38.2015.31
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
27 luglio 2015Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.31
cl/rs
Lugano
27 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, giurista
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con la decisione su
opposizione del 2 marzo 2015 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 1° dicembre 2014 (cfr. doc. 13; 17)
mediante il quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità
di insolvenza per non aver salvaguardato in maniera consona i propri crediti
salariali non avendo intrapreso in tal senso sforzi adeguati e tempestivi.
Contestualmente
l’amministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione come segue:
" (…)
1. L’opponente
ha prestato la propria attività lavorativa presso la __________ dal 01.04.2010
al 30.04.2014. Rivendica alla Cassa, con domanda del 30 ottobre 2014, un
importo totale di fr. 21'666.60 concernente i salari e la tredicesima degli
ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro.
2. L’assicurato,
a tutela dei suoi interessi salariali, durante il rapporto di lavoro consegna 2
raccomandate a mano, in data07.02.2014 e 07.03.2014; dopo la fine del rapporto
di lavoro il signor RI 1 intima alla ditta, nuovamente con dei solleciti
generici e poco incisivi, i pagamenti dei salari arretrati (sempre come
raccomandate a mano) in data 16.05.2014, 19.05.2014 e 27.06.2014.
3. Il
23.10.2014, per il tramite del __________, insinua all’Ufficio fallimenti il
suo credito salariale ammontante a fr. 47'199.95, per i salari arretrati a
partire da agosto 2013.
4. In data
01.12.2014 la Cassa ha intimato all’assicurato una decisione negativa,
denotando il fatto che il signor RI 1, benché non avesse ricevuto il salario
negli ultimi 9 mesi del rapporto di lavoro, avesse intimato alla ditta
unicamente una “Raccomandata a mano” datata 19.05.2014 e poi abbia atteso il
fallimento senza più rivendicare alla __________ i suoi crediti.
5. Il 17
dicembre 2014 il signor RI 1 scrive alla nostra Cassa una lettera di
contestazioni, allegando alla stessa un’ulteriore lettera di sollecito
(Raccomandata a mano) inviata alla ditta il 27.06.2014 e restando in attesa di
un nostro riscontro. Ritenendo questo scritto come un’opposizione, in data
12.01.2015 la Cassa invia all’assicurato la decisione su opposizione,
riconfermando il diniego del diritto al percepimento delle indennità per
insolvenza, poiché gli sforzi intrapresi a tutela degli interessi salariali non
paiono consoni.
6. Il 15.01.2015
l’avv. RA 1, nuovo patrocinatore del signor RI 1, presenta formale opposizione
alla nostra decisione allegando ulteriori lettere di sollecito, tutte
“Raccomandate a mano”, datate 07.02.2014, 07.03.2014, 16.05.2014. L’avv. RA 1
chiede altresì l’audizione del suo assistito.
7. In data
12.02.2015 l’assicurato e il suo legale vengono sentiti presso i nostri uffici.
L’avv. RA 1 torna a sottolineare come il suo patrocinato abbia sempre
sollecitato, sia verbalmente che per iscritto, la ditta __________ affinché
tenesse fede ai suoi impegni contrattuali. In considerazione del fatto che il
signor __________, titolare della ditta, rassicurasse sempre il signor RI 1 ha
fatto sì che l’assicurato si sentisse rassicurato sul fatto che le pendenze
sarebbero state onorate. Si fa presente inoltre che durante il colloquio
l’assicurato abbia comunicato alla Cassa che si occupava della direzione del
personale e del coordinamento delle attività della ditta. Ciò presuppone quindi
che conoscesse anche la situazione creditoria degli altri dipendenti, benché
durante il verbale d’audizione abbia confermato di non essere a conoscenza
della grave situazione finanziaria della __________.
8. La Cassa,
preso atto delle osservazioni presentate sia in sede di opposizione sia durante
il verbale di audizione del 12.02.2015, non può che riconfermarsi nella sua
decisione di rifiuto in quanto l’opponente non ha salvaguardato in maniera
consona i suoi crediti salariali. Infatti, in considerazione del fatto che il
signor RI 1 aveva percepito l’ultimo salario in luglio 2013, mal si comprende
il motivo per il quale non abbia agito più efficacemente nella rivendicazione e
tutela dei suoi crediti salariali, sia durante ma soprattutto dopo la fine del
suo rapporto di lavoro. (…)”
(cfr. doc. 1; A)
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 2 marzo 2015 (cfr. doc. 1; A) l’assicurato ha interposto, in
data 14 aprile 2015, un tempestivo ricorso al TCA (cfr. doc. I).
A motivazione delle
proprie pretese, l’assicurato, per il tramite del proprio legale, ha in
particolare evidenziato quanto segue:
" (…)
Innanzitutto la Cassa Cantonale cade nell’arbitrio laddove, dal
fatto che l’assicurato abbia asserito di occuparsi della direzione del
personale e del coordinamento della attività della ditta, deduce ch’egli “conoscesse
anche la situazione creditoria degli altri dipendenti” (cfr. decisione
impugnata pag.3). Trattasi con tutta evidenza di un’interpretazione forzata e
di comodo. Innanzitutto, la funzione del ricorrente è chiaramente indicata nel
contratto di lavoro: egli è stato assunto in qualità di “responsabile alla
vendita e gestione”. Il ruolo è chiaro ed è in relazione all’attività di
vendita per la quale il ricorrente si occupava di dirigere e coordinare i
venditori. Pertanto nulla a che vedere con l’ambito amministrativo e/o
contabile: si contesta di conseguenza che il ricorrente sapesse della
situazione creditoria degli altri dipendenti, affermazione non supportata da un
benché minimo documento. Si conferma quanto dichiarato dal RI 1 durante
l’audizione del 12 febbraio 2015 ossia ch’egli non era assolutamente al
corrente della grave situazione finanziaria della __________.
Precisato quanto sopra, si rileva come già durante il rapporto di
lavoro il signor RI 1 ha sollecitato al datore di lavoro (sia verbalmente che
per iscritto) il versamento dei salari non pagati. Segnatamente il 7 febbraio
2014 e il 7 marzo 2014. In seguito, dopo la fine del rapporto di lavoro (30
aprile 2014), l’assicurato ha insistentemente preteso il versamento dei salari
arretrati tramite l’invio delle seguenti raccomandate a mano: 16/19 maggio e 27
giugno 2014.
La Cassa Cantonale di disoccupazione ha ritenuto suddette diffide
come “dei solleciti generici e poco incisivi” (cfr. decisione impugnata
pag. 2). A torto. Al di là del tenore delle stesse, dalle quali si evince
chiaramente che il ricorrente intendeva fermamente rivendicare le proprie
legittime pretese salariali, non si può seriamente sostenere che una
raccomandata a mano non sia equiparabile ad uno strumento incisivo. Al
contrario, proprio per il fatto di pretenderne la conferma di ricezione, tale modus
operandi costituisce agli occhi del ricorrente uno strumento inequivocabile
e incontestabile per quanto attiene all’avvenuta o meno ricezione.
Purtroppo, i numerosi solleciti sopra citati non hanno dato i
frutti sperati e, malgrado le continue rassicurazioni del responsabile di __________
(ora purtroppo irreperibile), il ricorrente si è visto inaspettatamente
confrontato con il fallimento di __________ pronunciato il 10.09.2014. Per il
tramite di __________, RI 1 ha in seguito insinuato il suo credito nel
fallimento di __________ (il __________) e presentato la domanda oggetto della
presente procedura in data 30.10.2014.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare
oggettivamente sostenibile che il signor RI 1, non ha mai rinunciato ai suoi
crediti salariali, intensificando i solleciti una volta terminato il rapporto
di lavoro. Purtroppo le puntuali rassicurazioni del datore di lavoro, con cui
intratteneva dei buoni rapporti e del quale si fidava, hanno sempre spinto
l’assicurato a non avviare, per il momento, procedure esecutive. Se d’un canto
è vero che dal mese di luglio 2013 il ricorrente non ha ricevuto alcun salario,
risulta altrettanto vero che per oltre 3 anni RI 1 ha regolarmente percepito il
salario ciò che ha inciso sulle sue strategie da adottare per incassare i
salari non ancora pagati. Come detto, fra le parti vi era un chiaro rapporto di
fiducia.
Non da ultimo il ricorrente segnala una disparità di trattamento
nella misura in cui due dipendenti, in identica posizione e situazione,
sembrerebbero avere ricevuto le indennità di insolvenza (…)”
(cfr. doc. I)
1.3. Nella propria risposta di
causa del 22 aprile 2015, la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa,
riconfermandosi nella propria decisione su opposizione emessa il 2 marzo 2015
(cfr. doc. III).
1.4. Il 4 maggio 2015 il
patrocinatore del ricorrente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di
prova da presentare (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato
immediatamente trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI)
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia negato, mediante la decisione del 1° dicembre 2014, confermata dalla decisione su
opposizione del 2 marzo 2015, a Stefano Lazzoni il diritto a percepire le
indennità per insolvenza (cfr. doc. 13; 17; 1; A).
Più
precisamente andrà valutato se rettamente oppure no la Cassa ha considerato intempestivi e inadeguati gli sforzi compiuti dal ricorrente per
recuperare il suo credito salariale nei confronti dell’ex datore di lavoro
relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2014.
2.2. Secondo
l'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di
datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione
forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per
insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
L'art.
51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima
revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.3. L'art.
55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In
una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico
del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello
scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o
non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire
una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o
dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal
singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,
l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo
salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio
credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il
datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In
una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva
rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di
lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo
intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo il TFA si è così espresso:
" 2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung für die Zeit ab 1.
Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend gemacht. Dass er
sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des Arbeitgebers begnügt
hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen, mag insbesondere im
Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002 auf eine neue
Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als verständlich
erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur Realisierung der
Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in gegenseitigem
Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9. September 2002
kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt keine
rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung der
ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr
erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass
der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11.
November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er
die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der
Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16.
Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.-
eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002
erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine
konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet
und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht
nachgekommen."
In
una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg.,
l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona
assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di
lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di
versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo
di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o
intentando un'azione legale contro di lui.
A
proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto
di lavoro l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er
bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber
Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine
Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher
Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten
ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche
Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn
es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass
die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine
rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt,
obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss
(Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In un'altra sentenza C
254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima
Istanza ha sottolineato che:
" Non si può
esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda
immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in
quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese
derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece
di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di
lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi
previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i
suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale
rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono
verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente
attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre
presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il
datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione
finanziaria."
Nel caso concreto l'Alta
Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
" 4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach vorliegend nur
gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes Verschulden
angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten Schritte zur
Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit
Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit
Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren
Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der
Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet,
bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren
Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die
Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers
Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber
wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine
Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und
hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es
ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte
abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt
spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen
musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem
Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen
Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung
die Lohnforderung für die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der
Konkurseröffnung. Es hätte von der Beschwerdeführerin erwartet werden können,
spätestens nach Ausbleiben des Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass
sie damit bis im März zuwartete, kann ihr jedoch - in Anbetracht des
persönlichen Arbeitsverhältnisses im Privathaushalt - nicht als grobes
Verschulden und damit als Verletzung ihrer Schadenminderungspflicht angelastet
werden. Insbesondere hat sie mit dem Zuwarten nicht zur Vergrösserung des
Schadens der Arbeitslosenkasse beigetragen. Die Sache ist demnach an die
Arbeitslosenkasse zurückzuweisen, damit diese die weiteren Voraussetzungen
prüfe und - gegebenenfalls - über den Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza
8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere
nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.
In una sentenza
8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità
di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto
tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione
sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In
una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha
confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale,
inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi
interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi
però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In
una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno, rilevando:
" 5.
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des
faits ainsi qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir
que sur la base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la
conclusion d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle
l'employeur s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure écrite
du 11 janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la
transaction dans les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois
de juin 2011 et le mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer
qu'il n'avait pas rempli son obligation de réduire le dommage.
6.
En l'espèce, les rapports de travail ont
initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques.
L'assuré a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au
31 janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par
laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires
afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13
ème salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a
mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que
fixés dans la convention du 7 février 2011.
Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin
2011 et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif.
L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au
regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de
réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette
période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces
interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire
le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre
2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la
juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de
démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de
l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à
l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Mal fondé, le recours doit être rejeté."
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di fare valere
le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In
una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014,
pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha
ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in
atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore
di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il
diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte,
l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i
provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli
stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore
deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto
dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una
situazione di inattività di lunga durata.
Per quanto attiene ai
rapporti personali intercorrenti tra il dipendente e l’ex datore di lavoro,
giova ricordare che in una sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata
in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di
versare prestazioni motivato da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno
secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare
all'assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che
fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un
periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo
obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il
suo datore di lavoro non cambia la situazione.
In
quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche auch im
angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung der
Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich
mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine
langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde
Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn
überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der
Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann,
dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im
Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten
Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand
allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche
Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts
jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben
während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das
bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der
Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich
erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon
aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben
(vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente
vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte,
um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene
Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden,
weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht belegt.
Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen
Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs
Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als
objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen
Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht
keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners
einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in
Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf
Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der
Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)
Infine, in una sentenza
8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV NV.2 pag. 3, la
nostra Massima Istanza ha stabilito che nel caso di cui tra il lavoratore e
l’ex datore di lavoro intercorrono buoni rapporti, ciò non esime il primo
dall’esigere in modo incisivo, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri
crediti salariali, non essendo quindi sufficienti, al fine di prospettare il
recupero dei crediti menzionati, le rassicurazioni verbali dell’ex datore di
lavoro. Contestualmente il Tribunale federale ha statuito
quanto segue:
" (…)
3.2.4. Der Beschwerdeführer lässt zwar zu Recht darauf hinweisen, dass eine
Verpflichtung zu einem schriftlichen oder weitergehenden Vorgehen bei laufendem
Arbeitsverhältnis nicht vom Gesetz statuiert wird. Die Schadenminderungspflicht
besteht indessen auch zu diesem Zeitpunkt. Dass nicht gleich viel verlangt
werden kann wie nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, liegt daran, dass
dieses nicht allzu stark belastet werden soll. Insbesondere soll der
Arbeitnehmer seine Anstellung durch ein allzu forsches Vorgehen nicht
gefährden. Diese Gefahr bestand aber für den Beschwerdeführer offenbar nicht,
legt er doch selber dar, sein Chef habe ihn immer wieder vertröstet und damit
bewirkt, dass er seine Stelle behalten habe. Das zeigt, dass er eine starke
Position inne hatte. Entschiedeneres Handeln wäre somit in Nachachtung der
Schadenminderungspflicht bei der vorliegenden Entwicklung praxisgemäss
notwendig gewesen, weil die Wahrscheinlichkeit eines Lohnverlustes mit dem
Zeitablauf stetig zunahm (vgl. Urteile C 231/06 vom 5. Dezember 2006 und C
264/04 vom 20. Juli 2005). In diesem Zusammenhang ist auf die offenkundige
Tatsache hinzuweisen, dass Schuldner oftmals erst unter dem Druck einer
schriftlichen Aufforderung ihren Zahlungspflichten nachkommen. Auf mündliche
Zusicherungen hätte sich der Versicherte jedenfalls nicht während der langen
Dauer und der Zunahme des Lohnausstandes verlassen dürfen. Daran kann auch das
letztinstanzlich neu geltend gemachte besondere Vertrauens- und Loyalitätsverhältnis,
welches der Beschwerdeführer in seiner Funktion als Verkaufsleiter empfunden
haben will, nichts ändern. Es geht nicht an, mit dem blossen Hinweis auf ein
besonderes persönliches Verhältnis auf die Durchsetzung von vertraglichen Ansprüchen
zu verzichten, um diese später bei der Arbeitslosenversicherung und damit bei
der Allgemeinheit geltend zu machen."
2.4. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione
uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;
STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003,
consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid.
3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015
si è così espressa:
" (…)
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
art. 55 LADI
OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura.
Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo
generale dell’assicurato di ridurre il danno.
Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura,
la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo
adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per
soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già
durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo
scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente
inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di
lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il
datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01del
12.4.2002).
B37 Se il
fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il
lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà
economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto
necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa
valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può
aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo
salario.
La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per
adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione
del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali
sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più
vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per
non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile
che i suoi crediti salariali non verranno versati.
Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (
Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro
l’assicurato si è limitato a rivendicareil salario solo oralmente,dato che il
datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche
se sussisteva un rapporto di parentela)TFA C231/06
del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato
avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30
giorni per il versamento del salario).
TFA C 109/04del 9.6.2005 (
Non basta formulare oralmente diversi solleciti
durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore
di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).
TFA C 91/01del 4.9.2001 (
Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3mesi seguenti
la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il
proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La cassa di disoccupazione non può invece far
dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia
contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”
2.5. Nell’evenienza concreta,
dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato alle
dipendenze della __________ di __________ dal 1° aprile 2010 al 30 aprile 2014 in qualità di responsabile alle vendite e gestione (cfr. doc. 24; 18; 5;1; A).
Il salario pattuito
ammontava a CHF 5'000.- lordi al mese (cfr. doc. 24; 20-22).
Non percependo alcun
salario dal mese di agosto 2013, Stefano Lazzoni ha trasmesso al proprio ex
datore di lavoro, sia prima del termine del rapporto lavorativo con la __________
che nei mesi successivi, dei solleciti di pagamento inerenti i propri crediti
salariali in forma di raccomandata a mano (A; 1).
In particolare, per quanto
attiene al periodo antecedente la cessazione del rapporto lavorativo, avvenuta
il 30 aprile 2014 (cfr. doc. 18), al fine di recuperare i propri crediti salariali,
il ricorrente ha trasmesso al proprio ex datore di lavoro due raccomandate a
mano, e nello specifico in data 7 febbraio 2014 e 7 marzo 2014 (cfr. doc. 8; 9)
Dopo il termine
dell’attività lavorativa svolta alle dipendenze della __________, e più in
particolare dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento intimatagli in data
13 febbraio 2014 ed a valere dal 30 aprile 2014 (cfr. doc. 9; 29), RI 1, ha
nuovamente richiesto, sempre nella forma di raccomandate a mano, il versamento
degli arretrati salariali da parte della Radiomarelli SA (cfr. doc. 8; 9; 28;
29).
Con raccomandate a mano
controfirmate da __________, presidente con diritto di firma individuale
(confronta estratto del Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch)
del 16 e del 19 maggio 2014, nonché del 27 giugno 2014, l’insorgente si è
nuovamente rivolto all’ex datore di lavoro, riconoscendo peraltro le
problematiche legate alla ditta e rilevando di non aver ricevuto nessun
pagamento inerente il lavoro prestato dal medesimo da agosto 2013, nonostante
le numerose rassicurazioni (cfr. doc. 10; 11; 12; 30; 31).
Il 10 settembre 2014 la __________,
ex datrice di lavoro dell’assicurato, è stata sciolta in seguito al fallimento
pronunciato con Decreto della Pretura del Distretto di __________ in data 9
settembre 2014.
Un mese e mezzo circa dopo
il fallimento della ditta, il ricorrente ha provveduto, in data 23 ottobre
2014, per il tramite dell’__________, allora sua rappresentante legale (cfr. doc.
33), ad insinuare nel fallimento della ditta il proprio c__________edito,
ammontante a CHF 47'199.95, ottenendone la vidimazione da parte dell’Ufficio
fallimenti del Distretto di __________ il 28 ottobre 2014 (cfr. doc. 19).
Oltre un mese e mezzo dopo
il fallimento della __________, e più in particolare il 30 ottobre 2014, RI 1
ha inoltrato la propria domanda di indennità per insolvenza relativa ai crediti
salariali degli ultimi 4 mesi in cui ha lavorato alle dipendenze della
medesima, per un totale di CHF 21'666.60 (cfr. doc. 18).
Con la decisione del 1°
dicembre 2014 la Cassa ha respinto la domanda dell’insorgente, motivando il
proprio provvedimento come segue:
" (…)
Lei ha prestato attività lavorativa presso la ditta dal 01.04.2010
al 30.04.2014 , ha percepito lo stipendio fino al 31.07.2013; rivendica alla
nostra Cassa, con domanda del 30.10.2014, un importo di fr. 21'666.60
concernente gli stipendi e la relativa tredicesima degli ultimi 4 mesi del
rapporto di lavoro.
In considerazione del fatto che la ditta è fallita il 10.09.2014 e
che durante il suo rapporto di lavoro e dopo la fine del suo contratto
lavorativo ha inoltrato unicamente delle lettere, l’ultima datata 19.05.2014,
la sua richiesta deve essere respinta in quanto i suoi sforzi per recuperare il
salario non possono essere considerati adeguati e tempestivi. (…)” (cfr. doc.
13; 17)
Avverso la decisione del
1° dicembre 2014 RI 1, per il tramite del proprio legale, avv. RA 1, ha
interposto formale opposizione in data 15 gennaio 2015 sostenendo che, malgrado
Fatti
i numerosi solleciti scritti già citati e le continue rassicurazioni da parte
dell’ex datore di lavoro, egli si è visto confrontato all’imprevisto ed
inaspettato fallimento della __________, a seguito del quale egli si sarebbe
tempestivamente rivolto all’__________ presentando la propria domanda di
indennità per insolvenza del 30 ottobre 2014, senza nel frattempo mai
rinunciare ai propri crediti salariali (cfr. doc. 5).
In sede di audizione
davanti alla Cassa, il 12 febbraio 2015 il ricorrente ha precisato quale fosse
il proprio ruolo alle dipendenze della __________; nello specifico RI 1, oltre
a negare di essere al corrente delle difficoltà finanziare della ditta, ha
affermato di occuparsi della direzione del personale e del coordinamento delle
attività dell’azienda. L’insorgente ha poi asserito di aver sollecitato non
solo verbalmente, bensì anche per iscritto, il proprio ex datore di lavoro,
tramite raccomandate a mano per le quali ha preteso firma a conferma della loro
ricezione da parte dell’ex datore di lavoro.
Contestualmente
l’insorgente ha altresì posto in evidenza come un suo collega, apparentemente
in una situazione analoga, sia stato posto al beneficio delle prestazioni di
insolvenza (cfr. doc. 3).
Il 2 marzo 2015 la Cassa ha confermato la propria decisione del 1° dicembre 2014, sulla base delle motivazione
esposte al considerando 1.1.
In data 14 aprile 2015 il
ricorrente ha interposto un tempestivo ricorso al TCA ponendo a fondamento
delle proprie argomentazioni le circostanze di cui al considerando 1.2.
2.6. Il TCA, chiamato a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, precisa che, benché a RI 1 non sia
stato versato alcun salario dal mese di agosto 2013, il medesimo ha atteso sino
al 23 ottobre 2014, quindi oltre un anno dal versamento dell’ultimo salario,
nonché sei mesi circa dopo il termine del rapporto lavorativo al 30 aprile 2014
ed un mese e mezzo dopo la pronuncia, il __________, del fallimento della ditta
ex datrice di lavoro (cfr. Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch),
per agire in via esecutiva al fine di recuperare i propri crediti
salariali, mediante l’insinuazione del credito di CHF 47'199.95 vidimata
dall’Ufficio fallimento del Distretto di __________ in data 28 ottobre 2014
(cfr. doc. 19).
Si pone, inoltre, in
particolare evidenza che per questa Corte, a prescindere dal fatto che il
medesimo fosse o meno a conoscenza della situazione creditoria della ditta, non
trova alcuna valida spiegazione il fatto che l’assicurato nell’arco temporale
dall’agosto 2013 al 7 febbraio 2014, quindi per oltre sei mesi, non abbia mai
preteso in modo più incisivo il versamento dei salariali arretrati, limitandosi
a consegnare all’ex datore di lavoro delle raccomandate a mano, la prima
d’altronde nel mese di febbraio 2014, ovvero sei mesi dopo l’inizio del mancato
pagamento degli stipendi nell’agosto 2013.
Per quanto attiene al
periodo seguente l’inoltro della prima raccomandata a mano del 7 febbraio, va
osservato che l’assicurato ha a più riprese sollecitato per iscritto, mediante
le raccomandate a mano del 7 marzo, 16 maggio, 19 maggio e 27 giugno 2014 (cfr.
doc. 8; 9; 10; 11; 12; 28; 29; 30; 31), il proprio ex datore di lavoro affinché
gli corrispondesse quanto dovuto, sia anteriormente che in seguito alla
notifica da parte di quest’ultimo della lettera di licenziamento, datata 13
febbraio 2014, ed al termine effettivo del rapporto lavorativo, avvenuto il 30
aprile 2014 (cfr. doc. 29).
Tuttavia l’insorgente,
come visto, ha lasciato trascorrere diversi mesi prima di agire in modo più
incisivo nei confronti dell’ex datore di lavoro. Il ricorrente, al riguardo, ha
precisato che ciò era dovuto, da un lato, al rapporto di fiducia intercorrente
tra lo stesso RI 1 ed titolare della ditta, dall’altro, in quanto, in buona
fede, a seguito delle rassicurazioni ricevute, nutriva la speranza di
recuperare quanto gli spettava (cfr. doc. 5; I).
Il TCA, in proposito,
osserva che però non risulta in ogni caso che alle richieste di RI 1 sia stato
dato seguito.
Giova poi rilevare che nei
mesi successivi al termine del rapporto lavorativo con la __________
l’assicurato, nonostante l’ex datore di lavoro non avesse dato il minimo
seguito alle sue rassicurazioni, tramite versamenti anche solo parziali dei
salari, non ha mai intensificato i metodi di recupero dei propri crediti
salariali, limitandosi a trasmettere nuove raccomandate a mano al signor __________,
titolare della ditta.
È pure utile sottolineare
che il ricorrente ha continuato a lavorare da agosto 2013 fino ad aprile 2014,
ossia per nove mesi, senza essere retribuito, nemmeno con degli acconti sugli
stipendi dovuti.
Si sottolinea inoltre come
dall’ultima raccomandata a mano, consegnata in data 27 giugno 2014 (cfr. doc.
12), all’insinuazione del credito di CHF 47'199.95 del 23 ottobre 2014 (cfr.
doc. 19) l’insorgente abbia lasciato trascorrere quasi tre mesi rimanendo
completamente inattivo nei confronti dell’ex datore di lavoro, per poi agire
unicamente un mese e mezzo circa dopo la pronuncia del fallimento del __________
della __________ da parte della Pretura del Distretto di __________ (cfr.
Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch)
e trasmettere all’amministrazione la propria domanda di indennità per
insolvenza il 30 ottobre 2014 (cfr. doc 18).
Gli sforzi compiuti
dall'assicurato per ottenere quanto dovuto sono quindi manifestamente
insufficienti, anche in considerazione del fatto che già durante la sua
attività lavorativa, benché durata alcuni anni, egli non ha percepito alcun
salario per oltre nove mesi.
Al riguardo giova ribadire
Considerandi
che secondo giurisprudenza costante, l’obbligo di ridurre il danno a carico del
lavoratore, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di impiego, quando
il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il
lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita (cfr. STFA pubblicata in DLA
2002.
pag. 190 seg.).
In particolare
l'assicurato avrebbe dovuto procedere già antecedentemente alla pronuncia del
fallimento con misure più incisive di carattere esecutivo e/o per via
giudiziaria. Non avendolo fatto egli ha gravemente violato l'obbligo previsto
all'art. 55 cpv. 1 LADI.
In merito alle
rassicurazioni verbali fornite dal titolare della Radiomarelli SA, questa
Corte, richiamando la giurisprudenza di cui al considerando 2.4., pone in
particolare evidenza che le medesime non esimono il
dipendente dall’esigere in modo incisivo, tempestivo ed adeguato il pagamento
dei propri crediti salariali e non sono quindi sufficienti al fine di
prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STCA 38.2010.73 del 30
marzo 2011, consid. 2.7.).
Il TCA ritiene, dunque,
che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave dell’obbligo di ridurre il
danno previsto all’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17
luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1°
dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto
2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in
atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare
STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C
271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung;
Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003;
STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Di conseguenza, a ragione la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
2.7
Per quanto attiene alle
osservazioni del ricorrente secondo cui a due ex dipendenti della __________
nella sua stessa posizione sarebbe stato riconosciuto il diritto alle indennità
per insolvenza (cfr. doc. I), questa Corte rinuncia a
richiamare gli incarti dei medesimi, che sarebbero stati nelle medesime
condizioni del ricorrente ed ai quali l'amministrazione avrebbe riconosciuto il
diritto alle prestazioni della LADI (cfr. doc. I).
Ciò,
anche quando corrispondesse alla realtà dei fatti, considerato che non è
dato a sapere se i due ex dipendenti della __________ citati dal ricorrente si
trovassero effettivamente in condizioni pari a quelle dell’assicurato, non
potrebbe comunque essere di alcuna utilità per l’insorgente.
Già
solo per l'esiguità del numero di casi segnalati (cfr. doc. I) non esistono,
infatti, gli estremi per applicare nel caso concreto il principio del diritto
dell'uguaglianza nell'illegalità (cfr. STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008
consid. 5).
Si
ricorda peraltro che in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 il Tribunale
federale non ha confermato una sentenza del TCA che aveva riconosciuto ad un
assicurato il diritto alle prestazioni della LADI per un corso di
perfezionamento, proprio sulla base del principio citato.
L'Alta
Corte si è al riguardo così espressa:
" 2.
In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la
qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di
prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di
collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e
incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo
cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per
beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.
3.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo
una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche
in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di
esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri
interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca
l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di
volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di
trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando
comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia
effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare
la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti
di giurisprudenza e dottrina).
4.
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il
diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto,
incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese
dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito
dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora
per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato
ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata
applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi
singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione
ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella
medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da
quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che
riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.
5.
La procedura è onerosa (art. 65 seg. LTF). Le spese, che seguono
la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), andrebbero di conseguenza poste a carico
dell'assicurata opponente. Tenuto conto delle particolari circostanze del caso,
si prescinde tuttavia eccezionalmente dal prelevare simili spese."
Poiché l'amministrazione,
a proposito del riconoscimento del diritto a indennità per insolvenza ad
assicurati nella stessa posizione del ricorrente che hanno agito nei confronti
del loro ex datore di lavoro secondo le medesime modalità dell’insorgente, non
ha adottato nessuna prassi costante derogante alla legge con l'intenzione di
mantenerla in futuro, il principio dell'uguaglianza di trattamento
nell'illegalità non torna in concreto applicabile (cfr. STCA 38.2009.18 del 18
giugno 2009, STCA 38.2010.57 del 7 febbraio 2011).
2.8
In esito alle
considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale ritiene che
a ragione, quindi, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all’indennità
per insolvenza.
La decisione
su opposizione emessa dalla Cassa il 2 marzo 2015 deve, conseguentemente,
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
vicecancelliera
Daniele Cattaneo avv.
Raffaella Sartoris Vacchini