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38.2015.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2015Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I medesimi criteri sono

applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.

Le principali sentenze

dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

Nella decisione C 30/98

dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una

sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito

che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha

osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non

per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha

dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.

Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato

puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

In una successiva sentenza

C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato

che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un

significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un

appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un

comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio

per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data

fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che

prende seriamente l'appuntamento.

In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato

e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30

della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato

telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza.

Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

Per contro, in una

sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di

1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento

con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver

realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte

del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

Considerando in ogni caso

che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo

comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della

durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.

In un'altra sentenza C

327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione

di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni.

Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e

il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta

Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il

comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si

giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata

era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.

Nella sentenza sopra

citata del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il

Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato

che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il

giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano

sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il

colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a

seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato

adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.

Il TFA ha accolto il

ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva

provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi

obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver

presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto

diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro,

iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza

che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato

un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

Il TFA, in una sentenza C

206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta

ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13

febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La

circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che

durante le feste natalizie del 2002, trascorse in X, lo avessero derubato,

oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è

infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il

furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in

merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6

gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore

avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

In una sentenza C 123/04

del 18 luglio 2005 l'Alta Corte, nel caso di un assicurato che non si era

presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza, ha

confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non

era giustificata.

Infatti, nonostante nel

termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già

ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo

comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione

all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il

giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua

assenza.

In una sentenza C 241/06

dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e si è così espresso:

" 2.2 Wohl kommt den Beratungs- und Kontrollgesprächen eine wichtige

Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab, ob und wie ein Fristversäumnis

allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30;

Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich

1998, S. 87 und 146).

Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer

Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein

Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn

ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit

nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine

Pflichten als Arbeitsloser

und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000

Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."

In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni

di penalità inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo

appuntamento fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente

scusata.

In una

sentenza 8C_469/2010 del 9 febbraio 2011 l'Alta Corte ha annullato la sospensione inflitta ad un'assicurata che è arrivata in ritardo ad un colloquio di

consulenza avvertendo in anticipo telefonicamente il suo consulente ed ha

rilevato:

" 2.2 Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un

entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans

l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations

de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas,

notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de

l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel

manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt 8C_447/2008

du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271).

2.3 Selon les constatations cantonales, l'après-midi

du 12 février 2009, l'intimée a appelé l'ORP à 15 heures 10 pour annoncer

qu'elle se présenterait avec dix minutes de retard. Or elle est arrivée sur

place à 15 heures 30, moment auquel le conseiller devait recevoir une autre

personne, de sorte que l'entretien n'a pas pu avoir lieu. L'assurée a expliqué

avoir pris du retard lors de son rendez-vous à l'Association X.________, lequel

avait été fixé au début du même après-midi. On doit admettre, contrairement à

ce qu'allègue l'office recourant que la situation de l'intimée est comparable à

celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien. L'intimée a pris la

peine de prévenir par téléphone l'ORP du fait qu'elle arriverait avec un

certain retard. Certes le retard en question a fait échouer l'entretien avec

son conseiller de l'ORP. Cet échec résulte d'une mauvaise planification de ses

activités, dès lors qu'elle a agendé deux rendez-vous en début d'après-midi le

même jour. Comme l'expose l'office recourant, rien n'aurait empêché

l'intéressée d'abréger sa visite à l'Association X.________ pour se rendre à

temps à l'ORP, quitte à y revenir plus tard pour terminer son entretien. Cependant,

la situation de l'intimée ne saurait être appréciée de manière plus sévère que

celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en

excuse spontanément (cf arrêt 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2). Par

ailleurs, le seul manquement connu de l'assurée remonte au 16 août 2007 (cf.

décision sur opposition du 28 août 2009, p. 3 avant dernier paragraphe).

L'office recourant indique que l'assurée a été également sanctionnée pour

insuffisance de recherches d'emploi au mois de janvier 2009. Il s'agit là d'un

fait nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui ne peut être présenté dès lors

qu'il ne résulte pas du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal vaudois. Dans la mesure où le manquement à retenir remonte à plus

d'une année, il découle des principes exposés ci-dessus, qu'aucune sanction ne

saurait être infligée à l'intimée pour l'échec de l'entretien de conseil du 12

février 2009."

Su questo tema cfr. pure la STCA 38.2010.59 del 10 gennaio 2011.

In una

sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185

seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto

di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza

giustificazione non costituisce di per sé un comportamento passibile di

sospensione se l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha

rispettato i propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato

spontaneamente per l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno

che ha preceduto la mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo,

per due volte l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di

disoccupato e di beneficiario di prestazioni, non presentandosi a due colloqui,

anche se non è stato sanzionato al riguardo.

La nostra

Massima Istanza ha, pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il

giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di

sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.

In una

sentenza 8C_125/2013 del 29 agosto 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 350 seg.,

il Tribunale federale ha stabilito che se nel quadro dei provvedimenti inerenti

al mondo del lavoro l’URC iscrive il disoccupato a un corso di lingua tedesca e

fissa un colloquio di consulenza e controllo nell'orario del corso, al

disoccupato non può essere imputata la violazione degli obblighi poiché era

inevitabile che una delle due misure previste non potesse essere assolta. Se

l'assicurato adduce un valido motivo per l'assenza al colloquio di consulenza,

non sussiste una violazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 30 capoverso

1 lettera d LADI.

L'Alta Corte

ha così annullato la sanzione inflitta ad un'assicurata che non si è presentata

ad un appuntamento di consulenza in quanto doveva partecipare a un corso di

tedesco. Inoltre, secondo il Tribunale federale, visto che l'assicurata aveva

inviato al consulente del personale un messaggio di posta elettronica a tale

proposito, non era necessario che gli telefonasse.

Con giudizio

8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il

ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione

per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio

collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18

luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo

imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una

colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.

Il TF ha

precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha

dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC e che si scusa

spontaneamente non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi

obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il

medesimo abbia agito spontaneamente e immediatamente.

L’Alta Corte

ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella

fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva

perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso

le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.

In una

sentenza 8C_928/2014 del 5 maggio 2015 il TF ha stabilito che a ragione la

Corte cantonale aveva annullato una sospensione di 5 giorni nel caso di

un’assicurata che non si era presentata a un colloquio di consulenza credendo

che la data del medesimo fosse stata posticipata e che nemmeno si era

giustificata spontaneamente.

In effetti,

siccome l’assicurata era convinta che la data dell’appuntamento fosse un’altra

e perciò non poteva rendersi conto della sua mancanza, non le si poteva

rimproverare di non essersi scusata spontaneamente.

Inoltre la

parte ricorrente (Servizio del lavoro del Canton Vaud) neppure aveva messo in

discussione il fatto che l’assicurata avesse comunque preso molto sul serio i

suoi obblighi di disoccupata e di beneficiaria di prestazioni.

Infine è

utile segnalare che il TCA, nella sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitti a

un’assicurata per non aver tempestivamente annunciato la sua assenza al

colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia

(influenza intestinale).

Questa

Corte, in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva

avvisato (o direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva

indicato di essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di

essere stata portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico

con l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere

ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.

In secondo

luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni

doveva essere confermata, in quanto quattro mesi

prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un

provvedimento relativo al mercato del lavoro.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro

il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 4 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha

abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato

un’occupazione adeguata.

2.5. Riguardo alla durata della

sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL

(oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata

presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce

della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 53-54).

In una sentenza C 268/98

del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

" (…)

Aus dem Umstand, dass die

Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund

alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten

RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.

Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die

Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.

30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des

theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.

Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht

bundesrechtskonform." (STFA C 268/98 Hm del 22 dicembre 1998)

Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata

sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.

2.6. Va riconfermato in questa

occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza

federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande

importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22

dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).

Infatti, la partecipazione

a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il

disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al

collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il

diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI;

cfr. pure 22 cpv. 2 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli assicurati

devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono

presentarsi dai consulenti del personale.

La giurisprudenza esige

pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti)

tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella

causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

Il compito dei consulenti

durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione

della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi

hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché

l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli

assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr.

D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

Infine, ma non da ultimo,

il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la

LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa

la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui di consulenza

e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi

obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art.

22 cpv. 2 OADI il servizio competente effettua a intervalli

adeguati, ma almeno ogni due mesi (cfr. consid. 2.2.).

2.7. Nella presente evenienza

l’assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza fissato per il 2

marzo 2015 alle ore 15:30 presso l’URC di __________ senza previamente

avvertire della sua assenza.

Il suo consulente del

personale, il 3 marzo 2015, gli ha, quindi, trasmesso una ”Richiesta di

giustificazione”, con cui l’ha invitato a motivare, entro il 12 marzo 2015, la

propria assenza al colloquio e la mancanza di avviso in anticipo, sottolineando

inoltre che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento poteva

comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr.

doc. 153).

L’assicurato, il 6 marzo

2015, ha risposto:

" Purtroppo

mi sono dimenticato dell’appuntamento. Mi scuso.” (Doc. 148)

Al

riguardo il TCA rileva che l'URC, inviando al ricorrente la "Richiesta di

giustificazione" citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo

comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi

confronti.

Di conseguenza, dal profilo procedurale, l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto

di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e

dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, non

ritenendo valida la motivazione fornita dal ricorrente, con decisione formale

del 10 marzo 2015, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

per cinque giorni per non essersi presentato al colloquio del 2 marzo 2015

senza dare alcun avviso (cfr. doc. A3; consid. 1.1.).

Con decisione su

opposizione del 9 aprile 2015 l’URC ha poi confermato il proprio precedente

provvedimento (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.8. Nel caso di specie è

incontestato che l’insorgente non ha presenziato al colloquio di consulenza del

Considerandi

2.

marzo 2015.

In effetti il medesimo

ricorrente ha, al riguardo, affermato di essersi dimenticato di tale

appuntamento (cfr. doc. 148; 142; I).

Come stabilito dalla

giurisprudenza federale (consid. 2.3.), in ben precise situazioni, una semplice

disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni. Occorre, in

particolare, che il suo comportamento generale dimostri che prende sul serio i

suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.

In concreto l’assicurato

non si è, tuttavia, scusato spontaneamente per non aver partecipato

all’appuntamento con l’URC del 2 marzo 2015, bensì ha atteso la “Richiesta di

giustificazione” dell’amministrazione del 3 marzo 2015, rispondendo il 6 marzo

2015.

(cfr. doc. 153; 148).

Tale circostanza non è

peraltro stata contestata dal ricorrente (cfr. doc. A1; I).

Inoltre l’insorgente, la

cui iscrizione in disoccupazione risale al 14 aprile 2014 con effetto dal 1°

maggio 2014 (cfr. doc. 72), nell’anno precedente l’assenza al colloquio del 2

marzo 2015 è già stato sanzionato in due occasioni.

Più precisamente, il 4

luglio 2014 egli è stato sospeso per tre giorni a causa di ricerche di lavoro

qualitativamente insufficienti nel mese di maggio 2014 (tutti i 13 sforzi sono

stati effettuati il 12 maggio 2014; cfr. doc. 169).

L’11 agosto 2014

l’assicurato è, poi, stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione

per 1 giorno a seguito della consegna tardiva, il 6 agosto 2014, delle ricerche

di impiego del mese di luglio 2014 (cfr. doc. 160).

Il 21 agosto 2014 l’URC ha

emesso una decisione su opposizione con la quale ha confermato la decisione

dell’11 agosto 2014 (cfr. doc. 156).

In simili

condizioni, questo Tribunale ritiene che, nel caso concreto, esistono gli estremi

per sanzionare l'assicurato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.

consid. 2.2.; 2.3.).

2.9

Per quanto attiene all’entità

della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.1.), l’URC ha inflitto al ricorrente

una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di cinque giorni.

L’amministrazione ha

giustificato tale penalità, asserendo di aver applicato la sanzione minima

prevista dalla lista sospensioni della Sezione del lavoro nel caso di prima assenza

senza avvisare e con precedenti sanzioni (cfr. doc. III; consid. 1.3.).

In effetti la “Lista

sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico)” del 23 dicembre 2011, enuncia che la

penalità da infliggere a un assicurato che per la prima volta resta assente

senza valida giustificazione da una giornata di informazione o da un colloquio

di consulenza o di controllo senza avvisare, ma che non ha ricevuto precedenti

sanzioni varia da 1 a 4 giorni. Qualora sia già stato sanzionato per altri

motivi la penalità va da 5 a 8 giorni.

Giova, del resto,

evidenziare che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI

– ID al p.to D72 dell’ottobre 2011 ha precisato che in caso di mancata presentazione

senza un motivo valido alla giornata d’informazione, al colloquio di consulenza

o di controllo debba essere applicata una sospensione la prima volta di 5-8

giorni e la seconda volta di 9-15. La terza volta l’incarto va rinviato al servizio cantonale per decisione.

In concreto, ritenuto che

l’assicurato - che non si è presentato per dimenticanza al colloquio del 2 marzo

2015.

non scusandosi spontaneamente - è già stato sanzionato due volte negli

ultimi dodici mesi, la prima volta a causa di ricerche insufficienti

qualitativamente per il mese di maggio 2014 e la seconda volta a causa della

consegna tardiva degli sforzi intrapresi nel mese di luglio 2014 (cfr. consid.

2.8

), la sospensione di cinque giorni inflittagli dall’URC risulta conforme al

principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il

giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52

consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2.)

La decisione su opposizione

del 9 aprile 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti