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Decisione

38.2015.24

Sosp.di 1g x consegna tardiva il 6.11.14 delle ricerche di 10/14. Malattia e febbre da 28.10 non gli impedivano, poco prima della scednza term.,di completare formul.e trasmetterlo-ev.tramite P di sua

30 luglio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 17 aprile 2015

l’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie, rilevando

in particolare di aver avvisato della consegna tradiva a causa di malattia il 6

novembre 2014 tramite un’esplicita indicazione sulla scheda delle ricerche, che

ha allegato in copia, unitamente a un certificato medico rilasciato il 17 aprile

2015 dal Dr. med. __________ (cfr. doc. V + B1-2).

1.5. Con scritto del 30 aprile

2015 la parte resistente ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato inviato

per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno l’URC ha sospeso l’assicurato per un

giorno dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver consegnato

tardivamente le ricerche di impiego relative al periodo di controllo del mese

di ottobre 2014.

2.3

Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 LADI), se necessario anche

fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di

ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio

competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese

(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 non pubblicata).

Secondo

l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato

deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L’art.

26.

cpv. 2 OADI, il cui tenore è entrato in vigore il 1° aprile 2011 a seguito della quarta revisione della LADI, prevede che:

" L’assicurato

deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo

di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine

senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in

considerazione.”

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per

evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale

principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta

revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

Se non

adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.

1.

lett. c LADI secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se

non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.

STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30

cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

2.4

Secondo l'art.

30.

cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità

della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,

nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto

all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale

federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per

quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e

della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/D72 punto 1 emanata dalla SECO nell’ottobre 2011;

Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste direttive sono

conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”,

p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono

regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA

ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del

25.

aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio

2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA

C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5

Nel caso concreto l’URC ha

sospeso l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° settembre 2014 (1°

termine quadro per la riscossione di prestazioni; cfr. doc. 40; 95 inc.

38.2015

), per un giorno dal diritto all'indennità di disoccupazione, in

quanto ha inoltrato la prova delle ricerche di lavoro compiute nel mese di ottobre

2014.

soltanto il 6 novembre 2014, ossia oltre il termine legale contemplato

dall’art. 26 cpv. 2 OADI, senza alcuna valida giustificazione.

In una sentenza 38.2011.64

del 24 maggio 2012 questo Tribunale ha stabilito che il nuovo articolo 26 cpv.

2.

OADI è conforme alla legge e si è in particolare così espresso:

" (…)

Alla luce di tutto quanto esposto, in particolare considerato quanto

sottolineato dall’Alta Corte nella sentenza 8C_183/2008 del 27 giugno 2008, pubblicata

in DLA 2009 N. 2 pag. 76, e meglio che il regime di cui all’art. 26 cpv. 2bis

vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare

sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del

termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna

giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto

esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto

del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della

procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11

marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv.

2.

OADI sia conforme alla legge.

In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare

all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione

al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in

questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere

considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli

assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di

verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)"

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua

conformità alla legge.

In quell'occasione l'Alta

Corte, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, ha concluso che un

assicurato non è stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche

di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta

dall'amministrazione, argomentando:

" (…)

La juridiction cantonale a considéré que l'intimé

n'était certes pas parvenu à prouver qu'il avait remis le formulaire de

recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le délai échéant au 5 août 2011.

Cependant, il avait toujours remis ses recherches d'emploi dans le délai

prescrit. Il avait du reste été en mesure de fournir - au stade de l'opposition

- une copie du formulaire relatif au mois de juillet 2011. En outre, il n'était

pas exclu que l'administration ait égaré ce formulaire, ce d'autant plus la

conseillère en personnel de l'assuré était absente au début du mois d'août

2011.

De surcroît, il paraissait peu vraisemblable que l'intéressé ait

totalement oublié de remettre ce formulaire, même au moment où il avait

rencontré sa conseillère le 18 août 2011 et qu'il entreprenne cette démarche

seulement au moment où l'OCE l'informe de sa carence. Par ailleurs, il

ressortait du procès-verbal dudit entretien que l'assuré était une personne non

seulement sérieuse et consciencieuse, mais également motivée dans la recherche

d'un emploi, nonobstant une sanction dont il avait fait l'objet en mars 2011

(pour recherches d'emploi insuffisantes sur le plan qualitatif en janvier

2011).

4.

4.1

L'office recourant fait

grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 26 al. 2

OACI en considérant la remise du formulaire de recherches à un employé de l'ORP

comme hautement vraisemblable. Se référant à la jurisprudence du Tribunal

fédéral (arrêts C 3/07 du 3 janvier 2008 et 8C_625/2009 du 26 février 2010), il

estime que le respect du délai prévu par cette disposition aurait dû être

déterminé avec certitude.

4.2

En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no

48.

p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour

d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment

la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid.

2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010

consid. 5.1).

4.3

L'ensemble des éléments

retenus dans la décision attaquée ne constitue pas un faisceau d'indices

suffisants de la remise en temps utile des justificatifs de recherches

d'emploi. En fait, la juridiction cantonale s'est fondée sur les seules

déclarations de l'intimé et sur des considérations qui ne reposent sur aucun

élément matériel. Ainsi le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la

remise de l'original à l'autorité. De même, la ponctualité passée d'un assuré

ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Sur ce dernier

point, l'argumentation des premiers juges reviendrait, en cas de contestation

de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier

manquement. On doit ainsi conclure que l'assuré n'a pas été en mesure d'établir

qu'il avait remis en temps utile (soit jusqu'au 5 août 2011) les justificatifs

de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011.

4.4

Il convient par conséquent d'annuler le jugement

entrepris et de confirmer la mesure de suspension prononcée par l'office

recourant, laquelle tient compte du fait qu'il s'agit du deuxième manquement de

l'intéressé. (…)"

Con sentenza 8C_601/2012

del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha stabilito la

conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge.

L’Alta Corte ha precisato

che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei

documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo

di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale. In

effetti l’art. 26 cpv. 2 OADI è in definitiva la concretizzazione dei disposti

legali di cui agli art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI (un assicurato deve

comprovare gli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione sotto pena

di essere sanzionato).

Inoltre il TF ha deciso

che la sospensione del diritto all'indennità soggiace esclusivamente alle

specifiche disposizioni dell'assicurazione disoccupazione (e non all'art. 43

cpv. 3 LPGA). Ne discende che, salvo motivo scusabile, se le prove non sono

fornite nel termine dell'art. 26 cpv. 2 OADI, una sospensione del diritto

all'indennità può essere pronunciata senza che si debba impartire un termine supplementare.

Poco importa che le prove vengano prodotte ulteriormente, per esempio

nell'ambito di una procedura di opposizione.

2.6

Nella presente

evenienza le ricerche d’impiego del mese di ottobre 2014, in applicazione dell’art. 26 cpv. 2 OADI, andavano prodotte all’amministrazione entro mercoledì

5.

novembre 2014.

L'amministrazione,

come visto sopra, ha ritenuto tardiva la consegna delle ricerche di lavoro, in

quanto esse sono state da lei ricevute solo in data 6 novembre 2014 (cfr. doc.

B2, timbro ricevuta = doc. 88 inc. 38.2015.23).

In concreto, è

incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato tardivamente le

proprie quattordici ricerche d’impiego relative al mese di ottobre 2014 (cfr.

doc. B2=doc. 88 inc. 38.2015.23).

L’insorgente stesso ha,

peraltro, da subito indicato, nel formulario “Prova degli sforzi personali

intrapresi per trovare lavoro” del mese di ottobre 2014, di aver consegnato le

ricerche di impiego soltanto il 6 novembre 2014 (cfr. doc. B2=doc. 88 inc. 38.2015.23).

L’assicurato ha, tuttavia,

motivato il suo ritardo facendo valere di essere stato malato con forte febbre

e giramento di testa (cfr. doc. B2=doc. 88 inc. 38.2015.23).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva che il ricorrente, in merito alla

giustificazione fornita relativamente alla consegna tardiva delle

ricerche di ottobre 2014, ha precisato di essere stato malato con febbre

alta, giramenti di testa, forti emicranie e forti dolori alle ossa che gli

hanno quasi impedito di alzarsi dal 28 ottobre al 7 novembre 2014 (cfr. doc.

B2=doc. 88 inc. 38.2015.23, 117; A2; I).

Questa

Corte, al riguardo, constata che tuttavia il dr. med. __________, specialista

in medicina interna, ha compilato il certificato medico di inabilità lavorativa

del 100% a causa di malattia dal 28 ottobre al 7 novembre 2014 solo in data 17

novembre 2014 (cfr. doc. 117).

E’ vero che il Dr. med. __________,

il 17 aprile 2015, ossia dopo la risposta di causa, ha attestato di aver curato

l’insorgente per malattia dal 28 ottobre al 7 novembre 2014 (cfr. doc. B1).

E’ altrettanto vero, però,

che dal modulo relativo alle ricerche di lavoro compiute nel mese di ottobre

2014.

emerge che l’assicurato si è candidato per iscritto presso la __________

quale specialista indennità giornaliere il 29 ottobre 2014 (cfr. doc. B2=doc.

88.

inc. 38.2015.23), ovvero il secondo giorno di malattia.

Inoltre, in ogni caso,

considerato che il termine di cui all’art. 26 cpv. 2 OADI per la consegna delle

ricerche spirava il 5 novembre 2014, e meglio nove giorni dopo l’inizio della

malattia e due giorni prima della fine dell’incapacità lavorativa attestata dal

Dr. med. __________ il 17 novembre 2014, occorre ritenere che perlomeno poco

prima della scadenza del termine lo stato di salute del ricorrente - ritenuto

che a quel momento è altamente verosimile che lo stato acuto dell’affezione

fosse stato superato - non gli impedisse di completare il formulario degli

sforzi effettuati nel mese di ottobre 2014 e di trasmetterlo (ad esempio

spedendolo per posta) all’URC - eventualmente tramite una terza persona di sua

fiducia.

In proposito giova

rilevare che in una sentenza 8C_33/2012 del 26 giugno 2012 l’Alta Corte ha

confermato una sospensione di 3 giorni per consegna tardiva - il 19 maggio 2011

- delle ricerche di lavoro del mese di aprile 2011 inflitta a un’assicurata che

si era fratturata un braccio il 25 aprile 2011 e che era in possesso di un

certificato medico di inabilità lavorativa totale fino al 7 maggio 2011,

osservando, segnatamente, che un ritardo di 14 giorni, ossia dal 5 maggio al 19

maggio 2011 non poteva essere qualificato come lieve.

Il TF, dunque, nonostante

l’incapacità al lavoro del 100% fino al 7 maggio 2011 dell’assicurata, ha

valutato che la medesima fosse comunque in grado di consegnare le ricerche

entro il termine del 5 maggio 2011.

Il ricorrente non ha

d’altronde nemmeno avvisato l’URC anticipatamente, nel lasso di tempo dal 28

ottobre al 5 novembre 2014, di essere malato.

Ne discende che il ritardo

con cui l’insorgente ha prodotto le ricerche di ottobre 2014 non risulta essere

giustificato da alcuna valida ragione, come rettamente deciso dall’URC.

Il ricorrente ha, pertanto,

violato l’art. 26 cpv. 2 OADI e deve, di conseguenza, essere sospeso dal

diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI.

Infatti, come già esposto

in precedenza (cfr. consid. 2.3.; 2.5.), l’assicurato è tenuto a fare

tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di

disoccupazione.

Il termine

stabilito dall’art. 26 cpv. 2 OADI entro il quale consegnare

all’amministrazione le ricerche di lavoro effettuate, deve essere

considerato come una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo

degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di

verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. STCA 38.2011.64

del 24 maggio 2012).

2.8

Per quanto

attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie

l’amministrazione ha inflitto all’assicurato un giorno di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.).

L’insorgente ha consegnato

delle valide ricerche di lavoro per il mese di ottobre 2014 con un giorno di

ritardo.

Visto quanto precede, la

lieve sanzione di un giorno di sospensione dalle indennità di disoccupazione

risulta proporzionata al leggero ritardo con cui l’assicurato ha consegnato le

ricerche di lavoro del mese di ottobre 2014 e al fatto che si tratti dell’unico

episodio di ritardo (cfr. doc. I; STF 8C_425/2014 del 12 agosto 2014; STF

8C_257/2014 del 10 giugno 2014; STF 8C_537/2013 del 16 aprile 2014; STF

8C_194/2013 del 26 settembre 2013; STF 8C_838/2013 del 30 dicembre 2013; STF 8C_64/2012

del 26 giugno 2012; STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012; STF 8C_33/2012 del 26

giugno 2012; STCA 38.12.28 del 2 agosto 2012).

E’, infine,

utile ricordare che la penalità da infliggere a un assicurato viene commisurata

secondo la colpa di quest’ultimo (cfr. consid. 2.4.; art. 30 cpv. 3 LADI; STF

8C_257/2014 del 10 giugno 2014 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag.

219; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.).

La relativa

durata non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.

Pertanto,

nella presente fattispecie, ai fini dell’entità della sanzione la situazione

finanziaria del ricorrente e della sua famiglia (cfr. doc. I) è ininfluente.

La

decisione su opposizione del 20 febbraio 2015 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

vicecancelliera

Daniele Cattaneo avv.

Raffaella Sartoris Vacchini