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Decisione

38.2015.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 luglio 2015Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i numerosi solleciti scritti già citati e le continue rassicurazioni da parte

dell’ex datore di lavoro, egli si è visto confrontato all’imprevisto ed

inaspettato fallimento della __________, a seguito del quale egli si sarebbe

tempestivamente rivolto all’__________ presentando la propria domanda di

indennità per insolvenza del 30 ottobre 2014, senza nel frattempo mai

rinunciare ai propri crediti salariali (cfr. doc. 5).

In sede di audizione

davanti alla Cassa, il 12 febbraio 2015 il ricorrente ha precisato quale fosse

il proprio ruolo alle dipendenze della __________; nello specifico RI 1, oltre

a negare di essere al corrente delle difficoltà finanziare della ditta, ha

affermato di occuparsi della direzione del personale e del coordinamento delle

attività dell’azienda. L’insorgente ha poi asserito di aver sollecitato non

solo verbalmente, bensì anche per iscritto, il proprio ex datore di lavoro,

tramite raccomandate a mano per le quali ha preteso firma a conferma della loro

ricezione da parte dell’ex datore di lavoro.

Contestualmente

l’insorgente ha altresì posto in evidenza come un suo collega, apparentemente

in una situazione analoga, sia stato posto al beneficio delle prestazioni di

insolvenza (cfr. doc. 3).

Il 2 marzo 2015 la Cassa ha confermato la propria decisione del 1° dicembre 2014, sulla base delle motivazione

esposte al considerando 1.1.

In data 14 aprile 2015 il

ricorrente ha interposto un tempestivo ricorso al TCA ponendo a fondamento

delle proprie argomentazioni le circostanze di cui al considerando 1.2.

2.6. Il TCA, chiamato a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, precisa che, benché a RI 1 non sia

stato versato alcun salario dal mese di agosto 2013, il medesimo ha atteso sino

al 23 ottobre 2014, quindi oltre un anno dal versamento dell’ultimo salario,

nonché sei mesi circa dopo il termine del rapporto lavorativo al 30 aprile 2014

ed un mese e mezzo dopo la pronuncia, il __________, del fallimento della ditta

ex datrice di lavoro (cfr. Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch),

per agire in via esecutiva al fine di recuperare i propri crediti

salariali, mediante l’insinuazione del credito di CHF 47'199.95 vidimata

dall’Ufficio fallimento del Distretto di __________ in data 28 ottobre 2014

(cfr. doc. 19).

Si pone, inoltre, in

particolare evidenza che per questa Corte, a prescindere dal fatto che il

medesimo fosse o meno a conoscenza della situazione creditoria della ditta, non

trova alcuna valida spiegazione il fatto che l’assicurato nell’arco temporale

dall’agosto 2013 al 7 febbraio 2014, quindi per oltre sei mesi, non abbia mai

preteso in modo più incisivo il versamento dei salariali arretrati, limitandosi

a consegnare all’ex datore di lavoro delle raccomandate a mano, la prima

d’altronde nel mese di febbraio 2014, ovvero sei mesi dopo l’inizio del mancato

pagamento degli stipendi nell’agosto 2013.

Per quanto attiene al

periodo seguente l’inoltro della prima raccomandata a mano del 7 febbraio, va

osservato che l’assicurato ha a più riprese sollecitato per iscritto, mediante

le raccomandate a mano del 7 marzo, 16 maggio, 19 maggio e 27 giugno 2014 (cfr.

doc. 8; 9; 10; 11; 12; 28; 29; 30; 31), il proprio ex datore di lavoro affinché

gli corrispondesse quanto dovuto, sia anteriormente che in seguito alla

notifica da parte di quest’ultimo della lettera di licenziamento, datata 13

febbraio 2014, ed al termine effettivo del rapporto lavorativo, avvenuto il 30

aprile 2014 (cfr. doc. 29).

Tuttavia l’insorgente,

come visto, ha lasciato trascorrere diversi mesi prima di agire in modo più

incisivo nei confronti dell’ex datore di lavoro. Il ricorrente, al riguardo, ha

precisato che ciò era dovuto, da un lato, al rapporto di fiducia intercorrente

tra lo stesso RI 1 ed titolare della ditta, dall’altro, in quanto, in buona

fede, a seguito delle rassicurazioni ricevute, nutriva la speranza di

recuperare quanto gli spettava (cfr. doc. 5; I).

Il TCA, in proposito,

osserva che però non risulta in ogni caso che alle richieste di RI 1 sia stato

dato seguito.

Giova poi rilevare che nei

mesi successivi al termine del rapporto lavorativo con la __________

l’assicurato, nonostante l’ex datore di lavoro non avesse dato il minimo

seguito alle sue rassicurazioni, tramite versamenti anche solo parziali dei

salari, non ha mai intensificato i metodi di recupero dei propri crediti

salariali, limitandosi a trasmettere nuove raccomandate a mano al signor __________,

titolare della ditta.

È pure utile sottolineare

che il ricorrente ha continuato a lavorare da agosto 2013 fino ad aprile 2014,

ossia per nove mesi, senza essere retribuito, nemmeno con degli acconti sugli

stipendi dovuti.

Si sottolinea inoltre come

dall’ultima raccomandata a mano, consegnata in data 27 giugno 2014 (cfr. doc.

12), all’insinuazione del credito di CHF 47'199.95 del 23 ottobre 2014 (cfr.

doc. 19) l’insorgente abbia lasciato trascorrere quasi tre mesi rimanendo

completamente inattivo nei confronti dell’ex datore di lavoro, per poi agire

unicamente un mese e mezzo circa dopo la pronuncia del fallimento del __________

della __________ da parte della Pretura del Distretto di __________ (cfr.

Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch)

e trasmettere all’amministrazione la propria domanda di indennità per

insolvenza il 30 ottobre 2014 (cfr. doc 18).

Gli sforzi compiuti

dall'assicurato per ottenere quanto dovuto sono quindi manifestamente

insufficienti, anche in considerazione del fatto che già durante la sua

attività lavorativa, benché durata alcuni anni, egli non ha percepito alcun

salario per oltre nove mesi.

Al riguardo giova ribadire

Considerandi

che secondo giurisprudenza costante, l’obbligo di ridurre il danno a carico del

lavoratore, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di impiego, quando

il datore di lavoro non versa – o non versa interamente – il salario e il

lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita (cfr. STFA pubblicata in DLA

2002.

pag. 190 seg.).

In particolare

l'assicurato avrebbe dovuto procedere già antecedentemente alla pronuncia del

fallimento con misure più incisive di carattere esecutivo e/o per via

giudiziaria. Non avendolo fatto egli ha gravemente violato l'obbligo previsto

all'art. 55 cpv. 1 LADI.

In merito alle

rassicurazioni verbali fornite dal titolare della Radiomarelli SA, questa

Corte, richiamando la giurisprudenza di cui al considerando 2.4., pone in

particolare evidenza che le medesime non esimono il

dipendente dall’esigere in modo incisivo, tempestivo ed adeguato il pagamento

dei propri crediti salariali e non sono quindi sufficienti al fine di

prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STCA 38.2010.73 del 30

marzo 2011, consid. 2.7.).

Il TCA ritiene, dunque,

che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave dell’obbligo di ridurre il

danno previsto all’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17

luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1°

dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto

2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in

atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare

STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C

271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung;

Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003;

STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

Di conseguenza, a ragione la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

2.7

Per quanto attiene alle

osservazioni del ricorrente secondo cui a due ex dipendenti della __________

nella sua stessa posizione sarebbe stato riconosciuto il diritto alle indennità

per insolvenza (cfr. doc. I), questa Corte rinuncia a

richiamare gli incarti dei medesimi, che sarebbero stati nelle medesime

condizioni del ricorrente ed ai quali l'amministrazione avrebbe riconosciuto il

diritto alle prestazioni della LADI (cfr. doc. I).

Ciò,

anche quando corrispondesse alla realtà dei fatti, considerato che non è

dato a sapere se i due ex dipendenti della __________ citati dal ricorrente si

trovassero effettivamente in condizioni pari a quelle dell’assicurato, non

potrebbe comunque essere di alcuna utilità per l’insorgente.

Già

solo per l'esiguità del numero di casi segnalati (cfr. doc. I) non esistono,

infatti, gli estremi per applicare nel caso concreto il principio del diritto

dell'uguaglianza nell'illegalità (cfr. STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008

consid. 5).

Si

ricorda peraltro che in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 il Tribunale

federale non ha confermato una sentenza del TCA che aveva riconosciuto ad un

assicurato il diritto alle prestazioni della LADI per un corso di

perfezionamento, proprio sulla base del principio citato.

L'Alta

Corte si è al riguardo così espressa:

" 2.

In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la

qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di

prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di

collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e

incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo

cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per

beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.

3.

Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo

una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche

in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di

esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri

interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca

l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di

volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di

trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando

comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia

effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare

la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti

di giurisprudenza e dottrina).

4.

A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il

diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto,

incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese

dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito

dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora

per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato

ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata

applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi

singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione

ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella

medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da

quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che

riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.

5.

La procedura è onerosa (art. 65 seg. LTF). Le spese, che seguono

la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), andrebbero di conseguenza poste a carico

dell'assicurata opponente. Tenuto conto delle particolari circostanze del caso,

si prescinde tuttavia eccezionalmente dal prelevare simili spese."

Poiché l'amministrazione,

a proposito del riconoscimento del diritto a indennità per insolvenza ad

assicurati nella stessa posizione del ricorrente che hanno agito nei confronti

del loro ex datore di lavoro secondo le medesime modalità dell’insorgente, non

ha adottato nessuna prassi costante derogante alla legge con l'intenzione di

mantenerla in futuro, il principio dell'uguaglianza di trattamento

nell'illegalità non torna in concreto applicabile (cfr. STCA 38.2009.18 del 18

giugno 2009, STCA 38.2010.57 del 7 febbraio 2011).

2.8

In esito alle

considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale ritiene che

a ragione, quindi, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto all’indennità

per insolvenza.

La decisione

su opposizione emessa dalla Cassa il 2 marzo 2015 deve, conseguentemente,

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

vicecancelliera

Daniele Cattaneo avv.

Raffaella Sartoris Vacchini