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Decisione

38.2015.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 settembre 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12

giugno 2001, pag. 2002)

L'idoneità al collocamento

deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.;

STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid.

3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag.

63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die

Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,

pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente la sua

situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere

collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18

maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag.

265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58

e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388;

DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA

1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V

217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF

109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38,

40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al

collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di

un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di

assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al

collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari

non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo

pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,

possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto

condizionatamente.

Quando l'assicurato è

talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il

ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al

collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha

nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA

C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998

consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF

120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986

n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2;

DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

In una sentenza C 108/03

del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni, in proposito,

ha rilevato che:

" (…)

1.3 Für die Frage der Vermittlungsfähigkeit

entscheidend sind die konkreten Aussichten auf eine Anstellung auf dem für die

versicherte Person in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt, wobei nicht

nur die zeitliche Verfügbarkeit, sondern auch die herrschenden konjunkturellen

Verhältnisse sowie alle anderen Umstände, insbesondere auch die Art der

Tätigkeit zu berücksichtigen sind (ARV 1991 Nr. 3 S. 24). Die (tatsächlichen)

Anstellungschancen sind allein mit Blick auf die der versicherten Person

zumutbaren Stellen zu beurteilen (Art. 15 Abs. 1 AVIG)."

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo a quest'ultimo

aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di

un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento e, di conseguenza, il

diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV

Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA

1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,

pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",

Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha, pure, stabilito

che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che

esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è

collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in

ragione di almeno il 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF

8C_126/2014 dell’8 luglio 2014 cosid. 3.1.; DTF 125 V 58 consid. 6a e

riferimenti ivi menzionati).

E' dal profilo della perdita

di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura

una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione

adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,

consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C

287/03 del 12 maggio 2004).

2.2. In una decisione pubblicata

in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella

propria giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139,

ribadendo che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le

condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto

all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo

l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed

essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato

personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli

non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui

l’idoneità al collocamento deve essere negata.

Al riguardo cfr. pure STFA C 132/04 dell’11 ottobre 2004 e STFA C 122/04 del 17 novembre

2004.

Con sentenza C 126/05 del

10 ottobre 2005 l’Alta Corte ha confermato il giudizio con cui il TCA aveva

tutelato l’operato dell’amministrazione che aveva ritenuto un assicurato

inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a partire dal

1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo pieno che gli

impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro.

In quell’occasione la

nostra Massima Istanza ha ribadito che:

" 1.

Secondo giurisprudenza, un assicurato che, come nel

caso di specie (si veda a tal proposito il verbale di chiarimento 21 novembre

2003, dal quale emerge come l'assicurato, peraltro titolare di un attestato

federale di capacità quale impiegato di commercio, e il suo rappresentante

legale, dopo essere stati informati dalla consulente del personale dell'Ufficio

regionale di collocamento [URC] di L.________, abbiano espressamente rinunciato

a compilare la documentazione necessaria per ricevere un assegno di formazione

e quindi per ottenere una relativa decisione formale), durante la propria

disoccupazione, frequenta un corso senza che si realizzino le condizioni di cui

agli art. 59 segg. LADI, conserva il diritto alle indennità di disoccupazione

solo nella misura in cui adempie i presupposti di cui all'art. 8 LADI. In

particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a

interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si

presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere

considerato disponibile sul mercato del lavoro e l'idoneità al collocamento

deve essergli negata (DTF 122 V 265; DLA 2001 pag. 230, 1990 no. 22 pag. 139). Ai fini di tale valutazione

occorre esaminare l'aspetto oggettivo e soggettivo dell'idoneità al

collocamento (SVR 1997 ALV no. 87 pag. 265).

Con riferimento all'aspetto oggettivo, va rilevato

che la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude di principio

l'accettazione di un'attività lucrativa. L'idoneità al collocamento può

pertanto essere unicamente ammessa se risulta chiaramente che l'assicurato è

oggettivamente disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il

corso per intraprendere un'attività lucrativa. Le semplici allegazioni

dell'assicurato non sono sufficienti. Per contro, occorre richiedere una

conferma facilmente verificabile della direzione della scuola nella quale si

accenni pure alle eventuali conseguenze finanziarie legate a un'interruzione

del corso. Dal profilo soggettivo, deve risultare che l'assicurato ha

proseguito le sue ricerche di lavoro in maniera qualitativamente e

quantitativamente corretta. Le esigenze in tema di disponibilità e di

flessibilità sono maggiormente accresciute laddove si tratta di esaminare la

situazione di un assicurato che segue un corso di propria iniziativa e a

proprie spese (DTF 122 V 266 consid. 4). (…)"

Nella sentenza 8C_126/2014

dell’8 luglio 2014 consid. 3.2., già citata sopra, la nostra Massima istanza ha

ricordato, da un lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un

corso per assumere un’attività lavorativa deve essere valutata sulla base di

criteri oggettivi. Dall’altro, che le dichiarazioni di volontà dell’assicurato

di per sé non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e

che quest’ultima, nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di

esigenze più severe.

Questi concetti sono stati

ribaditi in una sentenza 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015 nella quale l’Alta

Corte ha sottolineato che:

Considerandi

" 4.2. Secondo la giurisprudenza, se un

assicurato frequenta un corso o uno studio durante il periodo di disoccupazione

(senza che le condizioni degli art. 59 segg. LADI siano adempiute), egli può

essere ritenuto idoneo al collocamento se emerge in maniera univoca che egli

sia disposto a interrompere immediatamente la formazione (ed è in grado di

compiere ciò), adempiendo contestualmente i suoi obblighi di ricerche di

occupazione, e accettare un impiego. Le esigenze poste rispetto alla

disponibilità e alla flessibilità sono più elevate se l'assicurato segue corsi

di sua spontanea iniziativa e a proprie spese. Egli è tenuto di continuare le

ricerche d'impiego in maniera soddisfacente dal profilo qualitativo e

quantitativo nonché essere disposto a interrompere in ogni momento il corso. A

tal proposito occorre valutare questi aspetti in maniera obiettiva, le

dichiarazioni dell'assicurato non essendo sufficienti (DTF 122 V 265 consid. 4

pag. 266)."

2.3

La Segreteria

di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve

adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le

istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,

consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8

agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nella

Prassi LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B264-265 ha indicato che:

" Idoneità

al collocamento dei disoccupati che partecipano a un corso

Art. 60 cpv.

4.

LADI

B264 Nella misura in cui un corso

autorizzato dall’assicurazione

contro

la disoccupazione lo esiga, durante il medesimo l’assicurato che vi partecipa

non è tenuto ad essere idoneo al collocamento.

B265 Se

durante la disoccupazione l’assicurato frequenta un corso che non è stato autorizzato

dall’assicurazione contro la disoccupazione, l’idoneità al collocamento gli

viene rico-nosciuta unicamente se è stabilito che egli è disposto e in grado di

interrompere in qualsiasi momento tale corso per assumere un impiego. Non è

sufficiente che l’assicurato si dichiari disposto a interrompere il corso, egli

deve inoltre presentare un attestato della direzione della scuola in cui siano

attestate anche le conseguenze finanziarie di tale interruzione.

ð Giurisprudenza

DTFA

C 136/02 del 4.2.2003 (Un assicurato che durante la disoccupazione segue di

propria iniziativa un corso di formazione in ambito medico è idoneo al

collocamento. Esso deve tuttavia continuare le sue ricerche di lavoro ed essere

disposto a interrompere il corso per assumere un impiego)

DTFA

C 132/04 dell’11.10.2004 (Un assicurato che si reca temporaneamente all’estero

ha diritto all’ID anche durante il soggiorno all’estero se può essere

contattato nell’arco di una giornata, se può essere collocato entro un termine

ragionevole e se adempie le altre prescrizioni di controllo. L’adempimento di

queste condizioni non è mai garantito nel caso di un corso di 4 mesi negli

USA)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V

4.

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de

l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in

RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid.

8.

; 133 V 394 consid. 3.3;

130.

V 163 consid.

4.3

; 128 I 167 consid.

4.

)."

2.4

Nella sentenza 8C_704/2014

dell’8 gennaio 2015, trattandosi di un assicurato che stava seguendo la

medesima formazione del ricorrente, il Tribunale federale ha confermato la

decisione con la quale è stata riconosciuta, a partire da un certo momento,

l’idoneità al collocamento con una disponibilità limitata al 40%.

Al riguardo l’Alta Cortre

si è così espressa:

" 4.4. L'asserita mancanza dell'obbligo di

frequenza dei corsi alla Scuola universitaria B.________ non è sufficiente a

mettere in dubbio gli accertamenti della Corte cantonale. Il ricorrente pare

dimenticare che i primi giudici abbiano considerato l'inidoneità al

collocamento soprattutto alla luce dei crediti ECTS, i quali sono concepiti in

modo tale da includere non solo il tempo delle lezioni, bensì anche quello

dedicato alla preparazione al corso e allo studio in vista dell'esame. Al

riguardo il ricorrente non mette in luce alcunché per contestare questo accertamento,

se non la sua disponibilità soggettiva. Giova altresì ricordare che le

dichiarazioni dell'assicurato, il quale sarebbe sempre stato disponibile ad

assumere un impiego, malgrado uno studio a tempo pieno, non sono sufficienti a

confermare una sua collocabilità nel mercato del lavoro (consid. 4.2).

L'eventualità per il ricorrente di poter essere collocabile in occupazioni al

di fuori dei normali orari nemmeno è confermata da indizi oggettivi. È vero, in

passato il ricorrente ha esercitato un lavoro nel campo della ristorazione,

tuttavia non tenta nemmeno di dimostrare che un simile impiego possa essere

compatibile con il curricolo scelto, la preparazione dei corsi e lo studio per

gli esami. Il giudizio della Corte ticinese non può quindi essere ritenuto fondato

su accertamenti manifestamente inesatti.

4.5

L'idoneità al collocamento deve essere ammessa

con molto riserbo, quando, a causa di obblighi o circostanze personali, un

assicurato desidera esercitare un'attività lucrativa unicamente in momenti

determinati della giornata o della settimana. Un disoccupato deve essere

ritenuto inidoneo al collocamento quando una limitazione troppo estesa nella

scelta dei posti di lavoro rende molto incerta la possibilità di trovare un

impiego (DTF 112 V 326 consid.

1a pag. 327; cfr. anche sentenza 8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2). A

fronte dei fatti accertati, non manifestamente inesatti, basati su di un

curricolo di studio a tempo pieno, il Tribunale cantonale poteva concludere

senza violare il diritto federale per un'inidoneità nel primo periodo e per

un'inidoneità con disponibilità al 40% nel secondo periodo.”

2.5

Nella presente fattispecie

emerge dagli atti dell’incarto che l’assicurato, nato nel 1970, in possesso di

un titolo di studio conseguito in __________ equivalente a specialista in

finanza e contabilità con attestato professionale federale (cfr. decisione di

equipollenza del 16 settembre 2004, cfr doc. B1) si è iscritto in

disoccupazione il 1° gennaio 2014, aprendo il quarto termine quadro per la

riscossione delle prestazioni. Il 15 settembre 2014 egli ha iniziato a

frequentare il Bachelor __________ presso la __________.

Con la decisione su

opposizione qui impugnata la Sezione del lavoro ha riconosciuto all’assicurato

l’idoneità al collocamento per un’attività all’80% dal 15 settembre al 31

dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 l’assicurato è stato ritenuto idoneo al

collocamento per un lavoro a tempo pieno, visto l’abbandono degli studi presso

la __________.

Chiamato a pronunciarsi

nel caso concreto, questo Tribunale, alla luce della sentenza federale appena

riprodotta (cfr. consid. 2.4.), considerate le modalità e l’intensità con cui

avviene la formazione (cfr. consid. 1.2) richiamato anche il contenuto della Dichiarazione

elaborata dal __________ della __________ secondo cui “come descritto nel piano

degli studi, chi frequenta il PAP (n.d.r.: Parallelo all’Attività

Professionale) non dovrebbe avere una percentuale di lavoro superiore all’80%”

(cfr. doc. 32.1), deve concludere che, a ragione, la Sezione del lavoro ha

riconosciuto RI 1 idoneo al collocamento per un’attività all’80% (cfr. ad

esempio: STF 8C_908/2014 del 18 maggio 2015, diversamente dalla sentenza 8C_674/2014

del 5 maggio 2015 nella quale un assicurato ha dimostrato di poter lavorare al

100%, conseguendo un guadagno intermedio).

Secondo questo Tribunale

non è poi credibile che l’assicurato avrebbe immediatamente interrotto una

formazione di quattro anni, che aveva appena iniziato, se avesse reperito un impiego

(sul tema, cfr. la giurisprudenza esposta ai consid. 2.2 e 2.4).

Infatti, da una parte, è

vero che nella Dichiarazione datata 4 maggio 2014 destinata all’URC di __________

l’assicurato ha attestato la disponibilità ad interrompere il corso, ha

precisato che in tale ipotesi avrebbe dovuto pagare integralmente il corso e

che la formazione è stata intrapresa “per avere una chance di trovare lavoro in

Ticino” (cfr. Doc A2). È pure vero che egli ha effettivamente abbandonato gli studi

dal 1° gennaio 2015 (cfr. doc. 48.1).

D’altra parte è

altrettanto vero che tale rinuncia non è avvenuta per avere reperito un nuovo

impiego, che la formazione era appena iniziata, che l’assicurato ha comunque

dovuto pagare la retta del primo semestre (cfr. doc. A4: “Con la presente

confermiamo che in caso di abbandono degli studi lo studente RI 1 è tenuto a

pagare comunque la retta del semestre in corso” e doc. A1: “… In concreto, si

rileva l’importanza del costo richiesto per la frequenza del corso (CHF 800.--

a semestre, oltre a CHF 150.-- per il materiale) rispetto al guadagno

assicurato dell’interessato di CHF 2'200.-- …”), che durante il periodo in cui

ha seguito la formazione egli ha effettuato le ricerche di lavoro per lo più

presso agenzie di collocamento (cfr. Doc. V e Doc. 56) ed, infine, che nel

periodo in questione e prima dell’emissione della decisione iniziale il

ricorrente non ha mai fatto accenno alla disponibilità a rinunciare alla stessa

ma ha invece sostenuto che essa era compatibile con un lavoro a tempo pieno

(cfr. Doc. A1 e Doc. III).

In simili condizioni la

decisione su opposizione del 16 marzo 2015 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti