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38.2015.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 settembre 2015Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I costi sostenuti per la mia formazione, documentati per un totale

di circa 9'000 franchi (vedi punto 12 degli allegati) e l'indennità non

corrisposta a causa della sanzione mi mettono in grave difficoltà economica.

Da quando sono iscritta presso l'ufficio del lavoro non ho mai

ricevuto una proposta di lavoro e ho sempre adempiuto all'obbligo di ricerche

secondo quanto richiesto.

Lo scopo dell'ufficio di collocamento dovrebbe essere quello di

aiutarmi a trovare un posto di lavoro e nel caso le prospettive non siano

favorevoli, di aiutarmi a formarmi in un altro campo di attività in funzione

della situazione individuale ma anche dei bisogni della società. (…)” (cfr.

Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 13

maggio 2015 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. Doc.

III).

1.4. Il 21 maggio 2015 l’assicurata

ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha ribadito di avere rifiutato il programma

d’occupazione in quanto “non solo era inutile al senso di una futura attività

professionale, ma impediva la continuazione della formazione intrapresa ai miei

costi per una riqualifica promettente nel campo del PILATES. Inoltre non mi

avrebbe dato nessun aiuto a livello di formazione professionale vista la mia

esperienza precedente di segretaria di direzione per 8 anni.” (doc V).

Al

riguardo la Sezione del lavoro ha sottolineato che l’assicurata “avrebbe dovuto

accettare senza indugio la misura selezionata dall’URC” (doc. VI).

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata per 21

giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato di

partecipare a un programma d'occupazione.

Secondo l'art. 30 cpv. 1

lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non

osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente,

segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a

un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione

oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile

l’esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della

LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente

modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta infatti di uno

strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se

leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF

2001.

pag. 1972).

In particolare è stata

rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro.

Al riguardo il TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V

286.

si è così espresso:

" (...)

2.1

Nell'ambito della terza revisione della legge, i

Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a

una ri­orga-nizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza

del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio

2001.

del Consiglio federale concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali

fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo

contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di

disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici

regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro,

dei risparmi da contrapporre ai mag-giori on derivanti dagli Accordi bilaterali

(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la

Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

La giurisprudenza relativa

ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza

revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280

seg.).

L'art. 59 LADI enuncia, da

un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni

finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cpv. 1),

dall'altro, i criteri che tali provvedimenti (cpv. 2) e gli assicurati devono

adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste

misure (cpv. 3).

In particolare l'art. 59

cpv. 2 LADI stabilisce che:

" I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere le

qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali."

L'art. 64a LADI concerne

più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione

è il seguente:

"1 Per

provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni

temporanee nell'ambito di:

a. programmi

di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche professionale in imprese o

nell'amministrazione;

c. semestri

di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono

alla ricerca di un posto di formazione:

2.

L'articolo 16

capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3.

L'articolo 16

capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a

un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4.

Gli articoli 16

capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla

partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera

c."

Per quel che riguarda i

programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo

lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo

all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in

vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C

269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).

A questo proposito, in una

sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:

" In

effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di

un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri

di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed

i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672):

l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo

qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa

tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in

op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88)

sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri

perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21

cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro

(OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la

disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile

(cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della

fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della

Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente

procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag.

78.

seg.)."

In DTF 125 V 367 il TFA ha

ricordato che:

" Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung

herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem

Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des

Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16

Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

L'art. 16 cpv. 2 lett. c

LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa

dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla

situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo

aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29

marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

In una

sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs,

zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn

er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht

angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21

Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über

Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988

(SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines

Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere

die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in

Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z.

vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

Boris Rubin (in: « Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage »,

Ed. Schulthess Médias Juridique SA, Ginevra/ Zurigo/Basilea,

2014, p 478) ricorda che:

" (...)

D'après l'art. 64a al. 2 LACI, le caractère

convenable d'un PET ne dépend que ' des conditions fixées à l'art. 16 al. 2

let. c LACI, à savoir la compatibilité de l'activité assignée avec l'âge, la

situation personnelle et la santé. L'obligation, pour l'autorité qui assigne la

mesure, de prendre en compte les aptitudes et les inclinations des assurés

(art. 83 OACI), tombe s'agissant des PET (DTA 1987 p. 34 ; arrêt du 31 août

2012.

[8C_577/2011]). Le critère du temps maximal de déplacement de l'art. 16

al. 2 let. f LACI doit à notre sens également être pris en considération.

L'adéquation entre la mesure de marché du travail et les critères fixés à

l'art. 16 al. 2 let. c LACI s'examine en principe non en relation avec

l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités

effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question (DTA

2006.

p. 155 consid. 2.4 p. 157). (…)”

2.2

Secondo la giurisprudenza

colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale

temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività

deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per

inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).

La giurisprudenza federale

parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un

disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di

lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle

trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente

ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre

termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 del 9 febbraio 2006; STFA C

272/05 del 13 dicembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag.

167; DLA 1982 pag. 43).

Allo stesso modo deve

essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il

potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Su queste

questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987,

Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die

obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schulthess,

Zurigo 1998, ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg.

2.3

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

L'art. 45 cpv. 4 OADI

prevede che vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo:

a. ha

abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure

b. ha rifiutato

un’occupazione adeguata.

L'Alta Corte, in

una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso

inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione

inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma

occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto

l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della

necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di

sei mesi.

La nostra Massima Istanza,

benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha

rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata

di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,

poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e

dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli

il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha accolto il

ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale

legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non

dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

In una sentenza

8C_202/2008,8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto

un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del

Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un programma d'occupazione

argomentando:

" (…)

Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di

una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale

federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo

grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata

all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art.

16.

cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di

riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione

in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di

natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi

applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa.

Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale

federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate

nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un

(adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA

2005.

no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr. anche la casistica

riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono

ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella

misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata, la quale non soltanto ha interrotto l'occupazione temporanea

assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il programma occupazionale presso la

ditta S.________. In particolare, non può essere considerato un motivo di

riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una

rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura

occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a

ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal

profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era

(più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una

riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo

invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si

considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1°

giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita

anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se

l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e

decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di

disoccupazione. (…)"

In una sentenza

8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente al parere

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva ridotto a 3

giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che non aveva

partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.

In una sentenza C 224/02

del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la sospensione di 23

giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma

occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva

infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e

del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue

difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute.

Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché

non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la

sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori

pesanti.

In una sentenza

8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato che nel

corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera assolutamente

passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal rappresentante di

una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso per 21 giorni dal

diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato che in quel caso non

era contrario al diritto federale basarsi su una nota contenuta nell'incarto,

dopo un accertamento telefonico, in quanto quell'annotazione ha semplicemente

confermato il contenuto di un precedente scritto inerente l’assicurato. Né è

determinante che tale scritto sia stato firmato non dalla persona che ha svolto

il colloquio, bensì dal suo diretto superiore.

2.4

In una sentenza

8C_577/2011 del 31 agosto 2012 il Tribunale federale ha confermato la

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni,

contrariamente al parere del Tribunale cantonale che l’aveva ridotta a 7 giorni,

inflitta dall’amministrazione ad un assicurato, con formazione universitaria in

informatica di gestione e con esperienze professionali come informatico,

giornalista e traduttore, e che aveva rifiutato un programma d’occupazione

presso un'associazione specializzata nel riciclaggio, con la funzione di

operaio addetto alla pulizia dei locali.

Secondo l'Alta

Corte la volontà del legislatore di non tenere conto della formazione e delle

qualifiche professionali nel contesto dei programmi d’occupazione è chiara per

cui non è possibile invocare questo argomento per ridurre l’entità della

penalità.

Vista

l’importanza di questa sentenza federale, che risponde sostanzialmente alle

critiche, di carattere generale, dell’assicurata riguardo all’assegnazione di

determinati programmi d’occupazione che non le permettono di sfruttare al

meglio le conoscenze di cui dispone, è utile in questa occasione riprodurre

integralmente le considerazioni del Tribunale federale:

" 3.1 La juridiction cantonale a considéré qu'en refusant, sans motif

justificatif, de participer à un programme d'emploi temporaire organisé par une

institution à but non lucratif (art. 64a al. 1 let. a LACI) et qui convenait à

son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al. 2 let.

c en liaison avec l'art. 64a al. 2 LACI), l'assuré était passible d'une

suspension de son droit à l'indemnité pour inobservation des instructions de

l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cependant, selon l'autorité

précédente, ce refus ne constituait pas une faute de gravité moyenne, comme

l'avait admis le SPE, mais une faute légère justifiant une suspension d'une

durée de 7 jours au lieu de 21 jours. La juridiction cantonale a constaté que

le programme d'emploi temporaire assigné concernait un poste d'ouvrier

nettoyeur de locaux qui pouvait être exercé par une personne n'ayant pas suivi

de scolarité, avec des connaissances de base en français ou en allemand. Selon

les premiers juges, ce programme ne correspondait pas tout à fait au profil de

l'assuré qui est au bénéfice d'une formation universitaire en informatique de

gestion et qui avait notamment exercé des activités d'informaticien, de

journaliste, de traducteur auprès de l'Office des juges d'instruction et, dans

le cadre d'un précédent programme d'emploi temporaire, d'animateur en accueil

extrascolaire pour le compte de Y.________. En outre, ce programme d'emploi

temporaire au service d'une entreprise spécialisée dans le recyclage avait été

assigné par sa nouvelle conseillère en placement qui lui avait abruptement

enjoint de suivre ce programme moins valorisant en réaction à un premier

entretien qui se serait plutôt mal déroulé. Par ailleurs, la juridiction

précédente a retenu que le comportement de l'assuré démontrait un certain

respect non seulement des règles de l'assurance-chômage mais aussi de ses

institutions, dans la mesure où l'intéressé avait immédiatement fait des

démarches préalables pour tenter de faire comprendre à l'organisateur de la

mesure litigieuse et au médiateur de l'assurance-chômage son intention de

refuser de participer à cette mesure. Du reste, l'assuré avait toujours

effectué ses recherches d'emploi avec sérieux et donné satisfaction à ses

anciens employeurs. Enfin, selon les premiers juges, il n'est pas établi que

son refus ait eu pour effet de prolonger indûment le chômage, du moment que

l'intéressé a retrouvé un emploi le 1er septembre 2008, ce qu'il n'aurait pas

pu faire s'il avait suivi le programme litigieux qui devait prendre fin ce

jour-là.

3.2

3.2.1

Le recourant se plaint d'une violation des

art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d LACI, ainsi que de l'art. 45 al. 3 let.

b OACI. Il fait valoir que les circonstances retenues par la juridiction

cantonale ne doivent pas être prises en compte pour évaluer la gravité de la

faute. En particulier, le fait que l'assuré a toujours observé scrupuleusement

les règles de l'assurance-chômage et qu'il a mis un terme au chômage le 1er

septembre 2008 ne constitue pas des facteurs de diminution de la gravité de la

faute.

3.2.2

La durée de la suspension du droit à

l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais

également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de

surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes

d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes

d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application

plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense

cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de

l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives

- du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier

celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs

généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. p. ex. DTA

2006.

n. 20 p. 229 [C 285/05] consid. 2; arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012

consid. 3.2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un

critère d'évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n. 32 p.184 [C14/97]).

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité

de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir

d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance

uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de

manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif

("Ermessensüberschreitung") ou négatif

("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé

("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012

consid. 2.2; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir

d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de

pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales

applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction

de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et

le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son

pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi

l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en

adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le

cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle

est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou

qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation

(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références).

3.2.3

En l'espèce, la juridiction cantonale a motivé

la réduction de la quotité de la suspension du droit à l'indemnité compte tenu

notamment de la durée effective du chômage, laquelle ne constitue toutefois

pas, selon la jurisprudence précitée, un critère d'évaluation de la gravité de

la faute pertinent pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité.

Dès lors, dans la mesure où l'autorité s'est fondée sur une considération qui

manque de pertinence, on doit admettre qu'il y a abus du pouvoir

d'appréciation.

En outre, en ce qui concerne les programmes d'emploi

temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art. 64a

al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c LACI,

selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de

l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la

situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a

renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a

et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les

programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des

aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16

al. 2 let. b LACI). Aussi ne convient-il pas d'aller contre la volonté du

législateur en tenant compte de ce critère dans l'appréciation de la faute pour

réduire la durée de la suspension du droit à l'indemnité. Dans ces conditions,

on peut laisser indécis le point de savoir si la juridiction cantonale était

fondée à considérer que l'intimé est au bénéfice d'une formation

universitaire,ce qui est contesté par le recourant.

Quant à la circonstance que le programme d'emploi

temporaire en question aurait été assigné par la nouvelle conseillère en

placement en réaction à un entretien qui se serait mal déroulé, elle ne permet

pas de s'écarter de l'évaluation de la faute opérée par l'administration, dans

la mesure où elle repose sur une simple présomption posée par la juridiction

cantonale.

3.2.4

Vu ce qui précède, trois des critères retenus

par la juridiction cantonale pour justifier la réduction de la quotité de la

suspension du droit à l'indemnité de chômage dans le cas d'espèce ne sont pas

pertinents. Il apparaît ainsi que l'autorité cantonale a exercé son pouvoir

d'appréciation de manière contraire au droit. Le recours est ainsi bien

fondé."

In un'altra sentenza

8C_265/2012 del 16 aprile 2013 il Tribunale federale ha confermato la sanzione

di 25 giorni inflitta ad un assicurato che aveva rifiutato un programma

d'occupazione quale giurista ed ha sottolineato che:

" (…)

4.1

En ce qui concerne les programmes d'emploi

temporaire organisés par des institutions à but non lucratif au sens de l'art.

64a al. 1 let. a LACI, l'art. 64a al. 2 LACI renvoie à l'art. 16 al. 2 let. c

LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de

l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la

situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Ainsi, le législateur a

renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a

et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les

programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des

aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16

al. 2 let. b LACI; cf. arrêt 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).

En l'espèce, le programme d'emploi temporaire

satisfaisait pleinement aux conditions de l'art. 16 al. 2

let. c LACI, ce que le recourant ne conteste pas, et l'on peut ainsi laisser

indécis le point de savoir si le programme d'emploi temporaire correspondait à

sa formation et son expérience professionnelles. (…)"

Al riguardo il TCA si

limita ad aggiungere che l’ordinamento in materia, regolato da una legge

federale (e precisamente l’art. 64a cpv. 2 LADI ), non può essere validamente

contestato in quanto tale poiché vincola le autorità giudiziarie (cfr. art. 190

Cost.; STF 9C-294/2011 del 24 febbraio 2012; STF 8C_63/2013 del 2 aprile 2013;

STF 8C_1039/2012 del 18 aprile 2013).

Sta semmai al legislatore,

se lo riterrà opportuno, modificare la norma in questione (cfr. DTF 137 V 82

consid. 5.3), inserendo ulteriori criteri per determinare l’adeguatezza di un

programma d’occupazione (a proposito delle critiche formulate alla concezione

attuale cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629).

Il TCA ricorda inoltre che

inizialmente, e cioè nella LADI del 25 giugno 1982, dovevano essere rispettate

tutte le condizioni dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) LADI

(cfr. D. Cattaneo, "Les mesures preventives et de réadaptations de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 518-524).

In una sentenza pubblicata

in DLA 1987 pag. 36 seg. l'Alta Corte si era così espressa a proposito del

rispetto dell'art. 16 cpv. 1 (oggi: 16 cpv. 2) lett. b LADI:

" Il est jurisprudence constante qu'en période de chômage, le fait

qu'un emploi offert ne correspond ni aux qualifications ni aux vœux

professionnels d'un assuré n'autorise pas ce dernier à le refuser, à titre

d'occupation temporaire ou transitoire, sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'un

travail convenable (Stauffer, op. cit. et le arrêts cités). Il en va de même de

la circonstance que l'activité temporaire doit être exercée dans une profession

ou un secteur économique différents de ceux où l'assuré avait travaillé avant

l'apparition de son chômage (DTA 1977 N° 10 p. 37). N'est dès lors pas

déterminante l'allégation du recourant selon laquelle il a une formation de

programmeur et est apte davantage à l'exercice d'un travail intellectuel que

manuel. A cet égard, on relèvera du reste que le travail qu'il a exercé en

dernier lieu n'avait pas un caractère intellectuel marqué, ainsi que cela

ressort de la description qui en es faite par son ancien employeur, pas plus

d'ailleurs que son emploi précédent de chauffeur-magasinier.

Certes, les principes précités ne doivent-ils pas

conduire à faire preuve d'une rigueur excessive dans certains cas d'espèce.

Dans ce domaine également, il convient en effet de respecter le principe de

proportionnalité qui requiert de la part de l'Etat, entre les moyens et le

buts, un rapport pertinent, adéquat, convenable (ATF 111 V 320 consid. 4 et les

références). Cependant, dans le cas particulier, on constate que le recourant

semble éprouver beaucoup de difficultés è retrouver un emploi, en partie a

cause de difficultés linguistiques que l'assurance-chômage a toutefois

contribué à atténuer en finançant les cours de langues suivis par l'assuré.

Dans ces conditions, il est compréhensible que

l'office communal du travail lui ait assigné un emploi temporaire dans le cadre

d'un programme d'occupation de chômeurs, ce qui constitue précisément l'une des

mesures prévues par la loi pour combattre le chômage (art. 72 LACI). On

relèvera du reste qu'il est dans l'intérêt d'un assuré dont le chômage se

prolonge d'occuper un tel emploi temporaire, car cela prolonge d'autant les

limites de délai-cadre de la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) et donc

aussi la durée de l'indemnisation (art. 27 LACI)."

La seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995, che ha voluto

conferire una primaria importanza agli aspetti preventivi e reintegrativi,

aveva introdotto un art. 72a cpv. 1 LADI nel quale veniva riconosciuto il

diritto dell'assicurato ad ottenere un'occupazione temporanea nell'ambito di un

programma d'occupazione, applicando tuttavia il principio della sussidiarietà

("l'assicurato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 60 capoverso

1.

lettera b ha diritto, entro il termine quadro per la riscossione delle

prestazioni, ad un'occupazione temporanea se non è possibile assegnargli

un'occupazione adeguata e non si rivelino opportuni altri provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro").

Al capoverso

2.

dell'art. 72a il legislatore aveva poi ristretto i criteri che tale programma

d'occupazione deve essere rispettato per poter essere imposto ad un assicurato

("per l'assegnazione di un'occupazione temporanea ai sensi dell'articolo

72.

capoverso 1 valgono per analogia i criteri dell'occupazione adeguata

conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera c; se si tratta di

occupazione temporanea ai sensi dell'articolo 72 capoverso 2, valgono i criteri

di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e, f, g, h"; sul tema cfr.:

D. Cattaneo, "I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)” in Il Ticino e il diritto.

Ed. CFPG, Lugano 1997 pag. 231 seg. 248: "vi è da domandarsi se questo

livello di protezione è realmente sufficiente o se non sarebbe stato meglio

esigere che l'occupazione temporanea soddisfi tutti i criteri dell'art.

16.

cpv. 2 LADI").

La terza

revisione della LADI ha rimodellato i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro abrogando l'art. 72a ed introducendo l'art. 64a relativo ai

provvedimenti d'occupazione (cfr. consid. 2.1).

In

quell'occasione sono stati mantenuti all'art. 64a cpv. 2 LADI i criteri

dell'art. 72a cpv. 2 LADI. È sparito formalmente dalla legge il riferimento al

principio di sussidiarietà (cfr. B. Rubin, op.cit., pag. 628-629 e nota 1955).

In

tale contesto è pure utile sottolineare che, come già rilevato dall'Alta Corte

nella sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999, in un caso ticinese (richiamata al consid. 2.1), J. Chopard sostiene che il vecchio art. 72a cpv. 2 LADI (e di

conseguenza anche l'attuale 64a cpv. 2 LADI) è in contrasto con l'art. 21 della

Convenzione n. 168 dell'OIL concernente la promozione dell'impiego e la

protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 ratificata dal Consiglio

federale il 17 ottobre 1990 e entrati in vigore per la Svizzera il 17 ottobre

1991.

(al riguardo cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 193 seg.).

Questa

autrice ("Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung". Ed.

Schultess Polygraphischer Vorlag, Zurigo 1998) si è al riguardo così espressa:

" Dagegen sind die herabgesetzten Anforderungen an die Zumutbarkeit

bei vorübergehenden Beschäftigungen im Sinne einer arbeitsmarktlichen Massnahme

völkerrechtlich nicht haltbar. Sie genügen den Mindestanforderungen von Art. 21

Ziff 2 Üb. Nr. 168 der IAO nicht. Diese Bestimmung kennt keine Einschränkungen

der Zumutbarkeit bei vorübergehender Beschäftigung. Die Zumutbarkeit ist

deshalb auch in diesem Fall mindestens unter den in Art. 21 Ziff. 1 Üb. Nr. 168

der IAO festgehaltenen Gesichtspunkten zu würdigen. Art. 72a Abs. 2 AVIG ist in

diesem Punkt völkerrechtswidrig."

(pag. 88)

e

" Für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung i.S.v. Art. 72

Abs. 1 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb Nr. 168 der IAO neben Art.

16.

Abs 2 lit. c AVIG mindestens auch die folgenden Gesichtspunkte

mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in ihrem früheren Beruf;

erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit; Gegebenheiten des

Arbeitsmarktes; ob die Beschäftigung als unmittelbare Folge einer auf eine

laufende Arbeitsstreitigkeit zurückzuführende Arbeitseinstellung frei ist.

Für die Zuweisung einer vorübergehenden

Beschäftigung i.S.v. Art. 72 Abs 2 AVIG müssen gestützt auf Art. 21 Ziff. 2 Üb.

Nr. 168 der IAO neben Art. 16 Abs. 2 lit. c, e, f, g und h AVIG Mindestens auch

die folgenden Gesichtspunkte mitberücksichtigt werden: Dauer der Tätigkeit in

ihrem früheren Beruf; erworbene Erfahrung; Dauer der Arbeitslosigkeit;

Gegebenheiten des Arbeitsmarktes." (nota 426)

Infine, per

quel che concerne il nostro Cantone, la questione dei programmi d'occupazione è

stata oggetto di un'interrogazione del 26 aprile 2012 n. 123.12 (Maruska

Ortelli). "Cooperativa Clic con sede a Porza" e di un'interrogazione

dell'8 maggio 2012 n. 131.12 (Orlando Del Don e cof. per il Gruppo UDC).

"La riqualifica e la formazione impartite ai disoccupati. Oneri pubblici

per corsi discutibili e "inutili"?" alle quali il Consiglio di

Stato ha risposto il 12 settembre 2012.

2.5

Nell’evenienza

emerge dagli atti nell'incarto che RI 1, nata nel 1964, si è annunciata in

disoccupazione dal 1° novembre 2013 presso l’URC di __________, dopo

avere lavorato a __________ fino al 30 ottobre 2013, ed è alla ricerca di un

lavoro a tempo pieno quale impiegata di commercio, in ogni professione

nell’ambito commerciale in generale, quale insegnante di Pilates o insegnante

di informatica (cfr. Doc. 21).

Chiamata a pronunciarsi

sul ricorso dell'assicurata, questa Corte ricorda innanzitutto che, trattandosi

di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo

lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati

all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr.

art. 64a cpv. 2 LADI; consid. 2.1; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009; STF

8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF 8C_265/2012 del 16 aprile 2013, riprodotte

al consid. 2.4).

Questo

Tribunale ricorda poi che, secondo la giurisprudenza, spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti

più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI;

art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA

38.2009.90

del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA

38.2007.8

del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C

121/92 del 13 maggio 1993).

L'assicurata

ha motivato il rifiuto del programma d’occupazione denominato “__________”, che

le è stato assegnato il 22 luglio 2014 e che avrebbe dovuto svolgere dal 28

luglio al 27 novembre 2014 (cfr. doc. 18), sostenendo l’inutilità del

provvedimento vista la sua formazione professionale e i lavori svolti in

passato (in particolare segretaria di direzione durante gli ultimi 8 anni

presso un’impresa di costruzioni a __________, cfr. doc. 7).

Il programma

d’occupazione in questione viene così descritto:

" Organizzatore: __________

__________

Ufficio/Settore/Atelier: __________

Indirizzo organizzatore: __________

Luovo svolgimento: __________

Persona di riferimento: __________

Telefono: __________

E-mail: __________

Attività

esercitate: Back-office: __________

Front-office:

__________

Formazione

integrata: Presso i diversi uffici di __________ che collaborano con il __________

nell’ambito di attività di sportello, di biblio-mediateca, di comunicazione.

Anche formazione relativa alla ricerca di lavoro con gli addetti __________ in

collaborazione con __________; formazione interna per utilizzo strumenti,

progammi pc.

Stage

in azienda: Si, v. sopra.

Pubblico

mirato: Indicativamente PCI provenienti dal settore della vendita

e dal settore commerciale

Requisiti

indispensabili: - Utilizzo pacchetto office

-

Conoscenza lingua italiana

-

Capacità relazionali

-

Capacità redazionali

Obiettivi: -

Acquisizione di competenze ed esperienza per posizionarsi sul mercato del

lavoro grazie a capacità di organizzazione del lavoro di back-office e di

front-office.

-

Incrementare o sviluppare capacità di porsi con la clientela, attraverso il

front-office e il giro promozionale.

-

Incrementare capacità di conoscenza e di analisi del territorio tramite

acquisizione di informazioni

Durata: 4

mesi

Orari: 08:00

– 12:00 ; 13:30 – 17:30

Disponibilità

ad effettuare dei turni di sportello anche di sabato (tempo da recuperare in

settimana)

%

occupazione: 100%, 40 ore settimanali

Divisibile: SI

Certificati,

attestati,

rapporti: Al

termine del programma: “rapporto finale di attività” e “Attestato di partecipazione”

Funzionario

UMA: __________

Sito

internet: __________

__________

__________.”

(Doc. 25)

Riguardo ai

motivi per i quali l’assicurata è stata inserita nel programma d’occupazione in

questione la consulente del personale dell’URC di __________, __________, si è

così espressa:

" (…)

La signora RI 1 è arrivata in Ticino dalla __________,

dove lavorava come segretaria per un'impresa edile. Durante il rilevamento

commerciale svoltosi a febbraio 2014 è stato appurato come sia idonea al settore

commerciale, senza che fossero previste misure per lei (APC, Nestore). Secondo

le direttive, dunque, si procede con l'attivazione con un POT del settore

commerciale, dove ho provveduto a iscriverla appena ho avuto un posto

disponibile. Sottolineo come nella scheda del POT __________ vengano richiesti

anche profili come traduttori.

In un verbale di aprile 2014 viene indicato che la signora non è

interessata a migliorare le sue conoscenze linguistiche: padroneggia francese e

italiano, ma le sue conoscenze di tedesco e inglese sono basiche.

Già nel corso del mese di giugno 2014 ho avuto modo di illustrare

alla signora gli incentivi per attività indipendente, visto che le sue ricerche

finora non avevano dato esiti. Nello stesso verbale la signora spiegava di

considerare il trasferimento Oltralpe per migliorare le sue possibilità nel

settore del pilates.

Ritengo che un impiego in qualità di impiegata di commercio sia

più facilmente reperibile di uno come insegnante di pilates: anche la signora

mi ha spiegato come, una volta trovato un locale adatto e una classe di

interessati cui insegnare la disciplina, chi riesce a vivere di insegnamento di

pilates lavori prevalentemente da solo, come indipendente. Ammesso che la

signora riesca a trovare la clientela e gli spazi necessari, è difficile

immaginare che possa diventare un'occupazione a tempo pieno.” (doc.

5.

)

Chiamato ora

a pronunciarsi, il TCA constata che se ,da una parte, le attività previste nel

programma d’occupazione in questione non avrebbero permesso di mettere a frutto

tutte le conoscenze professionali di cui dispone la ricorrente, d’altra parte,

come risulta dalla presentazione (attività esercitate, formazioni integrate,

obiettivi) il programma di occupazione in questione avrebbe permesso

all’assicurata di apprendere altre mansioni e di approfondire le conoscenze sul

nostro territorio cantonale.

In ogni caso,

come visto, la legge e la giurisprudenza federale, non impongono di tenere

conto del livello di formazione degli assicurati nel contesto dei programmi

d’occupazione (cfr. consid. 2.4).

Il programma

d’occupazione era dunque adeguato e l’assicurata, che al momento

dell’assegnazione si trovava già da nove mesi in disoccupazione, era tenuta ad

accettarlo.

Quanto

alla circostanza che la partecipazione al programma d’occupazione le avrebbe

compromesso (cfr. consid. 1.2 e 1.4, Doc. V/B Doc. A1, allegati al doc. 13) la

riconversione quale istruttrice di Pilates (cfr.

https://it.wikipedia.org/wiki/Pilates: “Traendo ispirazione da antiche

discipline orientali quali yoga e Do-In, (Giappone),

Pilates ha scritto due libri in cui illustra il suo metodo: Return to Life

through Contrology e Your Health: A Corrective System of Exercising That

Revolutionizes the Entire Field of Physical Education.Pilates chiamò il suo

metodo Contrology, con riferimento al modo in cui il metodo incoraggia l'uso

della mente per controllare i muscoli. È un programma di esercizi che si

concentra sui muscoli

posturali, cioè quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono

essenziali a fornire supporto alla colonna vertebrale. Il metodo è indicato anche

nel campo della rieducazione posturale.”), questo Tribunale si limita a

ricordare che, per costante giurisprudenza federale, se un assicurato frequenta

un corso o uno studio durante il periodo di disoccupazione (senza che le

condizioni degli art. 59 segg. LADI siano adempiute), egli può essere ritenuto

idoneo al collocamento se emerge in maniera univoca che egli sia disposto a

interrompere immediatamente la formazione (ed è in grado di compiere ciò),

adempiendo contestualmente i suoi obblighi di ricerche di occupazione, e accettare

un impiego. Le esigenze poste rispetto alla disponibilità e alla flessibilità

sono più elevate se l'assicurato segue corsi di sua spontanea iniziativa e a

proprie spese. Egli è tenuto di continuare le ricerche d'impiego in maniera

soddisfacente dal profilo qualitativo e quantitativo nonché essere disposto a

interrompere in ogni momento il corso. A tal proposito occorre valutare questi

aspetti in maniera obiettiva, le dichiarazioni dell'assicurato non essendo

sufficienti (DTF

122.

V 265 consid. 4 pag. 266).

In una sentenza 8C_704/2014

dell’8 gennaio 2015 l’Alta Corte ha così concluso che un assicurato, che stava

seguendo una formazione a proprie spese, non era totalmente disponibile per una

nuova occcupazione, rilevando:

" L'idoneità al collocamento deve essere ammessa con molto riserbo,

quando, a causa di obblighi o circostanze personali, un assicurato desidera

esercitare un'attività lucrativa unicamente in momenti determinati della

giornata o della settimana. Un disoccupato deve essere ritenuto inidoneo al

collocamento quando una limitazione troppo estesa nella scelta dei posti di

lavoro rende molto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF

112.

V 326 consid. 1a pag. 327; cfr. anche sentenza 8C_679/2011 del 16

agosto 2012 consid. 4.2). A fronte dei fatti accertati, non manifestamente

inesatti, basati su di un curricolo di studio a tempo pieno, il Tribunale

cantonale poteva concludere senza violare il diritto federale per un'inidoneità

nel primo periodo e per un'inidoneità con disponibilità al 40% nel secondo

periodo".

Alla luce della

giurisprudenza federale appena ricordata, il rifiuto di partecipare al

programma d’occupazione per il motivo da lei indicato avrebbe semmai potuto comportare

per l’assicurata il rifiuto totale o parziale dell’indennità di disoccupazione

per carenza di uno dei presupposti fondamentali del diritto (cfr. art. 8 cpv. 1

lett.f LADI), invece di una semplice sospensione dal diritto all’indennità di

disoccupazione (cfr. doc. III, pag. 6).

In conclusione, poiché il programma di occupazione rispettava il requisito dell'art. 16

cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46), RI

1.

avrebbe dunque dovuto accettarlo senza indugio (cfr. STF 8C_202/2008,

8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 consid. 5), ciò che ella non ha invece fatto.

A ragione dunque

l’amministrazione ha così deciso di infliggerle una sanzione fondata sull’art.

30.

cpv. 1 lett. d LADI.

Siccome anche l’entità

della sanzione (21 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità

della colpa, la decisione su opposizione del 13 febbraio 2015 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti