38.2015.30
Permesso B. Moglie e figli minori in Italia. Mantenuto in Italia il centro delle relazioni. Non adempiuto art.8 cpv.1 lett.c LADI. Per il diritto internazionale falso frontaliere. Rinvio degli atti pe
20 novembre 2015Italiano82 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.30
DC/sc
Lugano
20 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 marzo 2015 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 17 marzo 2015 (cfr. doc. A2) la Sezione del lavoro ha confermato la
precedente decisione del 9 gennaio 2015 (cfr. doc. 17) con la quale aveva
negato ad RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione per non avere la
residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia.
Al riguardo
l'amministrazione ha sottolineato che l’assicurato ha mantenuto il centro delle
sue relazioni personali in Italia, a __________ (__________), luogo in cui la
moglie e i figli ancora minorenni risiedono nell’abitazione di proprietà dei
coniugi.
La Sezione del lavoro ha
poi rilevato che il ricorrente ha sempre avuto “una soluzione abitativa
precaria, ovvero dapprima presso il __________ (una stanza) e in seguito in una
stanza d’albergo (una stanza condivisa con un conoscente, di cui non conosce
nemmeno il cognome, cfr. verbale di audizione 17 dicembre 2014)”.
L’amministrazione ha pure
precisato che l’assicurato ha abitato presso la sua famiglia durante il periodo
in cui era inabile al lavoro per malattia (e meglio dal maggio 2013) anziché
cercare un’abitazione in Ticino al di fuori del __________.
Infine, la Sezione del
lavoro ha rilevato che anche volendo ammettere che l’assicurato risiedesse in
Svizzera nel periodo successivo all’iscrizione in disoccupazione, visto in
particolare il contratto di affitto presso il Ristorante __________ di __________,
rimane il fatto che il signor RI 1 non ha l’intenzione di risiedervi durevolmente
e non ha neppure qui il centro delle proprie relazioni personali.
1.2. Contro questa decisione
l'assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale ha sottolineato di risiedere in Svizzera dal 2010, di
trovarsi in una situazione finanziaria gravissima poiché a partire dal novembre
2014 non dispone di altre entrate al di fuori di una rendita AI al 50%, pari a
fr. 239.-- mensili e che soltanto per questa ragione egli ha dovuto rinunciare
a rimanere in Svizzera facendo ritorno in __________ dalla sua famiglia.
Il ricorrente ha contestato
la decisione dell’amministrazione laddove indica che l’assicurato ha sempre
dimorato in Ticino in abitazioni precarie, affermando che quando lavorava per
il cantiere __________ tutti i lavoratori abitavano presso il __________ di __________
per una questione di economicità e di comodità e che da quando ha perso il
lavoro, non sapendo ancora in quale località del Ticino avrebbe trovato un’occupazione,
egli si è stabilito provvisoriamente presso il Ristorante __________ di __________
(cfr. doc. I, pag. 2).
Inoltre, la patrocinatrice
dell'assicurato ha affermato che durante il periodo di malattia, l’ex datore di
lavoro non gli ha mai dato la possibilità di svolgere un’attività confacente alle
sue condizioni di salute e che, visto il contenuto dei certificati del medico
curante, la permanenza in Italia presso la famiglia era da definirsi
“terapeutica”, il che non significa che non fosse in Svizzera il suo centro
d’interessi (cfr. doc. I, pag. 2 e 3).
La rappresentante
dell'assicurato ha poi precisato che quando era attivo presso il cantiere di __________,
RI 1 lavorava 15 giorni continui e beneficiava di 5 giorni di libero ed ha
sottolineato che egli si recava a trovare la famiglia (che per motivi personali
non si è trasferita in Svizzera) nei giorni liberi e che la modalità di
"rapporto a distanza" ha caratterizzato da sempre la sua vita
familiare, così come quella di suo padre (anch'esso minatore e costantemente in
viaggio per l'Italia per la costruzione di ___________, ecc).
La rappresentante del
ricorrente ha rilevato che “questi turni erano standard per tutti i lavoratori
del cantiere residenti presso il __________ a __________, i quali hanno la
famiglia in Italia (e non si parla ovviamente della fascia di confine) e vi
rientrano nei giorni liberi”.
La patrocinatrice dell’assicurato
ha poi affermato che ad altri dipendenti, a seguito del loro licenziamento, è
stata concessa l'indennità di disoccupazione prevista dalle normative svizzere,
per cui non concederla anche al ricorrente costituirebbe una disparità di
trattamento.
In conclusione la
rappresentante dell’assicurato ha ribadito che RI 1 non è un vero frontaliero,
che il ricorrente risiede in Svizzera (“Egli paga regolarmente sia la cassa
malati che la pigione e ha intenzione di conservare tale residenza e farla
rimanere il centro delle sue relazioni personali. Non dispone unicamente di una
cassetta delle lettere e non ha indirizzi terzi ma vive in un vero e proprio
appartamento con stanza per sé. È importante sottolineare che proprio in sede
del colloquio 17 dicembre presso l'UG parte ricorrente, alla domanda sulle
motivazioni per le quali non vive con la moglie e i figli ha risposto "perchè
mi piace stare qui e vorrei trovare di nuovo lavoro in svizzera" (cfr.
doc. A2, pag. 5)”) e che egli è perfettamente idoneo al collocamento ai sensi
degli artt. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI.
1.3. Nella sua risposta del 28
aprile 2015 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.4. Il 29 aprile 2015 il TCA ha
trasmesso la risposta di causa al ricorrente assegnando inoltre a entrambe le
parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali nuovi mezzi di prova
(cfr. doc. IV), facoltà alla quale esse non hanno dato seguito.
1.5. Il 19 agosto 2015 il
Presidente del TCA ha interpellato l’avv. __________ della SECO ponendole i
seguenti quesiti:
" (…)
Al fine di evadere il presente ricorso mi occorre sapere se
ritenete che il lavoratore in questione (come peraltro numerosi altri nella
stessa situazione che si annunciano in disoccupazione in Svizzera alla
conclusione dei lavori di __________) può essere considerato un falso
frontaliere oppure no.
In caso di risposta negativa, andrebbero applicati al caso in
questione i requisiti fissati all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (e cioè: avere la
residenza effettiva in Svizzera nonché l’intenzione di conservarla per un certo
periodo e di farne il centro delle relazioni personali).
In una sentenza pubblicata in DTF 125 V 465 pag. 469, il Tribunale
federale aveva precisato che:
“ La
giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all’indennità di
disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche
all’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne – durante
questo tempo – il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in
contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò
non esclude necessariamente per l’interessato la possibilità di avere il
domicilio all’estero presso la propria famiglia.
(...).
Le considerazioni che precedono
appaiono tanto più valide quando si ritenga come l'art. 20 della Convenzione,
oltre al requisito di trovarsi nello Stato membro (lett. a), prevede una serie
di situazioni nelle quali il diritto a prestazioni è subordinato alla
condizione che il richiedente abbia fatto tutto quanto da lui esigibile per non
essere disoccupato (lett. b - h).
6. Nella
fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel periodo determinante
effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del
lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua
effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere
avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus"
dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una
dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato,
quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel
"Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il
periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca
qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro
svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende
pertanto necessario un complemento d'istruttoria.”
Mi occorre sapere se e in che misura le vostre direttive
sull’indennità di disoccupazione tengono conto della giurisprudenza federale
appena citata. In particolare ritenete corretto che, in tale ipotesi (annuncio
in disoccupazione dopo diversi anni di lavoro in Svizzera presso il __________;
famiglia rimasta nel paese di provenienza), venga negato il diritto
all’indennità di disoccupazione nel nostro paese in quanto il centro delle
relazioni personali dell’assicurato è rimasto all’estero oppure per questi
lavoratori avete previsto delle condizioni meno rigorose? (sul tema cfr. la
sentenza S 13 155 del 29 aprile 2014 del Tribunale amministrativo del Cantone
dei Grigioni, consid. 2 e 3b).” (Doc. V)
Il 25 agosto 2015 la
responsabile del Servizio giuridico del settore mercato del lavoro /
assicurazione contro la disoccupazione della SECO ha così risposto:
" (…)
Le direttive relative alla nozione di domicilio in Svizzera
figurano, oltre nella citata Circolare ID 883, nella Prassi LADI ID B139 e
segg. In quest'ultimo documento, aggiornato nel 2013, viene indicata la
giurisprudenza più recente in materia.
Si rileva per inciso che la giurisprudenza relativa al caso
"Miethe" (DTF 133 V 169) non è applicabile nell'ambito del
Regolamento 883/04 (cfr. sentenza della Corte Europea n° C-443/11 dell'11
aprile 2013), come pure quella relativa all'applicazione della Convenzione OIL
(DTF 125 V 465).
Oltretutto giova rammentare che il Regolamento 883/04 si limita a
determinare lo Stato competente per erogare le prestazioni in determinati casi.
Una volta determinata la competenza, va applicato il diritto interno allo Stato
in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera
rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di
disoccupazione.
Nel caso dei lavoratori licenziati dai cantieri di __________,
solo l'analisi di ogni singolo caso permette di distinguere se si tratta o meno
di falsi frontalieri, se possono quindi scegliere in quale Stato percepire le
indennità e, nel caso il diritto svizzero sia applicabile, se la condizione di
residenza effettiva in Svizzera è adempita.” (Doc. VI)
Prendendo posizione su
questo accertamento del TCA la Sezione del lavoro, il 2 settembre 2015, ha
sottolineato di non avere ritenuto RI 1 un falso frontaliere alla luce delle
considerazioni sviluppate da questa Corte nella sentenza 38.2014.10 del 6
agosto 2014 (cfr. doc. VIII).
Dal canto suo la
rappresentante dell’assicurato ha ribadito la particolare situazione dei
lavoratori che si annunciano in disoccupazione a seguito delle singole tratte
delle __________ e per quel che riguarda l’assicurato ha sottolineato che la sua
qualifica professionale prevede un lavoro per il quale è costretto a continui
spostamenti, spesso in zone discoste e/o mal urbanizzate, rendendo inesigibile
il trasferimento della moglie e dei figli di parte istante (che sono entrambi
in età scolastica), la quale è rimasta in sud Italia e dove risiede l'intera
famiglia del ricorrente nonché quella della moglie, alla quale possono fare
costante riferimento.
La patrocinatrice del
ricorrente ha poi ritenuto corrette le considerazioni contenute nella sentenza
S 13 155 (consid. 3b) del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni
secondo cui "pertanto in una simile situazione, il fatto di avere la
famiglia in Italia non depone necessariamente per l'assenza di legami con la
Svizzera e quindi di una residenza in detto paese, giacché l'impiego
dell'istante non gli permetterebbe comunque di restare presso la propria
famiglia neppure se la stessa vivesse in Svizzera, almeno durante parte del
tempo libero. Per questo il fatto che la famiglia dell'istante non si sia mai
trasferita in Svizzera è da imputare al particolare tipo di lavoro
dell'assicurato e non ad una deliberata volontà di mantenere il centro delle
proprie relazioni familiari in Italia".
Di conseguenza, secondo la
rappresentante dell’assicurato, la decisione di non aver trasferito la famiglia
in Svizzera non può essere qualificata – vista la particolarità del caso in
esame – come mantenimento (all'estero) del centro delle proprie relazioni
personali (cfr. doc. IX).
1.6. L’8 ottobre 2015 il Presidente
del TCA ha nuovamente interpellato l’avv. __________ della SECO in questi
termini:
" (…)
Mi rivolgo ancora a Lei per chiederle una precisazione a proposito
delle sue ultime frasi:
“(…)
Oltretutto giova rammentare che il Regolamento 883/04 si limita a
determinare lo Stato competente per erogare le prestazioni in determinati casi.
Una volta determinata la competenza, va applicato il diritto interno allo Stato
in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera
rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di
disoccupazione.
Nel caso dei lavoratori licenziati dai cantieri di __________,
solo l’analisi di ogni singolo caso permette di distinguere se si tratta o meno
di falsi frontalieri, se possono quindi scegliere in quale Stato percepire le
indennità e, nel caso il diritto svizzero sia applicabile, se la condizione
di residenza effettiva in Svizzera è adempita.”
Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:
“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero:
residenza in
Svizzera non necessaria
(…)
A90 Il
diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al
fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono
fissare presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della
residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare
residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve
derogare ai requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c
LADI.
A91 L’articolo
7 RB prevede in combinato disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i
lavoratori frontalieri, l’abolizione delle clausole di residenza.
A92 Il
requisito della residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera
c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il
diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le
prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo
caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora
in Svizzera. (…)”.
Le domande sono le seguenti:
Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso
frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c
LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?
Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa
oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza
sul mercato del lavoro svizzero)?” (doc. XII)
Il 21 settembre 2015 la __________,
aggiunto scientifico presso la SECO, ha così risposto:
" Con
riferimento alla sua domanda complementare dell'8 settembre scorso, possiamo
solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che
trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno
necessaria al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI;
Circolare ID 883 cifra marg., A92: Prassi LADI B136 e segg.).
Infatti, considerato che lo scopo dell'iscrizione alla
disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può
essere ammesso ad esempio che l'assicurato risieda all'estero durante la
settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di
consulenza presso l'URC. Spetta comunque all'autorità cantonale esaminare i
singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi
obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche
in merito.” (doc. XIV)
Il 30 settembre 2015 la
Sezione del lavoro si è così espressa a proposito delle risposte della SECO
alle nuove domande poste dal TCA:
" (…)
Per gli assicurati assimilati ai falsi lavoratori frontalieri, a
nostro avviso, il requisito della residenza dovrebbe valere in maniera attenuta
(recte: attenuata), nel senso che sarebbe più corretto parlare di una dimora
effettiva in Svizzera nell'accezione di una residenza temporanea (Circ. ID 883
A1). In concreto, come indicato nella risposta della SECO, l'interessato
dovrebbe rimanere con continuità a disposizione del mercato del lavoro
nazionale e un rientro in Svizzera esclusivamente per recarsi a dei colloqui di
controllo presso l'URC, non dovrebbe essere considerato sufficiente per il
riconoscimento del diritto alle indennità.” (Doc. XVII)
Su questo scritto la
rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA il 9 novembre 2015 di non
avere ulteriori osservazioni da formulare.
1.7. Il 29 settembre 2015 la
rappresentante dell’assicurato ha precisato che, vista l’estrema lontananza dei
suoi familiari, la situazione di RI 1 è diversa da quella di colui che risiede
all’estero durante la settimana e si presenta in territorio elvetico unicamente
per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC o per effettuare le
ricerche di lavoro.
La patrocinatrice del
ricorrente ha ribadito quanto affermato dallo stesso RI 1 in sede del colloquio
tenutosi il 17 dicembre 2014 presso l'UG durante il quale, alla domanda sulle
motivazioni per le quali non vive con la moglie e i figli ha risposto "Perché
mi piace stare qui e vorrei trovare di nuovo lavoro in Svizzera" (cfr.
doc. A2, pag. 5) e alla domanda se aveva in previsione dei giorni di vacanza ha
risposto "No, a Natale e Capodanno scenderò solo nei giorni di festa
mentre quelli lavorativi sarò qui in Svizzera" (cfr. doc. A2, pag. 5).
La rappresentante
dell’assicurato ha infine sottolineato che per tutto il periodo per il quale ha
richiesto l'indennità di disoccupazione (ovvero dal 1° novembre 2014 alla fine
di marzo 2015) RI 1 ha effettuato le opportune ricerche di lavoro, svolgendo
anche una brevissima attività nel settore delle pulizie dal 30 marzo al 2
aprile 2015 (doc. A3) risiedendo sempre in Svizzera, per cui egli adempie tutti
Fatti
i presupposti richiesti per essere messo a beneficio dell'indennità di disoccupazione
svizzera.
Il 6 ottobre 2015 la
Sezione del lavoro ha invece rilevato che l'assicurato, non era presente in
Ticino con l'intensità pretesa. Infatti, secondo l’amministrazione, oltre ad
avere trascorso tutto il periodo di malattia (da maggio 2013) presso la propria
famiglia in __________ (doc. 8 pag. 3), come emerge dall'estratto conto
prodotto dal signor RI 1, relativo all'anno 2014 (doc. 16), dal verbale di
audizione 17 dicembre 2014 (doc. 8) e dal colloquio di consulenza 18 dicembre
2014 (doc. 4), ad eccezione del mese di novembre 2014 (doc, 16 pag. 6) e del 16
(doc. 16 pag. 8), 17 (doc. 8) e 18 dicembre (doc. 4), egli si trovava in
Italia.
In particolare
dall’estratto conto emergono dei prelevamenti effettuati presso la __________
nei giorni: 16 (martedì), 19 (venerdì), 23 (martedì) e 27 (sabato) settembre, 7
(martedì), 8 (mercoledì), 10 (venerdì), 16 (giovedì), 17 (venerdì), 20 (lunedì)
e 31 (venerdì) ottobre, 7 (domenica), 9 (martedì), 10 (mercoledì), 11
(giovedì), 12 (venerdì), 15 (lunedì) dicembre.
Secondo l’amministrazione,
dai movimenti bancari indicati sopra è possibile concludere, che nel periodo in
cui egli rivendica le indennità di disoccupazione (dal 4 novembre 2014 fino
alla fine di marzo 2015), RI 1 viveva in Italia presso la propria famiglia e
rientrava in Svizzera solamente per controllare la disoccupazione, tanto più
che il giorno seguente al prelevamento del 16 dicembre 2014, l'insorgente aveva
il colloquio personale presso l'UG ed il 18 dicembre 2014 presso l'URC.
La Sezione del lavoro
rileva pure che l’assicurato dal 18 marzo 2015, non aveva più nemmeno la stanza
presso il Ristorante __________, visto che l'attività del surriferito esercizio
pubblico è cessata definitivamente a far tempo da tale data (doc. 24); ma ciò
nonostante e ad ulteriore dimostrazione che egli risiedeva all'estero durante
la settimana e che rientrava in Svizzera solamente per controllare la
disoccupazione, egli ha svolto un colloquio di consulenza il 25 marzo 2015
presso l’URC (doc. 4).
Infine l’amministrazione
non ritiene significativi nemmeno gli invii postali, tenuto conto che anche dopo
la sua definitiva partenza per l'estero (inizio di aprile 2015), che peraltro
non ha comunicato direttamente all’URC, l'assicurato ritirava comunque gli
invii che gli sono stati trasmessi (ad esempio, l'avviso di annullamento della
pratica inviato per lettera raccomandata del 29 maggio 2015 (doc. 26, 27), è
stato correttamente ritirato (doc. 25). La Sezione del lavoro ritiene che tale
incombenza è stata assolta da una terza persona e una tale soluzione potrebbe
essere stata adottata anche per il periodo precedente.
Il 7 ottobre 2015 il TCA
ha assegnato alla patrocinatrice dell’assicurato un termine di 10 giorni per
formulare osservazioni scritte (cfr. doc. XXI).
1.8. Il 15 ottobre 2015 la
rappresentante dell’assicurato ha inviato uno scritto (con allegate due
dichiarazioni, doc. B1 e B2) nel quale ha precisato che relativamente ai
prelievi presso la __________, nei periodi durante il quale RI 1 risiedeva in
Canton Ticino era la moglie ad effettuare i prelevamenti utilizzando il
bancomat del marito (cfr. dichiarazione 14 ottobre 2015 della signora __________,
doc. B2).
Inoltre la rappresentante
del ricorrente ha confermato che a seguito della chiusura del Ristorante __________,
l'assicurato non risiedeva più presso tale esercizio ma è stato ospitato a
titolo gratuito (vista la sua gravissima situazione finanziaria) da un suo ex
collega di lavoro (cfr. dichiarazione 14 ottobre 2015 del signor RI 1) in
attesa che la situazione si sbloccasse.
A questo proposito la
Sezione del lavoro, il 10 novembre 2015, ha rilevato che, riguardo alle spiegazioni
relative ai prelievi bancari, pur potendo essere plausibili, non è stata fornita una vera prova, al di là della
dichiarazione della moglie dell'assicurato.
Invece in merito alla
dichiarazione redatta dall'insorgente medesimo e con la quale attesta che "a
seguito della chiusura del Ristorante __________ sono stato ospitato a
titolo gratuito dal mio ex college di lavoro __________ (__________)
il quale conoscendo la mia grave situazione finanziaria mi ha
fatto un favore (...)”, l’amministrazione sottolinea che oltre a non essere
una dichiarazione redatta dal signor __________ ma dall'interessato stesso, non
corrisponde a quanto dichiarato dal signor __________ in occasione del verbale di
audizione, svoltosi pressa l'UG il 10 aprile 2015 (doc. 24/1, pag, 2). Il signor
__________, riguardo alla propria situazione abitativa, ha dichiarato quanto segue:
“Dal 01.12.2014 ho preso una stanza in affitto presso il Ristorante
__________ a __________ che condividevo con il signor RI 1,
conosciuto tramite il cantiere. Ognuno di noi pagava fr. 500.00. Mi
era stato fatto un contratto indeterminato, ma ci sono stato solo
due mesi in quanto sono stato buttato fuori per chiusura dell'esercizio.
Ho quindi trovato un'altra stanza presso il Ristorante (omissis)
che occupo da solo (…)”.
L’amministrazione ha
inoltre rilevato che la controparte non ha formulato alcuna osservazione
riguardo al ritiro della corrispondenza nel periodo in cui egli era all’estero
(cfr. doc. XX, pag. 2, ultimo paragrafo).
Tale documento è stato
inviato per conoscenza alla patrocinatrice del ricorrente il 13 novembre 2015
(cfr. doc. XXVII).
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se RI 1 ha diritto oppure no a indennità di disoccupazione per il periodo dal 4
novembre 2014 al 31 marzo 2015 (cfr. doc. XVI).
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riprodotta integralmente in D. Cattaneo "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424, il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì
la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima Istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685).
In un'altra sentenza del 6
settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola
l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro
la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore
per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
L’Alta Corte ha pure
ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
" (…)
Orbene non si vede come la
suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una
presenza qualificata nel nostro Paese possa essere
contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il
mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar
prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza
effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare
l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale
presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a
non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente
poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo
l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento
contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento
che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la
ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il
diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in
Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non
è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal
fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di
avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.” (…)”
In
quell’occasione il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti
all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel
periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente
sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il
ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera
presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di
quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,
da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il
Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in
Svizzera, rilevando:
" (…)
3.
3.1
Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448
consid. 1b p. 449). (…)
3.3
(…) Il convient donc, préalablement, de trancher
le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par
l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,
même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,
résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué
successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans
discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde
et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient
régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement
de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005
I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations
sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au
logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il
disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de
ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A
un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence
effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en
Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique
(déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il
signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un
point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne
fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait
en France.
Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations
de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse. (…)“
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza
8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un
permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento
occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi
effetti personali.
Il Tribunale
federale ha ritenuto decisive le circostanze che l’indirizzo era stato
annunciato alla polizia degli stranieri, che l’assicurato era presente
nell’abitazione durante un controllo non preannunciato, che l’assicurato ha
lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno
confermato per iscritto la presenza nell’appartamento in questione.
In un’altra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in
disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito
che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1
L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere
seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva
risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,
ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza
durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine
gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile
accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito,
che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin
dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto
quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e
mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di
aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica
Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile
che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo
marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo
precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano
da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il
soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,
che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale. (…)"
Per una
critica di questa sentenza federale cfr. Daniele Cattaneo, “Assurance-chômage
et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain
Marchand (ed.), Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour
Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag.73 seg.
(75-76: “(…) Malheureusement, dans cet arrêt, la Haute Cour a entièrement omis
d’examiner les motivations (pour éventuellement les rejeter) à la base de la
décision sur opposition du service de l’emploi et de l’arrêt cantonal
(notamment le fait que le domicile à l’étranger avait été signalé par l’ancien
employeur de l’assurée, que cet adresse figurait sur les attestations de
l’autorité administrative étrangère et la circonstance que les prélèvements et
payements avaient été faits tout près de la frontière). (…)"). Vedi
pure lo stralcio per intervenuta transazione della successiva causa STCA
38.2014.31
del 2 ottobre 2014 pag. 3: "(…) e che inoltre i rapporti erano
tali per cui un paio di volte ha portato la signora a casa sua a _________ per
alcuni giorni, dove dormiva nella casa dell’ex marito, che spesso non c’era
visto che lavorava fuori. (…)".
In un’altra sentenza,
pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il
diritto all’indennità di disoccupazione secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure l’intenzione di
conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il
centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato
negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia
di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la
sua amica in Francia. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sottolineato che appare
difficilmente credibile l’affermazione secondo cui quella all’estero è una
residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza
8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un
assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha
lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è
proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010
soddisfa il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere
beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero
frontaliere “atipico” già nell’agosto 2012 e quindi ben prima del momento in
cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio 2014) aveva annunciato il
suo ritorno all’indirizzo del padre.
L’Alta Corte ha confermato
la sentenza dell’autorità di ricorso, rilevando:
" (…)
4.2
La caisse de
chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de
l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé
son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était
épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la
législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse.
La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré
est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette
commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que celui-ci
ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui
permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En
outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de
la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au
demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication
de celui-ci dans la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non
plus pertinente.
4.3
De son côté,
l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________,
comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.
5.
5.1
Par son
argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits
retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas
en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a
pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.
5.2
S'agissant du
grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En
effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet
pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il
ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le
centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10
et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la
juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de
plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet
élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec
la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la
résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de
savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de
l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible
d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi
d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les
raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas
décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans
violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à
C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses
relations personnelles. Le recours est mal fondé. (…)”
In una sentenza pubblicata
in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua
giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale) viene
determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi e anche di quelli
soggettivi.
La situazione familiare è
soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la
continuità del domicilio prima di iniziare un’occupazione; la durata e la
modalità dell’assenza, il tipo di attività svolta nell’altro Stato come pure
l’intenzione del lavoratore, risultante dall’insieme delle circostanze, di
tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un’occupazione.
2.2
A livello cantonale in una
sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag.
376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle
indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un
amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica)
risiedeva all’estero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore
frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo
modalità inabituali nell’imminenza del licenziamento e per di più quando il
datore di lavoro era già fallito.
Secondo il TCA anche se da
una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr.
500.
--; controllo di polizia – dal 15 al 29 novembre 2012 – da cui è emerso che
l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta
dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei
figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre;
messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione
rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da
parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una
palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava
che l’assicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre
2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali,
soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a
disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Del resto in Svizzera
l'assicurato non è membro di nessuna associazione o società, e non è abbonato a
nessun giornale, salvo a quello sindacale che è peraltro destinato a tutti gli
associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).
Dal 23 maggio 2013 questo
assicurato si è trasferito all’estero per occuparsi direttamente dei figli e ha
riacquistato lo statuto di frontaliero.
Il presupposto dell’art. 8
cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del
30.
settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un
assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha
frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo.
Questa Corte ha rilevato in
primo luogo che l’assicurato, perlomeno nell’ultimo periodo di impiego
all’estero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi
di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione
in tale Paese estero.
In secondo luogo, nella
Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha
peraltro indicato quale indirizzo estero quello dell’abitazione appena
menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di
consulenza dell’11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il
domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente all’estero dove è in affitto
in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino
al marzo 2011 l’indirizzo dell’assicurato all’estero corrispondeva a quello
dell’appartamento citato.
Nei suoi scritti di
candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e all’estero egli,
inoltre, ha sempre indicato di essere «based» all’estero.
Infine, allorché la
Sezione del lavoro l’ha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011,
egli ha chiesto di posticipare l’appuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la
documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che l’amministrazione ha
risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al
domicilio in Ticino senza esito e, dall’altro, che lo invitava comunque a
presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore
termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto
presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente all’estero per un
colloquio professionale.
Va, d’altra parte,
considerato che dall’estratto del suo conto bancario emerge che nel periodo 1° settembre-5
dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati,
risultano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito.
Dalle stesse non si può evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata,
se in Svizzera o all’estero.
Per comprovare la
residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in
Svizzera.
La presenza
dell’assicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto
Soccorso, e l’essere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino
non comprovano, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.
Neppure sono sufficienti a
dimostrare una residenza effettiva in Svizzera l’abbonamento svizzero del
cellulare e l’affiliazione a una cassa malati. Per concludere circa l’esistenza
di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato
sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi
di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente
del personale.
Il TCA è arrivato alla
medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,
cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.
781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in
Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua
famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La
condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa
dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e
i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato
estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da
diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa
giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6
ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.
55.
pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato
soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,
presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in
comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra
località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la
moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione
il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in
RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a
un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo,
l’assicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era
in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso
frontaliere.
Della categoria dei
lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno
infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel
settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente
la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da
un'impresa frontaliera.
Questo non era
manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era
stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata
determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni
successivi.
In secondo luogo, anche
ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel
periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il
contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene
già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare
la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30
giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di
risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle
proprie relazioni personali.
L’assicurato, infatti,
fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato
all’estero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa
dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.
L’assicurato, inoltre,
dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato
all’estero e pochi giorni in Svizzera.
Dall'incarto URC era
emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul
mercato del lavoro estero
Nel mese di febbraio 2014
egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma
per un datore di lavoro estero.
Per quel che riguarda le
relazioni personali del ricorrente, è emerso d’altronde che la moglie e la
figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano all’estero, mentre
in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.
Al momento in cui nel
febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto
curare all’estero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.
Su questo tema B. Rubin in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,
Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
9.
L'exigence de la
résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les
recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels
du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du
placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au
placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449 ; FF 1950 11 546). Si l'exportation
des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à
effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]
consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du
travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve
d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30
novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de
rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10.
Le domicile
fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents offi-ciels ont
été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans
des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices
permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.
410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des
intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent
la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,
le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois
indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont
scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent
d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit
également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11.
II convient de
donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement
et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que
l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan
car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire
d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs
de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril
2006.
[C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que
l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne
suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour
prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,
un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre
2007.
[8C_270/2007] consid. 2.2). “
2.3
I criteri fissati dalla
giurisprudenza federale per ammettere la residenza in Svizzera sono riassunti
dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), (modificata su questi punti nel
luglio 2013 conformemente a quanto figura nella Prassi LADI):
" RISIEDERE
IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per
aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in
Svizzera.
Egli
deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine
quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità
giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo
la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non
ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli
articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del
diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma
secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale. (DTFA
C 290/03 del 6 marzo 2006).
Questa
nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri,
indipendentemente dal loro permesso di soggiorno.
Il
riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a 3 condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a
risiedervi; e
● avervi
contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali. (n.d.r.:
sottolineatura del redattore)
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli
stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un
permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività lucrativa.
Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta, anche se di
fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola si impone se
il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini stabiliti e può
aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La cassa di
disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali preposte
al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione
a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento
dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (B230 segg. e Circolare ID
883.
E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011
del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in
Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID
B342) ê
B138 Un
soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle
indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta
facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel
caso di un’assegnazione.
Valutazione
dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si
constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta
e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un
permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di
residenza effettiva in Svizzera (n.d.r. sottolineatura del redattore). In
caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari
in tal senso.
B140 Infatti,
per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere
una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le
autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento
dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento
o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione
nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero
come indirizzo di contatto.
B141 Se
la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli
accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o
provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a
sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la
cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la
residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della
polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza
amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un
assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro
delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi
per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o
per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è
determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie
altri obblighi civici.
Uno
straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera
unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo
rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di
disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una
possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni
personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il
fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
-8C_791/2011
del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
-8C_658/2012
del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un
materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui
vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni
personali altrove)
-8C_777/2010
del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,
nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in
Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137.
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116
V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni
ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.4
Nel caso concreto, dalle
tavole processuali emerge che RI 1, nato nel 1964, dal 22 febbraio 2010 al 31
ottobre 2014 è stato dipendente del __________ di __________.
Titolare di un permesso di
soggiorno tipo B (cfr. doc. 6/12), egli ha lavorato presso la predetta impresa
nel __________ in qualità di caposquadra minatore dal 22 febbraio 2010 a inizio maggio 2013, periodo in cui è iniziata la sua inabilità lavorativa al 100% (cfr. doc.
6/14 pag. 2).
L’inabilità lavorativa
totale dell’assicurato è perdurata fino al 31 agosto 2014. A partire da quella data RI 1 è stato dichiarato dal suo medico curante, la dott.ssa __________,
abile al lavoro al 50% in lavori leggeri da svolgere all’aperto in condizioni
di poca polvere, in lavori di giardinaggio o di addetto alla logistica in
luoghi non polverosi (cfr. doc. 6/1).
Il __________, con scritto
del 7 agosto 2014 ha licenziato RI 1 con effetto al 31 agosto 2014, adducendo
l’impossibilità di garantire al lavoratore un ulteriore impiego a causa della
fine della fase di lavoro nella tratta Sud della __________ del cantiere di __________
(cfr. doc. 6/9).
Con progetto di decisione
del 9 ottobre 2014 (cfr. doc. 6/4), poi confermato con decisione del 22
dicembre 2014 (cfr. doc. 1+A4), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità
per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha assegnato all’assicurato una
mezza rendita di invalidità a partire dal 1° settembre 2014.
L’assicurato si è iscritto
in disoccupazione il 4 novembre 2014 quale persona alla ricerca di un impiego
al 50% in attività adatte al suo stato di salute (cfr. doc. 6/13).
Il 26 novembre 2014 la Cassa di disoccupazione __________ ha sottoposto all’Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro per esame e decisione la pratica di RI 1, essendo sorti dei dubbi circa
la residenza effettiva di quest’ultimo in Ticino (cfr. doc. 6).
Il 17 dicembre 2014
l’assicurato è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si
evince in particolare che:
" (…)
D: Com’erano regolati i turni presso __________, __________?
(orari, giorni di libero)
R: Non ricordo, ma vi concedo il permesso di chiedere queste
informazioni al mio ex datore di lavoro, __________, __________
D: Chi ha dato la disdetta? In quale forma? In quale data? Con
quale decorrenza?
R: Il datore di lavoro, in forma scritta il 07.08.2014, con
decorrenza al 31.08.2014. Ribadisco che per questo sono in lite con loro e sono
rappresentato dal sindacato __________.
D: La disdetta è stata precedentemente annunciata? Quando? In
quale forma?
R: No, è arrivata direttamente a casa per posta, all’indirizzo in
Italia (__________. Durante la malattia (da maggio 2013), stavo in Italia e
salivo in Svizzera quando avevo la visita di controllo fermandomi circa una
settimana.
D: Quale è il motivo della disdetta del rapporto di lavoro?
R: Come da lettera di licenziamento “Tale decisione è da
ricondurre alla fine della fase di lavoro continuo nella __________ che impone
una diversa modalità di lavoro e l’impossibilità di garantire ulteriormente
l’impiego”
D: Dove risiedeva quando lavorava presso la ditta __________, __________?
R: Ho risieduto c/o __________ fino a fine novembre 2014 e dal 1.
Dicembre 2014 c/o Ristorante __________
D: È iscritto all’AIRE? Da quale data?
R: no
D: Ha sottoscritto un contratto di locazione? Chi lo ha stipulato?
R: Si ho stipulato un contratto di locazione io con il titolare
del Ristorante. Farò avere copia del contratto.
D: Di quanti locali è composto l’appartamento presso il Ristorante
__________ di __________?
R: Ho una stanza in affitto che condivido con un altro signore,
sig. __________ (non ricordo il cognome), che lavorava anche lui al cantiere __________
di __________ ed è stato licenziato anche lui
D: A quanto ammonta l’affitto mensile?
R: 560.-- mensili (a testa) per l’alloggio e le spese di acqua ed
elettricità. I pasti sono a parte.
D: Ha un rapporto di parentela con il suo coinquilino?
R: No. So che è italiano, forse della provincia di __________.
D: Dove consuma normalmente i pasti?
R: Dipende, al Ristorante __________ oppure in altri posti.
D: È sposato? Ha figli? Che età hanno? Frequentano le scuole?
Quali? Dove?
R: Si, ho due figli (11.06.1999 e 27.05.2003). Stanno ancora
frequentando le scuole, il piccolo la prima media a __________ (prov. __________)
e la grande il secondo anno di ragioneria a __________ (prov. di __________)
D: Dove vivono i suoi familiari? Vivono in casa propria o in
affitto?
R: Vivono in __________, a __________ (__________), in una casa di
proprietà
D: Per quale motivo non vive con sua moglie e i vostri figli?
R: Perché mi piace stare qui e vorrei trovare di nuovo lavoro in
Svizzera.
D: Siete separati giudizialmente? Quando avete avviato le pratiche
legalmente?
R: No
D: Per quale motivo non siete venuti a vivere in Svizzera con lei?
R: Perché i bambini vanno ancora a scuola.
D: Sua moglie esercita un’attività lucrativa? Dove?
R: No, fa la casalinga
D: Per quale motivo si è trasferito in Svizzera da __________ (__________)?
R: Perché lavoravo con la ditta __________ a __________, che
collaborava con la ditta __________ (che a quei tempi si chiamava __________),
per cui mi hanno chiesto se volevo venire qui in Svizzera a lavorare.
D: A cosa corrisponde l’indirizzo di __________ a __________ (__________)
menzionato sul documento “Stato di Famiglia” rilasciato dal Comune di __________
(__________) in data 11.11.2014? Come mai risulta la residenza in __________ e
non in __________?
R: __________ era il nostro vecchio domicilio, da qualche anno
siamo in __________.
D: Ha un veicolo? Con quale immatricolazione?
R: si ed è targato Italia
D: Quale è la sua Cassa malattia?
R: __________
D: Chi è il suo medico curante?
R: dott.ssa __________, __________ (già dottore del cantiere)
D: Prima della disoccupazione durante quali giorni soggiornava a __________
(CH)?
R: Da maggio 2013 presso il __________, __________, poi dal
01.12.2014
al Ristorante __________ di __________. Inoltre dal giorno in cui
sono stato reso inabile al lavoro al 100% (maggio 2013), ho risieduto in Italia
dalla mia famiglia e venivo in Svizzera solo quando mi chiamavano per visite
mediche di controllo. Vorrei precisare che da novembre, mese in cui mi sono
iscritto in disoccupazione, sono rimasto qui in Svizzera e non sono più sceso
in Italia, nemmeno durante i week-end
D: Quali legami ha con la Svizzera?
R: Solo lavorativi
D: È membro di società, associazioni o altri enti con o senza
scopo di lucro?
R: No
D: È abbonato a giornali o riviste? Quali?
R: No
D: Come effettua le ricerche di lavoro?
R: Soprattutto di persona e in qualità di operaio.
D: Ha un collegamento internet?
R: No
D: Svolge attualmente un’attività lavorativa? Da quale data? Dove?
In che misura?
R: No
D: È disposto a partecipare a Provvedimenti inerenti il Mercato
del Lavoro?
R: Si
D: Ha in previsione dei giorni di vacanza? Quando? Andrà in Italia
dalla sua famiglia?
R: No, a Natale e Capodanno scenderò solo nei giorni di festa
mentre in quelli lavorativi sarò qui in Svizzera. (…)” (cfr. doc. 8).
Da questo documento,
firmato anche dall’assicurato e che assume dunque un'importanza decisiva,
emerge in particolare che la moglie e i figli minorenni di quest’ultimo
risiedono nella casa di loro proprietà a __________ (__________). L’assicurato,
che non si è iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero
(A.I.R.E), ha inoltre dichiarato di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali.
Chiamato a pronunciarsi
nell’evenienza concreta e applicando l’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale deve concludere
che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha mantenuto
in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il ricorrente non ha mai
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2)
e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. DTF 138 V 186 pag. 192:
“Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4, pubblicata
in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale
l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera).
Il centro delle relazioni
professionali è del resto dimostrato attraverso la prima condizione (residenza
effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del
lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al contrario, dagli
elementi agli atti emerge chiaramente che l’assicurato, sia durante la sua
attività presso il __________ – dove ha lavorato dal 2010, mentre in precedenza
dal 1986 al 2010 aveva sempre lavorato in Italia presso diversi datori di
lavoro (cfr. doc. A2 pag. 4) – sia durante il suo periodo di inabilità
lavorativa totale, sia durante il periodo in cui si è iscritto in
disoccupazione, ha sempre mantenuto il centro delle proprie relazioni personali
a __________ (prov. di __________), luogo in cui sua moglie e i suoi figli
vivono nella casa di loro proprietà.
Del resto, l’insorgente
nell’atto ricorsuale ha dichiarato che quando ancora lavorava presso il
cantiere di __________, ossia durante il periodo febbraio 2010 – maggio 2013, i
turni di lavoro erano di circa 15 giorni consecutivi (durante i quali abitava
nel __________ di __________), seguiti da un periodo di 5 giorni di libero e
che durante questi giorni faceva rientro in __________ dai suoi familiari (cfr.
doc. I pag. 3).
Inoltre, durante il suo
lungo periodo di malattia (dal maggio 2013 a fine ottobre 2014) egli ha sempre risieduto in Italia presso la sua famiglia (cfr. STCA 36.2014.104 del 23 marzo
2015, attualmente contestata davanti al Tribunale federale, consid. 2.9. pag.
18, audizione del teste X.: “prima del suo licenziamento ma in data che non so
precisare l’avevo contattato al telefono a titolo personale e di amicizia
chiedendogli di venire in cantiere, lui si trovava dai famigliari in __________,
perché potevano nascere dei problemi”), salvo nei giorni in cui doveva venire
in Ticino per le visite mediche di controllo (cfr. doc. 8 pag. 3). A nulla di
diverso può portare la circostanza, che la permanenza in Italia durante la
malattia aveva un carattere terapeutico (cfr. doc. I pag. 2 e 3).
Infatti, se può restare
aperta la questione di sapere se il prolungato soggiorno all’estero per ragioni
di salute costituisca un valido motivo per non ritenere interrotta la residenza
effettiva (sul tema cfr. STF 9C_729/2014 del 16 aprile 2015 consid. 3), tale
fatto conferma che il vero fulcro delle relazioni personali e affettive in cui
il ricorrente poteva trovare conforto durante la malattia si trovava proprio in
Italia.
Questa Corte ha del resto
già negato in passato il diritto alle prestazioni LADI a un assicurato che
aveva lavorato in Svizzera e la cui famiglia risiedeva all’estero, che aveva
preso in locazione un appartamento in Ticino, ma che durante un periodo di
malattia era rientrato all’estero nel paese in cui risiedevano i suoi familiari
per sottoporsi alle cure mediche del caso, dimostrando di avere in quel paese
il centro delle sue relazioni personali e non in Ticino (cfr. STCA 38.2014.10
del 10 agosto 2014, consid. 2.5).
Nel caso concreto la medesima
conclusione vale pure per il periodo in cui l’assicurato si è iscritto in
disoccupazione, ossia dal 4 novembre 2014 al 31 marzo 2015.
Nulla è infatti mutato, in
quei mesi, per quel che riguarda la sua situazione personale e familiare.
Questa Corte ritiene
pertanto, che il centro degli interessi personali di RI 1 sia a __________.
A ragione, dunque, nella
decisione su opposizione del 17 marzo 2015 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in
relazione con l’art. 12 LADI, non è in concreto realizzato.
2.5
Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base
delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V
222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.
24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3.
pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,
all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82
consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1
).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera
dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento (CE)
n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione
di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita
un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale
l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente
(cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
B. Rubin,
op.cit., pag. 683).
Per
quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha
previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2014 (“La
persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso
della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di
lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia
delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come
se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate
dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65.
par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza,
un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo
Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti
poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle
prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg..
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato in quanto non aveva la residenza in Svizzera. Avendo
dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia durante il fine
settimana, e quindi rientrando all’estero una volta per settimana, egli andava
considerato, come giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, un vero
lavoratore frontaliere.
L’assicurato aveva così
diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.
Del resto in quello Stato
si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli
familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9
del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito
da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata.
Da quel documento, emergeva
in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa monofamiliare, che
la ricorrente non viveva con suo marito per motivi professionali (e meglio per
evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella, ancora nel settembre 2014,
rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale durante i giorni di
libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera legami professionali, che non era
membro di società, associazioni o altri enti con e senza scopo di lucro e che
non era abbonata a giornali e riviste.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato “che la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del
18.
settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA
si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro
e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia
cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
Il 28 agosto 2015
l’assicurato ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale contro la citata
sentenza. Il 1° settembre 2015 l’Alta Corte ha chiesto al TCA di trasmettere
l’incarto completo, (ciò che è stato fatto il 4 settembre 2015), precisando che
“per il momento non vengono richieste osservazioni al ricorso”.
Nel caso concreto RI 1 non
può essere manifestamente definito un lavoratore frontaliero vista l’estrema
lontananza dal luogo di residenza e, soprattutto, il mancato rientro almeno una
volta la settimana.
2.6
Il Regolamento CE 883/2004
prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal
lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si
mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola
la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito
che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri
(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori
stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i
lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari
Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V
140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid.
3.5
-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
In una
sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 n. 54 pag.
782-784 e già citata al consid. 2.2, questo Tribunale, contrariamente al parere
della Sezione del lavoro (che comunque gli aveva negato il diritto d’opzione
sostenendo che difettasse la dimora in Svizzera), ha ritenuto che un assicurato
non poteva essere qualificato come falso frontaliere vista la tipologia del
lavoro svolto.
Egli, infatti,
al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione
da giugno 2013, rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di
fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013),
dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività
lavorativa.
Quell’assicurato
ha, peraltro, trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno
2013.
all’estero.
La
situazione di quell’assicurato è dunque totalmente diversa dai lavoratori
attivi presso il cantiere ___________.
Nella
Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°
aprile 2012, la SECO ha precisato che:
"A80 Poiché
la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo
65.
RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato
dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite
un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i
lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una
famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La
decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo
eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione
dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che
esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno
Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In
generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella
decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano
in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui
lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi
lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale
il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego
fisso.”
ed ancora che:
“ A29 È
considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente
in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna ameno una volta la
settimana.
Per
rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori
manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).
Per
dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono
essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali
persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).”
L’autorità di sorveglianza
cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea
– del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12
e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha
sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può
essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti),
in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i
costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi
sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego.
In quell’occasione la
Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:
" L'elemento
determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza
dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione
egli era soggetto durante la sua ultima occupazione.
Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione
dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è
giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami
col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo
sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione
di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del
regolamento n.
1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno
Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un
altro Stato membro.
Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett.
b), ii), vanno interpretate restrittivamente.
Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa
(per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza
dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24
gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare
l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre,
per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n.
1408/71.
Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non
si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di
lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale
beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato
analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.
Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio»
l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui
situazione è sostanzialmente la medesima.
La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente
allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro,
continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale
dei suoi interessi.
All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la
propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi
ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere
sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1,
lett. b), ii).
Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in
uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la
propria famiglia in un altro Stato.
Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione
familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la
natura del lavoro.
L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica
semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude
necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del
regolamento n.
1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la
continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento
dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura
dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus
dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze
del caso.”
Nella sua Circolare la
SECO ricorda inoltre che:
“A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano
nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:
· le persone che
lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);
· le persone che
normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);
· le persone cui si
applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,
se nel corso della loro
ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente
(ai fini dell'obbligo di assicurazione).”
e che:
“A31 La decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il
presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello
Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando
tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito
devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.”
Infine, a proposito della
determinazione dello Stato di residenza, la SECO fa il seguente esempio:
" A85
(…)
Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato
membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua
residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente,
continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante
l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a
essere la Svizzera.”
2.7
Al fine di
chiarire la situazione dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione,
nella presente fattispecie ma anche in modo generale per i lavoratori stranieri
già attivi sul __________, questo Tribunale ha interpellato a due riprese la
SECO (cfr. consid. 1.5 – 1.6), con esplicito riferimento alla nozione di falso
frontaliere.
Preliminarmente
va rilevato che nella sua risposta del 25 agosto 2015 l’autorità di vigilanza
non ha indicato alcun motivo che osti alla qualifica di tali lavoratori come
falsi frontalieri, qualora dall’analisi della situazione del singolo caso
emergesse che non è data la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1
lett. c LADI (cfr. consid. 2.1 e 2.2).
Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che vista la natura e la durata del
contratto di lavoro, la tipologia delle attività da svolgere, gli orari di
lavoro e le condizioni abitative (__________del cantiere __________), i rientri
ad intervalli regolari nel luogo di residenza raggruppando i giorni di congedo
(cfr. l’esempio al punto A85 della Circolare della SECO), ritenuto pure che “la
decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari” (cfr. punto A31
della Circolare della SECO), analogamente ai lavoratori stagionali (cfr. DTF
133.
V 169; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2), anche gli
assicurati che sono stati attivi sul __________ devono essere qualificati come
falsi frontalieri se hanno mantenuto la loro residenza (nel senso di avere il
centro dei propri interessi personali e familiari) nello Stato di provenienza.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, vista l’assenza di
armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello
europeo (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage” et droit du travail:
quelques cas tessinois, in op.cit. pag. 90-91), tali assicurati opteranno
verosimilmente per annunciarsi in disoccupazione in Svizzera, paese nel quale
hanno svolto la loro attività lucrativa e hanno versato i relativi contributi,
e non nello Stato di residenza.
È quasi
inutile aggiungere, anche in relazione agli assicurati già attivi presso il __________,
che l’esame delle disposizioni di diritto internazionale deve essere effettuato
solo qualora venga escluso il diritto alle prestazioni sulla base del diritto
interno (cfr. DTF 131 V 222 consid. 2.2 pag. 252).
In tale
contesto va sottolineato che, riservato evidentemente l’esame di ogni singolo
caso concreto, se delle persone sole (celibi, nubili, separati/e, divoziati/e)
o persone sposate con figli ormai adulti, risiedessero effettivamente in
Svizzera e dimostrassero di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre
a quello professionale, la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1
lett. c LADI andrebbe verosimilmente ammesso, soprattutto qualora il rapporto di
lavoro in Svizzera fosse durato diversi anni (cfr. consid. 2.1-2.3; DTF 138 V
186.
(193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015).
Come visto
(cfr. consid. 2.6), la conseguenza per un assicurato del riconoscimento dello
statuto di falso frontaliero è quella di poter beneficiare di un diritto
d’opzione tra le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
svizzera e quella del paese di residenza.
Come ha
rilevato anche la Sezione del lavoro dopo la seconda richiesta del TCA alla
SECO (cfr. consid. 1.6), se l’assicurato opta per le prestazioni della LADI
egli deve dimorare (cfr. Circ. ID 883 A1) effettivamente e costantemente in
Svizzera cercando attivamente un’occupazione e non rientrarvi soltanto per i
colloqui di consulenza.
2.8
Nella presente
fattispecie su quest’ultimo punto la Sezione del lavoro ha ammesso che RI 1 ha risieduto
in Ticino nel primo mese di disoccupazione (novembre 2014), ma ha sostenuto che
nei mesi successivi (dicembre 2014 e gennaio-marzo 2015) l’assicurato tornava
nel nostro Cantone soltanto per adempiere gli obblighi di controllo. Ciò
sarebbe dimostrato dai prelevamenti bancari effettuati all’estero e dalla
chiusura dell’esercizio pubblico presso il quale egli aveva una camera a
partire dal 14 marzo 2015 (cfr. consid. 1.2).
A proposito
della costante presenza del ricorrente sul suolo ticinese durante il
periodo di disoccupazione, il TCA constata che, effettivamente, malgrado nelle
sue dichiarazioni del 17 dicembre 2014 egli avesse affermato di aver sempre
soggiornato a __________ anche nei fine settimana (cfr. doc. 8 pag. 3), dai
suoi estratti conto __________ figurano unicamente tre prelevamenti in
Svizzera, a __________, per complessivi fr. 800.-- (il 1° novembre, il 18
novembre e il 26 novembre 2014), mentre in Italia, presso la __________ dal 7
dicembre al 15 dicembre 2014 figurano otto prelevamenti in Euro, pari a fr.
1'679.68 (cfr. doc. 16).
Al riguardo
la patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto una dichiarazione della moglie
dell’assicurato attestante che era lei ad effettuare i prelevamenti in contanti
all’estero con la carta di credito del marito (cfr. doc. B2: “Io sottoscritta __________
dichiaro con la presente che ho prelevato utilizzando il BANCOMAT di mio marito
RI 1 presso la __________ durante i mesi di settembre-ottobre-novembre e dicembre.
Durante questi mesi mio marito veniva a trovarci molto raramente e si
tratteneva pochissimi giorni.”).
Inoltre la
patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto una dichiarazione dello stesso
assicurato che afferma di essere stato ospitato dal collega __________ nella
sua stanza (cfr. doc. B1: “Il sottoscritto RI 1 dichiara che a seguito della
chiusura del __________ sono stato ospitato a titolo gratuito dal mio ex
collega di lavoro __________ (__________) il quale conoscendo la mia grave
situazione finanziaria mi ha fatto un favore.”).
L’amministrazione
al proposito ha sottolineato, da una parte, che le affermazioni della moglie
del ricorrente non sono comprovate e che, dall’altra, pure le dichiarazioni
riguardo all’alloggio non sono comprovate e contraddicono anche quanto
affermato da __________ nel verbale d’audizione del 10 aprile 2015 (cfr. doc.
24: “Dal 01.12.2014 ho preso una stanza in affitto presso il __________ a __________
che condividevo con il signor RI 1, conosciuto tramite il cantiere. Ognuno di
noi pagava fr. 500.00. Mi era stato fatto un contratto indeterminato, ma ci
sono stato solo due mesi in quanto sono stato buttato fuori per chiusura
dell’esercizio. Ho quindi trovato un’altra stanza presso il Ristorante (omissis)
che occupo da solo. I servizi sono in uso comune.”).
In tale
contesto il TCA ribadisce che, secondo la giurisprudenza federale, per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera
non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo
scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STFA C 290/03 del 6 marzo 2006).
D’altra parte è
sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro svizzero”
(cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle
abitazioni reperite.
Alla luce degli
elementi appena esposti, questo Tribunale ritiene che la questione relativa
alla dimora in Svizzera dell’assicurato nel periodo rilevante debba ancora essere
approfondita dall’amministrazione.
La decisione su
opposizione del 17 marzo 2015 va quindi annullata e gli atti rinviati alla
Sezione del lavoro affinché appuri, se del caso interpellando __________, se
l’assicurato oltre al mese di novembre 2014 ha dimorato effettivamente oppure
no in Svizzera anche nel periodo dicembre 2014 - 31 marzo 2015.
La Sezione del
lavoro inviterà pure il ricorrente a comprovare che è stata realmente la moglie
ad effettuare i prelevamenti all’estero e a specificare come poteva
quest’ultima avere effettuato dei prelevamenti nel novembre 2014 con il
bancomat del marito, quando tali prelevamenti sono avvenuti a __________ (cfr.
Doc. 16).
L’amministrazione
chiarificherà inoltre la questione relativa al ritiro della corrispondenza.
Infine, l’amministrazione
esaminerà anche gli altri presupposti fissati all’art. 8 LADI per riconoscere
il diritto all’indennità di disoccupazione a partire dal 4 novembre 2014.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 17 marzo 2015 è
annullata.
§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi del
consid. 2.8.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del lavoro
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti