38.2015.27
Istanza di rettifica di una STCA respinta.Rich.modifica di una consideraz.espressa nella STCA dal rappr.del ric. nei confronti del prec.legale inammissib.Inoltre nella mis.in cui ist.sia da interpreta
15 aprile 2015Italiano17 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.27
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Lugano
15 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 26 marzo 2015 di
RA 1
chiedente
la rettifica della sentenza emessa il 27 agosto 2014 da questo Tribunale (inc.
n. 38.2014.28) nella causa promossa con ricorso del 14 aprile 2014 da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 marzo 2014 emanata da
Cassa CO1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 13 marzo 2014 la CassaCO 1 ha confermato il precedente provvedimento del 13
febbraio 2013 con il quale aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità per
insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, in ragione del mancato rispetto dell’obbligo
generale di diminuire il danno (cfr. doc. A inc. n. 38.2014.28).
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato, il 14
aprile 2014, un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’erogazione
delle indennità per insolvenza richieste, come pure l’ammissione al gratuito
patrocinio.
L’assicurato ha fatto
valere che non si poteva rimproverargli di non aver fatto il possibile per
recuperare il suo credito salariale, in quanto aveva affidato questo compito al
suo legale di allora, l’avv. __________.
Nell’impugnativa, al
riguardo, è stato segnatamente affermato:
“ (…)
Da tutti i documenti
prodotti contestualmente alla domanda di indennità del 3/6 febbraio 2014 così
come in sede di opposizione, e qui offerti in edizione, risulta evidente come
il signor RI 1 avesse fatto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui,
e pure pagando un onorario al suo avvocato, per tutelare i propri diritti
rispetto al datore di lavoro, e che l’avesse fatto tempestivamente. Egli non ha
mai voluto rinunciare a fare valere i propri diritti, anzi, ha continuato
invano a sollecitare il proprio avvocato perché li facesse valere. L’unico
errore del signor RI 1 è quello di essersi fidato e di aver continuato a fidarsi
di un professionista male informato, l’avv. __________ appunto.
Dal canto mio, non ero
patrocinatrice né del signor RI 1, né della signora __________, quello che
potevo fare per collaborare con l’avv. __________ ritengo di averlo fatto. Ho
cercato di raggiungere il collega prima di promuovere la causa di fallimento in
vista dello stralcio, e, quando mi ha infine richiamato, oltre un mese dopo la
mia E-Mail e soltanto dopo che era stato sollecitato a farlo dalla sua
mandante, l’ho pure edotto sul fatto che sarebbe bastato lo stralcio di una
procedura di fallimento.
Risulta perciò palese che, da parte del signor RI 1, non c’è mai
stata alcuna rinuncia al procedimento di esecuzione, e che egli ha continuato
ad interessarsene e a sollecitare il proprio legale, purtroppo inutilmente.
(…).” (cfr. doc. I pag.4-5 inc. n. 38.2014.28).
1.3. Questa Corte, con sentenza
38.2014.28 del 27 agosto 2014, cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto
il ricorso di RI 1 in quanto ricevibile, argomentando come segue:
" (…)
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che gli
sforzi compiuti dall'assicurato per ottenere quanto dovuto siano insufficienti.
Infatti, dal primo e unico atto esecutivo promosso dal ricorrente
il 15 maggio 2013 (cfr. doc. 13) al momento della richiesta di indennità per
insolvenza inoltrata il 3 febbraio 2014 (cfr. doc. 6) sono trascorsi quasi 9
mesi, ciò che per giurisprudenza costante della nostra Massima Corte, oltre che
per la Prassi LADI, consiste in una grave violazione dell’obbligo di diminuire
il danno (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).
Lasciando trascorrere un così lungo lasso di tempo l’assicurato
non ha infatti dato segnali inequivocabili che permettessero alla Cassa di
riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non
ancora pagati. Il ricorrente avrebbe dovuto mettere in atto tutte
le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex
datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
Giova inoltre ribadire che la nostra Alta Corte, in una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, ha confermato il rifiuto dell’indennità per
insolvenza a un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di
diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse
procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività
di 13 mesi (cfr. consid. 2.3.).
Nella concreta evenienza, tenuto conto dell’inattività di quasi 9
mesi tra il precetto esecutivo fatto spiccare e la domanda di indennità per
insolvenza, lo sforzo messo in atto dall’assicurato per tutelare i suoi crediti
salariali nei confronti dell’ex datore di lavoro non risulta essere né adeguato
né sufficiente ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
L’argomento ricorsuale di RI 1 secondo cui egli non avrebbe mai
rinunciato ai suoi crediti salariali, ma che avrebbe affidato l’incarico di far
valere i suoi diritti nei confronti della __________. al legale di allora avv. __________,
sollecitandolo ripetutamente ma invano a proseguire nella procedura esecutiva,
non può portare ad una diversa soluzione.
Si ricorda infatti che, per costante giurisprudenza, gli
assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle
persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti
(cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008
dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA
38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1°
aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7
settembre 2006).”
Il TCA ha
inoltre respinto la domanda di gratuito patrocinio dell’assicurato, in quanto
la vertenza appariva, dopo un esame forzatamente
sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione
dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
1.4. Il 26 marzo 2015 l’avv. RA 1
ha inoltrato a questo Tribunale il seguente scritto:
" lunedì, 16
marzo 2015, ha avuto luogo un colloquio chiarificatore tra l’avv. __________ e
la scrivente relativamente alla vertenza rubricata e alle rispettive
responsabilità.
Nel corso di tale colloquio, il Collega __________
mi ha dimostrato di aver allestito per il signor RI 1 in data 10 luglio 2013
l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione. Egli non l’ha inoltrata su
esplicita richiesta del cliente. Contrariamente a quanto espostomi in maniera
plausibile dal signor RI 1, dal 10 agosto 2013, giorno in cui il signor RI 1
forniva al Collega __________ via E-Mail dei ragguagli inerenti le procedure in
corso tra la __________, ex locatrice dei locali in cui aveva sede la __________,
e la __________, fino al 7 novembre 2013 egli non avrebbe più avuto alcuna
notizia da parte del signor RI 1. In occasione di un incontro che ha avuto
luogo il 7 novembre 2013 tra l’avv. __________ e la signora __________, collega
e amica del signor RI 1, l’avvocato __________ avrebbe delucidato le
conseguenze negative legate al non proseguimento dell’esecuzione. Il signor RI
1, una volta messo al corrente di tali spiegazioni, avrebbe deciso di attendere
l’esito della procedura esecutiva (e assicurativa) del signor __________ prima
di intraprendere altri passi esecutivi. Successivamente l’avv. __________ non
avrebbe più avuto notizie dal signor RI 1 fino al 26 febbraio 2014, giorno in
cui il signor RI 1 ha revocato il mandato.
Sulla scorta di tali spiegazioni, a
tutela della reputazione dello stimato Collega __________, sono a rettificare
l’argomento ricorsuale secondo cui il signor RI 1 lo avrebbe sollecitato
ripetutamente ma invano a proseguire la procedura esecutiva.” (Doc. I)
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. La Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) non prevede
alcunché riguardo all’interpretazione e alla rettifica di una sentenza.
L’art. 31 Lptca, relativo
al diritto sussidiario, enuncia tuttavia che:
" Per quanto
non stabilito dalla presente legge,
valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e,
sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative.”
Nemmeno la Legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) contempla
il diritto di interpretazione e di rettifica dei giudizi cantonali.
L’interpretazione di una
sentenza emessa da un tribunale cantonale delle assicurazioni è regolata dal
diritto federale soltanto nella misura in cui il diritto di esigere
l’interpretazione e la rettifica di un giudizio entro certi limiti deve essere
considerato quale principio inerente al diritto federale dedotto dal principio
di uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.), come il diritto alla rettifica di errori
di calcolo. Al di là di tale garanzia, la procedura tendente
all’interpretazione e alla rettifica risulta esclusivamente dal diritto
cantonale (cfr. art. 61 LPGA ab initio; DTF 130 V 320; STF
9C_677/2014+9C_678/2014 del 4 febbraio 2015 consid. 7.1.; STF 9C_93/2014 del 20
maggio 2014 consid. 1; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2. Auflage,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 61 n. 132).
Giusta
l’art. 62 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 24 settembre 2013 in vigore dal 1° marzo 2014, a cui rinvia l’art. 31 Lptca:
" 1Se
il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in
contraddizione con i considerandi, l’autorità, su richiesta scritta di una
delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Nella domanda devono essere indicati
Fatti
i punti contestati e le modifiche auspicate.
2L’articolo 59 capoversi 2-4 e l’articolo 60 sono
applicabili per analogia.
3La decisione interpretata o rettificata è impugnabile
con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità cantonale d’ultima
istanza.
4L’autorità può correggere in ogni momento gli errori
di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun
influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione. “
Dal
Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della legge
di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 32-33 emerge:
" 22. L’interpretazione,
la rettifica e la correzione
22.1
L’art. 40 LPamm viene riformulato e completato
Considerandi
alla luce degli art. 69 PA, 334 CPC e 129 LTF, ribadendo inoltre la
giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo secondo il quale
l’interpretazione o la rettifica d’ufficio non sono ammissibili228: l’autorità competente
- amministrativa o di ricorso - può procedere all’interpretazione o alla
rettifica del dispositivo di una sua decisione (e non della sua motivazione)229 soltanto su istanza di
parte, che non soggiace a termine ma che deve comunque essere esperita nel
rispetto del principio
di buona fede230. Se la
domanda è accolta231, la
decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di
diritto, limitatamente tuttavia al solo dispositivo o ai soli dispositivi che
sono stati effettivamente precisati232. La decisione
interpretata
o rettificata che emana da un tribunale superiore ai sensi dell’art. 86 cpv. 2
LTF è suscettibile anch’essa di ricorso ordinario o sussidiario al Tribunale
federale.
22.2
L’art.
62.
cpv. 4 del disegno di legge riprende l’art. 69 cpv. 3 PA, che consente
all’autorità di correggere d’ufficio e in ogni momento (semplici) errori di
scrittura o di calcolo o errori di svista che non hanno alcun influsso sul
Dispositivo
dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione233; se ciò
non è il caso, la correzione dev’essere perseguita in altro modo, attraverso
una procedura ordinaria di interpretazione e rettifica o attraverso una
procedura di revoca o di revisione234.
228 MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 1b all’art. 40.
Nella procedura amministrativa federale, l’interpretazione d’ufficio di un
dispositivo non è a priori inammissibile, e questo malgrado il testo dell’art.
69 cpv. 1 PA (STEFAN VOGEL,
in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, n. 7 all’art. 69).
229 STEFAN VOGEL, n. 2 e 9 all’art.
69.
230 STEFAN VOGEL, n. 15 all’art. 69; ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, n. 5.81; MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 2 all’art. 40.
231 Nella
procedura di interpretazione e di rettifica la PA non prescrive lo scambio
degli allegati scritti: questo scambio, almeno di regola, sembrerebbe infatti
superfluo (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, n. 5.82; STEFAN VOGEL, n. 12 all’art. 69).
232 STEFAN VOGEL, n. 18 all’art. 6; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER. n. 5.83; contra: MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, n. 3 all’art. 4. Un ricorso può peraltro
essere interposto anche contro decisioni che rifiutano l’interpretazione o la
rettifica (STEFAN VOGEL,
n. 16 all’art. 69; BLAISE KNAPP,
Précis, n. 1150).
233 La
correzione di questi errori procede del resto da una massima di diritto
federale, che si impone ai Cantoni (DTF 99 V 64 consid. 2; STEFAN VOGEL, n. 20 all’art. 69).
234 STEFAN VOGEL, n. 21 e 23 all’art. 69.”
Il tenore dell’art. 62
cpv. 1 LPAmm è analogo a quello dell’art. 129 cpv. 1 LTF (se il dispositivo di
una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o
contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure
errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di
una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza.).
Nella
sentenza 9C_93/2014 del 20 maggio 2014 consid. 2.1., già citata sopra, il
Tribunale federale ha esposto cosa prevede la giurisprudenza concernente l’art.
129 LTF, e meglio:
" (…)
L’interprétation tend à à remédier à une formulation
peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif
de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions
existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne
peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure
où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours
aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à
la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause.
L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et
complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et
accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue.
Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie ou la demande
d'interprétation, une discussion d'ensemble de la décision entrée en force
relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci
(voir par ex. arrêts 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2 et 5G_1/2008 du
17 novembre 2008 consid. 1.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 4
s. ad art. 129 LTF).”
Al
riguardo cfr. pure STF 9C_677/2014+9C_678/2014 del 4 febbraio
2015 consid. 7.2.
2.3. Nella presente
evenienza il TCA rileva dapprima che dallo scritto del 26 marzo 2015 (cfr. doc.
I; consid. 1.4.) non si evince chiaramente se l’avv. ha proceduto a formulare
istanza di rettifica in relazione alla causa 38.2014.28 per conto di RI 1
oppure esclusivamente a proprio nome.
Nella
seconda ipotesi la legittimazione della legale a interporre domanda di
rettifica si rivelerebbe alquanto dubbia.
Tale
questione non merita in casu di ulteriori approfondimenti, visto che lo scritto
del 26 marzo 2015 quale istanza di rettifica, in quanto ricevibile, è da
respingere.
In effetti
l’istanza in questione non pone in discussione il dispositivo della sentenza
38.2014.28 emessa da questo Tribunale il 27 agosto 2014, bensì mira a far
rettificare quanto esposto nella motivazione del giudizio nella misura in cui
il TCA ha fatto riferimento all’argomento ricorsuale secondo cui RI 1 avrebbe
ripetutamente sollecitato il precedente patrocinatore, ma invano, a proseguire
nella procedura esecutiva.
Questa
Corte, nel giudizio 38.2014.28, aveva comunque concluso che tale asserzione
della parte ricorrente non poteva portare a una diversa soluzione della lite
(cfr. STCA 38.2014.28 consid. 2.6.).
Come visto
sopra, l’istituto della rettifica giusta l’art. 62 cpv. 1 LPAmm può, però,
concernere solamente il dispositivo di una sentenza, a esclusione della
relativa motivazione (cfr. consid. 2.2.; STF 9G_1/2012 del 16 maggio 2012
consid. 1).
La richiesta
di modifica della considerazione espressa nella sentenza 38.2014.28 del 27
agosto 2014 in relazione all’argomento
fatto valere con il ricorso del 14 aprile 2014 secondo cui RI 1 avrebbe a più
riprese sollecitato il precedente rappresentante, ma senza esito, a proseguire
la procedura esecutiva è, pertanto, inammissibile.
Inoltre,
nella misura in cui l’istanza del 26 marzo 2015 sia da interpretare quale
domanda di correzione di errori di scrittura o di calcolo o altri errori ai
sensi dell’art. 62 cpv. 4 LPAmm, applicabile nel caso di specie in virtù del
rinvio di cui all’art. 31 Lptca, la stessa va respinta, in quanto in concreto
non ci si trova confrontati con un semplice errore di scrittura o di calcolo.
Il TCA prende
atto, in ogni caso, che l’avv. RA 1, per quanto attiene al modo di procedere
dell’avv. __________, precedente patrocinatore di RI 1, nello scritto del 26
marzo 2015, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso del 14 aprile 2014
(cfr. consid. 1.2.), ha affermato che:
" (…) il
Collega __________ mi ha dimostrato di aver allestito per il signor RI 1 in
data 10 luglio 2013 l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione. Egli non
l’ha inoltrata su esplicita richiesta del cliente. Contrariamente a quanto
espostomi in maniera plausibile dal signor RI 1, dal 10 agosto 2013, giorno in
cui il signor RI 1 forniva al Collega __________ via E-Mail dei ragguagli
inerenti le procedure in corso tra la __________, ex locatrice dei locali in
cui aveva sede la __________, e la ____________________, fino al 7 novembre
2013 egli non avrebbe più avuto alcuna notizia da parte del signor RI 1. In
occasione di un incontro che ha avuto luogo il 7 novembre 2013 tra l’avv. __________
e la signora __________, collega e amica del signor RI 1, l’avvocato __________
avrebbe delucidato le conseguenze negative legate al non proseguimento
dell’esecuzione. Il signor RI 1, una volta messo al corrente di tali
spiegazioni, avrebbe deciso di attendere l’esito della procedura esecutiva (e
assicurativa) del signor __________ prima di intraprendere altri passi
esecutivi. Successivamente l’avv. __________ non avrebbe più avuto notizie dal
signor RI 1 fino al 26 febbraio 2014, giorno in cui il signor RI 1 ha revocato
il mandato.
(…)” (Doc. I)
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza di rettifica del
26 marzo 2015, in quanto ricevibile, è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti