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Decisione

38.2015.26

Istanza di rettifica di una STCA respinta. Rich.modifica di una ocnsideraz.espressa nella STCA dal rappr.del ric.nei confronti del prec.legale inammissib. Inoltre nella mis.in cui ist.sia da interpret

15 aprile 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i propri diritti, anzi, ha continuato invano a sollecitare il proprio avvocato

perché li facesse valere. L’unico errore della signora RI 1 è quello di essersi

fidata e di aver continuato a fidarsi di un professionista male informato,

l’avv. __________ appunto.

Dal canto mio, non ero patrocinatrice né della signora RI 1, né

del signor __________, quello che potevo fare per collaborare con l’avv. __________

ritengo di averlo fatto. Ho cercato di raggiungere il collega prima di

promuovere la causa di fallimento in vista dello stralcio, e, quando mi ha

infine richiamato, oltre un mese dopo la mia E-Mail e soltanto dopo che era

stato sollecitato a farlo dalla sua mandante, l’ho pure edotto sul fatto che

sarebbe bastato lo stralcio di una procedura di fallimento.

Risulta perciò palese che, da parte della signora RI 1, non c’è

mai stata alcuna rinuncia al procedimento di esecuzione, e che essa ha

continuato ad interessarsene e a sollecitare il proprio legale, purtroppo

inutilmente. (…).” (cfr. doc. I pag.3-4 inc. n. 38.2014.26).

1.3. Questa Corte, con sentenza

38.2014.26 del 27 agosto 2014, cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto

il ricorso di RI 1 in quanto ricevibile, argomentando come segue:

" (…)

2.6. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che gli

sforzi compiuti dall'assicurata per ottenere quanto dovuto siano insufficienti.

Infatti, dal primo e unico atto esecutivo promosso dalla

ricorrente il 29 aprile 2013 (cfr. doc. 27) al momento della richiesta di

indennità per insolvenza inoltrata il 20/30 gennaio 2014 (cfr. doc. 72; 56)

sono trascorsi ben 9 mesi, ciò che per giurisprudenza costante della nostra

Massima Corte, oltre che per la Prassi LADI, consiste in una grave violazione

dell’obbligo di diminuire il danno (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

Lasciando trascorrere un così lungo lasso di tempo l’assicurata

non ha infatti dato segnali inequivocabili che permettessero alla Cassa di

riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non

ancora pagati. L’assicurata avrebbe dovuto mettere in atto tutte

le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex

datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

Giova inoltre ribadire che la nostra Alta Corte, in una sentenza

8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, ha confermato il rifiuto dell’indennità per

insolvenza a un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di

diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse

procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività

di 13 mesi (cfr. consid. 2.3.).

Nella concreta evenienza, tenuto conto dell’inattività di ben 9

mesi tra il precetto esecutivo fatto spiccare e la domanda di indennità per

insolvenza, lo sforzo messo in atto dalla ricorrente per tutelare i suoi

crediti salariali nei confronti dell’ex datore di lavoro non risulta essere né

adeguato né sufficiente ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

L’argomento ricorsuale della ricorrente secondo cui ella non

avrebbe mai rinunciato ai suoi crediti salariali, ma che avrebbe affidato

l’incarico di far valere i suoi diritti nei confronti della __________ al

legale di allora avv. __________, sollecitandolo ripetutamente ma invano a

proseguire nella procedura esecutiva, non può portare ad una diversa soluzione.

Si ricorda infatti che, per costante giurisprudenza, gli

assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle

persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti

(cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008

dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA

38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1°

aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7

settembre 2006).”

Il TCA ha

inoltre respinto la domanda di gratuito patrocinio dell’assicurata, in quanto

la vertenza appariva, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione

dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

1.4. Il 26 marzo 2015 l’avv. RA 1

ha inoltrato a questo Tribunale il seguente scritto:

" lunedì, 16

marzo 2015, ha avuto luogo un colloquio chiarificatore tra l’avv. __________ e

la scrivente relativamente alla vertenza rubricata e alle rispettive

responsabilità.

Nel corso di tale colloquio, il Collega __________

mi ha dimostrato di aver allestito in data 12 luglio 2013 per la signora RI 1

l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione. Egli non l’ha inoltrata su

esplicita richiesta della cliente. A far tempo da quella data, contrariamente a

quanto espostomi in maniera plausibile dalla signora RI 1, fino al 7 novembre

2013 egli non avrebbe più avuto alcuna notizia da parte della stessa. In

occasione di un incontro che ha avuto luogo il 7 novembre 2013 tra l’avv. __________

e la signora RI 1, il Collega le avrebbe delucidato le conseguenze negative

legate al non proseguimento dell’esecuzione ed essa avrebbe deciso nonostante

ciò di attendere l’esito della procedura esecutiva (e assicurativa) del signor __________

prima di intraprendere altri passi esecutivi. Successivamente l’avv. __________

non avrebbe più avuto notizie dalla signora fino al 26 febbraio 2014, giorno in

cui la signora RI 1 ha revocato il mandato.

Sulla scorta di tali spiegazioni, a

tutela della reputazione dello stimato Collega __________, sono a rettificare

l’argomento ricorsuale secondo cui la signora lo avrebbe sollecitato

ripetutamente ma invano a proseguire la procedura esecutiva.

Preciso tuttavia che dal signor __________

mi sono state trasmesse alcune E-Mail della signora RI 1 rivolte a lui stesso,

intese come utili appunto per il mandato __________ (mandato iniziato il 5

settembre 2013 e conclusosi il 30 gennaio 2014), sia nel periodo precedente la

mia E-Mail al Collega del 3 ottobre 2013 (concretamente una E-Mail del 30

settembre 2013) sia nel periodo prima della nostra telefonata del 7 novembre

2013 (concretamente una E-Mail del 28 ottobre 2013). Tali E-Mail confermavano

che la sinora RI 1 mai avesse avuto l’intenzione di rinunciare ai suoi crediti

salariali, rispettivamente essa si lamentava di non aver ottenuto risposta ad

una E-Mail rivolta al Collega intorno a metà ottobre 2013. In base a quanto espostomi dal Collega, presumo che tale E-mail non gli sia mai arrivata.”

(Doc. I)

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

La Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) non prevede

alcunché riguardo all’interpretazione e alla rettifica di una sentenza.

L’art. 31 Lptca, relativo

al diritto sussidiario, enuncia tuttavia che:

" Per quanto

non stabilito dalla presente legge,

valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e,

sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative.”

Nemmeno la Legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) contempla

il diritto di interpretazione e di rettifica dei giudizi cantonali.

L’interpretazione di una

sentenza emessa da un tribunale cantonale delle assicurazioni è regolata dal

diritto federale soltanto nella misura in cui il diritto di esigere

l’interpretazione e la rettifica di un giudizio entro certi limiti deve essere

considerato quale principio inerente al diritto federale dedotto dal principio

di uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.), come il diritto alla rettifica di errori

di calcolo. Al di là di tale garanzia, la procedura tendente

all’interpretazione e alla rettifica risulta esclusivamente dal diritto cantonale (cfr. art. 61 LPGA ab initio; DTF 130 V 320; STF

9C_677/2014+9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 7.1.; STF 9C_93/2014 del 20

maggio 2014 consid. 1; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2. Auflage,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 61 n. 132).

Giusta l’art.

62.

della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 24 settembre 2013 in vigore dal 1° marzo 2014, a cui rinvia l’art. 31 Lptca:

" 1Se

il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in

contraddizione con i considerandi, l’autorità, su richiesta scritta di una

delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Nella domanda devono essere indicati

i punti contestati e le modifiche auspicate.

2L’articolo 59 capoversi 2-4 e l’articolo 60 sono

applicabili per analogia.

3La decisione interpretata o rettificata è impugnabile

con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità cantonale d’ultima

istanza.

4L’autorità può correggere in ogni momento gli errori

di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun

influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione. “

Dal Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale

della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag.

32-33 emerge:

" 22. L’interpretazione,

la rettifica e la correzione

22.1

L’art. 40 LPamm viene riformulato e completato

alla luce degli art. 69 PA, 334 CPC e 129 LTF, ribadendo inoltre la

giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo secondo il quale

l’interpretazione o la rettifica d’ufficio non sono ammissibili228: l’autorità competente

- amministrativa o di ricorso - può procedere all’interpretazione o alla

rettifica del dispositivo di una sua decisione (e non della sua motivazione)229 soltanto su istanza di

parte, che non soggiace a termine ma che deve comunque essere esperita nel

rispetto del principio

di buona fede230. Se la

domanda è accolta231, la

decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di

diritto, limitatamente tuttavia al solo dispositivo o ai soli dispositivi che

sono stati effettivamente precisati232. La decisione

interpretata

o rettificata che emana da un tribunale superiore ai sensi dell’art. 86 cpv. 2 LTF

è suscettibile anch’essa di ricorso ordinario o sussidiario al Tribunale

federale.

22.2

L’art.

62.

cpv. 4 del disegno di legge riprende l’art. 69 cpv. 3 PA, che consente all’autorità

di correggere d’ufficio e in ogni momento (semplici) errori di scrittura o di calcolo

o errori di svista che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul

contenuto essenziale della motivazione233; se ciò non è il

caso, la correzione dev’essere perseguita in altro modo, attraverso una

procedura ordinaria di interpretazione e rettifica o attraverso una procedura

di revoca o di revisione234.

228.

MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 1b all’art. 40.

Nella procedura amministrativa federale, l’interpretazione d’ufficio di un

Dispositivo

dispositivo non è a priori inammissibile, e questo malgrado il testo dell’art.

69 cpv. 1 PA (STEFAN VOGEL,

in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, n. 7 all’art. 69).

229 STEFAN VOGEL, n. 2 e 9 all’art.

69.

230 STEFAN VOGEL, n. 15 all’art. 69; ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, n. 5.81; MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 2 all’art. 40.

231 Nella

procedura di interpretazione e di rettifica la PA non prescrive lo scambio

degli allegati scritti: questo scambio, almeno di regola, sembrerebbe infatti

superfluo (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ

KNEUBÜHLER, n. 5.82; STEFAN VOGEL, n. 12 all’art. 69).

232 STEFAN VOGEL, n. 18 all’art. 6; ANDRÉ

MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER. n. 5.83; contra: MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 3 all’art. 4. Un ricorso può peraltro

essere interposto anche contro decisioni che rifiutano l’interpretazione o la

rettifica (STEFAN VOGEL,

n. 16 all’art. 69; BLAISE KNAPP,

Précis, n. 1150).

233 La

correzione di questi errori procede del resto da una massima di diritto

federale, che si impone ai Cantoni (DTF 99 V 64 consid. 2; STEFAN VOGEL, n. 20 all’art. 69).

234 STEFAN VOGEL, n. 21 e 23 all’art. 69.”

Il tenore dell’art. 62

cpv. 1 LPAmm è analogo a quello dell’art. 129 cpv. 1 LTF (se il dispositivo di

una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o

contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure

errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di

una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza.).

Nella

sentenza 9C_93/2014 del 20 maggio 2014 consid. 2.1., già citata sopra, il

Tribunale federale ha esposto cosa prevede la giurisprudenza concernente l’art.

129 LTF, e meglio:

" (…)

L’interprétation tend à à remédier à une

formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du

dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions

existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne

peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure

où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours

aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à

la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause.

L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et

complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et

accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue.

Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie ou la demande

d'interprétation, une discussion d'ensemble de la décision entrée en force

relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci

(voir par ex. arrêts 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2 et 5G_1/2008 du

17 novembre 2008 consid. 1.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 4

s. ad art. 129 LTF).”

Al riguardo cfr. pure STF 9C_677/2014+9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 7.2.

2.3. Nella presente

evenienza il TCA rileva dapprima che dallo scritto del 26 marzo 2015 (cfr. doc.

I; consid. 1.4.) non si evince chiaramente se l’avv. RA 1 ha proceduto a

formulare istanza di rettifica in relazione alla causa 38.2014.26 per conto di RI

1 oppure esclusivamente a proprio nome.

Nella seconda

ipotesi la legittimazione della legale a interporre domanda di rettifica si

rivelerebbe alquanto dubbia.

Tale

questione non merita di ulteriori approfondimenti, visto che lo scritto del 26

marzo 2015 quale istanza di rettifica, nella misura in cui è ricevibile, è da

respingere.

In effetti l’istanza

in questione non pone in discussione il dispositivo della sentenza 38.2014.26 emessa

da questo Tribunale il 27 agosto 2014, bensì mira a far rettificare quanto

esposto nella motivazione del giudizio nella misura in cui il TCA ha fatto

riferimento all’argomento ricorsuale secondo cui RI 1 avrebbe ripetutamente sollecitato

il precedente patrocinatore, ma invano, a proseguire nella procedura esecutiva.

Questa Corte,

nel giudizio 38.2014.26, aveva comunque concluso che tale asserzione della

parte ricorrente non poteva portare a una diversa soluzione della lite (cfr.

STCA 38.2014.26 consid. 2.6.).

Come visto

sopra, l’istituto della rettifica giusta l’art. 62 cpv. 1 LPAmm può, però, concernere

solamente il dispositivo di una sentenza, a esclusione della relativa

motivazione (cfr. consid. 2.2.; STF 9G_1/2012 del 16 maggio 2012 consid. 1).

La richiesta

di modifica di una delle considerazioni espresse nella sentenza 38.2014.26 del

27 agosto 2014 in relazione all’argomento

fatto valere con il ricorso dell’11 aprile 2014 secondo cui RI 1 avrebbe a più

riprese sollecitato il precedente rappresentante, ma senza esito, a proseguire

la procedura esecutiva è, pertanto, inammissibile.

Inoltre,

nella misura in cui l’istanza del 26 marzo 2015 sia da interpretare quale domanda

di correzione di errori di scrittura o di calcolo o altri errori ai sensi

dell’art. 62 cpv. 4 LPAmm, applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio

di cui all’art. 31 Lptca, la stessa va respinta, in quanto in concreto non ci

si trova confrontati con un semplice errore di scrittura o di calcolo.

Il TCA prende

atto, in ogni caso, che l’avv., per quanto attiene al modo di procedere

dell’avv. __________, precedente patrocinatore di RI 1, nello scritto del 26

marzo 2015, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso dell’11 aprile 2014

(cfr. consid. 1.2.), ha affermato, che:

(…) il Collega __________

mi ha dimostrato di aver allestito in data 12 luglio 2013 per la signora RI 1

l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione. Egli non l’ha inoltrata su

esplicita richiesta della cliente. A far tempo da quella data, contrariamente a

quanto espostomi in maniera plausibile dalla signora RI 1, fino al 7 novembre

2013 egli non avrebbe più avuto alcuna notizia da parte della stessa. In

occasione di un incontro che ha avuto luogo il 7 novembre 2013 tra l’avv. __________

e la signora RI 1, il Collega le avrebbe delucidato le conseguenze negative

legate al non proseguimento dell’esecuzione ed essa avrebbe deciso nonostante

ciò di attendere l’esito della procedura esecutiva (e assicurativa) del signor __________

prima di intraprendere altri passi esecutivi. Successivamente l’avv. __________

non avrebbe più avuto notizie dalla signora fino al 26 febbraio 2014, giorno in

cui la signora RI 1 ha revocato il mandato.

(…)” (Doc. I)

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di rettifica del

26 marzo 2015, in quanto ricevibile, è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti