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Decisione

38.2015.27

Istanza di rettifica di una STCA respinta.Rich.modifica di una consideraz.espressa nella STCA dal rappr.del ric. nei confronti del prec.legale inammissib.Inoltre nella mis.in cui ist.sia da interpreta

15 aprile 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i punti contestati e le modifiche auspicate.

2L’articolo 59 capoversi 2-4 e l’articolo 60 sono

applicabili per analogia.

3La decisione interpretata o rettificata è impugnabile

con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità cantonale d’ultima

istanza.

4L’autorità può correggere in ogni momento gli errori

di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun

influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione. “

Dal

Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 32-33 emerge:

" 22. L’interpretazione,

la rettifica e la correzione

22.1

L’art. 40 LPamm viene riformulato e completato

Considerandi

alla luce degli art. 69 PA, 334 CPC e 129 LTF, ribadendo inoltre la

giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo secondo il quale

l’interpretazione o la rettifica d’ufficio non sono ammissibili228: l’autorità competente

- amministrativa o di ricorso - può procedere all’interpretazione o alla

rettifica del dispositivo di una sua decisione (e non della sua motivazione)229 soltanto su istanza di

parte, che non soggiace a termine ma che deve comunque essere esperita nel

rispetto del principio

di buona fede230. Se la

domanda è accolta231, la

decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di

diritto, limitatamente tuttavia al solo dispositivo o ai soli dispositivi che

sono stati effettivamente precisati232. La decisione

interpretata

o rettificata che emana da un tribunale superiore ai sensi dell’art. 86 cpv. 2

LTF è suscettibile anch’essa di ricorso ordinario o sussidiario al Tribunale

federale.

22.2

L’art.

62.

cpv. 4 del disegno di legge riprende l’art. 69 cpv. 3 PA, che consente

all’autorità di correggere d’ufficio e in ogni momento (semplici) errori di

scrittura o di calcolo o errori di svista che non hanno alcun influsso sul

Dispositivo

dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione233; se ciò

non è il caso, la correzione dev’essere perseguita in altro modo, attraverso

una procedura ordinaria di interpretazione e rettifica o attraverso una

procedura di revoca o di revisione234.

228 MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 1b all’art. 40.

Nella procedura amministrativa federale, l’interpretazione d’ufficio di un

dispositivo non è a priori inammissibile, e questo malgrado il testo dell’art.

69 cpv. 1 PA (STEFAN VOGEL,

in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, n. 7 all’art. 69).

229 STEFAN VOGEL, n. 2 e 9 all’art.

69.

230 STEFAN VOGEL, n. 15 all’art. 69; ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, n. 5.81; MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 2 all’art. 40.

231 Nella

procedura di interpretazione e di rettifica la PA non prescrive lo scambio

degli allegati scritti: questo scambio, almeno di regola, sembrerebbe infatti

superfluo (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ

KNEUBÜHLER, n. 5.82; STEFAN VOGEL, n. 12 all’art. 69).

232 STEFAN VOGEL, n. 18 all’art. 6; ANDRÉ

MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER. n. 5.83; contra: MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 3 all’art. 4. Un ricorso può peraltro

essere interposto anche contro decisioni che rifiutano l’interpretazione o la

rettifica (STEFAN VOGEL,

n. 16 all’art. 69; BLAISE KNAPP,

Précis, n. 1150).

233 La

correzione di questi errori procede del resto da una massima di diritto

federale, che si impone ai Cantoni (DTF 99 V 64 consid. 2; STEFAN VOGEL, n. 20 all’art. 69).

234 STEFAN VOGEL, n. 21 e 23 all’art. 69.”

Il tenore dell’art. 62

cpv. 1 LPAmm è analogo a quello dell’art. 129 cpv. 1 LTF (se il dispositivo di

una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o

contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure

errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di

una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza.).

Nella

sentenza 9C_93/2014 del 20 maggio 2014 consid. 2.1., già citata sopra, il

Tribunale federale ha esposto cosa prevede la giurisprudenza concernente l’art.

129 LTF, e meglio:

" (…)

L’interprétation tend à à remédier à une formulation

peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif

de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions

existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne

peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure

où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours

aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à

la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause.

L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et

complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et

accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue.

Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie ou la demande

d'interprétation, une discussion d'ensemble de la décision entrée en force

relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci

(voir par ex. arrêts 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2 et 5G_1/2008 du

17 novembre 2008 consid. 1.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 4

s. ad art. 129 LTF).”

Al

riguardo cfr. pure STF 9C_677/2014+9C_678/2014 del 4 febbraio

2015 consid. 7.2.

2.3. Nella presente

evenienza il TCA rileva dapprima che dallo scritto del 26 marzo 2015 (cfr. doc.

I; consid. 1.4.) non si evince chiaramente se l’avv. ha proceduto a formulare

istanza di rettifica in relazione alla causa 38.2014.28 per conto di RI 1

oppure esclusivamente a proprio nome.

Nella

seconda ipotesi la legittimazione della legale a interporre domanda di

rettifica si rivelerebbe alquanto dubbia.

Tale

questione non merita in casu di ulteriori approfondimenti, visto che lo scritto

del 26 marzo 2015 quale istanza di rettifica, in quanto ricevibile, è da

respingere.

In effetti

l’istanza in questione non pone in discussione il dispositivo della sentenza

38.2014.28 emessa da questo Tribunale il 27 agosto 2014, bensì mira a far

rettificare quanto esposto nella motivazione del giudizio nella misura in cui

il TCA ha fatto riferimento all’argomento ricorsuale secondo cui RI 1 avrebbe

ripetutamente sollecitato il precedente patrocinatore, ma invano, a proseguire

nella procedura esecutiva.

Questa

Corte, nel giudizio 38.2014.28, aveva comunque concluso che tale asserzione

della parte ricorrente non poteva portare a una diversa soluzione della lite

(cfr. STCA 38.2014.28 consid. 2.6.).

Come visto

sopra, l’istituto della rettifica giusta l’art. 62 cpv. 1 LPAmm può, però,

concernere solamente il dispositivo di una sentenza, a esclusione della

relativa motivazione (cfr. consid. 2.2.; STF 9G_1/2012 del 16 maggio 2012

consid. 1).

La richiesta

di modifica della considerazione espressa nella sentenza 38.2014.28 del 27

agosto 2014 in relazione all’argomento

fatto valere con il ricorso del 14 aprile 2014 secondo cui RI 1 avrebbe a più

riprese sollecitato il precedente rappresentante, ma senza esito, a proseguire

la procedura esecutiva è, pertanto, inammissibile.

Inoltre,

nella misura in cui l’istanza del 26 marzo 2015 sia da interpretare quale

domanda di correzione di errori di scrittura o di calcolo o altri errori ai

sensi dell’art. 62 cpv. 4 LPAmm, applicabile nel caso di specie in virtù del

rinvio di cui all’art. 31 Lptca, la stessa va respinta, in quanto in concreto

non ci si trova confrontati con un semplice errore di scrittura o di calcolo.

Il TCA prende

atto, in ogni caso, che l’avv. RA 1, per quanto attiene al modo di procedere

dell’avv. __________, precedente patrocinatore di RI 1, nello scritto del 26

marzo 2015, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso del 14 aprile 2014

(cfr. consid. 1.2.), ha affermato che:

" (…) il

Collega __________ mi ha dimostrato di aver allestito per il signor RI 1 in

data 10 luglio 2013 l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione. Egli non

l’ha inoltrata su esplicita richiesta del cliente. Contrariamente a quanto

espostomi in maniera plausibile dal signor RI 1, dal 10 agosto 2013, giorno in

cui il signor RI 1 forniva al Collega __________ via E-Mail dei ragguagli

inerenti le procedure in corso tra la __________, ex locatrice dei locali in

cui aveva sede la __________, e la ____________________, fino al 7 novembre

2013 egli non avrebbe più avuto alcuna notizia da parte del signor RI 1. In

occasione di un incontro che ha avuto luogo il 7 novembre 2013 tra l’avv. __________

e la signora __________, collega e amica del signor RI 1, l’avvocato __________

avrebbe delucidato le conseguenze negative legate al non proseguimento

dell’esecuzione. Il signor RI 1, una volta messo al corrente di tali

spiegazioni, avrebbe deciso di attendere l’esito della procedura esecutiva (e

assicurativa) del signor __________ prima di intraprendere altri passi

esecutivi. Successivamente l’avv. __________ non avrebbe più avuto notizie dal

signor RI 1 fino al 26 febbraio 2014, giorno in cui il signor RI 1 ha revocato

il mandato.

(…)” (Doc. I)

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza di rettifica del

26 marzo 2015, in quanto ricevibile, è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti