38.2015.3
Con dec. su opp.ridotto sosp.x avere fornito a DL motivo di disdetta da 26 a 16gg.Comportamento di discutere con chef e abbandonare posto di lavoro ha portatzo al licenziamento.Ricorr.fornito consapev
22 aprile 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.3
dc/sc
Lugano
22 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 dicembre 2014 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 10 dicembre 2014 la Cassa Disoccupazione CO 1 ha modificato la decisione
con la quale aveva sospeso RI 1 per 26 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 14), riducendo la sanzione a 16 giorni, per avere
fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di
impiego.
Al riguardo la Cassa ha
rilevato:
" (…)
La Cassa, dopo aver attentamente esaminato tutta la
documentazione, evidenzia che in effetti siamo di fronte a un licenziamento,
operato dal datore di lavoro, in quanto le aspettative non sono state
soddisfatte. Pur tenendo conto le motivazioni indicate dall'assicurato che ha
abbandonato il posto di lavoro solo dopo l'invito dello chef di andarsene, agli
atti risulta comunque che, dopo le varie privazioni che ha subìto, doveva
parlarne con la responsabile in quanto i rimproveri "gratuiti"
effettuati dall'amico chef erano divenuti insostenibili.
Tuttavia, in considerazione delle argomentazioni evidenziate
dall'assicurato, si ritiene che una sospensione di 16 giorni sia maggiormente
commisurata al grado di colpa dello stesso, in quanto le motivazioni addotte
possono essere maggiormente considerate nella valutazione del caso." (doc.
A1)
1.2. Contro questa decisione
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale sostiene che
16 giorni di sospensione sono eccessivi.
Egli sottolinea di essere
stato licenziato a seguito di un diverbio con lo chef di cucina, di cui peraltro
era molto amico, e di avere sempre svolto correttamente il suo lavoro che non
si limitava tuttavia a quello di ausiliario di cucina, ma che includeva pure a
volte delle mansioni tipiche dell’aiuto cuoco. Egli ha pure rilevato di non
essere mai stato precedentemente ammonito, né oralmente, né per iscritto (cfr.
doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 6
febbraio 2015 la Cassa propone di respingere il ricorso con argomentazioni di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.4. Il 18 febbraio 2015
l’assicurato ha inviato uno scritto nel quale, oltre ad illustrare le sue
successive esperienze lavorative, ha rilevato:
" (…)
Scusate se mi dilungo ma leggo nella risposta di data 6 febbraio
2015 della CO 1:
" La
Cassa evidenzia che il licenziamento è avvenuto da parte del datore di lavoro
in quanto non sono state soddisfatte le aspettative poste sul sig. RI 1 che non
ha accettato le osservazioni fatte dal suo responsabile ed ha abbandonato il
luogo di lavoro senza autorizzazione. Queste osservazioni non sono state
ufficialmente contestate dall'assicurato che ha preso atto della disdetta senza
obiettare o formalmente rispondere …"
Come potevo obiettare se il sottoscritto è stato licenziato alla
luce dell'episodio intercorso … non si menzionano altri episodi negativi
nei miei confronti anche perché non ve ne sono.
La mia unica colpa è stata avere abbandonato il posto di lavoro è
vero, però sempre su invito da parte del mio chef. Mi si contesta il fatto di
non essere andato dalla responsabile del personale e denunciare il fatto, ma io
come potevo denunciare colui che mi aveva voluto a lavorare con lui? Io ho
cercato per un anno di risolverla con lui ma inutilmente. La responsabile a cui
avrei dovuto denunciare lo chef è la stessa che quando le ho raccontato i fatti
del litigio mi ha risposto che dovevo essere meno presuntuoso e più umile.
In questo momento chi paga per questa vicenda sono solo io e la
mia famiglia con una colpa di media gravità di 16 giorni per aver difeso la mia
dignità." (Doc. V)
Al riguardo
l’amministrazione il 3 marzo 2015 si è così espressa:
" (…)
In particolare ribadiamo che l'errore dell'assicurato risulta
essere quello di non aver discusso con i superiori delle provocazioni che
subiva dall'amico Chef durante l'attività lavorativa, accettando passivamente
ed abbandonando il posto di lavoro su invito del suo amico senza coinvolgere la
direzione.
Si ribadisce altresì che in caso di colpa nei licenziamenti la
costante giurisprudenza evidenzia che occorre comminare una sospensione per
colpa grave (minimo 31 giorni) e quindi la riduzione a 16 giorni di sospensione
conferma che la Cassa ha ampiamente tenuto in considerazione le argomentazioni
indicate dall'assicurato.
In merito al certificato di lavoro intermedio ed alla scheda di
valutazione dello stage purtroppo si riferiscono a valutazioni effettuate per
un altro genere di attività e per altri datori di lavoro che purtroppo non
concernono la problematica intercorsa tra il Sig. RI 1 e la __________.
(…)" (Doc. VII)
Considerandi
2.1
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza
competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di
disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad
esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare
violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di
lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.
a OADI).
La giurisprudenza ha
stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non
è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento
evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la
disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid.
2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto
2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto
alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non
presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi
dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento
generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta
(sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del
Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è necessario che
vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1
pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il
comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242
consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione
dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi
è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236;
STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza revisione della
LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°
luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere
sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al
datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30
cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente
la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2
La costante giurisprudenza
del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo
comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,
fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto
alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa
del lavoratore.
Tale è il caso soltanto
quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa
concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di
lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una
colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.
deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o
il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03
del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8,
consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242,
consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.4
Nella presente fattispecie RI
1, nato nel 1973, di nazionalità __________ e in possesso di un permesso B
(cfr. doc. 1; 2; 58), ha lavorato dal 1° maggio 2013 al 30 settembre 2014 come
ausiliario di cucina presso la __________ di __________.
Egli è stato licenziato il
15.
luglio 2014 e dispensato dall’obbligo di svolgere la sua attività fino alla
conclusione del rapporto di lavoro, a seguito di un episodio intercorso il 14
luglio 2014 (cfr. doc. 8).
Anche l’assicurato ha
affermato di essere stato licenziato per un “contrasto verbale” (cfr. doc. 4).
Il 1° ottobre 2014 la
responsabile del personale della __________ ha così illustrato le ragioni del
licenziamento:
" Il
licenziamento del Signor RI 1 è avvenuto in quanto le aspettative su di esso
non sono state soddisfatte. Il Signor RI 1 in più di un'occasione non ha
accettato delle osservazioni fatte dal proprio responsabile abbandonando il
luogo di lavoro senza autorizzazione. Il rapporto di fiducia è stato
compromesso.
In allegato copia del foglio salario per il mese di settembre
2014.
" (Doc. 10)
Il 9 ottobre 2014 il
ricorrente ha così descritto quanto avvenuto il 14 luglio 2014:
" (…)
Con lo chef di cucina della __________ c'era un rapporto di
amicizia personale, è lui che mi ha proposto di lavorare nuovamente insieme
visto che in passato l'avevamo già fatto.
Da quando ho iniziato a lavorare presso la __________, se non
tutti i giorni o quasi si ripeteva la solita fastidiosa cosa: mi urlava o se
preferite con un tono di voce alto: "RI 1 muoviti" ma non era dovuto
ad un mio mancamento professionale ma dalla confidenza che ci legava, in più di
un'occasione gli ho chiesto gentilmente di cambiare atteggiamento, io ho
cercato di fargli capire più volte che non era bello perchè io, lui e il resto
dei componenti della cucina sapevano che scherzava ma non il resto del
personale e quindi poteva essere udito e interpretato dalla responsabile del
personale o riportato e sfido Voi che passate o vi accomodate nella sala
accanto alla cucina per la pausa pranzo e udite una, due, tre volte il richiamo
cosa pensate di questo RI 1? Lavora o si gingilla? Ho cercato di farlo capire
ma è stato impossibile... e così quel giorno dopo che ero rientrato 5 minuti
prima dalla pausa mentre svolgevo il mio lavoro lo chef, finita la pausa arriva
e: "RI 1 muoviti !!!".
Quella mattina esasperato e stufo, ho risposto, lui ha ribattuto
sono saliti gli animi e le parole si sono fatte pesanti orgoglio da una parte e
dall'altra... per due volte mi sono sentito dire che se non mi andava bene di
andarmene e di conseguenza lasciare il luogo di lavoro e io non gli ho dato
modo di farmelo ripetere una terza, mi sono tolto il grembiule e me ne sono
andato.
Me ne sono andato fuori dalla clinica ho contato, contato e ancora
contato ho scaricato la tensione ho acceso il telefono e mia moglie mi ha detto
che ero stato cercato dal responsabile del personale, ho richiamato la signora __________
e ci siamo dati un appuntamento nel pomeriggio.
Le ho raccontato la mia versione e per risposta mi ha detto che
dovevo essere più umile...questo mi confermava che non aveva capito niente.
Ribadisco che nel seguirsi di questi mesi ho chiesto più volte
allo chef di smettere perchè la cosa oltre che darmi fastidio era
controproducente a livello professionale per ambire ad una promozione
lavorativa e ribadisco che questi urli non era affatto dettati da una mia
mancanza lavorativa ma solo ed esclusivamente per un suo divertimento,
probabilmente urlare lo sfogava e per la confidenza che c'era tra noi.
Lo chef mi aveva proposto un lavoro come ausiliario di cucina
questo era disponibile,ed ho accettato volentieri e a 40 anni sono ripartito da
capo con spirito di sacrificio ero sulla carta un ausiliario di cucina ma
svolgevo la mansione, oltre di ausiliario, anche di aiuto cucina, il mio
sogno e progetto era quello di fare la scuola da cuoco, dopodiché
specializzarmi nella cucina vegana o dietetica questo per farvi capire qual'era
la mia volontà. (…)" (Doc. 12)
L’11 novembre 2014 la
Cassa di disoccupazione ha chiesto alla datrice di lavoro di precisare:
" (…)
1) Per quale
motivo le aspettative verso il suo collaboratore non sono state soddisfatte?
2) Conferma che
nei giorni precedenti il licenziamento la direzione aveva previsto una
promozione da ausiliario ad aiuto cucina?
3) La causa
principale del licenziamento è stata l'abbandono del posto di lavoro oppure il
fatto che non sono state soddisfatte le aspettative?" (doc. 16)
__________ il 12 novembre 2014 ha così risposto:
" (…)
1) . Esecuzioni delle mansioni (lentezza, organizzazione)
. Non accettazione di consigli o disposizioni
professionali
. Abbandono
del luogo di lavoro senza autorizzazione (più di un occasione)
. Mancato rispetto di ruoli e gerarchie.
2) Nei giorni
precedenti il licenziamento non era prevista nessuna promozione da ausiliario
ad aiuto cucina da parte della direzione del personale.
3) Le cause
principali del licenziamento come già comunicatovi in precedenza sono le
aspettative disattese sulla sua assunzione. Dopo l'ultimo episodio di abbandono
del posto di lavoro abbiamo effettuato una valutazione globale della persona e
dell'operato dello stesso nell'arco del suo periodo professionale che ci ha
portato alla decisione finale di voler interrompere il rapporto di
lavoro." (Doc. 17)
Al riguardo il 19 novembre
2014.
l’assicurato ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
1.
"Esecuzioni delle mansioni (lentezza, organizzazione)".
Si contraddicono da soli. Ho iniziato a lavorare con la __________ il 1. maggio
2013.
e dopo 3 mesi il periodo di prova è terminato con ottimi risultati, come
potete vedere dalla valutazione periodo di prova che qui vi allego in copia. Il
1.
maggio 2014 sono stato assunto a tempo indeterminato. Scusate se mi ripeto
ma se non avessi soddisfatto le loro aspettative dopo un anno mi avrebbero
assunto a tempo indeterminato?
"Non accettazione di consigli o disposizioni
professionali". Non capisco veramente cosa vogliono dire e non so cosa
rispondere perchè mi sembra una frase troppo generica e di chi non ha
argomenti.
"Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione (più di
un'occasione)" lo ho abbandonato il posto di lavoro e quindi la __________
il 14 luglio 2014 dopo la litigata con lo chef e solo su suo invito. Non c'è
stata altra occasione.
"Mancato rispetto ruoli gerarchie" e qui si
contraddicono nuovamente, vedere valutazione di prova.
2.
"Nei giorni precedenti il licenziamento non era prevista
nessuna promozione da ausiliario ad aiuto cucina da parte della direzione del
personale", lo non so perchè qui mentono. lo fin dal primo giorno di
lavoro ho sempre fatto sia da ausiliario che da aiuto cucina ma riconosciuto
salariamente solo come ausiliario. Se non 2, 3 giorni prima della divergenza
con lo chef, proprio lo stesso mi aveva confermato, dopo aver conferito con la
signora __________, una promozione ad aiuto cucina. Proprio quel giorno ho
sostituito personalmente lo chef durante il servizio, affinché lui potesse
andare a parlare con la signora __________ della mia promozione. In questo
momento è la mia parola contro la __________ rappresentata dalla
signora __________, l'altra persona che sa la verità è lo stesso Chef __________.
Possiamo chiedere a lui?
lo non so perchè scrivono tutte queste cose è palese che il
licenziamento è dovuto allo scontro verbale con lo chef __________ come si
evince dalla loro lettera di licenziamento di data 15 luglio 2014 che qui vi
allego in copia, lite dovuta ad una mancanza di rispetto dello chef nei miei
confronti." (Doc. 19)
2.5
Chiamato ora a pronunciarsi
il TCA ritiene che, con il suo comportamento, l'assicurato ha contribuito a
provocare il suo licenziamento (cfr. consid. 2.1.).
Infatti, anche volendo per
ipotesi ammettere che le critiche rivolte dallo chef di cucina all’assicurato
circa il suo modo di lavorare (lentezza) fossero realmente semplicemente delle
affermazioni scherzose visto il legame di amicizia creatosi tra i due nel corso
degli anni, e non invece delle reali mancanze, come invece sostenuto a più
riprese dal datore di lavoro (cfr. consid. 2.4), resta il fatto che il
comportamento avuto dall’assicurato il 14 luglio 2014 (accesa discussione con
lo chef e abbandono del posto di lavoro) ha portato al licenziamento.
Da questo profilo,
dunque,come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. consid.1.1 e
1.
) il ricorrente ha fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta
(cfr. STF 8C-582/2014 consid.6.2 del 12 gennaio 2015 nella quale l’Alta Corte
ha sottolineato la necessità di evitare le situazioni di conflitto anche
verbali con i colleghi e di rivolgersi ai superiori).
In simili
condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che l’insorgente con il proprio
comportamento ha contribuito colpevolmente a causare la
perdita della sua occupazione (cfr. consid. 2.1 e, in particolare, la
DLA 2012 Nr. 13 pag. 294 nella quale il Tribunale federale ha ricordato che
basta il dolo eventuale).
Di
conseguenza, richiamata la severa giurisprudenza federale al riguardo che non
esige, per sospendere un assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione,
che il licenziamento sia stato deciso per una violazione degli obblighi
contrattuali (cfr. consid. 2.1 e STF 8C_606/2010 del 20 agosto 2010), il
ricorrente deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a
OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).
Anche l'entità della
sanzione (16 giorni di sospensione, corrispondenti al minimo dei giorni di
sospensione in caso di colpa mediamente grave; cfr. consid. 2.3.) si rivela
proporzionata alla gravità della colpa.
In tale contesto si
ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi
motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 75;
STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il
cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del
3.
dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su opposizione del 10 dicembre 2014 deve, quindi, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti