38.2015.33
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14 settembre 2015Italiano26 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2015.33
DC/sc
Lugano
14 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 marzo 2015 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 12 novembre
2014 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 idoneo al collocamento per
un'attività all'80% dal 15 settembre 2014 in quanto egli non è totalmente disponibile per il mercato del lavoro avendo iniziato presso la __________ di __________
una formazione della durata di quattro anni denominata "Bachelor __________
" (doc. 22).
1.2. Il 16 marzo 2015 la Sezione
del lavoro ha emesso una decisione su opposizione con la quale ha stabilito che
la disponibilità all'80% vale solo per il periodo 15 settembre – 31 dicembre
2014, mentre essa è totale dal 1° gennaio 2015.
L'amministrazione al
riguardo ha sottolineato che:
" (…)
Nel caso concreto, la formazione in parola (Bachelor __________
con inizio 15 settembre 2014) prevede una frequenza scolastica il martedì ed il
giovedì dalle 17:30 alle 21:00 ed il venerdì dalle 10:15 alle 20:15 ed il
conseguimento di complessivi 180 ECTS (European Credit Transfer System), di cui
47 ECTS nel primo e secondo anno, 42 ECTS nel terzo e 44 ECTS nel quarto anno.
Un credito ECTS corrisponde a un carico di lavoro per lo studente pari a circa
30 ore (cfr. http://www.__________, pag 1). Nell’ambito della modalità PAP
(Parallela all’attività professionale) scelta dal signor RI 1, seconda la Guida
agli studi della __________, pag. 15 (Modalità di studio), lo studente deve
essere impiegato con una percentuale di occupazione corrispondente almeno al
50% (cfr. http://www.__________).
Tuttavia, visto l'intensità ed il dispendio di tempo necessario
allo studio, secondo il piano di studio all'interessato è richiesto di ridurre
l'attività lavorativa almeno all'80% (cfr. http://www.__________). Al fine di
garantire il rispetto di quanto precede, lo studente, una volta confermata la
sua iscrizione, tenuto a sottoscrivere un'autodichiarazione da ritornare
all'istituto di formazione, in cui attesta, tra l'altro, che "Come
descritto nel piano degli studi, chi frequenta il PAP non dovrebbe avere una percentuale
di lavoro superiore all'80%" (cfr. Dichiarazione da inoltrare dallo
studente al __________). Al riguardo si osserva come a precisa richiesta
dell'UG (cfr. scritto 27 gennaio 2015 UG/assicurato), il signor RI 1 abbia
comunicato telefonicamente che la precitata dichiarazione non esisteva, in
quanto non sarebbe stata firmata da parte sua (cfr. nota colloquio telefonico 3
febbraio 2015 assicurato/UG). Nel citato scritto 16 febbraio 2015 egli spiega
invece che "questo documento chiede allo studente di ridurre la sua
attività lavorativa del 20%, non è il mio caso perché io non ho attività da
ridurre ed è per questo motivo che non lo ho firmato e non lo ho consegnato
alla __________ ".
Ora, richiamata la giurisprudenza citata, ritenuto come nella precitata
dichiarazione si chiede allo studente di non superare una percentuale
lavorativa dell'80% (formulazione ben diverse di quanto sostenuto
dall'interessato che parla erroneamente della riduzione del 20% di un'attività
esistente), considerato, peraltro, come il dispendio complessivo tra lavoro al
80% (pari a circa 33.6 ore settimanali) e tempo di studio - pari a 1350 ore di
lavoro tra corsi e studio individuale per anno accademico (cfr. Dichiarazione
precitata) ovvero 26 ore settimanali - superi ampiamento le usuali 42 ore
settimanali corrispondenti ad un impiego a tempo pieno, non sussiste alcun
margine per riconoscere una disponibilità dell'interessato superiore all'80%.
Nulla cambia al riguardo il fatto che egli affermi di non aver sottoscritto la
citata autodichiarazione relativa alla percentuale lavorativa che non dovrebbe
superare l'80%.
Occorre tuttavia precisare che l'assicurato, con scritto 16
febbraio 2015, comunica di aver abbandonato gli studi dal 1 gennaio 2015,
producendo una dichiarazione attestante l'interruzione, rilasciata dalla __________
in data 5 febbraio 2015. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2015 è venuto a
cadere l'impegno dell'opponente che ha ristretto la sua disponibilità al
collocamento all'80%, e la medesima potrà quindi essere ripristinata al 100% a
partire da tale momento. (…)" (Doc. A1
La Sezione del lavoro ha
pure considerato non credibile l'affermazione dell'assicurato secondo cui egli
avrebbe interrotto la formazione qualora avesse reperito un nuovo impiego (cfr.
doc. A1).
1.3. Contro la decisione su
opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
affermato di avere più volte indicato all'URC che avrebbe abbandonato la
formazione in caso di reperimento di un nuovo impiego (cfr. doc. I).
1.4. Nella sua risposta del 6
maggio 2015 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. doc.
III).
1.5. Il 12 maggio 2015 la Sezione
del lavoro ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" ...
presentiamo quale ulteriore mezzo di prova la lista qui annessa, a comprova di
quanto esposto al punto 4 della risposta di causa 6 maggio 2015, ovvero, che
nei mesi di frequenza della __________ (settembre – dicembre 2014, doc. 2) il
ricorrente ha effettuato candidature, spontanee, esclusivamente presso agenzie
di collocamento/prestito di personale." (Doc. V)
Al riguardo il 17 maggio 2015 l'assicurato ha preso posizione sottolineando in particolare che:
" (…)
Ho dichiarato in modo scritto "non in parole" che se
appare un lavoro adeguato lascio la formazione, la legge e la giurisprudenza e
la prassi chiaramente spiegano che la dichiarazione deve essere scritta.
Affermare che questo documento (insieme con quello della conseguenza
finanziaria) non è sufficiente è un’assurdità, dato che è questo che la legge
prevedeva in modo chiaro. Non avrebbe senso richiedere un documento se poi non è
ritenuto valido o insufficiente. (…)" (Doc. VII)
1.6. Il 1° giugno 2015 la Sezione
del lavoro ha inviato una lettera al TCA nella quale ha precisato:
" (…)
Solo in sede di replica il ricorrente sostiene, quale fatto nuovo,
di aver informato nel mese di dicembre 2014 la propria consulente
dell'abbandono degli studi (dal 1 gennaio 2015). Ora, tale affermazione deve
essere recisamente contestata. Infatti, come ben si evince dalla Comunicazione
relativa a una sanzione trasmessa il 17 marzo 2015 dall'URC all'UG (doc.
57), la consulente, riferendosi alla decisione qui contestata del 16 marzo
2015, indica di essere "venuta a conoscenza solo ora di
quest'informazione". Tant'è, tra l'altro, che la pretesa comunicazione
non emerge neppure dalla documentazione relativa al caso che ci occupa, in
particolare né dal verbale di consulenza 2 dicembre 2014 (doc. 1/3) né da
quello del 19 gennaio 2015 (1/4).
Inoltre, il signor RI 1 non si era espresso in merito alla
surriferita comunicazione, trasmessagli lo scorso 26 marzo per eventuali
osservazioni, e ad oggi all'UG non è pervenuta alcuna opposizione avverso la
relativa decisione, mediante la quale l'interessato è stato sospeso per 4
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, per non aver informato –
tempestivamente – l'URC in merito all'interruzione degli studi in questione.
Riguardo alla qualità delle ricerche di lavoro si richiama quanto
esposto al capoverso 4 del punto 4 della risposta di causa, e nello scritto 12
maggio 2014." (Doc. IX)
in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Sezione del lavoro a ragione oppure no ha ritenuto
l’assicurato idoneo al collocamento con una disponibilità all'80% dal 15
settembre al 31 dicembre 2014 e al 100% dal 1° gennaio 2015.
Fondamentale presupposto
per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra
l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
f e 15 LADI).
Il nuovo tenore dell'art.
15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato i presupposti
necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi
la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti, secondo l'art. 15
cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato
è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare
un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore
dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio concernente la
revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del
28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
" Art. 15 Idoneità al collocamento
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in
particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a
dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni
degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione
a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E'
pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento
che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato
modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare
a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di
«provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi
Fatti
i colloqui di consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12
giugno 2001, pag. 2002)
L'idoneità al collocamento
deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.;
STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid.
3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag.
63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die
Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua
situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere
collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18
maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag.
265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58
e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388;
DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA
1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V
217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF
109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38,
40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al
collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di
un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di
assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al
collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari
non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo
pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare
soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,
possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto
condizionatamente.
Quando l'assicurato è
talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il
ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al
collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha
nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA
C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998
consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF
120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986
n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2;
DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
In una sentenza C 108/03
del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni, in proposito,
ha rilevato che:
" (…)
1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit
entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die
versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht
nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen
Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der
Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)
Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person
zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG)."
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo a quest'ultimo
aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di
un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento e, di conseguenza, il
diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV
Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA
1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,
pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha, pure, stabilito
che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che
esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è
collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in
ragione di almeno il 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF
8C_126/2014 dell’8 luglio 2014 cosid. 3.1.; DTF 125 V 58 consid. 6a e
riferimenti ivi menzionati).
E' dal profilo della perdita
di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura
una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione
adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,
consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C
287/03 del 12 maggio 2004).
2.2. In una decisione pubblicata
in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella
propria giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139,
ribadendo che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le
condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto
all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo
l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed
essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato
personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli
non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui
l’idoneità al collocamento deve essere negata.
Al riguardo cfr. pure STFA C 132/04 dell’11 ottobre 2004 e STFA C 122/04 del 17 novembre
2004.
Con sentenza C 126/05 del
10 ottobre 2005 l’Alta Corte ha confermato il giudizio con cui il TCA aveva
tutelato l’operato dell’amministrazione che aveva ritenuto un assicurato
inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a partire dal
1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo pieno che gli
impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro.
In quell’occasione la
nostra Massima Istanza ha ribadito che:
" 1.
Secondo giurisprudenza, un assicurato che, come nel
caso di specie (si veda a tal proposito il verbale di chiarimento 21 novembre
2003, dal quale emerge come l'assicurato, peraltro titolare di un attestato
federale di capacità quale impiegato di commercio, e il suo rappresentante
legale, dopo essere stati informati dalla consulente del personale dell'Ufficio
regionale di collocamento [URC] di L.________, abbiano espressamente rinunciato
a compilare la documentazione necessaria per ricevere un assegno di formazione
e quindi per ottenere una relativa decisione formale), durante la propria
disoccupazione, frequenta un corso senza che si realizzino le condizioni di cui
agli art. 59 segg. LADI, conserva il diritto alle indennità di disoccupazione
solo nella misura in cui adempie i presupposti di cui all'art. 8 LADI. In
particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a
interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si
presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere
considerato disponibile sul mercato del lavoro e l'idoneità al collocamento
deve essergli negata (DTF 122 V 265; DLA 2001 pag. 230, 1990 no. 22 pag. 139). Ai fini di tale valutazione
occorre esaminare l'aspetto oggettivo e soggettivo dell'idoneità al
collocamento (SVR 1997 ALV no. 87 pag. 265).
Con riferimento all'aspetto oggettivo, va rilevato
che la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude di principio
l'accettazione di un'attività lucrativa. L'idoneità al collocamento può
pertanto essere unicamente ammessa se risulta chiaramente che l'assicurato è
oggettivamente disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il
corso per intraprendere un'attività lucrativa. Le semplici allegazioni
dell'assicurato non sono sufficienti. Per contro, occorre richiedere una
conferma facilmente verificabile della direzione della scuola nella quale si
accenni pure alle eventuali conseguenze finanziarie legate a un'interruzione
del corso. Dal profilo soggettivo, deve risultare che l'assicurato ha
proseguito le sue ricerche di lavoro in maniera qualitativamente e
quantitativamente corretta. Le esigenze in tema di disponibilità e di
flessibilità sono maggiormente accresciute laddove si tratta di esaminare la
situazione di un assicurato che segue un corso di propria iniziativa e a
proprie spese (DTF 122 V 266 consid. 4). (…)"
Nella sentenza 8C_126/2014
dell’8 luglio 2014 consid. 3.2., già citata sopra, la nostra Massima istanza ha
ricordato, da un lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un
corso per assumere un’attività lavorativa deve essere valutata sulla base di
criteri oggettivi. Dall’altro, che le dichiarazioni di volontà dell’assicurato
di per sé non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e
che quest’ultima, nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di
esigenze più severe.
Questi concetti sono stati
ribaditi in una sentenza 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015 nella quale l’Alta
Corte ha sottolineato che:
Considerandi
" 4.2. Secondo la giurisprudenza, se un
assicurato frequenta un corso o uno studio durante il periodo di disoccupazione
(senza che le condizioni degli art. 59 segg. LADI siano adempiute), egli può
essere ritenuto idoneo al collocamento se emerge in maniera univoca che egli
sia disposto a interrompere immediatamente la formazione (ed è in grado di
compiere ciò), adempiendo contestualmente i suoi obblighi di ricerche di
occupazione, e accettare un impiego. Le esigenze poste rispetto alla
disponibilità e alla flessibilità sono più elevate se l'assicurato segue corsi
di sua spontanea iniziativa e a proprie spese. Egli è tenuto di continuare le
ricerche d'impiego in maniera soddisfacente dal profilo qualitativo e
quantitativo nonché essere disposto a interrompere in ogni momento il corso. A
tal proposito occorre valutare questi aspetti in maniera obiettiva, le
dichiarazioni dell'assicurato non essendo sufficienti (DTF 122 V 265 consid. 4
pag. 266)."
2.3
La Segreteria
di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8
agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella
Prassi LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B264-265 ha indicato che:
" Idoneità
al collocamento dei disoccupati che partecipano a un corso
Art. 60 cpv.
4.
LADI
B264 Nella misura in cui un corso
autorizzato dall’assicurazione
contro
la disoccupazione lo esiga, durante il medesimo l’assicurato che vi partecipa
non è tenuto ad essere idoneo al collocamento.
B265 Se
durante la disoccupazione l’assicurato frequenta un corso che non è stato autorizzato
dall’assicurazione contro la disoccupazione, l’idoneità al collocamento gli
viene rico-nosciuta unicamente se è stabilito che egli è disposto e in grado di
interrompere in qualsiasi momento tale corso per assumere un impiego. Non è
sufficiente che l’assicurato si dichiari disposto a interrompere il corso, egli
deve inoltre presentare un attestato della direzione della scuola in cui siano
attestate anche le conseguenze finanziarie di tale interruzione.
ð Giurisprudenza
DTFA
C 136/02 del 4.2.2003 (Un assicurato che durante la disoccupazione segue di
propria iniziativa un corso di formazione in ambito medico è idoneo al
collocamento. Esso deve tuttavia continuare le sue ricerche di lavoro ed essere
disposto a interrompere il corso per assumere un impiego)
DTFA
C 132/04 dell’11.10.2004 (Un assicurato che si reca temporaneamente all’estero
ha diritto all’ID anche durante il soggiorno all’estero se può essere
contattato nell’arco di una giornata, se può essere collocato entro un termine
ragionevole e se adempie le altre prescrizioni di controllo. L’adempimento di
queste condizioni non è mai garantito nel caso di un corso di 4 mesi negli
USA)”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137.
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V
4.
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in
RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid.
8.
; 133 V 394 consid. 3.3;
130.
V 163 consid.
4.3
; 128 I 167 consid.
4.
)."
2.4
Nella sentenza 8C_704/2014
dell’8 gennaio 2015, trattandosi di un assicurato che stava seguendo la
medesima formazione del ricorrente, il Tribunale federale ha confermato la
decisione con la quale è stata riconosciuta, a partire da un certo momento,
l’idoneità al collocamento con una disponibilità limitata al 40%.
Al riguardo l’Alta Cortre
si è così espressa:
" 4.4. L'asserita mancanza dell'obbligo di
frequenza dei corsi alla Scuola universitaria B.________ non è sufficiente a
mettere in dubbio gli accertamenti della Corte cantonale. Il ricorrente pare
dimenticare che i primi giudici abbiano considerato l'inidoneità al
collocamento soprattutto alla luce dei crediti ECTS, i quali sono concepiti in
modo tale da includere non solo il tempo delle lezioni, bensì anche quello
dedicato alla preparazione al corso e allo studio in vista dell'esame. Al
riguardo il ricorrente non mette in luce alcunché per contestare questo accertamento,
se non la sua disponibilità soggettiva. Giova altresì ricordare che le
dichiarazioni dell'assicurato, il quale sarebbe sempre stato disponibile ad
assumere un impiego, malgrado uno studio a tempo pieno, non sono sufficienti a
confermare una sua collocabilità nel mercato del lavoro (consid. 4.2).
L'eventualità per il ricorrente di poter essere collocabile in occupazioni al
di fuori dei normali orari nemmeno è confermata da indizi oggettivi. È vero, in
passato il ricorrente ha esercitato un lavoro nel campo della ristorazione,
tuttavia non tenta nemmeno di dimostrare che un simile impiego possa essere
compatibile con il curricolo scelto, la preparazione dei corsi e lo studio per
gli esami. Il giudizio della Corte ticinese non può quindi essere ritenuto fondato
su accertamenti manifestamente inesatti.
4.5
L'idoneità al collocamento deve essere ammessa
con molto riserbo, quando, a causa di obblighi o circostanze personali, un
assicurato desidera esercitare un'attività lucrativa unicamente in momenti
determinati della giornata o della settimana. Un disoccupato deve essere
ritenuto inidoneo al collocamento quando una limitazione troppo estesa nella
scelta dei posti di lavoro rende molto incerta la possibilità di trovare un
impiego (DTF 112 V 326 consid.
1a pag. 327; cfr. anche sentenza 8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2). A
fronte dei fatti accertati, non manifestamente inesatti, basati su di un
curricolo di studio a tempo pieno, il Tribunale cantonale poteva concludere
senza violare il diritto federale per un'inidoneità nel primo periodo e per
un'inidoneità con disponibilità al 40% nel secondo periodo.”
2.5
Nella presente fattispecie
emerge dagli atti dell’incarto che l’assicurato, nato nel 1970, in possesso di
un titolo di studio conseguito in __________ equivalente a specialista in
finanza e contabilità con attestato professionale federale (cfr. decisione di
equipollenza del 16 settembre 2004, cfr doc. B1) si è iscritto in
disoccupazione il 1° gennaio 2014, aprendo il quarto termine quadro per la
riscossione delle prestazioni. Il 15 settembre 2014 egli ha iniziato a
frequentare il Bachelor __________ presso la __________.
Con la decisione su
opposizione qui impugnata la Sezione del lavoro ha riconosciuto all’assicurato
l’idoneità al collocamento per un’attività all’80% dal 15 settembre al 31
dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 l’assicurato è stato ritenuto idoneo al
collocamento per un lavoro a tempo pieno, visto l’abbandono degli studi presso
la __________.
Chiamato a pronunciarsi
nel caso concreto, questo Tribunale, alla luce della sentenza federale appena
riprodotta (cfr. consid. 2.4.), considerate le modalità e l’intensità con cui
avviene la formazione (cfr. consid. 1.2) richiamato anche il contenuto della Dichiarazione
elaborata dal __________ della __________ secondo cui “come descritto nel piano
degli studi, chi frequenta il PAP (n.d.r.: Parallelo all’Attività
Professionale) non dovrebbe avere una percentuale di lavoro superiore all’80%”
(cfr. doc. 32.1), deve concludere che, a ragione, la Sezione del lavoro ha
riconosciuto RI 1 idoneo al collocamento per un’attività all’80% (cfr. ad
esempio: STF 8C_908/2014 del 18 maggio 2015, diversamente dalla sentenza 8C_674/2014
del 5 maggio 2015 nella quale un assicurato ha dimostrato di poter lavorare al
100%, conseguendo un guadagno intermedio).
Secondo questo Tribunale
non è poi credibile che l’assicurato avrebbe immediatamente interrotto una
formazione di quattro anni, che aveva appena iniziato, se avesse reperito un impiego
(sul tema, cfr. la giurisprudenza esposta ai consid. 2.2 e 2.4).
Infatti, da una parte, è
vero che nella Dichiarazione datata 4 maggio 2014 destinata all’URC di __________
l’assicurato ha attestato la disponibilità ad interrompere il corso, ha
precisato che in tale ipotesi avrebbe dovuto pagare integralmente il corso e
che la formazione è stata intrapresa “per avere una chance di trovare lavoro in
Ticino” (cfr. Doc A2). È pure vero che egli ha effettivamente abbandonato gli studi
dal 1° gennaio 2015 (cfr. doc. 48.1).
D’altra parte è
altrettanto vero che tale rinuncia non è avvenuta per avere reperito un nuovo
impiego, che la formazione era appena iniziata, che l’assicurato ha comunque
dovuto pagare la retta del primo semestre (cfr. doc. A4: “Con la presente
confermiamo che in caso di abbandono degli studi lo studente RI 1 è tenuto a
pagare comunque la retta del semestre in corso” e doc. A1: “… In concreto, si
rileva l’importanza del costo richiesto per la frequenza del corso (CHF 800.--
a semestre, oltre a CHF 150.-- per il materiale) rispetto al guadagno
assicurato dell’interessato di CHF 2'200.-- …”), che durante il periodo in cui
ha seguito la formazione egli ha effettuato le ricerche di lavoro per lo più
presso agenzie di collocamento (cfr. Doc. V e Doc. 56) ed, infine, che nel
periodo in questione e prima dell’emissione della decisione iniziale il
ricorrente non ha mai fatto accenno alla disponibilità a rinunciare alla stessa
ma ha invece sostenuto che essa era compatibile con un lavoro a tempo pieno
(cfr. Doc. A1 e Doc. III).
In simili condizioni la
decisione su opposizione del 16 marzo 2015 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti