settembre 2014 (1°
termine quadro per la riscossione di prestazioni; cfr. doc. 40; 95 inc.
38.2015
), per un giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione, in
quanto ha inoltrato la prova delle ricerche di lavoro compiute nel mese di ottobre
2014.
soltanto il 6 novembre 2014, ossia oltre il termine legale contemplato
dall’art. 26 cpv. 2 OADI, senza alcuna valida giustificazione.
In una sentenza 38.2011.64
del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.
2.
OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:
" (…)
Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto
sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata
in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis
vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare
sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del
termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna
giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto
esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto
del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della
procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11
marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.
2.
OADI sia conforme alla legge.
In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare
all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione
al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in
questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere
considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli
assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di
verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua
conformità alla legge.
In quell'occasione l'Alta
Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un
assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche
di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta
dall'amministrazione, argomentando:
" (…)
La juridiction cantonale a considéré que l'intimé
n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de
recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.
Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai
prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition
- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était
pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la
conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août
2011.
De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait
totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait
rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche
seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il
ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non
seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche
d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011
(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier
2011).
4.
4.1
L'office recourant fait
grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2
OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP
comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il
estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être
déterminé avec certitude.
4.2
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise
de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no
48.
p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour
d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment
la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid.
2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010
consid. 5.1).
4.3
L'ensemble des éléments
retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices
suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches
d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules
déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun
élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la
remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré
ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier
point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation
de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier
manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir
qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs
de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.
4.4
Il convient par conséquent d'annuler le jugement
entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office
recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de
l'intéressé. (…)"
Con sentenza 8C_601/2012
del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la
conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.
L’Alta Corte ha precisato
che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei
documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo
di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In
effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti
legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve
comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena
di essere sanzionato).
Inoltre il TF ha deciso
che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle
specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43
cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono
fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto
all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare.
Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio
nell'ambito di una procedura di opposizione.
2.6
Nella presente
evenienza le ricerche d’impiego del mese di ottobre 2014, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro mercoledì
5.
novembre 2014.
L'amministrazione,
come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in
quanto esse sono state da lei ricevute solo in data 6 novembre 2014 (cfr. doc.
B2, timbro ricevuta = doc. 88 inc. 38.2015.23).
In concreto, è
incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato tardivamente le
proprie quattordici ricerche d’impiego relative al mese di ottobre 2014 (cfr.
doc. B2=doc. 88 inc. 38.2015.23).
L’insorgente stesso ha,
peraltro, da subito indicato, nel formulario “Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro” del mese di ottobre 2014, di aver consegnato le
ricerche di impiego soltanto il 6 novembre 2014 (cfr. doc. B2=doc. 88 inc. 38.2015.23).
L’assicurato ha, tuttavia,
motivato il suo ritardo facendo valere di essere stato malato con forte febbre
e giramento di testa (cfr. doc. B2=doc. 88 inc. 38.2015.23).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che il ricorrente, in merito alla
giustificazione fornita relativamente alla consegna tardiva delle
ricerche di ottobre 2014, ha precisato di essere stato malato con febbre
alta, giramenti di testa, forti emicranie e forti dolori alle ossa che gli
hanno quasi impedito di alzarsi dal 28 ottobre al 7 novembre 2014 (cfr. doc.
B2=doc. 88 inc. 38.2015.23, 117; A2; I).
Questa
Corte, al riguardo, constata che tuttavia il dr. med. __________, specialista
in medicina interna, ha compilato il certificato medico di inabilità lavorativa
del 100% a causa di malattia dal 28 ottobre al 7 novembre 2014 solo in data 17
novembre 2014 (cfr. doc. 117).
E’ vero che il Dr. med. __________,
il 17 aprile 2015, ossia dopo la risposta di causa, ha attestato di aver curato
l’insorgente per malattia dal 28 ottobre al 7 novembre 2014 (cfr. doc. B1).
E’ altrettanto vero, però,
che dal modulo relativo alle ricerche di lavoro compiute nel mese di ottobre
2014.
emerge che l’assicurato si è candidato per iscritto presso la __________
quale specialista indennità giornaliere il 29 ottobre 2014 (cfr. doc. B2=doc.
88.
inc. 38.2015.23), ovvero il secondo giorno di malattia.
Inoltre, in ogni caso,
considerato che il termine di cui all’art. 26 cpv. 2 OADI per la consegna delle
ricerche spirava il 5 novembre 2014, e meglio nove giorni dopo l’inizio della
malattia e due giorni prima della fine dell’incapacità lavorativa attestata dal
Dr. med. __________ il 17 novembre 2014, occorre ritenere che perlomeno poco
prima della scadenza del termine lo stato di salute del ricorrente - ritenuto
che a quel momento è altamente verosimile che lo stato acuto dell’affezione
fosse stato superato - non gli impedisse di completare il formulario degli
sforzi effettuati nel mese di ottobre 2014 e di trasmetterlo (ad esempio
spedendolo per posta) all’URC - eventualmente tramite una terza persona di sua
fiducia.
In proposito giova
rilevare che in una sentenza 8C_33/2012 del 26 giugno 2012 l’Alta Corte ha
confermato una sospensione di 3 giorni per consegna tardiva - il 19 maggio 2011
- delle ricerche di lavoro del mese di aprile 2011 inflitta a un’assicurata che
si era fratturata un braccio il 25 aprile 2011 e che era in possesso di un
certificato medico di inabilità lavorativa totale fino al 7 maggio 2011,
osservando, segnatamente, che un ritardo di 14 giorni, ossia dal 5 maggio al 19
maggio 2011 non poteva essere qualificato come lieve.
Il TF, dunque, nonostante
l’incapacità al lavoro del 100% fino al 7 maggio 2011 dell’assicurata, ha
valutato che la medesima fosse comunque in grado di consegnare le ricerche
entro il termine del 5 maggio 2011.
Il ricorrente non ha
d’altronde nemmeno avvisato l’URC anticipatamente, nel lasso di tempo dal 28
ottobre al 5 novembre 2014, di essere malato.
Ne discende che il ritardo
con cui l’insorgente ha prodotto le ricerche di ottobre 2014 non risulta essere
giustificato da alcuna valida ragione, come rettamente deciso dall’URC.
Il ricorrente ha, pertanto,
violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, di conseguenza, essere sospeso dal
diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI.
Infatti, come già esposto
in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l’assicurato è tenuto a fare
tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di
disoccupazione.
Il termine
stabilito dall’art. 26 cpv. 2 OADI entro il quale consegnare
all’amministrazione le ricerche di lavoro effettuate, deve essere
considerato come una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo
degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di
verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. STCA 38.2011.64
del 24 maggio 2012).
2.8
Per quanto
attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie
l’amministrazione ha inflitto all’assicurato un giorno di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).
L’insorgente ha consegnato
delle valide ricerche di lavoro per il mese di ottobre 2014 con un giorno di
ritardo.
Visto quanto precede, la
lieve sanzione di un giorno di sospensione dalle indennità di disoccupazione
risulta proporzionata al leggero ritardo con cui l’assicurato ha consegnato le
ricerche di lavoro del mese di ottobre 2014 e al fatto che si tratti dell’unico
episodio di ritardo (cfr. doc. I; STF 8C_425/2014 del 12 agosto 2014; STF
8C_257/2014 del 10 giugno 2014; STF 8C_537/2013 del 16 aprile 2014; STF
8C_194/2013 del 26 settembre 2013; STF 8C_838/2013 del 30 dicembre 2013; STF 8C_64/2012
del 26 giugno 2012; STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012; STF 8C_33/2012 del 26
giugno 2012; STCA 38.12.28 del 2 agosto 2012).
E’, infine,
utile ricordare che la penalità da infliggere a un assicurato viene commisurata
secondo la colpa di quest’ultimo (cfr. consid. 2.4.; art. 30 cpv. 3 LADI; STF
8C_257/2014 del 10 giugno 2014 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag.
219; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.).
La relativa
durata non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.
Pertanto,
nella presente fattispecie, ai fini dell’entità della sanzione la situazione
finanziaria del ricorrente e della sua famiglia (cfr. doc. I) è ininfluente.
La
decisione su opposizione del 20 febbraio 2015 deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
vicecancelliera
Daniele Cattaneo avv.
Raffaella Sartoris Vacchini