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Decisione

38.2015.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 luglio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I disposti afferenti

all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma

corrispondente.

Ciò non comporta,

tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto

alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata

in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti

esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione

dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

Lo scopo

della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio

di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF

8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Il rischio di abuso non esiste

invece più quando il lavoratore abbandona definitivamente l’azienda a seguito

della chiusura di quest’ultima (cfr. DTF 123 V 234, consid.7b/bb pag. 238 e B

Considerandi

Rubin, “Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position

assimilable à celle d'un employeur” in DLA 2013 pag. 1 seg. 79).

2.3

Nella presente fattispecie risulta

dagli atti dell’incarto che l’assicurata ha lavorato come direttrice d'albergo

e di contabile dal 1991 al 31 dicembre 2014 (cfr. doc. B, pag. 2). Ella è stata

licenziata a causa della chiusura definitiva dell'Albergo (cfr. doc. 5)

L’Albergo __________ à

stato demolito all’inizio del 2014 (cfr. doc. E).

A proposito dell’attività

svolta e prima del licenziamento, l’assicurata, il 15 marzo 2015, si è così

espressa:

" (…)

__________ era il proprietario e il gerente dell'Albergo __________.

L'Albergo è stato demolito e venduto nel gennaio 2014.

Ho svolto ancora delle mansioni retribuite della ditta individuale

__________, Albergo __________ nel corso del 2014.

Mi è stata comunicata regolare disdetta del rapporto di lavoro per

il 31.12.2014.

La ditta individuale __________, Albergo __________ è in fase di

radiazione dal registro di commercio. (…)" (Doc. D)

Dall'estratto del Registro

di commercio risulta che la ditta individuale __________ aveva quale unico

scopo l'Albergo __________ (cfr. doc. 23).

È vero che la ditta è

stata radiata solo il 9 aprile 2015 (cfr. doc. G), è tuttavia altrettanto vero

che da tempo l’Albergo non era più operativo, per cui "lo scopo di

quest'ultima si è esaurito e non poteva più essere perseguito" (cfr. STCA 38.2006.22

del 24 luglio 2006; STCA 38.2006.29 del 1° febbraio 2007).

Di conseguenza, secondo il

TCA, l’assicurata ha diritto alle indennità di disoccupazione già dal 1°

febbraio 2015, se gli altri presupposti del diritto sono adempiuti.

La decisione su

opposizione del 23 marzo 2015 deve pertanto essere annullata e gli atti

rinviati alla CO 1 affinché, se sono dati gli ulteriori presupposti, versi a RI

1.

le indennità di disoccupazione richieste.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 23 marzo 2015 è annullata

§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 affinché, se sono dati gli ulteriori presupposti,

versi all'assicurata le indennità di disoccupazione richieste.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà a RI 1 fr.

1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti