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Decisione

38.2015.3

Con dec. su opp.ridotto sosp.x avere fornito a DL motivo di disdetta da 26 a 16gg.Comportamento di discutere con chef e abbandonare posto di lavoro ha portatzo al licenziamento.Ricorr.fornito consapev

22 aprile 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Il 18 febbraio 2015

l’assicurato ha inviato uno scritto nel quale, oltre ad illustrare le sue

successive esperienze lavorative, ha rilevato:

" (…)

Scusate se mi dilungo ma leggo nella risposta di data 6 febbraio

2015 della CO 1:

" La

Cassa evidenzia che il licenziamento è avvenuto da parte del datore di lavoro

in quanto non sono state soddisfatte le aspettative poste sul sig. RI 1 che non

ha accettato le osservazioni fatte dal suo responsabile ed ha abbandonato il

luogo di lavoro senza autorizzazione. Queste osservazioni non sono state

ufficialmente contestate dall'assicurato che ha preso atto della disdetta senza

obiettare o formalmente rispondere …"

Come potevo obiettare se il sottoscritto è stato licenziato alla

luce dell'episodio intercorso … non si menzionano altri episodi negativi

nei miei confronti anche perché non ve ne sono.

La mia unica colpa è stata avere abbandonato il posto di lavoro è

vero, però sempre su invito da parte del mio chef. Mi si contesta il fatto di

non essere andato dalla responsabile del personale e denunciare il fatto, ma io

come potevo denunciare colui che mi aveva voluto a lavorare con lui? Io ho

cercato per un anno di risolverla con lui ma inutilmente. La responsabile a cui

avrei dovuto denunciare lo chef è la stessa che quando le ho raccontato i fatti

del litigio mi ha risposto che dovevo essere meno presuntuoso e più umile.

In questo momento chi paga per questa vicenda sono solo io e la

mia famiglia con una colpa di media gravità di 16 giorni per aver difeso la mia

dignità." (Doc. V)

Al riguardo

l’amministrazione il 3 marzo 2015 si è così espressa:

" (…)

In particolare ribadiamo che l'errore dell'assicurato risulta

essere quello di non aver discusso con i superiori delle provocazioni che

subiva dall'amico Chef durante l'attività lavorativa, accettando passivamente

ed abbandonando il posto di lavoro su invito del suo amico senza coinvolgere la

direzione.

Si ribadisce altresì che in caso di colpa nei licenziamenti la

costante giurisprudenza evidenzia che occorre comminare una sospensione per

colpa grave (minimo 31 giorni) e quindi la riduzione a 16 giorni di sospensione

conferma che la Cassa ha ampiamente tenuto in considerazione le argomentazioni

indicate dall'assicurato.

In merito al certificato di lavoro intermedio ed alla scheda di

valutazione dello stage purtroppo si riferiscono a valutazioni effettuate per

un altro genere di attività e per altri datori di lavoro che purtroppo non

concernono la problematica intercorsa tra il Sig. RI 1 e la __________.

(…)" (Doc. VII)

Considerandi

2.1

Secondo

l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità

se è disoccupato per propria colpa.

In questa evenienza

competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di

disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

La disoccupazione è ad

esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare

violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di

lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett.

a OADI).

La giurisprudenza ha

stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai

sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non

è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento

evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la

disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid.

2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto

2003, consid. 2.3).

La sospensione del diritto

alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non

presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi

dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento

generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta

(sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del

Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).

Neppure è necessario che

vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1

pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il

comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242

consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168

dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione

dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi

è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236;

STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung",

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

La terza revisione della

LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1°

luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere

sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al

datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30

cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente

la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

2.2

La costante giurisprudenza

del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo

comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali,

fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto

alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa

del lavoratore.

Tale è il caso soltanto

quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

Ciò significa

concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di

lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una

colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es.

deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o

il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03

del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8,

consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242,

consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

2.3

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e

DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,

consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.4

Nella presente fattispecie RI

1, nato nel 1973, di nazionalità __________ e in possesso di un permesso B

(cfr. doc. 1; 2; 58), ha lavorato dal 1° maggio 2013 al 30 settembre 2014 come

ausiliario di cucina presso la __________ di __________.

Egli è stato licenziato il

15.

luglio 2014 e dispensato dall’obbligo di svolgere la sua attività fino alla

conclusione del rapporto di lavoro, a seguito di un episodio intercorso il 14

luglio 2014 (cfr. doc. 8).

Anche l’assicurato ha

affermato di essere stato licenziato per un “contrasto verbale” (cfr. doc. 4).

Il 1° ottobre 2014 la

responsabile del personale della __________ ha così illustrato le ragioni del

licenziamento:

" Il

licenziamento del Signor RI 1 è avvenuto in quanto le aspettative su di esso

non sono state soddisfatte. Il Signor RI 1 in più di un'occasione non ha

accettato delle osservazioni fatte dal proprio responsabile abbandonando il

luogo di lavoro senza autorizzazione. Il rapporto di fiducia è stato

compromesso.

In allegato copia del foglio salario per il mese di settembre

2014.

" (Doc. 10)

Il 9 ottobre 2014 il

ricorrente ha così descritto quanto avvenuto il 14 luglio 2014:

" (…)

Con lo chef di cucina della __________ c'era un rapporto di

amicizia personale, è lui che mi ha proposto di lavorare nuovamente insieme

visto che in passato l'avevamo già fatto.

Da quando ho iniziato a lavorare presso la __________, se non

tutti i giorni o quasi si ripeteva la solita fastidiosa cosa: mi urlava o se

preferite con un tono di voce alto: "RI 1 muoviti" ma non era dovuto

ad un mio mancamento professionale ma dalla confidenza che ci legava, in più di

un'occasione gli ho chiesto gentilmente di cambiare atteggiamento, io ho

cercato di fargli capire più volte che non era bello perchè io, lui e il resto

dei componenti della cucina sapevano che scherzava ma non il resto del

personale e quindi poteva essere udito e interpretato dalla responsabile del

personale o riportato e sfido Voi che passate o vi accomodate nella sala

accanto alla cucina per la pausa pranzo e udite una, due, tre volte il richiamo

cosa pensate di questo RI 1? Lavora o si gingilla? Ho cercato di farlo capire

ma è stato impossibile... e così quel giorno dopo che ero rientrato 5 minuti

prima dalla pausa mentre svolgevo il mio lavoro lo chef, finita la pausa arriva

e: "RI 1 muoviti !!!".

Quella mattina esasperato e stufo, ho risposto, lui ha ribattuto

sono saliti gli animi e le parole si sono fatte pesanti orgoglio da una parte e

dall'altra... per due volte mi sono sentito dire che se non mi andava bene di

andarmene e di conseguenza lasciare il luogo di lavoro e io non gli ho dato

modo di farmelo ripetere una terza, mi sono tolto il grembiule e me ne sono

andato.

Me ne sono andato fuori dalla clinica ho contato, contato e ancora

contato ho scaricato la tensione ho acceso il telefono e mia moglie mi ha detto

che ero stato cercato dal responsabile del personale, ho richiamato la signora __________

e ci siamo dati un appuntamento nel pomeriggio.

Le ho raccontato la mia versione e per risposta mi ha detto che

dovevo essere più umile...questo mi confermava che non aveva capito niente.

Ribadisco che nel seguirsi di questi mesi ho chiesto più volte

allo chef di smettere perchè la cosa oltre che darmi fastidio era

controproducente a livello professionale per ambire ad una promozione

lavorativa e ribadisco che questi urli non era affatto dettati da una mia

mancanza lavorativa ma solo ed esclusivamente per un suo divertimento,

probabilmente urlare lo sfogava e per la confidenza che c'era tra noi.

Lo chef mi aveva proposto un lavoro come ausiliario di cucina

questo era disponibile,ed ho accettato volentieri e a 40 anni sono ripartito da

capo con spirito di sacrificio ero sulla carta un ausiliario di cucina ma

svolgevo la mansione, oltre di ausiliario, anche di aiuto cucina, il mio

sogno e progetto era quello di fare la scuola da cuoco, dopodiché

specializzarmi nella cucina vegana o dietetica questo per farvi capire qual'era

la mia volontà. (…)" (Doc. 12)

L’11 novembre 2014 la

Cassa di disoccupazione ha chiesto alla datrice di lavoro di precisare:

" (…)

1) Per quale

motivo le aspettative verso il suo collaboratore non sono state soddisfatte?

2) Conferma che

nei giorni precedenti il licenziamento la direzione aveva previsto una

promozione da ausiliario ad aiuto cucina?

3) La causa

principale del licenziamento è stata l'abbandono del posto di lavoro oppure il

fatto che non sono state soddisfatte le aspettative?" (doc. 16)

__________ il 12 novembre 2014 ha così risposto:

" (…)

1) . Esecuzioni delle mansioni (lentezza, organizzazione)

. Non accettazione di consigli o disposizioni

professionali

. Abbandono

del luogo di lavoro senza autorizzazione (più di un occasione)

. Mancato rispetto di ruoli e gerarchie.

2) Nei giorni

precedenti il licenziamento non era prevista nessuna promozione da ausiliario

ad aiuto cucina da parte della direzione del personale.

3) Le cause

principali del licenziamento come già comunicatovi in precedenza sono le

aspettative disattese sulla sua assunzione. Dopo l'ultimo episodio di abbandono

del posto di lavoro abbiamo effettuato una valutazione globale della persona e

dell'operato dello stesso nell'arco del suo periodo professionale che ci ha

portato alla decisione finale di voler interrompere il rapporto di

lavoro." (Doc. 17)

Al riguardo il 19 novembre

2014.

l’assicurato ha formulato le seguenti osservazioni:

" (…)

1.

"Esecuzioni delle mansioni (lentezza, organizzazione)".

Si contraddicono da soli. Ho iniziato a lavorare con la __________ il 1. maggio

2013.

e dopo 3 mesi il periodo di prova è terminato con ottimi risultati, come

potete vedere dalla valutazione periodo di prova che qui vi allego in copia. Il

1.

maggio 2014 sono stato assunto a tempo indeterminato. Scusate se mi ripeto

ma se non avessi soddisfatto le loro aspettative dopo un anno mi avrebbero

assunto a tempo indeterminato?

"Non accettazione di consigli o disposizioni

professionali". Non capisco veramente cosa vogliono dire e non so cosa

rispondere perchè mi sembra una frase troppo generica e di chi non ha

argomenti.

"Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione (più di

un'occasione)" lo ho abbandonato il posto di lavoro e quindi la __________

il 14 luglio 2014 dopo la litigata con lo chef e solo su suo invito. Non c'è

stata altra occasione.

"Mancato rispetto ruoli gerarchie" e qui si

contraddicono nuovamente, vedere valutazione di prova.

2.

"Nei giorni precedenti il licenziamento non era prevista

nessuna promozione da ausiliario ad aiuto cucina da parte della direzione del

personale", lo non so perchè qui mentono. lo fin dal primo giorno di

lavoro ho sempre fatto sia da ausiliario che da aiuto cucina ma riconosciuto

salariamente solo come ausiliario. Se non 2, 3 giorni prima della divergenza

con lo chef, proprio lo stesso mi aveva confermato, dopo aver conferito con la

signora __________, una promozione ad aiuto cucina. Proprio quel giorno ho

sostituito personalmente lo chef durante il servizio, affinché lui potesse

andare a parlare con la signora __________ della mia promozione. In questo

momento è la mia parola contro la __________ rappresentata dalla

signora __________, l'altra persona che sa la verità è lo stesso Chef __________.

Possiamo chiedere a lui?

lo non so perchè scrivono tutte queste cose è palese che il

licenziamento è dovuto allo scontro verbale con lo chef __________ come si

evince dalla loro lettera di licenziamento di data 15 luglio 2014 che qui vi

allego in copia, lite dovuta ad una mancanza di rispetto dello chef nei miei

confronti." (Doc. 19)

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi

il TCA ritiene che, con il suo comportamento, l'assicurato ha contribuito a

provocare il suo licenziamento (cfr. consid. 2.1.).

Infatti, anche volendo per

ipotesi ammettere che le critiche rivolte dallo chef di cucina all’assicurato

circa il suo modo di lavorare (lentezza) fossero realmente semplicemente delle

affermazioni scherzose visto il legame di amicizia creatosi tra i due nel corso

degli anni, e non invece delle reali mancanze, come invece sostenuto a più

riprese dal datore di lavoro (cfr. consid. 2.4), resta il fatto che il

comportamento avuto dall’assicurato il 14 luglio 2014 (accesa discussione con

lo chef e abbandono del posto di lavoro) ha portato al licenziamento.

Da questo profilo,

dunque,come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. consid.1.1 e

1.

) il ricorrente ha fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta

(cfr. STF 8C-582/2014 consid.6.2 del 12 gennaio 2015 nella quale l’Alta Corte

ha sottolineato la necessità di evitare le situazioni di conflitto anche

verbali con i colleghi e di rivolgersi ai superiori).

In simili

condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che l’insorgente con il proprio

comportamento ha contribuito colpevolmente a causare la

perdita della sua occupazione (cfr. consid. 2.1 e, in particolare, la

DLA 2012 Nr. 13 pag. 294 nella quale il Tribunale federale ha ricordato che

basta il dolo eventuale).

Di

conseguenza, richiamata la severa giurisprudenza federale al riguardo che non

esige, per sospendere un assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione,

che il licenziamento sia stato deciso per una violazione degli obblighi

contrattuali (cfr. consid. 2.1 e STF 8C_606/2010 del 20 agosto 2010), il

ricorrente deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a

OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).

Anche l'entità della

sanzione (16 giorni di sospensione, corrispondenti al minimo dei giorni di

sospensione in caso di colpa mediamente grave; cfr. consid. 2.3.) si rivela

proporzionata alla gravità della colpa.

In tale contesto si

ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi

motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 75;

STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il

cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del

3.

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione del 10 dicembre 2014 deve, quindi, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti