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Decisione

38.2015.30

Permesso B. Moglie e figli minori in Italia. Mantenuto in Italia il centro delle relazioni. Non adempiuto art.8 cpv.1 lett.c LADI. Per il diritto internazionale falso frontaliere. Rinvio degli atti pe

20 novembre 2015Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti richiesti per essere messo a beneficio dell'indennità di disoccupazione

svizzera.

Il 6 ottobre 2015 la

Sezione del lavoro ha invece rilevato che l'assicurato, non era presente in

Ticino con l'intensità pretesa. Infatti, secondo l’amministrazione, oltre ad

avere trascorso tutto il periodo di malattia (da maggio 2013) presso la propria

famiglia in __________ (doc. 8 pag. 3), come emerge dall'estratto conto

prodotto dal signor RI 1, relativo all'anno 2014 (doc. 16), dal verbale di

audizione 17 dicembre 2014 (doc. 8) e dal colloquio di consulenza 18 dicembre

2014 (doc. 4), ad eccezione del mese di novembre 2014 (doc, 16 pag. 6) e del 16

(doc. 16 pag. 8), 17 (doc. 8) e 18 dicembre (doc. 4), egli si trovava in

Italia.

In particolare

dall’estratto conto emergono dei prelevamenti effettuati presso la __________

nei giorni: 16 (martedì), 19 (venerdì), 23 (martedì) e 27 (sabato) settembre, 7

(martedì), 8 (mercoledì), 10 (venerdì), 16 (giovedì), 17 (venerdì), 20 (lunedì)

e 31 (venerdì) ottobre, 7 (domenica), 9 (martedì), 10 (mercoledì), 11

(giovedì), 12 (venerdì), 15 (lunedì) dicembre.

Secondo l’amministrazione,

dai movimenti bancari indicati sopra è possibile concludere, che nel periodo in

cui egli rivendica le indennità di disoccupazione (dal 4 novembre 2014 fino

alla fine di marzo 2015), RI 1 viveva in Italia presso la propria famiglia e

rientrava in Svizzera solamente per controllare la disoccupazione, tanto più

che il giorno seguente al prelevamento del 16 dicembre 2014, l'insorgente aveva

il colloquio personale presso l'UG ed il 18 dicembre 2014 presso l'URC.

La Sezione del lavoro

rileva pure che l’assicurato dal 18 marzo 2015, non aveva più nemmeno la stanza

presso il Ristorante __________, visto che l'attività del surriferito esercizio

pubblico è cessata definitivamente a far tempo da tale data (doc. 24); ma ciò

nonostante e ad ulteriore dimostrazione che egli risiedeva all'estero durante

la settimana e che rientrava in Svizzera solamente per controllare la

disoccupazione, egli ha svolto un colloquio di consulenza il 25 marzo 2015

presso l’URC (doc. 4).

Infine l’amministrazione

non ritiene significativi nemmeno gli invii postali, tenuto conto che anche dopo

la sua definitiva partenza per l'estero (inizio di aprile 2015), che peraltro

non ha comunicato direttamente all’URC, l'assicurato ritirava comunque gli

invii che gli sono stati trasmessi (ad esempio, l'avviso di annullamento della

pratica inviato per lettera raccomandata del 29 maggio 2015 (doc. 26, 27), è

stato correttamente ritirato (doc. 25). La Sezione del lavoro ritiene che tale

incombenza è stata assolta da una terza persona e una tale soluzione potrebbe

essere stata adottata anche per il periodo precedente.

Il 7 ottobre 2015 il TCA

ha assegnato alla patrocinatrice dell’assicurato un termine di 10 giorni per

formulare osservazioni scritte (cfr. doc. XXI).

1.8. Il 15 ottobre 2015 la

rappresentante dell’assicurato ha inviato uno scritto (con allegate due

dichiarazioni, doc. B1 e B2) nel quale ha precisato che relativamente ai

prelievi presso la __________, nei periodi durante il quale RI 1 risiedeva in

Canton Ticino era la moglie ad effettuare i prelevamenti utilizzando il

bancomat del marito (cfr. dichiarazione 14 ottobre 2015 della signora __________,

doc. B2).

Inoltre la rappresentante

del ricorrente ha confermato che a seguito della chiusura del Ristorante __________,

l'assicurato non risiedeva più presso tale esercizio ma è stato ospitato a

titolo gratuito (vista la sua gravissima situazione finanziaria) da un suo ex

collega di lavoro (cfr. dichiarazione 14 ottobre 2015 del signor RI 1) in

attesa che la situazione si sbloccasse.

A questo proposito la

Sezione del lavoro, il 10 novembre 2015, ha rilevato che, riguardo alle spiegazioni

relative ai prelievi bancari, pur potendo essere plausibili, non è stata fornita una vera prova, al di là della

dichiarazione della moglie dell'assicurato.

Invece in merito alla

dichiarazione redatta dall'insorgente medesimo e con la quale attesta che "a

seguito della chiusura del Ristorante __________ sono stato ospitato a

titolo gratuito dal mio ex college di lavoro __________ (__________)

il quale conoscendo la mia grave situazione finanziaria mi ha

fatto un favore (...)”, l’amministrazione sottolinea che oltre a non essere

una dichiarazione redatta dal signor __________ ma dall'interessato stesso, non

corrisponde a quanto dichiarato dal signor __________ in occasione del verbale di

audizione, svoltosi pressa l'UG il 10 aprile 2015 (doc. 24/1, pag, 2). Il signor

__________, riguardo alla propria situazione abitativa, ha dichiarato quanto segue:

“Dal 01.12.2014 ho preso una stanza in affitto presso il Ristorante

__________ a __________ che condividevo con il signor RI 1,

conosciuto tramite il cantiere. Ognuno di noi pagava fr. 500.00. Mi

era stato fatto un contratto indeterminato, ma ci sono stato solo

due mesi in quanto sono stato buttato fuori per chiusura dell'esercizio.

Ho quindi trovato un'altra stanza presso il Ristorante (omissis)

che occupo da solo (…)”.

L’amministrazione ha

inoltre rilevato che la controparte non ha formulato alcuna osservazione

riguardo al ritiro della corrispondenza nel periodo in cui egli era all’estero

(cfr. doc. XX, pag. 2, ultimo paragrafo).

Tale documento è stato

inviato per conoscenza alla patrocinatrice del ricorrente il 13 novembre 2015

(cfr. doc. XXVII).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se RI 1 ha diritto oppure no a indennità di disoccupazione per il periodo dal 4

novembre 2014 al 31 marzo 2015 (cfr. doc. XVI).

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che

"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8

cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì

la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).

In un'altra sentenza del 6

settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola

l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale

del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro

la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore

per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

L’Alta Corte ha pure

ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto

all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come

all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante

questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:

" (…)

Orbene non si vede come la

suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una

presenza qualificata nel nostro Paese possa essere

contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il

mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar

prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza

effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare

l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale

presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a

non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente

poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo

l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento

contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento

che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la

ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il

diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in

Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non

è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal

fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di

avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”

In

quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti

all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel

periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente

sul mercato del lavoro svizzero.

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il

ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera

presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di

quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,

da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il

Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in

Svizzera, rilevando:

" (…)

3.

3.1

Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon

l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que

l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en

faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448

consid. 1b p. 449). (…)

3.3

(…) Il convient donc, préalablement, de trancher

le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par

l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,

même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,

résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué

successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans

discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde

et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient

régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement

de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005

I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations

sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au

logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il

disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de

ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A

un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence

effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en

Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique

(déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il

signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un

point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne

fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait

en France.

Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations

de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“

Al

risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza

8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un

permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento

occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi

effetti personali.

Il Tribunale

federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato

annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente

nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha

lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno

confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.

In un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in

disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito

che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1

L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere

seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva

risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,

ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza

durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine

gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile

accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito,

che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in

considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin

dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto

quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e

mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di

aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica

Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile

che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo

marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo

precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano

da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il

soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,

che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"

Per una

critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage

et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain

Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour

Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.

(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis

d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la

décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal

(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien

employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de

l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et

payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi

pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA

38.2014.31

del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano

tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a _________ per

alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era

visto che lavorava fuori. (…)".

In un’altra sentenza,

pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il

diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI

presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di

conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il

centro delle proprie relazioni personali.

Questo presupposto è stato

negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia

di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la

sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare

difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una

residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.

In una sentenza

8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un

assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha

lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è

proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010

soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

Egli infatti, dopo avere

beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero

frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in

cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il

suo ritorno all’indirizzo del padre.

L’Alta Corte ha confermato

la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:

" (…)

4.2

La caisse de

chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de

l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé

son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était

épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la

législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse.

La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré

est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette

commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que celui-ci

ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui

permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En

outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de

la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au

demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication

de celui-ci dans la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non

plus pertinente.

4.3

De son côté,

l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________,

comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.

5.

5.1

Par son

argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits

retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas

en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a

pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.

5.2

S'agissant du

grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En

effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet

pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il

ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le

centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10

et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la

juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de

plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet

élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec

la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la

résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de

savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de

l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible

d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi

d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les

raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas

décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans

violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à

C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses

relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”

In una sentenza pubblicata

in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua

giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale) viene

determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi e anche di quelli

soggettivi.

La situazione familiare è

soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la

continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la

modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure

l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di

tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.

2.2

A livello cantonale in una

sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.

376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle

indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un

amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)

risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore

frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo

modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il

datore di lavoro era già fallito.

Secondo il TCA anche se da

una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr.

500.

--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che

l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta

dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei

figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre;

messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione

rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da

parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una

palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava

che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre

2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali,

soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a

disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.

Del resto in Svizzera

l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a

nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli

associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).

Dal 23 maggio 2013 questo

assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi direttamente dei figli e ha

riacquistato lo statuto di frontaliero.

Il presupposto dell’art. 8

cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del

30.

settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un

assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha

frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo.

Questa Corte ha rilevato in

primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo periodo di impiego

all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi

di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione

in tale Paese estero.

In secondo luogo, nella

Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha

peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione appena

menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di

consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il

domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove è in affitto

in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino

al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero corrispondeva a quello

dell’appartamento citato.

Nei suoi scritti di

candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all’estero egli,

inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.

Infine, allorché la

Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011,

egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la

documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che l’amministrazione ha

risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al

domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo invitava comunque a

presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore

termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto

presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente all’estero per un

colloquio professionale.

Va, d’altra parte,

considerato che dall’estratto del suo conto bancario emerge che nel periodo 1° settembre-5

dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati,

risultano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito.

Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata,

se in Svizzera o all’estero.

Per comprovare la

residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in

Svizzera.

La presenza

dell’assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto

Soccorso, e l’essere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino

non comprovano, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.

Neppure sono sufficienti a

dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del

cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per concludere circa l’esistenza

di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato

sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi

di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente

del personale.

Il TCA è arrivato alla

medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,

cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.

781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in

Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua

famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La

condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa

dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55.

pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra

località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la

moglie e i loro due figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo,

l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era

in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso

frontaliere.

Della categoria dei

lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno

infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel

settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente

la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da

un'impresa frontaliera.

Questo non era

manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era

stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata

determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni

successivi.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

L’assicurato, infatti,

fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato

all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa

dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.

L’assicurato, inoltre,

dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato

all’estero e pochi giorni in Svizzera.

Dall'incarto URC era

emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul

mercato del lavoro estero

Nel mese di febbraio 2014

egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma

per un datore di lavoro estero.

Per quel che riguarda le

relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la

figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre

in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.

Al momento in cui nel

febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto

curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

9.

L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du

placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au

placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation

des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à

effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]

consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du

travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve

d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30

novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de

rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10.

Le domicile

fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents offi-ciels ont

été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans

des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices

permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.

410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des

intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent

la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,

le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois

indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont

scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent

d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit

également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11.

II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006.

[C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que

l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne

suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour

prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,

un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre

2007.

[8C_270/2007] consid. 2.2). “

2.3

I criteri fissati dalla

giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel

luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):

" RISIEDERE

IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per

aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in

Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo

la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non

ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli

articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del

diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma

secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA

C 290/03 del 6 marzo 2006).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri,

indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a

risiedervi; e

● avervi

contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.:

sottolineatura del redattore)

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli

stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un

permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa.

Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di

fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se

il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può

aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa di

disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte

al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID

883.

E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID

B342) ê

B138 Un

soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle

indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta

facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel

caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si

constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta

e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un

permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di

residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In

caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari

in tal senso.

B140 Infatti,

per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere

una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le

autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento

dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento

o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione

nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero

come indirizzo di contatto.

B141 Se

la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli

accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o

provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la

cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011

del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012

del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui

vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni

personali altrove)

-8C_777/2010

del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,

nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in

Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116

V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de

la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni

ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.4

Nel caso concreto, dalle

tavole processuali emerge che RI 1, nato nel 1964, dal 22 febbraio 2010 al 31

ottobre 2014 è stato dipendente del __________ di __________.

Titolare di un permesso di

soggiorno tipo B (cfr. doc. 6/12), egli ha lavorato presso la predetta impresa

nel __________ in qualità di caposquadra minatore dal 22 febbraio 2010 a inizio maggio 2013, periodo in cui è iniziata la sua inabilità lavorativa al 100% (cfr. doc.

6/14 pag. 2).

L’inabilità lavorativa

totale dell’assicurato è perdurata fino al 31 agosto 2014. A partire da quella data RI 1 è stato dichiarato dal suo medico curante, la dott.ssa __________,

abile al lavoro al 50% in lavori leggeri da svolgere all’aperto in condizioni

di poca polvere, in lavori di giardinaggio o di addetto alla logistica in

luoghi non polverosi (cfr. doc. 6/1).

Il __________, con scritto

del 7 agosto 2014 ha licenziato RI 1 con effetto al 31 agosto 2014, adducendo

l’impossibilità di garantire al lavoratore un ulteriore impiego a causa della

fine della fase di lavoro nella tratta Sud della __________ del cantiere di __________

(cfr. doc. 6/9).

Con progetto di decisione

del 9 ottobre 2014 (cfr. doc. 6/4), poi confermato con decisione del 22

dicembre 2014 (cfr. doc. 1+A4), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità

per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha assegnato all’assicurato una

mezza rendita di invalidità a partire dal 1° settembre 2014.

L’assicurato si è iscritto

in disoccupazione il 4 novembre 2014 quale persona alla ricerca di un impiego

al 50% in attività adatte al suo stato di salute (cfr. doc. 6/13).

Il 26 novembre 2014 la Cassa di disoccupazione __________ ha sottoposto all’Ufficio giuridico della Sezione del

lavoro per esame e decisione la pratica di RI 1, essendo sorti dei dubbi circa

la residenza effettiva di quest’ultimo in Ticino (cfr. doc. 6).

Il 17 dicembre 2014

l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si

evince in particolare che:

" (…)

D: Com’erano regolati i turni presso __________, __________?

(orari, giorni di libero)

R: Non ricordo, ma vi concedo il permesso di chiedere queste

informazioni al mio ex datore di lavoro, __________, __________

D: Chi ha dato la disdetta? In quale forma? In quale data? Con

quale decorrenza?

R: Il datore di lavoro, in forma scritta il 07.08.2014, con

decorrenza al 31.08.2014. Ribadisco che per questo sono in lite con loro e sono

rappresentato dal sindacato __________.

D: La disdetta è stata precedentemente annunciata? Quando? In

quale forma?

R: No, è arrivata direttamente a casa per posta, all’indirizzo in

Italia (__________. Durante la malattia (da maggio 2013), stavo in Italia e

salivo in Svizzera quando avevo la visita di controllo fermandomi circa una

settimana.

D: Quale è il motivo della disdetta del rapporto di lavoro?

R: Come da lettera di licenziamento “Tale decisione è da

ricondurre alla fine della fase di lavoro continuo nella __________ che impone

una diversa modalità di lavoro e l’impossibilità di garantire ulteriormente

l’impiego”

D: Dove risiedeva quando lavorava presso la ditta __________, __________?

R: Ho risieduto c/o __________ fino a fine novembre 2014 e dal 1.

Dicembre 2014 c/o Ristorante __________

D: È iscritto all’AIRE? Da quale data?

R: no

D: Ha sottoscritto un contratto di locazione? Chi lo ha stipulato?

R: Si ho stipulato un contratto di locazione io con il titolare

del Ristorante. Farò avere copia del contratto.

D: Di quanti locali è composto l’appartamento presso il Ristorante

__________ di __________?

R: Ho una stanza in affitto che condivido con un altro signore,

sig. __________ (non ricordo il cognome), che lavorava anche lui al cantiere __________

di __________ ed è stato licenziato anche lui

D: A quanto ammonta l’affitto mensile?

R: 560.-- mensili (a testa) per l’alloggio e le spese di acqua ed

elettricità. I pasti sono a parte.

D: Ha un rapporto di parentela con il suo coinquilino?

R: No. So che è italiano, forse della provincia di __________.

D: Dove consuma normalmente i pasti?

R: Dipende, al Ristorante __________ oppure in altri posti.

D: È sposato? Ha figli? Che età hanno? Frequentano le scuole?

Quali? Dove?

R: Si, ho due figli (11.06.1999 e 27.05.2003). Stanno ancora

frequentando le scuole, il piccolo la prima media a __________ (prov. __________)

e la grande il secondo anno di ragioneria a __________ (prov. di __________)

D: Dove vivono i suoi familiari? Vivono in casa propria o in

affitto?

R: Vivono in __________, a __________ (__________), in una casa di

proprietà

D: Per quale motivo non vive con sua moglie e i vostri figli?

R: Perché mi piace stare qui e vorrei trovare di nuovo lavoro in

Svizzera.

D: Siete separati giudizialmente? Quando avete avviato le pratiche

legalmente?

R: No

D: Per quale motivo non siete venuti a vivere in Svizzera con lei?

R: Perché i bambini vanno ancora a scuola.

D: Sua moglie esercita un’attività lucrativa? Dove?

R: No, fa la casalinga

D: Per quale motivo si è trasferito in Svizzera da __________ (__________)?

R: Perché lavoravo con la ditta __________ a __________, che

collaborava con la ditta __________ (che a quei tempi si chiamava __________),

per cui mi hanno chiesto se volevo venire qui in Svizzera a lavorare.

D: A cosa corrisponde l’indirizzo di __________ a __________ (__________)

menzionato sul documento “Stato di Famiglia” rilasciato dal Comune di __________

(__________) in data 11.11.2014? Come mai risulta la residenza in __________ e

non in __________?

R: __________ era il nostro vecchio domicilio, da qualche anno

siamo in __________.

D: Ha un veicolo? Con quale immatricolazione?

R: si ed è targato Italia

D: Quale è la sua Cassa malattia?

R: __________

D: Chi è il suo medico curante?

R: dott.ssa __________, __________ (già dottore del cantiere)

D: Prima della disoccupazione durante quali giorni soggiornava a __________

(CH)?

R: Da maggio 2013 presso il __________, __________, poi dal

01.12.2014

al Ristorante __________ di __________. Inoltre dal giorno in cui

sono stato reso inabile al lavoro al 100% (maggio 2013), ho risieduto in Italia

dalla mia famiglia e venivo in Svizzera solo quando mi chiamavano per visite

mediche di controllo. Vorrei precisare che da novembre, mese in cui mi sono

iscritto in disoccupazione, sono rimasto qui in Svizzera e non sono più sceso

in Italia, nemmeno durante i week-end

D: Quali legami ha con la Svizzera?

R: Solo lavorativi

D: È membro di società, associazioni o altri enti con o senza

scopo di lucro?

R: No

D: È abbonato a giornali o riviste? Quali?

R: No

D: Come effettua le ricerche di lavoro?

R: Soprattutto di persona e in qualità di operaio.

D: Ha un collegamento internet?

R: No

D: Svolge attualmente un’attività lavorativa? Da quale data? Dove?

In che misura?

R: No

D: È disposto a partecipare a Provvedimenti inerenti il Mercato

del Lavoro?

R: Si

D: Ha in previsione dei giorni di vacanza? Quando? Andrà in Italia

dalla sua famiglia?

R: No, a Natale e Capodanno scenderò solo nei giorni di festa

mentre in quelli lavorativi sarò qui in Svizzera. (…)” (cfr. doc. 8).

Da questo documento,

firmato anche dall’assicurato e che assume dunque un'importanza decisiva,

emerge in particolare che la moglie e i figli minorenni di quest’ultimo

risiedono nella casa di loro proprietà a __________ (__________). L’assicurato,

che non si è iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero

(A.I.R.E), ha inoltre dichiarato di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali.

Chiamato a pronunciarsi

nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere

che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha mantenuto

in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il ricorrente non ha mai

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2)

e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. DTF 138 V 186 pag. 192:

“Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4, pubblicata

in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale

l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera).

Il centro delle relazioni

professionali è del resto dimostrato attraverso la prima condizione (residenza

effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del

lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Al contrario, dagli

elementi agli atti emerge chiaramente che l’assicurato, sia durante la sua

attività presso il __________ – dove ha lavorato dal 2010, mentre in precedenza

dal 1986 al 2010 aveva sempre lavorato in Italia presso diversi datori di

lavoro (cfr. doc. A2 pag. 4) – sia durante il suo periodo di inabilità

lavorativa totale, sia durante il periodo in cui si è iscritto in

disoccupazione, ha sempre mantenuto il centro delle proprie relazioni personali

a __________ (prov. di __________), luogo in cui sua moglie e i suoi figli

vivono nella casa di loro proprietà.

Del resto, l’insorgente

nell’atto ricorsuale ha dichiarato che quando ancora lavorava presso il

cantiere di __________, ossia durante il periodo febbraio 2010 – maggio 2013, i

turni di lavoro erano di circa 15 giorni consecutivi (durante i quali abitava

nel __________ di __________), seguiti da un periodo di 5 giorni di libero e

che durante questi giorni faceva rientro in __________ dai suoi familiari (cfr.

doc. I pag. 3).

Inoltre, durante il suo

lungo periodo di malattia (dal maggio 2013 a fine ottobre 2014) egli ha sempre risieduto in Italia presso la sua famiglia (cfr. STCA 36.2014.104 del 23 marzo

2015, attualmente contestata davanti al Tribunale federale, consid. 2.9. pag.

18, audizione del teste X.: “prima del suo licenziamento ma in data che non so

precisare l’avevo contattato al telefono a titolo personale e di amicizia

chiedendogli di venire in cantiere, lui si trovava dai famigliari in __________,

perché potevano nascere dei problemi”), salvo nei giorni in cui doveva venire

in Ticino per le visite mediche di controllo (cfr. doc. 8 pag. 3). A nulla di

diverso può portare la circostanza, che la permanenza in Italia durante la

malattia aveva un carattere terapeutico (cfr. doc. I pag. 2 e 3).

Infatti, se può restare

aperta la questione di sapere se il prolungato soggiorno all’estero per ragioni

di salute costituisca un valido motivo per non ritenere interrotta la residenza

effettiva (sul tema cfr. STF 9C_729/2014 del 16 aprile 2015 consid. 3), tale

fatto conferma che il vero fulcro delle relazioni personali e affettive in cui

il ricorrente poteva trovare conforto durante la malattia si trovava proprio in

Italia.

Questa Corte ha del resto

già negato in passato il diritto alle prestazioni LADI a un assicurato che

aveva lavorato in Svizzera e la cui famiglia risiedeva all’estero, che aveva

preso in locazione un appartamento in Ticino, ma che durante un periodo di

malattia era rientrato all’estero nel paese in cui risiedevano i suoi familiari

per sottoporsi alle cure mediche del caso, dimostrando di avere in quel paese

il centro delle sue relazioni personali e non in Ticino (cfr. STCA 38.2014.10

del 10 agosto 2014, consid. 2.5).

Nel caso concreto la medesima

conclusione vale pure per il periodo in cui l’assicurato si è iscritto in

disoccupazione, ossia dal 4 novembre 2014 al 31 marzo 2015.

Nulla è infatti mutato, in

quei mesi, per quel che riguarda la sua situazione personale e familiare.

Questa Corte ritiene

pertanto, che il centro degli interessi personali di RI 1 sia a __________.

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 17 marzo 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in

relazione con l’art. 12 LADI, non è in concreto realizzato.

2.5

Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.

24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.

3.

pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante

dello stesso (art. 15 ALC),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,

all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1

).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera

dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento (CE)

n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione

di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita

un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale

l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente

(cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;

B. Rubin,

op.cit., pag. 683).

Per

quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha

previsto delle regole differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2014 (“La

persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso

della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro

diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di

lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia

delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come

se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate

dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65.

par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza,

un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo

Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti

poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle

prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg..

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato in quanto non aveva la residenza in Svizzera. Avendo

dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia durante il fine

settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per settimana, egli andava

considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, un vero

lavoratore frontaliere.

L’assicurato aveva così

diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.

Del resto in quello Stato

si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli

familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9

del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito

da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.

Da quel documento, emergeva

in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa monofamiliare, che

la ricorrente non viveva con suo marito per motivi professionali (e meglio per

evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella, ancora nel settembre 2014,

rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale durante i giorni di

libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera legami professionali, che non era

membro di società, associazioni o altri enti con e senza scopo di lucro e che

non era abbonata a giornali e riviste.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato “che la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del

18.

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA

si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro

e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia

cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

Il 28 agosto 2015

l’assicurato ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale contro la citata

sentenza. Il 1° settembre 2015 l’Alta Corte ha chiesto al TCA di trasmettere

l’incarto completo, (ciò che è stato fatto il 4 settembre 2015), precisando che

“per il momento non vengono richieste osservazioni al ricorso”.

Nel caso concreto RI 1 non

può essere manifestamente definito un lavoratore frontaliero vista l’estrema

lontananza dal luogo di residenza e, soprattutto, il mancato rientro almeno una

volta la settimana.

2.6

Il Regolamento CE 883/2004

prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal

lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si

mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola

la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha stabilito

che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri

(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori

stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i

lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari

Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V

140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.

3.5

-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

In una

sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 n. 54 pag.

782-784 e già citata al consid. 2.2, questo Tribunale, contrariamente al parere

della Sezione del lavoro (che comunque gli aveva negato il diritto d’opzione

sostenendo che difettasse la dimora in Svizzera), ha ritenuto che un assicurato

non poteva essere qualificato come falso frontaliere vista la tipologia del

lavoro svolto.

Egli, infatti,

al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione

da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di

fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013),

dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività

lavorativa.

Quell’assicurato

ha, peraltro, trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno

2013.

all’estero.

La

situazione di quell’assicurato è dunque totalmente diversa dai lavoratori

attivi presso il cantiere ___________.

Nella

Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009

sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°

aprile 2012, la SECO ha precisato che:

"A80 Poiché

la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo

65.

RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato

dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite

un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i

lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una

famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La

decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo

eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione

dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che

esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno

Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

A82 In

generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella

decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano

in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui

lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi

lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale

il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego

fisso.”

ed ancora che:

“ A29 È

considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente

in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna ameno una volta la

settimana.

Per

rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori

manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).

Per

dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono

essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali

persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”

L’autorità di sorveglianza

cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle

Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea

– del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12

e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha

sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può

essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti),

in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i

costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi

sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.

In quell’occasione la

Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:

" L'elemento

determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza

dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione

egli era soggetto durante la sua ultima occupazione.

Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione

dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è

giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami

col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo

sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione

di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del

regolamento n.

1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno

Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un

altro Stato membro.

Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett.

b), ii), vanno interpretate restrittivamente.

Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa

(per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza

dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24

gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare

l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre,

per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n.

1408/71.

Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non

si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di

lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale

beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato

analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.

Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio»

l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui

situazione è sostanzialmente la medesima.

La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente

allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro,

continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale

dei suoi interessi.

All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la

propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi

ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere

sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1,

lett. b), ii).

Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in

uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la

propria famiglia in un altro Stato.

Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione

familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la

natura del lavoro.

L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica

semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude

necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del

regolamento n.

1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la

continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento

dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura

dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus

dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze

del caso.”

Nella sua Circolare la

SECO ricorda inoltre che:

“A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano

nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:

· le persone che

lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);

· le persone che

normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);

· le persone cui si

applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,

se nel corso della loro

ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente

(ai fini dell'obbligo di assicurazione).”

e che:

“A31 La decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il

presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello

Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando

tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito

devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.”

Infine, a proposito della

determinazione dello Stato di residenza, la SECO fa il seguente esempio:

" A85

(…)

Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato

membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua

residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente,

continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante

l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a

essere la Svizzera.”

2.7

Al fine di

chiarire la situazione dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione,

nella presente fattispecie ma anche in modo generale per i lavoratori stranieri

già attivi sul __________, questo Tribunale ha interpellato a due riprese la

SECO (cfr. consid. 1.5 – 1.6), con esplicito riferimento alla nozione di falso

frontaliere.

Preliminarmente

va rilevato che nella sua risposta del 25 agosto 2015 l’autorità di vigilanza

non ha indicato alcun motivo che osti alla qualifica di tali lavoratori come

falsi frontalieri, qualora dall’analisi della situazione del singolo caso

emergesse che non è data la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1

lett. c LADI (cfr. consid. 2.1 e 2.2).

Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che vista la natura e la durata del

contratto di lavoro, la tipologia delle attività da svolgere, gli orari di

lavoro e le condizioni abitative (__________del cantiere __________), i rientri

ad intervalli regolari nel luogo di residenza raggruppando i giorni di congedo

(cfr. l’esempio al punto A85 della Circolare della SECO), ritenuto pure che “la

decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari” (cfr. punto A31

della Circolare della SECO), analogamente ai lavoratori stagionali (cfr. DTF

133.

V 169; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2), anche gli

assicurati che sono stati attivi sul __________ devono essere qualificati come

falsi frontalieri se hanno mantenuto la loro residenza (nel senso di avere il

centro dei propri interessi personali e familiari) nello Stato di provenienza.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, vista l’assenza di

armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello

europeo (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage” et droit du travail:

quelques cas tessinois, in op.cit. pag. 90-91), tali assicurati opteranno

verosimilmente per annunciarsi in disoccupazione in Svizzera, paese nel quale

hanno svolto la loro attività lucrativa e hanno versato i relativi contributi,

e non nello Stato di residenza.

È quasi

inutile aggiungere, anche in relazione agli assicurati già attivi presso il __________,

che l’esame delle disposizioni di diritto internazionale deve essere effettuato

solo qualora venga escluso il diritto alle prestazioni sulla base del diritto

interno (cfr. DTF 131 V 222 consid. 2.2 pag. 252).

In tale

contesto va sottolineato che, riservato evidentemente l’esame di ogni singolo

caso concreto, se delle persone sole (celibi, nubili, separati/e, divoziati/e)

o persone sposate con figli ormai adulti, risiedessero effettivamente in

Svizzera e dimostrassero di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre

a quello professionale, la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1

lett. c LADI andrebbe verosimilmente ammesso, soprattutto qualora il rapporto di

lavoro in Svizzera fosse durato diversi anni (cfr. consid. 2.1-2.3; DTF 138 V

186.

(193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015).

Come visto

(cfr. consid. 2.6), la conseguenza per un assicurato del riconoscimento dello

statuto di falso frontaliero è quella di poter beneficiare di un diritto

d’opzione tra le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

svizzera e quella del paese di residenza.

Come ha

rilevato anche la Sezione del lavoro dopo la seconda richiesta del TCA alla

SECO (cfr. consid. 1.6), se l’assicurato opta per le prestazioni della LADI

egli deve dimorare (cfr. Circ. ID 883 A1) effettivamente e costantemente in

Svizzera cercando attivamente un’occupazione e non rientrarvi soltanto per i

colloqui di consulenza.

2.8

Nella presente

fattispecie su quest’ultimo punto la Sezione del lavoro ha ammesso che RI 1 ha risieduto

in Ticino nel primo mese di disoccupazione (novembre 2014), ma ha sostenuto che

nei mesi successivi (dicembre 2014 e gennaio-marzo 2015) l’assicurato tornava

nel nostro Cantone soltanto per adempiere gli obblighi di controllo. Ciò

sarebbe dimostrato dai prelevamenti bancari effettuati all’estero e dalla

chiusura dell’esercizio pubblico presso il quale egli aveva una camera a

partire dal 14 marzo 2015 (cfr. consid. 1.2).

A proposito

della costante presenza del ricorrente sul suolo ticinese durante il

periodo di disoccupazione, il TCA constata che, effettivamente, malgrado nelle

sue dichiarazioni del 17 dicembre 2014 egli avesse affermato di aver sempre

soggiornato a __________ anche nei fine settimana (cfr. doc. 8 pag. 3), dai

suoi estratti conto __________ figurano unicamente tre prelevamenti in

Svizzera, a __________, per complessivi fr. 800.-- (il 1° novembre, il 18

novembre e il 26 novembre 2014), mentre in Italia, presso la __________ dal 7

dicembre al 15 dicembre 2014 figurano otto prelevamenti in Euro, pari a fr.

1'679.68 (cfr. doc. 16).

Al riguardo

la patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto una dichiarazione della moglie

dell’assicurato attestante che era lei ad effettuare i prelevamenti in contanti

all’estero con la carta di credito del marito (cfr. doc. B2: “Io sottoscritta __________

dichiaro con la presente che ho prelevato utilizzando il BANCOMAT di mio marito

RI 1 presso la __________ durante i mesi di settembre-ottobre-novembre e dicembre.

Durante questi mesi mio marito veniva a trovarci molto raramente e si

tratteneva pochissimi giorni.”).

Inoltre la

patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto una dichiarazione dello stesso

assicurato che afferma di essere stato ospitato dal collega __________ nella

sua stanza (cfr. doc. B1: “Il sottoscritto RI 1 dichiara che a seguito della

chiusura del __________ sono stato ospitato a titolo gratuito dal mio ex

collega di lavoro __________ (__________) il quale conoscendo la mia grave

situazione finanziaria mi ha fatto un favore.”).

L’amministrazione

al proposito ha sottolineato, da una parte, che le affermazioni della moglie

del ricorrente non sono comprovate e che, dall’altra, pure le dichiarazioni

riguardo all’alloggio non sono comprovate e contraddicono anche quanto

affermato da __________ nel verbale d’audizione del 10 aprile 2015 (cfr. doc.

24: “Dal 01.12.2014 ho preso una stanza in affitto presso il __________ a __________

che condividevo con il signor RI 1, conosciuto tramite il cantiere. Ognuno di

noi pagava fr. 500.00. Mi era stato fatto un contratto indeterminato, ma ci

sono stato solo due mesi in quanto sono stato buttato fuori per chiusura

dell’esercizio. Ho quindi trovato un’altra stanza presso il Ristorante (omissis)

che occupo da solo. I servizi sono in uso comune.”).

In tale

contesto il TCA ribadisce che, secondo la giurisprudenza federale, per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera

non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo

scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STFA C 290/03 del 6 marzo 2006).

D’altra parte è

sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro svizzero”

(cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle

abitazioni reperite.

Alla luce degli

elementi appena esposti, questo Tribunale ritiene che la questione relativa

alla dimora in Svizzera dell’assicurato nel periodo rilevante debba ancora essere

approfondita dall’amministrazione.

La decisione su

opposizione del 17 marzo 2015 va quindi annullata e gli atti rinviati alla

Sezione del lavoro affinché appuri, se del caso interpellando __________, se

l’assicurato oltre al mese di novembre 2014 ha dimorato effettivamente oppure

no in Svizzera anche nel periodo dicembre 2014 - 31 marzo 2015.

La Sezione del

lavoro inviterà pure il ricorrente a comprovare che è stata realmente la moglie

ad effettuare i prelevamenti all’estero e a specificare come poteva

quest’ultima avere effettuato dei prelevamenti nel novembre 2014 con il

bancomat del marito, quando tali prelevamenti sono avvenuti a __________ (cfr.

Doc. 16).

L’amministrazione

chiarificherà inoltre la questione relativa al ritiro della corrispondenza.

Infine, l’amministrazione

esaminerà anche gli altri presupposti fissati all’art. 8 LADI per riconoscere

il diritto all’indennità di disoccupazione a partire dal 4 novembre 2014.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 17 marzo 2015 è

annullata.

§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi del

consid. 2.8.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del lavoro

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti